TAR Milano, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 854
TAR
Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
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CS
Ordinanza cautelare 24 novembre 2025
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TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza del requisito di idoneità professionale (produttore diretto)

    Il Collegio ritiene che l'aggiudicataria sia produttore diretto del prodotto, in conformità con la normativa europea sui biocidi e le dichiarazioni rese. La legge di gara fa riferimento al principio attivo e non al nome commerciale. L'aggiudicataria ha fornito documentazione attestante il suo ruolo di fabbricante.

  • Rigettato
    Omessa registrazione ai sensi del Regolamento REACH

    Il Collegio rileva che, ai sensi dell'art. 57 del Regolamento BP, i principi attivi sono considerati registrati, escludendo la necessità di una specifica registrazione REACH per i biocidi.

  • Rigettato
    Violazione del soccorso istruttorio

    Il Collegio ritiene che l'attivazione del soccorso istruttorio sia stata legittima ai sensi dell'art. 101 del codice dei contratti pubblici, per integrare documentazione e sanare omissioni, senza che ciò abbia comportato una modifica dell'offerta economica o tecnica. L'appaltante ha chiesto chiarimenti su requisiti di esecuzione, non di partecipazione.

  • Rigettato
    Violazione del Regolamento UE n. 528/2012 (BP) - Iscrizione elenco art. 95

    Il Collegio ritiene che la normativa europea consenta la commercializzazione del biocida anche tramite un 'collegamento' con un fornitore iscritto nell'elenco, come dimostrato da EX tramite contratto di produzione per conto terzi con E'Così RL, iscritta nell'elenco. L'equivalenza tecnica dei prodotti è stata riconosciuta. La legge di gara richiede l'iscrizione ma non necessariamente 'diretta'.

  • Accolto
    Violazione art. 11 e Allegato I.01 del Codice dei Contratti Pubblici - Equivalenza CCNL

    Il Collegio accoglie il motivo, ritenendo che l'appaltante si sia limitata a ricevere la documentazione sull'equivalenza senza effettuare una verifica adeguata, in contrasto con l'art. 11, comma 4, del Codice e l'obbligo di motivazione. Viene annullata l'aggiudicazione e disposta una nuova verifica da parte dell'Amministrazione.

  • Altro
    Inefficacia del contratto per mancata verifica equivalenza CCNL

    Il Tribunale sospende ogni declaratoria di inefficacia in attesa della verifica sull'equivalenza dei CCNL da parte dell'Amministrazione. In caso di conferma dell'aggiudicazione, il contratto resterà valido; in caso contrario, si intenderà risolto di diritto.

  • Altro
    Subentro nell'aggiudicazione e nel contratto

    La decisione sull'accoglimento di tale domanda è subordinata all'esito della verifica sull'equivalenza dei CCNL da parte dell'Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 854
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 854
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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