Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1767/2021 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, nella causa civile iscritta a ruolo in data 30 giugno 2021 al N. 1767/2021 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: clausola penale e risarcimento del danno, promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1 in Prato (PO) Via Valentini n. 23/A, presso lo studio dell'Avv. Jacopo BIGIARINI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
Fax: 0574/789135 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 vv. Guido GIOVANNELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Viale della Repubblica, n. 245, giusta procura speciale allegata alla comparsa di risposta;
Fax: 0574.575869 Pec: Email_2
Convenuta All'udienza del 31/10/2024, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per l'attrice: “Voglia l'Ecc.mo giudice del Tribunale di Prato adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - accertare l'inadempimento della nel CP_1 non aver ottenuto in favore di , nel termine di 180 giorni di cui alla scrittura del Parte_1 18/11/2020 ovvero nel termi nella diffida di adempimento 07/06/2021 (Cfr. Docc. 8-9), il cambio di destinazione di 600 mq dell'immobile ubicato in 59100 Prato (PO), Via Chemnitz 11/5/9, da fabbricato avente destinazione d'uso commerciale all'ingrosso a fabbricato avente destinazione d'uso commerciale al dettaglio, e per l'effetto condannare quest'ultima a corrispondere ad la penale di Euro 288.000,00 stabilita Parte_1 contrattualmente ovvero quella so ta di giustizia tenuto conto degli interessi delle parti nel giudizio, e del loro comportamento nell'esecuzione del contratto”.
Per la convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale:
- in tesi, accertati gli inadempimenti di per i fatti e le ragioni dedotti negli atti Parte_2 di causa e pienamente confermati dall sta in giudizio, respingere le domande attoree tutte in quanto palesemente infondate in fatto ed in diritto;
1
- per mero tuziorismo difensivo, nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale, smentendo le risultanze della CTU, dovesse qualificare come “penale” ai sensi e per gli effetti degli artt. 1382 ss. c.c. la clausola della scrittura privata di cui al documento 2 avversario, ritenuto l'ammontare della penale manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse di all'esecuzione delle medesime obbligazioni, Parte_2 diminuire secondo equità, ex ., l'ammontare della clausola contrattuale predetta;
- in via istruttoria e solo occorrendo, ammettere le prove testimoniali dirette e contrarie, già capitolate nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate agli atti di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21/06/2021, la SO adiva Parte_2 il Tribunale di Prato ed esponeva quanto segue:
- che con atto del 18/11/2020 la SO vendeva alla SO CP_1 [...]
Parte_3
la piena proprietà dell'unità immobiliare
[...] facente parte di un più ampio fabbricato ubicato nel comparto “U/UMI 40”, ricadente all'interno della lottizzazione Macrolotto 2, nel Comune di Prato, alla
Via Chemnitz n. 11/9, censita catastalmente al foglio 85-particella 1201, subalterno 175, categoria D/8, R.C. € 34.696,78;
- che l'acquirente si impegnava ad acquistare la suddetta proprietà nell'esercizio dell'attività di locazione finanziaria, su scelta dell'utilizzatore Parte_2 impegnandosi a trasformare una porzione del suindicato fabbricato, mutando la sua destinazione d'uso da “commerciale all'ingrosso” a “commerciale al dettaglio”;
- che, con scrittura privata del 18/11/2020 stipulata tra ed CP_1 Parte_2 la prima si impegnava: a) ad effettuare, a totale proprie cure e spese, ogni spesa necessaria per ottenere il cambio di destinazione d'uso (relativamente alla presentazione della pratica edilizia, al rilascio della stessa ed al completamento del cambio di destinazione d'uso, agli oneri e diritti comunali, agli oneri di urbanizzazione, al reperimento e trasformazione posti auto, alle spese tecniche ed amministrative etc.); b) a completare il predetto cambio di destinazione 2 d'uso entro e non oltre 180 giorni dalla data di protocollo (16/11/2020, prot. N.
2020/0213314), salvo ritardi per integrazione documentali o cause esterne ad essa non imputabili;
c) nel caso di mancato di rilascio del titolo edilizio necessario al cambio di destinazione d'uso entro il suddetto termine di 180 giorni, a corrispondere alla SO una penale pari ad Euro Parte_2
NT 288.000,00 quale risarcimento del danno subito, a garanzia della quale la consegnava contestualmente al Notaio rogante un assegno bancario non trasferibile, che si impegnava poi a sostituire con un assegno circolare di medesimo importo – sostituzione mai avvenuta;
NT
- che la SO non rilasciava alla il titolo edilizio necessario al Pt_2 cambio di destinazione d'uso dell'immobile venduto nel termine concordato di
180 giorni e, in data 23/12/2020, chiedeva alla SO utilizzatrice chiarimenti in merito alla tipologia di attività che la stessa intendeva svolgervi;
- che la , in data 15/01/2021, provvedeva ad integrare documentalmente Pt_2
NT quanto richiesto dalla e detta integrazione veniva poi protocollata in data
19/02/2021, dopo oltre un mese dal suo invio;
- che il Comune di Prato non ha rilasciato il permesso a costruire per intervento di frazionamento in due unità immobiliari di commercio all'ingrosso e contestuale cambio di destinazione d'uso del predetto fabbricato per causa non imputabile alla , in quanto i termini per il rilascio del PDC sono stabiliti ex Pt_2 lege dall'art. 142 LR Toscana 65/2014 e sono, dunque, conoscibili dagli NT operatori del settore immobiliare come la per cui l'omesso rilascio del predetto da parte del nei termini previsti non può essere in alcun modo CP_2 imputato all'attrice, la quale ha prontamente risposto alla richiesta di NT integrazione inviata dalla in data 23/12/2020 e provveduto al deposito della documentazione integrativa in data 15/01/2021, peraltro in pieno periodo natalizio;
- che non è dato comprendere il motivo per cui la documentazione integrativa fornita da sia stata poi protocollata dal soltanto in Parte_2 NTroparte_3 data 19/02/2021;
- che, sia in punto di fatto che di diritto – tenuto conto della normativa che disciplina l'istituto della clausola penale di cui agli artt. 1382 ss. c.c. e di quella che disciplina il procedimento per la concessione del permesso a costruire di cui 3 all'art. 142 LR 65/2014 – sussistono motivate ragioni per ritenere la SO NT venditrice inadempiente nei confronti di poiché: a) non ha dato Parte_1 seguito all'impegno assunto con la scrittura privata del 18/11/2020 in relazione alla scadenza contrattuale del 15/05/2021; b) i termini previsti dal sopra citato art. 142 LR 65/14 erano conoscibili da entrambe le parti all'atto della NT sottoscrizione della scrittura privata;
c) la avrebbe dovuto depositare in data 16/01/2021 al i documenti che le aveva consegnato la NTroparte_3 la quale aveva già indicato, con pec del 03/06/2021, come termine Parte_2 ultimo il 07/06/2021;
- che l'immobile in questione ha una rendita commerciale da locazione di €
150,00 al mq, per un totale annuo di € 420.000,00, che l'attore non ha potuto ad oggi incassare a causa del mancato cambio di destinazione d'uso commerciale.
