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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 4126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4126 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7543/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7543/2019 promossa da:
[P. IVA ], in persona del legale rapp.te p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1
legale alla Via Delle Industrie, 136, in Bellizzi (SA), rappresentata e difesa dall'Avv.
IO IG, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio alla Via Roma n. 120 in Bellizzi (SA)
APPELLANTE contro
[C.F. ], nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._1
NG EM (SA), residente a[...], Ottati (SA), rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Labonia, elettivamente domiciliato alla Via F. Gaeta, 7,
Salerno
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 11 Con atto di citazione in appello notificato in data 10 luglio 2019, la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore ha proposto
[...] Parte_2
gravame avverso la sentenza n. 115/2019 emessa dal Giudice di Pace di Salerno in data
12 gennaio 2019 e depositata il 14 gennaio 2019, con la quale era stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1984/2016, revocando l'ingiunzione di pagamento per l'importo di euro 900,00, oltre interessi e spese, in favore della medesima società.
L'appellante ha premesso che il decreto ingiuntivo era stato emesso per il corrispettivo di un contratto di formazione professionalizzante in apprendistato sottoscritto con la ditta individuale " " di riguardante Controparte_2 Controparte_1
l'organizzazione di corsi formativi per tre apprendisti, e che la sentenza di primo grado si fondava su errori valutativi delle risultanze istruttorie, nonché su una contraddittoria applicazione dei principi sull'onere probatorio ex articolo 2697 del codice civile. In particolare, ha dedotto che il Giudice di Pace avesse erroneamente invertito tale onere, imponendo all'opposta la dimostrazione dell'effettiva erogazione della formazione nonostante la produzione documentale – comprendente il contratto sottoscritto dalle parti, i registri di classe attestanti le assenze volontarie e sistematiche degli apprendisti sin dal primo giorno, i calendari formativi, le comunicazioni obbligatorie effettuate nei termini previsti e la fattura n. 599/2015 regolarmente registrata nei libri contabili – comprovassero l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e l'organizzazione dei corsi, con la mancata fruizione imputabile esclusivamente al comportamento omissivo e negligente della controparte, che non aveva assicurato la partecipazione dei propri apprendisti. L'appellante ha altresì eccepito la mancata contestazione formale della fattura da parte dell'appellato, né nell'atto di opposizione né nei verbali di causa né in fase stragiudiziale, sottolineando che tale omissione rendeva la fattura pienamente probatoria del credito vantato, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che subordina l'inefficacia probatoria del documento fiscale al suo esplicito disconoscimento o contestazione puntuale, e non a mere enunciazioni generiche di principi giuridici. Ha inoltre contestato l'errata qualificazione dell'eccezione sollevata pagina 2 di 11 dall'opponente come inadempimento contrattuale ex articolo 1460 del codice civile, laddove essa configurava in realtà una mera mancata fruizione della prestazione debitamente predisposta e organizzata, da inquadrare nella fattispecie della mora creditoris ex articoli 1206 e seguenti del codice civile, con richiamo a orientamenti della
Suprema Corte di Cassazione, tra cui le sentenze n. 10138/2006 – che distingue l'eccezione di inadempimento dalla mancata fruizione, attribuendo alla seconda un effetto di recesso o impossibilità sopravvenuta imputabile al creditore – e n. 8912/2016, che impone al giudice di valutare comparativamente la gravità degli inadempimenti reciproci in base ai criteri di buona fede e proporzionalità, concludendo che l'omessa cooperazione del creditore nel ricevere la prestazione già offerta non legittima il rifiuto del pagamento e genera responsabilità per i danni subiti dal debitore. L'appellante ha ulteriormente lamentato l'omessa valutazione dell'intero materiale probatorio acquisito in primo grado, inclusi i comportamenti processuali ed extraprocessuali delle parti, che attestavano l'adempimento oggettivo da parte della società formatrice attraverso la messa a disposizione di aule, materiali didattici, risorse umane e strutture, nonché l'assenza di prove di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione da parte dell'appellato, il quale si era limitato a dedurre genericamente la mancata ricezione della prestazione senza dimostrare alcuna carenza organizzativa o informativa imputabile all'appellante.
Ha pertanto chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, previa sospensione della sua esecutività, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, condanna dell'appellato alle spese di entrambi i gradi di giudizio, acquisizione del fascicolo di primo grado e ammissione della prova testimoniale già articolata in sede di opposizione, consistente nell'escussione della testimone sui fatti relativi Testimone_1
all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi, al fine di confermare l'adempimento e le assenze ingiustificate degli apprendisti.
Con comparsa di risposta depositata in data 5 dicembre 2019, il signor , Controparte_1
in proprio e quale titolare della ditta individuale " ", si è Controparte_2
costituito in giudizio, impugnando estensivamente l'atto di appello notificato dalla pagina 3 di 11 società in data 12 luglio 2019, deducendone l'improponibilità, Parte_1
l'inammissibilità, l'improcedibilità nonché, in subordine e nel merito, la totale infondatezza in fatto e in diritto. L'appellato ha premesso che l'appello si fonda su una rappresentazione tendenziosa e non veritiera dei fatti di causa, ripercorrendone lo svolgimento: in data 17 novembre 2016, la società aveva notificato il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1984/2016 per il pagamento di euro 900,00 oltre interessi, a titolo di corrispettivo per attività di formazione professionale e apprendistato;
in data 23 dicembre 2016, era stato notificato atto di citazione in opposizione, contestando in toto la pretesa creditoria in quanto la prestazione non era stata mai eseguita né ricevuta, per inadempimento della società opposta che non aveva organizzato né portato a termine le lezioni previste dal contratto. L'appellato ha dedotto che le risultanze istruttorie acquisite in primo grado, valutate in modo chiaro e lineare dal Giudice di Pace, attestassero elementi di convincimento esaustivi, emergendo che la aveva posto in Parte_1
essere solo adempimenti formali – quali la redazione del piano formativo e l'assegnazione del tutor – senza fornire prova dell'effettiva attività formativa per gli apprendisti;
in particolare, dal registro di classe prodotto dalla stessa appellante risultava, senza ombra di dubbio, che le attività formative si erano svolte solo per due giorni rispetto ai cinque promessi e acquistati, con il secondo giorno privo di indicazioni sull'argomento trattato e sul nome del docente. L'appellato ha altresì eccepito che non si trattava di una mera mancata fruizione della prestazione messa a disposizione dal creditore, come sostenuto dall'appellante, bensì di un vero e proprio inadempimento contrattuale, con conseguente venir meno del vincolo sinallagmatico e dell'obbligo di pagamento della prestazione mai eseguita, nonché della fattura emessa e azionata con il monitorio;
ha sottolineato che, una volta disconosciuto il ricevimento della prestazione, nessun ulteriore onere probatorio incombeva sul presunto debitore, gravando invece sul presunto creditore – ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile – la dimostrazione dell'esistenza del contratto e dell'esecuzione della propria obbligazione, prova che emergeva contraria dalla documentazione fornita dalla medesima. Ha Parte_1
pagina 4 di 11 inoltre contestato l'errata interpretazione dei motivi di gravame, condividendo pienamente la decisione di primo grado che, con ragionamento giuridico logico e coerente, aveva statuito sull'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: una volta eccepita la mancata esecuzione della prestazione da parte della opposta, gravava su quest'ultima dimostrare che la formazione fosse stata effettivamente erogata, prova non fornita nonostante l'eccezione sollevata dall'opponente ex articolo
1460 del codice civile in ordine all'inesatto e incompleto adempimento;
ha richiamato la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui, a fronte di tale eccezione, l'opposta era tenuta a provare l'adempimento della prestazione dovuta, consistente nell'effettivo e regolare svolgimento della formazione, e che tale omissione giustificava l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto. L'appellato ha ulteriormente lamentato l'assenza di pregio nelle eccezioni e doglianze di controparte, fondate su un'asserita errata valutazione delle risultanze probatorie, laddove il Giudice di primo grado aveva correttamente apprezzato l'intero materiale acquisito, inclusi i comportamenti processuali delle parti, che attestavano l'inadempimento oggettivo della società formatrice attraverso la mera predisposizione formale senza erogazione sostanziale dei corsi, nonché l'assenza di prove di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione da parte dell'appellante, la quale si era limitata a dedurre genericamente la mancata cooperazione del creditore senza dimostrare alcuna carenza imputabile all'appellato. Ha pertanto chiesto, contrariis reiectis e nel riportarsi all'atto di citazione in opposizione e a tutti gli atti successivi depositati in primo grado – anche ai sensi dell'articolo 346 del codice civile – di dichiarare l'impugnazione improponibile, inammissibile ed improcedibile;
in via gradata e nel merito, di rigettare in ogni caso l'appello giacché totalmente infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza impugnata emessa dal Giudice di Pace di Salerno n. 115/2019; con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex articolo 93 del codice di procedura civile, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 11 Con provvedimento del 15 giugno 2020, il Giudice disponeva il rinvio d'ufficio del procedimento RG n. 7543/2019 all'udienza del 9 febbraio 2021, mandando alla cancelleria per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, stante la mancata acquisizione dello stesso alla data e considerate le esigenze di ruolo.
Con provvedimento dell'11 novembre 2022, il Giudice, alla luce delle disposizioni normative vigenti e delle linee guida del Tribunale, disponeva la trattazione dell'udienza del 6 dicembre 2022 con modalità alternative ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) del d.l. n.
18/2020, invitando le parti a depositare telematicamente, entro tre giorni prima, note scritte contenenti istanze e conclusioni o, in alternativa, un'unica nota congiunta firmata da tutte le parti, con l'avvertimento che il mancato deposito equivarrebbe a mancata partecipazione e che il Giudice avrebbe adottato un successivo provvedimento fuori udienza. Ulteriormente, con decreto del 13 marzo 2023, il Giudice, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., sostituiva l'udienza con il deposito di note scritte contenenti sole istanze e conclusioni, assegnando un termine perentorio fino al 6 aprile 2023 e avvisando che, in caso di mancato deposito, sarebbe stato assegnato un nuovo termine o fissata udienza, con possibile cancellazione dal ruolo e declaratoria di estinzione in assenza di deposito o comparizione. Infine, con decreto del 7 maggio 2025, il Giudice reiterava la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte entro il giorno dell'udienza, mantenendo le stesse modalità e avvertenze circa l'eventuale estinzione del processo in caso di inerzia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società in persona del legale rappresentante pro tempore, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 115/2019 emessa dal Giudice di Pace di Salerno il 12 gennaio 2019 e depositata il 14 gennaio 2019, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta dal signor , in proprio e quale titolare della ditta Controparte_1
individuale " ", al decreto ingiuntivo n. 1984/2016, Controparte_2
revocando l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 900,00, oltre interessi e spese, emessa su istanza della medesima società per il corrispettivo di un contratto di pagina 6 di 11 formazione professionale in apprendistato relativo a tre apprendisti per il periodo 23-27 novembre 2015.
L'appellante ha dedotto, in sintesi: 1) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado, il quale avrebbe invertito l'onere probatorio ex art. 2697 c.c., imponendo all'opposta la dimostrazione dell'effettiva erogazione della prestazione nonostante la produzione di documenti comprovanti l'adempimento
(contratto, registri di classe attestanti assenze volontarie degli apprendisti, calendari formativi, comunicazioni obbligatorie e fattura n. 599/2015); 2) la mancata contestazione formale della fattura da parte dell'appellato, che ne renderebbe piena prova del credito vantato;
3) l'errata qualificazione dell'eccezione sollevata dall'opponente come inadempimento ex art. 1460 c.c., configurandosi invece una mera mancata fruizione della prestazione predisposta, da inquadrare nella mora creditoris ex artt. 1206 ss. c.c., con richiamo alla giurisprudenza consolidata (Cass. civ., sez. I, 2 maggio 2006,
n. 10138; Cass. civ., sez. II, 4 maggio 2016, n. 8912; Cass. civ., sez. III, 16 maggio
2006, n. 11430; Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2016, n. 22626); 4) l'omessa valutazione dell'intero materiale probatorio e dei comportamenti processuali delle parti. Ha pertanto chiesto la riforma integrale della sentenza, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'appellato alle spese di entrambi i gradi, oltre all'ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado.
L'appellato si è costituito resistendo al gravame, eccependone l'improponibilità, inammissibilità e improcedibilità, nonché l'infondatezza nel merito, e chiedendo la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
L'appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, si osserva che il gravame è tempestivo e rituale, e che non sussistono le eccepite cause di improponibilità o inammissibilità, atteso che l'atto di appello espone in modo chiaro e articolato i motivi di censura, con specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata ritenute errate e delle ragioni di diritto e di fatto che ne giustificano la riforma (art. 342 c.p.c.).
pagina 7 di 11 Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice è chiamato a verificare non solo la sussistenza delle condizioni formali per l'emissione del provvedimento monitorio, ma soprattutto il fondamento sostanziale della pretesa creditoria, sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito (cfr. Cass. civ., SS.UU., 5 marzo 1993, n. 2625, che ribadisce la natura di cognizione piena del giudizio di opposizione, con verifica del merito della pretesa creditoria). L'onere probatorio, ex art. 2697 c.c., grava sull'opposto (sostanzialmente attore), che deve dimostrare i fatti costitutivi del credito (esistenza del titolo e adempimento della propria obbligazione), mentre all'opponente spetta la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr.
Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826, secondo cui tale riparto si applica anche in caso di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., con inversione dei ruoli: il debitore allega l'inadempimento altrui, e il creditore deve provare il proprio adempimento). Tale principio è confermato dalla giurisprudenza più recente, che ribadisce l'obbligo del creditore di fornire prova integrale dell'adempimento in presenza di contestazioni sull'esecuzione (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2023, n. 19944).
Nella specie, il Giudice di primo grado ha correttamente applicato tali principi, ritenendo che l'opposta non abbia fornito prova dell'effettivo adempimento della Parte_1
prestazione formativa, limitandosi a formalità (piano formativo, nomina tutor, comunicazioni obbligatorie), mentre il registro di classe prodotto attesta un'erogazione parziale (solo due giorni su cinque programmati, con il secondo lacunoso quanto a docente e argomento trattato). Tale valutazione non presenta vizi logici o giuridici, essendo fondata sull'esame del materiale probatorio e conforme alla giurisprudenza che subordina l'efficacia probatoria della fattura commerciale al suo riconoscimento o alla mancata contestazione specifica, non potendo essa costituire, da sola, piena prova del credito in sede di cognizione ordinaria (Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2024, n. 3581, che precisa: la fattura annotata nelle scritture contabili e non contestata assume valore confessorio della preesistenza del rapporto obbligatorio e del credito vantato, ma solo se il debitore non abbia allegato e provato fatti estintivi;
in opposizione a decreto pagina 8 di 11 ingiuntivo, il credito deve essere dimostrato integralmente con ordinari mezzi di prova, senza che la mera annotazione valga come confessione stragiudiziale automatica se contestata sostanzialmente). In linea con tale orientamento, la fattura non costituisce prova sufficiente del credito quando il debitore ne contesta l'esistenza sostanziale, richiedendo al creditore ulteriori elementi probatori (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2023,
n. 19944).
L'appellante lamenta un'errata inversione dell'onere probatorio, ma tale doglianza è infondata. A fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente ex art. 1460 c.c. – non disconoscendo il rapporto contrattuale sottostante, ma negando l'effettiva erogazione della formazione –, incombeva sull'opposta dimostrare l'adempimento integrale e regolare della prestazione dovuta (Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2015, n.
826, che precisa che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
tale criterio si applica mutatis mutandis all'eccezione di inadempimento, con onere sul creditore di provare l'adempimento proprio una volta allegato l'altrui inadempimento).
Si osserva che la giurisprudenza distingue concettualmente tra la mancata organizzazione della prestazione, che integra un inadempimento del debitore, ex art. 1460 c.c., e la mera mancata fruizione della prestazione debitamente predisposta, che, diversamente, può configurare mora creditoris ex artt. 1206 ss. c.c., con obbligo di pagamento persistente nonostante l'omessa cooperazione del creditore (cfr. Cass. civ., sez. I, 2 maggio 2006, n. 10138, che differenzia l'inadempimento dalla mancata utilizzazione, attribuendo alla seconda effetti di mora o impossibilità imputabile al creditore).
pagina 9 di 11 Tuttavia, il problema qui rilevato è di ordine probatorio: l'appellante non ha sufficientemente allegato e provato l'organizzazione completa e idonea del corso, tale da rendere imputabile l'assenza dei discenti al solo comportamento omissivo del creditore. Parte_ Il registro di classe, prodotto dalla stessa , attesta un'erogazione parziale e lacunosa, sicché non ricorrono i presupposti per la mora creditoris, richiedendo quest'ultima un'offerta concreta e documentata della prestazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 16 maggio
2006, n. 11430, secondo cui la mora creditoris presuppone un'offerta formale o idonea,
e non si configura se la prestazione è incompleta;
cfr. anche Cass. civ., sez. Lav., 21 aprile 2020, n. 7977, che, in materia di rapporti di lavoro, esclude la mora se l'offerta non è effettiva). In assenza di tale prova, l'assenza dei discenti non può essere qualificata come mora creditoris, prevalendo l'inadempimento sostanziale dell'appellante, grave in relazione alla funzione economico-sociale del contratto di apprendistato professionalizzante (Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2016, n. 22626, che impone la valutazione comparativa degli inadempimenti in base a criteri di buona fede e proporzionalità, precisando che l'exceptio non adimpleti contractus ha effetti sospensivi e non liberatori, in quanto richiede un inadempimento attuale e concreto da parte del creditore;
cfr. anche Cass. civ., sez. II, 28 dicembre 2023, n. 36295, che ribadisce l'esigenza di una valutazione oggettiva della proporzionalità e della buona fede, escludendo l'eccezione se l'inadempimento del prestatore è sostanziale e non mero ritardo o omessa cooperazione del fruitore;
in tema di formazione professionale, Cass. civ., sez. Lav., 6 aprile 2018, n. 8564, e Cass. civ., sez. Lav., 20 maggio 2020, n. 9286, che attribuiscono all'ente formatore l'onere di documentare l'erogazione effettiva, e al datore di assicurare la partecipazione solo a fronte di un'offerta concreta e completa, qui mancante per l'evidente parzialità dell'erogazione provata dal registro medesimo).
Tale orientamento è rafforzato da pronunce consolidate che, in contesti di apprendistato, subordinano il diritto al corrispettivo alla prova di una formazione piena e documentata, escludendo responsabilità del datore per mancata partecipazione se l'organizzatore non adempie (Cass. civ., sez. Lav., 13 maggio 2002, n. 6878).
pagina 10 di 11 Inoltre, in linea con le clausole dei CCNL applicabili e le linee guida sui registri CP_3
formativi, il semplice aggravamento o incompletezza della prestazione formativa integra inadempimento, rendendo nulle pretese basate su erogazioni parziali.
Infine, la richiesta di ammissione della prova testimoniale, negata in primo grado per superfluità, non è ammissibile in appello ex art. 345 c.p.c., non essendo stata dimostrata l'indispensabilità per fatti non dedotti tempestivamente o per cause non imputabili alle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 115/2019 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Salerno in data 12-01-2019 e depositata il 14-01-2019, confermando integralmente la predetta sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente Parte_1
giudizio in favore dell'appellato nella misura di euro 1500,00 oltre Controparte_1
accessori come per legge.
Salerno, 16 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7543/2019 promossa da:
[P. IVA ], in persona del legale rapp.te p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1
legale alla Via Delle Industrie, 136, in Bellizzi (SA), rappresentata e difesa dall'Avv.
IO IG, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio alla Via Roma n. 120 in Bellizzi (SA)
APPELLANTE contro
[C.F. ], nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._1
NG EM (SA), residente a[...], Ottati (SA), rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Labonia, elettivamente domiciliato alla Via F. Gaeta, 7,
Salerno
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 11 Con atto di citazione in appello notificato in data 10 luglio 2019, la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore ha proposto
[...] Parte_2
gravame avverso la sentenza n. 115/2019 emessa dal Giudice di Pace di Salerno in data
12 gennaio 2019 e depositata il 14 gennaio 2019, con la quale era stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1984/2016, revocando l'ingiunzione di pagamento per l'importo di euro 900,00, oltre interessi e spese, in favore della medesima società.
L'appellante ha premesso che il decreto ingiuntivo era stato emesso per il corrispettivo di un contratto di formazione professionalizzante in apprendistato sottoscritto con la ditta individuale " " di riguardante Controparte_2 Controparte_1
l'organizzazione di corsi formativi per tre apprendisti, e che la sentenza di primo grado si fondava su errori valutativi delle risultanze istruttorie, nonché su una contraddittoria applicazione dei principi sull'onere probatorio ex articolo 2697 del codice civile. In particolare, ha dedotto che il Giudice di Pace avesse erroneamente invertito tale onere, imponendo all'opposta la dimostrazione dell'effettiva erogazione della formazione nonostante la produzione documentale – comprendente il contratto sottoscritto dalle parti, i registri di classe attestanti le assenze volontarie e sistematiche degli apprendisti sin dal primo giorno, i calendari formativi, le comunicazioni obbligatorie effettuate nei termini previsti e la fattura n. 599/2015 regolarmente registrata nei libri contabili – comprovassero l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e l'organizzazione dei corsi, con la mancata fruizione imputabile esclusivamente al comportamento omissivo e negligente della controparte, che non aveva assicurato la partecipazione dei propri apprendisti. L'appellante ha altresì eccepito la mancata contestazione formale della fattura da parte dell'appellato, né nell'atto di opposizione né nei verbali di causa né in fase stragiudiziale, sottolineando che tale omissione rendeva la fattura pienamente probatoria del credito vantato, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che subordina l'inefficacia probatoria del documento fiscale al suo esplicito disconoscimento o contestazione puntuale, e non a mere enunciazioni generiche di principi giuridici. Ha inoltre contestato l'errata qualificazione dell'eccezione sollevata pagina 2 di 11 dall'opponente come inadempimento contrattuale ex articolo 1460 del codice civile, laddove essa configurava in realtà una mera mancata fruizione della prestazione debitamente predisposta e organizzata, da inquadrare nella fattispecie della mora creditoris ex articoli 1206 e seguenti del codice civile, con richiamo a orientamenti della
Suprema Corte di Cassazione, tra cui le sentenze n. 10138/2006 – che distingue l'eccezione di inadempimento dalla mancata fruizione, attribuendo alla seconda un effetto di recesso o impossibilità sopravvenuta imputabile al creditore – e n. 8912/2016, che impone al giudice di valutare comparativamente la gravità degli inadempimenti reciproci in base ai criteri di buona fede e proporzionalità, concludendo che l'omessa cooperazione del creditore nel ricevere la prestazione già offerta non legittima il rifiuto del pagamento e genera responsabilità per i danni subiti dal debitore. L'appellante ha ulteriormente lamentato l'omessa valutazione dell'intero materiale probatorio acquisito in primo grado, inclusi i comportamenti processuali ed extraprocessuali delle parti, che attestavano l'adempimento oggettivo da parte della società formatrice attraverso la messa a disposizione di aule, materiali didattici, risorse umane e strutture, nonché l'assenza di prove di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione da parte dell'appellato, il quale si era limitato a dedurre genericamente la mancata ricezione della prestazione senza dimostrare alcuna carenza organizzativa o informativa imputabile all'appellante.
Ha pertanto chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, previa sospensione della sua esecutività, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, condanna dell'appellato alle spese di entrambi i gradi di giudizio, acquisizione del fascicolo di primo grado e ammissione della prova testimoniale già articolata in sede di opposizione, consistente nell'escussione della testimone sui fatti relativi Testimone_1
all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi, al fine di confermare l'adempimento e le assenze ingiustificate degli apprendisti.
Con comparsa di risposta depositata in data 5 dicembre 2019, il signor , Controparte_1
in proprio e quale titolare della ditta individuale " ", si è Controparte_2
costituito in giudizio, impugnando estensivamente l'atto di appello notificato dalla pagina 3 di 11 società in data 12 luglio 2019, deducendone l'improponibilità, Parte_1
l'inammissibilità, l'improcedibilità nonché, in subordine e nel merito, la totale infondatezza in fatto e in diritto. L'appellato ha premesso che l'appello si fonda su una rappresentazione tendenziosa e non veritiera dei fatti di causa, ripercorrendone lo svolgimento: in data 17 novembre 2016, la società aveva notificato il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1984/2016 per il pagamento di euro 900,00 oltre interessi, a titolo di corrispettivo per attività di formazione professionale e apprendistato;
in data 23 dicembre 2016, era stato notificato atto di citazione in opposizione, contestando in toto la pretesa creditoria in quanto la prestazione non era stata mai eseguita né ricevuta, per inadempimento della società opposta che non aveva organizzato né portato a termine le lezioni previste dal contratto. L'appellato ha dedotto che le risultanze istruttorie acquisite in primo grado, valutate in modo chiaro e lineare dal Giudice di Pace, attestassero elementi di convincimento esaustivi, emergendo che la aveva posto in Parte_1
essere solo adempimenti formali – quali la redazione del piano formativo e l'assegnazione del tutor – senza fornire prova dell'effettiva attività formativa per gli apprendisti;
in particolare, dal registro di classe prodotto dalla stessa appellante risultava, senza ombra di dubbio, che le attività formative si erano svolte solo per due giorni rispetto ai cinque promessi e acquistati, con il secondo giorno privo di indicazioni sull'argomento trattato e sul nome del docente. L'appellato ha altresì eccepito che non si trattava di una mera mancata fruizione della prestazione messa a disposizione dal creditore, come sostenuto dall'appellante, bensì di un vero e proprio inadempimento contrattuale, con conseguente venir meno del vincolo sinallagmatico e dell'obbligo di pagamento della prestazione mai eseguita, nonché della fattura emessa e azionata con il monitorio;
ha sottolineato che, una volta disconosciuto il ricevimento della prestazione, nessun ulteriore onere probatorio incombeva sul presunto debitore, gravando invece sul presunto creditore – ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile – la dimostrazione dell'esistenza del contratto e dell'esecuzione della propria obbligazione, prova che emergeva contraria dalla documentazione fornita dalla medesima. Ha Parte_1
pagina 4 di 11 inoltre contestato l'errata interpretazione dei motivi di gravame, condividendo pienamente la decisione di primo grado che, con ragionamento giuridico logico e coerente, aveva statuito sull'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: una volta eccepita la mancata esecuzione della prestazione da parte della opposta, gravava su quest'ultima dimostrare che la formazione fosse stata effettivamente erogata, prova non fornita nonostante l'eccezione sollevata dall'opponente ex articolo
1460 del codice civile in ordine all'inesatto e incompleto adempimento;
ha richiamato la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui, a fronte di tale eccezione, l'opposta era tenuta a provare l'adempimento della prestazione dovuta, consistente nell'effettivo e regolare svolgimento della formazione, e che tale omissione giustificava l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto. L'appellato ha ulteriormente lamentato l'assenza di pregio nelle eccezioni e doglianze di controparte, fondate su un'asserita errata valutazione delle risultanze probatorie, laddove il Giudice di primo grado aveva correttamente apprezzato l'intero materiale acquisito, inclusi i comportamenti processuali delle parti, che attestavano l'inadempimento oggettivo della società formatrice attraverso la mera predisposizione formale senza erogazione sostanziale dei corsi, nonché l'assenza di prove di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione da parte dell'appellante, la quale si era limitata a dedurre genericamente la mancata cooperazione del creditore senza dimostrare alcuna carenza imputabile all'appellato. Ha pertanto chiesto, contrariis reiectis e nel riportarsi all'atto di citazione in opposizione e a tutti gli atti successivi depositati in primo grado – anche ai sensi dell'articolo 346 del codice civile – di dichiarare l'impugnazione improponibile, inammissibile ed improcedibile;
in via gradata e nel merito, di rigettare in ogni caso l'appello giacché totalmente infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza impugnata emessa dal Giudice di Pace di Salerno n. 115/2019; con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex articolo 93 del codice di procedura civile, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 11 Con provvedimento del 15 giugno 2020, il Giudice disponeva il rinvio d'ufficio del procedimento RG n. 7543/2019 all'udienza del 9 febbraio 2021, mandando alla cancelleria per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, stante la mancata acquisizione dello stesso alla data e considerate le esigenze di ruolo.
Con provvedimento dell'11 novembre 2022, il Giudice, alla luce delle disposizioni normative vigenti e delle linee guida del Tribunale, disponeva la trattazione dell'udienza del 6 dicembre 2022 con modalità alternative ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) del d.l. n.
18/2020, invitando le parti a depositare telematicamente, entro tre giorni prima, note scritte contenenti istanze e conclusioni o, in alternativa, un'unica nota congiunta firmata da tutte le parti, con l'avvertimento che il mancato deposito equivarrebbe a mancata partecipazione e che il Giudice avrebbe adottato un successivo provvedimento fuori udienza. Ulteriormente, con decreto del 13 marzo 2023, il Giudice, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., sostituiva l'udienza con il deposito di note scritte contenenti sole istanze e conclusioni, assegnando un termine perentorio fino al 6 aprile 2023 e avvisando che, in caso di mancato deposito, sarebbe stato assegnato un nuovo termine o fissata udienza, con possibile cancellazione dal ruolo e declaratoria di estinzione in assenza di deposito o comparizione. Infine, con decreto del 7 maggio 2025, il Giudice reiterava la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte entro il giorno dell'udienza, mantenendo le stesse modalità e avvertenze circa l'eventuale estinzione del processo in caso di inerzia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società in persona del legale rappresentante pro tempore, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 115/2019 emessa dal Giudice di Pace di Salerno il 12 gennaio 2019 e depositata il 14 gennaio 2019, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta dal signor , in proprio e quale titolare della ditta Controparte_1
individuale " ", al decreto ingiuntivo n. 1984/2016, Controparte_2
revocando l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 900,00, oltre interessi e spese, emessa su istanza della medesima società per il corrispettivo di un contratto di pagina 6 di 11 formazione professionale in apprendistato relativo a tre apprendisti per il periodo 23-27 novembre 2015.
L'appellante ha dedotto, in sintesi: 1) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado, il quale avrebbe invertito l'onere probatorio ex art. 2697 c.c., imponendo all'opposta la dimostrazione dell'effettiva erogazione della prestazione nonostante la produzione di documenti comprovanti l'adempimento
(contratto, registri di classe attestanti assenze volontarie degli apprendisti, calendari formativi, comunicazioni obbligatorie e fattura n. 599/2015); 2) la mancata contestazione formale della fattura da parte dell'appellato, che ne renderebbe piena prova del credito vantato;
3) l'errata qualificazione dell'eccezione sollevata dall'opponente come inadempimento ex art. 1460 c.c., configurandosi invece una mera mancata fruizione della prestazione predisposta, da inquadrare nella mora creditoris ex artt. 1206 ss. c.c., con richiamo alla giurisprudenza consolidata (Cass. civ., sez. I, 2 maggio 2006,
n. 10138; Cass. civ., sez. II, 4 maggio 2016, n. 8912; Cass. civ., sez. III, 16 maggio
2006, n. 11430; Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2016, n. 22626); 4) l'omessa valutazione dell'intero materiale probatorio e dei comportamenti processuali delle parti. Ha pertanto chiesto la riforma integrale della sentenza, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'appellato alle spese di entrambi i gradi, oltre all'ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado.
L'appellato si è costituito resistendo al gravame, eccependone l'improponibilità, inammissibilità e improcedibilità, nonché l'infondatezza nel merito, e chiedendo la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
L'appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, si osserva che il gravame è tempestivo e rituale, e che non sussistono le eccepite cause di improponibilità o inammissibilità, atteso che l'atto di appello espone in modo chiaro e articolato i motivi di censura, con specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata ritenute errate e delle ragioni di diritto e di fatto che ne giustificano la riforma (art. 342 c.p.c.).
pagina 7 di 11 Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice è chiamato a verificare non solo la sussistenza delle condizioni formali per l'emissione del provvedimento monitorio, ma soprattutto il fondamento sostanziale della pretesa creditoria, sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito (cfr. Cass. civ., SS.UU., 5 marzo 1993, n. 2625, che ribadisce la natura di cognizione piena del giudizio di opposizione, con verifica del merito della pretesa creditoria). L'onere probatorio, ex art. 2697 c.c., grava sull'opposto (sostanzialmente attore), che deve dimostrare i fatti costitutivi del credito (esistenza del titolo e adempimento della propria obbligazione), mentre all'opponente spetta la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr.
Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826, secondo cui tale riparto si applica anche in caso di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., con inversione dei ruoli: il debitore allega l'inadempimento altrui, e il creditore deve provare il proprio adempimento). Tale principio è confermato dalla giurisprudenza più recente, che ribadisce l'obbligo del creditore di fornire prova integrale dell'adempimento in presenza di contestazioni sull'esecuzione (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2023, n. 19944).
Nella specie, il Giudice di primo grado ha correttamente applicato tali principi, ritenendo che l'opposta non abbia fornito prova dell'effettivo adempimento della Parte_1
prestazione formativa, limitandosi a formalità (piano formativo, nomina tutor, comunicazioni obbligatorie), mentre il registro di classe prodotto attesta un'erogazione parziale (solo due giorni su cinque programmati, con il secondo lacunoso quanto a docente e argomento trattato). Tale valutazione non presenta vizi logici o giuridici, essendo fondata sull'esame del materiale probatorio e conforme alla giurisprudenza che subordina l'efficacia probatoria della fattura commerciale al suo riconoscimento o alla mancata contestazione specifica, non potendo essa costituire, da sola, piena prova del credito in sede di cognizione ordinaria (Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2024, n. 3581, che precisa: la fattura annotata nelle scritture contabili e non contestata assume valore confessorio della preesistenza del rapporto obbligatorio e del credito vantato, ma solo se il debitore non abbia allegato e provato fatti estintivi;
in opposizione a decreto pagina 8 di 11 ingiuntivo, il credito deve essere dimostrato integralmente con ordinari mezzi di prova, senza che la mera annotazione valga come confessione stragiudiziale automatica se contestata sostanzialmente). In linea con tale orientamento, la fattura non costituisce prova sufficiente del credito quando il debitore ne contesta l'esistenza sostanziale, richiedendo al creditore ulteriori elementi probatori (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2023,
n. 19944).
L'appellante lamenta un'errata inversione dell'onere probatorio, ma tale doglianza è infondata. A fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente ex art. 1460 c.c. – non disconoscendo il rapporto contrattuale sottostante, ma negando l'effettiva erogazione della formazione –, incombeva sull'opposta dimostrare l'adempimento integrale e regolare della prestazione dovuta (Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2015, n.
826, che precisa che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
tale criterio si applica mutatis mutandis all'eccezione di inadempimento, con onere sul creditore di provare l'adempimento proprio una volta allegato l'altrui inadempimento).
Si osserva che la giurisprudenza distingue concettualmente tra la mancata organizzazione della prestazione, che integra un inadempimento del debitore, ex art. 1460 c.c., e la mera mancata fruizione della prestazione debitamente predisposta, che, diversamente, può configurare mora creditoris ex artt. 1206 ss. c.c., con obbligo di pagamento persistente nonostante l'omessa cooperazione del creditore (cfr. Cass. civ., sez. I, 2 maggio 2006, n. 10138, che differenzia l'inadempimento dalla mancata utilizzazione, attribuendo alla seconda effetti di mora o impossibilità imputabile al creditore).
pagina 9 di 11 Tuttavia, il problema qui rilevato è di ordine probatorio: l'appellante non ha sufficientemente allegato e provato l'organizzazione completa e idonea del corso, tale da rendere imputabile l'assenza dei discenti al solo comportamento omissivo del creditore. Parte_ Il registro di classe, prodotto dalla stessa , attesta un'erogazione parziale e lacunosa, sicché non ricorrono i presupposti per la mora creditoris, richiedendo quest'ultima un'offerta concreta e documentata della prestazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 16 maggio
2006, n. 11430, secondo cui la mora creditoris presuppone un'offerta formale o idonea,
e non si configura se la prestazione è incompleta;
cfr. anche Cass. civ., sez. Lav., 21 aprile 2020, n. 7977, che, in materia di rapporti di lavoro, esclude la mora se l'offerta non è effettiva). In assenza di tale prova, l'assenza dei discenti non può essere qualificata come mora creditoris, prevalendo l'inadempimento sostanziale dell'appellante, grave in relazione alla funzione economico-sociale del contratto di apprendistato professionalizzante (Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2016, n. 22626, che impone la valutazione comparativa degli inadempimenti in base a criteri di buona fede e proporzionalità, precisando che l'exceptio non adimpleti contractus ha effetti sospensivi e non liberatori, in quanto richiede un inadempimento attuale e concreto da parte del creditore;
cfr. anche Cass. civ., sez. II, 28 dicembre 2023, n. 36295, che ribadisce l'esigenza di una valutazione oggettiva della proporzionalità e della buona fede, escludendo l'eccezione se l'inadempimento del prestatore è sostanziale e non mero ritardo o omessa cooperazione del fruitore;
in tema di formazione professionale, Cass. civ., sez. Lav., 6 aprile 2018, n. 8564, e Cass. civ., sez. Lav., 20 maggio 2020, n. 9286, che attribuiscono all'ente formatore l'onere di documentare l'erogazione effettiva, e al datore di assicurare la partecipazione solo a fronte di un'offerta concreta e completa, qui mancante per l'evidente parzialità dell'erogazione provata dal registro medesimo).
Tale orientamento è rafforzato da pronunce consolidate che, in contesti di apprendistato, subordinano il diritto al corrispettivo alla prova di una formazione piena e documentata, escludendo responsabilità del datore per mancata partecipazione se l'organizzatore non adempie (Cass. civ., sez. Lav., 13 maggio 2002, n. 6878).
pagina 10 di 11 Inoltre, in linea con le clausole dei CCNL applicabili e le linee guida sui registri CP_3
formativi, il semplice aggravamento o incompletezza della prestazione formativa integra inadempimento, rendendo nulle pretese basate su erogazioni parziali.
Infine, la richiesta di ammissione della prova testimoniale, negata in primo grado per superfluità, non è ammissibile in appello ex art. 345 c.p.c., non essendo stata dimostrata l'indispensabilità per fatti non dedotti tempestivamente o per cause non imputabili alle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 115/2019 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Salerno in data 12-01-2019 e depositata il 14-01-2019, confermando integralmente la predetta sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente Parte_1
giudizio in favore dell'appellato nella misura di euro 1500,00 oltre Controparte_1
accessori come per legge.
Salerno, 16 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
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