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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione personale divorzio contenzioso iscritto al n. 2823/
2023 di Ruolo Generale vertente t r a con l'avv. BEORCHIA LUCA Parte_1
RICORRENTE
e con l'avv. GRAVANTE ALESSANDRO e l'avv. CP_1
GIAMBRONE GABRIELE e l'avv. ARBUSTINI ALESSIA FEDERICA
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate all'udienza del
30.01.2025)
1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e in Miami (Stati Uniti d'America) il giorno
[...] CP_1
21.05.2014 e provvedere alle annotazioni e trascrizioni di rito;
2) Disporre l'affido condiviso dei minori nato a [...]_1
26.08.2016, C.F. , e C.F._1 Persona_2 [...]
entrambe nate a Miami il 25.06.2019, C.F. Parte_2
e , con loro collocamento C.F._2 C.F._3
1 prevalente presso la madre, in Talmassons. Il IG. si obbliga a CP_1
rilasciare improrogabilmente la casa coniugale entro la data del 27 gennaio
2024. Le parti concordano che il genitore con il quale non stanno i figli e i nonni avrà la possibilità di chiamare/videochiamare i figli una volta al giorno
(verso sera o in orario da concordare anche in base al fuso orario) e i bambini avranno la possibilità di chiamare il genitore o i nonni quando vorranno. Le parti si impegnano a parlare con i figli anche in lingua inglese al fine di preservarne la conoscenza e il suo perfezionamento. Le parti concordano sulla necessità che ciascun genitore non esprima giudizi negativi sull'altro e/o sui nonni alla presenza dei minori né che venga fatto cenno alle condizioni personali dei coniugi o ai motivi della separazione.
3) Tenuto conto che il IG. CH non sa ancora se, per le proprie esigenze lavorative, vivrà in Italia o in USA, le parti concordano di prevedere sin d'ora le 2 differenti opzioni sia in termini di diritto di visita del padre che di contribuzione al mantenimento dei figli, come segue:
Nel caso in cui il IG. imanga in Italia: CP_1
4) il IG. verserà alla IG.ra per il mantenimento dei figli CP_1 Pt_1
l'importo complessivo di 1350 euro al mese;
le spese straordinarie saranno sopportate al 60% dal IG. e al 40% dalla IG.ra , secondo il CP_1 Pt_1
Protocollo del Tribunale di Udine.
5) Le parti concordano che le visite padre-figli avverranno senza alcuna supervisione, come segue: fine settimana alternati. Nei fine settimana di propria spettanza, il IG. CP_1
terrà con sé i figli dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica alle 19.30; nelle settimane con il fine settimana di spettanza paterna, il padre terrà i figli tutti i martedì dopo la scuola fino alle 19,30 e il mercoledì dopo la scuola fino al giovedì mattina, quando accompagnerà i figli a scuola. Nelle settimane con il fine settimana di spettanza materna, il padre terrà i figli il lunedì dalle 15 alle 18.30 e il martedì dopo la scuola fino alle 19.30.
6) Il padre potrà stare con i figli per metà delle vacanze estive. Il IG. CP_1 avrà l'opzione di avere la prima metà dell'estate ogni anno, ma tale periodo può cambiare se concordato tra le parti. La IG.ra pagherà in via esclusiva i Pt_1
centri estivi se i bambini li frequenteranno in Italia (nella parte estiva di spettanza materna), mentre il padre si occuperà di quelli all'estero se i bambini si troveranno
2 all'estero con il padre. Laddove il padre rimanga in Italia per tutta l'estate, la ripartizione dei costi degli eventuali centri estivi dei figli sarà 60% padre e 40% madre.
7) Vacanze pasquali, di Natale e ponti scolastici superiori al singolo giorno verranno alternati di anno in anno;
nell'anno in cui il padre starà coi figli a Natale, la madre trascorrerà coi figli la Pasqua e viceversa.
8) Il IG. e la IG.ra avranno la possibilità reciproca di CP_1 Pt_1 accompagnare i figli durante le vacanze fuori dall'Italia e di tenere con sé i passaporti per tutta la durata del soggiorno.
Nel caso in cui il IG. iva all'estero: CP_1
9) il IG. verserà alla IG.ra per il mantenimento dei figli CP_1 Pt_1
l'importo complessivo di 1500 euro al mese;
le spese straordinarie saranno sopportate al 60% dal IG. e al 40% dalla IG.ra , secondo il CP_1 Pt_1
Protocollo del Tribunale di Udine.
10) Le parti concordano che le visite padre-figli avverranno senza alcuna supervisione, come segue: vacanze estive suddivise equamente tra i genitori;
il IG. avrà l'opzione CP_1 di avere la prima metà dell'estate ogni anno, ma tale periodo può cambiare se concordato.
