Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00465/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00663/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 663 del 2016, proposto da
PO S.r.l. e ID-Sadam S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Maria Giulia Roversi Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Venarucci, in Ancona, corso Garibaldi n. 91/A;
contro
Provincia di Fermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Maurizio Discepolo, in Ancona, via Matteotti, 99;
Provincia Fermo-Settore Ambiente e Trasporti, Provincia Fermo-Settore Viabilità Infrastrutture Urbanistica, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Fermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Gentili e Cristina Argentieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Miranda, in Ancona, viale della Vittoria 7;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Marche - Dipartimento Provinciale di Fermo, Agenzia Regionale Protezione Ambiente Marche - Servizio Impiant. Regionale, Agenzia Regionale Protezione Ambiente Marche – Dipartimento di Ancona Servizio Epidemiologia Ambientale, Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche - Area Vasta 4, Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche - Area Vasta 4 – Dipartimento di Prevenzione, Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Ascoli Piceno, Comune di Grottazzolina, Comune di Monte Urano, Comune di Torre San Patrizio, Comune di Rapagnano, Comune di Ponzano di Fermo, Autorità di Bacino Regionale - Presidio Provinciale di Fermo, Regione Marche, Regione Marche - Presidio Decentrato Agricoltura, Regione Marche - Servizio Industria, Artigianato ed Energia - PF Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Regione Marche - Servizio Industria, Artigianato ed Energia - PF Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni . Energetiche, Gas, Idro, Regione Marche-Servizio Industria, Artigianato ed Energia -Difesa del Suolo, Regione Marche-Servizio Salute, U.T.G. - Prefettura di Fermo, non costituiti in giudizio;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente delle Marche - Direzione Generale, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Marche, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale Marche, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- della determinazione del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Fermo n. 795 del 4 agosto 2016 che ha espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo sul progetto “Polo Energie Rinnovabili di Fermo – C.da GL, Fermo – FM” relativo ad una centrale a biomasse di potenza termica pari a 47MWt;
- del verbale della Conferenza dei servizi del 7 giugno 2016;
- del verbale della Conferenza dei servizi del 15 luglio 2016;
- del verbale della Conferenza dei servizi del 22 luglio 2016;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Fermo, del Comune di Fermo, dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente delle Marche - Direzione Generale, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Marche, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale Marche e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le società ricorrenti impugnano la determinazione del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. 795 del 4 agosto 2016, con cui è stato espresso parere non favorevole di V.I.A. con riguardo al progetto di realizzazione, in località GL del Comune di Fermo, di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse avente una potenza nominale di circa 47 MWt. Il provvedimento odiernamente impugnato è stato adottato in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 880/2015, recante la riforma parziale della sentenza di questo T.A.R. n. 433/2014 (con cui erano stati annullati due precedenti analoghi pareri negativi adottati dalla Provincia di Fermo nel 2012 e nel 2013), nonché della successiva sentenza del giudice amministrativo di secondo grado n. 1485/2016, resa in sede di ottemperanza.
Per quanto riguarda l’antefatto del precedente giudizio si rimanda dunque alla prefata sentenza n. 433/2014, mentre, con riguardo al segmento procedimentale oggetto del presente giudizio, è sufficiente puntualizzare che:
- PO e ID (nella rispettiva veste di società costituita per realizzare e gestire l’impianto de quo e di proprietaria dell’area di sedime) con il ricorso n. 647/2012 R.G. avevano impugnato il parere negativo di V.I.A. adottato dalla Provincia di Fermo in data 1° giugno 2012. In sede cautelare il T.A.R., esaminati nel dettaglio i circa 60 rilievi ostativi emersi nel corso del procedimento e ritenuto che nessuno di essi giustificasse il parere non favorevole, aveva disposto il riesame della domanda. In esecuzione dell’ordinanza n. 515/2012 la Provincia aveva ripreso il procedimento, concludendolo con la determinazione n. 97/2013, che le odierne ricorrenti impugnavano con motivi aggiunti;
- con la prefata sentenza n. 433/2014 il T.A.R. accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo che nemmeno i pochi elementi ostativi “superstiti” (ossia non superati in sede di riesame) giustificassero il parere sfavorevole. La sentenza, oltre ad annullare le determinazioni impugnate, ordinava alla Provincia di riesercitare il potere e, all’uopo, riteneva di fissare i seguenti paletti:
“ …- il procedimento si è protratto per circa tre anni,
- sono stati indagati tutti i possibili profili coinvolti,
- sono risultati non condivisibili gli unici rilievi ostativi “sopravvissuti” al riesame disposto dal Tribunale… ”;
- il Consiglio di Stato, in parziale riforma della decisione di prime cure, riteneva che il T.A.R. avesse esorbitato dai limiti del sindacato esercitabile in subiecta materia proprio nella parte in cui aveva in sostanza indicato alla Provincia il contenuto del provvedimento da adottare (e questo era stato in particolare desunto dall’affermazione del Tribunale secondo cui, alla luce del concreto svolgimento dell’originario procedimento, non vi erano altri aspetti da approfondire in sede istruttoria). Anche la sentenza n. 880/2015 conteneva comunque l’ordine alla Provincia di rideterminarsi sull’istanza di PO, ma inizialmente l’amministrazione riteneva che il procedimento di V.I.A. dovesse essere riavviato dall’inizio. Considerando tale modus operandi violativo del giudicato, PO e ID proponevano ricorso per ottemperanza della sentenza n. 880/2015, ricorso che veniva accolto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1485/2016;
- in ossequio a tale decisione del giudice dell’ottemperanza, la Provincia procedeva ad una rinnovazione solo parziale del procedimento, acquisendo tuttavia ulteriori elementi istruttori e riconfermando per la terza volta il parere non favorevole;
- nel corso del procedimento, però, PO, con nota del 15 luglio 2016, rendeva noto alle amministrazioni interessate che nelle more era venuta meno la sostenibilità economico-finanziaria del progetto, e ciò in relazione alle sopravvenute disposizioni del D.M. 23 giugno 2016 (che limitavano l’accesso alle tariffe incentivanti ai soli impianti già autorizzati).
2. Le ricorrenti impugnano dunque la determinazione n. 795/2016 e gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento e puntualizzando, anche negli scritti conclusionali, che il presente ricorso è ammissibile e procedibile in relazione ai connessi giudizi risarcitori promossi con i ricorsi nn. 108/2016 R.G. e 109/2016 R.G. (anch’essi decisi all’odierna udienza pubblica).
Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, la Direzione Regionale per i Beni Culturali, le Soprintendenze per i Beni Architettonici e il Paesaggio e per i Beni Archeologici delle Marche, la Provincia di Fermo e il Comune di Fermo.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 7 maggio 2025.
DIRITTO
3. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ma, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., il Tribunale è ugualmente chiamato ad esaminare incidenter tantum le censure sollevate dalle ricorrenti, e ciò alla luce delle domande risarcitorie proposte dalle stesse con i coevi ricorsi nn. 108/2016 R.G. e 109/2016 R.G. (al riguardo si vedano i principi di diritto ribaditi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 8 del 2022).
Per questo vanno rigettate le eccezioni di improcedibilità sollevate dalla Provincia e dal Comune di Fermo:
- la prima, in relazione all’esito del giudizio incardinato da PO e ID con il ricorso n. 100/2012 R.G., recante l’impugnazione dell’art. 117 del Regolamento di Igiene del Comune di Fermo, come modificato con deliberazione consiliare n. 87/2011 (il prefato ricorso è stato accolto dal T.A.R. con la sentenza n. 269/2015, mentre il giudizio di appello si è concluso con la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse - sentenza del Consiglio di Stato n. 2434/2019 - e ciò proprio per il fatto che, nelle more, il progetto non era più realizzabile in ragione delle disposizioni del D.M. 23 giugno 2016);
- la seconda, fondata sulla circostanza che, nelle more del giudizio, ID ha venduto il lotto in questione ad un noto operatore economico del settore calzaturiero, e questo sempre in relazione alle domande risarcitorie proposte con i citati ricorsi nn. 108 e 109 del 2016.
Queste due eccezioni di improcedibilità, infatti, mirano ad impedire la delibazione incidenter tantum dei motivi di ricorso, perché esse presuppongono che l’impianto non fosse comunque realizzabile, in particolare per contrasto con l’art. 117 del Regolamento di Igiene del Comune di Fermo, come modificato nel 2011.
Tale prospettazione è però fallace, perché, se non fosse sopravvenuto il D.M. 23 giugno 2016 e se dunque PO non avesse in sostanza rinunciato a coltivare il progetto, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto esaminare nel merito l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza del T.A.R. n. 269/2015, con un esito che non è possibile pronosticare ex post . Comunque, per quanto concerne l’incidenza a fini risarcitori di tali accadimenti di contorno sull’esito della vicenda principale si rimanda alla motivazione della sentenza resa in pari data sul ricorso n. 109/2016 R.G.
Va ugualmente rigettata l’istanza, formulata oralmente dalla difesa del Comune di Fermo, di trattazione congiunta del presente ricorso con il ricorso n. 59/2014 R.G. (con cui il prefato Comune ha formulato la domanda di risoluzione per inadempimento di PO e di ID dell’accordo stipulato il 27 luglio 2007 e finalizzato all’individuazione del sito sul quale realizzare l’impianto de quo ) e ciò per le medesime ragioni evidenziate dal Tribunale nella sentenza n. 433/2014 (ossia “ … vanno esaminate le questioni preliminari rappresentate dal Comune di Fermo, con riguardo alla pendenza di due altri ricorsi connessi (… e n. 54 [recte, 59] /2014 R.G. …).
Il Collegio ritiene che non vi sia rapporto di pregiudizialità necessaria con il presente ricorso, atteso che:
a) […]
b) con riguardo all’altra questione, e senza voler anticipare la decisione sul citato ricorso n. 54 [recte, 59] /2014, si deve osservare che le ricorrenti avrebbero potuto presentare l’istanza di assoggettabilità a VIA del progetto anche in assenza dell’Accordo di riconversione. La rilevanza di tale Accordo in questa sede costituisce solo uno degli argomenti che le ricorrenti adducono a sostegno dell’impugnativa, ma si tratta per l’appunto di una prospettazione meramente soggettiva, in quanto dall’Accordo non scaturiva alcun diritto soggettivo perfetto a conseguire il parere favorevole di VIA. La materia non si presta infatti ad accordi sostitutivi di provvedimenti, a ciò ostando sia il diritto comunitario sia i principi costituzionali di cui è espressione l’art. 97 Cost. È sufficiente rilevare, infatti, che gli accordi ex art. 11 L. n. 241/1990 (ma il discorso vale anche per i contratti disciplinati dal codice civile) presuppongono la disponibilità del diritto in capo alle parti e l’assenza di controinteressati/terzi potenzialmente pregiudicati dall’accordo. E in materia ambientale appare arduo ipotizzare che non esistano controinteressati/terzi… ”), le quali sono state peraltro condivise anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 880/2015.
4. Ciò detto, e volendo per esigenze espositive riassumere sinteticamente i profili di doglianza articolati dalle ricorrenti, è possibile raggruppare i motivi di ricorso nel seguente ordine logico:
a) violazione dei principi di diritto desumibili dalla sentenza del T.A.R. n. 433/2014 e dalle sentenze del Consiglio di Stato nn. 880/2015 e 1485/2016, in quanto, per un verso era precluso alle amministrazioni interessate di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori sui profili che i giudici di primo e secondo grado avevano già ritenuto non ostativi, per altro verso, perché gli elementi asseritamente nuovi che la Provincia ha evidenziato nel parere impugnato non sono in realtà nuovi, trattandosi di questioni emerse nel procedimento originario sulle quali il proponente aveva già preso posizione e che sono state ritenute non ostative dai giudici amministrativi di primo e secondo grado;
b) violazione dei principi generali che presidiano al procedimento di V.I.A. (buona fede, affidamento, divieto di aggravamento, proporzionalità, etc.), omesso bilanciamento dei contrapposti interessi (da operare tenendo conto della natura del progetto e delle finalità degli impianti che utilizzano le f.e.r., nonché delle pertinenti disposizioni delle Linee guida approvate con D.M. 10 settembre 2010 e, più in generale, del favor degli ordinamenti comunitario e nazionale per l’implementazione degli impianti in questione), violazione del principio del c.d. dissenso costruttivo;
c) nel merito, inattendibilità dei pareri non favorevoli espressi in particolare dall’A.R.P.A.M., dall’A.S.U.R. Marche - Area Vasta n. 4 e dai Comuni di Fermo, Monte Urano, Ponzano di Fermo e Grottazzolina.
5. Partendo dalle censure di cui al precedente § 4, let. a), è necessario svolgere una premessa che muove dalla disamina della sentenza del Consiglio di Stato n. 880/2015.
In primo grado, come detto, questo Tribunale, nel dettare alla Provincia i criteri da seguire in sede di riesame del progetto, aveva così statuito: “ Dall’accoglimento della domanda impugnatoria per i motivi indicati nei paragrafi precedenti discende l’obbligo per la Provincia di concludere, nel più breve tempo possibile, il procedimento di VIA con un parere che tenga conto dei seguenti indiscutibili presupposti:
- il procedimento si è protratto per circa tre anni,
- sono stati indagati tutti i possibili profili coinvolti,
- sono risultati non condivisibili gli unici rilievi ostativi “sopravvissuti” al riesame disposto dal Tribunale… ”.
Il giudice di appello non ha condiviso questa parte della sentenza n. 433/2014, evidenziando che il T.A.R. “ …ha invece sconfinato nella sfera insindacabile del merito, laddove ha inteso sostituirsi alle valutazioni di competenza della Commissione VIA, disponendo che, dall’accoglimento della domanda impugnatoria per i motivi indicati nei paragrafi precedenti discenderebbe l’obbligo per la Provincia di concludere, nel più breve tempo possibile, il procedimento di VIA con un parere che tenga conto dei … ” suddetti principi. Sembra dunque che il giudice di secondo grado abbia ritenuto che il Tribunale, fissando “paletti” così angusti, avesse in sostanza anticipato l’esito del procedimento di riesame, anche se poi nel prosieguo della sentenza n. 880/2015 il Consiglio di Stato, nel respingere le censure della Provincia e del Comune di Fermo, ha precisato che “ …In sostanza, la sentenza del TAR non deve essere riformata, come auspicano Comune e Provincia, poiché il relativo dictum deve essere interpretato non nel senso che venga emessa una dichiarazione di compatibilità ambientale favorevole alle proponenti, bensì che l’organo competente debba emanare una nuova valutazione alla luce delle considerazioni contenute nella sentenza del TAR… ”.
Ad ogni buon conto, dalla sentenza n. 880/2015 emergono due conclusioni:
- da un lato, in sede di riesame le amministrazioni partecipanti al procedimento avrebbero potuto estendere il campo degli approfondimenti istruttori ritenuti necessari per esprimere i propri pareri, non essendo vero, come aveva invece ritenuto il T.A.R., che nel procedimento originario erano stati esaminati tutti i possibili profili coinvolti;
- dall’altro lato, il procedimento doveva concludersi nel termine di legge, a nulla rilevando che quello originario si era protratto per circa tre anni.
5.1. Ora, pur non spettando al Tribunale fornire un’interpretazione autentica delle decisioni del Consiglio di Stato (né tantomeno pronunciarsi in merito alla corretta ottemperanza della sentenza n. 880/2015), tali considerazioni del giudice di secondo grado (ed in particolare la prima) consentono di disattendere uno dei presupposti su cui si fonda la domanda impugnatoria, e cioè l’assunto per cui la Provincia e le altre amministrazioni interessate potevano svolgere solo gli approfondimenti istruttori strettamente necessari in relazione al progetto presentato, assunto che le ricorrenti desumono dalla sentenza resa in sede di ottemperanza dal Consiglio di Stato.
Tale ricostruzione del complessivo dictum del giudice di secondo grado non è condivisibile perché dai passaggi delle due sentenze trascritti in ricorso non si evince affatto che i profili ostativi già disattesi dal T.A.R. (definiti “erroneità accertate”) non potevano essere oggetto di una rinnovata istruttoria; altrimenti si dovrebbe ritenere che la motivazione della decisione n. 880/2015 sia contraddittoria, perché da un lato il Consiglio di Stato avrebbe confutato l’assunto del T.A.R. circa il fatto che tutti i profili rilevanti erano stati già ampiamente approfonditi, dall’altro lato avrebbe però impedito alle amministrazioni interessate di approfondire le problematiche connesse con la realizzazione del progetto. Al riguardo va evidenziato che, in realtà, i profili da esaminare in sede di V.I.A. sono sempre gli stessi (emissioni prodotte dall’impianto e del traffico indotto; rumori; incidenza sulla flora e la fauna; impatti sulle falde acquifere, etc. – si veda al riguardo il S.I.A. prodotto a suo tempo da PO), per cui non si vede quali altri profili inediti (e, va aggiunto, rilevanti ai fini dell’adozione del parere finale) si sarebbero potuti approfondire nel procedimento di riesame. Fra l’altro, se nel procedimento originario non fossero stati trattati i profili essenziali e più “sensibili”, per il T.A.R., ai fini dell’annullamento dei pareri negativi del 2012 e del 2013, sarebbe stato sufficiente addurre un generico difetto di istruttoria, non essendo necessario scendere all’esame dei singoli profili ostativi.
6. Da ciò discende dunque l’infondatezza delle censure di cui al § 4, let. a), ma anche di quelle di cui alla successiva let. b), visto che:
- i principi, da soli, non costituiscono parametri di validità dei provvedimenti amministrativi, soprattutto quando sulla vicenda amministrativa sottostante si è già espresso il giudice con una sentenza che indirizza la successiva attività della P.A. Nella specie, comunque, non si può parlare né di violazione del principio di buona fede (perché la contrarietà politica alla realizzazione del progetto era stata lealmente dichiarata da molte delle amministrazioni interessate già ab initio ), né di lesione dell’affidamento (perché PO non poteva nutrire alcuna certezza circa l’esito del procedimento di riesame), né, per quanto detto nei precedenti §§ 5. e 5.1., di violazione del divieto di aggravamento del procedimento;
- il fatto che il progetto per cui è causa fosse conforme alle Linee guida statali del 2010 e rispondente alle politiche comunitarie di incentivazione dell’utilizzo delle f.e.r. non garantiva di per sé il rilascio del parere favorevole di V.I.A. (la qual cosa il T.A.R. aveva già evidenziato nel § 4. della motivazione della sentenza n. 433/2014);
- il bilanciamento degli interessi è stato operato, ritenendosi prevalente la tutela della salute della popolazione residente nella zona, nonché degli utenti dell’allora realizzando ospedale di Fermo-GL e di un’altra struttura sanitaria di cui si dirà infra . Per questo non è stata ritenuta percorribile la via del “dissenso costruttivo”.
7. Si deve invece verificare se i profili ostativi esposti dalla Provincia nel parere sfavorevole impugnato sono gli stessi già disattesi nel precedente giudizio tanto in primo che in secondo grado (come sostengono le ricorrenti) oppure se in sede di riesame sono emersi elementi anche parzialmente nuovi che giustificano l’orientamento negativo emerso nella conferenza di servizi.
7.1. A questo proposito l’esame deve investire prioritariamente il parere dell’A.R.P.A.M. datato 13 luglio 2016, visto che lo stesso è stato posto a base sia del parere dell’A.S.U.R. – A.V. n. 4 sia di alcuni pareri negativi espressi dai Comuni del circondario fermano.