Tanto premesso, la SO attrice chiedeva che venisse accertato l'inadempimento della nel non avere ottenuto in favore di nel CP_1 Parte_2 termine di 180 giorni di cui alla scrittura del 18/11/2020 ovvero nel termine indicato nella diffida di adempimento del 07/06/2021, il cambio di destinazione di 600 mq dell'immobile ubicato in 59100 Prato (PO), via Chemnitz 11/5/9, da fabbricato avente destinazione d'uso commerciale all'ingrosso a fabbricato avente destinazione d'uso commerciale al dettaglio, e per l'effetto condannare quest'ultima a corrispondere ad la penale di € 288.000,00 stabilita Parte_2 contrattualmente ovvero quella somma ritenuta di giustizia, tenuto conto degli interessi delle parti nel giudizio e del loro comportamento nell'esecuzione del contratto.
L'attrice conveniva, dunque, in giudizio la che si costituiva contestando CP_1 nel merito i presupposti di fatto e di diritto della domanda introdotta, deducendo: NT
- che, in data 18/11/2020, stipulava con e “ Pt_2
[...] alle imprese”, un “atto di Parte_3 compravendita di immobile strumentale oggetto di locazione finanziaria”, ricadente nel comparto UMI 40 all'interno della lottizzazione Macrolotto 2,
Comune di Prato, via Chemnitz, n. 11/9, in del quale nominava Pt_4 Pt_2
NT acquirente la MPS Leasing and Factoring Spa e vendeva alla predetta Pt_3
4 gli immobili in questione, poi concessi – con separato contratto – in leasing ad dalla stessa MPS Leasing and Factoring Spa;
Pt_2
- che, in forza della predetta compravendita, dichiarava che l'immobile, Pt_2 sotto il profilo edilizio / urbanistico, era idoneo all'attività che vi avrebbe dovuto svolgere, di cui però non venivano ulteriormente specificate le caratteristiche (in particolare, non veniva individuata la tipologia di struttura di vendita) e si obbligava ad ottenere, entro sei mesi dalla compravendita, ovvero entro il 18/05/2021, la certificazione antincendio in conformità alla normativa pertinente, oltre che a non utilizzare l'immobile fino all'avvenuta acquisizione della certificazione antincendio;
- che, in data 18/11/2020, ed sottoscrivevano contestuale CP_1 Parte_2 scrittura privata nella quale la prima si obbligava, a fronte del contestuale acquisto in locazione finanziaria da parte della seconda dell'unità immobiliare sopra descritta, ad ottenere permesso di costruire per cambio di destinazione d'uso di una porzione di tale fabbricato di mq. 600 da commerciale all'ingrosso a commerciale al dettaglio;
- che presentava la domanda di permesso di costruire per ottenere il CP_1 predetto cambio di destinazione d'uso in data 16.11.2020 - P.G. 2020/0213314
e le parti precisavano, nella citata scrittura privata del 18/11/2020, che “il predetto cambio di destinazione d'uso dovrà essere completato entro e non oltre
180 giorni dalla data di protocollo, salvo ritardi per integrazioni documentali o NT cause esterne non imputabili alla SO ;
- che lo Sportello Unico per l'Edilizia e le attività produttive (“SUAP”) del
Comune di Prato, con nota del 23/12/2020, richiedeva in ordine alla predetta domanda di permesso di costruire, numerosi documenti integrativi, primo fra tutti “ulteriori chiarimenti in merito alla tipologia di attività che si intende insediare”, in quanto tali riguardanti evidentemente la acquirente Parte_2 dell'immobile;
- che, pertanto, lo stesso giorno della ricezione della suddetta richiesta di chiarimenti, la trasmetteva ad invitandola ad CP_1 Parte_2
“urgentemente fornire quanto richiesto”;
- che forniva a i chiarimenti richiesti soltanto in data Parte_2 CP_1
15/01/2021 ed a seguito di specifico sollecito da parte di quest'ultima;
5 - che poteva quindi provvedere a presentare al le CP_1 NTroparte_3 integrazioni documentali con nota del 19/02/2021, prot. 36815, comunque entro il termine assegnato di 60 giorni dalla relativa richiesta;
- che l'art. 142 (“Procedimento per il rilascio del permesso di costruire”), comma 8, della L.R. Toscana 65/2014, stabilisce che i termini per il rilascio del permesso di costruire possono essere interrotti una sola volta per la motivata richiesta di documenti integrativi e che, in tal caso, “il termine inizia nuovamente
a decorrere dalla data di ricezione delle documentazione integrativa”;
- che questo è il motivo per cui le parti, nella citata scrittura privata del
18/11/2020, hanno stabilito che il termine di 180 giorni per il rilascio del permesso di costruire non decorresse dalla data del protocollo originario in caso di “ritardi per integrazioni documentali o cause esterne non imputabili alla NT SO , dovendo necessariamente far fede, in questa ipotesi, la data del protocollo dell'integrazione documentale, in conformità alla normativa regionale che regola il procedimento di formazione del permesso di costruire;
- che ogni diversa interpretazione avrebbe esposto la ad una CP_1 responsabilità per cause esterne alla propria volontà, circostanza che le parti hanno espressamente escluso nella citata scrittura privata nella quale si fanno, NT infatti, salvi anche i ritardi per “cause esterne non imputabili alla SO ;
- che nel nostro ordinamento non è, peraltro, configurabile una responsabilità contrattuale senza colpa;
- che, dunque, il termine di 180 giorni previsto nella scrittura privata del
18/11/2020 per ottenere il rilascio del permesso di costruire pattuito decorre necessariamente dalla data del 19/02/2021, in cui sono state fornite le integrazioni documentali richieste dal con scadenza al NTroparte_3
18/08/2021 e, dunque, ad oggi, non si configura alcun inadempimento di
[...]
