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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1520/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ada Cappello presidente rel. dott.ssa Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1520/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. GIGLIOTTI Parte_1
CHIARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO ETTORE ARCHINTI 76,
LODI ricorrente nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'Avv. FURIOSI Controparte_1
STEFANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA LODIVECCHIO 51, LODI resistente e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con pronuncia di addebito della relativa responsabilità a carico del marito SI Controparte_1
B) Condannare il SI a contribuire al mantenimento della Controparte_1 moglie SIa nella misura di euro 200,00 mensili, oltre Parte_1 rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
pagina 1 di 8 C) Disporre il c.d. affido esclusivo rafforzato - oppure, in via subordinata, l'affidamento esclusivo - della figlia minore in capo alla madre, con collocazione abitativa presso la medesima;
D) Condannare il SI al pagamento, a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento ordinario della figlia, della somma di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, da versarsi alla madre SIa Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, e oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Milano;
E) Disporre che il SI sia tenuto, a titolo d'integrazione Controparte_1 del contributo al mantenimento della figlia, a concorrere al pagamento del 50% del canone di locazione dell'immobile che costituirà l'abitazione della SIa e Parte_1 della bambina, quando le stesse avranno lasciato la casa dei nonni materni della minore, nonché al pagamento di tutte le spese comunque connesse all'occupazione dell'immobile, sempre nella misura del 50%;
F) Disporre che il SI possa vedere la figlia minore Controparte_1 secondo i tempi e le modalità che verranno definite in corso di giudizio, all'esito della consulenza tecnica avente ad oggetto la capacità genitoriale del padre;
G) Disporre che l'assegno unico e universale di cui al D.Lgs. 230/2021 sia di competenza esclusiva della madre SIa Parte_1
H) I genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio per sé e per la figlia;
I) Con vittoria di competenze professionali e spese di causa”.
Conclusioni di parte resistente
“Voglia ill.mo Tribunale di Lodi dichiarare l'improcedibilità del ricorso per separazione personale dei coniugi, e revocare l'ordinanza presidenziale del 14/11/2023, che aveva disposto i provvedimenti provvisori.
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
1.1. La presente controversia ha ad oggetto la domanda, proposta dalla sig.ra di Pt_1 separazione dal marito sig. un assegno di mantenimento a favore della moglie per un CP_1 importo pari a euro 200,00 mensili, l'affido superesclusivo della figlia minore, un contributo paterno per il mantenimento della minore pari a euro 300,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, la regolamentazione delle visite paterne e un contributo pari al 50% del costo del pagina 2 di 8 canone di locazione sostenuto dalla ricorrente.
In particolare, con ricorso depositato in data 16.5.2023 la sig.ra ha dedotto quanto segue Pt_1
a fondamento delle proprie domande la ricorrente:
- in Egitto (EE) e precisamente a Talkha in data 2/3/2020, la SIa Pt_1 Parte_1 contraeva matrimonio con il SI
[...] Controparte_1 matrimonio non trascritto nei Registri di Stato Civile in Italia;
- dall'unione della SIa con il SI nasceva, a Lodi (LO) in data Pt_1 CP_1
9/8/2021, la figlia della coppia;
Persona_1
- il rapporto fra i coniugi è risultato da subito problematico, e ciò a causa delle gravi condotte perpetrate dal marito nei confronti della moglie;
- la relazione fra la ricorrente e il SI è stata connotata, fin dall'inizio del CP_1 matrimonio, da condotte minacciose, ingiuriose e violente ad opera del marito nei confronti della moglie, la quale è stata resa vittima di maltrattamenti nonché, addirittura, di ripetuti atti di violenza sessuale da parte del medesimo;
- durante la convivenza, il SI ha sempre impedito alla moglie di integrarsi CP_1 pienamente nel tessuto sociale italiano, vietandole di uscire di casa, controllando ogni giorno il suo cellulare e negandole, in genere, ogni opportunità, anche di tipo lavorativo, tanto che la SIa ha ancora oggi difficoltà a rapportarsi nella nostra lingua;
- a fronte dei gravi soprusi e delle violenze subite, la ricorrente è attualmente seguita da un certo antiviolenza a Crema e ha infine deciso di sporgere formale denuncia-querela nei confronti del marito, a fronte della quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi iscriveva a carico del SI il procedimento penale n. 2342/2022 CP_1
R.G.N.R. in relazione alle ipotesi di reato p. e p. dall'art. 572 c.p. nonché dagli artt. 81 cpv, 609 bis e 609 ter comma 1 n. 5 ter) e 5 quater) c.p., con udienza preliminare fissata per il giorno 14/9/2023;
- per tali ragioni, la ricorrente chiede l'addebito della separazione al marito, il quale in costanza di matrimonio ha sempre violato i doveri di assistenza morale e materiale gravanti sullo stesso, causando così la fine dell'unione coniugale;
- la ricorrente è molto provata dalla situazione venutasi a creare a causa del comportamento del SI tanto da dover fare ricorso all'assistenza di uno specialista che la sta CP_1 aiutando a superare il trauma vissuto, vedendosi oltretutto costretta a lasciare - insieme alla figlia - la casa coniugale condotta in locazione dal marito e sita in Casalpusterlengo
(LO), Via Agello n. 20, per cercare riparo presso l'abitazione dei propri genitori;
- peraltro, quest'ultima soluzione abitativa ha carattere provvisorio, poiché si renderà necessario che la ricorrente lasci la casa dei genitori per trovare una nuova e autonoma sistemazione per sé e per la figlia;
- a causa della segregazione impostale dal marito, la SIa non ha mai svolto Pt_1 attività lavorativa, né pare prevedibile riuscirà a trovare una stabile occupazione nel breve periodo, stante le difficoltà ancora presenti con la lingua italiana e l'attuale scarso livello pagina 3 di 8 d'integrazione;
- differentemente dalla moglie, il resistente ha in passato sempre lavorato e, solo recentemente, ha lasciato il proprio impiego, peraltro percependo un assegno di disoccupazione pari a circa euro 900,00 mensili cui devono comunque aggiungersi, per quanto a conoscenza della ricorrente, anche altre entrate;
- il SI ha sempre percepito in via esclusiva il c.d. assegno unico e universale CP_1 per la figlia e, solo dal mese di dicembre 2022, ha iniziato a corrispondere il Per_1 relativo importo alla ricorrente per euro 175,00 mensili oltre a euro 100,00 - dal mese di gennaio 2023 - per il sostentamento della figlia, somma comunque insufficiente per far fronte alle esigenze della piccola;
- in costanza di matrimonio, l'odierno resistente non ha quasi mai provveduto al mantenimento della moglie e della bambina, al quale hanno infatti dovuto far fronte i genitori della ricorrente;
- il SI ha sempre mostrato di disprezzare il fatto che la piccola fosse una CP_1 Per_1 femmina tanto che, una volta appreso il sesso della nascitura durante la gestazione, aveva nuovamente iniziato a picchiare e ad abusare della SIa con il rischio di Pt_1 procurare l'interruzione della gravidanza;
- nella primavera del 2022, il SI innervosito dal pianto della bambina, cercava CP_1 di picchiare la piccola la quale veniva peraltro prontamente strappata dalle mani Per_1 dell'uomo dalla SIa Stante l'episodio, l'odierna ricorrente decideva appunto Pt_1 di allontanarsi dall'abitazione coniugale portando con sé la figlia, per cercare riparo pressa l'abitazione dei propri genitori e sporgere nei mesi successivi la descritta denuncia- querela.
1.2. Con comparsa di costituzione depositata in data 15.9.2023 si è costituito il resistente eccependo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse e in subordine il rigetto;
a fondamento delle proprie difese il resistente ha dedotto quanto segue:
- il ricorso per separazione giudiziale è improcedibile, poiché i coniugi in data 30/07/2023, hanno divorziato in Egitto;
- Il sig. non ha mai abusato sessualmente della moglie nè mai ha posto in essere CP_1 condotte violente, ingiuriose o maltrattamenti;
- il resistente versa regolarmente per la figlia € 290,00 mensili dal mese di dicembre 2022;
- I rapporti con la figlia sono impediti dalla madre e dalla sua famiglia di origine: in diverse occasioni al sig. aveva chiesto alla moglie ed al suocero di poter vedere la figlia CP_1 ma non gli è stato concesso di vederla;
- Il sig. ha restituito alla moglie la dote (corredo), adempiendo all'ordine del CP_1
Tribunale della Famiglia egiziano, aggiungendovi gli arredi della casa di abitazione (del valore di 500.000 pound egiziani), e tutti i gioielli d'oro (del valore di 200.000 pound egiziani) a tacitazione dei suoi diritti;
pagina 4 di 8 - le richieste economiche di controparte sono ingiustificate ed eccessive, tenuto conto che il
Sig. è attualmente disoccupato, e vive in una casa in locazione, con un canone CP_1 mensile di E. 350,00.