11) N. 3 visite all'anno con il padre che verrà a far visita ai figli in Italia per un massimo di 30 giorni con un preavviso di almeno due settimane. In questo caso il
IG. lloggerà in un albergo e per le visite ai figli si seguirà il calendario CP_1
ordinario previsto qualora egli vivesse in Italia (weekend alternati, mercoledì o lunedì-martedì).
12) Vacanze natalizie trascorse interamente con un singolo genitore ad anni alterni.
13) N. 2 vacanze di Pasqua con il padre e una con la madre, in altre parole due anni con il padre e uno con la madre.
14) Le parti concordano che il padre potrà i condurre i figli con sé nel Paese in cui vivrà, fuori dai periodi di frequentazione scolastica. Sarà responsabilità del padre accompagnare i figli finché non potranno viaggiare da soli, oppure i coniugi, di comune accordo, individueranno una persona di loro fiducia che possa accompagnare i figli.
15) Il IG. e la IG.ra avranno la possibilità reciproca di CP_1 Pt_1
3 accompagnare i figli durante le vacanze fuori dall'Italia e di tenere con sé i passaporti per tutta la durata del soggiorno.
16) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, reciprocamente al diritto ad un assegno di mantenimento per il coniuge.
17) Le detrazioni fiscali per i figli da presentare ogni anno negli Stati Uniti saranno ad anni alternati e ciascuna parte terrà le proprie imposte a proprio carico.
18) Le parti rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto dell'altro coniuge e dei figli.
19) spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.09.2023 la sig.ra adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio, dal sig. . Rappresentava di aver CP_1
contratto matrimonio con il resistente in data 21.05.2014 in Miami (USA) con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Laspezia;
che dall'unione Pers Part erano tre figli, (il 26.8.2016), e (il 25.06.2019); che, infine, nel Per_1 corso degli anni l'affectio coniugalis era venuta meno. Tanto premesso, la ricorrente concludeva chiedendo, oltre alla pronuncia sullo status: l'affidamento condiviso dei figli minori in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa;
l'obbligo a carico del marito di contribuire al mantenimento ordinario della prole versando un assegno mensile non inferiore ad euro 2.400,00, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il sig. rappresentando che, nel frattempo, le parti CP_1
avevano trovato un accordo complessivo per le condizioni di separazione e di divorzio.
Davanti al Giudice istruttore, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e dichiarato di aver raggiunto accordi su tutte le questioni ancora controverse;
la causa è stata dunque rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
Con sentenza dd. 19.02.2024, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria per il proseguo.
Infine, con note scritte depositate nelle date 14-16 gennaio 2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e di addivenire allo scioglimento del
4 vincolo matrimoniale alle stesse condizioni di cui al ricorso.
La causa è stata quindi immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto
..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima e' procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con sentenza depositata in data 21.02.2024, il Tribunale di Udine pronunciava la separazione personale;
la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Le parti comparivano dinanzi al giudice istruttore all'udienza del 23.01.2025, sicché sono certamente trascorsi oltre 12 mesi mesi dall'udienza di prima comparizione delle parti.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Nulla osta all'accoglimento delle ulteriori condizioni proposte dalle parti, preso atto
5 della loro conformità agli interessi superiori della prole minorenne.
Le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 21.05.2014 in
Miami (Stati Uniti d'America) tra i coniugi nata il Parte_1
14/10/1981 in BAHAMAS e nato in [...] il CP_1
22/02/1983 e ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di La Spezia di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n. 213 parte II serie C);
- dispone l'affido condiviso dei minori nato a [...] Persona_1
26.08.2016, C.F. , e C.F._1 Persona_2 Parte_2
entrambe nate a Miami il 25.06.2019, C.F. e
[...] C.F._2
, con loro collocamento prevalente presso la madre, in C.F._3
Talmassons. Il IG. si obbliga a rilasciare improrogabilmente la casa CP_1
coniugale entro la data del 27 gennaio 2024. Dà atto che le parti concordano che il genitore con il quale non stanno i figli e i nonni avrà la possibilità di chiamare/videochiamare i figli una volta al giorno (verso sera o in orario da concordare anche in base al fuso orario) e i bambini avranno la possibilità di chiamare il genitore o i nonni quando vorranno. Le parti si impegnano a parlare con i figli anche in lingua inglese al fine di preservarne la conoscenza e il suo perfezionamento. Le parti concordano sulla necessità che ciascun genitore non esprima giudizi negativi sull'altro e/o sui nonni alla presenza dei minori né che venga fatto cenno alle condizioni personali dei coniugi o ai motivi della separazione.
- dà atto che, tenuto conto che il IG. on sa ancora se, per le proprie CP_1
esigenze lavorative, vivrà in Italia o in USA, le parti concordano di prevedere sin d'ora le 2 differenti opzioni sia in termini di diritto di visita del padre che di contribuzione al mantenimento dei figli, come segue:
Nel caso in cui il IG. rimanga in Italia: CP_1
- dispone che il IG. versi alla IG.ra per il mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli l'importo complessivo di 1350 euro al mese;
le spese straordinarie saranno
6 sopportate al 60% dal IG. e al 40% dalla IG.ra , secondo il CP_1 Pt_1
Protocollo del Tribunale di Udine.
- dispone che le visite padre-figli avvengano senza alcuna supervisione, come segue: fine settimana alternati. Nei fine settimana di propria spettanza, il IG. terrà con sé i figli dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica alle CP_1
19.30; nelle settimane con il fine settimana di spettanza paterna, il padre terrà i figli tutti i martedì dopo la scuola fino alle 19,30 e il mercoledì dopo la scuola fino al giovedì mattina, quando accompagnerà i figli a scuola. Nelle settimane con il fine settimana di spettanza materna, il padre terrà i figli il lunedì dalle 15 alle 18.30 e il martedì dopo la scuola fino alle 19.30.
- Il padre potrà stare con i figli per metà delle vacanze estive. Il IG. CP_1 avrà l'opzione di avere la prima metà dell'estate ogni anno, ma tale periodo può cambiare se concordato tra le parti. La IG.ra pagherà in via esclusiva i Pt_1
centri estivi se i bambini li frequenteranno in Italia (nella parte estiva di spettanza materna), mentre il padre si occuperà di quelli all'estero se i bambini si troveranno all'estero con il padre. Laddove il padre rimanga in Italia per tutta l'estate, la ripartizione dei costi degli eventuali centri estivi dei figli sarà 60% padre e 40% madre.
- Vacanze pasquali, di Natale e ponti scolastici superiori al singolo giorno verranno alternati di anno in anno;
nell'anno in cui il padre starà coi figli a Natale, la madre trascorrerà coi figli la Pasqua e viceversa.
- Il IG. e la IG.ra avranno la possibilità reciproca di CP_1 Pt_1 accompagnare i figli durante le vacanze fuori dall'Italia e di tenere con sé i passaporti per tutta la durata del soggiorno.
Nel caso in cui il IG. viva all'estero: CP_1
- dispone che il IG. versi alla IG.ra per il mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli l'importo complessivo di 1500 euro al mese;
le spese straordinarie saranno sopportate al 60% dal IG. e al 40% dalla IG.ra , secondo il CP_1 Pt_1
Protocollo del Tribunale di Udine.
- dispone che le visite padre-figli avvengano senza alcuna supervisione, come segue:
- vacanze estive suddivise equamente tra i genitori;
il IG. avrà CP_1
l'opzione di avere la prima metà dell'estate ogni anno, ma tale periodo può
7 cambiare se concordato.
- N. 3 visite all'anno con il padre che verrà a far visita ai figli in Italia per un massimo di 30 giorni con un preavviso di almeno due settimane. In questo caso il
IG. alloggerà in un albergo e per le visite ai figli si seguirà il calendario CP_1
ordinario previsto qualora egli vivesse in Italia (weekend alternati, mercoledì o lunedì-martedì).
- Vacanze natalizie trascorse interamente con un singolo genitore ad anni alterni.
- N. 2 vacanze di Pasqua con il padre e una con la madre, in altre parole due anni con il padre e uno con la madre.
- dà atto che le parti concordano che il padre potrà i condurre i figli con sé nel
Paese in cui vivrà, fuori dai periodi di frequentazione scolastica. Sarà responsabilità del padre accompagnare i figli finché non potranno viaggiare da soli, oppure i coniugi, di comune accordo, individueranno una persona di loro fiducia che possa accompagnare i figli.
- il IG. e la IG.ra avranno la possibilità reciproca di CP_1 Pt_1
accompagnare i figli durante le vacanze fuori dall'Italia e di tenere con sé i passaporti per tutta la durata del soggiorno.
- dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, reciprocamente al diritto ad un assegno di mantenimento per il coniuge.
- dà atto che le detrazioni fiscali per i figli da presentare ogni anno negli Stati
Uniti saranno ad anni alternati e ciascuna parte terrà le proprie imposte a proprio carico.
- dà atto che le parti rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto dell'altro coniuge e dei figli.
- spese compensate.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 30.01.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice estensore dott.ssa Elisabetta Sartor
8