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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2024, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3669/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3669/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to BONITO MILENA, giusta procura in atti, Parte_1
con elezione di domicilio in Cerignola alla via Borsellino, 58, presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.to FAMIGLIETTI NICOLA e dell'avv. CP_1
PUNTILLO GIUSEPPE, giusta procura in atti, con elezione di domicilio in Cerignola, via
Marianna Manfredi n. 24, presso l'avv. Famiglietti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/07/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con il 22/06/2022, in Margherita di Savoia (iscritto CP_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Margherita di Savoia dell'anno 2022,
Numero 15, Parte 2, S. C), che dall'unione coniugale non erano nati figli, che il Tribunale di
Foggia, con decreto n. cron. 13047/2023, emesso nell'ambito del giudizio recante RG
1 1585/2023, omologava la separazione dei coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente dalla comparizione di essi coniugi innanzi al Presidente in sede di separazione;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto del 14/08/2024, il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione, assegnando i termini per la costituzione in giudizio della controparte.
Con comparsa in data 31/10/2024 si costituiva il resistente.
All'udienza del 2/12/2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni del divorzio e depositavano scrittura privata sottoscritta personalmente.
Il Giudice, preso atto della domanda congiunta di trasformazione del procedimento da contenzioso a congiunto e del deposito dei patti sottoscritti dalle parti, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, su parere favorevole del PM rassegnato il 4/12/2024.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare alle condizioni indicate nella istanza di trasformazione del giudizio da giudiziale in congiunto depositata in data 25/11/2024.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno espresso – come detto - la volontà di trasformare il divorzio contenzioso nella
2 procedura congiunta alle condizioni indicate nella scrittura privata sottoscritta il 11/11/2024 e depositata in data 25/11/2024.
Tali conclusioni devono considerarsi il frutto di un accordo, che le parti stesse hanno chiesto al
Tribunale di riconoscere come idoneo a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali e di cui il Collegio non può non tenerne conto, risultando le stesse conformi a diritto.
Preso atto che le parti hanno inteso addivenire ad una pronuncia consensuale di divorzio, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicchè le spese devono integralmente compensarsi tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Margherita di Savoia, il 22/06/2022 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2022, Numero 15, Parte 2, S. C);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni indicate nella convenzione depositata il 25.11.2024, sottoscritta dalle parti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
06/12/2024.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Elena de Tura
Il Presidente dott. Antonio Buccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3669/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to BONITO MILENA, giusta procura in atti, Parte_1
con elezione di domicilio in Cerignola alla via Borsellino, 58, presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.to FAMIGLIETTI NICOLA e dell'avv. CP_1
PUNTILLO GIUSEPPE, giusta procura in atti, con elezione di domicilio in Cerignola, via
Marianna Manfredi n. 24, presso l'avv. Famiglietti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/07/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con il 22/06/2022, in Margherita di Savoia (iscritto CP_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Margherita di Savoia dell'anno 2022,
Numero 15, Parte 2, S. C), che dall'unione coniugale non erano nati figli, che il Tribunale di
Foggia, con decreto n. cron. 13047/2023, emesso nell'ambito del giudizio recante RG
1 1585/2023, omologava la separazione dei coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente dalla comparizione di essi coniugi innanzi al Presidente in sede di separazione;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto del 14/08/2024, il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione, assegnando i termini per la costituzione in giudizio della controparte.
Con comparsa in data 31/10/2024 si costituiva il resistente.
All'udienza del 2/12/2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni del divorzio e depositavano scrittura privata sottoscritta personalmente.
Il Giudice, preso atto della domanda congiunta di trasformazione del procedimento da contenzioso a congiunto e del deposito dei patti sottoscritti dalle parti, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, su parere favorevole del PM rassegnato il 4/12/2024.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare alle condizioni indicate nella istanza di trasformazione del giudizio da giudiziale in congiunto depositata in data 25/11/2024.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno espresso – come detto - la volontà di trasformare il divorzio contenzioso nella
2 procedura congiunta alle condizioni indicate nella scrittura privata sottoscritta il 11/11/2024 e depositata in data 25/11/2024.
Tali conclusioni devono considerarsi il frutto di un accordo, che le parti stesse hanno chiesto al
Tribunale di riconoscere come idoneo a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali e di cui il Collegio non può non tenerne conto, risultando le stesse conformi a diritto.
Preso atto che le parti hanno inteso addivenire ad una pronuncia consensuale di divorzio, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicchè le spese devono integralmente compensarsi tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Margherita di Savoia, il 22/06/2022 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2022, Numero 15, Parte 2, S. C);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni indicate nella convenzione depositata il 25.11.2024, sottoscritta dalle parti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
06/12/2024.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Elena de Tura
Il Presidente dott. Antonio Buccaro
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