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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7688 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/03/1983, con il patrocinio dell'avv. OTTANÀ ELISA MARIA RITA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
14/04/1981, con il patrocinio dell'avv. OTTANA' ELISA MARIA RITA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/06/2024, e Parte_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...]
separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 08.01.2016, che dall'unione era nata la figlia
(09.01.2017) e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da Per_1
rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1.
Vivere separatamente con mutuo rispetto;
2. Disporre l'affidamento congiunto della minore , ad entrambi i genitori, in modo che gli stessi possano Persona_2 esercitare, congiuntamente, la responsabilità genitoriale secondo il regime dell'affidamento condiviso;
3. Collocare la minore, ai fini della residenza presso l'abitazione materna sita in Roma alla via Laura Mantegazza 49, mentre il padre, il sig. , potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà, previo accordo con il CP_1
genitore collocatario, e comunque, in caso di disaccordo: due pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola fino alle ore 20.30. 4. Considerato il lavoro della
Per_ sig.ra comportante turni anche notturni, si prevede che possa Parte_1
pernottare con il padre quando la madre sia impegnata a lavoro, salvo differente accordo tra la coppia genitoriale, il tutto nel rispetto della gradualità. Per i primi sei mesi, stante la disgregazione del nucleo familiare e per tutelare l'equilibrio e la serenità della minore, si prevede che durante i turni di lavoro Persona_3 della madre, con il padre presso l'abitazione familiare. Nessun soggetto estraneo Per_ potrà essere ricevuto in casa nelle predette ore di assenza della madre.
5. starà, inoltre, con il padre due fine settimana al mese, nel rispetto del principio dell'alternanza dal sabato mattina, alle ore 10.00 fino alla domenica alle ore 20.00 allorquando lo stesso la riaccompagnerà presso la casa materna, con l'impegno del sig. di curare lo svolgimento dei compiti scolastici assegnati alla minore, CP_1
durante i periodi scolastici.
6. Per le vacanze estive la minore, terminata la frequentazione della scuola, oltre la regolare turnazione, starà con il padre per due settimane anche non consecutive da stabilire entro e non oltre il 30 maggio di
Per_ ciascun anno.
7. Durante le festività natalizie starà con ciascun genitore secondo le seguenti modalità: il 24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre, il 31 dicembre con il padre e giorno 1° gennaio con la madre, ad anni alterni, salvo differente accordo tra la coppia genitoriale;
le vacanze pasquali si divideranno equamente tra i genitori, giorno di Pasqua con uno e Lunedì dell'Angelo con l'altro. Il principio dell'alternanza si applicherà a tutte le festività nazionali sebbene non analiticamente previste nel presente accordo. Con il passare del tempo alle parti sarà riconosciuta la possibilità, nell'esclusivo interesse della Per_ minore, di accordarsi in maniera differente.
8. trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il festeggiato di turno, medesima regola si applicherà per la Festa della Mamma e la Festa del Papà, ed ognuno dei genitori si impegnerà
a riconoscere il recupero del giorno all'altro genitore, da concordare almeno 48 Per_ ore prima.
9. festeggerà il giorno del relativo compleanno con entrambi i genitori, salvo differente accordo tra le parti. 10. Per tutti gli eventi che involgono Per_
, anche in futuro, a titolo esemplificativo: saggi, reciti, gare, colloqui con le maestre ecc., si riconosce ad entrambi i genitori il diritto di presenziare a prescindere dalla regolare turnazione. 11. Il sig. corrisponderà alla sig.ra CP_1
Per_
a titolo di mantenimento nell'interesse della minore , entro e non Parte_1 oltre il 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 400,00 mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie della signora, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat. 12. La sig.ra stante la qualifica di collocataria percepirà Parte_1
Per_ l'assegno unico a favore della minore . 13. Per quanto concerne le spese straordinarie da sostenere a favore della minore, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% pro quota nel rispetto delle regole contenute nel protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal Tribunale di Roma. Il genitore che anticiperà la somma avrà il diritto al rimborso entro 7 gg dall'esibizione della documentazione attestante la spesa. 14. Le parti prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli relativi alla minore. 15. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti ed autonomi e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta e/o pretesa, di qualunque genere e/o natura nei confronti dell'altro. 16. I coniugi si impegnano a comunicare, reciprocamente, i cambi di residenza, nell'interesse della minore, si impegnano a comunicare il Per_ numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse di . 17. Gli spostamenti della minore fuori Roma dovranno essere preventivamente comunicati all'altro genitore che dovrà fornire il relativo placet. 18. Quando la minore si trova con i genitori, nei giorni di spettanza, la relativa custodia non potrà essere affidata a soggetti terzi se non previo placet dell'altro genitore. 19. Qualora durante i giorni di spettanza del padre dovesse capitare che la minore si ammali il sig. si CP_1
Per_ impegna a riportare, senza indugio, presso l'abitazione materna. 20. La coppia chiede di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Roma affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R.
396/2000”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento della figlia minore e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine allo scioglimento del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
7688/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 08.01.2016;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 00001, parte 1, serie 12);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nel ricorso congiunto e integralmente riportate in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma, in data 13/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi