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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N………
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 25-2-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.1474-24 RGAC, vertente
TRA
in persona Parte_1 del legale rappresentante pt (avv. Cristiana Giordano)
parte appellante
E
1 in persona del legale rappresentante pt (avv.ti Controparte_1
Roberta Finazzi, Angela Daniela Zucchetti e Lorenzo Confessore)
parte appellata dando lettura del seguente dispositivo
in riforma dell'impugnata sentenza, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pt, a pagare all' Parte_1 la somma di euro 225.188 (duecentoventicinquemilacentottantotto), oltre somme aggiuntive dal 23 maggio 2019 al saldo, di cui al decreto ingiuntivo n.923/2021 emesso dal Tribunale di Roma;
condanna la parte appellata, come sopra rappresentata, a rimborsare alla parte appellante le spese del doppio grado, che si liquidano per il primo grado, in euro 7.000, e, per il presente grado, in euro
6.500, oltre oneri riflessi, nonché le spese per contributo unificato, ove versato.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 30-5-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 30-11-2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 15.22021 l' chiedeva al giudice CP_2 del lavoro di Roma di emettere Decreto Ingiuntivo nei confronti di per l'importo di € 225.188,00 per contributi Controparte_1 obbligatori omessi e sanzioni civili di cui al verbale ispettivo
n.35/19, concluso in data 22.5.2019 con riferimento alle posizioni dei giornalisti e Parte_2 Parte_3 Parte_4
Testimone_1
Deduceva l' che il verbale ispettivo aveva accertato delle CP_2 irregolarità e in particolare che le attività svolte dai giornalisti suddetti erano state formalmente qualificate come contratti di collaborazione autonoma mentre si erano svolte con le forme proprie del lavoro subordinato.
Deduceva che gli stessi avevano altresì sottoscritto una conciliazione con INFRONT e che le somme pagate a titolo di conciliazione dovevano essere sottoposte a contribuzione, trattandosi di rapporti di lavoro con carattere di subordinazione.
Il Tribunale del lavoro di Roma emetteva in data 17.2.2021 D.I.
n.923/2021 per l'importo di € 225.188,00, oltre somma aggiuntiva dal
23 maggio 2019 al saldo, a carico di decreto Controparte_1 ingiuntivo che veniva notificato.
Con ricorso depositato in data 26.3.2021 INFRONT proponeva CP_1 opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo avanzando le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato a tutto il 24 maggio
3 2014 atteso che primo atto interruttivo deve ritenersi la notifica del Verbale Unico di accertamento n. 35/19 avvenuta in data 25 maggio
2019;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito dell' per i titoli e le causali dedotte nel ricorso per decreto CP_2 ingiuntivo opposto n.923/21 (RG n.3873/21) che traggono origine dal
Verbale di accertamento unico n. 5/19 (Sez. 2, lett. B) posizioni e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Testimone_1 dichiarare conseguentemente che non è debitrice Controparte_1 dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto e comunque di ogni e qualsiasi ulteriore importo relativo a dette posizioni con conseguente revoca del decreto opposto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”
Deduceva l'opponente che i giornalisti oggetto dell'accertamento avevano svolto attività di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, limitandosi a lavorare nelle date da loro segnalate come disponibili.
Contestava che l'accertamento effettuato dagli ispettori CP_2 costituisse idonea prova della dedotta subordinazione.
Deduceva che la società si occupava di media e marketing sportivo,
e che, in particolare, rientrava nel core business della società
l'acquisto e la vendita dei diritti per lo sfruttamento commerciale e la trasmissione via cavo, etere, internet o con qualsiasi altro mezzo di eventi sportivi nonché dei pacchetti di sponsorizzazione, spazi pubblicitari bordo campo, pacchetti promo pubblicitari relativi agli eventi sportivi gestiti ed organizzati dalle
Federazioni o per le singole squadre.
Precisava altresì che la società si occupava anche della produzione di contenuti audio/video di carattere sportivo distribuiti in ambito broadcast e digital (siti web, app, social media, ecc.) e nei relativi servizi tecnici per i clienti (live streaming, live commentary, ecc).
Precisava che non aveva testate né era titolare di CP_1 magazine/riviste anche on line.
4 In particolare, precisava che alla INFRONT nel tempo era stata affidata la realizzazione dei seguenti servizi:
- realizzazione di contenuti audio/video (selezione di immagini e di temi della settimana, con interviste e voice over) per un magazine audiovisivo sulla Serie A della durata di 26 minuti a settimana per il mercato internazionale (prevalentemente in lingua inglese);
- realizzazione di n.3 prodotti audiovisivi settimanali (selezione di immagini e di temi della settimana, con interviste e voice over) della durata di 26 minuti sugli sport invernali (Sci, Freestyle,
Snowboard) per il mercato internazionale (prevalentemente in lingua inglese);
- realizzazione di telecronache in lingua italiana e inglese;
- realizzazione di highlights (selezione delle immagini salienti dell'evento) sulle properties gestite dal gruppo (calcio, sport invernali, mondiali di hockey, europei di handball, badminton ed altri) per i boradcaster internazionali.
In relazione al periodo oggetto delle attività dei giornalisti indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo (2014-2019) precisava che la società era stata incaricata:
1) fino alla stagione 2015/16
- dell' aggiornamento dei contenuti video all'interno di Milantime, webtv del sito web e del canale YouTube della Parte_5
[...]
- della traduzione in lingua inglese dei contenuti del sito web della
Parte_5
2) tra il 2015 ed il 2016
- della realizzazione di contenuti video per i notiziari e la programmazione di Gazzetta TV, canale sportivo 24/7 distribuito sul digitale terrestre da “La Gazzetta dello Sport”.
3) fino alla stagione 2017/ 2018:
- dell' aggiornamento di contenuti destinati alle sezioni video – cd. Video news6 - di diversi portali ed applicazioni (Serie A TIM,
Gazzetta dello Sport, Perform player).
- della realizzazione ed invio di video di aggiornamento durante le partite con i risultati sportivi della giornata, accompagnati da
5 brevi commenti, destinati ad operatori di telefonia mobile per l'utilizzo su App (Serie A TIM di Telecom);
- a partire dal 2016, della realizzazione di "live commentary testuale" durante le partite con brevi testi contenenti aggiornamenti sui risultati di tutte le partite di Serie A, per l'App
Serie A TIM di Telecom;
4) fino alla stagione 2018/2019
- dell' invio di sms/mms di calcio e di altri sport per operatori di telefonia.
Deduceva che, per alcune particolari attività svolte dalla società, quali telecronache, commenti in diretta dell'evento o per la predisposizione di Highlights delle partite, era necessaria una particolare strumentazione e che, pertanto, i giornalisti andavano presso la sede della società a svolgere la loro prestazione, ma evidenziava che altre attività erano espletate da remoto.
Precisava che l'attività svolta da ciascun giornalista variava a seconda della conoscenza specifica della materia da parte di ciascuno e delle caratteristiche dei singoli eventi.
Contestava l'accertamento che aveva riguardato un numero CP_2 ingente di giornalisti e, con particolare riferimento alle posizioni oggetto del D.I. impugnato, contestava che detti giornalisti avessero svolto quotidianamente la loro prestazione lavorativa in favore della società e richiamava al riguardo sia i contratti sottoscritti e le clausole ivi indicate, sia la fatturazione discontinua, sia l'assenza di un compenso fisso.
In particolare, poi deduceva che il giornalista aveva svolto Pt_2 sempre attività di natura autonoma come previsto dai contratti, che prevedevano un corrispettivo ad evento o servizio realizzato.
Deduceva che anche la fatturazione era discontinua e che gli importi delle fatture variavano a seconda dei servizi o eventi realizzati dal giornalista.
Deduceva che era giornalista freelance, come risultava Parte_2 anche dal suo profilo LinkedIn, e che, tra le sue collaborazioni, oltre ad , c' era sempre stata la carta stampata Leggo e CP_1
l'Agenzia . Pt_6
6 Deduceva, altresì, che, nello stesso periodo in cui aveva collaborato con , il giornalista aveva partecipato e partecipava, come CP_1 opinionista, alle trasmissioni sportive Antenna 3 e TopCalcio 24.
Inoltre deduceva che aveva dedicato la sua attività alla Pt_2
Sampdoria e collaborava con Radio Feed RCS.
Deduceva che, durante il rapporto di collaborazione con la Società opponente, il giornalista aveva svolto sia attività Pt_2 giornalistica vera e propria (realizzazione contenuti per Gazzetta
TV), che di altre attività (come video news e contenuti legati alla telefonia).
Contestava che il collaboratore: avesse ricevuto disposizioni o direttive inerenti all' organizzazione della propria attività e le modalità di esecuzione;
avesse un obbligo di presenza;
partecipasse a riunioni di redazione.
In merito alla posizione di contestava Parte_3
l'accertamento, essendo il giornalista un free lance ed avendo lo stesso svolto attività di carattere autonomo.
Deduceva che ciascun incarico prevedeva un corrispettivo a servizio e che la fatturazione, oltre che discontinua nella numerazione, aveva anche ad oggetto corrispettivi di importo differente tra loro, essendo stati differenti il numero di eventi realizzati a seconda delle diverse disponibilità date dal giornalista. Deduceva che, nel corso della sua collaborazione, si era occupato di attività Pt_3 di predisposizione testi audio e video su eventi sportivi e contenuti legati alla telefonia.
Contestava che fosse tenuto al rispetto di un orario ed Pt_3 evidenziava che le mail allegate da come documentazione, CP_2 relative a direttive circa gli incarichi, costituivano solo comunicazioni di date di eventi con la richiesta della conferma.
In relazione alla posizione del l'opponente contestava Pt_4
l'accertamento, deducendo che l'attività si era svolta senza vincolo di subordinazione secondo le disponibilità fornite dal giornalista.
Contestava l'esistenza di “turni di lavoro”.
Precisava che il aveva svolto attività giornalistica Pt_4 consistente in predisposizioni di testi/audio per Magazine,
7 telecronache calcio e basket, sia altre attività, come video news e contenuti legati alla telefonia, invio di messaggi con i risultati delle parti di calcio del campionato di Serie A e B.
Deduceva che la discontinuità dell' attività era provata dalla numerazione discontinua delle fatture, che confermava come il giornalista avesse anche altri impegni.
Deduceva che il , nel periodo in cui aveva collaborato con Pt_4
, e precisamente dal settembre 2012, aveva svolto attività CP_1 di giornalista per la Gazzetta dello Sport e che dal 2019 era
Responsabile comunicazione marketing per , come Controparte_3 risultava dal suo profilo LinkedIn
Deduceva che, anche nel verbale di conciliazione sottoscritto dal giornalista, lo stesso aveva confermato la natura autonoma dell' attività svolta.
In relazione alla posizione di l'opponente deduceva Testimone_1 che detto giornalista aveva sempre svolto attività di carattere autonomo.
Deduceva che il aveva svolto per INFRONT in prevalenza Tes_1 telecronache per le partite di campionato Serie A e Serie B, e altre attività come video news e contenuti legati alla telefonia.
Contestava che il giornalista avesse lavorato secondo turni, essendo, invece, l'attività svolta solo sulla base delle disponibilità fornite dal giornalista a collaborare con INFRONT.
Contestava che lo stesso fosse tenuto a coordinare le sue assenze con altri ed a chiedere permessi per assenze.
Deduceva che anche la fatturazione del collaboratore ad era CP_1 discontinua nella numerazione e dava conto di un impegno professionale discontinuo e variabile e in ogni caso incompatibile con un impegno a tempo pieno come indicato dagli Ispettori.
Precisava che il aveva collaborato anche con altri soggetti Tes_1 come Eurosport, Rai/Lega Pallavolo come risultava dal suo profilo
LinkedIn.
Contestava comunque i conteggi dell' , non sussistendo una CP_2 prestazione quotidiana resa dai citati giornalisti.
8 Eccepiva altresì la prescrizione dei contributi anteriori al
24.5.2014 posto che il verbale di accertamento era stato notificato in data 24.5.2019.
Si costituiva l' contestando l'opposizione e chiedendone il CP_2 rigetto.
Contestava l'eccezione di prescrizione.
Deduceva che le contestazioni di parte opponente erano generiche e che l'accertamento esperito confermava come i giornalisti dovessero garantire la loro presenza al fine di consentire lo svolgimento dell' attività informativa della società.
Deduceva che l'accertamento ispettivo si era concluso dopo vari accessi alla sede della società e che gli ispettori, acquisite le dichiarazioni dei lavoratori e la documentazione, avevano accertato che i giornalisti erano inseriti nella organizzazione aziendale, erano in costante e quotidiano collegamento con i giornalisti della redazione, svolgevano la loro attività secondo dei turni prestabiliti, utilizzavano postazioni lavorative all'interno della redazione e strumentazione della società, percepivano un compenso fisso predeterminato ed erano sottoposti ad una organizzazione aziendale per turni che garantiva la copertura dell' informativa dell'azienda, elementi questi che caratterizzavano il vincolo di subordinazione
Allegava le dichiarazioni rese da tutti i lavoratori sentiti dagli ispettori ed insisteva nella correttezza dell'accertamento ispettivo e nel rigetto della opposizione.
Alla prima udienza del 9.7.2021 il giudice accoglieva l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del DI opposto ed ammetteva le prove. Venivano escussi quattro testi (2 testi per parte) nel corso delle udienze del 7.7.2022 e del 25.5.2023.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito: revoca il Decreto Ingiuntivo n.923/2021 emesso in data 17.2.2021 dal
Tribunale di Roma;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte Pt_1 opponente che si liquidano in € 7.000,00 per compensi oltre spese
9 generali (15%), oltre rimborso contributo unificato e oltre IVA e
CPA.
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello l' , subentrato Pt_1 all' CP_2
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice:
-1 ha ritenuto che l'onere di tale prova fosse interamente a carico dell' , laddove era onere del contribuente provare gli Pt_1 elementi che escludevano la sussistenza del vincolo della subordinazione;
-2 ha negato categoricamente qualsiasi valore probatorio alle risultanze ispettive, laddove i fatti contenuti nel verbale di accertamento costituivano prove idonee ed avrebbero potuto essere contrastati solo attraverso una idonea prova contraria a carico dell'opponente, prova che nel caso concreto non è stata raggiunta, ma neppure offerta;
-3 non ha tenuto conto delle disposizioni che regolano l' attività del giornalista inquadrabile ai sensi dell'art. 1 CNLG e non ha operato corretta applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia di attività giornalistica di natura subordinata, laddove i giornalisti avevano svolto lavoro giornalistico, di carattere subordinato, con continuità, prestando attività quotidiana, rientrante nell'ambito dell'art. 1 del CCNLG, che si applicava a tutti i rapporti di lavoro con attività giornalistica quotidiana, con carattere di continuità e vincolo di dipendenza;
-4 non ha ritenuto che dalle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi nel corso dell'istruttoria fossero emersi molteplici elementi a dimostrazione della natura subordinata con rapporto a tempo pieno o parziale, a seconda delle posizioni, laddove gli stessi avevano concordemente fornito una descrizione della realtà lavorativa indubbiamente confluente verso la configurazione del rapporto di lavoro di natura subordinata, ferma restando la minore soggezione al potere direttivo del datore di lavoro, così
10 confermandosi anche le dichiarazioni rese da tutti gli altri giornalisti della redazione agli ispettori in sede di accertamento
(con richiamo, oltre che orale, anche scritto al rispetto di detti orari in caso di ritardo (cfr mail all. sub.4 della memoria difensiva);
-5 non ha considerato che nessuno dei giornalisti svolgeva attività di lavoro subordinato per altre testate o altre realtà lavorative e che, tra l'altro, non era previsto che, per l'inquadramento quale redattore, fosse essenziale l'esclusiva in favore dell'editore, che, dunque, non era elemento caratterizzante in alcun modo della subordinazione in materia giornalistica;
-6 ha del tutto omesso l'esame delle dichiarazioni rese dai giornalisti della redazione agli ispettori, ritenendole addirittura generiche;
dichiarazioni il cui tenore e contenuto, peraltro, avrebbe dovuto essere considerato se non altro ad utile conferma della veridicità ed attendibilità di quanto affermato dai testi ascoltati, poiché con questo del tutto convergente (v. dichiarazioni
, , , , , Per_1 Per_2 Tes_2 Tes_1 Tes_3 Tes_4 Tes_5
, , , Tes_6 Pt_4 Per_3 Tes_7 Tes_8 Per_4 Tes_9
); Per_5
-7 nell'esaminare le singole posizioni lavorative, e, quindi nell'ascriverle al campo della subordinazione o della parasubordinazione, dopo aver riportato pedissequamente le risultanze istruttorie, si è affidato a brevi, scarne e frammentarie notazioni, desunte dal materiale probatorio (oltre che, in maniera assolutamente contraddittoria, con riferimento alla giurisprudenza di legittimità enucleata in via generale), dalle quali non è dato rilevare le premesse logiche e giuridiche della necessaria riconduzione dell'adottata opzione qualificatoria ai principi di diritto.
-5 Si è costituita la parte appellata, che ha eccepito l' inammissibilità del gravame, al quale ha poi resistito nel merito.
-6 L' eccezione di inammissibilità dell' appello è infondata
11 -7 L' art.434 cpc, nel testo novellato dal D.Lvo n.149-22, vigente
“ratione temporis”, che, in materia di controversie di lavoro, l' appello, per ciascuno dei motivi “deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La stessa disciplina è ribadita dall' art.342 cpc in materia di controversie civili ordinarie.
Pertanto, nell' atto di appello, la parte volitiva deve trovare il suo fondamento in una parte argomentativa.
La lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado, nel quale esplicitamente si contesta la ricostruzione di fatto operata dal primo giudice, consente d' individuare le parti della sentenza impugnate ed i ritenuti vizi del ragionamento logico- giuridico seguito dal Tribunale per giungervi, in coerenza quindi con quanto previsto dall'art. 434 cpc.
-8 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte
12 argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-9 I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.
-10 In tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo, come quella avverso la cartella esattoriale di pagamento ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale (Cass.19469-18), sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, nella specie, la natura subordinata del rapporto di lavoro (v. Cass.10583-17).
-11 L' art. 2094 cc stabilisce che “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell' impresa
(o anche con il datore di lavoro non imprenditore: art.2239 cc) prestando il proprio lavoro manuale od intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell' imprenditore (o comunque del datore di lavoro)”.
Premesso che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, ai fini dell'affermazione della natura subordinata (anzichè autonoma) del rapporto di lavoro, la quale non
è presunta neppure iuris tantum, ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce, è indispensabile verificare se sussista in concreto la subordinazione, e cioè un pregnante vincolo di natura personale consistente nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale potere deve manifestarsi essenzialmente nell' emanazione di ordini specifici inerenti alle intrinseche modalità della prestazione lavorativa e non solo al risultato, oltre che nell'esercizio di
13 un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, con conseguente limitazione dell' autonomia del lavoratore medesimo e suo stabile inserimento nell' organizzazione aziendale;
tale vincolo deve essere apprezzato in concreto con riguardo alla specificità dell' incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
Quando il requisito dell' assoggettamento alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (per esempio perché l' attività dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione o, al contrario, abbia natura altamente intellettuale e professionale), è necessario fare riferimento, nell' ambito di una valutazione globale della vicenda,
a criteri distintivi sussidiari, che, privi singolarmente di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione;
criteri da individuare nel luogo della prestazione, nell' osservanza di un orario di lavoro predeterminato, nella mancanza di qualsiasi rischio economico, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione, nella assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.
Nella sostanza, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo della subordinazione, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di direzione, con il conseguenziale inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale.
-12 Il cd rapporto di lavoro coordinato e continuativo (cd parasubordinato) ha natura autonoma, ma si svolge con caratteristiche analoghe a quelle proprie del rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, si caratterizza per la continuità della prestazione, per il coordinamento con il committente e per la natura prevalentemente personale dell' attività prestata (art.409 cpc).
L' attività di collaborazione deve, quindi, anzitutto concretarsi in una prestazione di opera non occasionale. Non è necessario a tal fine che la continuità delle prestazioni sia stata convenzionalmente
14 stabilita, ben potendo tale requisito essere accertato a posteriori, in base alla reiterazione di fatto delle prestazioni (Cass.23897-
04).
Deve inoltre svolgersi in connessione o collegamento con il preponente stesso, per contribuire al conseguimento delle finalità cui il rapporto di lavoro mira (Cass.24361-08). L'organizzazione dell' attività lavorativa spetta, quindi, al collaboratore, ma tale attività deve essere inserita nell' attività aziendale del preponente, deve essere collegata con gli scopi di essa e resta soggetta all' ingerenza ed alle direttive di massima del preponente, seppure senza le più pregnanti modalità della subordinazione
(Cass.8598-04).
-13 Il principio per cui, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il giudice non può prescindere dall' accertamento dell' effettivo contenuto del rapporto (v. Cass.17455-
09) non comporta che la dichiarazione di volontà di queste in relazione alla fissazione di tale contenuto, o di un elemento di esso qualificante ai fini della distinzione medesima, debba essere stralciata nell' interpretazione del precetto contrattuale e che non si debba tener conto del relativo reciproco affidamento delle parti stesse e della concreta disciplina giuridica del rapporto, quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale. Ed anzi la valutazione del documento negoziale è tanto più rilevante, quanto le concrete modalità di svolgimento dello stesso lascino margini di ambiguità e-o di incertezze (v. Cass.19568-
13, Cass. n.4948-96; Cass. n.8565-95; Cass. n.2690-95).
Tuttavia, il riconoscimento da parte del lavoratore di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di "animus confitendi", ove costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione – a cui peraltro l' ente previdenziale è estraneo - poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s'inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è
15 strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione interna che l'autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante (Cass.12691-15). Se ne desume che l' inserimento di una dichiarazione di uno o più lavoratori in un contesto transattivo ne impedisce in generale una piena valenza probatoria.
-14 I lavoratori interessati sono pacificamente tutti iscritti all' albo dei giornalisti.
Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l' interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità
(v. Cass.3823-16, Cass.1853-16, Cass.10333-12, Cass.23625-10,
Cass.17723-11).
-15 Nel lavoro giornalistico, il vincolo della subordinazione assume una particolare configurazione per la natura squisitamente intellettuale della relativa attività, per il carattere collettivo dell' opera redazionale, per la peculiarità dell' orario di lavoro e per i vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie. La qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta
16 attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa, così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale, desumibile anche dalla sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico dei suoi superiori, sia con riguardo sia alla presenza sul luogo di lavoro, sia con riguardo alle modalità di esecuzione delle prestazioni, sottoposte alle direttive, ai controlli, alle correzioni, ad eventuali richieste di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già assegnate (Cass.24078-21, Cass.22785-
13). Non può quindi escludersi la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni (Cass.24078-21; Cass.8068-
09).
In sintesi, devono essere presi in considerazione altri e più appropriati elementi, quali lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, la continuità della prestazione giornalistica resa, la disponibilità del lavoratore alle esigenze e alle richieste del datore di lavoro nell'intervallo tra una prestazione e l'altra. (Cass.24078-21,
Cass.8068-09, Cass.10332-12, Cass.19199-13, Cass. 22785-13).
-16 Secondo quanto statuito dall' art.10 comma 5° D.Lvo n.124-04, i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono “fonti di prova” ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori,
17 amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.
Secondo la giurisprudenza di legittimità i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino come avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che essi segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice (arg., tra le altre, da Cass.8946-20 e da
Cass.9827-00), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U.
n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del 2012, Cass. n. 28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022).
L' esclusione di un' efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice ben può ritenere superflua l' escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l' attendibilità (v. Cass.10427-14).
In via di principio, le dichiarazioni rese in giudizio non prevalgono necessariamente su quelle rese in sede ispettiva, dovendosi, invece, procedere ad un attento vaglio di tutte le circostanze acquisite al processo. Del resto, è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite, se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione
18 difensiva (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3412 del 2022, che richiama, tra le tante, Cass. n. 13910 del 2001, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva conferito attendibilità alle dichiarazioni rese da due testimoni agli ispettori dell' Pt_1 rispetto a quelle rese in giudizio dagli stessi, avendo ritenuto le prime più veritiere e genuine in base alla considerazione di una serie di elementi di fatto). Ed è stato affermato (cfr., da ultimo,
Sez. L, Ordinanza n. 6271 del 2024; Sez. L, Ordinanza n. 24208 del
2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass.17555-02).
-17 Nel verbale unico di accertamento n.35 del 22-5-2019 si è accertato che la società ha svolto negli anni attività giornalistica per conto terzi, realizzando prodotti e contenuti su piattaforme editoriali, per la confezione delle quali si è avvalsa anche dell' attività fornita da una serie di giornalisti, i cui rapporti di lavoro, pur essendo stati formalmente stati inquadrati con contratti di collaborazione autonoma, si sono svolti concretamente con le modalità tipiche della subordinazione (pag.6).
Si è altresì accertato quanto segue.
: giornalista professionista, ha lavorato per Controparte_4 la società attraverso una serie di contratti di collaborazione a partire dal 1-8-2013; dal 1-6-2015 al 30-6-2016 ha svolto mansioni redazionali per la redazione di servizi e contenuti per diversi prodotti editoriali;
ha lavorato a tempo parziale, per circa 20 ore settimanali e con presenza in redazione, e, per alcuni prodotti editoriali, la sua attività è stata articolata su turni di lavoro per la copertura delle notizia sportive in alcune fasce orarie, sulla base di planning comunicati settimanalmente dalla società.
19 giornalista professionista, ha lavorato per la Parte_4 società attraverso una serie di contratti di lavoro autonomo dal
2011 al 31-5-2018; ha sempre svolto mansioni redazionali per la confezione di servizi e contenuti di diversi prodotti editoriali, occupandosi soprattutto di telecronache e della realizzazione di highlights di eventi live, soprattutto partite di calcio di serie A
e B, di interviste e di realizzazione di contenuti per i servizi di messaggistica telefonica, oltre che di confezionamento di notiziari per “Gazzetta TV”; ha sempre lavorato quotidianamente ed a tempo pieno, con presenza in redazione, e, per alcuni prodotti editoriali, con turni di lavoro per la copertura delle notizia sportive, in determinate fasce orarie, sulla base di planning comunicati settimanalmente dalla società; ha sottoscritto verbale di conciliazione in data 10-10-2017.