1.3. In occasione della prima udienza del 10.10.2023 la ricorrente non è comparsa personalmente, il difensore di parte ricorrente si è opposto all'improcedibilità in quanto la sentenza di divorzio (intervenuta in assenza della ricorrente) è intervenuta dopo l'instaurazione del presente giudizio;
il difensore di parte resistente ha insistito nell'eccezione di improcedibilità, evidenziando che nel procedimento egiziano la sig.ra era rappresentata per procura dallo zio;
parte resistente ha inoltre dichiarato che sui figli e sul mantenimento della moglie alcun provvedimento è stato emanato in
Egitto; la parte resistente ha inoltre dichiarato “sono disoccupato e prima facevo il magazziniere al Lidl, prendo la disoccupazione” e di versare l'assegno unico oltre a 100 euro al mese;
il
Tribunale ha invitato le parti a depositare la documentazione inerente ai giudizi svolti in Egitto, la documentazione anagrafica e reddituale, la normativa egiziana in materia di divorzio stipulato avanti al notaio oltre alla procura rilasciata dalla ricorrente allo zio per rappresentarla avanti all'autorità egiziana, riservandosi all'esito di provvedere.
1.4. Con provvedimento del 14.11.2023, depositato in data 11.1.2024, il Tribunale ha pronunciato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.: autorizzazione dei coniugi a vivere separati, affido esclusivo della minore alla madre con collocamento presso la stessa e regolamentazione delle visite paterne rimessa ai Servizi Sociali, cui veniva conferito incarico, contributo paterno per il mantenimento della figlia pari a euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano, assegno unico interamente a favore della ricorrente, assegno di mantenimento a favore della ricorrente di importo pari a euro 150,00 mensili. Con il medesimo provvedimento il Collegio ha invitato le parti a depositare documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio egiziano al fine di pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente.
1.5. Con note depositate in data 2.5.2024 parte resistente ha domandato la modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti in ragione dell'intervenuta sentenza di assoluzione dai reati di maltrattamento e violenza sessuale ai danni della ricorrente, insistendo nell'eccezione di improcedibilità della domanda.
1.6. In occasione della successiva udienza del 7.5.2024, il difensore di parte ricorrente ha contestando l'eccezione di improcedibilità della separazione deducendo da un lato che il divorzio egiziano non prevede alcun mantenimento della prole e della moglie, dall'altro che non è stato rispettato il contraddittorio.
1.7. Con provvedimento dell'11.7.2024, il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di discussione ex art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c., sottoponendo al contradditorio fra le parti la questione afferente agli effetti della pronuncia di improcedibilità con riguardo ai provvedimenti provvisori ex art. 189 disp. att. c.c. e invitando parte resistente a pagina 5 di 8 documentare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione.
2. Eccezione di improcedibilità della domanda di separazione
Parte resistente ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità della domanda di separazione, poiché i coniugi in data 30/07/2023, hanno divorziato in Egitto.
L'eccezione risulta fondata per i motivi di seguito indicati.
Secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte (Cass. 24542/16) – che si è espressa in una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa, ovvero in ipotesi di coniugi di cittadinanza comune extra-UE, separazione pendente in Italia (con domande anche relative alla prole), previa definizione del divorzio c.d. diretto nel Paese d'origine – “il giudizio di divorzio svolto […] secondo la legge nazionale dei coniugi, una volta pronunciato, può essere riconosciuto in Italia, anche in pendenza del giudizio separativo, non potendosi applicare la condizione ostativa della litispendenza […]”. Di conseguenza – cassando con rinvio la pronuncia della Corte d'Appello che non aveva riconosciuto effetti al divorzio straniero – il Supremo
Collegio ha evidenziato che, in caso sussistano gli ulteriori presupposti per il riconoscimento, dev'essere dichiarata la improcedibilità (sopravvenuta) di ogni altra domanda proposta nel giudizio di separazione. Inoltre – come peraltro precisato dalla giurisprudenza di merito (Trib.
Monza, sent. 921/20, Trib. Modena, sent. 449/20 e Trib. Torino, sent. 1621/23) una volta sopraggiunta la sentenza che dichiari sciolto il vincolo coniugale, al Tribunale è preclusa qualsiasi statuizione non solo sulla separazione, ma su qualsiasi altra domanda che, contestualmente a quella separativa, sia stata proposta nel giudizio di cui ai (previgenti) artt. 706 ss. c.p.c.
Nel caso di specie il Collegio osserva quanto segue:
- Le parti hanno divorziato in Egitto con atto di divorzio avanti al notaio del 30.7.2023 divenuto irrevocabile (doc. 2 e doc. 14 parte resistente);
- Diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, la sig.ra nell'ambito del Pt_1 divorzio è stata rappresentata per procura dallo zio della stessa (doc. 18 parte resistente);
- Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata appare irrilevante che l'atto di divorzio sia stato emesso successivamente all'instaurazione del presente giudizio separativo;
- Appare irrilevante quanto genericamente dedotto da parte ricorrente secondo cui “Il procedimento aperto in Egitto segue la consuetudine di quel Paese che non tiene in considerazione i più basilari principi Costituzionali a cui la legislazione italiana si ispira, non tutela né le donne né, tantomeno, i figli minori. Infatti, la sentenza emessa in Egitto non riconosce nessun mantenimento per la piccola né per la ricorrente, priva di Per_1 reddito per scelta del coniuge”: il procedimento di divorzio egiziano è avvenuto infatti su accordo e istanza di entrambe le parti, le quali di comune accordo hanno deciso di pagina 6 di 8 divorziare definendo la questione attinente allo status matrimoniale1;
- Pertanto, nulla osta al riconoscimento del predetto provvedimento straniero ai sensi dell'art. 65 l. 218/1995;
- Nulla osta, infatti, all'eventuale successiva proposizione di un procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio in cui le parti provvedano alla regolamentazione delle questioni afferenti alla figlia minore nonché all'eventuale mantenimento a Per_1 favore della sig.ra Pt_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, non solo per la separazione, ma anche per ogni altra domanda svolta, nel merito, dalla ricorrente, dev'essere adottata una pronuncia di improcedibilità, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in precedenza richiamato.
3. Ultrattività dei provvedimenti provvisori e urgenti
Con il provvedimento che ha fissato l'udienza di discussione della causa, il Collegio ha invitato le parti a interloquire in ordine all'ultrattività, in ipotesi di accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda, dei provvedimenti adottati ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Sul punto parte resistente ha chiesto di revocare l'ordinanza presidenziale del 14/11/2023
(depositata in data 11/1/2024), che aveva disposto i provvedimenti provvisori, in quanto adottati successivamente all'atto di divorzio del 30/7/2023.
Di contro, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, vige l'ultrattività dei provvedimenti provvisori ex art. 189 disp. Att. c.p.c.
Ritiene il Collegio non applicabile nel caso di specie la disposizione di cui all'art. 189 disp. Att.
c.p.c., a norma della quale “L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice […] conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi”. Tale norma - che prevede l'ultrattività dei provvedimenti provvisori esclusivamente nell'ipotesi di estinzione del processo - deve ritenersi norma di carattere eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica in caso di declaratoria di improcedibilità della domanda. Conseguentemente i provvedimenti provvisori e urgenti (i cui effetti decorrono dalla domanda) devono essere revocati dal 30/7/2023, data di irrevocabilità dell'atto di divorzio.
