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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/10/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1743/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ZAMPETTI ANTONIO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di
Controparte_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 02/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona del Dr.ssa Michela Mignucci., ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
Nella causa iscritta al n. 1743 del R.G. contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via di Villa Spada, 52, presso lo studio degli Avvocati Gianna Monteverdi e Antonio Zampetti, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura allegata al ricorso telematico. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_2
, P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024.
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13.11.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di: “a) annullare e/o dichiarare illegittimi i provvedimenti restitutori emessi in data 24.01.2023 e in data 31.03.2023 dall' di Viterbo e CP_2 in data 31.03.2023 dall' ; b) dichiarare, per l'effetto, che il ricorrente non Controparte_3 deve corrispondere le somme di Euro 8.989,26 e/o di Euro 2.637,36 e/o di Euro 4.165,20 richieste dall' con i suddetti provvedimenti restitutori. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da CP_2 distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. Il ricorrente ha dedotto di essere titolare di pensione cat. INV CIV n. 07062660 erogata dall' con decorrenza dall'1.7.2011; che con lettera datata 1.9.2021 la sede di CP_2 CP_2
Viterbo gli ha comunicato la rideterminazione della suddetta prestazione a decorrere dall'1.1.2018, sulla scorta della comunicazione dei redditi percepiti dal ricorrente per l'anno 2018, contestandogli un indebito di € 198,82 relativo al periodo dall'1.1.2019 al 31.12.2020 per “rideterminazione della maggiorazione sociale;
rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001 finanziaria 2002 (aumento al milione)”; che con successiva nota del 24.1.2023 la sede di Viterbo gli ha comunicato una nuova CP_2 rideterminazione della medesima prestazione a decorrere dall'1.1.2020, alla luce della comunicazione dei redditi per l'anno 2020, contestandogli un indebito di € 8.989,26, relativo al periodo dall'1.7.2020 al 31.12.2023, per “rideterminazione della maggiorazione sociale;
rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001 finanziaria 2002 (aumento al milione)”; che con lettera datata 8.3.2023 la sede di Viterbo gli ha CP_2 comunicato una nuova riliquidazione della prestazione in questione a decorrere dall'1.1.2020, sulla scorta della già acquisita comunicazione dei redditi per l'anno 2020, riconoscendogli un credito di € 7.235,41, relativo al medesimo periodo dall'1.7.2020 al 31.12.2023 per “rideterminazione della maggiorazione sociale;
rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001 finanziaria 2002 (aumento al milione)”; che con ulteriore lettera datata 31.3.2023 la sede di Viterbo ha sollecitato al ricorrente la CP_2 restituzione di un indebito di € 2.637,36 per il periodo dall'1.7.2020 al 31.1.2023 per corresponsione della “maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; che con altra lettera datata parimenti il 31.3.2023 la sede di gli ha comunicato la riliquidazione CP_2 Controparte_3 della prestazione a decorrere dall'1.1.2018 e gli ha contestato un indebito di € 4.165,20, relativo al periodo dall'1.1.2020 al 31.12.2022 per “rideterminazione della maggiorazione sociale;
rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001 finanziaria 2002 (aumento al milione)”; che, avverso i suddetti provvedimenti restitutori del 24.1.2023 e del 31.3.2023, ha proposto, invano, ricorso amministrativo in data 13.6.2024 e, successivamente, istanza di riesame in autotutela il 16.7.2024; che, con riferimento ai periodi in cui si sarebbero formati gli indebiti, possedeva i requisiti di legge per continuare a beneficiare sia della prestazione assistenziale che delle maggiorazioni sociali. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_2 fatto e in diritto. L' ha dedotto che l'indebito di € 198,82 relativo al periodo 1.1.2019-31.12.2020 è CP_1 stato estinto;
che l'indebito di € 8.989,26 relativo al periodo 1.7.2020-31.12.2023 è stato estinto, in parte mediante compensazione con il credito di € 7.235,41 e, in parte, mediante trattenute mensili sulla pensione;
che l'indebito di € 2.637,36 per il periodo 1.7.2020- 31.1.2023 è stato estinto mediante trattenute mensili sulla pensione;
