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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/08/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2553/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr.ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2553/2023 R.G., promossa da:
(C.F.: Controparte_1
, già corrente in Arezzo, Via Martiri di Civitella n. 9, in persona del Curatore P.IVA_1
Avv. (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_1
Samuele Faralli (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_2 studio come da procura in atti;
ATTRICE
contro
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], ivi residente in CP_3 CodiceFiscale_3
Località Gello n. 1 rapp.to e difeso dall'Avv. Marco Cianfrocca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti
CONVENUTO
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], ivi CP_4 CodiceFiscale_4 residente in [...]. Gello n. 1
(C.F.: ), nata ad [...] il [...], ivi CP_5 CodiceFiscale_5 residente in [...]. Gello n. 1
1 CONVENUTI - contumaci
CONCLUSIONI
All'udienza del 1.07.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti concludono come da rispettive note sostitutive dell'udienza depositate in data 30.06.2025, riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione ed in comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21/10/2023, la
[...]
conveniva in giudizio nonché e Controparte_1 CP_3 CP_4 [...]
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, CP_5 disattesa ogni contraria istanza;
accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 524 c.c. o dall'art. 2901 c.c. per l'impugnazione della rinuncia operata in data
26.10.2018 in relazione all'azione di riduzione relativamente all'eredità della madre
con il verbale di pubblicazione di testamento olografo con acquiescenza a Persona_1 testamento (rep. 1086 Notaio di Montevarchi. Arezzo - Registrato il 6/11/2018 al n. Per_2
11249) descritto in narrativa, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 524 c.c. per l'impugnazione della rinuncia in relazione all'eredità della madre operata il 29/10/2018 dal SI. dichiarare l'inefficacia nei Persona_1 CP_3
confronti della Curatela del Fallimento e dei relativi creditori Controparte_1 concorsuali della rinuncia all'azione di riduzione contenuta nel detto verbale di pubblicazione di testamento olografo con acquiescenza a testamento, ove il SI. CP_3 dichiara di prestare…piena conferma, adesione ed acquiescenza al detto testamento della
SI.ra più sopra riportato e pubblicato, nonché di rinunciare… ad ogni Persona_1 eccezione, impugnativa o riserva…espressamente rinunciando…ad ogni azione di riduzione, anche nei confronti di eventuali donazioni fatte in via dalla defunta, autorizzare la Curatela ad accettare, in luogo del rinunciante, SI. l'eredità di (C.F.: CP_3 Persona_1
), ai soli fini della soddisfazione del proprio credito sui beni oggetto di C.F._6
2 eredità medesima - con particolare riferimento, quanto agli immobili, alle seguenti quote: - quota di ¼ della nuda proprietà di un'unità immobiliare (appartamento), categoria A/2, contraddistinta al N.C.E.U. del Comune di Arezzo alla sezione A, Foglio 127, particella 724, subalterno 41, - quota di ¼ della nuda proprietà di un'unità immobiliare (garage), categoria
C/6, contraddistinta al N.C.E.U. del Comune di Arezzo alla sezione A, Foglio 127, particella
724, subalterno 62, - quota di 1/4 della nuda proprietà di un'unità immobiliare (magazzino), categoria C/2, contraddistinta al N.C.E.U. del Comune di Arezzo alla sezione A, Foglio 127, particella 724, subalterno 1 - quota di 5/8 della piena proprietà di un'unità immobiliare
(appartamento), categoria A/4, contraddistinta al N.C.E.U. del Comune di Arezzo alla sezione A, Foglio 47, particella 23, subalterno 1, particella 159 e particella 161 (graffate tra loro), - quota di 5/8 della piena proprietà di un'unità immobiliare (garage), categoria C/6, contraddistinta al N.C.E.U. del Comune di Arezzo alla sezione A, Foglio 47, particella 156, subalterno 1, particella 157 subalterno 1(graffate tra loro), - quota di 5/8 della piena proprietà di un'unità immobiliare (chiesa), categoria E/7, contraddistinta al N.C.E.U. del
Comune di Arezzo alla sezione A, Foglio 47, particella A, - quota di 5/8 della piena proprietà di un'unità immobiliare (appartamento), categoria A/4, contraddistinta al N.C.E.U. del
Comune di Arezzo alla sezione A, Foglio 47, particella 23, subalterno 2, particella 156 subalterno 2- particella 157, subalterno 2 (graffate tra loro), - quota di 5/8 della piena proprietà di un'unità immobiliare (appartamento), categoria A/4, contraddistinta al
N.C.E.U. del Comune di Arezzo alla sezione A, Foglio 47, particella 23, subalterno 3, particella 158 (graffate tra loro), - quota di 1/4 della piena proprietà del terreno contraddistinto al Catasto terreni del Comune di Arezzo alla Sezione A, Foglio 47, particella
43, - quota di 5/8 della piena proprietà del terreno contraddistinto al catasto terreni del
Comune di Arezzo alla Sezione A, Foglio 47, Paricelle 20 -24 -25 - 44 -45 -108 -146, - quota di 1/4 della piena proprietà del terreno contraddistinto al catasto Terreni del Comune di
Arezzo alla Sezione a, Foglio 138, particelle 255 - 257. Con vittoria di spese ed onorari di lite (quanto ai SIg.ri e nella sola ipotesi di opposizione)”. CP_4 CP_5
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avanzate e CP_3 segnatamente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa, per
i motivi di cui in narrativa, respingere integralmente la domanda di parte attrice poiché totalmente infondata in fatto, nonché in diritto e sfornita di qualsivoglia sostegno probatorio.
3 Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Alla prima udienza del 13.06.2024, nella contumacia di e veniva CP_6 CP_5 fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per le memorie di cui all'art. 189 c.II cpc. Dopo alcuni differimenti di udienza all'esito dell'udienza del
1.07.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con ordinanza del 18.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Parte attrice ha dedotto a sostegno delle sue domande che parte convenuta, fra il CP_3
2007 e il 26.06.2017 (intervallandosi – negli anni - con la SI.ra ) ha ricoperto Persona_3
il ruolo di Amministratore unico all' interno della dichiarata fallita Controparte_1 in data 26.06.2017. La gestione aziendale da parte dei suddetti amministratori si è rivelata disastrosa, atteso che le scritture contabili hanno evidenziato notevoli irregolarità. In particolare, carenze nella tenuta delle scritture contabili, che hanno ostacolato la ricostruzione del patrimonio societario e del volume di affari;
rimanenze di merce in magazzino inesistenti o comunque sopravvalutate;
ammanchi di magazzino, risultando mancante merce per un controvalore di circa € 145.000,00; attività distrattive del patrimonio finanziario mediante esecuzione di pagamenti preferenziali in danno dei creditori. Tali condotte sarebbero già state oggetto di un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Arezzo, all'esito del quale parte convenuta in concorso con è stato riconosciuto penalmente CP_3 Persona_3 responsabile del delitto di “bancarotta documentale”, per aver ostacolato la ricostruzione delle vicende patrimoniali societarie, mediante la non corretta tenuta delle scritture contabili. A fronte di tali condotte pregiudizievoli per il patrimonio societario, parte attrice ha maturato un credito nei confronti del SI. in solido con la SI.ra per un importo di € CP_3 Per_3
400.000,00 (oltre interessi legali dal dovuto al saldo), in relazione al quale parte attrice intenderebbe procedere con azione di responsabilità.
Ha altresì dedotto che in data 14.11.2017, si è aperta la successione della SI.ra Per_1
madre dell'odierno convenuto la quale, con testamento olografo datato 01.09.2016 e
[...] pubblicato il 28.10.2018, ha istituito eredi universali i nipoti (odierni convenuti contumaci)
e (figli della SI.ra sorella del convenuto), CP_4 CP_5 Per_4 devolvendo agli stessi l'intero patrimonio immobiliare di non trascurabile consistenza.
4 Rispetto a tale disposizione, erede legittimario pretermesso, non avrebbe sollevato CP_3
obiezioni alcuna, bensì dato impulso alla pubblicazione del testamento stesso, (avvenuta in data 26 ottobre 2018, presso il Notaio di Montevarchi, con “verbale di Persona_5
pubblicazione di testamento olografo con acquiescenza a testamento”) espressamente dichiarando di rinunciare ad ogni impugnativa e/o azione a tutela dei propri diritti ereditari, rinunciando all'eredità stessa, mediante dichiarazione raccolta dal Funzionario del Tribunale di Arezzo il successivo 29.10.2018.
Parte attrice, deducendo la pregiudizialità di tali atti abdicativi rispetto alle proprie ragioni di credito, ritenendo la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 524 c.c. e 2901 c.c., ha convenuto in giudizio il SI. e i nipoti del medesimo, e CP_3 CP_5 CP_4
impugnando la rinuncia all'eredità ex art. 524 cc, con conseguente richiesta di autorizzazione ad accettare l'eredità, chiedendo in via subordinata la declaratoria di inefficacia della rinuncia all'azione di riduzione poste in essere dal medesimo. CP_3
Parte convenuta ha innanzitutto contestato l'esistenza di un credito da tutelare con CP_3
l'azione revocatoria posto che, da un lato, la società fallita, in quanto società di capitali, risponde dei suoi debiti soltanto con il proprio patrimonio sociale, e non con quello personale dei soci o degli amministratori e posto che, dall'atro lato, non risulta esser stato accertato, né in sede penale, né in sede civile, alcun credito risarcitorio della società fallita per danni conseguenti a responsabilità degli amministratori. A tal fine, contrariamente a quanto dedotto dalla curatela, ha contestato la rilevanza ai fini della richiesta revocatoria degli accertamenti compiuti in sede penale, osservando come peraltro il reato originariamente contestato sia stato ivi derubricato da bancarotta documentale fraudolenta a bancarotta documentale semplice, consistendo il fatto accertato, a cui è conseguita la condanna, nella sola tardiva annotazione per negligenza di una sopravvenienza passiva, peraltro con assoluzione dal reato di bancarotta preferenziale e di bancarotta fraudolenta per distrazione. Ha pertanto contestato che tale sentenza di condanna ed assoluzione, ormai definitiva, possa costituire prova sia dell'esistenza delle pretese creditorie della curatela, sia del dolo di parte convenuta. Parte convenuta ha altresì dedotto circa la mancata consapevolezza da parte del testatore della situazione debitoria dell'erede pretermesso, quindi del pregiudizio che avrebbe arrecato ai creditori della società fallita, allegando la contestuale rinuncia all'eredità da parte delle sorelle del convenuto, anch'esse eredi legittimarie pretermesse, onde dimostrare l'assoluta buona
5 fede in tale atto abdicativo.
Così ricostruiti gli argomenti difensivi svolti dalle parti si osserva e rileva quanto segue.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e non CP_4 CP_5 costituitisi, né comparsi, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
Procedendo poi con ordine è necessario esaminare la sussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'accoglimento delle domande proposte da parte attrice, sia ai sensi dell'art. 524 cc, sia ai sensi dell'art. 2901 cc.
Riguardo alla domanda ex art. 524 c.c. non può che rilevarsene l'inammissibilità difettando in capo al convenuto la qualità di chiamato all'eredità e, pertanto, di legittimato CP_3
alla rinuncia dell'eredità della defunta madre Persona_1
E' infatti pacifico ed incontestato che il convenuto, per quanto erede legittimario quale figlio, sia stato totalmente estromesso dal testamento olografo redatto dalla madre in data 1.09.2016 ove la stessa ha nominato quali suoi eredi universali esclusivamente i nipoti CP_4
e CP_5
Pertanto la rinuncia espressa all'eredità, effettuata da come risulta dai documenti CP_3 in atti, in data 29.10.2028 nel procedimento davanti a questo Tribunale n.2829/2018 VG, risulta priva di qualunque rilevanza giuridica in quanto effettuata da soggetto non chiamato all'eredità a nessun titolo, né per legge, né per testamento.
La relativa domanda deve dunque essere dichiarata inammissibile.
E' invece ammissibile la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avanzata dalla curatela fallimentare avverso l'atto di rinuncia all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima, compiuto dall'erede legittimario pretermesso, CP_3
nell'ambito del verbale di pubblicazione del testamento olografo di
[...] Persona_1 come redatto dal Notaio di Arezzo in data 26.10.2018. Per_2
Trattasi peraltro, come dedotto da parte attrice, di domanda prodromica all'esercizio in via surrogatoria ex art. 2900 cc dell'azione di riduzione spettante all'erede legittimario rinunciante, non oggetto tuttavia del presente giudizio.
6 Non vi è infatti dubbio, né vi sono contestazioni al riguardo, che sia revocabile, a mente di quanto previsto dall'art. 2901 c.c., ogni atto del debitore, con cui questo disponga del proprio patrimonio in maniera tale da recare pregiudizio alle ragioni del creditore, non vi è dubbio sul fatto che la rinuncia all'azione di riduzione e la contestuale acquiescenza alle disposizioni testamentarie rappresentino un atto dispositivo potenzialmente revocabile, posto che l'azione di riduzione è espressamente volta a tutelare le ragioni dell'erede che sia stato leso nei propri diritti ereditari - detto in altri termini, che abbia ricevuto meno di quanto avrebbe avuto diritto di ricevere in base alle norme del codice civile.
Occorre infatti ricordare che l'azione di riduzione è la tutela riconosciuta dal Legislatore a favore dei legittimari esperibile laddove le disposizioni testamentarie abbiano ecceduto la quota disponibile intaccando quella riservata per legge ai soggetti indicati all'art. 536 c.c. a tutela dello stretto rapporto di parentela intercorso con il de cuius.
Ad oggi è innegabile che l'azione di riduzione abbia natura patrimoniale essendo trasmissibile, ai sensi dell'art. 557 c.c., agli eredi ovvero agli aventi causa (in tal senso Cass.
16623/2019). In più deve rilevarsi che tramite il suo esercizio, il legittimario pretermesso ottiene la reintegrazione della quota del patrimonio del de cuius che la legge gli riserva, lesa dalla disposizione testamentaria eccedente la quota disponibile.
Attesa la natura strettamente patrimoniale dell'azione è evidente che, in astratto, la sua rinuncia abbia ricadute negative sul patrimonio del legittimario pretermesso, privandolo potenzialmente dei beni e dei diritti oggetto della quota di riserva.
L'azione revocatoria, in questo caso, rappresenta l'unico rimedio esperibile dal creditore al fine di tutelare le sue ragioni, non essendo applicabile in via analogica l'azione di impugnazione, come già detto, riservata ai creditori dall'art. 524 c.c. nell'ipotesi in cui il debitore abbia rinunciato all'eredità pregiudicando le loro ragioni (in tal senso Cass.
3389/2016) perché vengono in rilievo situazioni diverse e non paragonabili dove nell'un caso si ha un soggetto che, privo della qualifica di erede, decide di non agire per ottenere il riconoscimento della quota allo stesso spettante e nell'altro un soggetto che, seppur evocato, ha rinunciato all'eredità. Per garantire, pertanto, una tutela effettiva al creditore, appare opportuno accogliere una interpretazione più ampia dell'actio pauliana ex art. 2901 c.c. in modo da includere nel campo di applicazione della stessa qualsiasi atto che determini una modificazione giuridico-economica peggiorativa della situazione patrimoniale del debitore
7 tale da rendere più difficoltosa la soddisfazione delle ragioni creditorie (così Cass. sent.11 maggio 2007, n. 10879.
In questo senso, l'atto di rinuncia all'azione di riduzione, in quanto idoneo a privare il patrimonio del debitore di una situazione giuridica strumentale al conseguimento di valori attivi, rappresenta a tutti gli effetti un atto di depauperamento nei cui riguardi l'azione di revocatoria intende porsi come reazione.
La stessa Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 3389 del 2016 sopra citata, ha affermato in un caso analogo che, prima di potersi surrogare nell'esercizio dell'azione di riduzione il creditore debba rendere "inefficace la rinuncia all'azione di riduzione posta in essere dal debitore stesso, in qualità di legittimario totalmente pretermesso" senza però, tuttavia, individuare il tipo di azione proponibile a tal fine, che comunque va indentificata proprio nella domanda revocatoria.
Qualificata la rinuncia all'azione di riduzione come atto dispositivo e ritenuto pertanto provato l'eventus damni in virtù del pregiudizio derivante da tale atto, occorre verificare se nel caso di specie sussistono tutti gli ulteriori requisiti di cui all'art. 2901 c.c.
Riguardo alla sussistenza del credito, legittimato all'esercizio dell'azione risulta essere solo il creditore che sia tale al momento della proposizione della domanda.
Come noto, la giurisprudenza ha fatto propria una nozione "lata" di credito, ivi ricomprendendo anche i crediti litigiosi, le aspettative di credito, i crediti condizionati e quelli eventuali;
ciò è coerente con la funzione che l'azione revocatoria riveste nel nostro sistema, ovvero non una funzione restitutoria, ma di conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore (in questo senso, Cass. Civ. sent. n. 24757/2008).
Secondo le prospettazioni di parte attrice, il credito deriverebbe dall'obbligazione risarcitoria gravante sugli amministratori per i danni causati alla società a causa della loro cattiva gestione, quantificati in circa 400.000,0 euro.
Al riguardo tuttavia, per quanto come detto si debba aderire alla concezione lata di credito nell'ottica di preservare la generica garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cc, occorre comunque osservare che la dichiarazione di fallimento di per sé non implica il riconoscimento automatico della responsabilità degli amministratori (nei confronti dei soci e della società come nel caso di specie) e che, in ogni caso, già in sede penale sono stati esclusi i fatti fraudolenti oggetto dei capi di imputazione originariamente contestati al e alla CP_3 Per_3
8 condannati invece in via definitiva soltanto per il reato di bancarotta documentale semplice consistito nell'aver annotato con ritardo, per negligenza, la sopravvenienza passiva consistita nell'ammanco di merce a seguito di un furto.
A ben vedere invece, parte attrice, prospettando il futuro esercizio in sede civile dell'azione di responsabilità degli amministratori, sembra fondare l'inadempimento degli stessi amministratori ed il relativo danno pari ad euro 400.000,00 proprio su quei fatti di cui questo
Tribunale, nel relativo procedimento penale, ha escluso la sussistenza. (Per comodità espositiva si riporta quanto dedotto al riguardo da parte attrice in sede di comparsa conclusionale: “Difatti, tra gli episodi (maggiormente) pregiudizievoli per il patrimonio societario ascrivibili alla condotta del SI. (in concorso con la SI.ra CP_3 [...]
), la scrivente difesa ha allegato e documentato la “sparizione” di merce di Per_3 magazzino per un controvalore di circa € 145.000,00. Tale circostanza è risultata all'esito di un episodio di furto, commesso da ignoti, nell'anno 2016, in danno di uno dei magazzini della società fallita e denunciato dallo stesso SI. (cfr. all. 11 seconda memoria istruttoria). I CP_3
SI. ha denunciato la sottrazione di una notevole quantità di merce, la quale è stata, CP_3
conseguentemente, stornata dall'inventario aziendale (come sopravvenienza passiva). Il fatto
è che risulta una significativa discordanza (sotto il profilo quantitativo e qualitativo) tra la merce effettivamente sottratta e quella denunciata come rubata: basti esaminare le dichiarazioni rilasciate SI.ri e e dal dipendente (cfr. all.ti 14 e 15 - CP_3 Per_3 Parte_1
seconda memoria istruttoria) Difatti, il SI. in sede di denuncia, ha fornito un elenco di CP_3
(numerosissimi) capi di vestiario casual, ma né dalle dichiarazioni rese dagli amministratori, né da quella resa dal dipendente addetto, SI. (cfr. all. 16) è risultato che articoli Parte_1
di tale tipologia fossero ricoverati nel magazzino locus commissi delicti (con ciò risultando tecnicamente impossibile che siano state oggetto di furto. Per altro, il detto dipendente SI. ha notevolmente ridimensionato la quantità (pur approssimativa) della merce Parte_1 risultata mancante dagli scaffali del magazzino, dopo il furto: riferendo di 400 caschi - e non
900 come affermato dal denunciante . Appare evidente come la merce di cui si tratta (i CP_3 capi di abbigliamento dichiarato oggetto di furto e che non possono essere stati rubati, in quanto non presenti in loco, nonché i beni dichiarati rubati in numero superiore a quelli realmente oggetti di furto) sono stati sottratti dal SI. (con la complicità della SI.ra CP_3
) al patrimonio aziendale (o ne è stato sottratto il controvalore, all'esito di vendita Per_3
9 “sottobanco”), con pregiudizio per la garanzia dei creditori.”). Dalla lettura della parte motiva della sentenza penale depositata in atti (cfr. doc. 4 atto di citazione), ormai peraltro coperta dall'autorità di cosa giudicata, risulta invece come proprio l'esclusione di tali condotte abbia portato alla derubricazione del fatto in bancarotta documentale semplice.
Ad oggi pertanto, pur potendo ipoteticamente ed agevolmente ritenersi la preesistenza di un possibile credito da responsabilità degli amministratori, appare invece alquanto difficile ritenere la sussistenza di un credito, per quanto “litigioso”, proprio in considerazione di una valutazione prognostica sull'esito di un ipotetico futuro giudizio di responsabilità degli amministratori, non potendo non tenersi conto degli accertamenti già compiuti in sede penale sui fatti contestati.
Del resto, anche riguardo all'elemento soggettivo, pur dandosi atto che l'atto di rinuncia consiste in un atto unilaterale essenzialmente a titolo gratuito con il quale il debitore legittimario pretermesso si priva della quota di legittima determinandone un beneficio a favore dell'erede testamentario che trattiene anche quella quota dell'asse ereditario che per legge non gli spetterebbe, per cui l'indagine sulla scientia damni deve limitarsi, ex art. 2901, n. 1, c.c. alla sola posizione del debitore, vi sono molti dubbi che questo al momento della rinuncia fosse ben consapevole del possibile debito maturato, posto peraltro che il decreto di rinvio a giudizio è successivo di più di un anno all'atto di rinuncia e posto altresì che anche le altre due eredi legittimarie pretermesse hanno rinunciato all'esercizio dell'azione di riduzione.
In considerazione di quanto sopra, non ritenuti sussistenti tutti i requisiti dell'azione revocatoria per i motivi esposti, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 10.03.2014, n. 55 – tenuto conto del valore indeterminabile della causa, da ritenersi di complessità bassa tenendo conto della sua natura, della non complessità dell'attività svolta, ed applicando a tutte le fasi i valori minimi, in complessivi Euro 3.809,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
10 1) Dichiara la contumacia di e CP_4 CP_5
2) dichiara inammissibile la domanda avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 524 c.c.;
3) rigetta la domanda revocatoria avanzata ai sensi dell'art. 2901 c.c. da parte attrice;
5) condanna parte attrice a rifondere al convenuto le spese legali di giudizio liquidate in €
3.809,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Arezzo, il 18.08.2025
Il Giudice
Lucia Faltoni
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr.ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2553/2023 R.G., promossa da:
(C.F.: Controparte_1
, già corrente in Arezzo, Via Martiri di Civitella n. 9, in persona del Curatore P.IVA_1
Avv. (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_1
Samuele Faralli (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_2 studio come da procura in atti;
ATTRICE
contro
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], ivi residente in CP_3 CodiceFiscale_3
Località Gello n. 1 rapp.to e difeso dall'Avv. Marco Cianfrocca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti
CONVENUTO
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], ivi CP_4 CodiceFiscale_4 residente in [...]. Gello n. 1
(C.F.: ), nata ad [...] il [...], ivi CP_5 CodiceFiscale_5 residente in [...]. Gello n. 1
1 CONVENUTI - contumaci
CONCLUSIONI
All'udienza del 1.07.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti concludono come da rispettive note sostitutive dell'udienza depositate in data 30.06.2025, riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione ed in comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21/10/2023, la
[...]
conveniva in giudizio nonché e Controparte_1 CP_3 CP_4 [...]
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, CP_5 disattesa ogni contraria istanza;
accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 524 c.c. o dall'art. 2901 c.c. per l'impugnazione della rinuncia operata in data
26.10.2018 in relazione all'azione di riduzione relativamente all'eredità della madre
con il verbale di pubblicazione di testamento olografo con acquiescenza a Persona_1 testamento (rep. 1086 Notaio di Montevarchi. Arezzo - Registrato il 6/11/2018 al n. Per_2
11249) descritto in narrativa, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 524 c.c. per l'impugnazione della rinuncia in relazione all'eredità della madre operata il 29/10/2018 dal SI. dichiarare l'inefficacia nei Persona_1 CP_3
confronti della Curatela del Fallimento e dei relativi creditori Controparte_1 concorsuali della rinuncia all'azione di riduzione contenuta nel detto verbale di pubblicazione di testamento olografo con acquiescenza a testamento, ove il SI. CP_3 dichiara di prestare…piena conferma, adesione ed acquiescenza al detto testamento della
SI.ra più sopra riportato e pubblicato, nonché di rinunciare… ad ogni Persona_1 eccezione, impugnativa o riserva…espressamente rinunciando…ad ogni azione di riduzione, anche nei confronti di eventuali donazioni fatte in via dalla defunta, autorizzare la Curatela ad accettare, in luogo del rinunciante, SI. l'eredità di (C.F.: CP_3 Persona_1
), ai soli fini della soddisfazione del proprio credito sui beni oggetto di C.F._6
2 eredità medesima - con particolare riferimento, quanto agli immobili, alle seguenti quote: - quota di ¼ della nuda proprietà di un'unità immobiliare (appartamento), categoria A/2, contraddistinta al N.C.E.U. del Comune di Arezzo alla sezione A, Foglio 127, particella 724, subalterno 41, - quota di ¼ della nuda proprietà di un'unità immobiliare (garage), categoria
C/6, contraddistinta al N.C.E.U. del Comune di Arezzo alla sezione A, Foglio 127, particella
724, subalterno 62, - quota di 1/4 della nuda proprietà di un'unità immobiliare (magazzino), categoria C/2, contraddistinta al N.C.E.U. del Comune di Arezzo alla sezione A, Foglio 127, particella 724, subalterno 1 - quota di 5/8 della piena proprietà di un'unità immobiliare
(appartamento), categoria A/4, contraddistinta al N.C.E.U. del Comune di Arezzo alla sezione A, Foglio 47, particella 23, subalterno 1, particella 159 e particella 161 (graffate tra loro), - quota di 5/8 della piena proprietà di un'unità immobiliare (garage), categoria C/6, contraddistinta al N.C.E.U. del Comune di Arezzo alla sezione A, Foglio 47, particella 156, subalterno 1, particella 157 subalterno 1(graffate tra loro), - quota di 5/8 della piena proprietà di un'unità immobiliare (chiesa), categoria E/7, contraddistinta al N.C.E.U. del
Comune di Arezzo alla sezione A, Foglio 47, particella A, - quota di 5/8 della piena proprietà di un'unità immobiliare (appartamento), categoria A/4, contraddistinta al N.C.E.U. del
Comune di Arezzo alla sezione A, Foglio 47, particella 23, subalterno 2, particella 156 subalterno 2- particella 157, subalterno 2 (graffate tra loro), - quota di 5/8 della piena proprietà di un'unità immobiliare (appartamento), categoria A/4, contraddistinta al
N.C.E.U. del Comune di Arezzo alla sezione A, Foglio 47, particella 23, subalterno 3, particella 158 (graffate tra loro), - quota di 1/4 della piena proprietà del terreno contraddistinto al Catasto terreni del Comune di Arezzo alla Sezione A, Foglio 47, particella
43, - quota di 5/8 della piena proprietà del terreno contraddistinto al catasto terreni del
Comune di Arezzo alla Sezione A, Foglio 47, Paricelle 20 -24 -25 - 44 -45 -108 -146, - quota di 1/4 della piena proprietà del terreno contraddistinto al catasto Terreni del Comune di
Arezzo alla Sezione a, Foglio 138, particelle 255 - 257. Con vittoria di spese ed onorari di lite (quanto ai SIg.ri e nella sola ipotesi di opposizione)”. CP_4 CP_5
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avanzate e CP_3 segnatamente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa, per
i motivi di cui in narrativa, respingere integralmente la domanda di parte attrice poiché totalmente infondata in fatto, nonché in diritto e sfornita di qualsivoglia sostegno probatorio.
3 Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Alla prima udienza del 13.06.2024, nella contumacia di e veniva CP_6 CP_5 fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per le memorie di cui all'art. 189 c.II cpc. Dopo alcuni differimenti di udienza all'esito dell'udienza del
1.07.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con ordinanza del 18.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Parte attrice ha dedotto a sostegno delle sue domande che parte convenuta, fra il CP_3
2007 e il 26.06.2017 (intervallandosi – negli anni - con la SI.ra ) ha ricoperto Persona_3
il ruolo di Amministratore unico all' interno della dichiarata fallita Controparte_1 in data 26.06.2017. La gestione aziendale da parte dei suddetti amministratori si è rivelata disastrosa, atteso che le scritture contabili hanno evidenziato notevoli irregolarità. In particolare, carenze nella tenuta delle scritture contabili, che hanno ostacolato la ricostruzione del patrimonio societario e del volume di affari;
rimanenze di merce in magazzino inesistenti o comunque sopravvalutate;
ammanchi di magazzino, risultando mancante merce per un controvalore di circa € 145.000,00; attività distrattive del patrimonio finanziario mediante esecuzione di pagamenti preferenziali in danno dei creditori. Tali condotte sarebbero già state oggetto di un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Arezzo, all'esito del quale parte convenuta in concorso con è stato riconosciuto penalmente CP_3 Persona_3 responsabile del delitto di “bancarotta documentale”, per aver ostacolato la ricostruzione delle vicende patrimoniali societarie, mediante la non corretta tenuta delle scritture contabili. A fronte di tali condotte pregiudizievoli per il patrimonio societario, parte attrice ha maturato un credito nei confronti del SI. in solido con la SI.ra per un importo di € CP_3 Per_3
400.000,00 (oltre interessi legali dal dovuto al saldo), in relazione al quale parte attrice intenderebbe procedere con azione di responsabilità.
Ha altresì dedotto che in data 14.11.2017, si è aperta la successione della SI.ra Per_1
madre dell'odierno convenuto la quale, con testamento olografo datato 01.09.2016 e
[...] pubblicato il 28.10.2018, ha istituito eredi universali i nipoti (odierni convenuti contumaci)
e (figli della SI.ra sorella del convenuto), CP_4 CP_5 Per_4 devolvendo agli stessi l'intero patrimonio immobiliare di non trascurabile consistenza.
4 Rispetto a tale disposizione, erede legittimario pretermesso, non avrebbe sollevato CP_3
obiezioni alcuna, bensì dato impulso alla pubblicazione del testamento stesso, (avvenuta in data 26 ottobre 2018, presso il Notaio di Montevarchi, con “verbale di Persona_5
pubblicazione di testamento olografo con acquiescenza a testamento”) espressamente dichiarando di rinunciare ad ogni impugnativa e/o azione a tutela dei propri diritti ereditari, rinunciando all'eredità stessa, mediante dichiarazione raccolta dal Funzionario del Tribunale di Arezzo il successivo 29.10.2018.
Parte attrice, deducendo la pregiudizialità di tali atti abdicativi rispetto alle proprie ragioni di credito, ritenendo la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 524 c.c. e 2901 c.c., ha convenuto in giudizio il SI. e i nipoti del medesimo, e CP_3 CP_5 CP_4
impugnando la rinuncia all'eredità ex art. 524 cc, con conseguente richiesta di autorizzazione ad accettare l'eredità, chiedendo in via subordinata la declaratoria di inefficacia della rinuncia all'azione di riduzione poste in essere dal medesimo. CP_3
Parte convenuta ha innanzitutto contestato l'esistenza di un credito da tutelare con CP_3
l'azione revocatoria posto che, da un lato, la società fallita, in quanto società di capitali, risponde dei suoi debiti soltanto con il proprio patrimonio sociale, e non con quello personale dei soci o degli amministratori e posto che, dall'atro lato, non risulta esser stato accertato, né in sede penale, né in sede civile, alcun credito risarcitorio della società fallita per danni conseguenti a responsabilità degli amministratori. A tal fine, contrariamente a quanto dedotto dalla curatela, ha contestato la rilevanza ai fini della richiesta revocatoria degli accertamenti compiuti in sede penale, osservando come peraltro il reato originariamente contestato sia stato ivi derubricato da bancarotta documentale fraudolenta a bancarotta documentale semplice, consistendo il fatto accertato, a cui è conseguita la condanna, nella sola tardiva annotazione per negligenza di una sopravvenienza passiva, peraltro con assoluzione dal reato di bancarotta preferenziale e di bancarotta fraudolenta per distrazione. Ha pertanto contestato che tale sentenza di condanna ed assoluzione, ormai definitiva, possa costituire prova sia dell'esistenza delle pretese creditorie della curatela, sia del dolo di parte convenuta. Parte convenuta ha altresì dedotto circa la mancata consapevolezza da parte del testatore della situazione debitoria dell'erede pretermesso, quindi del pregiudizio che avrebbe arrecato ai creditori della società fallita, allegando la contestuale rinuncia all'eredità da parte delle sorelle del convenuto, anch'esse eredi legittimarie pretermesse, onde dimostrare l'assoluta buona
5 fede in tale atto abdicativo.
Così ricostruiti gli argomenti difensivi svolti dalle parti si osserva e rileva quanto segue.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e non CP_4 CP_5 costituitisi, né comparsi, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
Procedendo poi con ordine è necessario esaminare la sussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'accoglimento delle domande proposte da parte attrice, sia ai sensi dell'art. 524 cc, sia ai sensi dell'art. 2901 cc.
Riguardo alla domanda ex art. 524 c.c. non può che rilevarsene l'inammissibilità difettando in capo al convenuto la qualità di chiamato all'eredità e, pertanto, di legittimato CP_3
alla rinuncia dell'eredità della defunta madre Persona_1
E' infatti pacifico ed incontestato che il convenuto, per quanto erede legittimario quale figlio, sia stato totalmente estromesso dal testamento olografo redatto dalla madre in data 1.09.2016 ove la stessa ha nominato quali suoi eredi universali esclusivamente i nipoti CP_4
e CP_5
Pertanto la rinuncia espressa all'eredità, effettuata da come risulta dai documenti CP_3 in atti, in data 29.10.2028 nel procedimento davanti a questo Tribunale n.2829/2018 VG, risulta priva di qualunque rilevanza giuridica in quanto effettuata da soggetto non chiamato all'eredità a nessun titolo, né per legge, né per testamento.
La relativa domanda deve dunque essere dichiarata inammissibile.
E' invece ammissibile la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avanzata dalla curatela fallimentare avverso l'atto di rinuncia all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima, compiuto dall'erede legittimario pretermesso, CP_3
nell'ambito del verbale di pubblicazione del testamento olografo di
[...] Persona_1 come redatto dal Notaio di Arezzo in data 26.10.2018. Per_2
Trattasi peraltro, come dedotto da parte attrice, di domanda prodromica all'esercizio in via surrogatoria ex art. 2900 cc dell'azione di riduzione spettante all'erede legittimario rinunciante, non oggetto tuttavia del presente giudizio.
6 Non vi è infatti dubbio, né vi sono contestazioni al riguardo, che sia revocabile, a mente di quanto previsto dall'art. 2901 c.c., ogni atto del debitore, con cui questo disponga del proprio patrimonio in maniera tale da recare pregiudizio alle ragioni del creditore, non vi è dubbio sul fatto che la rinuncia all'azione di riduzione e la contestuale acquiescenza alle disposizioni testamentarie rappresentino un atto dispositivo potenzialmente revocabile, posto che l'azione di riduzione è espressamente volta a tutelare le ragioni dell'erede che sia stato leso nei propri diritti ereditari - detto in altri termini, che abbia ricevuto meno di quanto avrebbe avuto diritto di ricevere in base alle norme del codice civile.
Occorre infatti ricordare che l'azione di riduzione è la tutela riconosciuta dal Legislatore a favore dei legittimari esperibile laddove le disposizioni testamentarie abbiano ecceduto la quota disponibile intaccando quella riservata per legge ai soggetti indicati all'art. 536 c.c. a tutela dello stretto rapporto di parentela intercorso con il de cuius.
Ad oggi è innegabile che l'azione di riduzione abbia natura patrimoniale essendo trasmissibile, ai sensi dell'art. 557 c.c., agli eredi ovvero agli aventi causa (in tal senso Cass.
16623/2019). In più deve rilevarsi che tramite il suo esercizio, il legittimario pretermesso ottiene la reintegrazione della quota del patrimonio del de cuius che la legge gli riserva, lesa dalla disposizione testamentaria eccedente la quota disponibile.
Attesa la natura strettamente patrimoniale dell'azione è evidente che, in astratto, la sua rinuncia abbia ricadute negative sul patrimonio del legittimario pretermesso, privandolo potenzialmente dei beni e dei diritti oggetto della quota di riserva.
L'azione revocatoria, in questo caso, rappresenta l'unico rimedio esperibile dal creditore al fine di tutelare le sue ragioni, non essendo applicabile in via analogica l'azione di impugnazione, come già detto, riservata ai creditori dall'art. 524 c.c. nell'ipotesi in cui il debitore abbia rinunciato all'eredità pregiudicando le loro ragioni (in tal senso Cass.
3389/2016) perché vengono in rilievo situazioni diverse e non paragonabili dove nell'un caso si ha un soggetto che, privo della qualifica di erede, decide di non agire per ottenere il riconoscimento della quota allo stesso spettante e nell'altro un soggetto che, seppur evocato, ha rinunciato all'eredità. Per garantire, pertanto, una tutela effettiva al creditore, appare opportuno accogliere una interpretazione più ampia dell'actio pauliana ex art. 2901 c.c. in modo da includere nel campo di applicazione della stessa qualsiasi atto che determini una modificazione giuridico-economica peggiorativa della situazione patrimoniale del debitore
7 tale da rendere più difficoltosa la soddisfazione delle ragioni creditorie (così Cass. sent.11 maggio 2007, n. 10879.
In questo senso, l'atto di rinuncia all'azione di riduzione, in quanto idoneo a privare il patrimonio del debitore di una situazione giuridica strumentale al conseguimento di valori attivi, rappresenta a tutti gli effetti un atto di depauperamento nei cui riguardi l'azione di revocatoria intende porsi come reazione.
La stessa Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 3389 del 2016 sopra citata, ha affermato in un caso analogo che, prima di potersi surrogare nell'esercizio dell'azione di riduzione il creditore debba rendere "inefficace la rinuncia all'azione di riduzione posta in essere dal debitore stesso, in qualità di legittimario totalmente pretermesso" senza però, tuttavia, individuare il tipo di azione proponibile a tal fine, che comunque va indentificata proprio nella domanda revocatoria.
Qualificata la rinuncia all'azione di riduzione come atto dispositivo e ritenuto pertanto provato l'eventus damni in virtù del pregiudizio derivante da tale atto, occorre verificare se nel caso di specie sussistono tutti gli ulteriori requisiti di cui all'art. 2901 c.c.
Riguardo alla sussistenza del credito, legittimato all'esercizio dell'azione risulta essere solo il creditore che sia tale al momento della proposizione della domanda.
Come noto, la giurisprudenza ha fatto propria una nozione "lata" di credito, ivi ricomprendendo anche i crediti litigiosi, le aspettative di credito, i crediti condizionati e quelli eventuali;
ciò è coerente con la funzione che l'azione revocatoria riveste nel nostro sistema, ovvero non una funzione restitutoria, ma di conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore (in questo senso, Cass. Civ. sent. n. 24757/2008).
Secondo le prospettazioni di parte attrice, il credito deriverebbe dall'obbligazione risarcitoria gravante sugli amministratori per i danni causati alla società a causa della loro cattiva gestione, quantificati in circa 400.000,0 euro.
Al riguardo tuttavia, per quanto come detto si debba aderire alla concezione lata di credito nell'ottica di preservare la generica garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cc, occorre comunque osservare che la dichiarazione di fallimento di per sé non implica il riconoscimento automatico della responsabilità degli amministratori (nei confronti dei soci e della società come nel caso di specie) e che, in ogni caso, già in sede penale sono stati esclusi i fatti fraudolenti oggetto dei capi di imputazione originariamente contestati al e alla CP_3 Per_3
8 condannati invece in via definitiva soltanto per il reato di bancarotta documentale semplice consistito nell'aver annotato con ritardo, per negligenza, la sopravvenienza passiva consistita nell'ammanco di merce a seguito di un furto.
A ben vedere invece, parte attrice, prospettando il futuro esercizio in sede civile dell'azione di responsabilità degli amministratori, sembra fondare l'inadempimento degli stessi amministratori ed il relativo danno pari ad euro 400.000,00 proprio su quei fatti di cui questo
Tribunale, nel relativo procedimento penale, ha escluso la sussistenza. (Per comodità espositiva si riporta quanto dedotto al riguardo da parte attrice in sede di comparsa conclusionale: “Difatti, tra gli episodi (maggiormente) pregiudizievoli per il patrimonio societario ascrivibili alla condotta del SI. (in concorso con la SI.ra CP_3 [...]
), la scrivente difesa ha allegato e documentato la “sparizione” di merce di Per_3 magazzino per un controvalore di circa € 145.000,00. Tale circostanza è risultata all'esito di un episodio di furto, commesso da ignoti, nell'anno 2016, in danno di uno dei magazzini della società fallita e denunciato dallo stesso SI. (cfr. all. 11 seconda memoria istruttoria). I CP_3
SI. ha denunciato la sottrazione di una notevole quantità di merce, la quale è stata, CP_3
conseguentemente, stornata dall'inventario aziendale (come sopravvenienza passiva). Il fatto
è che risulta una significativa discordanza (sotto il profilo quantitativo e qualitativo) tra la merce effettivamente sottratta e quella denunciata come rubata: basti esaminare le dichiarazioni rilasciate SI.ri e e dal dipendente (cfr. all.ti 14 e 15 - CP_3 Per_3 Parte_1
seconda memoria istruttoria) Difatti, il SI. in sede di denuncia, ha fornito un elenco di CP_3
(numerosissimi) capi di vestiario casual, ma né dalle dichiarazioni rese dagli amministratori, né da quella resa dal dipendente addetto, SI. (cfr. all. 16) è risultato che articoli Parte_1
di tale tipologia fossero ricoverati nel magazzino locus commissi delicti (con ciò risultando tecnicamente impossibile che siano state oggetto di furto. Per altro, il detto dipendente SI. ha notevolmente ridimensionato la quantità (pur approssimativa) della merce Parte_1 risultata mancante dagli scaffali del magazzino, dopo il furto: riferendo di 400 caschi - e non
900 come affermato dal denunciante . Appare evidente come la merce di cui si tratta (i CP_3 capi di abbigliamento dichiarato oggetto di furto e che non possono essere stati rubati, in quanto non presenti in loco, nonché i beni dichiarati rubati in numero superiore a quelli realmente oggetti di furto) sono stati sottratti dal SI. (con la complicità della SI.ra CP_3
) al patrimonio aziendale (o ne è stato sottratto il controvalore, all'esito di vendita Per_3
9 “sottobanco”), con pregiudizio per la garanzia dei creditori.”). Dalla lettura della parte motiva della sentenza penale depositata in atti (cfr. doc. 4 atto di citazione), ormai peraltro coperta dall'autorità di cosa giudicata, risulta invece come proprio l'esclusione di tali condotte abbia portato alla derubricazione del fatto in bancarotta documentale semplice.
Ad oggi pertanto, pur potendo ipoteticamente ed agevolmente ritenersi la preesistenza di un possibile credito da responsabilità degli amministratori, appare invece alquanto difficile ritenere la sussistenza di un credito, per quanto “litigioso”, proprio in considerazione di una valutazione prognostica sull'esito di un ipotetico futuro giudizio di responsabilità degli amministratori, non potendo non tenersi conto degli accertamenti già compiuti in sede penale sui fatti contestati.
Del resto, anche riguardo all'elemento soggettivo, pur dandosi atto che l'atto di rinuncia consiste in un atto unilaterale essenzialmente a titolo gratuito con il quale il debitore legittimario pretermesso si priva della quota di legittima determinandone un beneficio a favore dell'erede testamentario che trattiene anche quella quota dell'asse ereditario che per legge non gli spetterebbe, per cui l'indagine sulla scientia damni deve limitarsi, ex art. 2901, n. 1, c.c. alla sola posizione del debitore, vi sono molti dubbi che questo al momento della rinuncia fosse ben consapevole del possibile debito maturato, posto peraltro che il decreto di rinvio a giudizio è successivo di più di un anno all'atto di rinuncia e posto altresì che anche le altre due eredi legittimarie pretermesse hanno rinunciato all'esercizio dell'azione di riduzione.
In considerazione di quanto sopra, non ritenuti sussistenti tutti i requisiti dell'azione revocatoria per i motivi esposti, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 10.03.2014, n. 55 – tenuto conto del valore indeterminabile della causa, da ritenersi di complessità bassa tenendo conto della sua natura, della non complessità dell'attività svolta, ed applicando a tutte le fasi i valori minimi, in complessivi Euro 3.809,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
10 1) Dichiara la contumacia di e CP_4 CP_5
2) dichiara inammissibile la domanda avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 524 c.c.;
3) rigetta la domanda revocatoria avanzata ai sensi dell'art. 2901 c.c. da parte attrice;
5) condanna parte attrice a rifondere al convenuto le spese legali di giudizio liquidate in €
3.809,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Arezzo, il 18.08.2025
Il Giudice
Lucia Faltoni
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