Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3279
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Sentenza 1 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Napoli in data 31 marzo 2025 dal Giudice dott.ssa Stefania Cannavale, riguarda un'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c. Le parti opponenti, genitori esercenti la responsabilità genitoriale, hanno contestato la legittimità di un atto di precetto notificato per il pagamento di un mutuo fondiario, sollevando questioni relative all'omessa notifica del titolo esecutivo, alla carenza di legittimazione della parte opposta e alla nullità della notifica del precetto.

Il Giudice ha accolto l'opposizione solo in parte, ritenendo ammissibile la domanda, ma infondata nel merito. Ha argomentato che l'art. 41, comma 1, del T.U.B. esonera il creditore dall'obbligo di notificare il titolo esecutivo anche nei confronti di terzi proprietari, e che la nullità della notifica del precetto era sanata dal raggiungimento dello scopo, dato che gli opponenti avevano tempestivamente contestato l'atto. Inoltre, ha ritenuto che la legittimazione della parte opposta fosse valida, in quanto la cessione del credito era stata debitamente pubblicata, rendendo la cessione opponibile. Pertanto, l'opposizione è stata rigettata, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3279
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 3279
    Data del deposito : 1 aprile 2025

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