CP_
- che, il 04/06/2021, il SUAP del comunicava che il PDC era NTroparte_3
“rilasciabile” ai sensi dell'art. 17, comma 10, del Regolamento Edilizio Comunale ed indicava una serie di condizioni, consistenti in alcune prescrizioni amministrative relative al Verde di comparto ed in alcune integrazioni documentali relative all'obbligo imposto dalla normativa antincendio (ovvero l'obbligo in capo ad di procurarsi a propria cura e spese il certificato di Pt_2
6 prevenzione incendi entro sei mesi dalla firma del contratto) e di comunicare le caratteristiche dell'attività commerciale oggetto dell'attività imprenditoriale di ed i relativi requisiti edilizi;
Pt_2
- che il condizionava il rilascio del PDC ad una serie di pagamenti CP_2 concernenti i contributi per il costo di costruzione e per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per € 21.493,53, che venivano NT immediatamente eseguiti dalla come comunicato ad con pec del Pt_2
04/06/2021; NT
- che la con la sopra menzionata pec del 04/06/2021, provvedeva, altresì, ad informare che “le condizioni di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 attengono invece Pt_2 ad incombenti di pertinenza e competenza dell'utilizzatore finale dell'immobile” e, NT dunque, spettava a quest'ultima comunicare a entro il termine indicato i documenti richiesti per poterli trasmettere al Comune;
NT
- che, il 23/06/2021, la intimava e diffidava ad adempiere alle Pt_2 integrazioni documentali di sua spettanza nel più breve tempo possibile;
- che l'integrazione documentale depositata da risultava carente ed il Pt_2
Comune informava la SO convenuta della mancata richiesta di co- intestazione del PDC che avrebbe dovuto essere trasmessa da , la quale Pt_2 non vi aveva provveduto allo scopo evidente di ritardare il rilascio del titolo ed incamerare la somma della penale pattuita in € 288.000,00 e che ha poi provveduto ad evadere solo in data 09/09/2021;
- che risultava, altresì, carente la documentazione depositata da in ordine Pt_2 agli obblighi di cui alla normativa antincendio, inadempimento segnalato dal e correttamente onorato da in data 20/10/2021; CP_2 Pt_2
- che il procedimento amministrativo edilizio per cui è causa pende in conseguenza delle condotte tenute da e delle richieste Pt_2
NT dell'Amministrazione non imputabili a la quale ha eseguito il contratto in buona fede, compiendo ogni attività necessaria all'ottenimento del titolo abilitativo entro il termine contrattualmente previsto.
In forza di tali argomenti, attesa l'assenza di responsabilità della convenuta, concludeva per il rigetto delle domande attoree tutte in quanto palesemente infondate, con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. o al pagamento di una somma equitativamente determinata 7 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e, in ogni caso, col favore delle spese di lite e competenze professionali. NT dava poi atto dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire con nota del
05/11/2021.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e, all'udienza del
06/10/2022, era trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza depositata in data 13/04/2023, il G.I. rimetteva la causa in istruttoria, ritenendo necessario disporre idonea CTU diretta a verificare, accedendo all'integrale procedura amministrativa ed a quelle collegate, se il ritardo nel cambio di destinazione d'uso parziale di cui all'istanza protocollata in data 16/11/2020 sia o meno imputabile a carenze documentali o ad altre cause riferibili in via esclusiva o concorrente alla SO CP_1
Preso atto del tempestivo deposito della relazione tecnica da parte del CTU incaricato nel termine all'uopo indicato, la causa all'udienza del 31/10/2024 era trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di occorre ricostruire ed individuare correttamente l'oggetto del giudizio, tenendo conto che la domanda formulata dall'attrice trova causa giustificativa nell'inadempimento del regolamento negoziale di cui alla scrittura NT privata sottoscritta da e rispettivamente venditrice ed utilizzatrice Pt_1 dell'unità immobiliare facente parte di un più ampio fabbricato ubicato nel comparto “U/UMI 40”, ricadente all'interno della lottizzazione Macrolotto 2, nel
Comune di Prato, alla Via Chemmitz n. 11/9 censita catastalmente al foglio 85- particella 1201, subalterno 175, categoria D/8 , nella parte in cui la prima ha assunto l'obbligo di “…effettuare, a totale propria cura e spese, un cambio di destinazione d'uso parziale, ed esattamente per una superficie di mq 600, dell'unità immobiliare, e precisamente da destinazione d'uso commercio all'ingrosso a destinazione d'uso commercio al dettaglio..”.
L'obbligazione assunta dalla utilizzatrice con tale scrittura presuppone la precedente instaurazione del procedimento amministrativo, con istanza del 8 16.11.2020 ( prot. N 20200213314), avente ad oggetto il cambio di destinazione d'uso parziale, della quale le parti danno espressamente atto nelle premesse dell'atto, precisando che “ il predetto cambio di destinazione d'uso dovrà essere completato entro e non oltre 180 giorni dalla data di protocollo, salvo ritardi per integrazioni documentali o cause esterne non imputabili alla NT SO e che “ a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione assunta, la SO come sopra rappresentata, si impegna a consegnare a persona CP_4 di comune fiducia individuata nel Notaio che ha ricevuto l'atto di Parte_5 compravendita, la somma di euro 280.000,00 a mezzo di assegno circolare non trasferibile di detto importo, all'ordine di entro e non oltre 10 giorni Parte_1 da oggi”
In data 4 novembre 2021, è stato adottato il “PERMESSO A COSTRUIRE PER
INTERVENTO DI FRAZIONAMENTO IN DUE U.I. DI U.I. COMMERCIALE
ALL'INGROSSO E CONTESTUALE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO
DELL'UNITA' DERIVATA IN COMMERCIALE AL DETTAGLIO” , prodotto dalla SO convenuta il giorno successivo, così che non risulterebbe essere stato rispettato il termine indicato nel contratto per il cambio di destinazione d'uso.