: giornalista professionista, ha lavorato per la società Parte_2 attraverso una serie di contratti di collaborazione a partita IVA dal 2013 al 31-5-2018; ha sempre svolto mansioni redazionali per la confezione di servizi e contenuti di diversi prodotti editoriali, occupandosi, in particolare, della produzione di magazine, commenti delle partite di calcio di serie A e B, oltre che di contenuti per i servizi di messagistica telefonica;
ha sempre lavorato a tempo parziale per circa 20 ore settimanali, con presenza in redazione,
e, per alcuni prodotti editoriali, con turni di lavoro per la copertura delle notizia sportive, in determinate fasce orarie, sulla base di planning comunicati settimanalmente dalla società; ha sottoscritto verbale di conciliazione in data 10-10-2017.
: giornalista pubblicista dal 25-11-2013, ha lavorato Testimone_1 per la società dal 2011 al 31-5-2018 attraverso una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa fino al 2013
e poi attraverso una serie di contratti di collaborazione a partita
IVA; ha sempre svolto mansioni redazionali per la confezione di servizi e contenuti di diversi prodotti editoriali, occupandosi, soprattutto, di telecronache di partite di calcio di serie A e B, di telecronache e di gestione di magazine sullo sci free-style, di redazione di testi e di ricerca di immagini per servizi di
20 messagistica telefonica, oltre ad avere ricoperto mansioni di inviato all' estero, per i campionati europei di pallamano;
ha sempre lavorato quotidianamente ed a tempo pieno, con presenza in redazione,
e, per alcuni prodotti editoriali, con turni di lavoro per la copertura delle notizia sportive, in determinate fasce orarie, sulla base di planning comunicati settimanalmente dalla società; ha sottoscritto verbale di conciliazione in data 25-10-2017.
-18 In sede ispettiva sono stati sentiti i lavoratori interessati ed altri, alcuni dei quali sono stati, a loro volta, sentiti anche come testimoni nel giudizio di primo grado. Da tali audizioni è emerso quanto segue:
ha dichiarato: di avere svolto dal dicembre 2013 al 2015 lavoro Pt_3 redazionale una o due volte a settimana per turni di due ore e poi, per un anno, per un totale di circa 20 ore settimanali;
che i turni gli venivano comunicati con una settimana di anticipo dai responsabili della redazione e;
di Persona_6 Persona_7 avere utilizzato apparecchiatura aziendale;
di avere sempre percepito un compenso mensile basato su un forfettario moltiplicato per i turni coperti;
che, quanto alle ferie, gli era consentito dare delle disponibilità, coordinandosi con i colleghi, a patto di non lasciare scoperte giornate di produzione.
ha dichiarato: di avere lavorato sia in redazione che da Pt_4 remoto per cinque giorni a settimana per una media di 6-7 ore al giorno secondo turni stabiliti da e Persona_7 Persona_6 ed inviati via mail settimanalmente;
di avere partecipato alle riunioni di redazione;
di avere utilizzato una delle postazioni di lavoro della redazione e strumentazione varia messa a disposizione
(microfoni, cameramen, ecc.); di avere compilato un report di fine turno per agevolare il lavoro del turno successivo;
di avere percepito una retribuzione fissa mensile;
che ferie e festività erano organizzate in modo da non lasciare scoperte le produzioni;
che la redazione era coordinata dai responsabili.
21 ha dichiarato: di avere lavorato dal 2010 al 31-5-2018; di Pt_2 avere seguito le indicazioni dei responsabili della redazione e;
di avere lavorato, nei periodi Persona_7 Persona_6 di maggiore intensità, per 5 giorni a settimana per 4 ore in parte in redazione ed in parte a casa;
di avere utilizzato, in redazione, la strumentazione aziendale;
di avere percepito una somma fissa mensile;
che, a fine turno era richiesta la redazione di un report sull' attività svolta da porre all' attenzione del collega del turno successivo.
ha dichiarato: di avere lavorato sia in redazione che in Tes_1 esterno come inviato, con impegno quotidiano ed a tempo pieno per almeno sei giorni a settimana, compresi i fine-settimana ed i giorni festivi;
di avere lavorato in redazione con disponibilità su fasce orarie (8-12, 12-16, 16-20, 20-24) in base a planning trasmesso settimanalmente dal , che faceva il coordinamento Per_4 giornalistico insieme ad altri;
che il coordinamento era costante e riguardava le direttive specifiche degli sport affrontati;
che veniva formato un gruppo di giornalisti e gli incarichi venivano ripartiti;
che le ferie erano concordate con i colleghi per evitare scoperture di organico;
di essere stato obbligato ad usare la strumentazione aziendale;
che hanno lavorato con tali modalità anche il ed;
di avere compilato, per la messaggistica, un Pt_4 Pt_2 report di fine turno per agevolare il lavoro del turno successivo.
ha dichiarato: di avere lavorato quotidianamente in Testimone_10 redazione quasi al 100%; che e lavoravano Pt_4 Pt_2 Tes_1 quotidianamente a tempo pieno;
tutti i collaboratori erano coordinati con le stesse modalità dei dipendenti, modalità che variavano in relazione al progetto editoriale;
si occupava Pt_3 esclusivamente di telecronache ed Highlights.
ha dichiarato che: ha svolto attività di Persona_7 coordinamento della redazione, presso la quale lavorava, collegata
22 all' elaborazione di un planning settimanale;
che i collaboratori in esame erano coordinati da che condivideva con i Tes_11 collaboratori le linee guida;
gli stessi erano presenti in redazione per 2-3 volte a settimana per circa tre ore per ogni singola presenza
Lo stesso , sentito come teste nel presente giudizio, Persona_7 ha dichiarato, ai fini che qui interessano, con specifico riferimento ai lavoratori interessati: di essere stato sentito dagli ispettori in sede di CP_2 accertamento;
di conoscere il SI, ma di non ricordare, per il periodo giugno
2015 – giugno 2016, di cosa si fosse occupato;
di conoscere di non riuscire a quantificare la sua Pt_4 disponibilità; che si trattava di una buona disponibilità durante la settimana ad eccezione delle giornate di campionato del club, per il quale era team manager o addetto stampa;
che l' non aveva obbligo di presenza in redazione fatta Pt_2 eccezione per gli Highlights delle partite di Serie A, che ricevevano in redazione e per i quali bisognava essere presenti insieme al tecnico montatore per confezionare gli stessi;
che veniva inviata una mail in cui i collaboratori comunicavano la loro disponibilità per la settimana successiva e, in base alla disponibilità espressa e alle necessità del progetto, essi venivano collocati sulla partita nel giorno “desiderato”; che non c'erano linee guida;
che la persona mandava di solito una mail per comunicare le assenze prolungate di sua spontanea volontà; che questa mail era di solito in risposta alla richiesta di disponibilità; che per alcuni progetti della serie
A la disponibilità veniva data settimanalmente;
che, per il resto, si chiedeva una disponibilità più ampia;
che vi erano fasce orarie all'incirca di 4 ore;
di avere predisposto, con cadenza settimanale,
l'estratto della pianificazione dove erano indicate le persone assegnate alle fasce orarie, dopo avere ricevuto le disponibilità da parte dei giornalisti;
di conoscere il;
che anche lui inviava le sue disponibilità; Tes_1 di avere anche in questo caso predisposto l'elenco delle persone
23 assegnate al singolo evento secondo le disponibilità date;
che il aveva dato una disponibilità limitata perché veniva da Ferrara Tes_1
e quindi non poteva dare grandi disponibilità nel fare avanti e indietro per tanti giorni.
ha dichiarato in sede di accertamento ispettivo: Persona_6 di essersi occupato di designare i telecronisti per le partite, di assegnare i servizi da preparare per le trasmissioni, di dare linee- guida ed effettuare attività di revisione e controllo su contenuti e taglio di servizi giornalistici;
di avere impartito direttive sull' attività giornalistica (Gazzetta TV, magazine Lega calcio e sport invernali, videonews Tim, messaggistica Wind;
telecronache sportive ed HL); che facevano parte della redazione anche SI, Pt_4
e , i quali lavoravano quotidianamente ed a tempo pieno Pt_2 Tes_1 sulla base di turni periodici stabiliti da lui e da , Persona_7 turni suddivisi in quattro fasce orarie (8-12, 12-16, 16-20, 20-
24)
Lo stesso sentito come teste, ha dichiarato: di Persona_6 avere lavorato per INFRONT loro dal 2005 al 2020 con contratto di consulenza;
di essere stato dal 2006 al 2018 praticamente il coordinatore della redazione giornalistica, dando i compiti, predisponendo i turni e coordinando la redazione, oltre a fare telecronache, scrivere pezzi e condurre trasmissioni;
di avere parlato con gli ispettori;
CP_2 di conoscere il SI, perché questi aveva lavorato per INFRONT per gli highlights e le telecronache;
che lo stesso gli dava la disponibilità ed era da lui convocato in base alla disponibilità offerta;
di avergli dato le direttive su come fare gli highglights e le telecronache;
di conoscere lo;
che questi, per telecronache e highlights, Pt_4 gli dava le disponibilità e, a seconda delle disponibilità offerte, era da lui chiamato;
di averlo visto in redazione 3-4 giorni a settimana compreso il fine settimana;
24 di conoscere l' ; che questi veniva in sede 2-3 giorni a Pt_2 settimana compreso il fine settimana;
che gli dava la disponibilità ogni settimana sia per le telecronache che per gli Highlights e in base alle esigenze era convocato;
che telecronache e highlights erano svolti necessariamente in sede con la strumentazione;
di avergli dato direttive su come fare gli highlights e su come fare le telecronache;
che l' all'inizio sicuramente non aveva un Pt_2 compenso fisso, lavorava a gettone;
di conoscere il;
che questi aveva lavorato per gli highlights;
Tes_1 che era solito dare una disponibilità e che poi veniva convocato a seconda delle esigenze;
che aveva una presenza di 2-3 giorni a settimana compresi i fine settimana;
di indicare, per gli highlights, come farli e cosa dire e non dire.
In primo grado si è proceduto all' audizione di altri testi, i quali, per quanto qui interessa, hanno dichiarato quanto segue in relazione alle singole posizioni.
-19 Il teste all' epoca responsabile operativo Testimone_12 dell' area di Post Produzione, ha dichiarato, nel presente giudizio, ai fini che qui interessano, con specifico riferimento ai lavoratori interessati: quanto al collaboratore SI: che ne aveva un vago ricordo e non lo aveva mai visto;
quanto al collaboratore : che lo conosceva superficialmente;
Pt_4 non aveva un obbligo di presenza, non aveva orari né aveva un obbligo di predisporre un piano ferie;
quanto al collaboratore : di sapere chi fosse, di avergli Pt_2 parlato forse un paio di volte;
che non c' erano direttive, c' erano linee-guida di Lega per gli highlights;
che l' non aveva un Pt_2 obbligo di presenza, gli veniva chiesta la disponibilità ed in base alla disponibilità lavorava;
quanto al collaboratore : lo conosceva;
per il progetto Wind Tes_1 dava una disponibilità per fascia oraria e redigeva Persona_7
25 un riepilogo con cui venivano indicate tali fasce, coperte sulla base delle disponibilità date.
Il teste ispettore che ha partecipato Testimone_13 all' accertamento, ha dichiarato quanto segue.
Il collaboratore SI ha parlato di 20 ore settimanali;
ha fatto riferimento anche ai turni predisposti da non solo da Per_4
; ha evidenziato che erano tenuti a fare il report a fine Per_1 turno per il collega del turno successivo;
ha confermato che le ferie le concordava con i colleghi della redazione per non lasciare la redazione scoperta. Ha aggiunto l' ispettore di avere acquisito dei turni a campione e che erano turni settimanali.
Il collaboratore ha asserito di avere fatto come tempo Pt_4 Tes_1 pieno secondo i turni stabiliti dai responsabili e di avere percepito un compenso fisso mensile Ha aggiunto l' ispettore che dal complesso dell'accertamento era emerso che questi lavorava con strumentazione di proprietà aziendale e che sabato e domenica era su turnazione e gli altri giorni della settimana era su turnazione, ma prevalentemente si faceva tempo pieno dal lunedì al venerdì e poi a turno si lavorava sabato e domenica, magari una volta al mese.
Il collaboratore ha dichiarato: di avere lavorato per 20 ore Pt_2 settimanali, che c'erano i turni settimanali stabiliti da Per_1 per le telecronache delle partite;
che c'erano dei box presso la sede della società per il commento della partita in diretta;
di avere redatto dei report a fine turno per il collega che sarebbe subentrato nel turno successivo proprio per dare idea delle attività svolte, questo per i contenuti di messaggistica. Ha aggiunto l' ispettore di avere accertato che questi lavorava in redazione per circa 20 ore a settimana secondo i turni che venivano stabiliti dagli stessi responsabili che fondamentalmente erano e;
che tale Per_4 Per_8 accertamento si fondava sulle dichiarazioni dei lavoratori e poi c' era qualcosa di documentale come i turni acquisiti.
Il collaboratore ha dichiarato di prendere un compenso fisso Tes_1 mensile. Ha aggiunto l' ispettore di avere accertato che questi lavorava a tempo pieno in redazione e secondo la turnazione che
26 poteva essere stabilita e che poteva lavorare anche nel fine settimana;
che dalle dichiarazioni e dalla documentazione acquisite emergeva che giravano delle indicazioni di massima che aveva predisposto il committente e che poi INFRONT aveva demandato a ed a altri di fare un controllo di qualità sulle attività, Per_4 il che risultava anche dal contratto;
di avere acquisito delle mail in cui dava delle indicazioni su come dare le notizie secondo Per_4 degli accorgimenti.
-20 Dai contratti di collaborazione in atti è emerso che: la prestazione doveva essere inderogabilmente resa secondo le linee editoriali previste da in coordinamento e relazionandosi con CP_1 le altre strutture preposte dalla stessa alle medesime CP_1 attività; con riferimento all'attività di cronaca sportiva che il giornalista era chiamato a svolgere, gli comunicava l' elenco CP_1 degli eventi per i quali il giornalista “doveva” eseguire l' incarico con almeno 2-5 giorni dì anticipo rispetto alla data di disputa;
la comunicazione poteva avere ad oggetto anche più eventi. Risulta, altresì, la previsione di pagamento di corrispettivi con cadenza mensile.
Sono state prodotte in giudizio alcune mail aventi ad oggetto la pianificazione dei turni ed altre aventi ad oggetto le modalità di espletamento della prestazione (v., per esempio, mail del 4-4-2017 inviata da ). Persona_7
-21 Dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva è dunque emerso, ai fini che qui interessano, quanto segue.
svolgimento di lavoro redazionale con presenza ogni Pt_3 settimana;
lavoro con cadenza quotidiana ( ); Per_1 Testimone_10 somministrazione di turni comunicati in anticipo dai responsabili della redazione;
utilizzazione di apparecchiatura aziendale;
corresponsione di compenso mensile;
possibilità di dare disponibilità per le ferie, coordinandosi con i colleghi.
27 UCCELLO: soggezione, nel lavoro, alle indicazioni dei responsabili della redazione;
lavoro con cadenza quotidiana ogni settimana
( , ), in parte in redazione ed in parte Per_8 Testimone_10 Tes_8
a casa;
obbligo di utilizzo, in redazione, della strumentazione aziendale;
percezione di una somma fissa mensile;
redazione di report sull' attività svolta;
lavoro in redazione con previsione di disponibilità su fasce orarie (8-12, 12-16, 16-20, 20-24) in base a planning trasmesso settimanalmente dal;
presenza di un Per_4 coordinamento giornalistico, costante ed espletato con direttive specifiche somministrate da parte del e di altri;
attività Per_4 di ripartizione degli incarichi tra i giornalisti;
obbligo di redazione di report a fine turno.
SUARDI: lavoro con cadenza quotidiana ogni settimana ( , Per_1
) in redazione o da remoto;
somministrazione Testimone_10 Tes_8 di turni settimanali stabiliti da e Persona_7 Per_6
con previsione, per l' attività in redazione, di
[...] disponibilità su fasce orarie (8-12, 12-16, 16-20, 20-24) in base a planning trasmesso settimanalmente dal;
utilizzazione di Per_4 postazioni di lavoro della redazione;
obbligo di utilizzo di strumentazione varia aziendale;
compilazione di report di fine turno;
corresponsione di una retribuzione fissa mensile;
presenza di un coordinamento giornalistico, costante ed espletato con direttive specifiche somministrate da parte del e di altri Per_4 responsabili;
attività di ripartizione degli incarichi tra i giornalisti;
compilazione, per la messaggistica, di un report di fine turno.
VECCHI: lavoro sia in redazione che in esterno come inviato, con impegno quotidiano per almeno sei giorni a settimana, compresi i fine-settimana ed i giorni festivi ( , Per_1 Testimone_10
, ; lavoro in redazione con previsione di disponibilità Tes_1 Tes_8 su fasce orarie (8-12, 12-16, 16-20, 20-24) in base a planning trasmesso settimanalmente dal presenza di un coordinamento Per_4 giornalistico, costante ed espletato con direttive specifiche somministrate da parte del e di altri;
attività di Per_4 ripartizione degli incarichi tra i giornalisti;
obbligo di utilizzo
28 della strumentazione aziendale;
compilazione, per la messaggistica, di un report di fine turno.
E' altresì emerso: che il designava i telecronisti per le Per_1 partite, assegnava i servizi da preparare per le trasmissioni, dava linee-guida, effettuava attività di revisione e controllo su contenuti e taglio di servizi giornalistici, impartiva direttive sull' attività giornalistica (Gazzetta TV, magazine Lega calcio e sport invernali, videonews Tim, messaggistica Wind;
telecronache sportive ed HL); quantomeno per , e , i preposti Pt_4 Pt_2 Tes_1 chiedevano, se del caso, anche modifiche o aggiornamenti ( ); Tes_8
SI, e facevano parte della redazione e Pt_4 Pt_2 Tes_1 lavoravano sulla base di turni periodici stabiliti da e da Per_1
, turni suddivisi in quattro fasce orarie (8-12, 12- Persona_7
16, 16-20, 20-24); per e il lavoro si Pt_4 Pt_2 Tes_1 svolgeva quotidianamente con offerta di disponibilità sulle fasce orarie ( ). Tes_8
Il complesso delle dichiarazioni rese in sede ispettiva ed in sede testimoniale supportano, inoltre, il regime del tempo pieno per e ed il regime a tempo parziale per SI ed Pt_4 Tes_1 Pt_2 come già acclarato nel verbale di accertamento.
La Corte, procedendo ad un attento vaglio delle risultanze processuali, ritiene che va dato prevalente valore probatorio alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva.
Ed infatti tali dichiarazioni sono da ritenere veritiere e genuine in ragione: dell' essere state rese in epoca prossima ai fatti;
dall' essere congruamente dettagliate ed univoche;
dall' essere sostanzialmente concordanti sugli elementi rilevanti ai fini della subordinazione;
dall' essere state confermate, in buona parte, in giudizio dal teste , ispettore che ha partecipato Testimone_14 all' accertamento.
-22 La teste , per parte sua, ha evidenziato di non conoscere Tes_15
o di conoscere superficialmente tre collaboratori su quattro. La
29 testimonianza è stata, inoltre, incerta, in quanto infarcita di frasi come “non ricordo”, “ricordo vagamente”, “non ne sono sicura”. Il che denota una scarsa e generica conoscenza dei fatti.
Quanto al teste sono emerse, in aggiunta a quanto Persona_7 già risultato dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva: l' assenza di un obbligo di presenza, salvo gli highlights delle partite di calcio;
la comunicazione di disponibilità settimanale da parte dei lavoratori, in base alle quali essi venivano collocati sulla partita nel giorno “desiderato” con apposito estratto di pianificazione organizzativa da lui predisposto;
la presenza di fasce orarie all'incirca di 4 ore.
Quanto al teste , coordinatore della redazione Per_1 giornalistica, sono emerse: la somministrazione ai giornalisti di compiti direttive su come fare gli highglights e le telecronache;
la predisposizione di turni sulla base di disponibilità offerte dai lavoratori.
-23 Ebbene, gli elementi raccolti in sede ispettiva, considerati nella loro globalità, anche in una con quelli raccolti in giudizio, depongono univocamente nel senso della sussistenza non di un mero coordinamento, ma di una vera e propria subordinazione, seppure di tipo giornalistico, come sopra delineata: presenza continuativa sul luogo di lavoro ogni settimana e continuità della collaborazione;
espletamento quotidiano della prestazione in redazione o da remoto;
soggezione alle direttive specifiche aziendali impartite costantemente dai preposti;
ripartizione da parte del preposto degli incarichi tra i giornalisti, mediante designazione Per_1 dei telecronisti ed assegnazione dei servizi, in una con un' attività di revisione e controllo su contenuti e taglio di servizi giornalistici;
utilizzo, almeno per il lavoro in redazione, della strumentazione aziendale;
pagamento di compensi con cadenza fissa mensile;
redazione da parte dei lavoratori di report sull' attività svolta.
30 In questo complessivo quadro probatorio, la disponibilità offerta dai lavoratori: era continuativa;
comportava, comunque,
l'inserimento in turni di lavoro elaborati in anticipo dai responsabili;
si inseriva in fasce orarie predisposte dall' azienda.
Detta disponibilità va, in ogni caso, letta in una con la necessità
– imprescindibile per l' azienda – di una stabile programmazione dei turni e con l' organizzazione del lavoro, che richiedeva ragionevolmente la copertura costante di tutti gli eventi sportivi
(v. CdA Roma n.4484-24).
Il che già priva l' elemento stesso della disponibilità di un idoneo valore probatorio del lavoro autonomo.
Per di più, anche ove ritenuta provata nei termini sopra descritti, detta disponibilità non assume un significativo rilievo, tantomeno determinante, anche per l' assorbente considerazione che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il fatto che i lavoratori godano di una certa libertà di movimento ovvero non siano tenuti ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro non esclude la subordinazione in presenza di una situazione che, come quella sopra descritta, attesta l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni lavorative nell'organizzazione d'impresa, così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa, con sottoposizione a direttive specifiche dei preposti anche sulle modalità delle prestazioni e con prestazione continuativa.
Ne consegue che, nel medesimo contesto, parimenti non assume ruolo determinante la discontinuità delle fatture, specie a fronte della dimostrata continuità della prestazione;
discontinuità che, peraltro, ben può essere riconducibile ad una parziale omissione di copertura per alcuni periodi lavorati. Né la presenza di altri rapporti lavorativi comporta che quelli in esame non si siano svolti con le modalità della subordinazione, non essendo a tal fine richiesta l' esclusività. Infine, la professionalità dei giornalisti in questione rientra notoriamente in quella che di frequente consente
31 lo svolgimento di “impegni paralleli” (v. CdA Roma n.4484-24 e n.635-
24).
-24 La parte appellata si è limitata in questa sede a mantenere ferma l' eccepita prescrizione, senza alcuna ulteriore argomentazione al riguardo.
In realtà, nel verbale di accertamento, per ciascuna delle posizioni lavorative in esame, si dà atto di avere recuperato i contributi omessi solo per i periodi non coperti da prescrizione, ivi specificamente individuati. Tali periodi non sono stati oggetto nel grado di specifica contestazione.
-25 La stessa parte rileva che: gli Ispettori hanno proceduto al calcolo degli asseriti contributi omessi, assumendo quale base di riferimento (nella pressoché totalità dei casi), la qualifica di
“redattore” (30 mesi e ordinario); ai sensi dell'art. 1 del CNLG,
è definito redattore il giornalista che presta “attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e vincolo di dipendenza”.
L' art.1 del CCNL dei giornalisti regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza, anche se svolgono all'estero la loro attività. Nell'ambito del lavoro giornalistico, la qualifica di redattore si caratterizza per il particolare tipo di notizie richieste e per il particolare inserimento nell'organizzazione e programmazione necessaria per la formazione del prodotto finale, con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro (Cass.29182-18).
32 Ciò precisato, dalle risultanze processuali sopra evidenziate emergono sia la quotidianità della prestazione, sia la continuità, sia il vincolo di dipendenza.
In ogni caso, in maniera assorbente, dal verbale ispettivo risulta che gli ispettori, nel quantificare il dovuto, non hanno assunto quale base di riferimento la qualifica di “redattore”, come asserito dalla parte appellata, bensì, più precisamente, hanno calcolato i contributi omessi sugli importi “percepiti”. Sono stati presi in considerazione anche i minimali del redattore ordinario, ma soltanto con funzione di adeguamento, e quindi come mero parametro orientativo, ed in via eventuale, dunque con carattere meramente residuale.
L' utilizzo dei minimali suddetti, nei limiti sopra indicati, appare assolutamente equo al fine della quantificazione dei contributi - anche a prescindere dal carattere della quotidianità della prestazione, comunque dimostrato - considerata la comprovata esistenza, in ogni caso, sia della continuità del vincolo di dipendenza. Né la parte appellata ha compiutamente argomentato sulla funzione di mero, eventuale adeguamento dei minimali utilizzati, tantomeno in relazione ai conteggi inseriti nel verbale accertamento.
-26 La parte appellata rileva ancora che la corresponsione di somme nell'ambito di un accordo transattivo intervenuto tra le parti, con valore di transazione generale e novativa, ne esclude l'assoggettabilità a contribuzione.
Nel verbale di accertamento si dà atto che si sono stati recuperati i contributi sulle somme erogate nell' ambito di contesto conciliativo. In particolare, i due verbali di conciliazione sindacale del 10-10-2017 tra l' ed il da una parte e Pt_2 Pt_4
Front Italy dall' altra ed il verbale di conciliazione del 25-10-
2017 tra il e la stessa società contengono una transazione Tes_1 ivi definita come novativa.
33 Il rapporto lavorativo e quello previdenziale sono autonomi e quindi la transazione, anche quando definita dalle parti come novativa, non spiega effetti nei confronti dell'ente previdenziale, soggetto terzo, che fa valere il credito contributivo su somme comunque scaturite da un rapporto di lavoro, che, in quanto tali, vanno considerate, ai fini contributivi. Nella specie, si è pattuito in sede transattiva che le somme sarebbero state erogate ai tre lavoratori in sede transattiva “oltre Iva” ed “al netto delle ritenute di legge”; il che dimostra che tale attribuzione è avvenuta proprio in connessione con l' attività lavorativa espletata.
Le somme in questione sono state quindi correttamente assoggettate a contribuzione.
-27 L' accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato (Cass.20868-17).
Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in riforma dell' impugnata sentenza, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pt, va condannata a pagare all' la somma di € Pt_1
225.188,00, oltre somme aggiuntive dal 23 maggio 2019 al saldo, di cui al decreto ingiuntivo n.923/2021 emesso dal Tribunale di Roma.
-28 Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito della risoluzione delle singole questioni trattate o delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all' esito finale della lite, senza che rilevi che per qualche questione oppure in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (arg. da Cass.13356-21,
Cass.18503-14).
34 Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo anche in considerazione del valore della causa, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Roma, 25-2-2025
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
35
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 25-2-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.1474-24 RGAC, vertente
TRA
in persona Parte_1 del legale rappresentante pt (avv. Cristiana Giordano)
parte appellante
E
1 in persona del legale rappresentante pt (avv.ti Controparte_1
Roberta Finazzi, Angela Daniela Zucchetti e Lorenzo Confessore)
parte appellata dando lettura del seguente dispositivo
in riforma dell'impugnata sentenza, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pt, a pagare all' Parte_1 la somma di euro 225.188 (duecentoventicinquemilacentottantotto), oltre somme aggiuntive dal 23 maggio 2019 al saldo, di cui al decreto ingiuntivo n.923/2021 emesso dal Tribunale di Roma;
condanna la parte appellata, come sopra rappresentata, a rimborsare alla parte appellante le spese del doppio grado, che si liquidano per il primo grado, in euro 7.000, e, per il presente grado, in euro
6.500, oltre oneri riflessi, nonché le spese per contributo unificato, ove versato.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 30-5-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 30-11-2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 15.22021 l' chiedeva al giudice CP_2 del lavoro di Roma di emettere Decreto Ingiuntivo nei confronti di per l'importo di € 225.188,00 per contributi Controparte_1 obbligatori omessi e sanzioni civili di cui al verbale ispettivo
n.35/19, concluso in data 22.5.2019 con riferimento alle posizioni dei giornalisti e Parte_2 Parte_3 Parte_4
Testimone_1
Deduceva l' che il verbale ispettivo aveva accertato delle CP_2 irregolarità e in particolare che le attività svolte dai giornalisti suddetti erano state formalmente qualificate come contratti di collaborazione autonoma mentre si erano svolte con le forme proprie del lavoro subordinato.
Deduceva che gli stessi avevano altresì sottoscritto una conciliazione con INFRONT e che le somme pagate a titolo di conciliazione dovevano essere sottoposte a contribuzione, trattandosi di rapporti di lavoro con carattere di subordinazione.
Il Tribunale del lavoro di Roma emetteva in data 17.2.2021 D.I.
n.923/2021 per l'importo di € 225.188,00, oltre somma aggiuntiva dal
23 maggio 2019 al saldo, a carico di decreto Controparte_1 ingiuntivo che veniva notificato.
Con ricorso depositato in data 26.3.2021 INFRONT proponeva CP_1 opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo avanzando le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato a tutto il 24 maggio
3 2014 atteso che primo atto interruttivo deve ritenersi la notifica del Verbale Unico di accertamento n. 35/19 avvenuta in data 25 maggio
2019;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito dell' per i titoli e le causali dedotte nel ricorso per decreto CP_2 ingiuntivo opposto n.923/21 (RG n.3873/21) che traggono origine dal
Verbale di accertamento unico n. 5/19 (Sez. 2, lett. B) posizioni e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Testimone_1 dichiarare conseguentemente che non è debitrice Controparte_1 dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto e comunque di ogni e qualsiasi ulteriore importo relativo a dette posizioni con conseguente revoca del decreto opposto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”
Deduceva l'opponente che i giornalisti oggetto dell'accertamento avevano svolto attività di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, limitandosi a lavorare nelle date da loro segnalate come disponibili.
Contestava che l'accertamento effettuato dagli ispettori CP_2 costituisse idonea prova della dedotta subordinazione.
Deduceva che la società si occupava di media e marketing sportivo,
e che, in particolare, rientrava nel core business della società
l'acquisto e la vendita dei diritti per lo sfruttamento commerciale e la trasmissione via cavo, etere, internet o con qualsiasi altro mezzo di eventi sportivi nonché dei pacchetti di sponsorizzazione, spazi pubblicitari bordo campo, pacchetti promo pubblicitari relativi agli eventi sportivi gestiti ed organizzati dalle
Federazioni o per le singole squadre.
Precisava altresì che la società si occupava anche della produzione di contenuti audio/video di carattere sportivo distribuiti in ambito broadcast e digital (siti web, app, social media, ecc.) e nei relativi servizi tecnici per i clienti (live streaming, live commentary, ecc).
Precisava che non aveva testate né era titolare di CP_1 magazine/riviste anche on line.
4 In particolare, precisava che alla INFRONT nel tempo era stata affidata la realizzazione dei seguenti servizi:
- realizzazione di contenuti audio/video (selezione di immagini e di temi della settimana, con interviste e voice over) per un magazine audiovisivo sulla Serie A della durata di 26 minuti a settimana per il mercato internazionale (prevalentemente in lingua inglese);
- realizzazione di n.3 prodotti audiovisivi settimanali (selezione di immagini e di temi della settimana, con interviste e voice over) della durata di 26 minuti sugli sport invernali (Sci, Freestyle,
Snowboard) per il mercato internazionale (prevalentemente in lingua inglese);
- realizzazione di telecronache in lingua italiana e inglese;
- realizzazione di highlights (selezione delle immagini salienti dell'evento) sulle properties gestite dal gruppo (calcio, sport invernali, mondiali di hockey, europei di handball, badminton ed altri) per i boradcaster internazionali.
In relazione al periodo oggetto delle attività dei giornalisti indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo (2014-2019) precisava che la società era stata incaricata:
1) fino alla stagione 2015/16
- dell' aggiornamento dei contenuti video all'interno di Milantime, webtv del sito web e del canale YouTube della Parte_5
[...]
- della traduzione in lingua inglese dei contenuti del sito web della
Parte_5
2) tra il 2015 ed il 2016
- della realizzazione di contenuti video per i notiziari e la programmazione di Gazzetta TV, canale sportivo 24/7 distribuito sul digitale terrestre da “La Gazzetta dello Sport”.
3) fino alla stagione 2017/ 2018:
- dell' aggiornamento di contenuti destinati alle sezioni video – cd. Video news6 - di diversi portali ed applicazioni (Serie A TIM,
Gazzetta dello Sport, Perform player).
- della realizzazione ed invio di video di aggiornamento durante le partite con i risultati sportivi della giornata, accompagnati da
5 brevi commenti, destinati ad operatori di telefonia mobile per l'utilizzo su App (Serie A TIM di Telecom);
- a partire dal 2016, della realizzazione di "live commentary testuale" durante le partite con brevi testi contenenti aggiornamenti sui risultati di tutte le partite di Serie A, per l'App
Serie A TIM di Telecom;
4) fino alla stagione 2018/2019
- dell' invio di sms/mms di calcio e di altri sport per operatori di telefonia.
Deduceva che, per alcune particolari attività svolte dalla società, quali telecronache, commenti in diretta dell'evento o per la predisposizione di Highlights delle partite, era necessaria una particolare strumentazione e che, pertanto, i giornalisti andavano presso la sede della società a svolgere la loro prestazione, ma evidenziava che altre attività erano espletate da remoto.
Precisava che l'attività svolta da ciascun giornalista variava a seconda della conoscenza specifica della materia da parte di ciascuno e delle caratteristiche dei singoli eventi.
Contestava l'accertamento che aveva riguardato un numero CP_2 ingente di giornalisti e, con particolare riferimento alle posizioni oggetto del D.I. impugnato, contestava che detti giornalisti avessero svolto quotidianamente la loro prestazione lavorativa in favore della società e richiamava al riguardo sia i contratti sottoscritti e le clausole ivi indicate, sia la fatturazione discontinua, sia l'assenza di un compenso fisso.
In particolare, poi deduceva che il giornalista aveva svolto Pt_2 sempre attività di natura autonoma come previsto dai contratti, che prevedevano un corrispettivo ad evento o servizio realizzato.
Deduceva che anche la fatturazione era discontinua e che gli importi delle fatture variavano a seconda dei servizi o eventi realizzati dal giornalista.
Deduceva che era giornalista freelance, come risultava Parte_2 anche dal suo profilo LinkedIn, e che, tra le sue collaborazioni, oltre ad , c' era sempre stata la carta stampata Leggo e CP_1
l'Agenzia . Pt_6
6 Deduceva, altresì, che, nello stesso periodo in cui aveva collaborato con , il giornalista aveva partecipato e partecipava, come CP_1 opinionista, alle trasmissioni sportive Antenna 3 e TopCalcio 24.
Inoltre deduceva che aveva dedicato la sua attività alla Pt_2
Sampdoria e collaborava con Radio Feed RCS.
Deduceva che, durante il rapporto di collaborazione con la Società opponente, il giornalista aveva svolto sia attività Pt_2 giornalistica vera e propria (realizzazione contenuti per Gazzetta
TV), che di altre attività (come video news e contenuti legati alla telefonia).
Contestava che il collaboratore: avesse ricevuto disposizioni o direttive inerenti all' organizzazione della propria attività e le modalità di esecuzione;
avesse un obbligo di presenza;
partecipasse a riunioni di redazione.
In merito alla posizione di contestava Parte_3
l'accertamento, essendo il giornalista un free lance ed avendo lo stesso svolto attività di carattere autonomo.
Deduceva che ciascun incarico prevedeva un corrispettivo a servizio e che la fatturazione, oltre che discontinua nella numerazione, aveva anche ad oggetto corrispettivi di importo differente tra loro, essendo stati differenti il numero di eventi realizzati a seconda delle diverse disponibilità date dal giornalista. Deduceva che, nel corso della sua collaborazione, si era occupato di attività Pt_3 di predisposizione testi audio e video su eventi sportivi e contenuti legati alla telefonia.
Contestava che fosse tenuto al rispetto di un orario ed Pt_3 evidenziava che le mail allegate da come documentazione, CP_2 relative a direttive circa gli incarichi, costituivano solo comunicazioni di date di eventi con la richiesta della conferma.
In relazione alla posizione del l'opponente contestava Pt_4
l'accertamento, deducendo che l'attività si era svolta senza vincolo di subordinazione secondo le disponibilità fornite dal giornalista.
Contestava l'esistenza di “turni di lavoro”.
Precisava che il aveva svolto attività giornalistica Pt_4 consistente in predisposizioni di testi/audio per Magazine,
7 telecronache calcio e basket, sia altre attività, come video news e contenuti legati alla telefonia, invio di messaggi con i risultati delle parti di calcio del campionato di Serie A e B.
Deduceva che la discontinuità dell' attività era provata dalla numerazione discontinua delle fatture, che confermava come il giornalista avesse anche altri impegni.
Deduceva che il , nel periodo in cui aveva collaborato con Pt_4
, e precisamente dal settembre 2012, aveva svolto attività CP_1 di giornalista per la Gazzetta dello Sport e che dal 2019 era
Responsabile comunicazione marketing per , come Controparte_3 risultava dal suo profilo LinkedIn
Deduceva che, anche nel verbale di conciliazione sottoscritto dal giornalista, lo stesso aveva confermato la natura autonoma dell' attività svolta.
In relazione alla posizione di l'opponente deduceva Testimone_1 che detto giornalista aveva sempre svolto attività di carattere autonomo.
Deduceva che il aveva svolto per INFRONT in prevalenza Tes_1 telecronache per le partite di campionato Serie A e Serie B, e altre attività come video news e contenuti legati alla telefonia.
Contestava che il giornalista avesse lavorato secondo turni, essendo, invece, l'attività svolta solo sulla base delle disponibilità fornite dal giornalista a collaborare con INFRONT.
Contestava che lo stesso fosse tenuto a coordinare le sue assenze con altri ed a chiedere permessi per assenze.
Deduceva che anche la fatturazione del collaboratore ad era CP_1 discontinua nella numerazione e dava conto di un impegno professionale discontinuo e variabile e in ogni caso incompatibile con un impegno a tempo pieno come indicato dagli Ispettori.
Precisava che il aveva collaborato anche con altri soggetti Tes_1 come Eurosport, Rai/Lega Pallavolo come risultava dal suo profilo
LinkedIn.
Contestava comunque i conteggi dell' , non sussistendo una CP_2 prestazione quotidiana resa dai citati giornalisti.
8 Eccepiva altresì la prescrizione dei contributi anteriori al
24.5.2014 posto che il verbale di accertamento era stato notificato in data 24.5.2019.
Si costituiva l' contestando l'opposizione e chiedendone il CP_2 rigetto.
Contestava l'eccezione di prescrizione.
Deduceva che le contestazioni di parte opponente erano generiche e che l'accertamento esperito confermava come i giornalisti dovessero garantire la loro presenza al fine di consentire lo svolgimento dell' attività informativa della società.
Deduceva che l'accertamento ispettivo si era concluso dopo vari accessi alla sede della società e che gli ispettori, acquisite le dichiarazioni dei lavoratori e la documentazione, avevano accertato che i giornalisti erano inseriti nella organizzazione aziendale, erano in costante e quotidiano collegamento con i giornalisti della redazione, svolgevano la loro attività secondo dei turni prestabiliti, utilizzavano postazioni lavorative all'interno della redazione e strumentazione della società, percepivano un compenso fisso predeterminato ed erano sottoposti ad una organizzazione aziendale per turni che garantiva la copertura dell' informativa dell'azienda, elementi questi che caratterizzavano il vincolo di subordinazione
Allegava le dichiarazioni rese da tutti i lavoratori sentiti dagli ispettori ed insisteva nella correttezza dell'accertamento ispettivo e nel rigetto della opposizione.
Alla prima udienza del 9.7.2021 il giudice accoglieva l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del DI opposto ed ammetteva le prove. Venivano escussi quattro testi (2 testi per parte) nel corso delle udienze del 7.7.2022 e del 25.5.2023.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito: revoca il Decreto Ingiuntivo n.923/2021 emesso in data 17.2.2021 dal
Tribunale di Roma;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte Pt_1 opponente che si liquidano in € 7.000,00 per compensi oltre spese
9 generali (15%), oltre rimborso contributo unificato e oltre IVA e
CPA.
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello l' , subentrato Pt_1 all' CP_2
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice:
-1 ha ritenuto che l'onere di tale prova fosse interamente a carico dell' , laddove era onere del contribuente provare gli Pt_1 elementi che escludevano la sussistenza del vincolo della subordinazione;
-2 ha negato categoricamente qualsiasi valore probatorio alle risultanze ispettive, laddove i fatti contenuti nel verbale di accertamento costituivano prove idonee ed avrebbero potuto essere contrastati solo attraverso una idonea prova contraria a carico dell'opponente, prova che nel caso concreto non è stata raggiunta, ma neppure offerta;
-3 non ha tenuto conto delle disposizioni che regolano l' attività del giornalista inquadrabile ai sensi dell'art. 1 CNLG e non ha operato corretta applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia di attività giornalistica di natura subordinata, laddove i giornalisti avevano svolto lavoro giornalistico, di carattere subordinato, con continuità, prestando attività quotidiana, rientrante nell'ambito dell'art. 1 del CCNLG, che si applicava a tutti i rapporti di lavoro con attività giornalistica quotidiana, con carattere di continuità e vincolo di dipendenza;
-4 non ha ritenuto che dalle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi nel corso dell'istruttoria fossero emersi molteplici elementi a dimostrazione della natura subordinata con rapporto a tempo pieno o parziale, a seconda delle posizioni, laddove gli stessi avevano concordemente fornito una descrizione della realtà lavorativa indubbiamente confluente verso la configurazione del rapporto di lavoro di natura subordinata, ferma restando la minore soggezione al potere direttivo del datore di lavoro, così
10 confermandosi anche le dichiarazioni rese da tutti gli altri giornalisti della redazione agli ispettori in sede di accertamento
(con richiamo, oltre che orale, anche scritto al rispetto di detti orari in caso di ritardo (cfr mail all. sub.4 della memoria difensiva);
-5 non ha considerato che nessuno dei giornalisti svolgeva attività di lavoro subordinato per altre testate o altre realtà lavorative e che, tra l'altro, non era previsto che, per l'inquadramento quale redattore, fosse essenziale l'esclusiva in favore dell'editore, che, dunque, non era elemento caratterizzante in alcun modo della subordinazione in materia giornalistica;
-6 ha del tutto omesso l'esame delle dichiarazioni rese dai giornalisti della redazione agli ispettori, ritenendole addirittura generiche;
dichiarazioni il cui tenore e contenuto, peraltro, avrebbe dovuto essere considerato se non altro ad utile conferma della veridicità ed attendibilità di quanto affermato dai testi ascoltati, poiché con questo del tutto convergente (v. dichiarazioni
, , , , , Per_1 Per_2 Tes_2 Tes_1 Tes_3 Tes_4 Tes_5
, , , Tes_6 Pt_4 Per_3 Tes_7 Tes_8 Per_4 Tes_9
); Per_5
-7 nell'esaminare le singole posizioni lavorative, e, quindi nell'ascriverle al campo della subordinazione o della parasubordinazione, dopo aver riportato pedissequamente le risultanze istruttorie, si è affidato a brevi, scarne e frammentarie notazioni, desunte dal materiale probatorio (oltre che, in maniera assolutamente contraddittoria, con riferimento alla giurisprudenza di legittimità enucleata in via generale), dalle quali non è dato rilevare le premesse logiche e giuridiche della necessaria riconduzione dell'adottata opzione qualificatoria ai principi di diritto.
-5 Si è costituita la parte appellata, che ha eccepito l' inammissibilità del gravame, al quale ha poi resistito nel merito.
-6 L' eccezione di inammissibilità dell' appello è infondata
11 -7 L' art.434 cpc, nel testo novellato dal D.Lvo n.149-22, vigente
“ratione temporis”, che, in materia di controversie di lavoro, l' appello, per ciascuno dei motivi “deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La stessa disciplina è ribadita dall' art.342 cpc in materia di controversie civili ordinarie.
Pertanto, nell' atto di appello, la parte volitiva deve trovare il suo fondamento in una parte argomentativa.
La lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado, nel quale esplicitamente si contesta la ricostruzione di fatto operata dal primo giudice, consente d' individuare le parti della sentenza impugnate ed i ritenuti vizi del ragionamento logico- giuridico seguito dal Tribunale per giungervi, in coerenza quindi con quanto previsto dall'art. 434 cpc.
-8 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte
12 argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-9 I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.
-10 In tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo, come quella avverso la cartella esattoriale di pagamento ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale (Cass.19469-18), sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, nella specie, la natura subordinata del rapporto di lavoro (v. Cass.10583-17).
-11 L' art. 2094 cc stabilisce che “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell' impresa
(o anche con il datore di lavoro non imprenditore: art.2239 cc) prestando il proprio lavoro manuale od intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell' imprenditore (o comunque del datore di lavoro)”.
Premesso che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, ai fini dell'affermazione della natura subordinata (anzichè autonoma) del rapporto di lavoro, la quale non
è presunta neppure iuris tantum, ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce, è indispensabile verificare se sussista in concreto la subordinazione, e cioè un pregnante vincolo di natura personale consistente nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale potere deve manifestarsi essenzialmente nell' emanazione di ordini specifici inerenti alle intrinseche modalità della prestazione lavorativa e non solo al risultato, oltre che nell'esercizio di
13 un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, con conseguente limitazione dell' autonomia del lavoratore medesimo e suo stabile inserimento nell' organizzazione aziendale;
tale vincolo deve essere apprezzato in concreto con riguardo alla specificità dell' incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
Quando il requisito dell' assoggettamento alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (per esempio perché l' attività dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione o, al contrario, abbia natura altamente intellettuale e professionale), è necessario fare riferimento, nell' ambito di una valutazione globale della vicenda,
a criteri distintivi sussidiari, che, privi singolarmente di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione;
criteri da individuare nel luogo della prestazione, nell' osservanza di un orario di lavoro predeterminato, nella mancanza di qualsiasi rischio economico, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione, nella assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.
Nella sostanza, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo della subordinazione, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di direzione, con il conseguenziale inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale.
-12 Il cd rapporto di lavoro coordinato e continuativo (cd parasubordinato) ha natura autonoma, ma si svolge con caratteristiche analoghe a quelle proprie del rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, si caratterizza per la continuità della prestazione, per il coordinamento con il committente e per la natura prevalentemente personale dell' attività prestata (art.409 cpc).
L' attività di collaborazione deve, quindi, anzitutto concretarsi in una prestazione di opera non occasionale. Non è necessario a tal fine che la continuità delle prestazioni sia stata convenzionalmente
14 stabilita, ben potendo tale requisito essere accertato a posteriori, in base alla reiterazione di fatto delle prestazioni (Cass.23897-
04).
Deve inoltre svolgersi in connessione o collegamento con il preponente stesso, per contribuire al conseguimento delle finalità cui il rapporto di lavoro mira (Cass.24361-08). L'organizzazione dell' attività lavorativa spetta, quindi, al collaboratore, ma tale attività deve essere inserita nell' attività aziendale del preponente, deve essere collegata con gli scopi di essa e resta soggetta all' ingerenza ed alle direttive di massima del preponente, seppure senza le più pregnanti modalità della subordinazione
(Cass.8598-04).
-13 Il principio per cui, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il giudice non può prescindere dall' accertamento dell' effettivo contenuto del rapporto (v. Cass.17455-
09) non comporta che la dichiarazione di volontà di queste in relazione alla fissazione di tale contenuto, o di un elemento di esso qualificante ai fini della distinzione medesima, debba essere stralciata nell' interpretazione del precetto contrattuale e che non si debba tener conto del relativo reciproco affidamento delle parti stesse e della concreta disciplina giuridica del rapporto, quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale. Ed anzi la valutazione del documento negoziale è tanto più rilevante, quanto le concrete modalità di svolgimento dello stesso lascino margini di ambiguità e-o di incertezze (v. Cass.19568-
13, Cass. n.4948-96; Cass. n.8565-95; Cass. n.2690-95).
Tuttavia, il riconoscimento da parte del lavoratore di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di "animus confitendi", ove costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione – a cui peraltro l' ente previdenziale è estraneo - poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s'inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è
15 strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione interna che l'autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante (Cass.12691-15). Se ne desume che l' inserimento di una dichiarazione di uno o più lavoratori in un contesto transattivo ne impedisce in generale una piena valenza probatoria.
-14 I lavoratori interessati sono pacificamente tutti iscritti all' albo dei giornalisti.
Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l' interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità
(v. Cass.3823-16, Cass.1853-16, Cass.10333-12, Cass.23625-10,
Cass.17723-11).
-15 Nel lavoro giornalistico, il vincolo della subordinazione assume una particolare configurazione per la natura squisitamente intellettuale della relativa attività, per il carattere collettivo dell' opera redazionale, per la peculiarità dell' orario di lavoro e per i vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie. La qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta
16 attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa, così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale, desumibile anche dalla sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico dei suoi superiori, sia con riguardo sia alla presenza sul luogo di lavoro, sia con riguardo alle modalità di esecuzione delle prestazioni, sottoposte alle direttive, ai controlli, alle correzioni, ad eventuali richieste di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già assegnate (Cass.24078-21, Cass.22785-
13). Non può quindi escludersi la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni (Cass.24078-21; Cass.8068-
09).
In sintesi, devono essere presi in considerazione altri e più appropriati elementi, quali lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, la continuità della prestazione giornalistica resa, la disponibilità del lavoratore alle esigenze e alle richieste del datore di lavoro nell'intervallo tra una prestazione e l'altra. (Cass.24078-21,
Cass.8068-09, Cass.10332-12, Cass.19199-13, Cass. 22785-13).
-16 Secondo quanto statuito dall' art.10 comma 5° D.Lvo n.124-04, i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono “fonti di prova” ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori,
17 amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.
Secondo la giurisprudenza di legittimità i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino come avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che essi segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice (arg., tra le altre, da Cass.8946-20 e da
Cass.9827-00), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U.
n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del 2012, Cass. n. 28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022).
L' esclusione di un' efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice ben può ritenere superflua l' escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l' attendibilità (v. Cass.10427-14).
In via di principio, le dichiarazioni rese in giudizio non prevalgono necessariamente su quelle rese in sede ispettiva, dovendosi, invece, procedere ad un attento vaglio di tutte le circostanze acquisite al processo. Del resto, è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite, se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione
18 difensiva (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3412 del 2022, che richiama, tra le tante, Cass. n. 13910 del 2001, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva conferito attendibilità alle dichiarazioni rese da due testimoni agli ispettori dell' Pt_1 rispetto a quelle rese in giudizio dagli stessi, avendo ritenuto le prime più veritiere e genuine in base alla considerazione di una serie di elementi di fatto). Ed è stato affermato (cfr., da ultimo,
Sez. L, Ordinanza n. 6271 del 2024; Sez. L, Ordinanza n. 24208 del
2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass.17555-02).
-17 Nel verbale unico di accertamento n.35 del 22-5-2019 si è accertato che la società ha svolto negli anni attività giornalistica per conto terzi, realizzando prodotti e contenuti su piattaforme editoriali, per la confezione delle quali si è avvalsa anche dell' attività fornita da una serie di giornalisti, i cui rapporti di lavoro, pur essendo stati formalmente stati inquadrati con contratti di collaborazione autonoma, si sono svolti concretamente con le modalità tipiche della subordinazione (pag.6).
Si è altresì accertato quanto segue.
: giornalista professionista, ha lavorato per Controparte_4 la società attraverso una serie di contratti di collaborazione a partire dal 1-8-2013; dal 1-6-2015 al 30-6-2016 ha svolto mansioni redazionali per la redazione di servizi e contenuti per diversi prodotti editoriali;
ha lavorato a tempo parziale, per circa 20 ore settimanali e con presenza in redazione, e, per alcuni prodotti editoriali, la sua attività è stata articolata su turni di lavoro per la copertura delle notizia sportive in alcune fasce orarie, sulla base di planning comunicati settimanalmente dalla società.
19 giornalista professionista, ha lavorato per la Parte_4 società attraverso una serie di contratti di lavoro autonomo dal
2011 al 31-5-2018; ha sempre svolto mansioni redazionali per la confezione di servizi e contenuti di diversi prodotti editoriali, occupandosi soprattutto di telecronache e della realizzazione di highlights di eventi live, soprattutto partite di calcio di serie A
e B, di interviste e di realizzazione di contenuti per i servizi di messaggistica telefonica, oltre che di confezionamento di notiziari per “Gazzetta TV”; ha sempre lavorato quotidianamente ed a tempo pieno, con presenza in redazione, e, per alcuni prodotti editoriali, con turni di lavoro per la copertura delle notizia sportive, in determinate fasce orarie, sulla base di planning comunicati settimanalmente dalla società; ha sottoscritto verbale di conciliazione in data 10-10-2017.
: giornalista professionista, ha lavorato per la società Parte_2 attraverso una serie di contratti di collaborazione a partita IVA dal 2013 al 31-5-2018; ha sempre svolto mansioni redazionali per la confezione di servizi e contenuti di diversi prodotti editoriali, occupandosi, in particolare, della produzione di magazine, commenti delle partite di calcio di serie A e B, oltre che di contenuti per i servizi di messagistica telefonica;
ha sempre lavorato a tempo parziale per circa 20 ore settimanali, con presenza in redazione,
e, per alcuni prodotti editoriali, con turni di lavoro per la copertura delle notizia sportive, in determinate fasce orarie, sulla base di planning comunicati settimanalmente dalla società; ha sottoscritto verbale di conciliazione in data 10-10-2017.
: giornalista pubblicista dal 25-11-2013, ha lavorato Testimone_1 per la società dal 2011 al 31-5-2018 attraverso una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa fino al 2013
e poi attraverso una serie di contratti di collaborazione a partita
IVA; ha sempre svolto mansioni redazionali per la confezione di servizi e contenuti di diversi prodotti editoriali, occupandosi, soprattutto, di telecronache di partite di calcio di serie A e B, di telecronache e di gestione di magazine sullo sci free-style, di redazione di testi e di ricerca di immagini per servizi di
20 messagistica telefonica, oltre ad avere ricoperto mansioni di inviato all' estero, per i campionati europei di pallamano;
ha sempre lavorato quotidianamente ed a tempo pieno, con presenza in redazione,
e, per alcuni prodotti editoriali, con turni di lavoro per la copertura delle notizia sportive, in determinate fasce orarie, sulla base di planning comunicati settimanalmente dalla società; ha sottoscritto verbale di conciliazione in data 25-10-2017.
-18 In sede ispettiva sono stati sentiti i lavoratori interessati ed altri, alcuni dei quali sono stati, a loro volta, sentiti anche come testimoni nel giudizio di primo grado. Da tali audizioni è emerso quanto segue:
ha dichiarato: di avere svolto dal dicembre 2013 al 2015 lavoro Pt_3 redazionale una o due volte a settimana per turni di due ore e poi, per un anno, per un totale di circa 20 ore settimanali;
che i turni gli venivano comunicati con una settimana di anticipo dai responsabili della redazione e;
di Persona_6 Persona_7 avere utilizzato apparecchiatura aziendale;
di avere sempre percepito un compenso mensile basato su un forfettario moltiplicato per i turni coperti;
che, quanto alle ferie, gli era consentito dare delle disponibilità, coordinandosi con i colleghi, a patto di non lasciare scoperte giornate di produzione.
ha dichiarato: di avere lavorato sia in redazione che da Pt_4 remoto per cinque giorni a settimana per una media di 6-7 ore al giorno secondo turni stabiliti da e Persona_7 Persona_6 ed inviati via mail settimanalmente;
di avere partecipato alle riunioni di redazione;
di avere utilizzato una delle postazioni di lavoro della redazione e strumentazione varia messa a disposizione
(microfoni, cameramen, ecc.); di avere compilato un report di fine turno per agevolare il lavoro del turno successivo;
di avere percepito una retribuzione fissa mensile;
che ferie e festività erano organizzate in modo da non lasciare scoperte le produzioni;
che la redazione era coordinata dai responsabili.
21 ha dichiarato: di avere lavorato dal 2010 al 31-5-2018; di Pt_2 avere seguito le indicazioni dei responsabili della redazione e;
di avere lavorato, nei periodi Persona_7 Persona_6 di maggiore intensità, per 5 giorni a settimana per 4 ore in parte in redazione ed in parte a casa;
di avere utilizzato, in redazione, la strumentazione aziendale;
di avere percepito una somma fissa mensile;
che, a fine turno era richiesta la redazione di un report sull' attività svolta da porre all' attenzione del collega del turno successivo.
ha dichiarato: di avere lavorato sia in redazione che in Tes_1 esterno come inviato, con impegno quotidiano ed a tempo pieno per almeno sei giorni a settimana, compresi i fine-settimana ed i giorni festivi;
di avere lavorato in redazione con disponibilità su fasce orarie (8-12, 12-16, 16-20, 20-24) in base a planning trasmesso settimanalmente dal , che faceva il coordinamento Per_4 giornalistico insieme ad altri;
che il coordinamento era costante e riguardava le direttive specifiche degli sport affrontati;
che veniva formato un gruppo di giornalisti e gli incarichi venivano ripartiti;
che le ferie erano concordate con i colleghi per evitare scoperture di organico;
di essere stato obbligato ad usare la strumentazione aziendale;
che hanno lavorato con tali modalità anche il ed;
di avere compilato, per la messaggistica, un Pt_4 Pt_2 report di fine turno per agevolare il lavoro del turno successivo.
ha dichiarato: di avere lavorato quotidianamente in Testimone_10 redazione quasi al 100%; che e lavoravano Pt_4 Pt_2 Tes_1 quotidianamente a tempo pieno;
tutti i collaboratori erano coordinati con le stesse modalità dei dipendenti, modalità che variavano in relazione al progetto editoriale;
si occupava Pt_3 esclusivamente di telecronache ed Highlights.
ha dichiarato che: ha svolto attività di Persona_7 coordinamento della redazione, presso la quale lavorava, collegata
22 all' elaborazione di un planning settimanale;
che i collaboratori in esame erano coordinati da che condivideva con i Tes_11 collaboratori le linee guida;
gli stessi erano presenti in redazione per 2-3 volte a settimana per circa tre ore per ogni singola presenza
Lo stesso , sentito come teste nel presente giudizio, Persona_7 ha dichiarato, ai fini che qui interessano, con specifico riferimento ai lavoratori interessati: di essere stato sentito dagli ispettori in sede di CP_2 accertamento;
di conoscere il SI, ma di non ricordare, per il periodo giugno
2015 – giugno 2016, di cosa si fosse occupato;
di conoscere di non riuscire a quantificare la sua Pt_4 disponibilità; che si trattava di una buona disponibilità durante la settimana ad eccezione delle giornate di campionato del club, per il quale era team manager o addetto stampa;
che l' non aveva obbligo di presenza in redazione fatta Pt_2 eccezione per gli Highlights delle partite di Serie A, che ricevevano in redazione e per i quali bisognava essere presenti insieme al tecnico montatore per confezionare gli stessi;
che veniva inviata una mail in cui i collaboratori comunicavano la loro disponibilità per la settimana successiva e, in base alla disponibilità espressa e alle necessità del progetto, essi venivano collocati sulla partita nel giorno “desiderato”; che non c'erano linee guida;
che la persona mandava di solito una mail per comunicare le assenze prolungate di sua spontanea volontà; che questa mail era di solito in risposta alla richiesta di disponibilità; che per alcuni progetti della serie
A la disponibilità veniva data settimanalmente;
che, per il resto, si chiedeva una disponibilità più ampia;
che vi erano fasce orarie all'incirca di 4 ore;
di avere predisposto, con cadenza settimanale,
l'estratto della pianificazione dove erano indicate le persone assegnate alle fasce orarie, dopo avere ricevuto le disponibilità da parte dei giornalisti;
di conoscere il;
che anche lui inviava le sue disponibilità; Tes_1 di avere anche in questo caso predisposto l'elenco delle persone
23 assegnate al singolo evento secondo le disponibilità date;
che il aveva dato una disponibilità limitata perché veniva da Ferrara Tes_1
e quindi non poteva dare grandi disponibilità nel fare avanti e indietro per tanti giorni.
ha dichiarato in sede di accertamento ispettivo: Persona_6 di essersi occupato di designare i telecronisti per le partite, di assegnare i servizi da preparare per le trasmissioni, di dare linee- guida ed effettuare attività di revisione e controllo su contenuti e taglio di servizi giornalistici;
di avere impartito direttive sull' attività giornalistica (Gazzetta TV, magazine Lega calcio e sport invernali, videonews Tim, messaggistica Wind;
telecronache sportive ed HL); che facevano parte della redazione anche SI, Pt_4
e , i quali lavoravano quotidianamente ed a tempo pieno Pt_2 Tes_1 sulla base di turni periodici stabiliti da lui e da , Persona_7 turni suddivisi in quattro fasce orarie (8-12, 12-16, 16-20, 20-
24)
Lo stesso sentito come teste, ha dichiarato: di Persona_6 avere lavorato per INFRONT loro dal 2005 al 2020 con contratto di consulenza;
di essere stato dal 2006 al 2018 praticamente il coordinatore della redazione giornalistica, dando i compiti, predisponendo i turni e coordinando la redazione, oltre a fare telecronache, scrivere pezzi e condurre trasmissioni;
di avere parlato con gli ispettori;
CP_2 di conoscere il SI, perché questi aveva lavorato per INFRONT per gli highlights e le telecronache;
che lo stesso gli dava la disponibilità ed era da lui convocato in base alla disponibilità offerta;
di avergli dato le direttive su come fare gli highglights e le telecronache;
di conoscere lo;
che questi, per telecronache e highlights, Pt_4 gli dava le disponibilità e, a seconda delle disponibilità offerte, era da lui chiamato;
di averlo visto in redazione 3-4 giorni a settimana compreso il fine settimana;
24 di conoscere l' ; che questi veniva in sede 2-3 giorni a Pt_2 settimana compreso il fine settimana;
che gli dava la disponibilità ogni settimana sia per le telecronache che per gli Highlights e in base alle esigenze era convocato;
che telecronache e highlights erano svolti necessariamente in sede con la strumentazione;
di avergli dato direttive su come fare gli highlights e su come fare le telecronache;
che l' all'inizio sicuramente non aveva un Pt_2 compenso fisso, lavorava a gettone;
di conoscere il;
che questi aveva lavorato per gli highlights;
Tes_1 che era solito dare una disponibilità e che poi veniva convocato a seconda delle esigenze;
che aveva una presenza di 2-3 giorni a settimana compresi i fine settimana;
di indicare, per gli highlights, come farli e cosa dire e non dire.
In primo grado si è proceduto all' audizione di altri testi, i quali, per quanto qui interessa, hanno dichiarato quanto segue in relazione alle singole posizioni.
-19 Il teste all' epoca responsabile operativo Testimone_12 dell' area di Post Produzione, ha dichiarato, nel presente giudizio, ai fini che qui interessano, con specifico riferimento ai lavoratori interessati: quanto al collaboratore SI: che ne aveva un vago ricordo e non lo aveva mai visto;
quanto al collaboratore : che lo conosceva superficialmente;
Pt_4 non aveva un obbligo di presenza, non aveva orari né aveva un obbligo di predisporre un piano ferie;
quanto al collaboratore : di sapere chi fosse, di avergli Pt_2 parlato forse un paio di volte;
che non c' erano direttive, c' erano linee-guida di Lega per gli highlights;
che l' non aveva un Pt_2 obbligo di presenza, gli veniva chiesta la disponibilità ed in base alla disponibilità lavorava;
quanto al collaboratore : lo conosceva;
per il progetto Wind Tes_1 dava una disponibilità per fascia oraria e redigeva Persona_7
25 un riepilogo con cui venivano indicate tali fasce, coperte sulla base delle disponibilità date.
Il teste ispettore che ha partecipato Testimone_13 all' accertamento, ha dichiarato quanto segue.
Il collaboratore SI ha parlato di 20 ore settimanali;
ha fatto riferimento anche ai turni predisposti da non solo da Per_4
; ha evidenziato che erano tenuti a fare il report a fine Per_1 turno per il collega del turno successivo;
ha confermato che le ferie le concordava con i colleghi della redazione per non lasciare la redazione scoperta. Ha aggiunto l' ispettore di avere acquisito dei turni a campione e che erano turni settimanali.
Il collaboratore ha asserito di avere fatto come tempo Pt_4 Tes_1 pieno secondo i turni stabiliti dai responsabili e di avere percepito un compenso fisso mensile Ha aggiunto l' ispettore che dal complesso dell'accertamento era emerso che questi lavorava con strumentazione di proprietà aziendale e che sabato e domenica era su turnazione e gli altri giorni della settimana era su turnazione, ma prevalentemente si faceva tempo pieno dal lunedì al venerdì e poi a turno si lavorava sabato e domenica, magari una volta al mese.
Il collaboratore ha dichiarato: di avere lavorato per 20 ore Pt_2 settimanali, che c'erano i turni settimanali stabiliti da Per_1 per le telecronache delle partite;
che c'erano dei box presso la sede della società per il commento della partita in diretta;
di avere redatto dei report a fine turno per il collega che sarebbe subentrato nel turno successivo proprio per dare idea delle attività svolte, questo per i contenuti di messaggistica. Ha aggiunto l' ispettore di avere accertato che questi lavorava in redazione per circa 20 ore a settimana secondo i turni che venivano stabiliti dagli stessi responsabili che fondamentalmente erano e;
che tale Per_4 Per_8 accertamento si fondava sulle dichiarazioni dei lavoratori e poi c' era qualcosa di documentale come i turni acquisiti.
Il collaboratore ha dichiarato di prendere un compenso fisso Tes_1 mensile. Ha aggiunto l' ispettore di avere accertato che questi lavorava a tempo pieno in redazione e secondo la turnazione che
26 poteva essere stabilita e che poteva lavorare anche nel fine settimana;
che dalle dichiarazioni e dalla documentazione acquisite emergeva che giravano delle indicazioni di massima che aveva predisposto il committente e che poi INFRONT aveva demandato a ed a altri di fare un controllo di qualità sulle attività, Per_4 il che risultava anche dal contratto;
di avere acquisito delle mail in cui dava delle indicazioni su come dare le notizie secondo Per_4 degli accorgimenti.
-20 Dai contratti di collaborazione in atti è emerso che: la prestazione doveva essere inderogabilmente resa secondo le linee editoriali previste da in coordinamento e relazionandosi con CP_1 le altre strutture preposte dalla stessa alle medesime CP_1 attività; con riferimento all'attività di cronaca sportiva che il giornalista era chiamato a svolgere, gli comunicava l' elenco CP_1 degli eventi per i quali il giornalista “doveva” eseguire l' incarico con almeno 2-5 giorni dì anticipo rispetto alla data di disputa;
la comunicazione poteva avere ad oggetto anche più eventi. Risulta, altresì, la previsione di pagamento di corrispettivi con cadenza mensile.
Sono state prodotte in giudizio alcune mail aventi ad oggetto la pianificazione dei turni ed altre aventi ad oggetto le modalità di espletamento della prestazione (v., per esempio, mail del 4-4-2017 inviata da ). Persona_7
-21 Dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva è dunque emerso, ai fini che qui interessano, quanto segue.
svolgimento di lavoro redazionale con presenza ogni Pt_3 settimana;
lavoro con cadenza quotidiana ( ); Per_1 Testimone_10 somministrazione di turni comunicati in anticipo dai responsabili della redazione;
utilizzazione di apparecchiatura aziendale;
corresponsione di compenso mensile;
possibilità di dare disponibilità per le ferie, coordinandosi con i colleghi.
27 UCCELLO: soggezione, nel lavoro, alle indicazioni dei responsabili della redazione;
lavoro con cadenza quotidiana ogni settimana
( , ), in parte in redazione ed in parte Per_8 Testimone_10 Tes_8
a casa;
obbligo di utilizzo, in redazione, della strumentazione aziendale;
percezione di una somma fissa mensile;
redazione di report sull' attività svolta;
lavoro in redazione con previsione di disponibilità su fasce orarie (8-12, 12-16, 16-20, 20-24) in base a planning trasmesso settimanalmente dal;
presenza di un Per_4 coordinamento giornalistico, costante ed espletato con direttive specifiche somministrate da parte del e di altri;
attività Per_4 di ripartizione degli incarichi tra i giornalisti;
obbligo di redazione di report a fine turno.
SUARDI: lavoro con cadenza quotidiana ogni settimana ( , Per_1
) in redazione o da remoto;
somministrazione Testimone_10 Tes_8 di turni settimanali stabiliti da e Persona_7 Per_6
con previsione, per l' attività in redazione, di
[...] disponibilità su fasce orarie (8-12, 12-16, 16-20, 20-24) in base a planning trasmesso settimanalmente dal;
utilizzazione di Per_4 postazioni di lavoro della redazione;
obbligo di utilizzo di strumentazione varia aziendale;
compilazione di report di fine turno;
corresponsione di una retribuzione fissa mensile;
presenza di un coordinamento giornalistico, costante ed espletato con direttive specifiche somministrate da parte del e di altri Per_4 responsabili;
attività di ripartizione degli incarichi tra i giornalisti;
compilazione, per la messaggistica, di un report di fine turno.
VECCHI: lavoro sia in redazione che in esterno come inviato, con impegno quotidiano per almeno sei giorni a settimana, compresi i fine-settimana ed i giorni festivi ( , Per_1 Testimone_10
, ; lavoro in redazione con previsione di disponibilità Tes_1 Tes_8 su fasce orarie (8-12, 12-16, 16-20, 20-24) in base a planning trasmesso settimanalmente dal presenza di un coordinamento Per_4 giornalistico, costante ed espletato con direttive specifiche somministrate da parte del e di altri;
attività di Per_4 ripartizione degli incarichi tra i giornalisti;
obbligo di utilizzo
28 della strumentazione aziendale;
compilazione, per la messaggistica, di un report di fine turno.
E' altresì emerso: che il designava i telecronisti per le Per_1 partite, assegnava i servizi da preparare per le trasmissioni, dava linee-guida, effettuava attività di revisione e controllo su contenuti e taglio di servizi giornalistici, impartiva direttive sull' attività giornalistica (Gazzetta TV, magazine Lega calcio e sport invernali, videonews Tim, messaggistica Wind;
telecronache sportive ed HL); quantomeno per , e , i preposti Pt_4 Pt_2 Tes_1 chiedevano, se del caso, anche modifiche o aggiornamenti ( ); Tes_8
SI, e facevano parte della redazione e Pt_4 Pt_2 Tes_1 lavoravano sulla base di turni periodici stabiliti da e da Per_1
, turni suddivisi in quattro fasce orarie (8-12, 12- Persona_7
16, 16-20, 20-24); per e il lavoro si Pt_4 Pt_2 Tes_1 svolgeva quotidianamente con offerta di disponibilità sulle fasce orarie ( ). Tes_8
Il complesso delle dichiarazioni rese in sede ispettiva ed in sede testimoniale supportano, inoltre, il regime del tempo pieno per e ed il regime a tempo parziale per SI ed Pt_4 Tes_1 Pt_2 come già acclarato nel verbale di accertamento.
La Corte, procedendo ad un attento vaglio delle risultanze processuali, ritiene che va dato prevalente valore probatorio alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva.
Ed infatti tali dichiarazioni sono da ritenere veritiere e genuine in ragione: dell' essere state rese in epoca prossima ai fatti;
dall' essere congruamente dettagliate ed univoche;
dall' essere sostanzialmente concordanti sugli elementi rilevanti ai fini della subordinazione;
dall' essere state confermate, in buona parte, in giudizio dal teste , ispettore che ha partecipato Testimone_14 all' accertamento.
-22 La teste , per parte sua, ha evidenziato di non conoscere Tes_15
o di conoscere superficialmente tre collaboratori su quattro. La
29 testimonianza è stata, inoltre, incerta, in quanto infarcita di frasi come “non ricordo”, “ricordo vagamente”, “non ne sono sicura”. Il che denota una scarsa e generica conoscenza dei fatti.
Quanto al teste sono emerse, in aggiunta a quanto Persona_7 già risultato dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva: l' assenza di un obbligo di presenza, salvo gli highlights delle partite di calcio;
la comunicazione di disponibilità settimanale da parte dei lavoratori, in base alle quali essi venivano collocati sulla partita nel giorno “desiderato” con apposito estratto di pianificazione organizzativa da lui predisposto;
la presenza di fasce orarie all'incirca di 4 ore.
Quanto al teste , coordinatore della redazione Per_1 giornalistica, sono emerse: la somministrazione ai giornalisti di compiti direttive su come fare gli highglights e le telecronache;
la predisposizione di turni sulla base di disponibilità offerte dai lavoratori.
-23 Ebbene, gli elementi raccolti in sede ispettiva, considerati nella loro globalità, anche in una con quelli raccolti in giudizio, depongono univocamente nel senso della sussistenza non di un mero coordinamento, ma di una vera e propria subordinazione, seppure di tipo giornalistico, come sopra delineata: presenza continuativa sul luogo di lavoro ogni settimana e continuità della collaborazione;
espletamento quotidiano della prestazione in redazione o da remoto;
soggezione alle direttive specifiche aziendali impartite costantemente dai preposti;
ripartizione da parte del preposto degli incarichi tra i giornalisti, mediante designazione Per_1 dei telecronisti ed assegnazione dei servizi, in una con un' attività di revisione e controllo su contenuti e taglio di servizi giornalistici;
utilizzo, almeno per il lavoro in redazione, della strumentazione aziendale;
pagamento di compensi con cadenza fissa mensile;
redazione da parte dei lavoratori di report sull' attività svolta.
30 In questo complessivo quadro probatorio, la disponibilità offerta dai lavoratori: era continuativa;
comportava, comunque,
l'inserimento in turni di lavoro elaborati in anticipo dai responsabili;
si inseriva in fasce orarie predisposte dall' azienda.
Detta disponibilità va, in ogni caso, letta in una con la necessità
– imprescindibile per l' azienda – di una stabile programmazione dei turni e con l' organizzazione del lavoro, che richiedeva ragionevolmente la copertura costante di tutti gli eventi sportivi
(v. CdA Roma n.4484-24).
Il che già priva l' elemento stesso della disponibilità di un idoneo valore probatorio del lavoro autonomo.
Per di più, anche ove ritenuta provata nei termini sopra descritti, detta disponibilità non assume un significativo rilievo, tantomeno determinante, anche per l' assorbente considerazione che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il fatto che i lavoratori godano di una certa libertà di movimento ovvero non siano tenuti ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro non esclude la subordinazione in presenza di una situazione che, come quella sopra descritta, attesta l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni lavorative nell'organizzazione d'impresa, così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa, con sottoposizione a direttive specifiche dei preposti anche sulle modalità delle prestazioni e con prestazione continuativa.
Ne consegue che, nel medesimo contesto, parimenti non assume ruolo determinante la discontinuità delle fatture, specie a fronte della dimostrata continuità della prestazione;
discontinuità che, peraltro, ben può essere riconducibile ad una parziale omissione di copertura per alcuni periodi lavorati. Né la presenza di altri rapporti lavorativi comporta che quelli in esame non si siano svolti con le modalità della subordinazione, non essendo a tal fine richiesta l' esclusività. Infine, la professionalità dei giornalisti in questione rientra notoriamente in quella che di frequente consente
31 lo svolgimento di “impegni paralleli” (v. CdA Roma n.4484-24 e n.635-
24).
-24 La parte appellata si è limitata in questa sede a mantenere ferma l' eccepita prescrizione, senza alcuna ulteriore argomentazione al riguardo.
In realtà, nel verbale di accertamento, per ciascuna delle posizioni lavorative in esame, si dà atto di avere recuperato i contributi omessi solo per i periodi non coperti da prescrizione, ivi specificamente individuati. Tali periodi non sono stati oggetto nel grado di specifica contestazione.
-25 La stessa parte rileva che: gli Ispettori hanno proceduto al calcolo degli asseriti contributi omessi, assumendo quale base di riferimento (nella pressoché totalità dei casi), la qualifica di
“redattore” (30 mesi e ordinario); ai sensi dell'art. 1 del CNLG,
è definito redattore il giornalista che presta “attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e vincolo di dipendenza”.
L' art.1 del CCNL dei giornalisti regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza, anche se svolgono all'estero la loro attività. Nell'ambito del lavoro giornalistico, la qualifica di redattore si caratterizza per il particolare tipo di notizie richieste e per il particolare inserimento nell'organizzazione e programmazione necessaria per la formazione del prodotto finale, con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro (Cass.29182-18).
32 Ciò precisato, dalle risultanze processuali sopra evidenziate emergono sia la quotidianità della prestazione, sia la continuità, sia il vincolo di dipendenza.
In ogni caso, in maniera assorbente, dal verbale ispettivo risulta che gli ispettori, nel quantificare il dovuto, non hanno assunto quale base di riferimento la qualifica di “redattore”, come asserito dalla parte appellata, bensì, più precisamente, hanno calcolato i contributi omessi sugli importi “percepiti”. Sono stati presi in considerazione anche i minimali del redattore ordinario, ma soltanto con funzione di adeguamento, e quindi come mero parametro orientativo, ed in via eventuale, dunque con carattere meramente residuale.
L' utilizzo dei minimali suddetti, nei limiti sopra indicati, appare assolutamente equo al fine della quantificazione dei contributi - anche a prescindere dal carattere della quotidianità della prestazione, comunque dimostrato - considerata la comprovata esistenza, in ogni caso, sia della continuità del vincolo di dipendenza. Né la parte appellata ha compiutamente argomentato sulla funzione di mero, eventuale adeguamento dei minimali utilizzati, tantomeno in relazione ai conteggi inseriti nel verbale accertamento.
-26 La parte appellata rileva ancora che la corresponsione di somme nell'ambito di un accordo transattivo intervenuto tra le parti, con valore di transazione generale e novativa, ne esclude l'assoggettabilità a contribuzione.
Nel verbale di accertamento si dà atto che si sono stati recuperati i contributi sulle somme erogate nell' ambito di contesto conciliativo. In particolare, i due verbali di conciliazione sindacale del 10-10-2017 tra l' ed il da una parte e Pt_2 Pt_4
Front Italy dall' altra ed il verbale di conciliazione del 25-10-
2017 tra il e la stessa società contengono una transazione Tes_1 ivi definita come novativa.
33 Il rapporto lavorativo e quello previdenziale sono autonomi e quindi la transazione, anche quando definita dalle parti come novativa, non spiega effetti nei confronti dell'ente previdenziale, soggetto terzo, che fa valere il credito contributivo su somme comunque scaturite da un rapporto di lavoro, che, in quanto tali, vanno considerate, ai fini contributivi. Nella specie, si è pattuito in sede transattiva che le somme sarebbero state erogate ai tre lavoratori in sede transattiva “oltre Iva” ed “al netto delle ritenute di legge”; il che dimostra che tale attribuzione è avvenuta proprio in connessione con l' attività lavorativa espletata.
Le somme in questione sono state quindi correttamente assoggettate a contribuzione.
-27 L' accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato (Cass.20868-17).
Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in riforma dell' impugnata sentenza, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pt, va condannata a pagare all' la somma di € Pt_1
225.188,00, oltre somme aggiuntive dal 23 maggio 2019 al saldo, di cui al decreto ingiuntivo n.923/2021 emesso dal Tribunale di Roma.
-28 Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito della risoluzione delle singole questioni trattate o delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all' esito finale della lite, senza che rilevi che per qualche questione oppure in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (arg. da Cass.13356-21,
Cass.18503-14).
34 Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo anche in considerazione del valore della causa, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Roma, 25-2-2025
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
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