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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3279 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7023/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7023/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , nato a [...] il [...], nella qualità di genitori esercenti la responsabilità C.F._2
genitoriale sui figli minori , C.F. , nata a Persona_1 C.F._3
Napoli il 27.10.2005, e C.F. , nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._4
tutti residenti in [...], rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Salvatore Ruggiero, C.F. , ed elettivamente domiciliati C.F._5
presso il studio in Castellammare di Stabia (NA) al Corso Vittorio Emanuele, n. 33,
attori / opponenti
E
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Conegliano (TV) alla Via V. Alfieri, n. 1, e per essa, giusta procura speciale per OT
[...] [
in Pordenone del 05.02.2020 (rep. n. 304060, racc. n. 35659), la procuratrice speciale Per_2 [...]
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma alla Via CP_2 P.IVA_2
Barberini, n. 47, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per OT in Roma Persona_3
del 13.04.2021 (rep. n. 23092, racc. n. 11366), dall'avv. , C.F. , e Parte_4 C.F._6
dall'avv. Pier Luigi Boscia, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._7
Roma alla Via Barberini, n. 47
convenuta / opposta
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 23.02.2022, ai sensi dell'art. 603 c.p.c., ai terzi comproprietari
[...]
e ha intimato a e Persona_1 Parte_3 Controparte_1 Parte_5 [...]
il pagamento della complessiva somma di € 437.241,92 sulla base del contratto di mutuo CP_3
fondiario del 16.04.2004 per OT (rep. n. 170.795 - racc. n. 18.686), registrato il Persona_4
19.04.2019, munito di formula esecutiva il 03.10.2019.
Il detto contratto di mutuo era stato stipulato tra la mutuante Banca Intesa S.p.a. e le parte mutuataria costituita da nato a [...] il [...], nata a [...] il Parte_5 Controparte_3
04.12.1958, , nato a [...] il [...]; a garanzia delle obbligazioni nascenti dal mutuo era Parte_2
stata iscritta ipoteca volontaria di primo grado sull'immobile sito in Arzano (NA) alla via Lunga II Traversa
n. 10, censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 3, particella 381, sub. 5, p. T-1, cat. A/2, cl.
5, v. 11, RC euro 681,72, di proprietà di e Parte_5 Controparte_3
Quest'ultimi avevano poi donato la proprietà di tale immobile, con atto del 01.07.2009 per OT Per_5
(rep. n. 33.330 - racc. n. 10913), a nato a [...] il [...], nato a Parte_5 Parte_5 Napoli il 27.04.2004, , nata a [...] il [...], e nata a [...] Persona_1 Parte_3
il 11.01.2008.
ha, dunque, notificato l'atto di precetto, ai sensi dell'art. 603 c.p.c., anche ai terzi Controparte_1
comproprietari minacciando di procedere ad esecuzione forzata sull'immobile gravato dall'ipoteca concessa a garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte mutuataria.
Con atto di citazione notificato il 15.03.2022, e , quali genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sulle figlie minori e si sono opposti al Persona_1 Parte_3
suddetto precetto ed hanno instaurato il presente procedimento lamentando: a) l'omessa notifica del titolo esecutivo ai terzi proprietari;
b) la carenza di legittimazione della società opposta a seguito della cessione del credito;
c) la nullità della notifica del precetto.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con la comparsa conclusionale gli opponenti hanno poi lamentato la carenza di legittimazione processuale della quale procuratrice speciale della CP_2 Controparte_1
L'opposta ha eccepito, con la memoria di replica, l'inammissibilità e l'infondatezza di tale doglianza.
Va anzitutto osservato che il titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata esecuzione è costituito,
come detto, dal contratto di mutuo fondiario del 16.04.2004 per OT (rep. n. 170.795 - Persona_4
racc. n. 18.686), registrato il 19.04.2019, munito di formula esecutiva il 03.10.2019.
Con il primo ed il terzo motivo di opposizione gli opponenti hanno lamentato l'omessa notifica del titolo esecutivo ai terzi proprietari e la nullità della notifica del precetto.
In tale parte, la domanda deve interpretarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1,
c.p.c., che va proposta davanti al giudice competente per l'esecuzione ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c.
con atto di citazione da notificarsi nel termine di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto. Nel caso di specie, a fronte della notifica del precetto avvenuta il 23.02.2022, l'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato tempestivamente il 15.03.2022; la domanda, dunque, è ammissibile.
Nel merito di essa, quanto al primo motivo, è pacifico, perché non contestato e comunque emergente dagli atti di causa, che il titolo esecutivo non sia stato notificato.
Tuttavia, nel caso di specie viene in rilievo l'art. 41, comma 1, T.U.B. secondo cui "Nel procedimento di
espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo".
Ebbene, nell'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia costituito da mutuo fondiario, l'indicata norma del T.U.B.,
che esonera il creditore dalla previa notifica del titolo, in quanto speciale, prevale sulla norma codicistica.
Tale norma, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, si applica anche nei confronti del terzo proprietario;
invero, va affermato, al riguardo, il seguente principio di diritto, da cui non vi è ragione di discostarsi: "In tema di azione esecutiva promossa in forza di mutuo ipotecario fondiario, l'obbligo di preventiva
notificazione del titolo contrattuale esecutivo è escluso anche nel caso in cui l'espropriazione sia condotta nei confronti del terzo
proprietario del bene ipotecato" (v. Cass., Sez. III, n. 27848/2022).
Già nel vigore del T.U. delle leggi sul credito fondiario (R.D. n. 646/1905), la giurisprudenza di legittimità
ha ritenuto che il creditore fosse esonerato dall'onere di previa notifica del titolo esecutivo anche nell'esecuzione contro il terzo proprietario.
In tal senso si è affermato che "Per la realizzazione del credito nascente da mutui ipotecari, gli istituti di credito
fondiario, ai sensi degli artt. 20, comma 3, 40 e 43 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646, possono promuovere azione esecutiva
sull'immobile ipotecato senza notifica del titolo contrattuale esecutivo anche nei confronti dei successori a titolo universale o
particolare del debitore e degli aventi causa che abbiano notificato all'istituto di essere subentrati nel possesso o godimento del
bene ipotecato, indipendentemente dalla circostanza che questi si siano o meno accollati il mutuo" (v. Cass. Sez. III, n.
2755/1992). In senso analogo, si è pronunciata anche Cass., Sez. III, n. 5906/2006. La ratio del menzionato orientamento giurisprudenziale si fondava sulla specifica disposizione dell'art. 43,
comma 1, R.D. n. 646 del 1905 (abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n. 385/1993), secondo cui "Nel procedimento di
espropriazione iniziato dagli istituti di credito fondiario, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo".
Una volta sostituito il menzionato R.D. n. 646 del 1905 dal D.Lgs. n. 385 del 1993, l'art. 41, comma 1, del vigente T.U.B. detta una disciplina speciale per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell'art. 479 c.p.c. e anche, rispetto all'esecuzione contro il terzo proprietario, all'art. 603 c.p.c.
Ne consegue che, ai sensi dell'eccezionale norma contenuta nell'art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 385 del 1993, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo,
sia quando l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale (sul punto, come obiter dictum, Cass., Sez. III, n. 11191/2022: "Non occorreva notificare il titolo esecutivo anche al terzo datore
d'ipoteca, trovando piana applicazione l'art. 41, comma 1, T.U.B.")
Il primo motivo di opposizione è, pertanto, infondato.
Quanto all'eccepita nullità della notifica del precetto per essere stata eseguita tramite consegna al portiere senza la spedizione della raccomandata informativa al destinatario, in violazione dell'art. 139 c.p.c., la doglianza va disattesa in quanto l'asserito vizio della notificazione è stato sanato ex art. 156 c.p.c. dal raggiungimento dello scopo, considerato che i destinatari hanno ugualmente proposto tempestiva opposizione.
Invero, al riguardo, va affermato il seguente principio di diritto: “La disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi
deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicchè con l'opposizione ai sensi dell'art. 617
c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per
raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore,
quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno” (v. Cass., Sez. III,
n. 25900/2016; Cass., Sez. III, n. 5906/2006).
In definitiva, l'opposizione agli atti esecutivi va rigettata.
Gli opponenti hanno altresì contestato il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata,
lamentando la carenza di legittimazione della a seguito della cessione del credito Controparte_1
originario nonché la carenza di legittimazione processuale della quale procuratrice speciale della CP_2
Controparte_1
In tale parte la domanda va interpretata come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1,
c.p.c., che anche il terzo proprietario è legittimato a proporre essendo, comunque, anch'egli il destinatario della minacciata esecuzione.
Quanto alla carenza di legitimatio ad processum della la doglianza, come detto, è stata sollevata CP_2
dagli opponenti solo con la comparsa conclusionale: essa, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, è ammissibile in ossequio al consolidato principio secondo cui le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore, così come quelle sulla legittimatio ad
causam (attiva e passiva), hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, di talché il difetto di legittimazione, così come la carenza di titolarità del rapporto, quantunque non abbiano formato oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili d'ufficio se risultanti dagli atti di causa (Cass., Sez.
III, n. 19308/2023; Cass., Sez. L., n. 23721/2021; Cass., Sez. Un., n. 2951/2016).
Nel merito dell'eccezione, gli opponenti lamentano il difetto di legittimazione ad agire e, quindi, a stare in giudizio, della perché, quale procuratrice speciale della non risulta CP_2 Controparte_1
iscritta nello speciale albo di cui all'art. 106 T.U.B.
Questo Giudice, pur conoscendo l'esistenza di pronunce di merito di senso contrario, ritiene di aderire al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "Il conferimento dell'incarico di recupero dei
crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza
civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza
pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di
vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul
diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici" (Cass., Sez. III, n.
7243/2024).
La doglianza, dunque, va disattesa.
Infine, quanto al secondo motivo di opposizione, ossia la carenza di legittimazione della Controparte_1
intesa quale carenza di titolarità del credito a seguito della cessione, va rilevato che la pubblicazione
[...]
eseguita ai sensi dell'art. 58 T.U.B. rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto,
avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione “ad personam”.
L'art. 58 T.U.B., infatti, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”.
Pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 T.U.B. è atto presupposto alla sola opponibilità della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non sia ancora stata eseguita: “in quanto rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in
cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche
se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cass. n. 5997/2006). Di conseguenza, si ritiene sufficiente, ai fini della prova della titolarità del credito in capo al cessionario "...
la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in
blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per
la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione" (cfr. Cass.
26.6.2019, n. 17110; Cass. 29.12.2017, n. 31188).
Al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 5385/2011; Cass.
n. 18361/2004).
Va ulteriormente specificato che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è
un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (art. 2697, primo comma, cod. civ.); al contrario, il convenuto è esentato dall'onere di dimostrarne la carenza, poiché essa non rientra tra i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, che devono formare oggetto di eccezione (art. 2697, secondo comma, cod. civ.).
Ebbene, nel caso di specie, l'opposta ha prodotto, anzitutto, l'avviso di cessione di crediti cd. "in blocco"
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, del 23.07.2015, che appare conforme a quanto richiesto dalla giurisprudenza richiamata in quanto si evincono le categorie dei rapporti ceduti dalla Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. con possibilità di individuazione: tra di essi, vi sono, ad esempio,
"finanziamenti che, ove assistiti da ipoteche giudiziarie o volontarie, erano garantiti da ipoteche su immobili situati in LI", tra i quali vi può ragionevolmente essere compreso il credito oggetto di causa. L'opposta ha inoltre prodotto un estratto del contratto di cessione di crediti del 02.07.2015 con cui Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. e Banca Popolare Friulandria S.p.a. le hanno ceduto una pluralità di crediti pecuniari tra cui è stato espressamente indicato anche quello derivante dal finanziamento concesso a e , individuato da NDG n. 6013361. Parte_5 Controparte_3 Parte_2
Tale circostanza risulta poi chiaramente confermata dalla dichiarazione di "conferma di cessione di credito a sofferenza" del 23.01.2023, prodotta ancora dall'opposta e ad essa rilasciata da RÉ IC LI S.p.a.
(già Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.), ove si legge che il credito ceduto è proprio quello derivante dal contratto di mutuo fondiario del 16.04.2004 per OT (rep. n. 170.795 - Persona_4
racc. n. 18.686), registrato il 19.04.2019.
Anche quest'ultima doglianza va, quindi, disattesa, con il conseguente rigetto dell'opposizione all'esecuzione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
b) rigetta l'opposizione all'esecuzione;
c) condanna gli opponenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida, ai sensi del d.m. n. 55/2014
(scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00), in € 11.229,00 per compensi (dei quali € 1.772,00 per la fase di studio, € 1.169,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase istruttoria, € 3.082,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 31 marzo 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7023/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , nato a [...] il [...], nella qualità di genitori esercenti la responsabilità C.F._2
genitoriale sui figli minori , C.F. , nata a Persona_1 C.F._3
Napoli il 27.10.2005, e C.F. , nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._4
tutti residenti in [...], rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Salvatore Ruggiero, C.F. , ed elettivamente domiciliati C.F._5
presso il studio in Castellammare di Stabia (NA) al Corso Vittorio Emanuele, n. 33,
attori / opponenti
E
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Conegliano (TV) alla Via V. Alfieri, n. 1, e per essa, giusta procura speciale per OT
[...] [
in Pordenone del 05.02.2020 (rep. n. 304060, racc. n. 35659), la procuratrice speciale Per_2 [...]
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma alla Via CP_2 P.IVA_2
Barberini, n. 47, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per OT in Roma Persona_3
del 13.04.2021 (rep. n. 23092, racc. n. 11366), dall'avv. , C.F. , e Parte_4 C.F._6
dall'avv. Pier Luigi Boscia, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._7
Roma alla Via Barberini, n. 47
convenuta / opposta
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 23.02.2022, ai sensi dell'art. 603 c.p.c., ai terzi comproprietari
[...]
e ha intimato a e Persona_1 Parte_3 Controparte_1 Parte_5 [...]
il pagamento della complessiva somma di € 437.241,92 sulla base del contratto di mutuo CP_3
fondiario del 16.04.2004 per OT (rep. n. 170.795 - racc. n. 18.686), registrato il Persona_4
19.04.2019, munito di formula esecutiva il 03.10.2019.
Il detto contratto di mutuo era stato stipulato tra la mutuante Banca Intesa S.p.a. e le parte mutuataria costituita da nato a [...] il [...], nata a [...] il Parte_5 Controparte_3
04.12.1958, , nato a [...] il [...]; a garanzia delle obbligazioni nascenti dal mutuo era Parte_2
stata iscritta ipoteca volontaria di primo grado sull'immobile sito in Arzano (NA) alla via Lunga II Traversa
n. 10, censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 3, particella 381, sub. 5, p. T-1, cat. A/2, cl.
5, v. 11, RC euro 681,72, di proprietà di e Parte_5 Controparte_3
Quest'ultimi avevano poi donato la proprietà di tale immobile, con atto del 01.07.2009 per OT Per_5
(rep. n. 33.330 - racc. n. 10913), a nato a [...] il [...], nato a Parte_5 Parte_5 Napoli il 27.04.2004, , nata a [...] il [...], e nata a [...] Persona_1 Parte_3
il 11.01.2008.
ha, dunque, notificato l'atto di precetto, ai sensi dell'art. 603 c.p.c., anche ai terzi Controparte_1
comproprietari minacciando di procedere ad esecuzione forzata sull'immobile gravato dall'ipoteca concessa a garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte mutuataria.
Con atto di citazione notificato il 15.03.2022, e , quali genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sulle figlie minori e si sono opposti al Persona_1 Parte_3
suddetto precetto ed hanno instaurato il presente procedimento lamentando: a) l'omessa notifica del titolo esecutivo ai terzi proprietari;
b) la carenza di legittimazione della società opposta a seguito della cessione del credito;
c) la nullità della notifica del precetto.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con la comparsa conclusionale gli opponenti hanno poi lamentato la carenza di legittimazione processuale della quale procuratrice speciale della CP_2 Controparte_1
L'opposta ha eccepito, con la memoria di replica, l'inammissibilità e l'infondatezza di tale doglianza.
Va anzitutto osservato che il titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata esecuzione è costituito,
come detto, dal contratto di mutuo fondiario del 16.04.2004 per OT (rep. n. 170.795 - Persona_4
racc. n. 18.686), registrato il 19.04.2019, munito di formula esecutiva il 03.10.2019.
Con il primo ed il terzo motivo di opposizione gli opponenti hanno lamentato l'omessa notifica del titolo esecutivo ai terzi proprietari e la nullità della notifica del precetto.
In tale parte, la domanda deve interpretarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1,
c.p.c., che va proposta davanti al giudice competente per l'esecuzione ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c.
con atto di citazione da notificarsi nel termine di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto. Nel caso di specie, a fronte della notifica del precetto avvenuta il 23.02.2022, l'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato tempestivamente il 15.03.2022; la domanda, dunque, è ammissibile.
