Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 02/04/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 193/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024 da
(C.F. ), in persona del Direttore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato
- reclamante - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Stefano Voltolini del Foro di Trento
- reclamato -
Oggetto: opposizione sentenza di omologazione del concordato minore n.
34/2024
Causa discussa all'udienza del giorno 11 marzo 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per il Reclamante:
“Contrariis reiectis, annullare e/o riformare la sentenza di omologazione del Tribunale di
Trento n. 34 del 22 agosto 2024, concordato minore n. 1/2024, comunicata dall' in data 9 Controparte_2 settembre 2024, nel procedimento di omologazione del concordato minore n.
53-1/2023 riferito al sig. siccome illegittima ed ingiusta, CP_1 rigettando, per l'effetto, la domanda di omologazione.
Con rifusione delle spese e degli onorari di lite”. per il Reclamato:
“si chiede il rigetto dell'avversario reclamo, con condanna del reclamante, per i motivi tutti di cui in narrativa, alla corresponsione a titolo risarcitorio ed ex art. 96 c.p.c. delle somme ritenute di giustizia e con vittoria di compensi del presente procedimento, oltre a rimborso spese generali in misura del 15%, C.N.P.A. e I.V.A. in misura di legge” per il Pubblico ministero:
“chiede che la Corte d'appello di Trento voglia accogliere il reclamo”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024 l' ha Parte_1 proposto reclamo avverso la sentenza con cui in data 22 agosto 2024 il
Tribunale di Trento ha omologato ai sensi dell'art. 80 C.C.I.I. il concordato minore di . CP_1
In detta sentenza il Tribunale ha preso atto della mancata approvazione del concordato da parte dei creditori, atteso che l' e Parte_1
l' hanno espresso voto contrario, con Controparte_3 questo facendo mancare la maggioranza in una delle due classi votanti.
Non essendo stata raggiunta la percentuale di cui all'art. 79, comma 1 ed essendo l'adesione dei suddetti enti determinante, il Tribunale ha ritenuto di omologare forzosamente il concordato ai sensi dell'art. 80, comma 3, considerando la proposta di soddisfacimento conveniente per l'Amministrazione finanziaria rispetto all'alternativa liquidatoria. Questo, sia per l'assenza di beni immobili o mobili da liquidare e per l'impossibilità di ricavare alcunché dalla liquidazione delle quote societarie detenute in Castle
S.a.s. dal debitore, sia perché quanto questi potrebbe ricavare dall'attività lavorativa non potrebbe eguagliare la somma di Euro 18.000,00 messa a disposizione in unica e istantanea soluzione a titolo di finanza esterna, considerando un reddito netto di circa Euro 19.000,00 annui e una spesa di mantenimento di Euro 1.100,00 mensili.
2. – Il reclamante contesta il giudizio di convenienza della proposta operato dal Tribunale. 3
Esso sarebbe stato operato con riguardo alla soddisfazione dell'insieme dei creditori, anziché del solo creditore erariale. In questo modo all'amministrazione finanziaria è destinata la somma di Euro 3.239,22 sulla complessiva somma Euro 18.000,00 di finanza esterna, mentre, nell'alternativa liquidatoria, l'intera somma disponibile andrebbe a suo vantaggio, essendo creditore privilegiato.
Il reddito del debitore sarebbe stato sottostimato. Dovrebbe prendersi in considerazione non il reddito 2021 per Euro 19.000,00, ma il reddito 2022 per Euro 26.000,00. Ne residuerebbe una somma annua di Euro 13.000,00 ipotizzando un mantenimento di Euro 1.100,00, o 8.700,00 ipotizzando un mantenimento di Euro 1.500,00, che per i tre anni del periodo di liquidazione determinerebbe una somma a disposizione del creditore privilegiato di Euro 41.000,00 o di Euro 26.000,00, e quindi ben maggiore.
Andrebbero anche considerati versamenti per contanti, che risultano dall'estratto conto, per circa Euro 10.000,00 l'anno.
Le spese di mantenimento sarebbero state sovrastimate. Esse si dovrebbero determinare partendo dalla soglia minima definita dall'art. 283, comma 2, e quindi in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013. Successivamente, andrebbe verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente e valutato il valore più congruo nel caso concreto, tenendo in considerazione la situazione familiare complessiva. Il risultato di Euro 8.975,46 per il 2021 ed Euro 9.128,00 per il
2022 sarebbe inferiore a quanto ipotizzato dall'O.C.C. e dal Tribunale, e, pertanto, anche solo per questo l'alternativa liquidatoria sarebbe più conveniente.
Dall'esame del conto corrente del debitore emergono poi una serie di spese voluttuarie che hanno assorbito tutto il suo reddito, e non spese di sostentamento in senso proprio.
Il giudizio di convenienza sarebbe incompleto, dato che non viene fornito alcun valore alla quota posseduta in Castle S.a.s., o comunque una motivazione sull'antieconomicità della vendita. 4
Osserva inoltre la reclamante che all'erario verrebbe destinata una somma irrisoria e pari al 2,40% del credito, che ne risulterebbe sostanzialmente azzerato, privando così il piano di una causa concreta.
3. – Il debitore, costituitosi, eccepisce la tardività del ricorso e l'inammissibilità dello stesso per difetto di interesse.
Nel merito, osserva che le somme messe a disposizione non fanno parte del patrimonio del debitore, ma costituiscono finanza esterna condizionata al buon esito del concordato, e non sono soggette all'ordine dei privilegi.
Inoltre, il giudizio di convenienza non deve attestarsi su criteri meramente contabili, ma valorizzare tutti gli aspetti, con particolare riguardo all'effettiva realizzabilità del piano, delle tempistiche del medesimo, delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori, considerando anche il documentato problema di salute del debitore.
La questione relativa alla misura della soddisfazione del credito non attiene alla convenienza della proposta, e, in ogni caso, causa del concordato è la soddisfazione dei creditori nella misura più ampia possibile.
Chiede quindi il rigetto del reclamo e la condanna della reclamante ex art. 96 c.p.c.
4. Il Pubblico ministero ritiene che l'importo riservato all'amministrazione non abbia un impatto apprezzabile, e che non costituisca un tangibile parametro di valutazione. Insiste quindi per l'accoglimento del reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. – Vanno in primo luogo esaminate le eccezioni preliminari proposte dal debitore.
Infondata è l'eccezione di tardività del reclamo, proposto in data 4 ottobre
2024. Il dies a quo del termine di trenta giorni non può identificarsi nel giorno del deposito della sentenza di omologa, avvenuto in data 22 agosto
2024, poiché l'art. 51, comma 3 C.C.I.I. lo colloca alla data della notificazione telematica della sentenza a cura dell'ufficio, non avvenuta nel caso di specie, stabilendo che si applichi comunque il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Quanto poi all'essere il reclamo stato proposto da un creditore dissenziente, ma non opponente, è improprio il richiamo alla procedura di 5
omologazione del concordato preventivo di cui all'art. 180 l.f. ed alla pronuncia della Corte di Cassazione Sez. 1, n. 1033 del 10/01/2024, per la quale il reclamo ex art. 183 l.f. non può essere proposto se non sono state proposte opposizioni.
Nel nostro caso, il Tribunale ha omologato forzosamente il concordato ai sensi dell'art. 80, comma 3, secondo periodo C.C.I.I., prendendo semplicemente atto dell'espressione di voto sfavorevole (determinante) dell'Amministrazione finanziaria;
e l'art. 80, a differenza dell'art. 180 l.f., non prevede alcuna fase di opposizione da parte del creditore.
6. – Va quindi stabilito se la valutazione di convenienza operata dalla sentenza impugnata resista alle censure svolte dalla reclamante.
In primo luogo, nessun valore può essere attribuito alla quota del 50% di in atti la situazione contabile al 31 dicembre 2023, da cui Parte_2 emerge che la società non possiede beni, tranne le usuali macchine da ufficio. Essa si occupa di intermediazione immobiliare, opera naturalmente su base personale, ed i ricavi sono costituiti in via pressochè esclusiva da provvigioni. L'eventuale liquidazione della quota non costituirebbe quindi che un aggravio di costi.
In secondo luogo, correttamente il Tribunale ha preso a riferimento il reddito 2021 del debitore. E' sì vero che al momento del deposito del ricorso
(14 dicembre 2023) il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2022 (30 novembre 2023) era già scaduto;
ma è anche vero che la
Relazione particolareggiata ex art. 76 era stata redatta prima che la dichiarazione fosse disponibile, e non può ammettersi la necessità di un suo continuo aggiornamento nel corso del procedimento. E' quindi corretto stimare il reddito netto annuo in Euro 19.000 circa.
Quanto alle spese di mantenimento del debitore, che rimangono estranee alla liquidazione come vuole l'art. 268, comma 4, si ritiene non obbligato il ricorso al criterio dettato dall'art. 283, comma 2, che vale solo a stabilire quando le sopravvenute utilità rilevanti consentono il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.
Risulta allora adeguata la somma di Euro 13.000,00 circa annuali ipotizzata dal Tribunale rispetto a quella di Euro 18.000,00 proposta 6
dall' dato che l'esame dell'estratto conto non evidenzia esborsi per CP_2 affitto, forniture o generi alimentari, che, a questo punto, si presume vengano sostenuti dal padre convivente, che è anche intestatario del contratto di locazione. Si noti come il saldo residuo di Euro 260,00 è il risultato anche di spese sostenute per non rare vacanze all'estero, e che spicca nell'estratto conto anche un acquisto in gioielleria di Euro 3.000,00.
Anche per tale parte la valutazione del Tribunale deve essere confermata.
7. – Le censure della reclamante colgono invece nel segno nel far notare che il Tribunale, nel procedere al giudizio di maggiore convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, non ha valorizzato la natura privilegiata del credito della reclamante.
I dati sopra esposti dimostrano come la liquidazione riguarderebbe la somma annua di Euro 6.000,00 (Euro 19.000,00 meno Euro 13.000,00) per tre anni, e quindi Euro 18.000,00.
Tutta la somma ricavabile dalla liquidazione verrebbe destinata alla reclamante, che è creditore privilegiato;
e, anche considerando la prededuzione delle spese del liquidatore, sarebbe di certo di diversi multipli superiore all'importo di Euro 3.239,22 assicurato dalla proposta, e quindi superiore in misura tale da far mettere da parte ogni considerazione in merito ai vantaggi derivanti dalla certezza e immediata corresponsione di questa minor somma.
Il reclamo va quindi accolto.
8. - All'accoglimento del reclamo segue la condanna del reclamato a rimborsare al reclamante le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando un valore indeterminabile e una bassa complessità.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sul reclamo proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 34/2024 del Tribunale di Trento, lo accoglie e, per l'effetto, rigetta la domanda di omologazione del concordato minore di CP_1
[...] 7
condanna a rifondere all' le spese del CP_1 Parte_1 grado, che si liquidano in Euro 4.996,00 per onorari ed Euro 518,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
Trento, 11 marzo 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo