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Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/07/2024, n. 5304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5304 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE così composta:
Dott. Giuseppe Lo Sinno Presidente
Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Dott. Pierluigi De Nardis Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3051 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
24/11/2020, vertente
TRA
( c.f. ) domiciliata i, presso lo studio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. COCCIA GIAN PAOLO MARIA ( VIA via P. Foscari 99 C.F._1
00195 ROMA che la rappresenta e difende
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro – tempore ( Controparte_1
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Mira Talarico P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 513/2020 emessa dal Tribunale di Tivoli in data 02/04/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato per via telematica in data 14/03/2015, la società
[...]
conveniva in giudizio la società innanzi il CP_1 Parte_1
r.g. n. 3051 / 2020 1 Tribunale di Tivoli per ivi sentire accogliere le seguenti. conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contraris reiectis, per le vie causali di cui sopra. In Via preliminare: previa revocazione del decreto ingiuntivo n. 1652/2014, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Rieti, ai sensi dell'art. 19 cpc, ovvero in via subordinata a i sensi dell'art. 20 cpc;
In via principale: ammissibile e fondata la presente opposizione, con rigetto, sin d'ora della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, revocare il D.I. 1652/2014 previa declaratoria di insussistenza del diritto dell'opposta a richiedere all'opponente le somme così ingiunte e non dovute perché l'opera appaltata è affetta da vizi e difformità, oltre alla mancata prova della regolarità contributiva al fine di richiedere le somme trattenute a garanzia nella misura del 10%; -In via riconvenzionale: condannare al risarcimento del danno determinato dai vizi dell'opera appaltata almeno nella misura di Euro 20.000,00 o quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria, in via subordinata da compensare con quanto effettivamente dovuto in forza di fattura n.1/2014, previa correzione della predetta e verifica della regolarità contributiva e alla rifusione delle spese, e competenze di causa, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15% oltre iva e cpa, nei limiti della competenza del giudice adito e al risarcimento ex art. 96 cpc da liquidare anche in via equitativa.”
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Parte_1
[... che concludeva nei seguenti termini: “ In via preliminare rigettare l'avversa eccezione di incompetenza territoriale per le motivazioni di cui in narrativa e confermare la competenza del Tribunale di Tivoli;
Ancora in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto DI. n.1652/2014, N.R.G. 6484/2014;In via preliminare e nel merito, riunire il presente giudizio di opposizione al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Tivoli R.G.201449/12 Giudice Dott.ssa Mazzacane, con udienza prossima fissata al 2/11/2015. Nel merito, rigettare l'opposizione in ogni sua parte, giacché nulla, improponibile, inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare e dichiarare definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo nei confronti dell'attore e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma di euro 48.257,07, oltre le spese ed onorari legali già liquidate in decreto, ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso causa e/o ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione e interessi moratori così come richiesti oltre al risarcimento ex art.96
r.g. n. 3051 / 2020 2 cpc da liquidare anche in via equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso S.G., con attribuzione.”
Espletata l'istruttoria tra cui una CTU la causa veniva decisa con l'impugnata sentenza con cui il Tribunale affermava: “dichiara infondata la pretesa creditoria della società e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna Parte_1
la al pagamento in favore della società della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 4500,00 oltre gli interessi legali a decorrere dalla data della presente decisione al saldo;
pone le spese della CTU definitivamente a carico della
[...]
Condanna la al pagamento in favore della società Controparte_2 Parte_1
delle spese del giudizio che liquida in Euro 7254,00 per compensi, Controparte_1
in euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali al 15 % iva cpa come per legge”.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec presso il procuratore costituito in data 1/6/2020 la appellava la sentenza emessa nell'ambito del Parte_1
procedimento R.G. 1473/2015, chiedendo:
“ In via preliminare: stante la ricorrenza dei gravi motivi, disporre la sospensione totale dell'impugnata sentenza n. 513/2020 del Tribunale di Tivoli e della sua esecuzione;
In via istruttoria: disporre l'integrazione della documentazione depositata nel giudizio di primo grado tutte le integrazioni rilevanti ai fini del decidere;
Nel merito: accogliere il gravame ed annullare e/o riformare l'appellata sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli R.G. n. 513/2020 e dichiarare definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo, quindi, condannare la al pagamento della somma Controparte_1
di € 48.257,07 e in ogni caso alle spese di lite, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge;
In subordine: accogliere il presente gravame e per l'effetto annullare e/o riformare l'appellata sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli n. 513/2020 notificata via pec il 3/4/2020, accertando il credito della e condannando la Parte_1
al pagamento sopra indicata ovvero maggiore o minore Controparte_1
accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidare anche in via equitativa;
•Condannare la al pagamento Controparte_1
delle spese e competenze anche di questo grado di giudizio con attribuzione.”
Si costituiva in giudizio la convenuta appellata, in Controparte_1
r.g. n. 3051 / 2020 3 persona del rappresentante legale p.t impugnando e contestando le argomentazioni dell'appellante, in quanto pretestuose inammissibili e comunque infondate .
Disposta la trattazione scritta della causa, la stessa è stata posta in decisione con ordinanza del 21.3.2023 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita parziale accoglimento.
Il primo giudice ha focalizzato l'attenzione relativamente alle condizioni necessarie per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento.
In vero le fatture commerciali, come noto, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, in quanto documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio.
Se, dunque, nella fase monitoria la fattura costituisce presupposto per la valida emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione che una parte svolga in sede di opposizione in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. (Cass. Ord.za n. 19944/2023).
Ciò comporta l'assoluta irrilevanza del mancato deposito, nella successiva fase di merito, delle fatture già prodotte nella fase monitoria poiché, con l'opposizione, si apre una fase a cognizione piena.
Infatti costituisce indirizzo ermeneutico consolidato che l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (cfr. Cass. n. 5754 del 2009;
Cass. n. 15339 del 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni,
r.g. n. 3051 / 2020 4 Cass. n. 5478 del 2024; Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 21466 del 2016; Cass. n.
5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003).
In buona sostanza l'eventuale difetto di condizioni per l'emanazione del decreto ingiuntivo non impedisce, nella successiva fase di opposizione, di esaminare la fondatezza della pretesa azionata, compito, nella presente vicenda, non assolto dal Tribunale, il quale ha ritenuto, erroneamente, preclusivo il difetto delle condizioni per adozione del decreto ingiuntivo opposto, per poter esaminare, nel merito, la domanda.
Tuttavia deve osservarsi che , a ben vedere, il Tribunale non ha ritenuto neanche che le fatture non fossero idonee per l'adozione dell'ingiunzione di pagamento ma, viceversa, ha ritenuto ostativo all'emanazione dell'ingiunzione la circostanza che non è stato mai provato che le medesime siano state inviate e ricevute dalla controparte.
Anche sotto questa prospettiva, in disparte la circostanza che la mancata ricezione delle fatture di pagamento non osta alla possibilità di ottenere il pagamento dei lavori effettuati, valgono le considerazioni sopra svolte circa la possibilità di entrare nel merito della pretesa a seguito della trasformazione del rito in quello di cognizione piena
Ad ogni buon conto “ in occasione della notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto, la ha avuto contezza del contenuto delle fatture ed è in grado di CP_1
verificare la contabilizzazione e contestare l'addebito, “ ( v. pag. 6 atto di opposizione a decr. Ing. )
Appurato ciò va valutato se l'opposto abbia fornito la prova della propria domanda.
Al riguardo è da osservarsi che, sicuramente, tra le parti è intercorso un contratto d'appalto come, peraltro, ammesso dalla stessa appellata nel presente grado, la quale, al momento della costituzione in giudizio ha affermato che: “ Si ritiene necessario, infatti, chiarire che la aveva sottoscritto un Controparte_1
contratto di appalto con la per la costruzione di due fabbricati e il Parte_1
completamento di un terzo, in Fiano Romano, Via Venezia, a seguito della rinuncia da parte della ditta aggiudicataria del lavoro. Il contratto sottoscritto in data 13/05/2010 prevedeva che i pagamenti fossero liquidati a seguito dell'erogazione da parte della r.g. n. 3051 / 2020 5 banca dello stato avanzamento lavori, con trattenuta pari al 10% delle somme contabilizzate, da svincolarsi a fine lavoro e a presentazione della documentazione di regolarità contributiva. Allegato al contratto sottoscritto vi era l'elenco delle lavorazioni con i relativi prezzi, in cui veniva, altresì, specificato che le ore in economia dovevano essere firmate quotidianamente su buoni di lavoro, a pena del loro mancato riconoscimento ai fini della contabilizzazione. A seguito di tale contratto e dei lavori eseguiti dalla sono stati pagati acconti per complessivi Euro Parte_1
162.719,28 oltre IVA, fatture presentate a seguito di sei stati di avanzamento lavori presentati e documentati. Il s.a.l. numero 6, contabilizzato con la fattura n. 6/2011 del
28/04/2011 dell'importo di Euro 28.051,20 al netto dell'IVA, è stato oggetto di contestazione da parte dell'odierna appellata, per lavori non eseguiti secondo gli elaborati progettuali e la buona regola d'arte, seppure avendo corrisposto un acconto di
Euro 15.000,00, la non provvedeva al saldo poiché in attesa che Controparte_1
fossero realizzati, in conformità al progetto approvato, i lavori mal eseguiti.
Diversamente da ciò, invece, la ha ottenuto e notificato il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 498/2012, oggetto di opposizione dinanzi al Tribunale di Tivoli
(R.G.201449/2012) che, a seguito dell'esecuzione di una CTU (eseguita dal l'Ing.
), ha portato all'emissione della sentenza 1383/2016, con la quale è stata accolta Per_1
l'opposizione. A seguito di tale procedimento, però, la senza Parte_1
accordo con la committente, ha emesso altre due fatture oggetto del D.I. n. 1652/2014 che ha determinato l'emissione della sentenza appellata, per presunti s.a.l. nn. 7 e 8, di cui non è stata fornita la documentazione giustificativa, impedendo alla di CP_1
procedere alle dovute verifiche con gli elaborati contabili in proprio possesso e di avvalersi del diritto di contestazione per lavori non eseguiti a regola d'arte o già contabilizzati o sovradimensionati.” ( v. pagg. 4 – 5).
A ciò deve aggiungersi la produzione del computo consuntivo, depositato dalla in primo grado, inerente la costruzioni dei villini oggetto di Controparte_1
causa ( all. 2 fasc. digitale 1° grado) nonché dalla lettera di contestazione dei lavori inviata dall'appellata alla ( all. 4 fasc. digitale, 1° grado) che, tutti, convergono Parte_1
nel far ritenere l'esistenza di un contratto d'appalto tra le parti.
Ancor più chiare sono le considerazioni svolte dal C.t.p. della Controparte_1
in prime cure laddove afferma: “Si ritiene necessario, infatti, chiarire che la
[...] CP_1
r.g. n. 3051 / 2020 6 aveva sottoscritto un contratto di appalto con la per la Parte_1 Parte_1
costruzione di due fabbricati e il completamento di un terzo, in Fiano Romano, Via
Venezia, a seguito della rinuncia da parte della ditta aggiudicataria del lavoro. Il contratto sottoscritto in data 13/05/2010 prevedeva che i pagamenti fossero liquidati a seguito dell'erogazione da parte della banca dello stato avanzamento lavori, con trattenuta pari al 10% delle somme contabilizzate, da svincolarsi a fine lavoro e a presentazione della documentazione di regolarità contributiva. Allegato al contratto sottoscritto vi era l'elenco delle lavorazioni con i relativi prezzi, in cui veniva, altresì, specificato che le ore in economia dovevano essere firmate quotidianamente su buoni di lavoro, a pena del loro mancato riconoscimento ai fini della contabilizzazione. A seguito di tale contratto e dei lavori eseguiti dalla sono stati pagati acconti Parte_1
per complessivi Euro 162.719,28 oltre IVA, fatture presentate a seguito di sei stati di avanzamento lavori presentati e documentati. Il s.a.l. numero 6, contabilizzato con la fattura n. 6/2011 del 28/04/2011 dell'importo di Euro 28.051,20 al netto dell'IVA, è stato oggetto di contestazione da parte dell'odierna appellata, per lavori non eseguiti secondo gli elaborati progettuali e la buona regola d'arte, seppure avendo corrisposto un acconto di Euro 15.000,00, la non provvedeva al saldo poiché in attesa Controparte_1
che fossero realizzati, in conformità al progetto approvato, i lavori mal eseguiti.
Diversamente da ciò, invece, la ha ottenuto e notificato il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 498/2012, oggetto di opposizione dinanzi al Tribunale di Tivoli
(R.G.201449/2012) che, a seguito dell'esecuzione di una CTU (eseguita dal l'Ing.
), ha portato all'emissione della sentenza 1383/2016, con la quale è stata accolta Per_1
l'opposizione. A seguito di tale procedimento, però, la senza Parte_1
accordo con la committente, ha emesso altre due fatture oggetto del D.I. n. 1652/2014 che ha determinato l'emissione della sentenza appellata, per presunti s.a.l. nn. 7 e 8, di cui non è stata fornita la documentazione giustificativa, impedendo alla di CP_1
procedere alle dovute verifiche con gli elaborati contabili in proprio possesso e di avvalersi del diritto di contestazione per lavori non eseguiti a regola d'arte o già contabilizzati o sovradimensionati.” ( v. pagg, 2-3 relazione ing. , all. 3 fasc. Per_2
digitale 1° grado Controparte_1
Da un'attenta analisi della relazione di Consulenza Tecnica del Dott. Ing. Per_3
Part
, si precisa che la ha attribuito in appalto alla
[...] Controparte_1
r.g. n. 3051 / 2020 7 Costruzioni S.r.l. la costruzione di due fabbricati e il completamento di un terzo a seguito della rinuncia da parte della ditta aggiudicataria del lavoro EMICOST di Nurzia Emiliano.
Alla ditta EMICOST di Nurzia Emiliano, che ha iniziato le lavorazioni della villetta "C"
(prop. ), è stato emesso un SAL di € 33.304,00 (completamente saldato). CP_3
Successivamente sono stati emessi n° 8 SAL per un ammontare di € 221.993,51 su cui la emette altrettante fatture per un totale di € 199.954,38; risulta Parte_1
quindi una differenza di € 22.038,13 non corrispondente a quanto richiesto dalla stessa con Fattura n° 1 del 09/05/2014 di €. 22.217,14. Inoltre dalla Parte_1
contabilità redatta dalla su misure prese in contraddittorio con il Capo Cantiere CP_1
della VDR Costruzioni S.r.l. Nurzia Emiliano e il D.L. , si riscontrano delle Persona_4
differenze derivanti da misurazioni arrotondate in eccesso o non corrispondenti alla realtà, da prestazioni a corpo non concordate, non ricadenti nel prezziario e a ripetute lavorazioni in più SAL. Dalla suddetta contabilità risulta un totale reale degli otto SAL di €
209.371,42 e tenuto conto che la ha già pagato in acconto € Controparte_1
162.719,28 risulta un residuo di € 46.652,14 diverso da quello calcolato dalla
[...]
di € 59.274,23 (differenza € 12.622,09). La nella Causa RG. Parte_1 CP_1
201449/2012 è stata, con Sentenza n. 1383/2016, condannata a pagare a saldo della fattura n. 6/2011 la somma di € 10.860,14 su un residuo di € 14.173,25 compreso IVA;
pertanto a netto di imposta € 10.442,44 su un residuo di € 13.628,13 (differenza €
3.185,68). Ne consegue che il residuo a pagare da conti è pari a € 46.652,14 - € CP_1
3.185,68 = € 43.466,46.” ( v. pagg, 2-3 relazione ing. , all. 3 fasc. digitale 1° grado Per_2
Controparte_1
Pertanto oggetto del contendere è la debenza o meno delle somme portate dalle fatture n. 7 ed 8 emesse dalla che vengono contestate dalla Parte_1 [...]
Controparte_1
A tal fine non giova alle ragioni della invocare quanto Controparte_1
statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte allorchè affermarono il principio secondo il quale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere r.g. n. 3051 / 2020 8 della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” ( Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 ) perché, correttamente letta la decisione richiamata, essa fa incombere sull'appellata l'onere di provare l'adempimento ovvero l'inadempimento alle obbligazioni contratte e non il contrario come , invece, pretende la Controparte_1
Tanto ciò è vero che pur invocando in modo pertinente la giurisprudenza di legittimità, ciononostante, l'appellata si è premurata di adombrare l'inadempimento della controparte spiegando, in primo grado, domanda riconvenzionale denunciando i vizi delle opere di cui è stato reclamato il pagamento.
Sotto tale profilo soccorre quanto riferito dal consulente tecnico di prime cure.
Chiamato a rispondere al quesito: “ Verifica dell'esistenza di vizi e difformità dell'opera realizzata da controparte diversi ed ulteriori rispetto a quelli già formanti oggetto del giudizio recante R.G. 201449/12 tra le stesse parti, definito con sentenza n.1383/16 depositata il 12.07.2016, nell'ambito della quale era già stata svolta C.T.U. affidata all'Ing. “ le ha compiutamente individuate per poi giungere ad Persona_5
affermare nel rispondere all'ulteriore quesito: ( provveda all') “ indicazione dei costi per l'anima l'eliminazione degli ulteriori vizi e difformità di cui all'atto di opposizione ( depurati di quanto già stimato è computato nella CTU svolta nel giudizio recante R.G.
201499/12” ha riferito che : “il costo complessivo per l'eliminazione degli ulteriori vizi e difformità di cui all'atto di opposizione (depurati di quanto già stimato e computato nella C.T.U. svolta nel giudizio recante R.G. 201449/12) viene stimato pari Euro 4.500,00
r.g. n. 3051 / 2020 9 (oltre IVA) “.
Pertanto deve ritenersi provata da un lato la domanda della atteso che, Parte_1
l'avvenuta indicazione dei S.A.L. di cui è stato richiesto il pagamento ha consentito di individuare compiutamente i lavori di cui è stato reclamato il pagamento in considerazione del fatto che le lavorazioni integranti detti SAL sono compiutamente individuate nel computo metrico anche per quanto riguarda le somme dovute a seguito della loro realizzazione.
A ciò deve aggiungersi che non è stato mai contestato dall'appellata l'avvenuta esecuzione dei lavori bensì la loro mancata effettuazione a regola d'arte.
Devono, quindi, ritenersi dovute le somme reclamate pari ad € 48.257,07 depurate del costo individuato dal CTU per porre rimedio ai vizi che, come ora visto, per la loro eliminazione necessitano di € 4.500,00 e quindi, in definitiva la somma dovuta all'appellante è pari ad € 43.757.07.
Il decreto opposto, pertanto, va revocato.
Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza che deve ritenersi totale e, quindi, l'appellata va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, a favore dell'appellato, e liquidate tenuto conto del valore della controversia e delle attività compiute dal procuratore della parte nel presente giudizio secondo i parametri ministeriali attualmente in vigore (d.m. 10.3.2014 n.55 aggiornati col d.m. 147/2022 per le sole prestazioni rese successivamente al 23.10.2022):
➢ scaglione di valore in questa causa è quello tra € 26.000,00 / 52.000;
➢ fasi processuali tenutesi in questo grado: n.1 (studio controversia) +n.2.
(introduttiva) + n.4 (decisoria);
➢ importi applicati (medi).
➢ Quanto al primo grado scaglione di valore in questa causa è quello tra €
26.000,00 / 52.000;
➢ fasi processuali tenutesi in questo grado: n.1 (studio controversia) +n.2.
(introduttiva) + 3 istruttoria / trattazione + n.4 (decisoria);
➢ importi applicati (medi).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
r.g. n. 3051 / 2020 10 nei confronti di contro la sentenza n. 513 / Parte_1 Controparte_1
2020 resa tra le parti dal Tribunale di Tivoli in data 2.4.2020 ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
⎯ Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna Controparte_1
al pagamento in favore della della somma di € 43.757,07
[...] Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda;
- Condanna , alla rifusione delle spese sostenute da Controparte_1
nel presente grado di giudizio, pari ad € 777 e Parte_1
liquidando il compenso professionale in totali €. 6.946,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- Condanna, altresì, alla rifusione delle spese sostenute Controparte_1
da , del primo grado di giudizio, pari ad € 518 e Parte_1
liquidando il compenso professionale in totali 7.616,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 1652/2014 del Tribunale di Tivoli
- Pone, altresì, a totale carico dell'appellata le spese della CTU di primo grado
Così deciso in Roma il giorno 05/03/2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Pierluigi De Nardis Dott. Giuseppe Lo Sinno
r.g. n. 3051 / 2020 11