TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7336/2025 V.G.
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
- MA NZ Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- TE CA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 7336/2025 V.G. pendente tra
Parte_1
nato il [...] a [...]
e
Parte_2
nata il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Patrizia Prati ricorrenti nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
1 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Le parti hanno celebrato in Roma, in data 20 giugno 2014, matrimonio concordatario come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio versato in atti. Dalla predetta unione sono nati tre figli: (classe 2014), Per_1
(classe 2016) e (classe 2019). Per_2 Per_3
Con ricorso congiunto depositato in data 6 giugno 2025 le parti hanno chiesto,
in parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 26756/2016 emesso dall'intestato Tribunale in data 17 ottobre
2016 nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g. 31876/2016, di omologare le nuove conclusioni concordate tra le parti in ordine ad alcune circostanze sopravvenute rispetto alla pronuncia di separazione.
Le parti hanno anzitutto rappresentato che successivamente alla loro separazione, pur non avendo ricostituito tra loro alcuna comunione spirituale e matrimoniale, hanno avuto un terzo figlio, , nato in [...] 2 febbraio Per_3
2019 e concepito in un rapporto sessuale occasionale, come concordemente dedotto da ambo le parti nel ricorso introduttivo;
le parti hanno poi rappresentato un miglioramento delle reciproche condizioni economiche.
Ciò premesso le parti hanno chiesto di omologare le nuove condizioni tra loro concordate, così come allegate alle note di trattazione scritta rese in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025; condizioni che di seguito si trascrivono:
“1)AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI:
2 I sig.ri e convengono che i figli Parte_1 Parte_2
minori: nata a [...] il [...] c.f. Persona_4 [...]
nata a [...] il 22 /02/2016 c.f. C.F._1 Persona_5
ed nato a [...] il CodiceFiscale_2 Controparte_1
02/02/2019 c.f. ,siano affidati ad entrambi CodiceFiscale_3
i genitori con esercizio congiunto della potestà genitoriale.
I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all' istruzione ed alle altre scelte dei figli minori, tenendo conto delle loro capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2)PIANO GENITORIALE:
I genitori sig.ri e concordano di Parte_1 Parte_2
gestire secondo le modalità sottoindicate i figli , e Per_1 Per_2
: Per_3
I figli , e sono collocati presso la madre Per_1 Per_2 Per_3
sig.ra e vivranno con la madre, nella casa sita in Parte_2
Roma Via Annio Felice n 4.
I figli , e frequentano rispettivamente: Per_1 Per_2 Per_3
la quinta elementare, la quarta elementare e Per_1 Per_2
la materna;
, e seguono un corso Per_3 Per_1 Per_2 Per_3
di nuoto, tre volte alla settimana. Il padre sig. Parte_1
3 potrà vedere e tenere con sé i figli , e , Per_1 Per_2 Per_3
quando lo desideri previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze di vita di studio e di salute dei figli. In difetto di diversi accordi ,il padre terrà con sé i figli , e Per_1 Per_2
secondo le seguenti modalità : Per_3
a) Routine settimanale:
-due fine settimana al mese dal venerdì alle ore 16,30 alla domenica alle ore 21.00;
- infrasettimanale durante l'anno scolastico: due giorni a settimana indicativamente il martedì ed il giovedì dalle ore 16,30 alle ore
19.30;
-dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo: due giorni a settimana indicativamente il martedì ed il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 21.00;
b) Rispetto alla frequenza scolastica: la madre si occuperà di portare e prendere i figli a scuola nei giorni in cui i figli si trovano con la madre ed il padre si occuperà di portare e prendere i figli a scuola,
nei giorni in cui i figli si trovano con il padre.
c) Rispetto agli impegni ludico -sportivi: la madre si occuperà di portare e prendere i figli alle attività ludico /sportive, nei giorni in cui i figli si trovano con la madre ed il padre si occuperà di portare
4 e prendere i figli alle attività ludico /sportive, nei giorni in cui i figli si trovano con il padre.
d) I sig.ri concordano che la sig.ra Parte_1 Parte_2
in caso di proprio impedimento per portare o Parte_2
prendere i figli a scuola e/o ad impegni sportivi -ludici, deleghi,
per portare o prendere i figli a scuola e/o ad impegni ludico-
sportivi, la nonna materna e che il sig. in caso Parte_1
di proprio impedimento per portare o prendere i figli a scuola e/o ad impegni ludico -sportivi ,deleghi, per portare o prendere i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi, la nonna materna;
e) Vacanze e festività:
durante le vacanze estive il padre terrà i figli per almeno 15 giorni con pernotto consecutivi, da concordare con la madre entro il 31
maggio di ogni anno;
f) durante le vacanze scolastiche natalizie il padre terrà i figli ,ad anni alterni ,nei periodi dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
g) durante le vacanze scolastiche pasquali: il padre terrà con sé i figli ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo;
h) durante i ponti primaverili, il due giugno, i figli trascorreranno una festività con il padre ed una con la madre;
5 i) i figli trascorreranno il proprio compleanno, un anno con il padre ed un anno con la madre;
j) i figli trascorreranno con il padre il giorno del compleanno del padre e trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della madre.
3)CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI:
Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli Parte_1
, e , con la somma di euro 600 (seicento Per_1 Per_2 Per_3
euro) al mese, esattamente con la somma di euro 200 (duecento euro per ciascun figlio) da corrispondere alla sig.ra Parte_2
entro il giorno 5 di ciascun mese e con rivalutazione automatica annuale Istat, ed a decorrere dall' emanazione della sentenza di cui al presente procedimento.
4)CONTRIBUTO ALLE SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI:
Le spese straordinarie tutte, scolastiche, sanitarie, sportive,
ludiche per i figli , e , sono totalmente ed Per_1 Per_2 Per_3
esclusivamente a carico del padre sig. . Parte_1
5)ASSEGNO UNICO:
I sig.ri ed concordano che la Parte_1 Parte_2
sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico per i Parte_2
figli , e . Per_1 Per_2 Per_3
6) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA MOGLIE: 6 Il sig. contribuirà al mantenimento della moglie Parte_1
sig.ra con la somma di euro 300 (trecento euro ) Parte_2
al mese, da corrispondere alla sig.ra entro il Parte_2
giorno 5 di ciascun mese e con rivalutazione automatica annuale
Istat, ed a decorrere dall' emanazione della sentenza di cui al presente procedimento.
7) CASA CONIUGALE:
La casa coniugale sita in Via Annio Felice n 4 Roma di proprietà
del Comune di Roma, è assegnata alla sig.ra che Parte_2
ci vive con i figli , e . Per_1 Per_2 Per_3
8)RILASCIO /RINNOVO DEL PASSAPORTO E DOCUMENTI
EQUIPOLLENTI:
I coniugi esprimono il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto dell'altro coniuge e di documenti equipollenti, ed al rilascio ed al rinnovo del passaporto autonomo dei figli e di documenti equipollenti, nonché all' iscrizione dei figli sul passaporto dell' altro genitore.
- DI ORDINARE all' Ufficio di Stato Civile competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell' atto di matrimonio.
- DI COMPENSARE integralmente le spese legali tra le parti.
7 Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse dei figli minorenni, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico di tale procedimento.
Spese della lite compensate come da domanda.
per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13946/2024 R.G.:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la parziale modifica del decreto di omologa n. 26756/2016 emesso dall'intestato Tribunale in data 17 ottobre
2016 nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g. 31876/2016, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- spese della lite compensate.
Roma, 29 novembre 2025
Il Giudice relatore
TE CA
Il Presidente
MA NZ
8
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
- MA NZ Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- TE CA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 7336/2025 V.G. pendente tra
Parte_1
nato il [...] a [...]
e
Parte_2
nata il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Patrizia Prati ricorrenti nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
1 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Le parti hanno celebrato in Roma, in data 20 giugno 2014, matrimonio concordatario come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio versato in atti. Dalla predetta unione sono nati tre figli: (classe 2014), Per_1
(classe 2016) e (classe 2019). Per_2 Per_3
Con ricorso congiunto depositato in data 6 giugno 2025 le parti hanno chiesto,
in parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 26756/2016 emesso dall'intestato Tribunale in data 17 ottobre
2016 nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g. 31876/2016, di omologare le nuove conclusioni concordate tra le parti in ordine ad alcune circostanze sopravvenute rispetto alla pronuncia di separazione.
Le parti hanno anzitutto rappresentato che successivamente alla loro separazione, pur non avendo ricostituito tra loro alcuna comunione spirituale e matrimoniale, hanno avuto un terzo figlio, , nato in [...] 2 febbraio Per_3
2019 e concepito in un rapporto sessuale occasionale, come concordemente dedotto da ambo le parti nel ricorso introduttivo;
le parti hanno poi rappresentato un miglioramento delle reciproche condizioni economiche.
Ciò premesso le parti hanno chiesto di omologare le nuove condizioni tra loro concordate, così come allegate alle note di trattazione scritta rese in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025; condizioni che di seguito si trascrivono:
“1)AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI:
2 I sig.ri e convengono che i figli Parte_1 Parte_2
minori: nata a [...] il [...] c.f. Persona_4 [...]
nata a [...] il 22 /02/2016 c.f. C.F._1 Persona_5
ed nato a [...] il CodiceFiscale_2 Controparte_1
02/02/2019 c.f. ,siano affidati ad entrambi CodiceFiscale_3
i genitori con esercizio congiunto della potestà genitoriale.
I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all' istruzione ed alle altre scelte dei figli minori, tenendo conto delle loro capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2)PIANO GENITORIALE:
I genitori sig.ri e concordano di Parte_1 Parte_2
gestire secondo le modalità sottoindicate i figli , e Per_1 Per_2
: Per_3
I figli , e sono collocati presso la madre Per_1 Per_2 Per_3
sig.ra e vivranno con la madre, nella casa sita in Parte_2
Roma Via Annio Felice n 4.
I figli , e frequentano rispettivamente: Per_1 Per_2 Per_3
la quinta elementare, la quarta elementare e Per_1 Per_2
la materna;
, e seguono un corso Per_3 Per_1 Per_2 Per_3
di nuoto, tre volte alla settimana. Il padre sig. Parte_1
3 potrà vedere e tenere con sé i figli , e , Per_1 Per_2 Per_3
quando lo desideri previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze di vita di studio e di salute dei figli. In difetto di diversi accordi ,il padre terrà con sé i figli , e Per_1 Per_2
secondo le seguenti modalità : Per_3
a) Routine settimanale:
-due fine settimana al mese dal venerdì alle ore 16,30 alla domenica alle ore 21.00;
- infrasettimanale durante l'anno scolastico: due giorni a settimana indicativamente il martedì ed il giovedì dalle ore 16,30 alle ore
19.30;
-dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo: due giorni a settimana indicativamente il martedì ed il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 21.00;
b) Rispetto alla frequenza scolastica: la madre si occuperà di portare e prendere i figli a scuola nei giorni in cui i figli si trovano con la madre ed il padre si occuperà di portare e prendere i figli a scuola,
nei giorni in cui i figli si trovano con il padre.
c) Rispetto agli impegni ludico -sportivi: la madre si occuperà di portare e prendere i figli alle attività ludico /sportive, nei giorni in cui i figli si trovano con la madre ed il padre si occuperà di portare
4 e prendere i figli alle attività ludico /sportive, nei giorni in cui i figli si trovano con il padre.
d) I sig.ri concordano che la sig.ra Parte_1 Parte_2
in caso di proprio impedimento per portare o Parte_2
prendere i figli a scuola e/o ad impegni sportivi -ludici, deleghi,
per portare o prendere i figli a scuola e/o ad impegni ludico-
sportivi, la nonna materna e che il sig. in caso Parte_1
di proprio impedimento per portare o prendere i figli a scuola e/o ad impegni ludico -sportivi ,deleghi, per portare o prendere i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi, la nonna materna;
e) Vacanze e festività:
durante le vacanze estive il padre terrà i figli per almeno 15 giorni con pernotto consecutivi, da concordare con la madre entro il 31
maggio di ogni anno;
f) durante le vacanze scolastiche natalizie il padre terrà i figli ,ad anni alterni ,nei periodi dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
g) durante le vacanze scolastiche pasquali: il padre terrà con sé i figli ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo;
h) durante i ponti primaverili, il due giugno, i figli trascorreranno una festività con il padre ed una con la madre;
5 i) i figli trascorreranno il proprio compleanno, un anno con il padre ed un anno con la madre;
j) i figli trascorreranno con il padre il giorno del compleanno del padre e trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della madre.
3)CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI:
Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli Parte_1
, e , con la somma di euro 600 (seicento Per_1 Per_2 Per_3
euro) al mese, esattamente con la somma di euro 200 (duecento euro per ciascun figlio) da corrispondere alla sig.ra Parte_2
entro il giorno 5 di ciascun mese e con rivalutazione automatica annuale Istat, ed a decorrere dall' emanazione della sentenza di cui al presente procedimento.
4)CONTRIBUTO ALLE SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI:
Le spese straordinarie tutte, scolastiche, sanitarie, sportive,
ludiche per i figli , e , sono totalmente ed Per_1 Per_2 Per_3
esclusivamente a carico del padre sig. . Parte_1
5)ASSEGNO UNICO:
I sig.ri ed concordano che la Parte_1 Parte_2
sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico per i Parte_2
figli , e . Per_1 Per_2 Per_3
6) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA MOGLIE: 6 Il sig. contribuirà al mantenimento della moglie Parte_1
sig.ra con la somma di euro 300 (trecento euro ) Parte_2
al mese, da corrispondere alla sig.ra entro il Parte_2
giorno 5 di ciascun mese e con rivalutazione automatica annuale
Istat, ed a decorrere dall' emanazione della sentenza di cui al presente procedimento.
7) CASA CONIUGALE:
La casa coniugale sita in Via Annio Felice n 4 Roma di proprietà
del Comune di Roma, è assegnata alla sig.ra che Parte_2
ci vive con i figli , e . Per_1 Per_2 Per_3
8)RILASCIO /RINNOVO DEL PASSAPORTO E DOCUMENTI
EQUIPOLLENTI:
I coniugi esprimono il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto dell'altro coniuge e di documenti equipollenti, ed al rilascio ed al rinnovo del passaporto autonomo dei figli e di documenti equipollenti, nonché all' iscrizione dei figli sul passaporto dell' altro genitore.
- DI ORDINARE all' Ufficio di Stato Civile competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell' atto di matrimonio.
- DI COMPENSARE integralmente le spese legali tra le parti.
7 Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse dei figli minorenni, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico di tale procedimento.
Spese della lite compensate come da domanda.
per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13946/2024 R.G.:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la parziale modifica del decreto di omologa n. 26756/2016 emesso dall'intestato Tribunale in data 17 ottobre
2016 nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g. 31876/2016, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- spese della lite compensate.
Roma, 29 novembre 2025
Il Giudice relatore
TE CA
Il Presidente
MA NZ
8