Nel merito di essa, quanto al primo motivo, è pacifico, perché non contestato e comunque emergente dagli atti di causa, che il titolo esecutivo non sia stato notificato.
Tuttavia, nel caso di specie viene in rilievo l'art. 41, comma 1, T.U.B. secondo cui "Nel procedimento di
espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo".
Ebbene, nell'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia costituito da mutuo fondiario, l'indicata norma del T.U.B.,
che esonera il creditore dalla previa notifica del titolo, in quanto speciale, prevale sulla norma codicistica.
Tale norma, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, si applica anche nei confronti del terzo proprietario;
invero, va affermato, al riguardo, il seguente principio di diritto, da cui non vi è ragione di discostarsi: "In tema di azione esecutiva promossa in forza di mutuo ipotecario fondiario, l'obbligo di preventiva
notificazione del titolo contrattuale esecutivo è escluso anche nel caso in cui l'espropriazione sia condotta nei confronti del terzo
proprietario del bene ipotecato" (v. Cass., Sez. III, n. 27848/2022).
Già nel vigore del T.U. delle leggi sul credito fondiario (R.D. n. 646/1905), la giurisprudenza di legittimità
ha ritenuto che il creditore fosse esonerato dall'onere di previa notifica del titolo esecutivo anche nell'esecuzione contro il terzo proprietario.
In tal senso si è affermato che "Per la realizzazione del credito nascente da mutui ipotecari, gli istituti di credito
fondiario, ai sensi degli artt. 20, comma 3, 40 e 43 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646, possono promuovere azione esecutiva
sull'immobile ipotecato senza notifica del titolo contrattuale esecutivo anche nei confronti dei successori a titolo universale o
particolare del debitore e degli aventi causa che abbiano notificato all'istituto di essere subentrati nel possesso o godimento del
bene ipotecato, indipendentemente dalla circostanza che questi si siano o meno accollati il mutuo" (v. Cass. Sez. III, n.
2755/1992). In senso analogo, si è pronunciata anche Cass., Sez. III, n. 5906/2006. La ratio del menzionato orientamento giurisprudenziale si fondava sulla specifica disposizione dell'art. 43,
comma 1, R.D. n. 646 del 1905 (abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n. 385/1993), secondo cui "Nel procedimento di
espropriazione iniziato dagli istituti di credito fondiario, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo".
Una volta sostituito il menzionato R.D. n. 646 del 1905 dal D.Lgs. n. 385 del 1993, l'art. 41, comma 1, del vigente T.U.B. detta una disciplina speciale per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell'art. 479 c.p.c. e anche, rispetto all'esecuzione contro il terzo proprietario, all'art. 603 c.p.c.
Ne consegue che, ai sensi dell'eccezionale norma contenuta nell'art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 385 del 1993, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo,
sia quando l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale (sul punto, come obiter dictum, Cass., Sez. III, n. 11191/2022: "Non occorreva notificare il titolo esecutivo anche al terzo datore
d'ipoteca, trovando piana applicazione l'art. 41, comma 1, T.U.B.")
Il primo motivo di opposizione è, pertanto, infondato.
Quanto all'eccepita nullità della notifica del precetto per essere stata eseguita tramite consegna al portiere senza la spedizione della raccomandata informativa al destinatario, in violazione dell'art. 139 c.p.c., la doglianza va disattesa in quanto l'asserito vizio della notificazione è stato sanato ex art. 156 c.p.c. dal raggiungimento dello scopo, considerato che i destinatari hanno ugualmente proposto tempestiva opposizione.
Invero, al riguardo, va affermato il seguente principio di diritto: “La disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi
deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicchè con l'opposizione ai sensi dell'art. 617
c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per
raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore,
quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno” (v. Cass., Sez. III,
n. 25900/2016; Cass., Sez. III, n. 5906/2006).
In definitiva, l'opposizione agli atti esecutivi va rigettata.
Gli opponenti hanno altresì contestato il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata,
lamentando la carenza di legittimazione della a seguito della cessione del credito Controparte_1
originario nonché la carenza di legittimazione processuale della quale procuratrice speciale della CP_2
Controparte_1
In tale parte la domanda va interpretata come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1,
c.p.c., che anche il terzo proprietario è legittimato a proporre essendo, comunque, anch'egli il destinatario della minacciata esecuzione.
Quanto alla carenza di legitimatio ad processum della la doglianza, come detto, è stata sollevata CP_2
dagli opponenti solo con la comparsa conclusionale: essa, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, è ammissibile in ossequio al consolidato principio secondo cui le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore, così come quelle sulla legittimatio ad
causam (attiva e passiva), hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, di talché il difetto di legittimazione, così come la carenza di titolarità del rapporto, quantunque non abbiano formato oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili d'ufficio se risultanti dagli atti di causa (Cass., Sez.
III, n. 19308/2023; Cass., Sez. L., n. 23721/2021; Cass., Sez. Un., n. 2951/2016).
Nel merito dell'eccezione, gli opponenti lamentano il difetto di legittimazione ad agire e, quindi, a stare in giudizio, della perché, quale procuratrice speciale della non risulta CP_2 Controparte_1
iscritta nello speciale albo di cui all'art. 106 T.U.B.
Questo Giudice, pur conoscendo l'esistenza di pronunce di merito di senso contrario, ritiene di aderire al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "Il conferimento dell'incarico di recupero dei
crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza
civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza
pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di
vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul
diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici" (Cass., Sez. III, n.
7243/2024).
La doglianza, dunque, va disattesa.
Infine, quanto al secondo motivo di opposizione, ossia la carenza di legittimazione della Controparte_1
intesa quale carenza di titolarità del credito a seguito della cessione, va rilevato che la pubblicazione
[...]
eseguita ai sensi dell'art. 58 T.U.B. rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto,
avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione “ad personam”.
L'art. 58 T.U.B., infatti, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”.
Pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 T.U.B. è atto presupposto alla sola opponibilità della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non sia ancora stata eseguita: “in quanto rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in
cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche
se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cass. n. 5997/2006). Di conseguenza, si ritiene sufficiente, ai fini della prova della titolarità del credito in capo al cessionario "...
la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in
blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per
la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione" (cfr. Cass.
26.6.2019, n. 17110; Cass. 29.12.2017, n. 31188).
Al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 5385/2011; Cass.
n. 18361/2004).
Va ulteriormente specificato che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è
un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (art. 2697, primo comma, cod. civ.); al contrario, il convenuto è esentato dall'onere di dimostrarne la carenza, poiché essa non rientra tra i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, che devono formare oggetto di eccezione (art. 2697, secondo comma, cod. civ.).
Ebbene, nel caso di specie, l'opposta ha prodotto, anzitutto, l'avviso di cessione di crediti cd. "in blocco"
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, del 23.07.2015, che appare conforme a quanto richiesto dalla giurisprudenza richiamata in quanto si evincono le categorie dei rapporti ceduti dalla Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. con possibilità di individuazione: tra di essi, vi sono, ad esempio,
"finanziamenti che, ove assistiti da ipoteche giudiziarie o volontarie, erano garantiti da ipoteche su immobili situati in LI", tra i quali vi può ragionevolmente essere compreso il credito oggetto di causa. L'opposta ha inoltre prodotto un estratto del contratto di cessione di crediti del 02.07.2015 con cui Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. e Banca Popolare Friulandria S.p.a. le hanno ceduto una pluralità di crediti pecuniari tra cui è stato espressamente indicato anche quello derivante dal finanziamento concesso a e , individuato da NDG n. 6013361. Parte_5 Controparte_3 Parte_2
Tale circostanza risulta poi chiaramente confermata dalla dichiarazione di "conferma di cessione di credito a sofferenza" del 23.01.2023, prodotta ancora dall'opposta e ad essa rilasciata da RÉ IC LI S.p.a.
(già Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.), ove si legge che il credito ceduto è proprio quello derivante dal contratto di mutuo fondiario del 16.04.2004 per OT (rep. n. 170.795 - Persona_4
racc. n. 18.686), registrato il 19.04.2019.
Anche quest'ultima doglianza va, quindi, disattesa, con il conseguente rigetto dell'opposizione all'esecuzione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
b) rigetta l'opposizione all'esecuzione;
c) condanna gli opponenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida, ai sensi del d.m. n. 55/2014
(scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00), in € 11.229,00 per compensi (dei quali € 1.772,00 per la fase di studio, € 1.169,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase istruttoria, € 3.082,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 31 marzo 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale