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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3990/ 2022
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. AMORUSO PASQUALE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallo CP_1 avv.to DEL SARTO ROSSELLA con il quale elettivamente domicilia in VIA
NUOVA POGGIOREALE ( ANGOLO VIA S. LAZZARO) 80143 NAPOLI
Resistente
NONCHE'
, con sede in Roma alla Via G. Grezar N° Controparte_2
14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
1 dall'Avvocato Raimondo Di Iesu presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Via G. Supino n. 05
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto della presente controversia è la impugnazione della intimazione di pagamento indicata in dispositivo, unitamente agli atti presupposti, impugnata in questa sede limitatamente ai crediti
. CP_1
Trattandosi di crediti previdenziali, la giurisdizione e la competenza appartiene senz'altro al presente giudice. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In particolare risulta correttamente individuato l'atto impugnato.. Sempre in via pregiudiziale si deve osservare, pur riconoscendo la controversia della questione, che la espressa previsione del fatto che la (ente pubblico economico) dal Controparte_2
1 luglio 2017 subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'Equitalia, poiché disciplina, al di là di ogni considerazione in merito alla ricostruzione della natura della vicenda in parola, le conseguenze sui rapporti processuali pendenti, stabilendo espressamente il subentro del nuovo soggetto, ad avviso del presente giudice comporta l'automatica prosecuzione del giudizio con la medesima. Si tratta infatti di una successione ex lege e, quindi, necessariamente conosciuta dal giudice non essendo
2 necessaria una dichiarazione di natura “negoziale” per proseguire (o interrompere) il giudizio. Ancora in via pregiudiziale si deve osservare che, poiché si contesta sia la sussistenza del credito dell' , oggetto della intimazione CP_1 di pagamento, che degli asseriti vizi di quest'ultima, deve affermarsi sia la legittimazione passiva dell' che del Commissario CP_1
Governativo (cfr. anche Cass. 3242/07:” Nell'ambito del contenzioso tributario perché il concessionario alla riscossione sia l'unico legittimato a contraddire non è sufficiente che sia oggetto di ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale un atto da lui formato, ma è necessario che si deduca che tale atto è viziato da errori a lui imputabili. Deve trattarsi, cioè, di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora. Rientra fra queste ipotesi la emissione di avviso di mora non preceduto dalla (rituale) notifica dell'atto impositivo. Il concessionario, infatti, deve accertarsi della esistenza e ritualità di tale notifica prima di emettere l'avviso di mora. Deriva, da quanto precede, pertanto, che è inammissibile il ricorso proposto soltanto avverso l'ufficio impositore qualora venga dedotta la illegittimità dell'avviso di mora per omessa pregressa notifica dell'avviso di accertamento. (Nella specie, in cui il giudizio di primo grado e di appello si erano svolti unicamente nel contraddittorio dell'Ufficio finanziario, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui sopra, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità del ricorso introduttivo). “). In relazione alla legittimazione dell'ente titolare del credito in ordine alle censure relative appunto alla sussistenza dello stesso cfr. anche Cass. 5532/08. Sempre in via pregiudiziale bisogna ritenere l'ammissibilità dell'azione proposta (questione anch'essa rilevabile d'ufficio). Infatti anche aderendo all'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 24215/09) che nega l'ammissibilità di un'azione di accertamento negativo, il ricorso avrebbe comunque i requisiti di sostanza e di forma di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. (che sarebbe comunque di competenza di questo giudice essendo assoggettata inoltre al rito del lavoro). Nessuna decadenza sembra poi prevista in relazione ai vizi dedotti con riferimento all'intimazione di pagamento. Poiché viene impugnata una intimazione di pagamento, non appaiono applicabili al caso in esame i limiti all'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Tanto premesso si deve rilevare che appare essere stato richiesto uno sgravio in via stragiudiziale e, quindi, nessuna inammissibilità dell'azione può essere rinvenuta anche sotto questo profilo.
3 Ancora in via pregiudiziale appare opportuno chiarire che qualora risultasse provata la notifica dei medesimi, nel presente giudizio non potrebbero essere annullati e revocati gli atti presupposti, che avrebbero dovuto eventualmente essere impugnati nei termini previsti a pena di decadenza, ma potrebbe solo essere accertata la prescrizione del credito indicato nella intimazione di pagamento, maturata dopo la notifica degli atti presupposti. Al riguardo è superfluo rilevare che anche quando un credito è stato accertato da un titolo giudiziale, eventualmente passato in giudicato, lo stesso può ovviamente ugualmente prescriversi come si evince dal disposto dell'art. 2953 c.c. A fortiori tale principio deve affermarsi quando non si sia in presenza di un titolo esecutivo giudiziale. Sussiste quindi un interesse ad agire per ottenere la dichiarazione di prescrizione del credito. Al riguardo non trattandosi di un titolo esecutivo giudiziale non può trovare applicazione l'art. 2953 c.c. secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, in base al quale :” Poiche' la "ratio" dell'art. 2953 cod. civ. si fonda sull'autonomia del titolo giudiziale che, formatosi, vive di vita propria e autonoma, non e' possibile operare modificazioni al regime prescrizionale a diritti non riconducibili al titolo giudiziale;
pertanto non e' applicabile la prescrizione decennale ma quella breve annuale (vigente per il diritto alla sorte capitale ex art. 6 legge 11 gennai 1943 n. 138) ove si richieda la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla indennita' di maternita' che era stata riconosciuta con un precedente giudicato.” (cfr. Cass. 5710/99). Questo giudice è consapevole dei contrasti giurisprudenziali verificatisi sul punto ma ritiene condivisibili le argomentazioni della giurisprudenza appena citata (cfr. anche Tribunale Torino, sez. lav., 01/07/2014, n. 1494). La durata quinquennale della prescrizione è stata da ultimo affermata dalla sentenza della Cassazione 23397/16 (cfr. tuttavia anche Cass. 4338/2014). Deve, quindi, trovare applicazione l'art.3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale prevede: “Le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni , dalla L.
1.giugno 1991 n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è
4 ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.”.
Al comma 10 la norma in parola prevede: ” I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art.2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con, modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e e le procedure in corso.”. Orbene l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 3/6/2022, mentre l'ultimo atto interruttivo depositato risulta notificato il 24/5/2016. Tanto premesso la prescrizione risulta comunque decorsa, anche computando i periodi di sospensione della medesima disposti dalla normativa emergenziale nel c.d. periodo COVID (cfr. il Decreto Cura Italia n. 182020 che ha previsto la sospensione del conteggio della prescrizione per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e, successivamente, il decreto Milleproroghe n. 183 2020, che ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni , a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, per un totale di 311 giorni) Deve, quindi, dichiararsi la prescrizione del credito, infatti non risultano provati dai resistenti (su cui incombeva il relativo onere probatorio in base al principio di cui all'art. 2967 c.c.) idonei atti interruttivi prima del decorso del termine in parola. Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese devono essere compensate in considerazione della controversia e novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede, accoglie il ricorso e per l'effetto: 1) dichiara prescritto il credito dell' oggetto della intimazione CP_1 di pagamento n. 071/2022/901/14797/70/000, notificata il 03/06/2022; 2) compensa le spese;
5 3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 9.06.2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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