che residua un indebito di € 4.165,20 per il possesso di redditi non dichiarati dal ricorrente nella ricostituzione presentata in data 8.3.2023. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. In base a quanto prospettato dall' in sede di memoria di costituzione, l'unico CP_1 indebito ancora esistente alla data di deposito del ricorso sarebbe pari ad € 4.165,20 e deriverebbe dall'omessa dichiarazione da parte del ricorrente dei redditi da lavoro autonomo per gli anni 2020 e 2021, con conseguente ricalcolo della prestazione (pensione di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971) in relazione alla rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, c.d. aumento al milione. In diritto va premesso che l'art. 13 del D.L. n. 78/2010 (convertito in L. n. 122/2010), al comma 6, lett. c), prevede che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.” La normativa in questione, quindi, esonera dalla comunicazione reddituale all' i titolari CP_2 di prestazioni collegate al reddito che abbiano comunicato integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulla prestazione in godimento. In merito, inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_2
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi CP_2 CP_1
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto CP_1 più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della CP_2 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere CP_2 di conoscere.” (cfr. Cass. n. 13223/2019). Lo stesso , nella circolare n. 195 del 30.11.2015, di interpretazione della normativa CP_1 su richiamata, ha precisato che: “Tale norma ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall'art. 13 della citata legge n. 412 del 1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all la propria situazione reddituale incidente CP_1 sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED. L' non è, quindi, più tenuto ad inviare il modello RED ai pensionati interessati alle verifiche volte CP_1
a determinare il diritto e la misura delle prestazioni in esame, richiedendo l'adempimento dell'onere di dichiarazione, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991. Pertanto, a partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l'acquisizione dei redditi relativi all'anno 2014, non saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali. Questo passaggio si rende possibile, in quanto un'elevata percentuale di soggetti assolve all'onere di dichiarare integralmente i dati relativi alla propria situazione reddituale attraverso il modello 730 o UNICO, senza essere, quindi, tenuta ad ulteriori adempimenti. A questi si aggiungono numerosi pensionati che da molti anni dichiarano l'assenza di redditi oltre quelli da pensione (cioè le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario Centrale dei CP_1 pensionati), ovvero confermano il dato reddituale dell'anno precedente.”. Va inoltre osservato che, essendosi in presenza di un indebito c.d. assistenziale in quanto avente ad oggetto una prestazione assistenziale (pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971), trovano applicazione i principi di settore propri di tale istituto così come ricostruiti da plurime sentenze della Suprema Corte (tra le tante, Cass. n. 1919/2018; Cass. n.10642/2019; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n. 13223/2020), le quali operano una distinzione nell'ambito delle varie fattispecie a seconda che l'indebito assistenziale "afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)" (così, Cass. n. 12608/2020). In particolare, nell'ipotesi di indebito assistenziale per sopravvenuta carenza del requisito reddituale, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare il seguente principio: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. n. 13223/2020). In applicazione di tale interpretazione giurisprudenziale, la regola generale in materia è quella della ripetibilità delle somme indebitamente erogate solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno del requisito reddituale, a meno che non venga provato il dolo dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio (cfr. Cass. n. 28771/2018, ripresa da Cass. n. 13223/2020). In ogni caso tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, non sussiste nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (cfr. Cass. n. 31372/2019) o in presenza di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di CP_2 conoscere ex art. 15 D. L. n. 78/2009 (norma che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche od CP_2 assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari). Dalla normativa richiamata, così come interpretata dall' e dalla Suprema Corte di CP_2
Cassazione, può ricavarsi dunque quanto segue: 1) i titolari di prestazioni collegate al reddito che abbiano comunicato integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione in godimento sono esonerati dalla comunicazione reddituale all' 2) coloro che non abbiano CP_2 comunicato i propri redditi all'Amministrazione finanziaria, ma siano in possesso solo di redditi conosciuti dall' (perché erogati dallo stesso ) e conoscibili dall' (ad CP_2 CP_1 CP_2 es. ex art. 15 D. L. n. 78/2009), sono comunque esonerati dalla comunicazione reddituale;
