Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2025, n. 3673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3673 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 36059/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
Parte_1
[C.F. ], con gli avv.ti FALCONIERI SIMONA e GARAVAGLIA
[...] P.IVA_1
PAOLO
PARTE RICORRENTE
CONTRO
[C.F. ], Controparte_1 C.F._1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“ Accertare e dichiarare che la Sig.ra nata a [...]_1
(CILE) il 26/06/1950, codice fiscale , ed eventuali aventi causa C.F._1
occupano senza titolo alcuno dal 01/01/2015 (cioè dal giorno successivo al 31/12/2014 quale termine di fine contratto a seguito di regolare disdetta):
- l'alloggio situato in Via Tanaro n. 8 in , piano 2°, foglio n. 148, map. 392, sub. 39, Pt_1
cat. A/5 ad uso abitazione;
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Sentenza
- l'alloggio situato in Via Tanaro n. 8 in , piano 2°, foglio n. 148, map. 392, sub. 49/50, Pt_1
cat. A/5 ad uso abitazione;
meglio identificati nei disegni planimetrici in atti e per l'effetto, condannare i medesimi, tutti in solido fra loro, a rilasciare immediatamente i predetti due immobili completamente liberi e sgomberi da persone e cose.
• • Condannare la Sig.ra nata a [...] il Controparte_1
26/06/1950, codice fiscale , ed eventuali aventi causa, tutti in solido C.F._1
fra loro, al pagamento della complessiva somma di € 32.588,64 per canoni insoluti ed indennità risarcitoria da occupazione abusiva dei due predetti alloggi attualmente detenuti senza titolo, situati in via Tanaro n. 8 – 20128 Milano (MI), qui al momento conteggiate sino al 30/09/2024; oltre al pagamento di tutti gli ulteriori canoni / indennizzi maturati e maturandi sino all'effettivo rilascio degli immobili attualmente occupati abusivamente, oltre ad oneri e spese effettive della proprietà, oltre ad interessi maturati e maturandi nella misura legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, ovvero al diverso importo e criterio di quantificazione che
l'adita Autorità vorrà accertare all'esito dell'espletanda istruttoria.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte adiva questo Tribunale Parte_1
esponendo: che in data 03/10/2007 concedeva in locazione con decorrenza dal 01/01/2007 per la durata di quattro anni, rinnovabile automaticamente salvo disdetta, a i Controparte_1
seguenti due immobili:
- appartamento sito in Via Tanaro n. 8 in , piano 2°, foglio n. 148, map. 392, sub. 39, Pt_1
cat. A/5;
- appartamento sito in Via Tanaro n. 8 in , piano 2°, foglio n. 148, map. 392, sub. 49/50, Pt_1
cat. A/5; che il canone di locazione veniva originariamente pattuito in € 840,00 annue per ogni singolo immobile;
Parte che entrambi i contratti venivano disdettati da con nota del 03/06/2014 , con Pt_1
termine concesso per il rilascio entro il 31/12/2014; che l'immobile non veniva spontaneamente riconsegnato;
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Sentenza
che la mediazione si concludeva negativamente.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva la parte resistente, che pertanto veniva dichiarata contumace.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione orale della causa che veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La domanda deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
La ricorrente ha allegato e provato che: la ricorrente ancora risiede negli immobili per cui è causa;
i contratti di locazione hanno cessato i propri effetti per effetto di diniego di rinnovo alla seconda scadenza.
Non esiste pertanto alcun titolo che legittimi l'attuale occupazione dei locali da parte della resistente, che pertanto li detiene abusivamente.
Per l'effetto, la resistente deve essere condannata all'immediato rilascio degli immobili liberi da persone e/o cose, con esecuzione immediata atteso l'ormai lunghissimo lasso di tempo decorso dalla cessazione degli effetti del contratto.
Quanto ai profili economici, la parte ricorrente ha chiesto condannarsi la controparte al pagamento dell'indennità di occupazione abusiva, parametrandola al canone originariamente pattuito in conformità al disposto dell'art. 1591 c.c., precisando che alla data del 30/09/2024 il credito maturato risultava pari ad € 32.588,64, come da estratto conto in atti.
Secondo i più recenti orientamenti della Suprema Corte: “Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del
"diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa (integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia) e la concreta possibilità di godimento che
è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire >>. Ne consegue che nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione
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equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato “ ( cfr. Cass. S.U.
33645 del 15/11/2022).
Dunque, la parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente di detto importo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Nulla per i canoni maturati successivamente all'introduzione della domanda, non potendo trovare applicazione analogica il disposto dell'art. 665 c.p.c., non potendo detta norma trovare applicazione analogica al di fuori delle ipotesi tassativamente previste (procedimenti di convalida di sfratto).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi attesa la bassa complessità della materia.
Le spese di mediazione sono liquidate per la sola fase di attivazione, atteso che il procedimento si è concluso con esito negativo al primo incontro.
.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 36059/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
a)condanna all'immediato rilascio, liberi da Controparte_1
persone e/o cose, ddei seguenti immobili:
- appartamento sito in Via Tanaro n. 8 in , piano 2°, foglio n. 148, map. 392, sub. 39, Pt_1
cat. A/5.
- appartamento sito in Via Tanaro n. 8 in , piano 2°, foglio n. 148, map. 392, sub. 49/50, Pt_1
cat. A/5;
b) condanna al pagamento in favore di CP_1 Controparte_1 [...]
Parte_1
dell'importo di € 32.588,64, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di indennità di occupazione maturata sino al 30/09/2024;
c) rigetta nel resto;
d) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
Parte_1 delle spese processuali che liquida in € 595,29 per spese, € 4.245,00 per compensi
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Sentenza
professionali ( di cui € 536,00 per la mediazione), oltre spese generali al 15%, C.P. A. ed %,
I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 06/05/2025 Il Giudice
Dott. Roberta Sperati
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