TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/09/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1474 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avvocato IANTORNO ANTONELLA Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del l.r.p.t. , con il Controparte_1 Controparte_1 patrocinio dell'avvocato DOMANICO CLAUDIA
RESISTENTE
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avvocato ha chiamato in causa Parte_1 [...]
nella sua qualità di titolare della ditta , al fine di sentirla condannare al P_1 P_1 pagamento delle spettanze professionali da lui maturate in ragione dell'attività professionale di rappresentanza ed assistenza svolta in favore della resistente. Ha, in particolare, dedotto il ricorrente di avere assistito la ditta ” Controparte_1 espletando le seguenti prestazioni professionali:
1) giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Cosenza (R.G. n. 4272/2015) contro , P_2 conclusosi con sentenza n. 372/2020 del 21/02/2020 e successiva attività stragiudiziale di transazione;
2) giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Cosenza (R.G. n. 2535/2019) contro l'
[...]
, concluso con revoca del mandato;
Controparte_3
3) giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Cosenza (R.G. n. 2961/2019) contro P_4 concluso con revoca del mandato del 22.03.2021;
4) giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Cosenza (R.G. n. 3696/2020) contro P_5
concluso con sentenza n. 571/2021 pubblicata in data 09.03.2021;
[...]
5) giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Cosenza (R.G. 4715/2016) contro , P_6 concluso con sentenza n. 462/18 pubblicata il 24.05.2019, oltre attività stragiudiziale successiva al pignoramento R.G. 381/2018 Esecuzioni Mobiliari Tribunale di Cosenza;
6) attività stragiudiziale contro a seguito del procedimento R.G. 1325/17 P_7
Tribunale di Cosenza;
7) attività stragiudiziale svolta a seguito di ingiunzione di sfratto per morosità proc. n. 3125/2017
Tribunale di Cosenza da parte di , ; Parte_2 Parte_3
8) attività stragiudiziale nei confronti di Parte_4
9) attività stragiudiziale nei confronti del Controparte_8
10) attività stragiudiziale nei confronti dell'Ufficio (all.12); Controparte_9
11) attività stragiudiziale nei confronti delle a seguito di emissione di Controparte_10 decreto ingiuntivo n. 1340/2018;
12) attività stragiudiziale nei confronti della Intesa San Paolo;
13) attività stragiudiziale nei confronti dei coniugi esercenti la potestà sul minore P_11
; Persona_1
14) attività stragiudiziale nei confronti della P_12
L'avvocato ha rappresentato che in data 22.03.2021 la , nel revocare con missiva Pt_1 P_1 consegnata a mani tutti i mandati a lui conferiti, si era contestualmente dichiarata debitrice nei suoi confronti per i compensi relativi all'attività professionale svolta, offrendosi, nell'arco di quindici giorni, di effettuare il pagamento del dovuto ma che alcuna somma era stata in realtà mai versata dalla resistente, nonostante la richiesta di adempimento reiterata con ulteriore diffida/messa in mora del
05.07.2022. Il ricorrente, dato atto della mancata adesione della all'invito a concludere una negoziazione P_1 assistita ex art. 2 e ss del D.L n. 132/2014 (convertito in L. n. 162/2014), ha, quindi, quantificato le somme a lui spettanti per le attività svolte in euro 15.000,00, tenuto conto del valore delle singole vertenze e facendo applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. 14 marzo 2014, n. 55
(“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, numero 247», novellato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37”).
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di condannare, per le motivazioni esposte, la resistente al pagamento in suo favore della somma di “euro 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione, o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa” nonché di “accertare e dichiarare la mancata adesione della resistente all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e, per
l'effetto condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore dell'Avv. della Parte_1 somma di euro 1.000,00, o a quella somma maggiore o minore da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa”, vinti gli onorari e le spese del presente giudizio.
Costituitasi in causa, ha resistito alla domanda, deducendone l'infondatezza. Ha, Controparte_1 infatti, la resistente eccepito la prescrizione presuntiva ex artt. 2956 e 2959 c.c. sostenendo di avere già corrisposto al legale gli onorari richiesti, per avere ella nel corso degli anni, dal 2015 al 2021, pagato in contanti al ricorrente la somma di euro 30.000,00 senza che venisse mai rilasciata alcuna fattura o quietanza di pagamento, nonostante le sue reiterate richieste.
La resistente ha, inoltre, negato di essersi riconosciuta debitrice dei compensi per le attività professionali espletate nel suo interesse dal legale, deducendo che dall'analisi contabile da lei svolta in contradditorio con l'avv. (consistente nella verifica nel contraddittorio della Parte_1 rubrica in cui erano annotati gli effettuati pagamenti in contanti) era emersa la corresponsione al legale di tutte le spettanze e un credito residuo di poche centinaia di euro. La ha anche P_1 contestato l'importo richiesto dal ricorrente siccome non concordato tra le parti né supportato dal parere di congruità del locale C.O.A. e comunque esoso rispetto all'attività svolta. Ha, infine, eccepito la prescrizione ordinaria e dedotto l'infondatezza della richiesta di condanna x art. 96 c.p.c. sostenendo di avere giustificato la sua mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita comunicando espressamente di avere pagato tutte le somme dovute al legale a mezzo contanti. P_
, nella spesa qualità di titolare della resistente, ha quindi chiesto al Tribunale Controparte_1 di “rigettare il ricorso proposto in quanto infondato in fatto e diritto, per i motivi dedotti in narrativa,
e per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte dell'odierna resistente in favore dell'Avv. a titolo di spettanze professionali e/o a titolo di responsabilità aggravata Parte_1 ex art. 96 c.p.c.; condannare parte ricorrente alle spese e competenze di lite”.
Espletato l'interrogatorio formale del ricorrente e sentiti i testi ammessi, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata, infine, rimessa in decisione ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281 sexies, comma 3 c.p.c.
*******
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata da parte resistente.
Com'è noto, infatti, il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2 c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore (tra le tante, Cass. Civ., ordinanza n. 15665/2023). Ne deriva che tale presunzione non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino l'esistenza stessa del debito.
Ebbene, nel caso di specie, non solo la si è dichiarata debitrice nei confronti del suo ex legale P_1 nella missiva del 22.03.2021 (allegato 17 alla comparsa di costituzione e risposta dell'avvocato
) ma anche nella odierna sede giudiziale ha dedotto di non avere estinto del tutto la sua Pt_1 obbligazione, sia pur circoscrivendo il debito residuo ad una somma di gran lunga inferiore rispetto a quella richiesta in pagamento dal ricorrente.
Ne consegue l'inopponibilità all'avvocato dell'eccezione presuntiva. Pt_1
Va, invece, ritenuta inammissibile l'eccezione di prescrizione ordinaria (estintiva) pure formulata dalla resistente, stante la sua incompatibilità con la proposizione dell'eccezione presuntiva.
Come ha spiegato la S.C. nei suoi numerosi arresti sul punto, “la prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicché il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto
l'obbligazione; mentre la seconda è fondata su una presunzione "iuris tantum", ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza. Ne consegue l'onere, per la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione, di specificare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, mentre nell'ambito di quest'ultima non è necessario che la parte ne identifichi il tipo legale e ne indichi la durata, spettando al giudice, in base al principio "iura novit curia", identificare quale sia il termine di prescrizione applicabile secondo le varie ipotesi previste dalla legge” (ex multis, Cass. Civ., n. 3443/2005).
Nel caso che ci occupa, la resistente, che si è a lungo spesa sull'allegazione dei pagamenti, ha solo nella parte conclusiva del suo atto di costituzione, e quasi per inciso, prospettato la formulazione dell'eccezione ordinaria decennale (v. ultimo rigo, pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta) ditalchè non può che ritenersi validamente proposta solo la prescrizione presuntiva che, per le ragioni prima esposte, è inopponibile al ricorrente.
Nel merito della domanda si osserva quanto segue.
L'attività espletata dall'avvocato in favore della , come indicata nel ricorso introduttivo Pt_1 P_1 del presente giudizio, non è in contestazione.
La resistente ha, infatti, contestato solo la dovutezza dei compensi, sostenendo di avere già pagato al legale la somma di euro 30.000,00 in contanti e che residuerebbe unicamente in capo a lei il pagamento di “poche centinaia di euro”.
L'avvocato ha in ogni caso depositato documentazione che consente di verificare l'attività in Pt_1 fatto da lui svolta con riferimento a ciascun giudizio ed alle prestazioni stragiudiziali (v. allegati da 1
a 16 del ricorso).
A fronte della accertata sussistenza del diritto al pagamento dei compensi dell'avvocato istante, la resistente ha, come detto, eccepito il quasi totale adempimento.
Tuttavia, la - pure ammessa alla prova testimoniale richiesta con ordinanza del 15.11.2023 P_1
(come integrata dall'Ufficio con provvedimento del 28.02.2025) di cui va, in questa sede, ribadito il contenuto - non è stata in grado di fornire prova del dedotto fatto estintivo dell'obbligazione.
[.. La teste - che lavora con contratti a termine annualmente rinnovati presso la ditta Testimone_1
da circa sette anni - nulla ha, infatti, saputo riferire sui dedotti pagamenti in contanti P_1 dichiarando, in particolare, di essersi limitata a consegnare all'avvocato in diverse occasioni Pt_1 delle buste che a lei lasciava la di cui ha detto di sconoscere il contenuto sia perchè non P_1 riferitole dalla resistente sia perché, trattandosi di buste sigillate, non aveva potuto ella prenderne conoscenza.
Per converso, non solo l'inadempimento della resistente è stato ribadito dall'avvocato Parte_1
in sede di interrogatorio formale ma è stato anche confermato dal teste ( )
[...] Testimone_2 introdotto dal ricorrente il quale – fratello e collega di studio del legale – ha invero anche ricordato i lunghi e sempre positivi rapporti dello studio con la resistente e riferito che la gli aveva P_1 manifestato più volte la volontà di definire la vicenda dei compensi in maniera bonaria, e ciò anche in occasione della firma della scrittura del 22.03.2021.
Deve, dunque, ritenersi accertato il mancato pagamento al legale dei compensi professionali per l'attività svolta.
Ciò posto, in difetto di deposito di specifica parcella da parte dell'avvocato ovvero di puntuale Pt_1 indicazione, sempre da parte del ricorrente, delle singole prestazioni effettuate in favore della P_1 nell'ambito dei giudizi in cui l'ha assistita - di cui non ha, invero, egli nemmeno dedotto il rispettivo valore - il Tribunale, avuto anche riguardo alla contestazione della non congruità degli onorari articolata dalla resistente, deve procedere, previo esame della documentazione depositata dal , Pt_1 alla determinazione ex novo delle somme dovute per i singoli processi e per le attività stragiudiziali attestate dai documenti depositati, previa individuazione anche dello scaglione di valore di riferimento.
*****
Quanto al giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Cosenza (R.G. n. 4272/2015) contro P_2
, conclusosi con sentenza n. 372/2020 del 21.02.020, avente valore di euro 7.573,00, rileva il
[...]
Tribunale che il ricorrente ha depositato in atti la propria comparsa di costituzione, verbali di udienza, note conclusive e sentenza definitoria.
Spettano, dunque, al legale istante i compensi per le quattro fasi espletate che, avuto riguardo al valore della causa (cause di lavoro, valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e applicati i minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 nella versione ratione temporis vigente così come richiesto dall'avvocato (che ha dichiarato di avere quantificato la chiesta somma di euro 15.000,00 in Pt_1 applicazione dei minimi tariffari), si liquidano in euro 868,00 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva, euro 781,00 per la fase di trattazione ed euro 770,00 per la fase decisoria, per un totale di euro 2.789,00.
Quanto al giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Cosenza (R.G. n. 2535/2019) contro l'
[...]
, concluso con rinuncia al mandato del 10.05.2021, avente valore Controparte_3 di euro 1.000,00, rileva il Tribunale che il ricorrente ha depositato ricorso in opposizione al verbale di accertamento dell' e un verbale di udienza antecedente alla predetta rinuncia. P_3
Spettano, dunque, al legale istante i compensi per le sole fasi di studio, introduttiva e parziale trattazione che, avuto riguardo al valore della causa (cause di lavoro, valore fino ad euro 1.100,00) e applicati i minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 nella versione ratione temporis vigente per la ragione prima esposta, si liquidano in euro 100,00 per la fase di studio, euro 60,00 per la fase introduttiva, euro 70,00 per la parziale fase di trattazione, per un totale di euro 230,00.
Quanto al giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Cosenza (R.G. n. 2961/2019) contro , P_4 concluso con revoca del mandato del 22.03.2021, avente valore di euro 3.954,74, rileva il Tribunale che il ricorrente ha depositato memoria di costituzione e verbale udienza a cui ha partecipato in epoca anteriore alla revoca del mandato
Spettano, dunque, al legale istante i compensi per le sole fasi di studio, introduttiva e parziale trattazione che, avuto riguardo al valore della causa (cause di lavoro, valore fino ad euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e applicati i minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 nella versione ratione temporis vigente per la ragione prima esposta, si liquidano in euro 868,00 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva, euro 600,00 per la parziale fase di trattazione, per un totale di euro 1.838,00.
Quanto al giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Cosenza (R.G. n. 3696/2020) contro P_5
concluso con sentenza n. 571/2021 pubblicata in data 09.03.2021, rileva preliminarmente il
[...]
Tribunale che dagli atti non è dato ricostruire il valore della controversia (la sentenza di condanna della al pagamento, in favore della di una somma pari a quattro mensilità di P_1 P_5 stipendio non contiene in parte motiva la specificazione dell'ammontare dello stipendio né questo emerge dagli altri atti allegati). Ritiene, dunque, il Tribunale di applicare lo scaglione compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 avuto riguardo al verosimile valore delle quattro mensilità in ragione dell'attività espletata dalla lavoratrice in seno all'asilo gestito dalla (aiuto cuoca). Con P_1 riferimento a tale processo, il ricorrente ha depositato la redatta comparsa di costituzione e risposta, note di trattazione scritta e la sentenza definitoria del giudizio. Spettano, dunque, al legale istante i compensi per le quattro fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria che, avuto riguardo all'anzidetto valore della causa ed applicati i minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 nella versione ratione temporis vigente per la ragione prima esposta, si liquidano in euro 423,00 per la fase di studio, euro 203,00 per la fase introduttiva, euro 378,00 per fase di trattazione ed euro 355,00 per la fase decisoria, per un totale di euro 1.359,00.
Quanto, infine, al giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Cosenza (R.G. 4715/2016) contro P_6
, concluso con sentenza n. 462/18 pubblicata il 24.05.2019, del valore di euro 5.977,16, rileva
[...] il Tribunale che l'avvocato ha depositato il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo della Pt_1 ditta ” e la sentenza. Tuttavia, dalla lettura del ricorso emerge che l'atto è stato redatto dal P_1 precedente difensore della (avvocato Antonio Noia) e che l'avvocato è subentrato nella P_1 Pt_1 difesa con memoria di costituzione del 22.03.2018 in cui i è riportato a tutto quanto dedotto ed eccepito nel ricorso chiedendone l'accoglimento.
Spetta dunque al legale unicamente la fase decisoria che, avuto riguardo al valore della causa (cause di lavoro – valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) ed applicati i minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 nella versione ratione temporis vigente per la ragione prima esposta, si liquidano in euro 770,00 per la fase decisoria, per un totale di euro 770,00.
Complessivamente, quindi, deve corrispondere all'avvocato a titolo Controparte_1 Pt_1 di compensi per l'attività giudiziale da lui espletata in suo favore la somma di euro 6.986,00
Con riferimento all'attività stragiudiziale di cui pure il ricorrente ha chiesto il pagamento, si premette che ai sensi dell'art. 18 del DM 55/2014 “i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte”.
A sua volta, l'art. 19 del medesimo decreto ministeriale dispone che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento”.
Infine, per quel che qui interessa, l'art. 20 (“Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali”) stabilisce che: “
1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
1.bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella
1. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento”.
Ciò detto, in difetto di parcella ovvero di qualsivoglia tipo di indicazione da parte del ricorrente sia con riferimento al tipo di attività svolta in via stragiudiziale che al valore delle varie vertenze che all'esito dell'attività stessa, si procederà alla liquidazione come segue, dando atto, in relazione a ciascuna pratica, di quanto emergente e ricavabile dagli atti depositati.
1) attività stragiudiziale successiva alla sentenza n. 4272/2015 (causa contro . P_14
Il ricorrente ha allegato alcune mail da cui emerge un accordo transattivo post sentenza: - valore della causa 4.128.96, onorario unico, al minimo tariffario tabellare ratione temporis vigente per come richiesto dall'avvocato : euro 608,00; Pt_1
2) attività stragiudiziale successiva al pignoramento conseguente alla sentenza n. 462/2018
(Causa RG n. 4715/2016 contro ). Il ricorrente ha allegato corrispondenza mail P_15 tra i legali delle parti aventi ad oggetto accordi per il pagamento rateale degli importi. Ritiene il Tribunale che detta attività, svolta in concomitanza con l'attività giudiziale e ad essa strettamente connessa, non rivestendo un'autonoma rilevanza non possa giustificare un compenso ulteriore rispetto a quello già liquidato;
3) attività stragiudiziale contro a seguito del procedimento n. 1325/2017 RG P_7
Tribunale di Cosenza. Il ricorrente ha allegato corrispondenza mail tra i legali delle parti aventi ad oggetto accordo transattivo con copia dell'assegno firmato dalla cliente – valore della causa euro 3.800,00, onorario unico al minimo tariffario ratione temporis vigente, per come richiesto: euro 608,00;
4) attività stragiudiziale contro e a seguito di ingiunzione di Parte_2 Parte_3 sfratto per morosità nel procedimento n. 3125/2017 RG Tribunale di Cosenza. Il ricorrente ha allegato corrispondenza mail tra i legali delle parti aventi ad oggetto accordo transattivo con pagamenti per euro 18.000,00 – valore della causa euro 18.000,00, onorario unico al minimo tariffario ratione temporis vigente, per come richiesto: euro 945,00;
5) attività stragiudiziale
contro
Si rinvengono nel relativo allegato solo un paio di Parte_4 documenti (mail e missiva cartacea in copia) dai quali non è dato inferire attività ricollegabile all'avvocato se non una mail indirizzata ad altro legale di cui si sconosce tuttavia la Pt_1 cliente. Non può dunque riconoscersi il chiesto compenso;
6) attività stragiudiziale contro per pagamento somme. Il Controparte_16 ricorrente ha allegato corrispondenza mail tra i legali delle parti e accordo transattivo contenente l'impegno della al pagamento in favore del della somma di P_1 P_8 euro 7.550,00 – valore della causa euro 7.550,00, onorario unico al minimo tariffario ratione temporis vigente, per come richiesto: euro 945,00;
7) attività stragiudiziale contro l . Il ricorrente ha allegato un'unica Controparte_17 mail con cui si chiedono chiarimenti al destinatario. In difetto di qualsivoglia altra indicazione sugli sviluppi e di qualsivoglia parametro per valutare l'importanza ed il peso della missiva nell'ambito della vicenda, non è possibile determinare il compenso;
8) attività stragiudiziale contro a seguito del decreto ingiuntivo n. Controparte_10
130/2018. Il ricorrente ha allegato corrispondenza mail tra i legali delle parti e accordo transattivo contenente l'impegno della al pagamento della somma portata P_1 dall'ingiunzione – valore della causa euro 663,50, onorario unico al minimo tariffario ratione temporis vigente, per come richiesto: euro 135,00;
9) attività stragiudiziale
contro
Intesa San Paolo. Si rinvengono nel relativo allegato solo alcune mail tra i legali in cui si danno atto dell'intervenuta estinzione di un pignoramento. In difetto di qualsivoglia altra indicazione sugli sviluppi e di qualsivoglia parametro per valutare l'importanza ed il peso della missiva nell'ambito della vicenda, non è possibile determinare il compenso;
10) attività stragiudiziale contro i coniugi Si rinvengono in allegato solo una P_11 missiva dell'avvocato e il rilascio di un nulla osta per il figlio minore della coppia. In Pt_1 difetto di qualsivoglia altra indicazione sugli sviluppi e di qualsivoglia parametro per valutare l'importanza ed il peso della missiva nell'ambito della vicenda, non è possibile determinare il compenso;
11) attività stragiudiziale svolta nei confronti di i rinvengono in allegato un paio di P_12 missive tra l'avvocato e la banca aventi ad oggetto problemi di un fido. In difetto di Pt_1 qualsivoglia altra indicazione sugli sviluppi e di qualsivoglia parametro per valutare l'importanza ed il peso della missiva nell'ambito della vicenda, non è possibile determinare il compenso.
Per tutto quanto esposto, è tenuta a corrispondere all'avvocato , in ragione Controparte_1 Pt_1 dell'attività stragiudiziale da lui svolta in suo favore, la complessiva somma di euro 3.241,00.
Complessivamente, quindi, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore dell'avvocato , a titolo di compensi per le attività giudiziali e stragiudiziali qui riconosciute, la Pt_1 somma di euro 10.227,00, oltre rimborso forfettario, Cap ed Iva come per legge. Sono, inoltre, dovuti dalla resistente anche gli interessi di mora, al saggio legale, dal giorno della formale messa in mora (05.07.2022) sino all'effettivo pagamento.
Non è invece dovuta la chiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e in difetto di allegazione di pregiudizio non coperto dal risarcimento costituito dagli interessi moratori riconosciuti.
Non ricorrono infine nemmeno i presupposti per l'accoglimento della condanna della ai sensi P_1 dell'art. 96 c.p.c. non ravvisandosi nella mancata adesione alla negoziazione assistita alcun profilo di dolo o colpa grave.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valor della causa come qui accertato ed applicata la tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (valore della causa compreso tra euro 5.210,00 ed euro 26.000,00- fase di studio euro 460,00, fase introduttiva euro 389,00, fase di trattazione euro 840,00, fase decisoria euro 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il in persona del Controparte_1
l.r.p.t. , al pagamento, in favore di , a titolo di compensi Controparte_1 Parte_1 professionali per l'attività di assistenza legale di cui alla superiore parte motiva della somma di euro 10.227,00, oltre rimborso forfettario, Cap ed Iva come per legge ed interessi di mora, al saggio legale, dal 05.07.2022 sino al dì del soddisfo;
- condanna, inoltre, la resistente al pagamento delle spese legali sostenute in questo giudizio da parte che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge
Cosenza, 11/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo