Art. 3.
Fanno parte del Ministero della sanita':
1) la Direzione generale degli affari amministrativi e del personale;
2) la Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica;
3) la Direzione generale dei servizi di medicina sociale;
4) la Direzione generale del servizio farmaceutico;
5) la Direzione generale dei servizi veterinari;
6) la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
7) la Direzione generale degli ospedali.
Presso il Ministero della sanita' ha sede il Consiglio superiore di sanita'. Dipende dal Ministro per la sanita' l'Istituto superiore di sanita' che conserva la struttura e l'ordinamento di cui alla legge 20 giugno 1952, n. 724 . (3) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) l'abrogazione del presente articolo; ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994." --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 , come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 , ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che l'abrogazione del presente articolo "ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".
Fanno parte del Ministero della sanita':
1) la Direzione generale degli affari amministrativi e del personale;
2) la Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica;
3) la Direzione generale dei servizi di medicina sociale;
4) la Direzione generale del servizio farmaceutico;
5) la Direzione generale dei servizi veterinari;
6) la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
7) la Direzione generale degli ospedali.
Presso il Ministero della sanita' ha sede il Consiglio superiore di sanita'. Dipende dal Ministro per la sanita' l'Istituto superiore di sanita' che conserva la struttura e l'ordinamento di cui alla legge 20 giugno 1952, n. 724 . (3) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) l'abrogazione del presente articolo; ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994." --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 , come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 , ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che l'abrogazione del presente articolo "ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".