L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ha evidenziato in particolare che:
- già nel corso del procedimento originario (cfr. il documento “Studio di Impatto ambientale - risposte alle osservazioni”) il proponente aveva dichiarato che “ ...in tutte le condizioni di funzionamento, la produzione di diossina sarà inferiore a 0,1 ng/Nm3 all’11% di O2. Medesima considerazione vale per gli Idrocarburi Policiclici Aromatici la cui emissione in ogni configurazione di esercizio sarà inferiore a 0,01 mg/Nm3 all’11% di O2… ”. La questione delle emissioni delle predette sostanze era stata evidenziata in considerazione del fatto che diversi IPA sono stati classificati dalla International Agency for Research on Cancer (IARC) come “probabili” o “possibili cancerogeni per l'uomo”, mentre il benzo(a)pirene nel 2008 è stato riclassificato nel gruppo 1 come “cancerogeno per l’uomo”. Quest'ultimo parametro, inoltre, è indicato nell’allegato XIII del D.Lgs. 155/2010 come valore obiettivo e la media annuale su base regionale è pari a 0,05 ng/m3. Le Diossine appartengono ad una delle classi di inquinanti organici persistenti riconosciuti a livello internazionale come tossici sia per l’ambiente che per l’uomo; in particolare la 2,3,7,8-tetracloro-dibenzo-p-diossina (TCDD) è stata riconosciuta quale agente cancerogeno per l’uomo (classificata nel gruppo 1) dallo IARC. Al riguardo il proponente non ha presentato lo studio previsionale di impatto atmosferico relativamente alle suddette classi di inquinanti, dichiarando solamente il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera, per cui A.R.P.A.M. non è stata in grado di esprimere alcun tipo di valutazione in merito ai relativi impatti. Inoltre, sempre con riguardo a IPA e Diossine, il progetto non prevede sistemi di abbattimento in grado di mitigare l’emissione di questa tipologia di sostanze, quali post combustori o filtri a carboni attivi;
- in merito agli impatti prodotti dagli inquinanti NO2 e NOx nel periodo di mediazione di un anno civile, visto quanto riportato al punto “c. Inquinanti” della determinazione dirigenziale della Provincia di Fermo n. 97/GEN del 29 gennaio 2013 (“ …si evidenziano lo studio dell'Ing. Tascini (consulente del Comune di Fermo) e le osservazioni di ARPAM sul punto 21 del ricorso, che concordano nell'evidenziare le criticità in merito alle zone coinvolte dalla ricaduta di NO2, e NOx, con i conseguenti effetti sia sulla salute che sull'ambiente… ”) e visto quanto affermato dal T.A.R. al punto D. della sentenza n. 433/2014 (“ …con specifico riferimento a quanto osservato al punto “c. inquinanti” della determinazione n. 97/2013, la motivazione è generica, visto che il dirigente provinciale si limita a dire che per il biossido di azoto nel periodo 2001/2006 e nel periodo 2005/2010 sono stati registrati superamenti dei limiti orari in alcune stazioni della rete regionale, mentre nel periodo 2003/2006 è stato superato il limite annuale per la protezione della salute umana. Come si vede, il rilievo non investe lo specifico impianto e l’area in cui esso dovrebbe sorgere e, in ogni caso, non sono indicati il numero dei superamenti e le stazioni in cui gli stessi sono stati registrati… ”), va precisato che l’osservazione di A.R.P.A.M. si riferiva alla valutazione dell’impatto dell'impianto sulla matrice aria, fermo restando che il rispetto dei limiti di legge è una condizione necessaria ma non sufficiente per poter stabilire se un progetto impatta o meno sull’ambiente. Inoltre, visto quanto affermato dal T.A.R. al punto N. della sentenza n. 433/2014 e quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1485/2016, e vista la “Relazione sui dati della qualità dell'aria - anno 2013”, redatta dalla Rete Regionale di rilevamento della Qualità dell'Aria (RRQA) - Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. di Ancona, l’impatto significativo e negativo prodotto dal parametro NO2 non è stato considerato superato e pertanto va confermato sul punto il parere negativo già espresso nel 2013. Analogo discorso vale per il parametro NOx;
- per quanto concerne la scelta da parte del proponente di utilizzare a fini previsionali i dati relativi alla qualità dell’aria dell’anno 2011 registrati dalla centralina di Civitanova Marche Ippodromo, va precisato che: i) come già indicato nel 2012, sarebbe stato opportuno effettuare una campagna stagionale di monitoraggio ante OP della qualità dell’aria nella zona dove ricade l’impianto oppure basarsi su misurazioni puntuali; ii) la centralina di Civitanova Marche Ippodromo è una stazione di tipo “Fondo rurale”, mentre il sito per cui è causa ricade in area urbana con una popolazione di circa 3.500 abitanti, con presenza di numerose attività commerciali, artigianali ed industriali, di infrastrutture, istituti scolastici e di un ospedale provinciale di prossima realizzazione. I dati della stazione di Civitanova non sono dunque rappresentativi; iii) in merito all’inquinante biossido di azoto NO2 il valore medio registrato da stazioni di tipo “Fondo urbano” risulta essere 19,0 µg/m3 (dato desunto dalla suddetta “Relazione sui dati della qualità dell’aria - Anno 2013”), mentre il valore registrato dalla centralina di Civitanova Marche Ippodromo è pari a 11,6 µg/m3. Pertanto, i dati relativi al monitoraggio dell’anno 2013, non disponibili durante il procedimento di V.I.A. originario, evidenziano una qualità dell’aria ante OP più compromessa rispetto ai dati del 2011 registrati dalla centralina di Civitanova Marche Ippodromo;
- per quanto riguarda il parametro SO2, tenuto conto della “Relazione sui dati della qualità dell’aria – anno 2013” e della sentenza del Consiglio di Stato n. 1485/2016 (nella parte in cui il giudice amministrativo ha stabilito che “ …ai fini della nuova valutazione imposta dal giudicato potranno essere eseguite anche nuove indagini tenendo conto dell'erroneità accertate e nei soli limiti necessari ed indispensabili in relazione a progetto già presentato… ”), valutati i dati dei valori massimi del parametro SO2 su media oraria disponibili nelle centraline di monitoraggio della Regione Marche (compresi tra un valore minimo di 10 µg/m3 ed un valore massimo di 97 µg/m3 dei valori riscontrati su base regionale), pur non essendo noto il valore di fondo della zona in cui ricade il progetto, emerge che il valore medio orario massimo di ricaduta stimato dalla ditta (15,8 µg/m3) corrisponde ad un incremento compreso tra il 16,3% (riferito al valore massimo riscontrato nella Regione Marche pari a 97 µg/m3) e 158% (riferito al valore minimo riscontrato nella Regione Marche pari a 10 µg/m3). Si tratta di impatto significativo e negativo ai sensi della D.G.R. Marche n. 1600/2004;
- sempre con riguardo al parametro SO2, e tenuto conto dei medesimi elementi indicati al precedente alinea, i valori massimi su media giornaliera desumibili dalle centraline di monitoraggio regionali sono compresi fra 5 µg/m3 e 20 µg/m3. Pur non essendo noto il valore di fondo della zona di GL, il valore medio orario massimo di ricaduta stimato dalla ditta (1,38 µg/m3) corrisponde ad un incremento compreso tra il 6,9% (riferito al valore massimo riscontrato nella Regione Marche di 20 µg/m3) e 27,6 % (riferito al valore minimo riscontrato nel territorio regionale di 5 µg/m3). Anche in questo caso si tratta di impatto significativo e negativo ai sensi della D.G.R.M. n. 1600/2004;
- per quanto concerne il parametro PM10, tenuto conto: i) di quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1485/2016; ii) della natura dell’area di GL; iii) dei valori su media giornaliera registrati dalle centraline di monitoraggio dislocate nella Regione Marche e indicati nella “Relazione sui dati della qualità dell’aria - anno 2013” (valore medio di fondo urbano pari a 24,0 µg/m3, che è il dato da prendere a base della valutazione di impatto tenendo conto della natura della località di GL ); iv) del valore medio giornaliero massimo di ricaduta stimato dal proponente (1,63 µg/m3), che corrisponde ad un incremento del 6,9% del valore riscontrato su base regionale; v) del fatto che la sommatoria del valore di ricaduta stimato dal proponente e del valore di fondo risulta superiore alla soglia di valutazione inferiore di cui all’allegato Il al D.Lgs. n. 155/2010, l’impatto relativo al parametro PM10 va ritenuto significativo e negativo ai sensi della D.G.R. n. 1600/2004;
- per quanto concerne l’efficacia del filtro a maniche che PO ha già installato presso l’analogo impianto di Russi e del quale ha fornito la scheda tecnica, va considerato che: i) il valore di emissione garantito per il parametro polveri totali (caldaia alimentata a cippato di legno) è pari a 20 mg/Nm3 su media oraria; ii) il proponente ha proposto per il parametro de quo nel punto di emissione E1 un valore di 5 mg/Nm3 su media giornaliera; iii) per il parametro Polveri, riferito ad un’ora di funzionamento, l’allegato I alla parte Quinta del T.U. n. 152/2006 prevede un limite di 30 mg/Nm3. Pertanto, il valore di emissione proposto da PO è inferiore al valore garantito su media oraria nella scheda tecnica del filtro a maniche e non è congruo rispetto ai suddetti limiti del T.U.A.;
- relativamente alla tipologia di polveri emesse e con riferimento al BREF di settore ( Large Combustion Plants - 2006), che viene preso in considerazione per analogia con l’impianto di Fermo, va precisato che il contenuto del particolato emesso al camino sarà costituito prevalentemente da PM10, in relazione al quale l’efficienza dei sistemi di abbattimento adottati decresce in funzione della dimensione del particolato (caldaia alimentata a cippato di legno). Inoltre, nel caso del motore ad olio, essendo il contributo alle emissioni di polveri associato al contenuto della frazione minerale, l'uso di combustibili liquidi porta prevalentemente alla formazione di fuliggine, costituita da particolato fine.
7.2. Le ricorrenti censurano il parere evidenziando che:
- A.R.P.A.M. riprende profili già trattati nella determinazione n. 587/2012 e disattesi dal T.A.R. Marche fin dalla fase cautelare del pregresso giudizio (ordinanza n. 515/2012). Il parere, quindi, oltre che infondato, è illegittimo anche perché interviene su profili già oggetto di valutazione da parte del T.A.R. e del Consiglio di Stato, e sui quali, dunque, era preclusa ogni nuova valutazione. Peraltro, con riferimento Diossine e IPA, l’Agenzia sembra riconoscere il rispetto da parte di PO dei limiti di legge richiamati nel parere, ma poi afferma che il proponente “ …non ha presentato lo studio previsionale di impatto atmosferico relativamente alle suddette classi di inquinanti, dichiarando solamente il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera, per cui questa Agenzia non è in grado di dare nessun tipo di valutazione sui relativi impatti… ”. Al riguardo va anzitutto osservato che nel procedimento di riesame il proponente non ha potuto presentare alcun documento integrativo, il che emerge dal verbale della conferenza di servizi del 7 giugno 2016, in cui si legge che “… il progetto verrà valutato così come presentato ed integrato nel corso delle fasi già espletate senza richiesta di ulteriori modifiche integrazioni …”, per cui è singolare che solo nel 2016 A.R.P.A.M. rilevi la mancata presentazione dello studio previsionale di impatto atmosferico degli inquinanti de quibus . Va poi osservato che questo profilo non è più emerso nelle fasi successive del procedimento originario, tanto che esso non è menzionato nella determinazione n. 97/2013 fra i punti non superati;
- in realtà l’unico elemento nuovo che connota il parere del 2016 sono i dati desumibili dalla relazione sulla qualità dell’aria del 2013, ma nemmeno tali dati sono decisivi in quanto i limiti di emissioni per Diossine e IPA dichiarati da PO (0,1 ng/Nm3 per le diossine e 0,01 ng/Nm3 per gli IPA) sono identici a quelli richiamati da A.R.P.A.M., senza dimenticare che la normativa di riferimento non prescrive limiti di concentrazione in aria di tali sostanze inquinanti (tanto è vero che A.R.P.A.M. non cita alcuna specifica disposizione). Peraltro l’Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce un valore al di sotto del quale l’esposizione dell’uomo alla diossina è da considerarsi “non significativo” e tale valore, pari a 1 pg/kg/giorno, è ampiamente rispettato, il che A.R.P.A.M. avrebbe potuto (e dovuto) agevolmente verificare esaminando il progetto. Tutto ciò senza contare che le centraline della rete regionale di qualità dell’aria non rilevano le diossine e che, tecnicamente, uno dei sistemi di abbattimento di tali inquinanti sugli inceneritori è costituito proprio dal filtro a maniche di cui si dirà infra ;
- per quanto concerne i dati della centralina di Civitanova Marche Ippodromo, tale profilo era stato ritenuto rilevante nella determinazione n. 97/2013, ma esso è stato esaminato e confutato con i motivi aggiunti al ricorso n. 647/2012 R.G., dove si era rilevato che nella relazione del consulente del Comune di Fermo ing. Tascini si rende noto che lo scenario ante OP era stato indagato attraverso “ …un’ulteriore simulazione ad integrazione delle precedenti che, per ragioni di comparazione, è stata basata sullo stesso dominio spaziale e temporale di tutte le simulazioni precedenti… ”. Al riguardo va detto che, fermo restando che la competenza per la caratterizzazione dello stato ante OP è dell’A.R.P.A.M., PO aveva considerato i dati della centralina di Civitanova Marche per precise e documentate ragioni tecniche, il che del resto era stato confermato dallo stesso ing. Tascini, il quale aveva ottenuto dalle simulazioni effettuate valori di fondo di PM10 e NO2 assolutamente in linea con quelli esposti da PO. Oltretutto la questione del monitoraggio ante OP aveva costituito oggetto del rilievo n. 3 di A.R.P.A.M., che nella determinazione n. 97/2013 risultava fra quelli superati in sede di riesame cautelare, anche sulla base della seguente dichiarazione del proponente: “ …l'impatto della centrale in ambedue gli scenari è assolutamente trascurabile in relazione a tutti i fattori esaminati e tutti i recettori sensibili Sul punto PWC rassegna la Tav. 28-Isoconcentrazione in corrispondenza dei recettori sensibili e la Tav. 27-Isoconcentrazione medie annali nella direzione prevalente dei venti… ”. Va anche ricordato che il consulente del Comune di Fermo aveva affermato che “ …1) non ci sono superamenti indotti dalla centrale, 2) la centrale produce massimi locali e non incide sul massimo assoluto che però si trova sull'asse stradale; 3) i valori annuali del fondo sono moderati… ” e che il valore di “fondo ante OP ” preso a riferimento dal proponente, essendo paragonabile ai dati indicati dall’ing. Tascini, risulta corretto;
- anche la questione dei valori di NO2 e di NOX nel periodo di mediazione di un anno civile era già stata ampiamente trattata in sede di impugnazione della determinazione n. 97/2013, per cui in questa sede va ribadito che: i) questi dati non si riferiscono ad alcuno dei recettori sensibili presi in esame nella procedura di V.I.A., anche considerando il realizzando nuovo Ospedale; ii) i valori massimi si riferiscono esclusivamente al punto di massima ricaduta situato in zona non antropizzata e quindi non confrontabile con valori di fondo urbano; iii) le Linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 1600/2004 impongono che la significatività degli impatti venga considerata nell’ambito di un bilancio complessivo che tenga conto di “basi coerenti” e del rapporto “costi-benefici”, con riferimento esplicito ai criteri progettuali e alla “tecnologia” del progetto, mentre la soglia di significatività del 5% non è una soglia assoluta ma “esemplificativa” e da valutare insieme a tutti gli altri fattori, fra cui, nel caso di specie, il risparmio di combustibile fossile e la riduzione delle emissioni di gas serra. Il giudizio finale è dunque illegittimo, perché, anche alla luce dei principi di proporzionalità e bilanciamento degli interessi, un giudizio negativo non può essere basato su un solo parametro che, tra l’altro, incide in maniera percentualmente poco significativa sui limiti di legge. E, comunque, anche in questo caso si tratta di questioni che erano emerse già nel precedente giudizio, nell’ambito del quale PO aveva a suo tempo evidenziato che l’allegato XI al D.Lgs. n. 155/2010 stabilisce che i superamenti sono da considerare rispetto alla media annua (non oraria o giornaliera) e che quando si parla invece di media oraria o giornaliera occorre che si verifichino un certo numero di superamenti di dette medie, cosa che non è riscontrabile nel caso di specie. In particolare, il D.Lgs. n. 155/2010 prevede il limite della media annua di 30 µg/m3 e solo con riferimento alla vegetazione e non anche alla salute umana. Nel caso dell’impianto di Fermo il valore stimato è di 1,89 µg/m3, per cui si tratta di impatto del tutto insignificante. Per la salute umana si deve fare riferimento ai NO2, per i quali la medesima normativa prevede: i) un limite di media oraria di 200 µg/m3 da non superare più di 18 volte in un anno (nel caso dell’impianto PO la stima è di 45 µg/m3, che, sommati al valore di fondo, forniscono un valore massimo orario di 56 µg/m3, mentre non si ha nessun superamento dei limiti di legge); ii) una media annua, da non superare, di 40 µg/m3 (nel caso dell’impianto di Fermo GL il contributo massimo stimato è di 1,42 µg/m3 e, peraltro, l’impatto interessa per lo più la zona collinare e non i recettori sensibili più vicini. Inoltre, rispetto al valore ante OP , l’incidenza sarebbe solo dello 0,9%);
- per quanto attiene al parametro SO2, A.R.P.A.M., dopo aver premesso che il confronto va operato con riferimento ai dati delle centraline dislocate in zone urbane, paragona i dati di emissione SOx massimi orari dell'impianto con i valori massimi orari di SOx riscontrati tra tutte le centraline regionali nel corso dell’anno 2013, evidenziando gli incrementi del 16,3% e del 158% di cui si è detto supra . Ora, a prescindere dalla confusione fra valore minimo e valore massimo, il confronto dovrebbe semmai essere fatto tra il valore “media oraria massima” riportato nello studio di qualità dell’aria 2013 con il valore dichiarato da PO (pari 1,24 µg/m3, che rappresenta un valore inferiore al 2% rispetto al valore medio orario massimo di 68 µg/m3, riscontrato presso l’unica centralina “urbana” rappresentata nello studio sopracitato, ossia Ancona Cittadella). Non è dunque corretto il riferimento ai valori massimi orari/giornalieri e alla D.G.R. n. 1600/2004, perché le Linee guida regionali prendono in considerazione i valori di “fondo”, i quali sono mediati in un arco temporale rappresentativo e non a valori massimi puntuali. In ogni caso, la problematica relativa al parametro SO2 era stata considerata superata nella determinazione n. 97/2013;
- neanche le problematiche relative al PM10 sono nuove, perché già nella conferenza di servizi del 10 dicembre 2012 il proponente aveva fornito chiarimenti alla luce dell’Allegato XI al D.Lgs. n. 155/2010, il quale prevede: i) una media giornaliera di 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte in un anno (per l’impianto di Fermo si stima un contributo giornaliero di 1,63 µg/m3, che sommato al valore di fondo di 21,9 µg/m3, fornisce un valore massimo orario di 23,53 µg/m3); ii) una media annua, da non superare, di 40 µg/m3 (per l’impianto de quo è stimato un contributo massimo di 0,23 µg/m3, che, sommato al valore di fondo, restituisce un impatto inferiore di circa 18 µg/m3 al limite di legge). E in effetti nella riunione del 15 gennaio 2013 l’A.R.P.A.M. aveva ritenuto superati i rilievi relativi al PM10;
- nel provvedimento odiernamente impugnato si cerca di superare tali indiscutibili emergenze istruttorie confrontando illogicamente il valore massimo giornaliero (1,63 µg/m3) con un valore medio annuo di fondo (24 µg/m3) tratto dalla relazione sulla qualità dell’aria 2013 e pari alla media delle quattro centraline regionali “urbane”, mentre il confronto andava operato con il valore stimato corrispondente della media annuale prodotta dall'impianto, pari a 0,23 µg/m3. Nel parere A.R.P.A.M. del 13 luglio 2016 si evidenzia che “ …il contributo delle ricadute dell'impianto (1,63 µg/m3) sommate al valore di fondo (24 µg/m3) risulta superiore alla soglia di valutazione inferiore dell'Allegato II al D.Lgs.152… ”, ma, come si è detto, il valore giornaliero non può essere sommato alla media annuale e l’Allegato II al T.U.A. fa riferimento ai criteri di zonizzazione che le Regioni devono proporre in base ai dati registrati dalle centraline per i vari parametri. Tra l'altro il valore di fondo considerato (24 µg/m3) supera già allo stato la soglia limite inferiore annuale di 20 µg/m3 prevista dal D.Lgs. n. 155/2010;
- neanche la questione relativa al filtro a maniche presenta profili di novità, e comunque tale problematica era stata considerata superata nella determinazione n. 97/2013. Nel provvedimento odiernamente impugnato la questione viene ripresa e al riguardo A.R.P.A.M. confonde erroneamente i valori di concentrazione media giornaliera con i valori di concentrazione media oraria ed il loro utilizzo nel rispetto della media oraria e della media giornaliera. Comunque sia, l’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 prevede un valore limite di 30 mg/Nm3 di concentrazione media oraria, valore superiore a quanto garantito da PO (20 mg/Nm3). Pertanto, come già riscontrato nelle fasi antecedenti della procedura, il filtro a maniche indicato dal proponente rispetta ampiamente i limiti di legge ed è congruo rispetto ai parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 152/2006. A.R.P.A.M. rileva altresì che “ …Si riscontra un valore di emissione proposto, oggetto di modellazione delle ricadute al suolo degli inquinanti emessi (5 mg/Nm3 su media giornaliera), inferiore al valore garantito, su media oraria, nella scheda del filtro… e non congruo con i parametri del D.Lgs. 152/06… ”. Anche tale assunto è errato, in quanto PO ha utilizzato quale parametro di emissione di concentrazione media giornaliera 5 mg/Nm3 (superiore a 3 mg/Nm3 quale valore garantito e che si è impegnata a rispettare) per determinare le ricadute al suolo su media giornaliera e non 20 mg/Nm3 come si afferma nel parere.
7.3. Le suesposte censure, anche alla luce del rapporto informativo dell’A.R.P.A.M. depositato in giudizio dall’Avvocatura erariale il 16 dicembre 2016, non sono del tutto fondate nel merito.
Nel citato rapporto l’Agenzia regionale evidenzia infatti che:
- PO contesta la richiesta di uno studio previsionale di impatto atmosferico di diossine e IPA, evidenziando che essa è stata formulata dall’Agenzia solo nel corso del procedimento di riesame, ma in realtà tale richiesta risale già al 2012 (nota prot. n. 18842 dell’11 maggio 2012, in cui si precisava che “ …inoltre, non essendo stata effettuata una campagna di monitoraggio dell'aria ante OP, non si hanno dati sufficienti per stabilire se le emissioni di diossine e IPA che la ditta dichiara di emettere sommate eventualmente ai rispettivi valori di fondo potrebbero superare i valori limite di legge… ”). Inoltre il Consiglio di Stato nella sentenza n. 880/2015 aveva puntualizzato che “ … la VIA valuta complessivamente l'impatto sul sito specifico, analizzando le matrici suolo, aria, acqua, rifiuti e l'impatto sulla salute delle persone, atteso che la VIA medesima non serve solo per verificare il rispetto dei limiti di legge; altrimenti opinando, infatti, si dovrebbe mettere in discussione la finalità e l'utilità del procedimento stesso di valutazione di impatto ambientale… ” (il Collegio al riguardo evidenzia che, mentre il T.A.R. aveva ritenuto che fosse rilevante verificare anche di quante volte i valori di emissione stimati da PO fossero inferiori ai limiti di legge, il Consiglio di Stato non ha ritenuto altrettanto rilevante tale profilo. Sul punto va poi evidenziato che è la sentenza del Consiglio di Stato n. 1485/2016 ad aver stabilito che il riesame doveva essere svolto sul progetto così come presentato dal proponente, per cui è del tutto ovvio che PO non ha potuto depositare ulteriori elaborati progettuali e/o studi previsionali relativi agli impatti sulle matrici sensibili);
- in ogni caso, rispetto agli elementi conoscitivi in possesso della Provincia e delle altre amministrazioni interessate nel 2013 e nel 2013, nel procedimento di riesame era disponibile anche la “Relazione sui dati della qualità dell’aria - anno 2013”, per cui, in base a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1485/2016, di tali dati si poteva legittimamente tenere conto;
- l’Allegato I al Titolo III bis della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce per le IPA un limite di 0,01 mg/Nm3 (milligrammi), mentre in ricorso è riportato erroneamente il valore di 0,01 ng/Nm3 (nanogrammi). Per quanto riguarda i valori limite di concentrazione in aria per gli IPA, essi pur non essendo presenti nella tabella di cui al paragrafo 1 dell'Allegato XI al D.Lgs. n. 155/2010, sono tuttavia indicati nella tabella di cui all'Allegato XIII al medesimo decreto, sono considerati nella prefata relazione sulla qualità dell’aria del 2013 e sono stati ripresi nel parere del 13 luglio 2016. L’Agenzia non si è infine mai espressa con riguardo al dato relativo all’esposizione umana alla diossina, perché tale parametro attiene a profili di carattere squisitamente sanitario;
- con riguardo alla questione del monitoraggio ante OP , nessuna norma stabilisce che sia A.R.P.A.M. a dover effettuare tali campagne, e tantomeno con riferimento a specifici progetti. Tale onere ricade dunque sul proponente, il quale nella specie ha utilizzato i dati di una centralina “rurale”, mentre nel parere del 13 luglio 2016 si spiegano in maniera esaustiva le ragioni per le quali tali dati non si attagliano ad un’area urbanizzata come GL (al riguardo il Collegio evidenzia che nella sentenza n. 880/2015 il Consiglio di Stato ha opportunamente chiarito che l’affermazione di cui alla sentenza del T.A.R. n. 433/2014 andava intesa non nel senso che la zona di GL fosse equiparabile, ai fini del monitoraggio, a quella di Civitanova Marche Ippodromo, ma che la scelta di utilizzare i dati della centralina “rurale” non fosse di per sé illogica, ma ciò non impediva che in sede di riesame i rilievi sul punto di A.R.P.A.M. potessero essere reiterati sulla base di un compendio motivazionale rafforzato). A pag. 23 del ricorso vi è poi un refuso, perché il rilievo n. 3 menzionato nella determinazione della Provincia n. 97/2013 non riguardava la questione del monitoraggio ante OP ;
- con riguardo ai parametri NO2 e NOx, le valutazioni espresse nel contributo A.R.P.A.M. prot. n. 45723 del 1° dicembre 2012 e riportate come rilievo n. 21 nella determinazione dirigenziale n. 97/2013 non risultano mai superate, per cui le considerazioni esposte al punto 1.2.2. del ricorso non appaiono conferenti;
- per quanto concerne il parametro SO2 nel parere del 13 luglio 2016 sono state effettuate due valutazioni distinte, inerenti rispettivamente la media oraria e la media giornaliera.
Per ciò che attiene alla prima, A.R.P.A.M. ha posto in raffronto il valore massimo orario riportato nel documento prodotto da PO e denominato “QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPATTI IN ATMOSFERA” (elaborato 13 - Quadro riassuntivo degli impatti in atmosfera - documentazione di riesame anno 2012) e quanto riportato nel documento denominato “Tavola 17 - IO di LF (S02) - Concentrazione atmosferiche massime annuali su media oraria μg/m3” (Allegati A3 integrazioni marzo 2012), per un confronto con i valori di fondo sul periodo di mediazione di 1 ora (periodo adottato in conformità a quanto prevede il paragrafo 1 dell’Allegato XI al D.Lgs. n. 155/2010 per il IO di LF). Il valore richiamato in ricorso (valore medio dei massimi orari di S02 pari a 1,24 μg/m3 indicato nel “Quadro riassuntivo degli impatti in atmosfera”) è invece privo di significato ai fini della suddetta valutazione. Quello che nel ricorso è definito un errore materiale consistente nella confusione fra valore minimo e massimo, è da intendersi come il confronto tra il valore di ricaduta stimato dalla ditta ed i rispettivi valori delle centraline ubicate nella stazione di EN (10 μg/m3, situazione migliore - minimo regionale) e nella stazione AL DO (97 μg/m3, situazione peggiore - massimo regionale). Come stabilito nella D.G.R. n. 1600/2004, il termine “fondo” non è associato ad una scala temporale di riferimento, ma tiene conto dei livelli e della situazione esistente. I livelli della qualità dell’aria sono stabiliti nell'Allegato XI al D.Lgs. n. 155/2010 con criteri di scala temporale (periodo di mediazione) rispettivamente di 1 ora e di 1 giorno.
