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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/10/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2079/2024 R.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi e contestuale istanza di scioglimento del matrimonio”; promosso da:
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 nella Via Ten. , e Parte_2
, C.F. , nato a [...] il 1° febbraio 1973 e residente a [...]Parte_3 C.F._2
(RG) nella Via Giuseppe Verdi n. 160/A, elettivamente domiciliati in Caltanissetta nella Piazza Trento n.
27, presso lo studio dell'avv. Paola Lunetta, che li rappresenta e difende giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.10.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il difensore ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1 La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis. 51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato in Pozzallo (RG) il 5.1.2010, atto iscritto agli atti del comune di
Pozzallo, anno 2010, n. 1, parte I, uff. 1, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel procedimento, contestualmente proposto, di separazione consensuale poi definito con sentenza di questo Tribunale resa in data 25.3.2025, passata in giudicato.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale le parti hanno rinunciato a comparire, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per_ Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale sono nati due figli, l'8.6.2011 e il Per_1
27.12.2017, rispetto alle quali le parti hanno concordato condizioni di affidamento e di mantenimento in linea con l'interesse delle predette, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori, con il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre e con facoltà per il padre di incontrarle secondo la tempistica ivi indicata, e ponendo a carico del l'impegno a corrispondere Pt_3 alla madre per il mantenimento delle figlie la somma mensile di € 250,00, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, e con l'assegno unico in favore della madre, ed oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, come elencate in ricorso in via esemplificativa, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, potendo il
Tribunale, per il resto, omologare gli accordi intervenuti tra le parti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 5 gennaio
2010, in Pozzallo (RG), tra e , come sopra generalizzati, atto iscritto Parte_1 Parte_3 agli atti del comune di Pozzallo, anno 2010, n. 1, parte I, uff. 1.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 23.12.2024.
Nulla sulle spese.
2 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pozzallo di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2079/2024 R.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi e contestuale istanza di scioglimento del matrimonio”; promosso da:
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 nella Via Ten. , e Parte_2
, C.F. , nato a [...] il 1° febbraio 1973 e residente a [...]Parte_3 C.F._2
(RG) nella Via Giuseppe Verdi n. 160/A, elettivamente domiciliati in Caltanissetta nella Piazza Trento n.
27, presso lo studio dell'avv. Paola Lunetta, che li rappresenta e difende giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.10.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il difensore ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1 La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis. 51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato in Pozzallo (RG) il 5.1.2010, atto iscritto agli atti del comune di
Pozzallo, anno 2010, n. 1, parte I, uff. 1, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel procedimento, contestualmente proposto, di separazione consensuale poi definito con sentenza di questo Tribunale resa in data 25.3.2025, passata in giudicato.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale le parti hanno rinunciato a comparire, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per_ Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale sono nati due figli, l'8.6.2011 e il Per_1
27.12.2017, rispetto alle quali le parti hanno concordato condizioni di affidamento e di mantenimento in linea con l'interesse delle predette, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori, con il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre e con facoltà per il padre di incontrarle secondo la tempistica ivi indicata, e ponendo a carico del l'impegno a corrispondere Pt_3 alla madre per il mantenimento delle figlie la somma mensile di € 250,00, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, e con l'assegno unico in favore della madre, ed oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, come elencate in ricorso in via esemplificativa, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, potendo il
Tribunale, per il resto, omologare gli accordi intervenuti tra le parti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 5 gennaio
2010, in Pozzallo (RG), tra e , come sopra generalizzati, atto iscritto Parte_1 Parte_3 agli atti del comune di Pozzallo, anno 2010, n. 1, parte I, uff. 1.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 23.12.2024.
Nulla sulle spese.
2 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pozzallo di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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