4. Spese del giudizio
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite, liquidate in applicazione dei pagina 7 di 8 parametri previsti dal d.m. 147/2022 (con la riduzione prevista per la pronuncia in rito), devono essere interamente poste a carico di parte ricorrente.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara improcedibili tutte le domande proposte, in questo giudizio, da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_1
2) Dichiara che l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 14.11.2023 e depositata in data
11.1.2024 ha cessato ogni efficacia dal 30.7.2023;
3) Condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Parte_1 [...] per il presente giudizio, liquidandole in 1.500,00 euro, oltre Controparte_1 spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2024
Il presidente
dott.ssa Ada Cappello
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si legge nell'atto di divorzio: “Con l'insistenza di entrambi sposi nel succedere il divorzio - con la dichiarazione di entrambi sposi che il divorzio è stato successo - con la dichiarazione dello sposo di aver successo il divorziato - con la dichiarazione della sposa di essere divorziata da suo marito ai sensi della legge secondo --. La residenza della sposa è di competenza della mia località e i due sposi si sono messi d'accordo di autenticare il divorzio da me”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ada Cappello presidente rel. dott.ssa Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1520/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. GIGLIOTTI Parte_1
CHIARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO ETTORE ARCHINTI 76,
LODI ricorrente nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'Avv. FURIOSI Controparte_1
STEFANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA LODIVECCHIO 51, LODI resistente e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con pronuncia di addebito della relativa responsabilità a carico del marito SI Controparte_1
B) Condannare il SI a contribuire al mantenimento della Controparte_1 moglie SIa nella misura di euro 200,00 mensili, oltre Parte_1 rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
pagina 1 di 8 C) Disporre il c.d. affido esclusivo rafforzato - oppure, in via subordinata, l'affidamento esclusivo - della figlia minore in capo alla madre, con collocazione abitativa presso la medesima;
D) Condannare il SI al pagamento, a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento ordinario della figlia, della somma di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, da versarsi alla madre SIa Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, e oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Milano;
E) Disporre che il SI sia tenuto, a titolo d'integrazione Controparte_1 del contributo al mantenimento della figlia, a concorrere al pagamento del 50% del canone di locazione dell'immobile che costituirà l'abitazione della SIa e Parte_1 della bambina, quando le stesse avranno lasciato la casa dei nonni materni della minore, nonché al pagamento di tutte le spese comunque connesse all'occupazione dell'immobile, sempre nella misura del 50%;
F) Disporre che il SI possa vedere la figlia minore Controparte_1 secondo i tempi e le modalità che verranno definite in corso di giudizio, all'esito della consulenza tecnica avente ad oggetto la capacità genitoriale del padre;
G) Disporre che l'assegno unico e universale di cui al D.Lgs. 230/2021 sia di competenza esclusiva della madre SIa Parte_1
H) I genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio per sé e per la figlia;
I) Con vittoria di competenze professionali e spese di causa”.
Conclusioni di parte resistente
“Voglia ill.mo Tribunale di Lodi dichiarare l'improcedibilità del ricorso per separazione personale dei coniugi, e revocare l'ordinanza presidenziale del 14/11/2023, che aveva disposto i provvedimenti provvisori.
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
1.1. La presente controversia ha ad oggetto la domanda, proposta dalla sig.ra di Pt_1 separazione dal marito sig. un assegno di mantenimento a favore della moglie per un CP_1 importo pari a euro 200,00 mensili, l'affido superesclusivo della figlia minore, un contributo paterno per il mantenimento della minore pari a euro 300,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, la regolamentazione delle visite paterne e un contributo pari al 50% del costo del pagina 2 di 8 canone di locazione sostenuto dalla ricorrente.
In particolare, con ricorso depositato in data 16.5.2023 la sig.ra ha dedotto quanto segue Pt_1
a fondamento delle proprie domande la ricorrente:
- in Egitto (EE) e precisamente a Talkha in data 2/3/2020, la SIa Pt_1 Parte_1 contraeva matrimonio con il SI
[...] Controparte_1 matrimonio non trascritto nei Registri di Stato Civile in Italia;
- dall'unione della SIa con il SI nasceva, a Lodi (LO) in data Pt_1 CP_1
9/8/2021, la figlia della coppia;
Persona_1
- il rapporto fra i coniugi è risultato da subito problematico, e ciò a causa delle gravi condotte perpetrate dal marito nei confronti della moglie;
- la relazione fra la ricorrente e il SI è stata connotata, fin dall'inizio del CP_1 matrimonio, da condotte minacciose, ingiuriose e violente ad opera del marito nei confronti della moglie, la quale è stata resa vittima di maltrattamenti nonché, addirittura, di ripetuti atti di violenza sessuale da parte del medesimo;
- durante la convivenza, il SI ha sempre impedito alla moglie di integrarsi CP_1 pienamente nel tessuto sociale italiano, vietandole di uscire di casa, controllando ogni giorno il suo cellulare e negandole, in genere, ogni opportunità, anche di tipo lavorativo, tanto che la SIa ha ancora oggi difficoltà a rapportarsi nella nostra lingua;
- a fronte dei gravi soprusi e delle violenze subite, la ricorrente è attualmente seguita da un certo antiviolenza a Crema e ha infine deciso di sporgere formale denuncia-querela nei confronti del marito, a fronte della quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi iscriveva a carico del SI il procedimento penale n. 2342/2022 CP_1
R.G.N.R. in relazione alle ipotesi di reato p. e p. dall'art. 572 c.p. nonché dagli artt. 81 cpv, 609 bis e 609 ter comma 1 n. 5 ter) e 5 quater) c.p., con udienza preliminare fissata per il giorno 14/9/2023;
- per tali ragioni, la ricorrente chiede l'addebito della separazione al marito, il quale in costanza di matrimonio ha sempre violato i doveri di assistenza morale e materiale gravanti sullo stesso, causando così la fine dell'unione coniugale;
- la ricorrente è molto provata dalla situazione venutasi a creare a causa del comportamento del SI tanto da dover fare ricorso all'assistenza di uno specialista che la sta CP_1 aiutando a superare il trauma vissuto, vedendosi oltretutto costretta a lasciare - insieme alla figlia - la casa coniugale condotta in locazione dal marito e sita in Casalpusterlengo
(LO), Via Agello n. 20, per cercare riparo presso l'abitazione dei propri genitori;
- peraltro, quest'ultima soluzione abitativa ha carattere provvisorio, poiché si renderà necessario che la ricorrente lasci la casa dei genitori per trovare una nuova e autonoma sistemazione per sé e per la figlia;
- a causa della segregazione impostale dal marito, la SIa non ha mai svolto Pt_1 attività lavorativa, né pare prevedibile riuscirà a trovare una stabile occupazione nel breve periodo, stante le difficoltà ancora presenti con la lingua italiana e l'attuale scarso livello pagina 3 di 8 d'integrazione;
- differentemente dalla moglie, il resistente ha in passato sempre lavorato e, solo recentemente, ha lasciato il proprio impiego, peraltro percependo un assegno di disoccupazione pari a circa euro 900,00 mensili cui devono comunque aggiungersi, per quanto a conoscenza della ricorrente, anche altre entrate;
- il SI ha sempre percepito in via esclusiva il c.d. assegno unico e universale CP_1 per la figlia e, solo dal mese di dicembre 2022, ha iniziato a corrispondere il Per_1 relativo importo alla ricorrente per euro 175,00 mensili oltre a euro 100,00 - dal mese di gennaio 2023 - per il sostentamento della figlia, somma comunque insufficiente per far fronte alle esigenze della piccola;
- in costanza di matrimonio, l'odierno resistente non ha quasi mai provveduto al mantenimento della moglie e della bambina, al quale hanno infatti dovuto far fronte i genitori della ricorrente;
- il SI ha sempre mostrato di disprezzare il fatto che la piccola fosse una CP_1 Per_1 femmina tanto che, una volta appreso il sesso della nascitura durante la gestazione, aveva nuovamente iniziato a picchiare e ad abusare della SIa con il rischio di Pt_1 procurare l'interruzione della gravidanza;
- nella primavera del 2022, il SI innervosito dal pianto della bambina, cercava CP_1 di picchiare la piccola la quale veniva peraltro prontamente strappata dalle mani Per_1 dell'uomo dalla SIa Stante l'episodio, l'odierna ricorrente decideva appunto Pt_1 di allontanarsi dall'abitazione coniugale portando con sé la figlia, per cercare riparo pressa l'abitazione dei propri genitori e sporgere nei mesi successivi la descritta denuncia- querela.
1.2. Con comparsa di costituzione depositata in data 15.9.2023 si è costituito il resistente eccependo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse e in subordine il rigetto;
a fondamento delle proprie difese il resistente ha dedotto quanto segue:
- il ricorso per separazione giudiziale è improcedibile, poiché i coniugi in data 30/07/2023, hanno divorziato in Egitto;
- Il sig. non ha mai abusato sessualmente della moglie nè mai ha posto in essere CP_1 condotte violente, ingiuriose o maltrattamenti;
- il resistente versa regolarmente per la figlia € 290,00 mensili dal mese di dicembre 2022;
- I rapporti con la figlia sono impediti dalla madre e dalla sua famiglia di origine: in diverse occasioni al sig. aveva chiesto alla moglie ed al suocero di poter vedere la figlia CP_1 ma non gli è stato concesso di vederla;
- Il sig. ha restituito alla moglie la dote (corredo), adempiendo all'ordine del CP_1
Tribunale della Famiglia egiziano, aggiungendovi gli arredi della casa di abitazione (del valore di 500.000 pound egiziani), e tutti i gioielli d'oro (del valore di 200.000 pound egiziani) a tacitazione dei suoi diritti;
pagina 4 di 8 - le richieste economiche di controparte sono ingiustificate ed eccessive, tenuto conto che il
Sig. è attualmente disoccupato, e vive in una casa in locazione, con un canone CP_1 mensile di E. 350,00.
1.3. In occasione della prima udienza del 10.10.2023 la ricorrente non è comparsa personalmente, il difensore di parte ricorrente si è opposto all'improcedibilità in quanto la sentenza di divorzio (intervenuta in assenza della ricorrente) è intervenuta dopo l'instaurazione del presente giudizio;
il difensore di parte resistente ha insistito nell'eccezione di improcedibilità, evidenziando che nel procedimento egiziano la sig.ra era rappresentata per procura dallo zio;
parte resistente ha inoltre dichiarato che sui figli e sul mantenimento della moglie alcun provvedimento è stato emanato in
Egitto; la parte resistente ha inoltre dichiarato “sono disoccupato e prima facevo il magazziniere al Lidl, prendo la disoccupazione” e di versare l'assegno unico oltre a 100 euro al mese;
il
Tribunale ha invitato le parti a depositare la documentazione inerente ai giudizi svolti in Egitto, la documentazione anagrafica e reddituale, la normativa egiziana in materia di divorzio stipulato avanti al notaio oltre alla procura rilasciata dalla ricorrente allo zio per rappresentarla avanti all'autorità egiziana, riservandosi all'esito di provvedere.
1.4. Con provvedimento del 14.11.2023, depositato in data 11.1.2024, il Tribunale ha pronunciato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.: autorizzazione dei coniugi a vivere separati, affido esclusivo della minore alla madre con collocamento presso la stessa e regolamentazione delle visite paterne rimessa ai Servizi Sociali, cui veniva conferito incarico, contributo paterno per il mantenimento della figlia pari a euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano, assegno unico interamente a favore della ricorrente, assegno di mantenimento a favore della ricorrente di importo pari a euro 150,00 mensili. Con il medesimo provvedimento il Collegio ha invitato le parti a depositare documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio egiziano al fine di pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente.
1.5. Con note depositate in data 2.5.2024 parte resistente ha domandato la modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti in ragione dell'intervenuta sentenza di assoluzione dai reati di maltrattamento e violenza sessuale ai danni della ricorrente, insistendo nell'eccezione di improcedibilità della domanda.
1.6. In occasione della successiva udienza del 7.5.2024, il difensore di parte ricorrente ha contestando l'eccezione di improcedibilità della separazione deducendo da un lato che il divorzio egiziano non prevede alcun mantenimento della prole e della moglie, dall'altro che non è stato rispettato il contraddittorio.
1.7. Con provvedimento dell'11.7.2024, il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di discussione ex art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c., sottoponendo al contradditorio fra le parti la questione afferente agli effetti della pronuncia di improcedibilità con riguardo ai provvedimenti provvisori ex art. 189 disp. att. c.c. e invitando parte resistente a pagina 5 di 8 documentare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione.
2. Eccezione di improcedibilità della domanda di separazione
Parte resistente ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità della domanda di separazione, poiché i coniugi in data 30/07/2023, hanno divorziato in Egitto.
L'eccezione risulta fondata per i motivi di seguito indicati.
Secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte (Cass. 24542/16) – che si è espressa in una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa, ovvero in ipotesi di coniugi di cittadinanza comune extra-UE, separazione pendente in Italia (con domande anche relative alla prole), previa definizione del divorzio c.d. diretto nel Paese d'origine – “il giudizio di divorzio svolto […] secondo la legge nazionale dei coniugi, una volta pronunciato, può essere riconosciuto in Italia, anche in pendenza del giudizio separativo, non potendosi applicare la condizione ostativa della litispendenza […]”. Di conseguenza – cassando con rinvio la pronuncia della Corte d'Appello che non aveva riconosciuto effetti al divorzio straniero – il Supremo
Collegio ha evidenziato che, in caso sussistano gli ulteriori presupposti per il riconoscimento, dev'essere dichiarata la improcedibilità (sopravvenuta) di ogni altra domanda proposta nel giudizio di separazione. Inoltre – come peraltro precisato dalla giurisprudenza di merito (Trib.
Monza, sent. 921/20, Trib. Modena, sent. 449/20 e Trib. Torino, sent. 1621/23) una volta sopraggiunta la sentenza che dichiari sciolto il vincolo coniugale, al Tribunale è preclusa qualsiasi statuizione non solo sulla separazione, ma su qualsiasi altra domanda che, contestualmente a quella separativa, sia stata proposta nel giudizio di cui ai (previgenti) artt. 706 ss. c.p.c.
Nel caso di specie il Collegio osserva quanto segue:
- Le parti hanno divorziato in Egitto con atto di divorzio avanti al notaio del 30.7.2023 divenuto irrevocabile (doc. 2 e doc. 14 parte resistente);
- Diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, la sig.ra nell'ambito del Pt_1 divorzio è stata rappresentata per procura dallo zio della stessa (doc. 18 parte resistente);
- Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata appare irrilevante che l'atto di divorzio sia stato emesso successivamente all'instaurazione del presente giudizio separativo;
- Appare irrilevante quanto genericamente dedotto da parte ricorrente secondo cui “Il procedimento aperto in Egitto segue la consuetudine di quel Paese che non tiene in considerazione i più basilari principi Costituzionali a cui la legislazione italiana si ispira, non tutela né le donne né, tantomeno, i figli minori. Infatti, la sentenza emessa in Egitto non riconosce nessun mantenimento per la piccola né per la ricorrente, priva di Per_1 reddito per scelta del coniuge”: il procedimento di divorzio egiziano è avvenuto infatti su accordo e istanza di entrambe le parti, le quali di comune accordo hanno deciso di pagina 6 di 8 divorziare definendo la questione attinente allo status matrimoniale1;
- Pertanto, nulla osta al riconoscimento del predetto provvedimento straniero ai sensi dell'art. 65 l. 218/1995;
- Nulla osta, infatti, all'eventuale successiva proposizione di un procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio in cui le parti provvedano alla regolamentazione delle questioni afferenti alla figlia minore nonché all'eventuale mantenimento a Per_1 favore della sig.ra Pt_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, non solo per la separazione, ma anche per ogni altra domanda svolta, nel merito, dalla ricorrente, dev'essere adottata una pronuncia di improcedibilità, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in precedenza richiamato.
3. Ultrattività dei provvedimenti provvisori e urgenti
Con il provvedimento che ha fissato l'udienza di discussione della causa, il Collegio ha invitato le parti a interloquire in ordine all'ultrattività, in ipotesi di accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda, dei provvedimenti adottati ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Sul punto parte resistente ha chiesto di revocare l'ordinanza presidenziale del 14/11/2023
(depositata in data 11/1/2024), che aveva disposto i provvedimenti provvisori, in quanto adottati successivamente all'atto di divorzio del 30/7/2023.
Di contro, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, vige l'ultrattività dei provvedimenti provvisori ex art. 189 disp. Att. c.p.c.
Ritiene il Collegio non applicabile nel caso di specie la disposizione di cui all'art. 189 disp. Att.
c.p.c., a norma della quale “L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice […] conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi”. Tale norma - che prevede l'ultrattività dei provvedimenti provvisori esclusivamente nell'ipotesi di estinzione del processo - deve ritenersi norma di carattere eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica in caso di declaratoria di improcedibilità della domanda. Conseguentemente i provvedimenti provvisori e urgenti (i cui effetti decorrono dalla domanda) devono essere revocati dal 30/7/2023, data di irrevocabilità dell'atto di divorzio.
4. Spese del giudizio
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite, liquidate in applicazione dei pagina 7 di 8 parametri previsti dal d.m. 147/2022 (con la riduzione prevista per la pronuncia in rito), devono essere interamente poste a carico di parte ricorrente.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara improcedibili tutte le domande proposte, in questo giudizio, da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_1
2) Dichiara che l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 14.11.2023 e depositata in data
11.1.2024 ha cessato ogni efficacia dal 30.7.2023;
3) Condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Parte_1 [...] per il presente giudizio, liquidandole in 1.500,00 euro, oltre Controparte_1 spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2024
Il presidente
dott.ssa Ada Cappello
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si legge nell'atto di divorzio: “Con l'insistenza di entrambi sposi nel succedere il divorzio - con la dichiarazione di entrambi sposi che il divorzio è stato successo - con la dichiarazione dello sposo di aver successo il divorziato - con la dichiarazione della sposa di essere divorziata da suo marito ai sensi della legge secondo --. La residenza della sposa è di competenza della mia località e i due sposi si sono messi d'accordo di autenticare il divorzio da me”.