3) in ogni caso, le somme indebitamente erogate per carenza del requisito reddituale sono ripetibili dall' solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno del CP_2 predetto requisito, a meno che non venga provato il dolo dell'accipiens. Nel caso di specie l' contesta al un indebito di € 4.165,20 derivante dalla CP_2 Parte_1 mancata dichiarazione da parte di quest'ultimo di redditi da lavoro autonomo percepiti negli anni 2020 e 2021. Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente risulta che quest'ultimo ha adempiuto all'obbligo di dichiarazione dei propri redditi all'Amministrazione finanziaria per gli anni dal 2018 al 2022 (doc. nn. 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del ricorso) e che nei medesimi anni ha percepito redditi inferiori ai limiti di legge stabiliti per il diritto alla maggiorazione sociale (certificato dell'Agenzia delle Entrate – doc. n. 18 del ricorso). Si aggiunga che i documenti prodotti dall' (doc. nn. 2 e 3 della memoria di CP_2 costituzione), dai quali risulterebbe la percezione di redditi da lavoro autonomo pari ad €
4.900,00 per l'anno 2020 e € 2.000 per l'anno 2021, rappresentano degli stralici di CUD incompleti, attestanti importi percepiti superiori rispetto a quelli risultanti dalla documentazione ufficiale proveniente dall'Agenzia delle Entrate. In ogni caso, avendo il ricorrente comunicato integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione in godimento, con conseguente esonero da ulteriori comunicazioni all' e non avendo CP_2
l' provato ipotesi di dolo dell'accipiens, la ripetizione è da considerarsi illegittima. CP_1
Alla luce di quanto esposto, va dichiarata illegittima la richiesta di ripetizione di indebito dell' con la conseguenza che il ricorrente va dichiarato non obbligato al pagamento CP_2 nei confronti dell'Istituto delle somme pretese e l' va condannato alla restituzione in CP_2 favore del medesimo di eventuali somme trattenute per tale titolo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni altra eccezione e deduzione così provvede:
- dichiara non obbligato al pagamento in favore Parte_1 dell' della somma di € 4.165,20 richiesta in ripetizione e condanna l' alla CP_2 CP_1 restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo;
- condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore CP_2 dei procuratori antistatari del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.865,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo lì, 2 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1743/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ZAMPETTI ANTONIO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di
Controparte_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 02/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona del Dr.ssa Michela Mignucci., ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
Nella causa iscritta al n. 1743 del R.G. contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via di Villa Spada, 52, presso lo studio degli Avvocati Gianna Monteverdi e Antonio Zampetti, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura allegata al ricorso telematico. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_2
, P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024.
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13.11.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di: “a) annullare e/o dichiarare illegittimi i provvedimenti restitutori emessi in data 24.01.2023 e in data 31.03.2023 dall' di Viterbo e CP_2 in data 31.03.2023 dall' ; b) dichiarare, per l'effetto, che il ricorrente non Controparte_3 deve corrispondere le somme di Euro 8.989,26 e/o di Euro 2.637,36 e/o di Euro 4.165,20 richieste dall' con i suddetti provvedimenti restitutori. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da CP_2 distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. Il ricorrente ha dedotto di essere titolare di pensione cat. INV CIV n. 07062660 erogata dall' con decorrenza dall'1.7.2011; che con lettera datata 1.9.2021 la sede di CP_2 CP_2
Viterbo gli ha comunicato la rideterminazione della suddetta prestazione a decorrere dall'1.1.2018, sulla scorta della comunicazione dei redditi percepiti dal ricorrente per l'anno 2018, contestandogli un indebito di € 198,82 relativo al periodo dall'1.1.2019 al 31.12.2020 per “rideterminazione della maggiorazione sociale;
rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001 finanziaria 2002 (aumento al milione)”; che con successiva nota del 24.1.2023 la sede di Viterbo gli ha comunicato una nuova CP_2 rideterminazione della medesima prestazione a decorrere dall'1.1.2020, alla luce della comunicazione dei redditi per l'anno 2020, contestandogli un indebito di € 8.989,26, relativo al periodo dall'1.7.2020 al 31.12.2023, per “rideterminazione della maggiorazione sociale;
rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001 finanziaria 2002 (aumento al milione)”; che con lettera datata 8.3.2023 la sede di Viterbo gli ha CP_2 comunicato una nuova riliquidazione della prestazione in questione a decorrere dall'1.1.2020, sulla scorta della già acquisita comunicazione dei redditi per l'anno 2020, riconoscendogli un credito di € 7.235,41, relativo al medesimo periodo dall'1.7.2020 al 31.12.2023 per “rideterminazione della maggiorazione sociale;
rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001 finanziaria 2002 (aumento al milione)”; che con ulteriore lettera datata 31.3.2023 la sede di Viterbo ha sollecitato al ricorrente la CP_2 restituzione di un indebito di € 2.637,36 per il periodo dall'1.7.2020 al 31.1.2023 per corresponsione della “maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; che con altra lettera datata parimenti il 31.3.2023 la sede di gli ha comunicato la riliquidazione CP_2 Controparte_3 della prestazione a decorrere dall'1.1.2018 e gli ha contestato un indebito di € 4.165,20, relativo al periodo dall'1.1.2020 al 31.12.2022 per “rideterminazione della maggiorazione sociale;
rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001 finanziaria 2002 (aumento al milione)”; che, avverso i suddetti provvedimenti restitutori del 24.1.2023 e del 31.3.2023, ha proposto, invano, ricorso amministrativo in data 13.6.2024 e, successivamente, istanza di riesame in autotutela il 16.7.2024; che, con riferimento ai periodi in cui si sarebbero formati gli indebiti, possedeva i requisiti di legge per continuare a beneficiare sia della prestazione assistenziale che delle maggiorazioni sociali. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_2 fatto e in diritto. L' ha dedotto che l'indebito di € 198,82 relativo al periodo 1.1.2019-31.12.2020 è CP_1 stato estinto;
che l'indebito di € 8.989,26 relativo al periodo 1.7.2020-31.12.2023 è stato estinto, in parte mediante compensazione con il credito di € 7.235,41 e, in parte, mediante trattenute mensili sulla pensione;
che l'indebito di € 2.637,36 per il periodo 1.7.2020- 31.1.2023 è stato estinto mediante trattenute mensili sulla pensione;
che residua un indebito di € 4.165,20 per il possesso di redditi non dichiarati dal ricorrente nella ricostituzione presentata in data 8.3.2023. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. In base a quanto prospettato dall' in sede di memoria di costituzione, l'unico CP_1 indebito ancora esistente alla data di deposito del ricorso sarebbe pari ad € 4.165,20 e deriverebbe dall'omessa dichiarazione da parte del ricorrente dei redditi da lavoro autonomo per gli anni 2020 e 2021, con conseguente ricalcolo della prestazione (pensione di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971) in relazione alla rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, c.d. aumento al milione. In diritto va premesso che l'art. 13 del D.L. n. 78/2010 (convertito in L. n. 122/2010), al comma 6, lett. c), prevede che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.” La normativa in questione, quindi, esonera dalla comunicazione reddituale all' i titolari CP_2 di prestazioni collegate al reddito che abbiano comunicato integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulla prestazione in godimento. In merito, inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_2
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi CP_2 CP_1
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto CP_1 più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della CP_2 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere CP_2 di conoscere.” (cfr. Cass. n. 13223/2019). Lo stesso , nella circolare n. 195 del 30.11.2015, di interpretazione della normativa CP_1 su richiamata, ha precisato che: “Tale norma ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall'art. 13 della citata legge n. 412 del 1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all la propria situazione reddituale incidente CP_1 sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED. L' non è, quindi, più tenuto ad inviare il modello RED ai pensionati interessati alle verifiche volte CP_1
a determinare il diritto e la misura delle prestazioni in esame, richiedendo l'adempimento dell'onere di dichiarazione, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991. Pertanto, a partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l'acquisizione dei redditi relativi all'anno 2014, non saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali. Questo passaggio si rende possibile, in quanto un'elevata percentuale di soggetti assolve all'onere di dichiarare integralmente i dati relativi alla propria situazione reddituale attraverso il modello 730 o UNICO, senza essere, quindi, tenuta ad ulteriori adempimenti. A questi si aggiungono numerosi pensionati che da molti anni dichiarano l'assenza di redditi oltre quelli da pensione (cioè le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario Centrale dei CP_1 pensionati), ovvero confermano il dato reddituale dell'anno precedente.”. Va inoltre osservato che, essendosi in presenza di un indebito c.d. assistenziale in quanto avente ad oggetto una prestazione assistenziale (pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971), trovano applicazione i principi di settore propri di tale istituto così come ricostruiti da plurime sentenze della Suprema Corte (tra le tante, Cass. n. 1919/2018; Cass. n.10642/2019; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n. 13223/2020), le quali operano una distinzione nell'ambito delle varie fattispecie a seconda che l'indebito assistenziale "afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)" (così, Cass. n. 12608/2020). In particolare, nell'ipotesi di indebito assistenziale per sopravvenuta carenza del requisito reddituale, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare il seguente principio: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. n. 13223/2020). In applicazione di tale interpretazione giurisprudenziale, la regola generale in materia è quella della ripetibilità delle somme indebitamente erogate solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno del requisito reddituale, a meno che non venga provato il dolo dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio (cfr. Cass. n. 28771/2018, ripresa da Cass. n. 13223/2020). In ogni caso tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, non sussiste nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (cfr. Cass. n. 31372/2019) o in presenza di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di CP_2 conoscere ex art. 15 D. L. n. 78/2009 (norma che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche od CP_2 assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari). Dalla normativa richiamata, così come interpretata dall' e dalla Suprema Corte di CP_2
Cassazione, può ricavarsi dunque quanto segue: 1) i titolari di prestazioni collegate al reddito che abbiano comunicato integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione in godimento sono esonerati dalla comunicazione reddituale all' 2) coloro che non abbiano CP_2 comunicato i propri redditi all'Amministrazione finanziaria, ma siano in possesso solo di redditi conosciuti dall' (perché erogati dallo stesso ) e conoscibili dall' (ad CP_2 CP_1 CP_2 es. ex art. 15 D. L. n. 78/2009), sono comunque esonerati dalla comunicazione reddituale;
3) in ogni caso, le somme indebitamente erogate per carenza del requisito reddituale sono ripetibili dall' solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno del CP_2 predetto requisito, a meno che non venga provato il dolo dell'accipiens. Nel caso di specie l' contesta al un indebito di € 4.165,20 derivante dalla CP_2 Parte_1 mancata dichiarazione da parte di quest'ultimo di redditi da lavoro autonomo percepiti negli anni 2020 e 2021. Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente risulta che quest'ultimo ha adempiuto all'obbligo di dichiarazione dei propri redditi all'Amministrazione finanziaria per gli anni dal 2018 al 2022 (doc. nn. 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del ricorso) e che nei medesimi anni ha percepito redditi inferiori ai limiti di legge stabiliti per il diritto alla maggiorazione sociale (certificato dell'Agenzia delle Entrate – doc. n. 18 del ricorso). Si aggiunga che i documenti prodotti dall' (doc. nn. 2 e 3 della memoria di CP_2 costituzione), dai quali risulterebbe la percezione di redditi da lavoro autonomo pari ad €
4.900,00 per l'anno 2020 e € 2.000 per l'anno 2021, rappresentano degli stralici di CUD incompleti, attestanti importi percepiti superiori rispetto a quelli risultanti dalla documentazione ufficiale proveniente dall'Agenzia delle Entrate. In ogni caso, avendo il ricorrente comunicato integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione in godimento, con conseguente esonero da ulteriori comunicazioni all' e non avendo CP_2
l' provato ipotesi di dolo dell'accipiens, la ripetizione è da considerarsi illegittima. CP_1
Alla luce di quanto esposto, va dichiarata illegittima la richiesta di ripetizione di indebito dell' con la conseguenza che il ricorrente va dichiarato non obbligato al pagamento CP_2 nei confronti dell'Istituto delle somme pretese e l' va condannato alla restituzione in CP_2 favore del medesimo di eventuali somme trattenute per tale titolo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni altra eccezione e deduzione così provvede:
- dichiara non obbligato al pagamento in favore Parte_1 dell' della somma di € 4.165,20 richiesta in ripetizione e condanna l' alla CP_2 CP_1 restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo;
- condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore CP_2 dei procuratori antistatari del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.865,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo lì, 2 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci