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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 31/07/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 436/23 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 436/23 R.G.; preso atto che l'udienza del 3.7.2025, destinata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note di trattazione scritta depositate in atti;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al numero 436/23 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume, giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE
CONTRO
Pag. 1 a 16 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Taurianova, C.da Porcaro, 22, presso lo studio dell'Avv. Vincenzina
Mandaglio, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI: come da note in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, conveniva in giudizio il al fine di ottenere la condanna di Controparte_1 quest'ultimo al pagamento delle seguenti somme: a) € 40.886,50 per sorte capitale;
b) gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza, in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti sottoscritto tra Part Hera Comm S.p.A. e dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione sino al saldo;
c) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, fossero scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; d) € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; e) € 2.600,15 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
f) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora che, alla data di notifica del medesimo atto introduttivo, fossero scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; g) € 6.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture per sorte capitale il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle note debito;
h) € 4.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato. In via subordinata, chiedeva che la condanna fosse pronunciata per ogni diversa somma ritenuta dovuta e, in via ulteriormente subordinata, formulava domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.04.2023, si costituiva in giudizio il
[...] chiedendo il rigetto della domanda ex adverso formulata, con vittoria di spese e CP_1 compensi di causa. Eccepiva, in particolare, di aver già provveduto al pagamento della sorte capitale del credito e che nulla era dovuto a titolo di interessi, non essendo stato neppure prodotto il contratto posto a fondamento della pretesa creditoria;
lamentava, altresì, l'invalidità delle cessioni
Pag. 2 a 16 del credito per l'omessa manifestazione del consenso da parte dell'ente comunale con conseguente non debenza delle somme pretese;
evidenziava, inoltre, il difetto di forma scritta dei contratti di somministrazione sottesi ad alcune delle fatture, meglio indicate in comparsa, e la conseguente carenza di impegno contabile di spesa, nonché l'insufficienza delle fatture ad integrare la prova del credito.
Nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la parte attrice dava atto dell'avvenuto pagamento della sorte capitale oggetto della domanda di pagamento pari ad € 40.886,50, insistendo esclusivamente nella richiesta di pagamento delle ulteriori somme indicate nelle predette lettere b), c), d), e), f) g), e h).
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice onorario precedentemente titolare del fascicolo, la causa, istruita documentalmente, era rinviata all'udienza del 7.3.2024 per la rimessione in decisione, mediante concessione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. a decorrere dalla data di udienza già celebrata. Subentrata nella titolarità del fascicolo la scrivente, rilevata l'irritualità della concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. a decorrere dalla data dell'udienza già celebrata e non a ritroso dalla data di udienza di rinvio, la causa era rinviata all'udienza del
19.09.2024 per la decisione. Sollevata d'ufficio la questione relativa all'omessa prova dell'esistenza di validi contratti stipulati in forma scritta con il la causa era da ultimo Controparte_1 rinviata all'udienza del 3.7.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Nelle more, con nota depositata in data 20.5.2025, dava atto della revoca della Parte_1 procura alle liti originariamente conferita anche in favore dell'Avv. Giuseppe Cardona e dell'Avv.
Giuseppe Gomez Paloma;
l'attrice risulta, quindi, rappresentata e difesa dal solo Avv. Paolo
Bonalume.
RITENUTO IN DIRITTO
Le domande formulate in giudizio dall'attrice sono infondate.
Prima di procedere al loro esame nel merito, deve, tuttavia, darsi atto che, in corso di causa,
[...] ne ha limitato l'oggetto. Parte_1
L'attrice ha, infatti, originariamente agito in giudizio al fine di ottenere – in via subordinata, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c. - il pagamento delle seguenti somme: a) € 40.886,50 per sorte capitale;
b) gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, e con decorrenza, in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti
Pag. 3 a 16 Part sottoscritto tra Hera Comm S.p.A. e dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione sino al saldo”; c) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, fossero scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; d) € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; e) € 2.600,15 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
f) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora che, alla data di notifica del medesimo atto introduttivo, fossero scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; g) € 6.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture per sorte capitale il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle note debito;
h) € 4.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato.
Nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la parte attrice ha dato atto dell'avvenuto pagamento della sorte capitale pari ad € 40.886,50, oggetto della domanda di cui alla predetta lettera a), insistendo esclusivamente nella richiesta di condanna alla corresponsione delle ulteriori somme indicate nelle lettere b), c), d) e), f) g) e h).
Il processo prosegue, pertanto, con riferimento alle sole predette domande, dovendosi precisare che le argomentazioni di seguito rassegnate assorbono ogni questione, pur tempestivamente sollevata in giudizio dalla parte convenuta, circa il momento in cui è intercorso il pagamento del credito per sorte capitale oggetto dell'originaria pretesa.
Tanto precisato, con riferimento alla domanda articolata in via principale dall'attrice, il Tribunale ritiene, infatti, di dover fare applicazione del principio della “ragione più liquida” che permette al giudice di decidere una causa basandosi sulla questione più facilmente risolvibile, anche se logicamente subordinata ad altre, al fine di assicurare la maggiore celerità del giudizio (ex multis
Cass. n. 12002/2014).
In applicazione del predetto principio, deve affermarsi che nella presente Parte_1 controversia, non ha assolto adeguatamente all'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la fonte delle proprie pretese creditorie.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
Pag. 4 a 16 della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 13533/2001).
Allorquando a venire in rilievo sia un rapporto negoziale tra la pubblica amministrazione e un ente pubblico – nella specie, un ente locale – la prova della fonte del credito deve necessariamente essere rintracciata in un contratto scritto stipulato tra le parti, salvo espresse deroghe previste ex lege.
Difatti, non appare superfluo rammentare che qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico richiede la forma scritta ad substantiam, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del
1923 e la relativa carenza è rilevabile d'ufficio (cfr. ex multis Cass. n. 18369/2024; Cass. n.
21477/2013: “Alla stregua di quanto sancito dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440,
i contratti con la P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta”; nella giurisprudenza di merito, cfr. Corte d'Appello di Messina, n.
917/2024). Tale principio trova il suo fondamento in norme positive di legge (cfr. R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e R.D. 23 maggio 1924 n.827, recante "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”) e nei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, consacrati nell'art. 97 Cost., poiché solo la forma scritta consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile in punto di necessaria copertura finanziaria. Del resto, anche su un piano prettamente logico-pratico, occorre considerare che la necessità di sottoporre il contratto, una volta perfezionatasi, ad un controllo da parte dei deputati organi amministrativi, rende imprescindibile l'esistenza di un atto avente proprio la forma scritta.
Nel caso di contratti stipulati con gli enti locali, tali esigenze sono tanto più evidenti se si considera che, ai sensi dell'art. 191 TUEL, questi ultimi possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile di spesa e l'attestazione della copertura finanziaria.
I principi suddetti sono stati altresì chiariti dalla Suprema Corte (cfr. Cass., S.U., n. 12195/2005) la quale ha definitivamente precisato che, al fine di potere agire ex contractu nei confronti della P.A., occorre la produzione del contratto da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi, al compenso da corrispondersi, nonché ai mezzi per far fronte agli oneri assunti con la deliberata contrattazione (cfr. anche, ex plurimis, Cass. n. 18540/2003; Cass. n. 11687/1999; Cass. n. 2772/1998).
Giova precisare che, vertendosi in tema di applicazione di norme imperative, la cui violazione è rilevabile anche d'ufficio, a nulla vale la mancata contestazione del rapporto da parte dell'ente
Pag. 5 a 16 coinvolto, considerato che non vi è in tali casi margine per l'operatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.; né rilevano eventuali pagamenti comunque intervenuti, non potendo ammettersi che, in luogo della forma scritta, la conclusione del contratto avvenga per
"facta concludentia", secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 c.c.. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento - salva la deroga prevista dall'articolo 17 del Rd 2440/1923, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio - non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano
l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (cfr. Cass. n. 16562/2018). Ed infatti, “in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per
l'esistenza stessa del diritto fatto valere, sicché quest'ultimo può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (Cass. n.41790/2021; Cass, 25999/2018 secondo cui “Il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per
l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via
Pag. 6 a 16 documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”).
Tali principi trovano pacifica applicazione anche per i contratti di somministrazione conclusi tra gli enti locali e le società fornitrici, e, secondo una certa giurisprudenza della giurisprudenza di merito, finanche nell'ipotesi in cui il fornitore operi in regime di salvaguardia (cfr. ex multis Trib. Locri, n.
80/2025; Trib. Avellino, n. 1341/2024; Trib. Napoli Nord n. 2823/2025).
In tale contesto, allora, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la non specifica contestazione ad opera dell'ente convenuto circa l'avvenuta fornitura e l'esistenza del rapporto non riveste carattere decisivo (cfr. Corte di Appello Messina, n. 79/2025). Né può ritenersi sufficiente ai predetti fini il deposito dei contratti di cessione, essendo preciso obbligo del cedente, ai sensi dell'art. 1262 c.c., quello di “consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso” (cfr., ex multis, Trib. Napoli Nord, n. 1739/2024).
Alla pari, in accordo ai richiamati principi, non può essere ritenuta evenienza idonea a sollevare la parte dall'obbligo di allegazione del contratto scritto la produzione delle fatture in cui è riportata, come fatto storico, l'indicazione del codice CIG della fornitura, in quanto si tratta di atti a formazione unilaterale che di per sé non garantiscono alcuna corrispondenza tra il CIG indicato e il contratto stipulato tra la società e la P.A. (Corte di Appello Milano, n. 2240/2025).
Tali principi, d'altro canto, non si pongono in contrasto con la regolamentazione introdotta dalla
Direttiva n. 2011/7/EU, recepita, a livello interno, con i D.Lgs. n. 231/2002 e n. 192/2012: la validità dei contratti stipulati con gli enti locali costituisce, infatti, il presupposto per l'applicazione ad essi, nell'ordinamento italiano, della normativa di origine comunitaria in materia di interessi moratori che, altrimenti, non potrebbe essere utilmente invocata (Corte di Appello Milano, n.
2240/2025).
Tanto precisato, nella specie, l'attrice ha formulato una domanda di pagamento riferibile a crediti sorti in virtù di rapporti instaurati a vario titolo tra il e diverse società Controparte_1 fornitrici, allegando di averne acquistato la titolarità in virtù di varie operazioni di cessione.
Sul punto è bene chiarire in premessa, stante la contestazione formulata sul punto dal CP_1 convenuto, che, nell'ipotesi in esame, non può trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 69 e
70 del R.D. n. 2240/1923.
Ai sensi del predetto articolo 69 R.D. n. 2440/1923, invero, le cessioni dei crediti verso le
Amministrazioni devono necessariamente risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio ed essere notificate, nelle forme degli atti giudiziari, al debitore ceduto;
il successivo
Pag. 7 a 16 art. 70 prevede, inoltre, richiamando l'art. 9 dell'allegato E della L. n. 2248/1865, che le cessioni non producono effetti se non vi è adesione dell'Amministrazione interessata.
Tali ultime disposizioni, tuttavia, dettano una disciplina speciale applicabile esclusivamente ai crediti nei confronti dello Stato per somministrazioni, forniture ed appalti ancora in corso, e trattandosi di norme eccezionali, sono insuscettibili di applicazione analogica con riferimento ai rapporti con gli Enti locali. Sul tema, si è più volte pronunciata anche la Suprema Corte, statuendo che “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica
o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” (v. Cass. n. 30658/2017).
Nel difetto di operatività della normativa speciale, derogatoria della disciplina di diritto comune in tema di cessione del credito, deve trovare applicazione la disciplina del codice civile secondo cui l'omessa notifica prevista dall'art. 1264 c.c. è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari (Cass., n. 4713/2019; conforme, Cass., n. 15364/2011).
Tanto chiarito, per quanto concerne la domanda formulata per il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi (moratori e, su questi ultimi, anatocistici) sorti in relazione alle fatture emesse dalla società Hera Comm s.p.a., riepilogate nell'elenco sub doc. 2, e per la corresponsione della somma di € 160,00, asseritamente dovuta ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00, moltiplicato per il numero delle predette fatture, si osserva quanto segue.
La parte attrice ha allegato di agire in qualità di cessionaria del credito, in forza del contratto di cessione concluso con Hera Comm s.p.a., deducendo che quest'ultima aveva maturato il diritto alla corresponsione delle predette somme a titolo di corrispettivo per le forniture di energia erogate in favore dell'ente comunale nella qualità di esercente il servizio di salvaguardia per gli anni 2017 e
2018, anni a cui, in base alla prospettazione attorea, si riferirebbero le predette fatture.
La prova della cessione del credito è stata ritualmente offerta da parte attrice. Risulta, infatti, versato in atti il contratto di cessione concluso tra quest'ultima ed Hera Comm s.p.a. del
Pag. 8 a 16 28.12.2022, ritualmente notificato al convenuto il 30.12.2022, ove vengono indicati, tra i CP_1 crediti ceduti, le fatture riepilogate nell'elenco sub doc. 2.
Tuttavia, risulta ex actis che le predette fatture non si riferiscono alle annualità 2017 e 2018 e non sono state emesse da Hera Comm s.p.a. quale esercente il regime di salvaguardia.
Sul punto, infatti, non può non rilevarsi che i predetti documenti contabili si riferiscono a forniture di energia elettrica erogate nelle mensilità comprese tra il mese di agosto 2022 e il mese di novembre 2022. Dalla loro lettura, emerge che la somministrazione è avvenuta nell'alveo di un
“servizio fornito a mercato libero” da Hera Comm s.p.a.. Più precisamente nelle fatture
2210984836/2022, 2212142949/2022, e 2213500607/2022 è riportato il codice contratto
3026561784, relativo all'offerta 3X1PCONS19 - L15A, con riferimento alle fatture
2212433947/2022, invece, è riportato il codice contratto 3026562151 relativo all'offerta
3X1PCONS19 - L15A. Tali dati trovano ulteriore riscontro nelle determine di pagamento relative alla sorte capitale prodotte in atti dal – il quale ha, invero, lamentato in Controparte_1 giudizio proprio l'omessa produzione della pattuizione negoziale (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta) - in cui si fa richiamo a contratti di somministrazione conclusi in adesione alla convenzione Consip.
Risulta allora irrilevante, sul piano probatorio, la documentazione prodotta dall'attrice relativa al servizio di salvaguardia in quanto afferente alle diverse annualità del 2017 e del 2018.
Sulla scorta delle pregresse argomentazioni, deve escludersi in nuce la fondatezza di quanto Part sostenuto da circa la riconducibilità della fornitura di energia erogata da Hera Parte_1
Comm s.p.a. al regime di salvaguardia. Al riguardo, è bene osservare che, nonostante le generiche contestazioni provenienti dal convenuto, le conclusioni appena rassegnate non si pongono CP_1 in contrasto con il principio di cui all'art. 115 c.p.c.. E, infatti, come precisato dalla Suprema Corte,
“nel caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a "fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione” (Cass. n. 15288/2023; sulla stessa scia, Cass. n. 16028/2023: “Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove
Pag. 9 a 16 dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento”.).
Da quanto precede deriva che, al fine di offrire idonea prova del credito vantato in giudizio,
l'attrice, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra espressi, avrebbe dovuto produrre i contratti stipulati in forma scritta con il richiamati nelle fatture depositate in Controparte_1 atti.
Tale onere non è stato, tuttavia, adempiuto, risultando privo di qualsivoglia valenza probatoria il documento (ordine_6809532) contenuto nell'allegato 11 dell'atto di citazione, atteso che esso è stato prodotto in formato .pdf ed è privo qualsiasi sottoscrizione riferibile al rappresentante legale dell'ente locale (del resto, è testualmente specificato, nella parte finale, che “Questo Documento
Non Ha Valore Se Privo Della Sottoscrizione A Mezzo Firma Digitale”).
Ne consegue che, in difetto della produzione dei documenti contrattuali, difetta la prova in giudizio della debenza del credito.
Né, come anticipato, può avere alcun rilievo il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dal convenuto, dovendosi ancora una volta sottolineare, per un verso, che ““Il principio, CP_1 sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per
l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (Cass. n. 25999/2018)” e, per altro verso, che “la necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (così Cass. 26/10/2007, n. 22537) pure in punto di necessaria copertura finanziaria (sul principio, v. pure, più di recente: Cass. 14/04/2011, n. 8539;
Cass. 19/09/2013, n. 21477; Cass. ord. 24/02/2015, n. 3721; Cass. 11/11/2015, n. 22994; Cass.
22/12/2015, n. 25798; Cass. 17/06/2016, n. 12540; Cass. 13/10/2016, n. 20690; Cass. ord.
Pag. 10 a 16 27/10/2017, n. 25631; Cass. 23/01/2018, n. 1549; Cass. 28/06/2018, n. 17016). Da tale principio conseguono sia l'irrilevanza di ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (perfino se protrattisi per anni: Cass. 11/11/2015, n. 22994; ovvero se riconducibili all'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ.: Cass.
15/06/2015, n. 12316), sia l'inammissibilità - salvi i casi in cui esso è espressamente previsto da speciali disposizioni - di un rinnovo tacito (Cass. Sez. U. 28/11/1991, n. 12769; Cass. 24/06/2002,
n. 9165; Cass. 21/05/2003, n. 7962; Cass. ord. 09/05/2017, n. 11231) o di un subentro per facta concludentia (Cass. 30/05/2002, n. 7913; Cass. 19/09/2013, n. 21477) … Le disposizioni in esame erano richiamate, per i Comuni e le Province, rispettivamente dagli artt. 87, comma 1, e 140, comma 1, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 («Testo unico della legge comunale e provinciale»): tali disposizioni, peraltro, in un primo tempo escluse dall'abrogazione [ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali»], sono state definitivamente abrogate dall'art. 274, lett. a) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» o TUEL), in uno all'intero r.d. 383 del 1934.
Cionondimeno, la giurisprudenza di legittimità - che pure ha escluso l'applicabilità per analogia di altre norme del r.d. 2440 del 1923 (Cass. ord. 21/12/2017, n. 30568; Cass. 27/10/2016, n. 21747;
Cass. 14/10/2015, n. 20739) - ha continuato a ritenerle applicabili pure a Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass. 22/03/2012, n. 4570; Cass.
10/04/2008, n. 9340), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale)
e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass. 07/07/2007, n. 1752)” (Cass. S.U. n. 20684/2018, richiamata anche da
Cass. S.U., n. 9775/2022; Cass. n. 27972/2022).
Il deficit probatorio evidenziato non può che ricadere a discapito della parte attrice su cui gravava l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del credito dovuto. Poiché, come detto, la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali presuppone l'esistenza di un valido rapporto negoziale tra le parti, non è possibile riconoscere in favore di parte attrice il pagamento degli interessi moratori, siccome collegati al credito per capitale, non adeguatamente dimostrato.
L'assenza di prova circa l'esistenza di un valido contratto comporta, per identiche ragioni,
l'inapplicabilità anche degli interessi anatocistici, in quanto accessori di un accessorio (gli interessi di mora) a sua volta privo di fondamento. Al riguardo, e solo ad abundantiam, è bene precisare che, poiché le fatture richiamate in atti avevano scadenza compresa tra il mese di novembre 2022 e il
Pag. 11 a 16 mese di gennaio 2023, al momento di notifica dell'atto di citazione (17.03.2023) nei confronti del convenuto, non erano maturati interessi anatocistici sugli interessi moratori. Ai sensi dell'art. 1283
c.c., infatti, “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”; risulta evidente che, alla data di proposizione della domanda giudiziale, non vi erano interessi di mora dovuti da almeno sei mesi, e, pertanto, non vi sarebbero stati, in ogni caso, i presupposti per riconoscere gli interessi anatocistici. Anche la richiesta di corresponsione dell'importo forfettario di € 40,00 per ciascuna fattura ai sensi dell'art. 6 comma 2
d.lgs. n. 231/2002 non può trovare accoglimento, con conseguente rigetto anche della domanda – invero formulata genericamente solo nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice – relativa agli interessi prodotti sulla predetta somma. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pur ammettendo in astratto la debenza di tale importo per ogni singola fattura, ha chiarito che esso presuppone comunque l'esistenza di una valida “transazione commerciale” ai sensi della direttiva
2011/7/UE, requisito qui mancante per difetto di prova dell'esistenza di un valido contratto scritto
(cfr. in termini Trib. Chieti n. 237/2025; Trib. Messina, n. 783/2025).
Analoghe considerazioni possono essere poste a fondamento del rigetto delle domande rassegnate dalla parte attrici sub e), f), g) ed h).
Con riferimento alle predette domande non è superfluo evidenziare che è ravvisabile, a monte, un deficit di allegazione poiché l'attrice non ha allegato, ancor prima che provato, quali fossero i rapporti dai quali originavano i corrispettivi che sarebbero stati pagati in ritardo dal CP_1 nei confronti delle singole società cedenti (che, invero, ad eccezione di Edison Energia s.p.a.,
[...] non sono neppure individuate nominativamente da nei propri scritti difensivi, Parte_1 essendo presente solo un rinvio alla copiosa documentazione depositata). È evidente, infatti,
l'insufficienza del richiamo alle fatture e alle note di debito atteso che tali documenti contabili non costituiscono fonti dei crediti vantati. Tanto basterebbe a giustificare il rigetto delle domande (cfr.
Trib. Velletri n. 2539/2024).
Ad ogni buon conto, si osserva, quanto alle domande e), f), g), che:
- la parte attrice si è limitata a produrre la nota di debito da lei emessa e la nota di debito emessa da Edison Energia s.p.a. che, di per sé, non costituiscono documenti probatori, trattandosi di documenti autoprodotti rispettivamente dalla cedente e dalla cessionaria;
- non sono state prodotte le fatture, emesse a monte, che sarebbero state pagate in ritardo dal di cui, quindi, non è dato conoscere l'effettiva esistenza;
Controparte_1
Pag. 12 a 16 - dal compendio documentale versato in atti, non emerge che i rapporti di fornitura venuti a giuridica esistenza tra i danti causa della società attrice e l'Ente convenuto abbiano ricevuto consacrazione in un regolare e puntuale contratto che avrebbe dovuto essere redatto - a pena di nullità - in forma scritta, con la sottoscrizione dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno e con l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del corrispettivo;
- la parte attrice non ha neppure specificamente allegato che tali crediti siano sorti nell'alveo di rapporti svolti in regime di salvaguardia.
Tali carenze assertive e probatorie conducono il Tribunale a ritenere che non sia stata data adeguata prova del titolo sotteso alla domanda. Poiché mancano in atti sia i contratti dai quali sarebbero originati i crediti, sia le fatture che sarebbero state pagate in ritardo e non operando il principio di non contestazione, trattandosi di contratti per i quali è imposto l'obbligo di forma scritta ad substantiam, la domanda avente ad oggetto il pagamento di interessi moratori dovuti per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale non può essere accolta (cfr. in senso conforme, Trib. Roma, n. 6005/2024; Trib. Napoli Nord n. 680/2025 secondo cui “La attrice non ha infatti provato, per nessuno dei rapporti dedotti in giudizio, i titoli negoziali posti a fondamento della pretesa creditoria, e cioè i contratti stipulati tra il e le cedenti e, per CP_1 quanto riguarda la somma richiesta quale sorta capitale, né i contratti intercorrenti tra gli altri cedenti e l' per gli interessi di mora richiesti in giudizio e di cui alle note di debito CP_2 prodotte.”). Conseguentemente, deve rigettarsi la domanda avente ad oggetto gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora, essendo infondata la pretesa volta al pagamento delle somme (gli interessi moratori) sulle quali detti accessori sarebbero maturati. Alla pari, anche la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/02 non può trovare accoglimento, trattandosi pur sempre di un onere economico derivante dal mancato pagamento di fatture per importi di cui non è stata dimostrata l'originaria debenza in forza di un valido titolo giudiziale o legale, con conseguente rigetto anche della domanda – invero formulata genericamente solo nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice – relativa agli interessi prodotti sulla predetta somma (cfr. Corte di Appello Milano, n. 1596/2024).
Analoghe considerazioni devono essere svolte rispetto alla domanda sub h).
La parte attrice ha formulato la predetta domanda per ottenere il pagamento della somma di €
4.160,00 a titolo di ritardo nel pagamento di ulteriori fatture emesse a carico del CP_1
Anche in questo caso, tuttavia, limitandosi a fare richiamo ad un documento
[...] Parte_1
Pag. 13 a 16 contabile dalla stessa formato, non ha allegato specificamente i titoli in virtù dei quali sono state emesse le fatture inadempiute;
queste ultime non risultano, neppure, depositate in atti né vi è prova della loro trasmissione all'ente, non potendo a ciò valere il mero elenco prodotto di cui è sconosciuta la stessa provenienza. Alla pari, non sono stati depositati i contratti conclusi tra le singole società cedenti e il convenuto (come, del resto, eccepito dallo stesso ente). Si CP_1 ritiene, pertanto, che non sia stata compiutamente fornita prova documentale della esistenza dei contratti sottesi in grado di far sorgere la predetta obbligazione verso un soggetto pubblico né, invero, del ritardato pagamento delle fatture di sorte capitale che avrebbe generato la debenza della somma richiesta. Come già osservato, l'obbligo di risarcire la somma di cui all'art. 6 comma 2, del
D.lgs. n. 231/02 presuppone, infatti, pur sempre l'esistenza di un credito per sorte capitale rimasto inadempiuto, il quale, a sua volta, deve essere sorto in virtù di valido rapporto negoziale che, nel caso della P.A., deve trovare origine in un contratto redatto per iscritto a pena di nullità (cfr. Core di appello Cagliari, n. 183/2025). Di tale rapporto con le singole società cedenti l'attrice non fornisce né allegazione né prova e, conseguentemente, la domanda di cui alla lettera h) non può che essere rigettata per mancato assolvimento dell'onere probatorio, con conseguente rigetto anche della domanda – invero formulata genericamente solo nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice – relativa agli interessi prodotti sulla predetta somma.
In via subordinata, la parte attrice ha chiesto disporsi la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Neppure tale domanda può essere accolta.
In primo luogo, merita evidenziarsi che anche essa è stata formulata in modo assolutamente generico, senza puntuale allegazione dei fatti costitutivi.
In secondo luogo, pur volendo prescindere dalla genericità dell'allegazione, non sussistono, nella specie, i presupposti di cui all'art. 2041 c.c..
Va ricordato, nel merito, che i presupposti per la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti.
Pag. 14 a 16 Ebbene, l'unicità del fatto costitutivo dell'arricchimento e del depauperamento e la sussistenza del legame causale diretto tra i dedotti arricchimento e impoverimento non si riscontrano nel caso in esame, poiché il depauperamento lamentato dall'attrice consegue alla cessione di un credito di origine contrattuale, che non ha portato alla soddisfazione del cessionario.
In particolare, l'arricchimento dell'odierno convenuto consisterebbe nell'aver goduto della fornitura di energia elettrica senza corrispondere il dovuto prezzo, mentre l'impoverimento sarebbe dato dal mancato incasso del corrispettivo a fronte della fornitura di energia elettrica. Quest'ultimo, però, è direttamente subito dalla società erogatrice della fornitura, la quale, in forza del contratto di cessione, ha scaricato il peso dell'inadempimento dell'ente sulla cessionaria. Ne consegue che l'impoverimento dell'odierna attrice può al più configurarsi come effetto mediato ed indiretto dell'avvenuta stipula del contratto di cessione di un credito inesistente, rispetto al quale l'odierna attrice può, in astratto, esperire azione di inadempimento contrattuale nei confronti della cedente
(cfr. in tal senso anche Trib. Nola, n. 406/2025; Trib. Locri, n. 249/24; Trib. Locri n. 80/25).
Inoltre, la domanda non è meritevole di accoglimento in quanto difetta, nella fattispecie, il presupposto della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c..
Ad avviso di questo Giudice merita condivisione l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito secondo cui occorre distinguere “il caso in cui sia accertata la nullità del contratto da quella in cui il contratto, pur esistente, non sia stato prodotto. Nel primo caso, alla dichiarazione di nullità del contratto consegue l'impossibilità di far valere il rapporto sottostante e quindi l'azione di arricchimento è l'unica azione esperibile al fine di rispristinare l'equilibrio tra le parti;
diversamente, il rigetto della domanda per il mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti in capo a chi agisce non può consentire al creditore di recuperare quanto richiesto mediante l'azione di arricchimento, in quanto la residualità va valutata in astratto” (in tal senso
Trib. Enna, n. 758/2023; Trib. Napoli Nord n. 762/2025).
Tale orientamento si pone in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite le quali hanno recentemente enunciato il principio di diritto per cui “la domanda di ingiustificato arricchimento
(avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante
Pag. 15 a 16 dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”
(cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 33954/2023).
Nella specie, come sopra argomentato, l'azione contrattuale era astrattamente attivabile, ma, in concreto, essa è da rigettare per mancanza di prova e, conseguentemente, non può ravvisarsi il requisito della sussidiarietà.
L'iter motivazionale seguito è di per sé sufficiente a giustificare il rigetto di tutte le domande attoree. Ogni altra questione sollevata in giudizio dalle parti è da ritenersi assorbita nella presente decisione in virtù del principio della “ragione più liquida”.
Attesi gli orientamenti giurisprudenziali non univoci sulle questioni di diritto affrontate in tema di idoneità della documentazione allegata a provare il rapporto contrattuale con la P.A., a cui ha fatto richiamo la parte attrice nei propri atti, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate (cfr., in senso conforme, Trib. Palmi n. 967/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e difesa:
- rigetta le domande attoree;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 31/07/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 16 a 16
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 436/23 R.G.; preso atto che l'udienza del 3.7.2025, destinata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note di trattazione scritta depositate in atti;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al numero 436/23 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume, giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE
CONTRO
Pag. 1 a 16 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Taurianova, C.da Porcaro, 22, presso lo studio dell'Avv. Vincenzina
Mandaglio, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI: come da note in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, conveniva in giudizio il al fine di ottenere la condanna di Controparte_1 quest'ultimo al pagamento delle seguenti somme: a) € 40.886,50 per sorte capitale;
b) gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza, in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti sottoscritto tra Part Hera Comm S.p.A. e dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione sino al saldo;
c) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, fossero scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; d) € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; e) € 2.600,15 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
f) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora che, alla data di notifica del medesimo atto introduttivo, fossero scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; g) € 6.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture per sorte capitale il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle note debito;
h) € 4.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato. In via subordinata, chiedeva che la condanna fosse pronunciata per ogni diversa somma ritenuta dovuta e, in via ulteriormente subordinata, formulava domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.04.2023, si costituiva in giudizio il
[...] chiedendo il rigetto della domanda ex adverso formulata, con vittoria di spese e CP_1 compensi di causa. Eccepiva, in particolare, di aver già provveduto al pagamento della sorte capitale del credito e che nulla era dovuto a titolo di interessi, non essendo stato neppure prodotto il contratto posto a fondamento della pretesa creditoria;
lamentava, altresì, l'invalidità delle cessioni
Pag. 2 a 16 del credito per l'omessa manifestazione del consenso da parte dell'ente comunale con conseguente non debenza delle somme pretese;
evidenziava, inoltre, il difetto di forma scritta dei contratti di somministrazione sottesi ad alcune delle fatture, meglio indicate in comparsa, e la conseguente carenza di impegno contabile di spesa, nonché l'insufficienza delle fatture ad integrare la prova del credito.
Nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la parte attrice dava atto dell'avvenuto pagamento della sorte capitale oggetto della domanda di pagamento pari ad € 40.886,50, insistendo esclusivamente nella richiesta di pagamento delle ulteriori somme indicate nelle predette lettere b), c), d), e), f) g), e h).
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice onorario precedentemente titolare del fascicolo, la causa, istruita documentalmente, era rinviata all'udienza del 7.3.2024 per la rimessione in decisione, mediante concessione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. a decorrere dalla data di udienza già celebrata. Subentrata nella titolarità del fascicolo la scrivente, rilevata l'irritualità della concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. a decorrere dalla data dell'udienza già celebrata e non a ritroso dalla data di udienza di rinvio, la causa era rinviata all'udienza del
19.09.2024 per la decisione. Sollevata d'ufficio la questione relativa all'omessa prova dell'esistenza di validi contratti stipulati in forma scritta con il la causa era da ultimo Controparte_1 rinviata all'udienza del 3.7.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Nelle more, con nota depositata in data 20.5.2025, dava atto della revoca della Parte_1 procura alle liti originariamente conferita anche in favore dell'Avv. Giuseppe Cardona e dell'Avv.
Giuseppe Gomez Paloma;
l'attrice risulta, quindi, rappresentata e difesa dal solo Avv. Paolo
Bonalume.
RITENUTO IN DIRITTO
Le domande formulate in giudizio dall'attrice sono infondate.
Prima di procedere al loro esame nel merito, deve, tuttavia, darsi atto che, in corso di causa,
[...] ne ha limitato l'oggetto. Parte_1
L'attrice ha, infatti, originariamente agito in giudizio al fine di ottenere – in via subordinata, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c. - il pagamento delle seguenti somme: a) € 40.886,50 per sorte capitale;
b) gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, e con decorrenza, in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti
Pag. 3 a 16 Part sottoscritto tra Hera Comm S.p.A. e dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione sino al saldo”; c) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, fossero scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; d) € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; e) € 2.600,15 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
f) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora che, alla data di notifica del medesimo atto introduttivo, fossero scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; g) € 6.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture per sorte capitale il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle note debito;
h) € 4.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato.
Nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la parte attrice ha dato atto dell'avvenuto pagamento della sorte capitale pari ad € 40.886,50, oggetto della domanda di cui alla predetta lettera a), insistendo esclusivamente nella richiesta di condanna alla corresponsione delle ulteriori somme indicate nelle lettere b), c), d) e), f) g) e h).
Il processo prosegue, pertanto, con riferimento alle sole predette domande, dovendosi precisare che le argomentazioni di seguito rassegnate assorbono ogni questione, pur tempestivamente sollevata in giudizio dalla parte convenuta, circa il momento in cui è intercorso il pagamento del credito per sorte capitale oggetto dell'originaria pretesa.
Tanto precisato, con riferimento alla domanda articolata in via principale dall'attrice, il Tribunale ritiene, infatti, di dover fare applicazione del principio della “ragione più liquida” che permette al giudice di decidere una causa basandosi sulla questione più facilmente risolvibile, anche se logicamente subordinata ad altre, al fine di assicurare la maggiore celerità del giudizio (ex multis
Cass. n. 12002/2014).
In applicazione del predetto principio, deve affermarsi che nella presente Parte_1 controversia, non ha assolto adeguatamente all'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la fonte delle proprie pretese creditorie.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
Pag. 4 a 16 della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 13533/2001).
Allorquando a venire in rilievo sia un rapporto negoziale tra la pubblica amministrazione e un ente pubblico – nella specie, un ente locale – la prova della fonte del credito deve necessariamente essere rintracciata in un contratto scritto stipulato tra le parti, salvo espresse deroghe previste ex lege.
Difatti, non appare superfluo rammentare che qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico richiede la forma scritta ad substantiam, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del
1923 e la relativa carenza è rilevabile d'ufficio (cfr. ex multis Cass. n. 18369/2024; Cass. n.
21477/2013: “Alla stregua di quanto sancito dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440,
i contratti con la P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta”; nella giurisprudenza di merito, cfr. Corte d'Appello di Messina, n.
917/2024). Tale principio trova il suo fondamento in norme positive di legge (cfr. R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e R.D. 23 maggio 1924 n.827, recante "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”) e nei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, consacrati nell'art. 97 Cost., poiché solo la forma scritta consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile in punto di necessaria copertura finanziaria. Del resto, anche su un piano prettamente logico-pratico, occorre considerare che la necessità di sottoporre il contratto, una volta perfezionatasi, ad un controllo da parte dei deputati organi amministrativi, rende imprescindibile l'esistenza di un atto avente proprio la forma scritta.
Nel caso di contratti stipulati con gli enti locali, tali esigenze sono tanto più evidenti se si considera che, ai sensi dell'art. 191 TUEL, questi ultimi possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile di spesa e l'attestazione della copertura finanziaria.
I principi suddetti sono stati altresì chiariti dalla Suprema Corte (cfr. Cass., S.U., n. 12195/2005) la quale ha definitivamente precisato che, al fine di potere agire ex contractu nei confronti della P.A., occorre la produzione del contratto da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi, al compenso da corrispondersi, nonché ai mezzi per far fronte agli oneri assunti con la deliberata contrattazione (cfr. anche, ex plurimis, Cass. n. 18540/2003; Cass. n. 11687/1999; Cass. n. 2772/1998).
Giova precisare che, vertendosi in tema di applicazione di norme imperative, la cui violazione è rilevabile anche d'ufficio, a nulla vale la mancata contestazione del rapporto da parte dell'ente
Pag. 5 a 16 coinvolto, considerato che non vi è in tali casi margine per l'operatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.; né rilevano eventuali pagamenti comunque intervenuti, non potendo ammettersi che, in luogo della forma scritta, la conclusione del contratto avvenga per
"facta concludentia", secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 c.c.. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento - salva la deroga prevista dall'articolo 17 del Rd 2440/1923, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio - non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano
l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (cfr. Cass. n. 16562/2018). Ed infatti, “in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per
l'esistenza stessa del diritto fatto valere, sicché quest'ultimo può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (Cass. n.41790/2021; Cass, 25999/2018 secondo cui “Il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per
l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via
Pag. 6 a 16 documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”).
Tali principi trovano pacifica applicazione anche per i contratti di somministrazione conclusi tra gli enti locali e le società fornitrici, e, secondo una certa giurisprudenza della giurisprudenza di merito, finanche nell'ipotesi in cui il fornitore operi in regime di salvaguardia (cfr. ex multis Trib. Locri, n.
80/2025; Trib. Avellino, n. 1341/2024; Trib. Napoli Nord n. 2823/2025).
In tale contesto, allora, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la non specifica contestazione ad opera dell'ente convenuto circa l'avvenuta fornitura e l'esistenza del rapporto non riveste carattere decisivo (cfr. Corte di Appello Messina, n. 79/2025). Né può ritenersi sufficiente ai predetti fini il deposito dei contratti di cessione, essendo preciso obbligo del cedente, ai sensi dell'art. 1262 c.c., quello di “consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso” (cfr., ex multis, Trib. Napoli Nord, n. 1739/2024).
Alla pari, in accordo ai richiamati principi, non può essere ritenuta evenienza idonea a sollevare la parte dall'obbligo di allegazione del contratto scritto la produzione delle fatture in cui è riportata, come fatto storico, l'indicazione del codice CIG della fornitura, in quanto si tratta di atti a formazione unilaterale che di per sé non garantiscono alcuna corrispondenza tra il CIG indicato e il contratto stipulato tra la società e la P.A. (Corte di Appello Milano, n. 2240/2025).
Tali principi, d'altro canto, non si pongono in contrasto con la regolamentazione introdotta dalla
Direttiva n. 2011/7/EU, recepita, a livello interno, con i D.Lgs. n. 231/2002 e n. 192/2012: la validità dei contratti stipulati con gli enti locali costituisce, infatti, il presupposto per l'applicazione ad essi, nell'ordinamento italiano, della normativa di origine comunitaria in materia di interessi moratori che, altrimenti, non potrebbe essere utilmente invocata (Corte di Appello Milano, n.
2240/2025).
Tanto precisato, nella specie, l'attrice ha formulato una domanda di pagamento riferibile a crediti sorti in virtù di rapporti instaurati a vario titolo tra il e diverse società Controparte_1 fornitrici, allegando di averne acquistato la titolarità in virtù di varie operazioni di cessione.
Sul punto è bene chiarire in premessa, stante la contestazione formulata sul punto dal CP_1 convenuto, che, nell'ipotesi in esame, non può trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 69 e
70 del R.D. n. 2240/1923.
Ai sensi del predetto articolo 69 R.D. n. 2440/1923, invero, le cessioni dei crediti verso le
Amministrazioni devono necessariamente risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio ed essere notificate, nelle forme degli atti giudiziari, al debitore ceduto;
il successivo
Pag. 7 a 16 art. 70 prevede, inoltre, richiamando l'art. 9 dell'allegato E della L. n. 2248/1865, che le cessioni non producono effetti se non vi è adesione dell'Amministrazione interessata.
Tali ultime disposizioni, tuttavia, dettano una disciplina speciale applicabile esclusivamente ai crediti nei confronti dello Stato per somministrazioni, forniture ed appalti ancora in corso, e trattandosi di norme eccezionali, sono insuscettibili di applicazione analogica con riferimento ai rapporti con gli Enti locali. Sul tema, si è più volte pronunciata anche la Suprema Corte, statuendo che “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica
o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” (v. Cass. n. 30658/2017).
Nel difetto di operatività della normativa speciale, derogatoria della disciplina di diritto comune in tema di cessione del credito, deve trovare applicazione la disciplina del codice civile secondo cui l'omessa notifica prevista dall'art. 1264 c.c. è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari (Cass., n. 4713/2019; conforme, Cass., n. 15364/2011).
Tanto chiarito, per quanto concerne la domanda formulata per il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi (moratori e, su questi ultimi, anatocistici) sorti in relazione alle fatture emesse dalla società Hera Comm s.p.a., riepilogate nell'elenco sub doc. 2, e per la corresponsione della somma di € 160,00, asseritamente dovuta ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00, moltiplicato per il numero delle predette fatture, si osserva quanto segue.
La parte attrice ha allegato di agire in qualità di cessionaria del credito, in forza del contratto di cessione concluso con Hera Comm s.p.a., deducendo che quest'ultima aveva maturato il diritto alla corresponsione delle predette somme a titolo di corrispettivo per le forniture di energia erogate in favore dell'ente comunale nella qualità di esercente il servizio di salvaguardia per gli anni 2017 e
2018, anni a cui, in base alla prospettazione attorea, si riferirebbero le predette fatture.
La prova della cessione del credito è stata ritualmente offerta da parte attrice. Risulta, infatti, versato in atti il contratto di cessione concluso tra quest'ultima ed Hera Comm s.p.a. del
Pag. 8 a 16 28.12.2022, ritualmente notificato al convenuto il 30.12.2022, ove vengono indicati, tra i CP_1 crediti ceduti, le fatture riepilogate nell'elenco sub doc. 2.
Tuttavia, risulta ex actis che le predette fatture non si riferiscono alle annualità 2017 e 2018 e non sono state emesse da Hera Comm s.p.a. quale esercente il regime di salvaguardia.
Sul punto, infatti, non può non rilevarsi che i predetti documenti contabili si riferiscono a forniture di energia elettrica erogate nelle mensilità comprese tra il mese di agosto 2022 e il mese di novembre 2022. Dalla loro lettura, emerge che la somministrazione è avvenuta nell'alveo di un
“servizio fornito a mercato libero” da Hera Comm s.p.a.. Più precisamente nelle fatture
2210984836/2022, 2212142949/2022, e 2213500607/2022 è riportato il codice contratto
3026561784, relativo all'offerta 3X1PCONS19 - L15A, con riferimento alle fatture
2212433947/2022, invece, è riportato il codice contratto 3026562151 relativo all'offerta
3X1PCONS19 - L15A. Tali dati trovano ulteriore riscontro nelle determine di pagamento relative alla sorte capitale prodotte in atti dal – il quale ha, invero, lamentato in Controparte_1 giudizio proprio l'omessa produzione della pattuizione negoziale (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta) - in cui si fa richiamo a contratti di somministrazione conclusi in adesione alla convenzione Consip.
Risulta allora irrilevante, sul piano probatorio, la documentazione prodotta dall'attrice relativa al servizio di salvaguardia in quanto afferente alle diverse annualità del 2017 e del 2018.
Sulla scorta delle pregresse argomentazioni, deve escludersi in nuce la fondatezza di quanto Part sostenuto da circa la riconducibilità della fornitura di energia erogata da Hera Parte_1
Comm s.p.a. al regime di salvaguardia. Al riguardo, è bene osservare che, nonostante le generiche contestazioni provenienti dal convenuto, le conclusioni appena rassegnate non si pongono CP_1 in contrasto con il principio di cui all'art. 115 c.p.c.. E, infatti, come precisato dalla Suprema Corte,
“nel caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a "fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione” (Cass. n. 15288/2023; sulla stessa scia, Cass. n. 16028/2023: “Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove
Pag. 9 a 16 dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento”.).
Da quanto precede deriva che, al fine di offrire idonea prova del credito vantato in giudizio,
l'attrice, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra espressi, avrebbe dovuto produrre i contratti stipulati in forma scritta con il richiamati nelle fatture depositate in Controparte_1 atti.
Tale onere non è stato, tuttavia, adempiuto, risultando privo di qualsivoglia valenza probatoria il documento (ordine_6809532) contenuto nell'allegato 11 dell'atto di citazione, atteso che esso è stato prodotto in formato .pdf ed è privo qualsiasi sottoscrizione riferibile al rappresentante legale dell'ente locale (del resto, è testualmente specificato, nella parte finale, che “Questo Documento
Non Ha Valore Se Privo Della Sottoscrizione A Mezzo Firma Digitale”).
Ne consegue che, in difetto della produzione dei documenti contrattuali, difetta la prova in giudizio della debenza del credito.
Né, come anticipato, può avere alcun rilievo il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dal convenuto, dovendosi ancora una volta sottolineare, per un verso, che ““Il principio, CP_1 sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per
l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (Cass. n. 25999/2018)” e, per altro verso, che “la necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (così Cass. 26/10/2007, n. 22537) pure in punto di necessaria copertura finanziaria (sul principio, v. pure, più di recente: Cass. 14/04/2011, n. 8539;
Cass. 19/09/2013, n. 21477; Cass. ord. 24/02/2015, n. 3721; Cass. 11/11/2015, n. 22994; Cass.
22/12/2015, n. 25798; Cass. 17/06/2016, n. 12540; Cass. 13/10/2016, n. 20690; Cass. ord.
Pag. 10 a 16 27/10/2017, n. 25631; Cass. 23/01/2018, n. 1549; Cass. 28/06/2018, n. 17016). Da tale principio conseguono sia l'irrilevanza di ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (perfino se protrattisi per anni: Cass. 11/11/2015, n. 22994; ovvero se riconducibili all'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ.: Cass.
15/06/2015, n. 12316), sia l'inammissibilità - salvi i casi in cui esso è espressamente previsto da speciali disposizioni - di un rinnovo tacito (Cass. Sez. U. 28/11/1991, n. 12769; Cass. 24/06/2002,
n. 9165; Cass. 21/05/2003, n. 7962; Cass. ord. 09/05/2017, n. 11231) o di un subentro per facta concludentia (Cass. 30/05/2002, n. 7913; Cass. 19/09/2013, n. 21477) … Le disposizioni in esame erano richiamate, per i Comuni e le Province, rispettivamente dagli artt. 87, comma 1, e 140, comma 1, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 («Testo unico della legge comunale e provinciale»): tali disposizioni, peraltro, in un primo tempo escluse dall'abrogazione [ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali»], sono state definitivamente abrogate dall'art. 274, lett. a) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» o TUEL), in uno all'intero r.d. 383 del 1934.
Cionondimeno, la giurisprudenza di legittimità - che pure ha escluso l'applicabilità per analogia di altre norme del r.d. 2440 del 1923 (Cass. ord. 21/12/2017, n. 30568; Cass. 27/10/2016, n. 21747;
Cass. 14/10/2015, n. 20739) - ha continuato a ritenerle applicabili pure a Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass. 22/03/2012, n. 4570; Cass.
10/04/2008, n. 9340), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale)
e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass. 07/07/2007, n. 1752)” (Cass. S.U. n. 20684/2018, richiamata anche da
Cass. S.U., n. 9775/2022; Cass. n. 27972/2022).
Il deficit probatorio evidenziato non può che ricadere a discapito della parte attrice su cui gravava l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del credito dovuto. Poiché, come detto, la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali presuppone l'esistenza di un valido rapporto negoziale tra le parti, non è possibile riconoscere in favore di parte attrice il pagamento degli interessi moratori, siccome collegati al credito per capitale, non adeguatamente dimostrato.
L'assenza di prova circa l'esistenza di un valido contratto comporta, per identiche ragioni,
l'inapplicabilità anche degli interessi anatocistici, in quanto accessori di un accessorio (gli interessi di mora) a sua volta privo di fondamento. Al riguardo, e solo ad abundantiam, è bene precisare che, poiché le fatture richiamate in atti avevano scadenza compresa tra il mese di novembre 2022 e il
Pag. 11 a 16 mese di gennaio 2023, al momento di notifica dell'atto di citazione (17.03.2023) nei confronti del convenuto, non erano maturati interessi anatocistici sugli interessi moratori. Ai sensi dell'art. 1283
c.c., infatti, “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”; risulta evidente che, alla data di proposizione della domanda giudiziale, non vi erano interessi di mora dovuti da almeno sei mesi, e, pertanto, non vi sarebbero stati, in ogni caso, i presupposti per riconoscere gli interessi anatocistici. Anche la richiesta di corresponsione dell'importo forfettario di € 40,00 per ciascuna fattura ai sensi dell'art. 6 comma 2
d.lgs. n. 231/2002 non può trovare accoglimento, con conseguente rigetto anche della domanda – invero formulata genericamente solo nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice – relativa agli interessi prodotti sulla predetta somma. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pur ammettendo in astratto la debenza di tale importo per ogni singola fattura, ha chiarito che esso presuppone comunque l'esistenza di una valida “transazione commerciale” ai sensi della direttiva
2011/7/UE, requisito qui mancante per difetto di prova dell'esistenza di un valido contratto scritto
(cfr. in termini Trib. Chieti n. 237/2025; Trib. Messina, n. 783/2025).
Analoghe considerazioni possono essere poste a fondamento del rigetto delle domande rassegnate dalla parte attrici sub e), f), g) ed h).
Con riferimento alle predette domande non è superfluo evidenziare che è ravvisabile, a monte, un deficit di allegazione poiché l'attrice non ha allegato, ancor prima che provato, quali fossero i rapporti dai quali originavano i corrispettivi che sarebbero stati pagati in ritardo dal CP_1 nei confronti delle singole società cedenti (che, invero, ad eccezione di Edison Energia s.p.a.,
[...] non sono neppure individuate nominativamente da nei propri scritti difensivi, Parte_1 essendo presente solo un rinvio alla copiosa documentazione depositata). È evidente, infatti,
l'insufficienza del richiamo alle fatture e alle note di debito atteso che tali documenti contabili non costituiscono fonti dei crediti vantati. Tanto basterebbe a giustificare il rigetto delle domande (cfr.
Trib. Velletri n. 2539/2024).
Ad ogni buon conto, si osserva, quanto alle domande e), f), g), che:
- la parte attrice si è limitata a produrre la nota di debito da lei emessa e la nota di debito emessa da Edison Energia s.p.a. che, di per sé, non costituiscono documenti probatori, trattandosi di documenti autoprodotti rispettivamente dalla cedente e dalla cessionaria;
- non sono state prodotte le fatture, emesse a monte, che sarebbero state pagate in ritardo dal di cui, quindi, non è dato conoscere l'effettiva esistenza;
Controparte_1
Pag. 12 a 16 - dal compendio documentale versato in atti, non emerge che i rapporti di fornitura venuti a giuridica esistenza tra i danti causa della società attrice e l'Ente convenuto abbiano ricevuto consacrazione in un regolare e puntuale contratto che avrebbe dovuto essere redatto - a pena di nullità - in forma scritta, con la sottoscrizione dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno e con l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del corrispettivo;
- la parte attrice non ha neppure specificamente allegato che tali crediti siano sorti nell'alveo di rapporti svolti in regime di salvaguardia.
Tali carenze assertive e probatorie conducono il Tribunale a ritenere che non sia stata data adeguata prova del titolo sotteso alla domanda. Poiché mancano in atti sia i contratti dai quali sarebbero originati i crediti, sia le fatture che sarebbero state pagate in ritardo e non operando il principio di non contestazione, trattandosi di contratti per i quali è imposto l'obbligo di forma scritta ad substantiam, la domanda avente ad oggetto il pagamento di interessi moratori dovuti per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale non può essere accolta (cfr. in senso conforme, Trib. Roma, n. 6005/2024; Trib. Napoli Nord n. 680/2025 secondo cui “La attrice non ha infatti provato, per nessuno dei rapporti dedotti in giudizio, i titoli negoziali posti a fondamento della pretesa creditoria, e cioè i contratti stipulati tra il e le cedenti e, per CP_1 quanto riguarda la somma richiesta quale sorta capitale, né i contratti intercorrenti tra gli altri cedenti e l' per gli interessi di mora richiesti in giudizio e di cui alle note di debito CP_2 prodotte.”). Conseguentemente, deve rigettarsi la domanda avente ad oggetto gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora, essendo infondata la pretesa volta al pagamento delle somme (gli interessi moratori) sulle quali detti accessori sarebbero maturati. Alla pari, anche la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/02 non può trovare accoglimento, trattandosi pur sempre di un onere economico derivante dal mancato pagamento di fatture per importi di cui non è stata dimostrata l'originaria debenza in forza di un valido titolo giudiziale o legale, con conseguente rigetto anche della domanda – invero formulata genericamente solo nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice – relativa agli interessi prodotti sulla predetta somma (cfr. Corte di Appello Milano, n. 1596/2024).
Analoghe considerazioni devono essere svolte rispetto alla domanda sub h).
La parte attrice ha formulato la predetta domanda per ottenere il pagamento della somma di €
4.160,00 a titolo di ritardo nel pagamento di ulteriori fatture emesse a carico del CP_1
Anche in questo caso, tuttavia, limitandosi a fare richiamo ad un documento
[...] Parte_1
Pag. 13 a 16 contabile dalla stessa formato, non ha allegato specificamente i titoli in virtù dei quali sono state emesse le fatture inadempiute;
queste ultime non risultano, neppure, depositate in atti né vi è prova della loro trasmissione all'ente, non potendo a ciò valere il mero elenco prodotto di cui è sconosciuta la stessa provenienza. Alla pari, non sono stati depositati i contratti conclusi tra le singole società cedenti e il convenuto (come, del resto, eccepito dallo stesso ente). Si CP_1 ritiene, pertanto, che non sia stata compiutamente fornita prova documentale della esistenza dei contratti sottesi in grado di far sorgere la predetta obbligazione verso un soggetto pubblico né, invero, del ritardato pagamento delle fatture di sorte capitale che avrebbe generato la debenza della somma richiesta. Come già osservato, l'obbligo di risarcire la somma di cui all'art. 6 comma 2, del
D.lgs. n. 231/02 presuppone, infatti, pur sempre l'esistenza di un credito per sorte capitale rimasto inadempiuto, il quale, a sua volta, deve essere sorto in virtù di valido rapporto negoziale che, nel caso della P.A., deve trovare origine in un contratto redatto per iscritto a pena di nullità (cfr. Core di appello Cagliari, n. 183/2025). Di tale rapporto con le singole società cedenti l'attrice non fornisce né allegazione né prova e, conseguentemente, la domanda di cui alla lettera h) non può che essere rigettata per mancato assolvimento dell'onere probatorio, con conseguente rigetto anche della domanda – invero formulata genericamente solo nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice – relativa agli interessi prodotti sulla predetta somma.
In via subordinata, la parte attrice ha chiesto disporsi la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Neppure tale domanda può essere accolta.
In primo luogo, merita evidenziarsi che anche essa è stata formulata in modo assolutamente generico, senza puntuale allegazione dei fatti costitutivi.
In secondo luogo, pur volendo prescindere dalla genericità dell'allegazione, non sussistono, nella specie, i presupposti di cui all'art. 2041 c.c..
Va ricordato, nel merito, che i presupposti per la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti.
Pag. 14 a 16 Ebbene, l'unicità del fatto costitutivo dell'arricchimento e del depauperamento e la sussistenza del legame causale diretto tra i dedotti arricchimento e impoverimento non si riscontrano nel caso in esame, poiché il depauperamento lamentato dall'attrice consegue alla cessione di un credito di origine contrattuale, che non ha portato alla soddisfazione del cessionario.
In particolare, l'arricchimento dell'odierno convenuto consisterebbe nell'aver goduto della fornitura di energia elettrica senza corrispondere il dovuto prezzo, mentre l'impoverimento sarebbe dato dal mancato incasso del corrispettivo a fronte della fornitura di energia elettrica. Quest'ultimo, però, è direttamente subito dalla società erogatrice della fornitura, la quale, in forza del contratto di cessione, ha scaricato il peso dell'inadempimento dell'ente sulla cessionaria. Ne consegue che l'impoverimento dell'odierna attrice può al più configurarsi come effetto mediato ed indiretto dell'avvenuta stipula del contratto di cessione di un credito inesistente, rispetto al quale l'odierna attrice può, in astratto, esperire azione di inadempimento contrattuale nei confronti della cedente
(cfr. in tal senso anche Trib. Nola, n. 406/2025; Trib. Locri, n. 249/24; Trib. Locri n. 80/25).
Inoltre, la domanda non è meritevole di accoglimento in quanto difetta, nella fattispecie, il presupposto della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c..
Ad avviso di questo Giudice merita condivisione l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito secondo cui occorre distinguere “il caso in cui sia accertata la nullità del contratto da quella in cui il contratto, pur esistente, non sia stato prodotto. Nel primo caso, alla dichiarazione di nullità del contratto consegue l'impossibilità di far valere il rapporto sottostante e quindi l'azione di arricchimento è l'unica azione esperibile al fine di rispristinare l'equilibrio tra le parti;
diversamente, il rigetto della domanda per il mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti in capo a chi agisce non può consentire al creditore di recuperare quanto richiesto mediante l'azione di arricchimento, in quanto la residualità va valutata in astratto” (in tal senso
Trib. Enna, n. 758/2023; Trib. Napoli Nord n. 762/2025).
Tale orientamento si pone in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite le quali hanno recentemente enunciato il principio di diritto per cui “la domanda di ingiustificato arricchimento
(avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante
Pag. 15 a 16 dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”
(cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 33954/2023).
Nella specie, come sopra argomentato, l'azione contrattuale era astrattamente attivabile, ma, in concreto, essa è da rigettare per mancanza di prova e, conseguentemente, non può ravvisarsi il requisito della sussidiarietà.
L'iter motivazionale seguito è di per sé sufficiente a giustificare il rigetto di tutte le domande attoree. Ogni altra questione sollevata in giudizio dalle parti è da ritenersi assorbita nella presente decisione in virtù del principio della “ragione più liquida”.
Attesi gli orientamenti giurisprudenziali non univoci sulle questioni di diritto affrontate in tema di idoneità della documentazione allegata a provare il rapporto contrattuale con la P.A., a cui ha fatto richiamo la parte attrice nei propri atti, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate (cfr., in senso conforme, Trib. Palmi n. 967/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e difesa:
- rigetta le domande attoree;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 31/07/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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