Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01567/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00556/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la EMlia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2024, proposto da
Societa' Agricola Vivai OS di NN ed EM OS & C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Onorati, con domicilio eletto presso il suo studio in Ferrara, via borgo Leoni 16;
contro
Regione EMlia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Devis Gentilini, Elisa Righetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della Determinazione della Regione EMlia Romagna Settore Agricoltura, caccia e pesca Ambiti di Bologna e Ferrara, Direzione Generale Agricoltura Caccia e pesca n. 1628 del 30.1.2024, trasmessa a mezzo pec in data 1° febbraio 2024 prot. 01-02-2024.0101211 avente ad oggetto “Contributi per danni da fauna selvatica a colture agricole annata agraria 2022-2023 – inammissibilità istanza prot. 15-12-2022 n. 1234974”;
di ogni altro atto comunque presupposto connesso o conseguente e, in particolare, per quanto occorrer possa:
2) del preavviso della Regione EMlia Romagna Settore Agricoltura, caccia e pesca Ambiti di Bologna e Ferrara, di non ammissibilità ex art. 10-bis L. n. 241/1990 per mancanza di requisito di cui alla DGR n. 364-2018 par. 3.2 prot. 04-12-2023.1209174;
3) del verbale della Regione EMlia Romagna Settore Agricoltura, caccia e pesca Ambiti di Bologna e Ferrara, del 22 dicembre 2022, prot. 28-12-2022.1260738 per la parte in cui possa ritenersi assunto a presupposto e fondamento degli atti sub 1 e 2;
4) del verbale della Regione EMlia Romagna Settore Agricoltura, caccia e pesca Ambiti di Bologna e Ferrara del 20 aprile 2023, prot. 26-04-2023.0405460 per la parte in cui possa ritenersi assunto a presupposto e fondamento degli atti sub 1 e 2.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione EMlia-Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa JE NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società Agricola Vivai OS di NN ed EM OS & C. s.s. ha agito in giudizio per l’annullamento della determinazione n. 1628 del 30-01-2024 della Regione EMlia Romagna Settore Agricoltura, caccia e pesca Ambiti di Bologna e Ferrara, Direzione Generale Agricoltura Caccia e pesca, avente ad oggetto “Contributi per danni da fauna selvatica a colture agricole annata agraria 2022-2023 – inammissibilità istanza prot. 15-12-2022 n. 1234974”.
In fatto ha allegato di avere presentato alla Regione EMlia Romagna, con istanza del 15 dicembre 2022, richiesta di contributo per danni da lepre su di un vivaio sito nel Comune di Ostellato (FE), Foglio 95, Mappali 5 e 9, ma di essersi vista respinta la domanda col provvedimento impugnato in questa sede, per ritenuta mancanza di requisito essenziale di cui al par. 3 D.G.R. n.362/2018, consistente nell’aver predisposto idonee misure di prevenzione.
La ricorrente ha impugnato la decisione articolando le seguenti doglianze.
1) Violazione art. 26 L. 157-1992, art. 17 L. Reg. E.R. n. 8 1994; Eccesso di potere per violazione dei “Criteri per l’erogazione di contributi per danni da fauna selvatica alle attività agricole e per sistemi di prevenzione” definiti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 364 del 13-3-18 come modif. da DGR n. 1733 del 23-11-2020, anche all’Allegato 1 e in part. dal par. 3.2. in combinato disposto con il par. 4; Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto e per travisamento dei fatti.
2) Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità degli atti e della motivazione.
Sulla base di tali motivi la società ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati.
La Regione si è costituita in giudizio eccependo innanzitutto l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario; nel merito l’Amministrazione ha contestato la fondatezza delle avverse doglianze, insistendo per il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.
Invero, in materia di controversie relative alla concessione o alla revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario laddove in capo all’Amministrazione non permanga alcun margine di discrezionalità in ordine al riconoscimento delle somme pretese, essendo i requisiti a tal fine richiesti predeterminati per legge e quindi vincolati, competendo quindi all’Ente il solo compito di farne applicazione ai fini della concreta erogazione del contributo (vedi sentenza del Consiglio di Stato, sentenza n. 702 del 2022, Tar Lazio, sentenza n. 11422/2022).
Sulla base di tale criterio, nella controversia in esame riguardante gli indennizzi previsti dalla legge regionale per i danni derivanti da fauna selvatica in relazione ai quali i criteri per il riconoscimento risultano stabiliti direttamente dalla normativa in materia, la giurisdizione spetta quindi al Giudice Ordinario (vedi Tar Lazio, sentenza n. 11422 del 2022 “ la materia degli indennizzi per danni derivanti da fauna selvatica è dalla giurisprudenza generalmente attribuita al giudice ordinario, in ragione del fatto che il loro riconoscimento dipende, in generale, dal mero accertamento di tassativi presupposti che trovano fonte direttamente nella legge. In questi casi, quindi, alla natura vincolata dell'attività amministrativa corrisponde la consistenza di diritto soggettivo della posizione giuridica fatta valere dal privato, con ogni ricaduta che ne deriva in tema di riparto di giurisdizione, diversamente dall'ipotesi in cui la legge attribuisce alla Pubblica amministrazione il potere di riconoscere l'ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione ”).
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto dell’esito del giudizio e dell’erronea indicazione in punto di giurisdizione contenuta nel provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'EMlia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nei termini e agli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UG Di TO, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
JE NE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| JE NE | UG Di TO |
IL SEGRETARIO