Nella prospettiva di i tanto sarebbe sufficiente per ritenere integrata la Pt_2 violazione dell'impegno negoziale assunto e conseguente applicazione della penale pattuita.
Tuttavia, occorre evidenziare che le stesse parti hanno fatto salvi “ ritardi per NT integrazioni documentali o cause esterne non imputabili a .
L'affermazione della responsabilità contrattuale di quest'ultima SO, secondo il tenore del regolamento contrattuale, presuppone l'accertamento non soltanto dell'oggettivo ritardo nell'adempimento rispetto al termine pattuito, ma anche che esso non sia connesso ad integrazioni documentali ovvero a cause NT esterne non imputabili a Pertanto,
E con riferimento a tale attività, risulta propedeutica la ricostruzione storica della vicenda ed il contenuto delle attività progressivamente svolte e solo in esito a tale ricostruzione, potrà essere valutata la fondatezza delle pretese.
9 I. RICOSTRUZIONE DEI FATTI.
Le verifiche espletate delle varie fasi del procedimento instaurato con la istanza del 16.11.2020 ( prot. N 20200213314), attraverso l'espletamento di consulenza tecnica, consentono di escludere che il mancato rispetto del termine possa essere imputato alla convenuta.
Dalla relazione prodotta in data 27 febbraio 2024, dall' ing. Persona_1
, risulta infatti quanto segue (pqg.
4-11 della relazione).
[...]
In data 23/12/2020 la Dott.ssa S. Per_2 NTroparte_5
[...
procedimentale, a mezzo PEC, comunica all'Arch.
[...] delegato di richiesta di integrazione istruttoria in 5 distinti CP_6 CP_1 punti (Doc. 29 - BOS) e più precisamente:
1. Fornire ulteriori chiarimenti in merito alla tipologia di attività che si intende insediare, in quanto la mancata indicazione di tale aspetto rende impossibile verificare se il commercio al dettaglio senza somministrazione configuri o meno una media struttura di vendita, nel qual caso sarebbe necessaria la contestuale presentazione dell'autorizzazione amministrativa.
2. Si richiedono chiarimenti da parte del richiedente e del professionista incaricato in merito ai seguenti aspetti:
• i precisi riferimenti di legge in forza dei quali ritengono legittima la loro richiesta di mutamento di destinazione d'uso urbanistica verso il commerciale al dettaglio che dagli atti pianificatori al momento non appare;
• ai fini dell'accertamento della conformità per la realizzazione di verde di comparto prevista dal Piano generale Organico dei Comparti del Piano di Lottizzazione industriale del Macrolotto 2, si chiede di produrre adeguata documentazione grafica e una relazione dettagliata sullo stato di realizzazione del Verde di Comparto, delle piantumazioni previste e da prevedere, oltre a fornire specifiche informazioni sul trattamento delle superfici pavimentate e/o da pavimentare. Si ritiene che senza esaustiva risposta in tempi certi, come da richiesta del Servizio Urbanistica, sia necessario espletare un accertamento formale della Polizia Municipale sullo stato dei luoghi (in relazione alla PE 1020/2018) per determinare eventuali provvedimenti sanzionatori. 3. Si richiede la presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett.d della L.447/1995 e con i contenuti richiesti dall'Allegato A alla DGRT 857/2013. Alla documentazione di cui sopra dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – rese dal legale rappresentante e dal tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L. n. 447/1995dell'Allegato A della D.G.R. n. 857/2013 – relativa al rispetto
10 dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale, con riportati gli espliciti riferimenti della documentazione presentata (nominativo tecnico e data di redazione). Le suddette dichiarazioni dovranno essere corredate dei rispettivi documenti di identità in corso di validità.
4. Occorre Modello Soggetti Coinvolti debitamente compilato e sottoscritto dai soggetti coinvolti;
5. Occorre Modello del Permesso, in sostituzione di quello presentato, correttamente compilato al punto b) Titolarità dell'intervento (es: proprietario, comproprietario ecc.) con il titolo del richiedente rispetto all'immobile. CP_1
Inoltre si prega di indicare la tipologia di pratica nella prima pagina del modello stesso. Il 15/01/2021 Arch. delegato a mezzo e-mail, trasmette e Tes_1 Parte_2 consegna all'Arch. la documentazione attestante la tipologia di CP_6
NT attività che si intende insediare (Doc. 8 all. 3 e 4 –
Il 19/02/2021 Arch. delegato a mezzo PEC, deposita la CP_6 CP_1 documentazione integrativa richiesta dal Comune di Prato in data 23/12/2020
e tra le altre precisa la tipologia di attività che si intende insediare, ovvero
“vendita al dettaglio di abbigliamento, accessori e casalinghi” come da layout
“arredo” allegato a firma dell'Arch. Su tali punti, secondo i rilievi Tes_1 pienamente condivisibili del consulente d'ufficio, solo il primo punto è da ritenersi NT a carico di mentre per tutti gli altri era a carico di produrre le Parte_2 integrazioni documentali.
Se anche le produzioni risultano essere depositate prima della scadenza del termine contrattuale, nondimeno il ritardo correlato al tempo intercorrente tra la trasmissione della documentazione da parte di 15 gennaio 2021) e il Pt_1 deposito della documentazione integrativa presso il Comune ( 19 febbraio NT 2021) è imputabile a ma tale circostanza non presenta carattere dirimente. NT Appare incontestabile, infatti, che a non sarebbe comunque rimproverabile il periodo trascorso tra la richiesta di integrazione e la trasmissione delle integrazioni da parte di pari a ventisei giorni e Pt_1 quindi sarebbe comunque giustificata la proroga dei 180 giorni scadenti il
15 maggio 2021 al 10 giugno successivo, data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Il successivo 4 giugno 2021, tuttavia, il Dirigente del Servizio Governo del
[... Territorio U.O.C. a mezzo PEC, comunica all'Arch. NTroparte_7 delegato di che l'atto è rilasciabile (P.d.C.) [il Permesso di CP_6 CP_1
11 Costruzione n.d.r.] previo assolvimento delle condizioni e dei pagamenti in 9 punti distinti (Doc. 25 – BOS) e più precisamente:
1. Come azione di demineralizzazione dovranno essere create delle nuove aiuole verdi … IS ..
2. Le nuove aiuole così ricavate dovranno essere piantumate con alberi di adeguate dimensioni … IS …
3. Come ulteriore azione di mitigazione delle isole di calore oltre che di recupero dell'originale idea di “spazio pubblico” si rende necessaria la colorazione con toni chiari dell'asfalto … IS …
4. Ai sensi dell'art. 31 del R.E.C. vigente, le due unità immobiliari derivate dovranno avere accessi autonomi, indipendenza funzionale e capacità di soddisfare autonomamente le specifiche esigenze di utilizzo in relazione all'attività da insediare. Dovranno, pertanto, essere separate funzionalmente mediante elementi di partizione che ne impediscano la comunicazione diretta, ripresentando di conseguenza tutti gli elaborati grafici oggetto della presente modifica.
5. Ai sensi dell'art. 82 del T.U.E. dovrà essere prodotta la verifica grafica del requisito di accessibilità degli spazi di relazione dell'unità immobiliare oggetto d'intervento; ai sensi dell'art. 5 del D.M. 236/1989, nel caso di attività aperte al pubblico di superficie netta superiore i 250 mq, dovrà essere prevista l'accessibilità di almeno un servizio igienico.
6. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011, trattandosi di attività ricompresa nell'Allegato I al punto 69 – categoria B, dovrà essere richiesta la Valutazione progetto da parte dei VV.F. producendo il relativo Nulla Osta.
7. Dovrà essere precisato il tipo di attività che si intende insediare al fine di rendere possibile verificare se il commercio al dettaglio senza somministrazione possa configurare una media struttura di vendita nel qual caso sarebbe obbligatoria la contestuale presentazione della domanda di autorizzazione amministrativa. Dovranno essere, altresì, specificate le normative di settore vigenti … IS …
8. Dovrà essere prodotta n. 1 marca da bollo da € 16,00 … IS …
9. Importi da corrispondere … IS …
In ordine a tali integrazioni, evidentemente decisive ai fini delle valutazioni dei NT ritardi, solo i punti 1,2,3, 8 e 9 risultano a carico di , in quanto derivanti da una richiesta di integrazione dell'amministrazione comunale successiva ai termini di cui all'art 142, comma 6, legge regionale Toscana.
In disparte il differimento dei termini di scadenza del procedimento amministrativo al 19 giugno 2021, i punti richiamati ai punti 4.5.6 e 7 riguardavano integrazioni, ulteriori e differenti rispetto alla precedente
12 richiesta del 23 novembre 2020, che era la stessa utilizzatrice dell'immobile a dovere fornire.
I rilievi pienamente condivisibili del consulente d'ufficio ( pag. 11 e ss. NT relazione), solo il primo punto è da ritenersi a carico di , mentre per tutti gli altri era a carico di produrre le integrazioni documentali, tenuto Parte_2 conto che le uniche osservazioni del CTP attengono alla circostanza che il requisito di accessibilità avrebbe dovuto essere già verificato a monte, nel permesso a costruire per la realizzazione dell'intero complesso, in quanto relativa a struttura di dimensioni superiore a 250 mq, aperta al pubblico, sia pure con i destinazione originaria di “commercio all'ingrosso” .
In tale prospettiva, tuttavia, il ritardo sarebbe imputabile all'amministrazione comunale ovvero sarebbe inerente ad una carenza precedente al contratto e già conoscibile da non gli impegni assunti dalla venditrice. Pt_1
Né rileverebbe il rilievo della SO attrice che, molte delle integrazioni richieste erano a carico della proprietaria e non della utilizzatrice, in quanto in ogni caso il bene era stato trasferito dal novembre 2020.
Oltre tutto, riguarderebbe solo il punto 5 di quelli segnalati nella note del 3-4 giugno, non le ulteriori richieste e tanto appare sufficiente per escludere, alla data di introduzione del giudizio, la responsabilità della SO convenuta in ordine al mancato rispetto del termine contrattuale e conseguente applicazione della clausola penale invocata da Pt_1
Quanto alle ulteriori integrazioni, gli sviluppi del procedimento amministrativo si correlano alle questioni relative al rilascio del Nulla Osta Antincendio da parte dei Vigili del Fuoco e dalle richieste da parte dell'amministrazione, in ordine alla tipologia di attività di vendita da svolgere nei locali in oggetto, certamente non imputabile a . CP_1
Il 02/07/2021 l'Arch. delegato a mezzo PEC, deposita al Tes_1 Parte_2
la Richiesta di Nulla Osta ai VV.F. (Doc. 14 – BOS) NTroparte_3
Il successivo 08/07/2021 l'Arch. delegato deposita istanza Tes_1 Parte_2 telematica sul Portale STAR la Richiesta autorizzazione commerciale per MEDIA
STRUTTURA di VENDITA(Doc. 16 – BOS).
13 Il 06/07/2021 l'Arch. delegato a mezzo e-mail, all'Arch. CP_6 CP_1 delegato presenta richiesta di documentazione grafica (Doc. Tes_1 Parte_2
NT 15 – , premettendo che “a seguito di tua del 02/07/2021 nella quale mi hai allegato Istanza di Valutazione progetto da parte dei VV.F. da inoltrare tramite il
SUAP del , ottemperando così al punto 6) della comunicazione del NTroparte_3
, PEC ricevuta il 03/06/2021) sono a comunicarti che non posso NTroparte_3 procedere a tale inoltro, né alle restanti integrazioni, in mancanza di quanto segue:
- tav. 2b (PT-P1) aggiornata con la “specifica partizione” fra l'unità immobiliare originaria e quella, così come punto 4) della Comunicazione del NTroparte_3 inoltratami per PEC il 03/06/2021;
- sulla medesima tav. 2b (PT-P1) aggiornata: “verifica grafica del requisito di accessibilità degli spazi di relazione dell'unità immobiliare” derivata, ed essendo un'attività aperta al pubblico di superficie netta superiore i 250 mq, “dovrà essere prevista l'accessibilità di almeno un servizio igienico” così come punto 5) della suddetta Comunicazione del Comune;
- sempre nella solita tav. 2b (PT-P1): precisazione “del tipo di attività che si intende insediare al fine di rendere possibile verificare se il commercio al dettaglio senza somministrazione possa configurare una media struttura di vendita” e
“dovranno essere, altresì, specificate le superfici di vendita al fine di verificare se gli standard dei parcheggi sono conformi etc.”, così come da punto 7) della suddetta Comunicazione del Comune;
Essendo le summenzionate “verifiche” e/o
“precisazioni” derivabili solo dal progetto specifico dell'utilizzatore, e non arbitrariamente suscettibili di scelta da parte di (sia per attività specifica, CP_1 che per collocazione, dimensioni o più semplicemente per scelte funzionali delle partizioni e degli ambienti), ti chiedo di potermi inviare la tav. 2b (PT-P1) aggiornata quanto prima, in qualità di tecnico di per non incorrere Parte_2 nella scadenza di cui alla PEC del . NTroparte_3
Il 15/07/2021 l'Arch. delegato a mezzo PEC, deposita al CP_6 CP_1
la tav. 2b (PT-P1) come da richiesta del 03/06/2021 (allegato NTroparte_3
5 CTU-CGP alla relazione).
Tuttavia, 15/07/2021 l'Uffico Prevenzione Incendi del Comando VV.F. di Prato,
a mezzo e-mail, (allegato 6 CTUCGP alla relazione) comunica alla Sig.ra Pt_6
c/o e per conoscenza al , ”parere favorevole
[...] Parte_2 CP_2 CP_3 condizionato” facendo presente che ”siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabili o rilevato dalla documentazione allegata … IS … disposizioni di sicurezza di cui al D.Lgs
14 n° 81/2008 espressamente finalizzate alla prevenzione incendi …IS ... il presente parere è subordinato all'osservanza delle selle condizioni di cui appresso:
P1) per quanto non espressamente indicato negli elaborati a corredo dell'istanza, deve essere rispettato integralmente il D.M. 03.08.2015 s.m.i. per l'attività di esposizione e vendita di manufatti tessili;
P2) il soppalco deve avere caratteristiche prestazionali di resistenza al fuoco compatibili con la classe dell'attività P3) la scala sia inserita in un compartimento antincendio, al fine di assicurare le condizioni della tabella S.4- 20, per garantire la massima larghezza del corridoio cieco per la zona ufficio e soppalco. Si rammenta che, nel caso in cui vi sia presenza di lavoratori dipendenti durante l'esercizio, dovrà essere assicurata la presenza di addetti antincendio. Il successivo 22/07/2021 la Dott.ssa Responsabile del procedimento Per_3 del Servizio Governo del Territorio , a Parte_7
NT mezzo PEC, comunica alla (Doc. 18 - , con riferimento alla Parte_2 richiesta di autorizzazione per MEDIA STRUTTURA di VENDITA del
08/07/2021, richiesta di integrazione della documentazione in quanto incompleta “nella parte relativa alle seguenti dichiarazioni e/o documenti:
- attestazione disponibilità di area a parcheggio nella misura minima di mq 1,5 per ogni mq di superficie di vendita così come previsto dal Regolamento Comunale per il commercio in sede fissa del Comune di Prato;
- attestazione di versamento di due marche da bollo da 16,00 euro ciascuna. Si ricorda inoltre che ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'avvio dell'attività è necessario ottenere dal Comando dei Vigili del Fuoco di Prato parere favorevole alla prevenzione incendi, al momento agli atti risulta depositata solamente una richiesta di esame progetto di cui al protocollo n. 135543 del 05/07/2021 (PAM 219/2021).
Ancora il 29/07/2021 l'Arch. Dirigente del Servizio Governo del Per_4
Territorio, a mezzo e-mail, comunica all'Arch. delegato di CP_6 CP_1
(Doc_19 – BOS),
- “sia il titolo edilizio che l'autorizzazione commerciale sono già rilasciabili e posti alla mia firma, mi comunicano però che dovrà pervenire al Comune una richiesta di cointestazione degli stessi, richiesta che pare tardi a pervenire e che quindi, per cause non imputabili a questa Amministrazione, tali provvedimenti di fatto ritarderanno la loro efficacia”.
- “Ad integrazione della mia precedente [e-mail di cui sopra al medesimo punto 12.
15 n.d.r.] mi preme ricordare che in data 22,07,2021 questo Servizio ha richiesto specifiche integrazioni alla SO , integrazioni propedeutiche al rilascio Pt_2 dell'autorizzazione della MEDIA STRUTTURA di VENDITA”.
Il 03/08/2021 Arch. delegato a mezzo e-mail, trasmette e Tes_1 Parte_2 consegna all'Arch. l modello di co-intestazione firmato da ” (Doc. CP_6 Pt_2
20 – BOS).
Il 23/08/2021 l'Arch. Dirigente del Servizio Governo Per_4 [...]
, a mezzo PEC, comunica a NTroparte_8 Parte_2
(allegato 7 CTU-CGP alla presente), che:
- Premesso che, in data 08-07-2021, con Protocollo Generale n. 20210140008, l'ufficio scrivente ha ricevuto una Domanda per l'apertura di una MEDIA STRUTTURA di VENDITA da parte della sig.ra … IS … - Verificato che Parte_8 nell'istanza di rilascio dell'autorizzazione amministrativa per MEDIA STRUTTURA di VENDITA, viene dichiarata una superficie totale di vendita pari a mq 556 di cui 283 mq all'ingrosso e 283 mq al dettaglio;
- Richiamato l'art. 26, comma 3 della L.R. 62/2018 il quale dispone che: “l'esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali”;
- Tenuto conto che l'attività di commercio fisso si qualifica come MEDIA STRUTTURA allorquando la superficie di vendita destinata al dettaglio superi i 300 mq, mentre al di sotto di tale metratura, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), l'attività viene considerata come “esercizio di vicinato”;
- Ritenuto, pertanto, che l'attività debba inquadrarsi come ESERCIZIO di VICINATO e NON come “MEDIA STRUTTURA;
- Considerato che, a norma di legge, ai fini dell'esercizio dell'attività di VICINATO congiunto all'INGROSSO, si rende necessario presentare una SCIA di avvio attività dal Portale STAR Regionale;
- Ritenuta, quindi, non ammissibile la documentazione prodotta, poiché non rispondente ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
… IS ... - ... preavviso di rigetto per inammisibilità, della DOMANDA P.G. N. 20210140008 presentata in data 08-07-2021 da per l'attività da esercitarsi nei locali Parte_2 di Via Chemnitz 11/9 – 59100 PRATO (PO), per carenza dei presupposti e dei requisiti ai fini del rilascio dell'autorizzazione amministrativa per MEDIA STRUTTURA”.
16 Il 24/08/2021 l'Arch. delegato a mezzo PEC protocollata in Tes_1 Parte_2 data 25/08/2021, deposita al la Richiesta al NTroparte_3 NTroparte_3 la Richiesta di Proroga di 30 giorni per la produzione la documentazione richiesta dal con PEC del 23/08/2021 relativa a (allegato 8 NTroparte_3
CTU-CGP alla relazione)
Il 03/09/2021 D. CIABATTI Responsabile del Servizio Governo del Territorio
U.O.C. SUEAP U.O. Gestione procedimentale, a mezzo PEC, trasmette ad Pt_2
NT c/o (Doc_21 la Comunicazione di Parere favorevole condizionato Pt_9 del Comando di Vigili del Fuoco.
Il 20/09/2021 l'Arch. delegato a mezzo PEC, con riferimento Tes_1 Parte_2
[... alla SCIA per l'apertura di una media Struttura di vendita, deposita al Comune
la planimetria sostitutiva con l'indicazione delle effettive superfici CP_3 individuate dalla Committenza [ n.d.r.] Superficie relativa alla Parte_2
VENDITA al DETTAGLIO mq 566 (allegato 9 CTU-CGP alla relazione).
Il 05/10/2021 l'Arch. del Servizio Governo del Persona_5 [...]
a mezzo PEC, comunica a e NTroparte_9 Parte_2 CP_1
c/o Arch. ”ad integrazione della ns precedente nota P.G. CP_6
113182/2021 [del 03/06/2021 n.d.r.] che “l'atto è rilasciabile (P.d.C.) [il Permesso di Costruzione n.d.r.] previo assolvimento delle ulteriori condizioni dettate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato, a seguito di parere di cui all'esame progetto per il rilascio del certificato di Prevenzione Incendio , di cui al DPR 151/2011, con nota pervenuta in data 15/07/2021 P.G. 146067, mediante produzione di nuovi elaborati grafici e/o relazioni tecniche, in sostituzione di quelle già prodotte, nei quali si dimostri i rispetto delle seguenti condizioni in n. 3 punti distinti (Doc. 22 – BOS):
1. per quanto non espressamente indicato negli elaborati a corredo dell'istanza, dovrà essere rispettato integralmente il D.M. 03.08.2015 e ss.mm.ii. Per la realizzazione dell'attività di esposizione e vendita di manufatti tessili;
2. il soppalco dovrà avere caratteristiche prestazionali di resistenza al fuoco compatibili con la classe di attività;
3. la scala dovrà essere inserita in un compartimento antincendio, al fine di assicurare le condizioni della tabella S.4-20, per garantire la massima lunghezza del corridoio cieco per la zona ufficio e soppalco. Il 19/10/2021 Arch. delegato a mezzo e-mail, trasmette e Tes_1 Parte_2 consegna all'Arch. la documentazione attestante l'assolvimento CP_6 condizioni VV.F. (Doc. 21 – ) Pt_2
17 Il 25/10/2021 l'Arch. delegato a mezzo PEC, deposita al CP_6 CP_1
NT
(Doc_23 - NTroparte_3
- la relazione tecnica integrativa a firma dell'Arch. Pt_9
- la tav. 2b (PT-P1), a firma dell'Arch. con le precisazioni richieste dal Pt_9
Comando VV.F. di Prato.
Infine, il 04/11/2021 l'Arch. Dirigente del Servizio Governo Per_4 [...]
a mezzo PEC, trasmette a NTroparte_10 Parte_2
e il PERMESSO di COSTRUIRE Pratica Edilizia PE-2866-2020 CP_1
Provvedimento 264-20210 (Doc_24 - BOS)
Come evidenziato quindi dal consulente che il procedimento amministrativo per l'ottenimento dell'Autorizzazione Commerciale, da parte di , nella Pt_2 persona del delegato Arch. si è protratto fino al 20 settembre 2021 e Tes_1 concluso il 4 novembre 2021 con il rilascio del Permesso di Costruire.
II. RESPONSABILITA' PER IL RITARDO NELL'ADEMPIMENTO
Ricostruiti i fatti e gli impegni negoziali che sono stati assunti in ordine contratto di leasing del bene sopra descritto e agli obblighi accessori di cui alla scrittura privata, inquadrati i principi di carattere generale applicabili alla fattispecie, ad avviso di questo giudice le domande non meritano accoglimento.
L'analisi del contenuto della clausola appare inequivoca e volta a tutelare, in modo rafforzato, l'interesse dell'utilizzatrice dell'immobile oggetto del contestuale contratto di leasing, ad avere tempi certi e definiti per svolgere l'attività di commercio al dettaglio, avuto riguardo alla definizione del procedimento amministrativo già instaurato presso il Comune di Prato e di cui aveva cognizione. Purtuttavia, non è strutturata come una garanzia oggettiva, ma circoscritta alla specifica obbligazione prevista a carico di e quindi CP_1 in questi termini sussumibile entro lo schema della clausola penale per ritardo nell'adempimento.
E' difatti insegnamento della S.C. – Cass, . 03/09/2019, n 22050; Cass., n°
8813/03 - che la penale stabilita per l'inadempimento è ontologicamente diversa dalla penale pattuita per il semplice ritardo - Cass. sez. 2 n° 27994/18 -, posto che la seconda, per espressa previsione di legge, concorre con
18 l'adempimento dell'obbligazione, cui è collegata, in quanto avvenuto benché in ritardo. Di conseguenza è necessaria apposita pattuizione per ciascuna dei due tipi di penale, posto che la sua funzione risulta essere la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno, sicché la stessa opera esclusivamente con relazione alla puntuale ipotesi prevista dalle parti o per il ritardo ovvero per l'inadempimento - Cass. sez. 2 n° 5828/84, Cass. sez, 2 n° 23706/08, Cass. sez. 2 n°
23291/14 -.
Inoltre la pattuizione della penale deve esser espressa poiché la sua applicazione a determinata obbligazione deve esser apprezzata con certezza dal
Giudice - Cass. n° 910/1946 - stante il suo carattere derogatorio della disciplina generale in tema di inadempimento.
Ora, nel caso di specie le parti hanno qualificato detto versamento in modo non ambiguo, come caparra, dunque diretta a liquidare preventivamente e forfettariamente la prestazione del debitore inadempiente, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto.
La richiesta di applicazione di una clausola penale contrattualmente prevista per il caso di inadempimento – richiesta senza la quale il giudice che pronunzi la risoluzione del contratto non può statuire sull'applicazione della clausola – non può considerarsi implicitamente contenuta nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero in quella di risarcimento del danno, stante l'indipendenza di tali domande da quella di pagamento della penale, la quale si configura come autonoma sia rispetto all'inadempimento, potendo trovare applicazione tanto in ipotesi di domanda di risoluzione del contratto quanto in quella in cui venga proposta domanda di esecuzione coatta dello stesso, sia rispetto al danno, atteso che la penale può essere prevista anche in assenza di un concreto pregiudizio economico (Cass. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19272 del
12/09/2014; Sez. 2, Sentenza n. 10741 del 24/04/2008; Sez. 2, Sentenza n. 21587 del 15/10/2007; Sez. 2, Sentenza n. 771 del 25/01/1997).
La parte contrattuale danneggiata può quindi invocare l'ordinario risarcimento dei danni in alternativa alla disciplina della clausola penale, quale previsione negoziale con funzione rafforzativa del vincolo contrattuale nonché con funzione di liquidazione convenzionale, preventiva e forfettaria della prestazione risarcitoria (che esige la prova del solo inadempimento imputabile), 19 cui è tenuto il contraente inadempiente, ed altresì accessoria ad una ipotetica domanda di risoluzione o di adempimento (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21398 del
26/07/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 16561 del 05/07/2017; Sez. 1, Sentenza n.
19358 del 22/09/2011; Sez. 3, Sentenza n. 1183 del 19/01/2007; Sez. 3, Sentenza
n. 11356 del 16/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 4779 del 04/03/2005; Sez. 2,
Sentenza n. 591 del 13/01/2005; Sez. 2, Sentenza n. 6927 del 21/05/2001; Sez. 3,
Sentenza n. 1720 del 25/06/1963).
Ricostruite le vicende che hanno portato all'acquisto dell'immobile, considera il giudicante che dall'istruttoria svolta, dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle descrizioni contenute nelle relazioni tecniche depositate dai consulente d'ufficio la situazione di fatto sottesa alle richieste delle parti è emersa in modo chiaro. Secondo il regolamento contrattuale, la condotta posta in essere dalla SO venditrice ne determina la responsabilità per il ritardato adempimento ad essa imputabile solo in presenza di una specifica condotta che abbia etiologicamente contribuito in modo decisivo a ritardare il procedimento amministrativo in corso, diretto al rilascio dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, oltre il termine prescritto.
Purtuttavia, sulla scorta degli elementi acquisiti nell'istruttoria, deve essere decisamente escluso che la mancata nel termine concordato sia imputabile a e non ad altri soggetti, così che viene meno in radice la responsabilità CP_1 contrattuale per ritardato adempimento.
La domanda dell'attrice, pertanto, deve essere integralmente disattesa non sussistendo i presupposti di applicabilità della penale concordata,
Al contempo, non può essere accolta la richiesta di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.
Tale affermazione di responsabilità, che è prevista a carico della parte soccombente dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza (Cass., 15.7.91, n. 7815) ed alla sussistenza di una colpa grave (Cass., 21798/2015; Cass., 17.10.89, n. 4164; Cass., sez. un., 30.9.89, n. 3948, in Giust. civ. 1989, I, 2535), che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non 20 risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (Cass., 2.6.92,
n. 6637; Cass., 9.2.91, n. 1341; Cass., 23.5.90, n. 4651; Cass., 2.6.84, n. 334).
Nel caso di specie, invece, la convenuta non ha dedotto né dimostrato l'esistenza di un danno patrimoniale concretamente subito sicché la domanda proposta deve essere senz'altro rigettata. Non si ravvisano, infine, le condizioni per fare applicazione discrezionale dell'art 96, comma 3, c.p.c.
Le spese, comprese quelle di CTU liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice nei confronti della convenuta, così come liquidate , secondo i parametri del D.M. 55/2014 ( medi per la fase istruttoria e minimi per le altre fasi in assenza di particolari questioni di diritto), tenendo conto, nella determinazione del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di PRATO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 21/06/2021, da in persona Parte_2 del legale rappresentante p.t., nei confronti di , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta , le domande proposte;
b) condanna , l'attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta, liquidate in complessive € 16.439,00, oltre IVA, CAP e spese generali nella misura di legge.
Così deciso in data 4 maggio 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico. Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
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