In relazione alla valutazione del parametro SO2 su media giornaliera valgono sostanzialmente le medesime considerazioni;
- con riguardo al parametro PM10, va detto anzitutto che le considerazioni esposte nel parere del 13 luglio 2016 tengono conto dei nuovi elementi di valutazione emergenti dalla relazione sulla qualità dell’aria per l’anno 2013. Nel merito, e premesso che tali profili erano stati esaminati nelle sedute del 15 e del 21 gennaio 2013, il valore associato alla soglia di valutazione inferiore per il parametro PM10 su media giornaliera è definito al paragrafo 1 punto 3 dell'Allegato Il al D.Lgs. n. 155/2010 ed esso è pari a 25 μg/m3 (e non 20 μg/m3 come erroneamente indicato nel ricorso). Un valore di fondo pari a 24 μg/m3 correlato ad aree di tipo “fondo urbano”, significativamente diverso dal valore di riferimento utilizzato dal proponente (21,9 μg/m3, riferito alla centralina “rurale” di Civitanova Marche Ippodromo), ha reso necessaria una nuova valutazione tecnica, riguardo la quale va precisato che: i) il paragrafo 1 dell’Allegato XI al D.Lgs. n. 155/2010 prevede per il PM10 valori limite per due distinti periodi di mediazione, 1 giorno e 1 anno civile; ii) le valutazioni riportate nel parere del 13 luglio 2016 riguardano solo il parametro PM10 nel periodo di mediazione di 1 giorno; iii) ai fini di tali valutazioni non è possibile fare riferimento ad un valore di “Fondo Giornaliero”, perché tale dato non ha fondamento tecnico e non sarebbe applicabile, essendosi in presenza di 365 diversi valori di “Fondo Giornaliero”; iv) la ricaduta di PM10 nel periodo di mediazione di 1 giorno, per confronto con il valore di fondo (disponibile esclusivamente su base annuale), è stata valutata in conformità al principio di precauzione;
- per quanto riguarda la questione dell’idoneità del filtro a maniche, è vero che tale profilo era risultato superato nella determinazione n. 97/2013, ma tale provvedimento è stato annullato dal T.A.R. e dal Consiglio di Stato, per cui in sede di riesame l’Agenzia ha ritenuto di poter tornare sull’argomento. E in questo senso è emerso che il doppio limite proposto da PO (3 mg/Nm3 giornaliero e 20 mg/Nm3 orario) confronta valori tra loro incongruenti oltre che per i differenti quantitativi di massa di inquinanti emessi al camino, anche per la configurazione dell’impianto, essendo la caldaia alimentata a cippato di legno e avendo un ciclo di lavorazione continuo e costante (8.000 ore/anno a carico termico costante). Pertanto il valore di 5 mg/Nm3 prescelto dalla ditta per la stima delle ricadute è significativamente inferiore (in termini di massa di inquinanti emessi al camino) rispetto al valore medio orario di 20 mg/Nm3 indicato nella determinazione della Provincia di Fermo n. 97/2013. A tale proposito va precisato che PO ha probabilmente male interpretato il parere, ritenendo che A.R.P.A.M. abbia voluto sostituire al valore di media giornaliera utilizzato dal proponente il valore della media oraria. Ma così non è, in quanto nell’ultimo capoverso del penultimo punto del parere si spiega che, a fronte di un valore giornaliero dichiarato di 5 mg, dalla scheda tecnica del filtro risulta un valore emissivo orario di 20 mg e che è questa la scala temporale rispetto alla quale sono stabiliti i limiti di cui al D.Lgs. n. 152/2006.
7.4. Le ricorrenti, negli scritti difensivi successivi, non hanno formulato specifiche controdeduzioni rispetto ai profili tecnici evidenziati dall’A.R.P.A.M. nel prefato rapporto informativo, limitandosi a ribadire le critiche di principio svolte nel mezzo introduttivo e sottolineando che sin dall’inizio la Provincia e i Comuni interessati hanno mostrato una preconcetta ostilità riguardo il progetto de quo .
7.5. Altra questione sollevata in sede di riesame, questa volta dai Comuni di Fermo e Monte Urano, è quella relativa all’entità numerica della popolazione residente nella zona collinare circostante la località di GL (secondo il proponente si trattava di zone pressoché disabitate, mentre secondo il Comune e la Provincia si trattava di aree abitate). Al riguardo tanto il T.A.R. quanto il Consiglio di Stato avevano ritenuto che non fosse stata fornita nel corso del pregresso giudizio un’adeguata comprova del numero di abitanti potenzialmente soggetto alle ricadute delle sostanze inquinanti prodotte dall’impianto.
Come risulta dal parere espresso nelle conferenze di servizi del 15 e del 22 luglio 2016, il Comune di Fermo e il Comune di Monte Urano, al fine di superare i rilievi del Consiglio di Stato, hanno commissionato alla società Geoservice uno studio da cui emerge che la popolazione interessata è pari a circa 50.000 abitanti. Le ricorrenti non contestano tale dato numerico, ma si limitano ad evidenziare la inspiegabile differenza fra la popolazione che sarebbe interessata dalla ricaduta del NO2 (50.000 abitanti) e quella interessata dalla ricaduta del PM10 (circa 45.000 abitanti), nonché il fatto che le problematiche relative a IPA e diossine sarebbero state considerate superate dalla sentenza n. 433/2014. A quest’ultimo riguardo va però considerato che, come già detto, le conclusioni rassegnate dal T.A.R. sono state oggetto di parziale riforma da parte del Consiglio di Stato, non in già relazione alle risultanze del procedimento originario ma in vista della riedizione del potere e dunque i profili tecnici esaminati dal Tribunale ben potevano essere oggetto di ulteriori approfondimenti istruttori.
Peraltro nel caso dei dati relativi alla popolazione potenzialmente interessata dalle emissioni di sostanze inquinanti si tratta di approfondimenti che avrebbero potuto e dovuto essere svolti già ab origine , riguardando essi un elemento non certamente sopravvenuto e che, se adeguatamente valorizzato nel corso del procedimento originario, avrebbe anche potuto in astratto determinare un esito diverso del precedente giudizio. Va infatti evidenziato che in parte qua nella sentenza n. 433/2014 era stata stigmatizzata soprattutto la contraddittorietà della motivazione dei pareri negativi di V.I.A. (al § 8., punto C, si legge infatti “ …A pagina 14, sub let. d., si afferma ad esempio che le ricadute degli inquinanti interessano per lo più le colline limitrofe alla località GL. Ma se così è, ne consegue che non trovano conferma le perplessità che avevano caratterizzato l’originario parere negativo, nella parte in cui venivano evidenziati gli impatti sul centro abitato, sugli edifici scolastici presenti in zona e sul realizzando ospedale. In sostanza, se è vero - come dichiarato dalla ditta e come riconosciuto anche dalla Provincia nel secondo parere VIA - che gli impatti interessano per lo più la zona collinare, ne risulta depotenziato l’argomento principale che è stato opposto da quasi tutte le amministrazioni intervenute nel procedimento, ossia la presenza in loco di insediamenti abitativi e del costruendo ospedale zonale.
In generale, poi, la motivazione appare contraddittoria, laddove:
- per un verso, le emissioni, ai fini della salute pubblica, vengono definite testualmente “marginali” o “basse”;
- per altro verso, vengono evidenziate una serie di problematiche che non hanno però specifica attinenza con l’impianto sottoposto a VIA… ”), non dubitando affatto il Tribunale della presenza di impatti sull’area di GL delle emissioni nocive prodotte dall’impianto (anche se si trattava di emissioni che, secondo i progettisti, erano ampiamente contenute entro i limiti di legge).
7.6. Altro elemento – questo sopravvenuto – di cui si è tenuto conto in sede di riesame è l’apertura nella zona di GL di un’altra struttura sanitaria, il centro di riabilitazione “Montessori”, che va ad affiancarsi, quale struttura “sensibile”, al nuovo ospedale (la cui imminente realizzazione era stata invece considerata nell’ambito del procedimento originario).
7.7. L’A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 4, infine, questa volta ha espresso un parere espressamente negativo, mentre, come era stato rilevato dal T.A.R. e dal Consiglio di Stato, nel procedimento originario ci si era limitati ad evidenziare possibili problematiche per la salute umana (il che non è conforme alle finalità della V.I.A., nell’ambito della quale ogni amministrazione interessata deve formulare un parere inequivoco, positivo o negativo che sia).
7.8. Si deve quindi concludere nel senso che, all’esito del secondo riesame, sono emersi profili ostativi non del tutto superati dal proponente, i quali, anche alla luce del principio di precauzione, giustificano il parere negativo finale.
8. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile, mentre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 3, c.p.a., va dichiarata la legittimità del provvedimento impugnato.
Le spese del giudizio si possono compensare, attesa la complessità tecnica della vicenda sottostante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Capitanio | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO