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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/05/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 563/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Cagliari CodiceFiscale_1
presso l'avvocato Romina Tore, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente opponente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente,
rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Sotgia e Alessandro Doa
per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto opposto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.2.2023 il signor ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_1
32520220005163554000, emesso sulla scorta del verbale di accertamento del 25.2.2021, in forza del quale l'Istituto lo aveva iscritto retroattivamente alla Gestione Commercianti, sin dal gennaio 2016, con
pagina 1 intimazione di versare a titolo di contributi della suddetta gestione la somma complessiva di euro 26.199,00, per il periodo dal gennaio 2016 al dicembre 2021.
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
Ha affermato di essere amministratore unico della Comer s.r.l., e che,
in relazione a tale attività, egli era iscritto alla Gestione Separata , CP_1
presso la quale versava i relativi contributi.
L'opponente ha altresì evidenziato che in seno alla predetta società –
che peraltro aveva cessato la propria attività nel 2018 ed era stata dichiarata fallita nel 2020 – la gestione operativa veniva espletata da soggetti terzi, ed in particolare dai dipendenti e, per quanto concerneva la vendita, da un agente.
In particolare, alle dipendenze della Comer s.r.l. avevano lavorato, nel periodo preso in esame dall' , le signore fino CP_1 Persona_1
all'agosto 2016, oltre che , con la mansione di segretarie. CP_2
A decorrere dal maggio 2005 aveva poi operato all'interno della società la signora la quale riceveva il pubblico presso il CP_3
punto vendita di via Valverde n. 14 a Iglesias, illustrando e consegnando i prodotti in vendita e ricevendo i pagamenti da parte della clientela che di volta in volta si presentava. Provvedeva, inoltre, al pagamento dei fornitori, al controllo delle entrate di spesa e alle uscite, rispondeva alle comunicazioni del commercialista e del consulente del lavoro e consegnava loro tutta la documentazione.
Tutte le suddette signore avevano una postazione fissa e un contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato.
Altra parte dell'attività commerciale della società veniva regolarmente svolta dall'agente di commercio che, quale agente Testimone_1
monomandatario con esclusiva, si occupava di vendere, prendere in consegna dalla società e consegnare ai clienti il materiale oggetto dell'attività commerciale, oltre che di incassare gli importi delle vendite e
pagina 2 promuovere i prodotti commercializzati dalla società, come da contratto di agenzia prodotto agli atti di causa.
2. L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza CP_1
dell'opposizione ed invocandone il rigetto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova per testimoni, è stata quindi tenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 – ter c.p.c..
*******
4. Il ricorso in opposizione è fondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. Preliminarmente occorre richiamare le disposizioni normative ed i principi di diritto applicabili al caso di specie.
La L. n. 662 del 1996, all'art. 1, comma 203, così dispone: “Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito
dal seguente:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti
attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive
modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal
numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con
il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli
affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al
punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli
oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto
per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di
società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di
abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
pagina 3 Il successivo comma 208 dispone che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica
impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di
assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi
dedicano personalmente la loro opera professionale in misura
prevalente. Spetta all decidere Controparte_1
sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso,
entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di
amministrazione dell' , il quale decide in via definitiva, sentiti i CP_1
comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
Sull'interpretazione di tale comma è intervenuto il D.L. n. 78 del
2010, all'art. 12, comma 11, convertito nella L. n. 122 del 2010, che così si esprime: “la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art.1, comma 208 della si
interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il
principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività
prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una
CP_ delle corrispondenti gestioni dell Restano, pertanto, esclusi
dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti
di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla
gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma
26”.
Ricostruendo questo articolato normativo le Sezioni Unite della
Suprema Corte, con la sentenza n. 17076 del 2011, hanno così statuito:
“In tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività
autonome, il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito, con
modificazioni, nella L. n. 122 del 2010 - che prevede che la L. n.662 del
1996, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome
per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione
pagina 4 prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma
d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i
quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell CP_1
mentre restano esclusi dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1,
comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista
l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art.
2, comma 26, - costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di
interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione
interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del
giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio
della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.”.
Inoltre, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 23 gennaio
2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, sollevata, con ordinanza della Corte d'Appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost., art. 24 cost., comma 1, art. 102
Cost., art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848.
Ne consegue che, secondo l'interpretazione fornita dal legislatore con norma di interpretazione autentica e conforme al dettato costituzionale,
non rientrano nella previsione legislativa i rapporti di lavoro per i quali è
prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del
1995, art. 2.
In questi casi vi è un regime di c.d. doppia contribuzione.
È quindi possibile che in capo a taluni soggetti siano dovuti tanto i contributi, a carico della società, relativi alla loro attività di amministratori (da versare alla gestione separata di cui alla L. n.
6132/2005, art. 2, comma 26), quanto i contributi dovuti, personalmente,
pagina 5 quali soci che svolgono l'attività nella società, alla gestione commercianti.
Questi ultimi contributi, infatti, sono dovuti anche dai soci di società a responsabilità limitata in base alla normativa prima richiamata (il citato art. 1, comma 203) con la quale, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, “il legislatore ha voluto evitare che, grazie allo schermo
societario, la prestazione del socio di srl espletata nell'ambito
dell'impresa commerciale sia sottratta alla contribuzione previdenziale
obbligatoria e ha voluto superare la preesistente disparità di trattamento
tra i titolari di imprese individuali o i soci di società di persone, da un
lato e, dall'altro, i soci di società a responsabilità limitata” (v. Cass civ.,
Sezione Lavoro, sentenza n. 23943 del 22.10.2013).
Ai fini dell'affermazione dell'obbligo della doppia iscrizione è quindi necessario che, nella situazione data, del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa.
È stato quindi precisato che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'Ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza,
ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (v., ex multis, Cass. civ.
Sez.
6 - Lavoro, ordinanza n. 8613 del 3.4.2017).
pagina 6 In altri termini, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda all'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica, volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza.
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria solo ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dal citato art. 1,
comma 203 e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (con eccezione per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita e i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso,
ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria,
di licenze e qualifiche professionali.
Sul punto, è stato inoltre precisato che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società,
“ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995” (Cass. civ., Sezione
Lavoro, sentenza n. 4440 del 21.2.2017).
4.2. Tornando al caso di specie, si osserva quanto segue.
pagina 7 L'avviso di addebito opposto è stato emesso in seguito all'attività ispettiva dell' , i cui esiti sono stati indicati nel verbale unico di CP_1
accertamento e notificazione n. 2021001015 del 25.2.2021.
Nel predetto verbale si è rilevato che “Nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza dell' finalizzata a verificare l'osservanza delle CP_1
norme sull'assicurazione previdenziale obbligatoria, è stato effettuato un
controllo sulla ditta COMER S.R.L. ( - c.f. ), P.IVA_1 P.IVA_2
esercente l'attività di commercio all'ingrosso di macchine, attrezzature, articoli tecnici per l'industria, il commercio e l'artigianato, a seguito del
quale è stato rilevato (oltre a quanto accertato con il precedente Verbale
di accertamento e notificazione n. 2020001345 del 12 marzo 2020) che
l'amministratore unico il signor non risultava assicurato Parte_1
presso la gestione speciale dei lavoratori autonomi”.
Si è poi rilevato che “Il signor ( ) Parte_1 C.F._2
oltre ad essere l'amministratore unico della COMER srl, è anche dal
05.07.2006 amministratore unico della OM SRL ( ,) P.IVA_3
azienda esercente l'attività di commercio all'ingrosso di altri
macchinari, attrezzature etc. Tutti e due le aziende, pur operando nel
settore commercio, non avevano nessun dipendente addetto alla
commercializzazione e reperimento dei prodotti in vendita, ossia per lo
svolgimento dell'attività principale delle aziende, se non la coniuge del
signor , cioè , socia al 30% della COMER srl, Parte_1 CP_3
al 30% della Cometec srl, amministratore unico e socia al 51% della
COMAPET ed infine amministratore unico e socia al 51% dell'HAIR 3.0
srl,mentre il signor deteneva la rimanenza delle quote Parte_1
dell'aziende COMAPET e HAIR 3.0, cioè il 49%. I signori Parte_1
e si sono uniti in matrimonio in data 08.09.1966”. CP_3
Sulla base di tali rilievi, il verbale ha concluso nel senso che “viste le
attività commerciali delle quattro aziende, delle quali i proprietari sono i signori e , e considerata l'assenza totale o Parte_1 CP_3
quasi per lunghi periodi (anni) di personale dipendente assunto per le
pagina 8 varie attività, le uniche persone dedite al conseguimento dello scopo
sociale delle quattro attività sono i proprietari/amministratori unici
stessi, cioè i signori e ”. Parte_1 CP_3
Tanto premesso, l'opposizione è fondata, in quanto l' , onerato CP_1
della relativa dimostrazione, non ha offerto alcuna prova della partecipazione dell'opponente al lavoro aziendale della Comer s.r.l..
Dall'istruttoria svolta è invece emerso che la predetta società ha avuto del personale subordinato alle sue dipendenze.
In particolare, la testimone che ha affermato di aver cessato Per_1
la propria attività lavorativa alle dipendenze della Comer nel gennaio
2016, ha dichiarato che “la gestione dell'attività della società era curata
da noi dipendenti, - ovverosia lei, e prima di lei , oltre che CP_2
- che ci rapportavamo con gli agenti di commercio, che ci CP_3
interpellavano in caso di necessità per l'approvvigionamento”.
La predetta testimone ha altresì dichiarato che il ricorrente “non
svolgeva alcuna attività di tipo operativo, ovverosia di vendita e di tipo
amministrativo”, e che “la tenuta della contabilità giornaliera veniva effettuata da noi dipendenti”, mentre “Le scritture contabili venivano
redatte dal commercialista, . Lo studio Caddeo si Persona_2
occupava anche della contabilità del lavoro e dell'emissione delle buste paga”.
La testimone ha dichiarato di aver lavorato alle CP_3
dipendenze della Comer s.r.l. dal 2005 sino al 2017, allorquando era stata licenziata, e di aver svolto tutte le incombenze indicate nel ricorso.
Ed ancora, il testimone ha dichiarato di aver svolto Testimone_1
l'attività di agente di commercio per conto della Comer.
Negli anni successivi al 2017 la società ha quindi smesso di operare,
tanto che nel 2020 è stata dichiarata fallita, come risulta dalla visura camerale.
Di nessun rilievo è il fatto che il ricorrente e la signora CP_3
abbiano rivestito o rivestano la qualità di soci ovvero siano titolari di
pagina 9 cariche amministrative in altre società, dovendosi verificare in concreto la partecipazione del ricorrente alla gestione operativa della Comer s.r.l..
Si può quindi affermare come non sia emerso che l'opponente, oltre a svolgere l'attività di amministratore, in relazione al periodo oggetto delle pretese fatte valere dall'Istituto mediante l'avviso di addebito opposto, abbia partecipato alla concreta gestione dell'attività commerciale della
Comer s.r.l..
4.3. Dall'accoglimento dell'opposizione consegue l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
5. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
l' deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali, che CP_1
si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto della vigente tabella per le cause di previdenza e con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
2) condanna l' alla rifusione in favore dell'opponente delle spese CP_1
processuali, che liquida in euro 6.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 28.5.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 10