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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/10/2024, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 202/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso,
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso Questo Tribunale in data 5-04-2019;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 202/2012 R.G., avente ad oggetto “divisione di beni comuni”, promossa da:
(C.F. ) nata a [...]_1 C.F._1
Patti (ME) il 16-08-1975, rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
dall'avv. Rosalia Eliana Raffa, presso il cui studio sito in Patti (ME), P.zza
Salvo D'Acquisto n. 1/A, è elettivamente domiciliata;
Attrice in riassunzione;
CONTRO
nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Brolo (ME), via Vittorio C.F._2
Emanuele III n. 26, presso lo studio dell'avv. Mike Bonomo, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
1 Convenuto in riassunzione;
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/06/2024, svoltasi, giusta decreto dell'8-05-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio, riassunto in data 28-06-2018, origina dalle domande di , contenute nell'atto di citazione del 23- Parte_1
02.2012, che qui si riportano “1) Ritenere e dichiarare che l'azienda agricola e l'abitazione costituente casa coniugale costituiscono Controparte_1
oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c. lettera d) e per l'effetto dichiarare che la sig.ra ha diritto ad una quota pari al 50% sulle stesse Pt_1
nonché sugli incrementi e sugli utili dell'azienda certamente fino all'anno 2005 e pronunciare in suo favore sentenza costitutiva per la titolarità delle quote pari al
50% o a quella percentuale maggiore o minore come per legge;
2) Per l'effetto nominare C.T.U. per l'accertamento del valore di tutti i suddetti beni, degli utili ed incrementi e per la determinazione del loro corrispondente valore in denaro nella misura del 50%; 3) Dichiarare lo scioglimento della comunione relativa ai due terreni di cui al punto l) e procedere – occorrendo a mezzo CTU – alle operazioni di divisione degli stessi , ex art. 784 e segg. C.p.c.; 4) Attribuire alla sig.ra preferibilmente il terreno sito in c.da Fontana Vena, salvi Pt_1
eventuali conguagli;
5) Condannare il sig. al pagamento in favore CP
dell'attrice dell'equivalente in denaro siccome determinato dal nominando CTU”.
2 Con comparsa di costituzione e risposta del 5-12-2012, si costituiva CP
, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate per le
[...]
ragioni esplicitate in comparsa e formulando le seguenti conclusioni: “1)
rigettare la domanda attrice relativa all'asserita comunione ex art. 177 c.c. della casa coniugale e dell'azienda agricola ed alla richiesta di divisione ed attribuzione del 50% perché infondata in fatto ed in diritto e palesemente di carattere speculativo. 2) dare atto che il concludente, già nel mese di marzo 2009, aveva dichiarato la propria disponibilità a procedere alla divisione dei due terreni, siti l'uno in c.da Fontana Vena e l'altro in del Comune di Librizzi, CP_2
acquistati in comunione. 3) dare atto che, fino al 2005, l'azienda agricola dello era costituita da un terreno di circa 12.000,00 mq, da un fabbricato (il cui CP
piano terra era destinato a stalla e deposito e la seconda elevazione fuori terra ad abitazione) e da un manufatto destinato alla lavorazione del latte , oltre ad alcuni capi di bestiame;
dare atto che il tutto – fatta eccezione per gli ulteriori capi di bestiame acquistati nel tempo in proprio dal convenuto – è stato ricevuto dallo in donazione da parte del padre, , e antecedentemente al CP Controparte_3
matrimonio. 4) dare atto che non ha dato alcun apporto Parte_1
alla costituzione e gestione dell'azienda. 5) dare atto che lo ha CP
ristrutturato ed ampliato la vecchia azienda agricola a partire dal 2006”.
All'udienza del 5-12-2012, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183
comma 6 c.p.c.
Quindi, con ordinanza del 17-11-2015, veniva ammesso l'interrogatorio formale dell'attrice sulle circostanze articolate dal convenuto.
Successivamente, con ordinanza del 30-11-2017, il G.I., “ritenute inammissibili le prove per testi articolate dalle parti, in quanto generiche ovvero
3 inconducenti;
rilevato che risulta prodotta in atti la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata nell'ambito del giudizio iscritto al n. 98/2009 r.g.e.,
vertente tra le medesime parti, avente ad oggetto la stima del medesimo compendio aziendale oggetto del presente giudizio”, disponeva una consulenza tecnica d'ufficio affidata all'ing. chiamato a rispondere ai Persona_1
seguenti quesiti “previo sopralluogo, provveda a valutare il valore complessivo attuale dell'azienda, tenuto conto del valore degli immobili come già accertato nella suddetta relazione tecnica in atti, nonché delle attività e passività della stessa, autorizzandolo all'esame dei libri e delle scritture contabili ivi presenti;
previo sopralluogo, provveda a stimare il valore del terreno sito in Librizzi, c.da
Fontana Vena, identificato al catasto al foglio 23, particelle 306 e 314, e del terreno sito in Librizzi, c.da , identificato al catasto al foglio 16, CP_2
particelle154, 173, 180 e 182, cointestati alle parti;
predisponga un progetto di divisione in quote di eguale valore dei beni sopra indicati, tentando una conciliazione tra le parti in ordine alla composizione ed all'assegnazione delle quote”.
In data 12-04-2021, il CTU depositava la propria relazione definitiva cui faceva seguito una relazione integrativa depositata il 5-07-2023, in ottemperanza all'ordinanza del 14-02-2023.
Infine, atteso che le parti non raggiungevano alcun accordo transattivo,
con ordinanza del 17-11-2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Come accennato, all'udienza del 26/06/2024, svoltasi, giusta decreto dell'8-05-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva
4 assunta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c.
2. Occorre, anzitutto, premettere che, come accennato, con ordinanza del
30-11-2017, il G.I. aveva ritenuto inammissibili le prove per testi articolate dalle parti perché generiche o inconducenti e tale valutazione va, oggi,
confermata anche in sede decisoria.
2.1. Ad ogni modo, la tesi del convenuto in riassunzione secondo cui i beni mobili e immobili dell'azienda agricola per cui è causa non costituirebbero oggetto della comunione fra coniugi appare smentita dalla documentazione in atti.
Invero, dall'atto di donazione del 2 gennaio 1987 risulta che, sul terreno oggetto della liberalità, insisteva soltanto “un fabbricato di vecchissima costruzione, non rilevato in catasto perché non utilizzabile”.
Di talché, non potrebbe predicarsi che, a quella data, fosse già esistente la predetta azienda agricola né la (futura) casa coniugale, per tale non potendosi logicamente intendere il fabbricato per le sue caratteristiche oggettive.
Dalla documentazione in atti è emerso, altresì, che l'attività aziendale venne intrapresa a partire dal 10 aprile 1996 e che cessò il 10-02-2019 (cfr.
allegato 1 alla relazione di stima del 12-4-2021) e ancora che il matrimonio fra le parti venne contratto il 13-09-1992 con l'opzione del regime della comunione dei beni e infine che, con sentenza n. 83/2010 del 10.03.2010, il
Tribunale di Patti dichiarò la separazione giudiziale dei coniugi _2
.
[...]
Conseguentemente, l'azienda agricola, sita in C.da Sorbiera in Librizzi,
5 non può definirsi bene personale dello , estraneo al regime della CP
comunione; e ciò a prescindere dall'eventuale apporto o meno dell'attrice rispetto all'attività imprenditoriale su cui hanno ampiamente dibattuto le parti, atteso che, a tutto concedere, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, pure richiamate nell'ordinanza del G.I. del 21-09-2023, hanno,
di recente, affermato il seguente principio di diritto “Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella c.d. comunione «de residuo», al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data” (Cassazione civile sez. un., 17/05/2022,
n.15889).
Ora, nell'analisi del potenziale conflitto fra la previsione di cui all'art. 177
c.c. a tenore della quale “Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio”. “Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi” e il susseguente art. 178 c.c.
per il quale “I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche
6 precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa”, le Sezioni Unite hanno così
argomentato: «…Il panorama della dottrina e della giurisprudenza come appena offerto consente di affermare che la questione oggetto dell'ordinanza di rimessione
è tra quella maggiormente dibattute ed è priva ancora di una risposta soddisfacente da parte di questa Corte, ancorché siano decorsi oltre quaranta anni dalla novella del 1975, emergendo proprio dalla giurisprudenza segnalata come le soluzioni sinora date siano spesso prive di una adeguata ponderazione e vedano raggiunti esiti evidentemente contrapposti, senza che lo sviluppo cronologico delle decisioni possa far propendere per una evoluzione consapevole della giurisprudenza verso l'una o l'altra soluzione.
7.1 A seguito della novella di cui alla L. n. 151 del 1975, la comunione legale è divenuto il regime patrimoniale legale dei coniugi (applicabile altresì alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, per effetto della L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 13, ed è accessibile anche ai conviventi di fatto, a determinate condizioni). La prevalente dottrina ha reputato che la scelta di tale regime risponda alla considerazione della famiglia come consortium omnis vitae, nonché ad una specifica esigenza di tutela del coniuge economicamente e socialmente più "debole", e ciò in funzione complementare rispetto al sistema degli obblighi nascenti dal matrimonio stesso ed incidenti, direttamente o indirettamente, sul patrimonio dei coniugi. Se la finalità dell'istituto è quella di garantire l'uguaglianza delle sorti economiche dei coniugi in relazione agli eventi verificatisi dopo il matrimonio, il legislatore ha avuto anche ben presente l'esigenza di assicurare al singolo coniuge un adeguato spazio di autonomia nell'esercizio delle proprie attività professionali o imprenditoriali, ed in generale nella gestione dei propri redditi da lavoro come
7 pure dei frutti ricavati dai beni personali. L'obiettivo era quello di fornire una disciplina che operasse un necessario ed equilibrato bilanciamento fra alcuni principi, tutti di rango costituzionale e, come tali, meritevoli in ugual modo di tutela, quali la tutela della famiglia (art. 29 Cost.), il principio di pari uguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.), la libertà di iniziativa economica (art. 41
Cost.), la remunerazione del lavoro (art. 35). La risposta è stata quindi quella di prevedere accanto ai beni che ricadono in comunione immediata, e che entrano cioè nel patrimonio comune al momento del loro acquisto, una serie di beni che ricadono in comunione de residuo, restando quindi personali durante la vigenza del regime patrimoniale legale, ma che sono attratti alla disciplina della comunione legale nella misura in cui gli stessi siano sussistenti al momento dello scioglimento della comunione
(essendovi poi una serie di beni che nascono come personali e restano tali anche una volta cessata la comunione legale). Affinché possa insorgere il diritto dell'altro coniuge su detti beni è però necessario che gli stessi siano effettivamente e concretamente esistenti nel patrimonio dei coniugi al momento dello scioglimento, di guisa che l'instaurazione di una situazione di comunione de residuo è configurata nel sistema della riforma come evento incerto nell'an, in quanto subordinato alla circostanza della sussistenza del residuum al momento dello scioglimento della comunione legale, ed incerto altresì nel quantum, poiché la contitolarità riguarderebbe esclusivamente quella parte di beni che residuino alla cessazione del regime patrimoniale legale.
L'individuazione dei beni oggetto della cd. comunione de residuo si trae dall'art. 177 c.c., lett. b) e c), e art. 178 c.c., che però differiscono nella loro formulazione letterale, in quanto mentre l'art. 177, prevede che i beni ivi
8 contemplati "costituiscono oggetto" della comunione, se ed in quanto esistenti all'atto dello scioglimento, nell'art. 178 c.c., i beni destinati all'esercizio dell'impresa costituita da uno dei coniugi dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa, anche costituita precedentemente, "si considerano oggetto". La
disciplina dei beni personali e quella specificamente dettata per i beni oggetto della cd. comunione de residuo testimoniano l'evidente emersione, pur all'interno di un regime ispirato alla tutela di esigenze solidaristiche tra i coniugi, della necessità di attribuire rilevanza anche a legittime aspirazioni individuali, che non potrebbero essere del tutto mortificate, e ciò in quanto il matrimonio presuppone comunque il riconoscimento della persona e della sua sfera di autonomia come valore primario che gli istituti giuridici sono chiamati ad attuare, soprattutto ove l'attività individuale si rivolga all'esercizio dell'attività di impresa o professionale.
7.2 Effettivamente risulta indicativo della volontà di preservare degli spazi di autonomia e di iniziativa, non potendo la sola adozione del regime patrimoniale legale menomare le scelte individuali dei coniugi, il raffronto tra la previsione di cui all'art. 178, e quella di cui all'art. 177, comma 1, lett. d), e dell'ultimo comma dello stesso art. 177, dal quale si ricava che l'elemento risolutivo per distinguere, quanto all'azienda, tra beni destinati a ricadere immediatamente in comunione e quelli invece riservati alla comunione de residuo, è rappresentato dalla gestione comune ovvero individuale dell'azienda. L'individuazione dei beni oggetto della comunione de residuo testimonia lo sforzo del legislatore di raggiungere un auspicato bilanciamento tra il principio solidaristico, che dovrebbe informare la vita coniugale (art. 29 Cost.), da un lato, e la tutela della proprietà privata e della remunerazione del lavoro, dall'altro (artt. 35,41 e 42 Cost.). Inoltre, e con
9 specifico riferimento ai beni di cui all'art. 178 c.c., si pone anche la finalità di non coinvolgere il coniuge non imprenditore nella posizione di responsabilità
illimitata dell'altro, assicurando a quest'ultimo la piena libertà d'azione nell'esercizio della sua attività d'impresa. Non può, infatti, trascurarsi l'esigenza di garantire il coordinamento tra le novità introdotte dalla riforma del diritto di famiglia ed il preesistente impianto codicistico che nelle sue linee fondamentali è
volto a privilegiare l'autonoma e libera disponibilità delle risorse, nonché il principio della circolazione dei valori ed il mantenimento dei livelli di produttività, che non possono soffrire ostacoli eccessivi per effetto della scelta in favore del regime della comunione legale. E' evidente come il legislatore abbia inteso garantire, finché dura la comunione legale, al coniuge imprenditore il potere di gestione dell'impresa, investendo a suo piacimento gli utili, e disponendo nel modo più libero dei beni e degli utili aziendali. Ne deriva che i beni oggetto della comunione de residuo, ed in particolare quelli di cui all'art. 178 c.c., che rilevano nella vicenda in esame, non possano considerarsi comuni,
almeno fin tanto che non sia intervenuta una causa di scioglimento del regime legale (e non rilevando a tal fine la sola cessazione della destinazione dei beni all'impresa ovvero il venir meno della qualità di imprenditore in capo al coniuge), ancorché parte della dottrina, al fine di evitare confusione con i beni personali di cui all'art. 179 c.c., preferisca adottare la dizione di beni "propri", di esclusiva titolarità del coniuge percettore.
7.3 Ritiene il Collegio che le considerazioni che precedono, dalle quali è dato ricavare come le esigenze solidaristiche familiari siano state in parte reputate recessive a fronte dell'esigenza di assicurare il soddisfacimento di altri concorrenti diritti di pari dignità costituzionale, inducano a prediligere la tesi della natura creditizia del
10 diritto sui beni oggetto della comunione de residuo, tesi che, senza vanificare in termini patrimoniali l'aspettativa vantata dal coniuge sui beni in oggetto, tra l'altro garantisce la permanenza della disponibilità dei frutti e dei proventi e dell'autonomia gestionale, quanto all'impresa, in capo all'altro coniuge, nelle ipotesi previste dall'art. 178 c.c., evitando un pregiudizio altresì per le ragioni dei creditori, consentendo in tal modo la sopravvivenza dell'impresa, e senza che le vicende dei coniugi possano avere una diretta incidenza sulle sorti della stessa.
Depongono a favore di tale conclusione gli inconvenienti che la diversa tesi della natura reale del diritto presenta, come già evidenziato nell'illustrazione delle posizioni della dottrina. L'insorgenza di una comunione anche sui beni mobili ed immobili confluiti nell'azienda, con la contitolarità che ne discende pone evidenti problemi nei rapporti con i terzi che abbiano avuto rapporti con l'impresa individuale del coniuge, i quali vedrebbero dal momento dello scioglimento della comunione legale, i beni non più appartenenti per l'intero all'imprenditore, ma in comunione con l'altro coniuge, con la conseguente dimidiazione della garanzia patrimoniale dai medesimi offerta, effetto questo che potrebbe anche scoraggiare i creditori dal continuare a riporre fiducia nella gestione successiva allo scioglimento della comunione legale. Inoltre, proprio la situazione di contitolarità
sui beni oggetto della comunione de residuo imporrebbe, nella loro successiva gestione, il rispetto delle regole dettate per i beni comuni, con il concreto rischio di paralisi nell'esercizio dell'attività di impresa, anche laddove si reputi che la qualità di imprenditore resti sempre in capo al solo coniuge che l'aveva prima dello scioglimento del regime della comunione legale. Ancora, appare priva di intrinseca razionalità la conclusione che si ricollega alla tesi che afferma la natura
"reale" del rapporto, per cui si avrebbe un incremento dei legami economici fra i
11 due coniugi proprio quando e, anzi addirittura, proprio "perché" si sono prodotte vicende che, secondo la stessa previsione legislativa, ne dovrebbero invece comportare la cessazione. Né va trascurato il fatto che il passaggio automatico dei beni comuni de residuo dalla titolarità e disponibilità esclusive del coniuge al patrimonio in comunione si tradurrebbe in una menomazione dell'autonomia e della libertà del coniuge stesso, che il legislatore ha, invece, inteso salvaguardare nella fase precedente allo scioglimento, con il rischio che la conflittualità tra coniugi, che spesso caratterizza alcune delle fattispecie che determinano le cessazione del regime patrimoniale legale, possa riverberarsi anche nella gestione e nelle scelte che afferiscano ai beni aziendali caduti nella comunione de residuo.
Il carattere poi ordinario della comunione che verrebbe in tal modo a determinarsi, oltre ad incidere sulle regole gestionali della stessa, porrebbe il problema dei potenziali esiti esiziali per la stessa sopravvivenza dell'impresa,
posto che, in assenza di una specifica previsione che contempli una prelazione a favore del coniuge già imprenditore, all'esito della divisione, ove il complesso aziendale non risultasse comodamente divisibile, ben potrebbe chiederne l'attribuzione il coniuge non imprenditore, ovvero, in assenza di richieste in tal senso da parte dei condividenti, si potrebbe addivenire alla alienazione a terzi. Non trascurabile appare poi la scarsa razionalità che implica sempre la natura reale del diritto in esame, nel caso di morte del coniuge non imprenditore, che determinando del pari lo scioglimento della comunione legale,
verrebbe a creare la comunione sui beni di cui all'art. 178 c.c., tra il coniuge imprenditore e gli eredi dell'altro coniuge, che ben potrebbero essere anche estranei al nucleo familiare ristretto (si pensi all'ipotesi in cui dal matrimonio non siano nati figli, con la successione dei fratelli del de cuius, o l'individuazione
12 di eredi terzi rispetto alla famiglia, nei limiti della disponibile). D'altronde non appare facilmente conciliabile con la natura reale del diritto la previsione secondo cui cadano in comunione anche gli incrementi, che per la loro connotazione, in parte anche immateriale (si pensi alla componente spesso rilevantissima dell'avviamento), mal si prestano a configurare una comunione in senso reale sui medesimi. Peraltro gli stessi fautori della tesi della natura reale del diritto ritengono in maggioranza che la comunione non insorga automaticamente sull'azienda o sugli incrementi, bensì sul "saldo attivo del patrimonio aziendale"
(o dei suoi incrementi, nozione questa che sfugge alla costituzione di una contitolarità, presupponendo un calcolo di carattere economico), affermazione questa che per essere resa coerente con la premessa da cui si parte implicherebbe che delle passività debba essere chiamato a risponderne anche il coniuge non imprenditore. Il "saldo attivo del patrimonio aziendale" è però un'entità astratta che non può riferirsi se non al valore monetario del complesso dei beni che costituiscono l'azienda stessa, dedotte le passività, premessa questa che implica l'impossibilità di una reale contitolarità di diritti sui beni in oggetto, dovendosi invece propendere per la soluzione che attribuisce al coniuge non titolare del diritto reale una (eventuale, una volta effettuati i dovuti calcoli) pretesa di carattere creditorio. Il potenziale attentato che la tesi della natura reale è in grado di arrecare alla stessa sopravvivenza dell'impresa del coniuge denota altresì come siffatta opzione ermeneutica si ponga in controtendenza con l'esigenza,
fortemente sostenuta a livello sovranazionale, ed in particolare unionale, di approntare validi strumenti, anche dal punto di vista legislativo, per assicurare la sopravvivenza delle imprese a fronte di vicende potenzialmente destabilizzanti,
come appunto testimoniato dalla scelta legislativa, in vista dell'evento morte
13 dell'imprenditore, compiuta con la previsione del cd. patto di famiglia (art. 768
bis e ss., introdotti dalla L. n. 55 del 2006).
7.4 Non ignora la Corte come il principale e più solido argomento addotto dalla tesi favorevole alla natura reale de quo sia quello legato alla formulazione letterale degli artt. 177 e 178 c.c., ma proprio la circostanza che in quest'ultima norma il legislatore abbia utilizzato il verbo "considerare", piuttosto che "essere", denota un'ambiguità semantica che,
ancor più che essere sintomatica di un'incertezza, potrebbe essere invece ricondotta ad una precisa volontà di sottoporre la comunione de residuo, e specialmente quella di impresa, ad un regime normativo diverso da quello ordinario che invece, pur con le dovute differenze quanto al potere di gestione e disposizione, connota i beni destinati a ricadere immediatamente in comunione legale. La soluzione che la Corte intende qui affermare, e cioè la natura creditizia del diritto sui beni oggetto della comunione de residuo, proprio in ragione della segnalata non univocità del testo normativo, appare altresì rispettosa del principio più volte riaffermato (cfr. Cass. S.U. n.
8230/2019) secondo cui il fondamentale canone di cui all'art. 12 preleggi, comma
1, impone all'interprete di attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione, costituendo la lettera della norma, infatti, un limite invalicabile dell'interpretazione, che è uno strumento percettivo e recettivo e non anche correttivo o sostitutivo della voluntas legis. In
tal senso si veda anche Cass. S.U. n. 24413/2021, secondo cui "l'attività
interpretativa, quindi, non può superare i limiti di tolleranza ed elasticità
dell'enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto,
previamente, il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre)
muove necessariamente la dinamica dell'inveramento della norma nella
14 concretezza dell'ordinamento ad opera della giurisprudenza" (conf. Cass. S.U. n.
2061/2021). Così come del pari non si rivela insormontabile il richiamo alla mancata disciplina all'interno dell'art. 192 c.c., tra i rimborsi e le restituzioni dovuti tra coniugi al diritto di credito spettante al coniuge non imprenditore,
potendosi obiettare che in realtà l'omissione si giustifica per la esaustività della disciplina della comunione de residuo nelle norme appositamente dettate. Così
come parimenti priva di solidità risulta l'obiezione secondo cui l'attribuzione di un mero credito pecuniario vanificherebbe l'aspettativa del coniuge non imprenditore alla partecipazione all'ulteriore aumento di valore dei beni aziendali intervenuto dopo lo scioglimento della comunione legale, potendosi agevolmente opporre a tale deduzione il rilievo per cui, proseguendo la gestione dell'impresa da parte del coniuge che già lo faceva prima, non è giustificabile alcuna aspettativa del coniuge non imprenditore, essendo venute meno, con la cessazione del regime della comunione legale, quelle esigenze solidaristiche che erano a fondamento della pretesa di compartecipazione alle fortune del coniuge imprenditore.
8. Ad avviso della Corte la questione oggetto dell'ordinanza di rimessione deve quindi essere decisa optando per la tesi della natura creditizia del diritto nascente dalla comunione de residuo, riconoscendo un diritto di compartecipazione sul piano appunto creditizio, pari alla metà dell'ammontare del denaro o dei frutti oggetto di comunione de residuo, ovvero del controvalore dei beni aziendali e degli eventuali incrementi, al netto delle passività. Va quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito
15 pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data" (…) La sentenza gravata,
prendendo le mosse dalla natura creditizia del diritto spettante alla ricorrente, e rilevando che era stata proposta però una domanda di divisione, ha ritenuto che non fosse possibile, all'esito del giudizio, addivenire anche ad una condanna del convenuto al pagamento della somma spettante, e che il prosieguo del giudizio dovesse essere limitato al solo accertamento dell'entità del credito. Ritengono le
Sezioni Unite che la conclusione sia frutto di un approccio eccessivamente formalistico del giudice di merito e che la soluzione adottata non tenga conto del diverso principio secondo cui il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti,
ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può
considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al "petitum"
ed alla "causa petendi" (così ex multis Cass. n. 7322/2019; Cass. n. 118/2016).
Sebbene la ricorrente con la domanda introduttiva del giudizio avesse richiesto l'attribuzione della quota in natura asseritamente spettantele sui beni oggetto della comunione de residuo, partendo dal presupposto, rivelatosi erroneo, della natura reale della comunione in questione, ha comunque manifestato in maniera univoca l'intento di conseguire, seppur in natura e quale conseguenza della opzione interpretativa alla quale aveva aderito, il concreto soddisfacimento del proprio diritto, che ben si sarebbe potuto concretare - pur aderendo alla natura reale - anche in un diritto di credito, ove per ipotesi non fosse stato possibile addivenire alla divisione in natura, tramutandosi il diritto della condividente nel
16 conguaglio dovuto dall'altro comunista ovvero nella quota parte del prezzo ricavato dalla vendita, in relazione alle due ipotesi contemplate dall'art. 720 c.c.
Né può essere trascurato il dettato dell'art. 195 c.p.c., comma 2, che dispone che il decreto del giudice istruttorie di approvazione delle operazioni di divisione costituisce titolo esecutivo, riconoscendo quindi che la domanda di divisione ben possa sorreggere anche una richiesta di condanna. L'erronea individuazione della disciplina concernente la comunione de residuo non consente però di escludere che la volontà della ricorrente, una volta ricondotto il diritto azionato ad una pretesa creditoria, anziché di carattere reale, fosse proprio quella di conseguire,
all'esito del giudizio, l'attribuzione di quanto le compete per effetto della previsione di cui all'art. 178 c.c.».
Fornito, allora, il percorso motivazionale della summenzionata pronuncia delle Sezioni Unite, nella specie, in difetto di elementi di prova che consentano di individuare, con sufficiente grado di attendibilità, la partecipazione e il livello di partecipazione della all'attività Pt_1
dell'azienda agricola, risulta, in ogni caso, all'evidenza, la volontà
dell'attrice in riassunzione di conseguire (pure in via subordinata)
l'attribuzione di quanto le competa anche per effetto della previsione di cui all'art. 178 c.c. in considerazione della natura creditizia del diritto azionato come da conclusioni precisate nelle note scritte del 23-06-2024,
ovvero: “In estremo subordine, ritenere e dichiarare che i beni e/o gli incrementi nonché gli utili dell'azienda agricola costituiscono oggetto di comunione del residuo rispettivamente ex art. 178 c.c. ed art. 177 lettera c) c.c.”.
3. Per quanto sopra esposto, la domanda di è Parte_1
fondata e merita accoglimento, atteso che, come detto, alla stessa spetta
17 un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale e al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data, posto che il valore va determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale (Cassazione civile sez. un.,
17/05/2022, n.15889).
D'altro canto “È caratteristica tipica della comunione de residuo che l'attivo della massa comune si arricchisca proprio nel momento in cui il vincolo di solidarietà tra i coniugi si allenta con la separazione personale dei coniugi che è
causa dello scioglimento della comunione legale (art. 191 c.c.), momento quest'ultimo cui necessariamente va ancorata la stima del valore di quella massa. La compartecipazione al valore degli incrementi patrimoniali conseguiti post-nuptias dall'altro coniuge è differita al momento della separazione, non ad epoca successiva” (Cassazione civile sez. I,
20/03/2013, n.6876).
A tale riguardo, il CTU ha diffusamente argomentato in ordine agli accertamenti compiuti, peraltro, riscontrando, in maniera che si ritiene congrua e motivata, le osservazioni di parte convenuta come da relazione integrativa del 5 luglio 2023.
Ne deriva, quindi, che, avuto riguardo alla data del 22-05-2010, quale data del passaggio in giudicato della sentenza di separazione (Cassazione
civile sez. II, 23/02/2024, n.4879), va applicato il progetto indicato dal CTU
alla lettera E1 (pag. 15) da cui si ricava il credito complessivo (al netto delle passività) spettante a pari ad € 266.715,00; Parte_1
somma al cui pagamento va condannato il convenuto oltre agli interessi
18 legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
4. Con riguardo, invece, ai beni divisibili, quali il terreno in CP_2
e il terreno in C.da Fontana Vena, le parti hanno concordato con le attribuzioni proposte dal CTU nel senso che il primo spetti per intero al convenuto, , e il secondo (in C.d. Fontana Vena) spetti per Controparte_1
intero all'attrice, . Parte_1
Tali intendimenti sono stati confermati dalle parti anche nelle rispettive comparse conclusionali;
ragione per cui non vi è motivo per non recepire,
sul punto, la volontà delle parti.
Conseguentemente, all'attrice, , già proprietaria del Parte_1
50%, va assegnato per intero il terreno sito in Librizzi, C.da Fontana Vena,
identificato dal CTU a pag. 6 della relazione del 12-04-2021, come cespite
C, ovvero:
Cespite C – Appezzamento di terreno di superficie complessiva SC = mq 9.614
1. Terreno Librizzi C/da Fontana Vena;
fg.23 particella 306
Seminativo mq 550 + pascolo arb. Mq 9.400 mq 9.550
2. Terreno Librizzi C/da Fontana Vena fg.23 particella 314
Seminativo irr. Mq 64.
mentre a , già proprietario del 50%, va assegnato per Controparte_1
intero il terreno sito in Librizzi, C.da , identificato dal CTU a pag. CP_2
6 della relazione del 12-04-2021, come cespite D, ovvero:
Cespite D – Appezzamento di terreno di superficie complessiva SD = mq 3.310
1. fg. 16 particella 154 Controparte_4
Seminativo mq 1.090
2. Terreno Librizzi C/da fg. 16 particella 173 CP_2
19 Seminativo mq 1.020
3. fg. 16 particella 180 Controparte_4
Seminativo mq 770
4. fg. 16 particella 182 Controparte_4
Seminativo mq 1430.
Ogni altra domanda delle parti deve ritenersi assorbita.
5. Le spese seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014,
aggiornati dal D.M. n. 38/2018 e n. 147/2022, tenendo conto dell'attività
difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia
(indeterminabile - complessità bassa), nonché dell'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
5.1. Del pari, le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti,
vanno integralmente poste a carico del convenuto . Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Patti, dott. Gianluca Antonio Peluso, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 202/2012 R.G., ogni diversa istanza e eccezione disattesa,
1. Accertato l'intervenuto scioglimento della comunione legale sussistente tra i coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
2. Accoglie la domanda di divisione formulata dall'attrice sui beni meglio descritti in citazione e, per l'effetto, dispone l'attribuzione per intero:
2.1. in favore di , del terreno sito in Librizzi, C.da Parte_1
Fontana Vena, identificato dal CTU a pag. 6 della relazione del 12-04-
20 2021, come cespite C, ovvero: Appezzamento di terreno di superficie complessiva SC = mq 9.614: terreno sito in Librizzi in C/da Fontana Vena;
fg. 23 particella 306 (Seminativo mq 550 + pascolo arb. Mq 9.400 mq 9.550)
e terreno sito in Librizzi in C/da Fontana Vena fg. 23 particella 314;
2.2. in favore di , del terreno sito in Librizzi, C.da , Controparte_1 CP_2
identificato dal CTU a pag. 6 della relazione del 12-04-2021, come cespite
D, ovvero: Appezzamento di terreno di superficie complessiva SD = mq
3.310: terreno sito in Librizzi in fg. 16 particella 154 CP_2
(Seminativo mq 1.090); terreno sito in Librizzi in C/da fg. 16 CP_2
particella 173 (Seminativo mq 1.020); terreno Librizzi C/da fg. 16 CP_2
particella 180 (Seminativo mq 770) e terreno Librizzi C/da fg. 16 CP_2
particella 182 (Seminativo mq 1430);
3. Accoglie la domanda formulata dall'attrice relativa alla divisione del complesso aziendale di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1
somma complessiva di € 266.715,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
4. Condanna al pagamento in favore dell'Erario (stante Controparte_1
l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato) delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.808,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
5. Pone definitivamente e integralmente, a carico del convenuto CP
, le spese di CTU come provvisoriamente liquidate in atti.
[...]
Così deciso in Patti, il 26 ottobre 2024
21 Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso,
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso Questo Tribunale in data 5-04-2019;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 202/2012 R.G., avente ad oggetto “divisione di beni comuni”, promossa da:
(C.F. ) nata a [...]_1 C.F._1
Patti (ME) il 16-08-1975, rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
dall'avv. Rosalia Eliana Raffa, presso il cui studio sito in Patti (ME), P.zza
Salvo D'Acquisto n. 1/A, è elettivamente domiciliata;
Attrice in riassunzione;
CONTRO
nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Brolo (ME), via Vittorio C.F._2
Emanuele III n. 26, presso lo studio dell'avv. Mike Bonomo, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
1 Convenuto in riassunzione;
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/06/2024, svoltasi, giusta decreto dell'8-05-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio, riassunto in data 28-06-2018, origina dalle domande di , contenute nell'atto di citazione del 23- Parte_1
02.2012, che qui si riportano “1) Ritenere e dichiarare che l'azienda agricola e l'abitazione costituente casa coniugale costituiscono Controparte_1
oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c. lettera d) e per l'effetto dichiarare che la sig.ra ha diritto ad una quota pari al 50% sulle stesse Pt_1
nonché sugli incrementi e sugli utili dell'azienda certamente fino all'anno 2005 e pronunciare in suo favore sentenza costitutiva per la titolarità delle quote pari al
50% o a quella percentuale maggiore o minore come per legge;
2) Per l'effetto nominare C.T.U. per l'accertamento del valore di tutti i suddetti beni, degli utili ed incrementi e per la determinazione del loro corrispondente valore in denaro nella misura del 50%; 3) Dichiarare lo scioglimento della comunione relativa ai due terreni di cui al punto l) e procedere – occorrendo a mezzo CTU – alle operazioni di divisione degli stessi , ex art. 784 e segg. C.p.c.; 4) Attribuire alla sig.ra preferibilmente il terreno sito in c.da Fontana Vena, salvi Pt_1
eventuali conguagli;
5) Condannare il sig. al pagamento in favore CP
dell'attrice dell'equivalente in denaro siccome determinato dal nominando CTU”.
2 Con comparsa di costituzione e risposta del 5-12-2012, si costituiva CP
, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate per le
[...]
ragioni esplicitate in comparsa e formulando le seguenti conclusioni: “1)
rigettare la domanda attrice relativa all'asserita comunione ex art. 177 c.c. della casa coniugale e dell'azienda agricola ed alla richiesta di divisione ed attribuzione del 50% perché infondata in fatto ed in diritto e palesemente di carattere speculativo. 2) dare atto che il concludente, già nel mese di marzo 2009, aveva dichiarato la propria disponibilità a procedere alla divisione dei due terreni, siti l'uno in c.da Fontana Vena e l'altro in del Comune di Librizzi, CP_2
acquistati in comunione. 3) dare atto che, fino al 2005, l'azienda agricola dello era costituita da un terreno di circa 12.000,00 mq, da un fabbricato (il cui CP
piano terra era destinato a stalla e deposito e la seconda elevazione fuori terra ad abitazione) e da un manufatto destinato alla lavorazione del latte , oltre ad alcuni capi di bestiame;
dare atto che il tutto – fatta eccezione per gli ulteriori capi di bestiame acquistati nel tempo in proprio dal convenuto – è stato ricevuto dallo in donazione da parte del padre, , e antecedentemente al CP Controparte_3
matrimonio. 4) dare atto che non ha dato alcun apporto Parte_1
alla costituzione e gestione dell'azienda. 5) dare atto che lo ha CP
ristrutturato ed ampliato la vecchia azienda agricola a partire dal 2006”.
All'udienza del 5-12-2012, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183
comma 6 c.p.c.
Quindi, con ordinanza del 17-11-2015, veniva ammesso l'interrogatorio formale dell'attrice sulle circostanze articolate dal convenuto.
Successivamente, con ordinanza del 30-11-2017, il G.I., “ritenute inammissibili le prove per testi articolate dalle parti, in quanto generiche ovvero
3 inconducenti;
rilevato che risulta prodotta in atti la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata nell'ambito del giudizio iscritto al n. 98/2009 r.g.e.,
vertente tra le medesime parti, avente ad oggetto la stima del medesimo compendio aziendale oggetto del presente giudizio”, disponeva una consulenza tecnica d'ufficio affidata all'ing. chiamato a rispondere ai Persona_1
seguenti quesiti “previo sopralluogo, provveda a valutare il valore complessivo attuale dell'azienda, tenuto conto del valore degli immobili come già accertato nella suddetta relazione tecnica in atti, nonché delle attività e passività della stessa, autorizzandolo all'esame dei libri e delle scritture contabili ivi presenti;
previo sopralluogo, provveda a stimare il valore del terreno sito in Librizzi, c.da
Fontana Vena, identificato al catasto al foglio 23, particelle 306 e 314, e del terreno sito in Librizzi, c.da , identificato al catasto al foglio 16, CP_2
particelle154, 173, 180 e 182, cointestati alle parti;
predisponga un progetto di divisione in quote di eguale valore dei beni sopra indicati, tentando una conciliazione tra le parti in ordine alla composizione ed all'assegnazione delle quote”.
In data 12-04-2021, il CTU depositava la propria relazione definitiva cui faceva seguito una relazione integrativa depositata il 5-07-2023, in ottemperanza all'ordinanza del 14-02-2023.
Infine, atteso che le parti non raggiungevano alcun accordo transattivo,
con ordinanza del 17-11-2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Come accennato, all'udienza del 26/06/2024, svoltasi, giusta decreto dell'8-05-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva
4 assunta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c.
2. Occorre, anzitutto, premettere che, come accennato, con ordinanza del
30-11-2017, il G.I. aveva ritenuto inammissibili le prove per testi articolate dalle parti perché generiche o inconducenti e tale valutazione va, oggi,
confermata anche in sede decisoria.
2.1. Ad ogni modo, la tesi del convenuto in riassunzione secondo cui i beni mobili e immobili dell'azienda agricola per cui è causa non costituirebbero oggetto della comunione fra coniugi appare smentita dalla documentazione in atti.
Invero, dall'atto di donazione del 2 gennaio 1987 risulta che, sul terreno oggetto della liberalità, insisteva soltanto “un fabbricato di vecchissima costruzione, non rilevato in catasto perché non utilizzabile”.
Di talché, non potrebbe predicarsi che, a quella data, fosse già esistente la predetta azienda agricola né la (futura) casa coniugale, per tale non potendosi logicamente intendere il fabbricato per le sue caratteristiche oggettive.
Dalla documentazione in atti è emerso, altresì, che l'attività aziendale venne intrapresa a partire dal 10 aprile 1996 e che cessò il 10-02-2019 (cfr.
allegato 1 alla relazione di stima del 12-4-2021) e ancora che il matrimonio fra le parti venne contratto il 13-09-1992 con l'opzione del regime della comunione dei beni e infine che, con sentenza n. 83/2010 del 10.03.2010, il
Tribunale di Patti dichiarò la separazione giudiziale dei coniugi _2
.
[...]
Conseguentemente, l'azienda agricola, sita in C.da Sorbiera in Librizzi,
5 non può definirsi bene personale dello , estraneo al regime della CP
comunione; e ciò a prescindere dall'eventuale apporto o meno dell'attrice rispetto all'attività imprenditoriale su cui hanno ampiamente dibattuto le parti, atteso che, a tutto concedere, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, pure richiamate nell'ordinanza del G.I. del 21-09-2023, hanno,
di recente, affermato il seguente principio di diritto “Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella c.d. comunione «de residuo», al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data” (Cassazione civile sez. un., 17/05/2022,
n.15889).
Ora, nell'analisi del potenziale conflitto fra la previsione di cui all'art. 177
c.c. a tenore della quale “Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio”. “Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi” e il susseguente art. 178 c.c.
per il quale “I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche
6 precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa”, le Sezioni Unite hanno così
argomentato: «…Il panorama della dottrina e della giurisprudenza come appena offerto consente di affermare che la questione oggetto dell'ordinanza di rimessione
è tra quella maggiormente dibattute ed è priva ancora di una risposta soddisfacente da parte di questa Corte, ancorché siano decorsi oltre quaranta anni dalla novella del 1975, emergendo proprio dalla giurisprudenza segnalata come le soluzioni sinora date siano spesso prive di una adeguata ponderazione e vedano raggiunti esiti evidentemente contrapposti, senza che lo sviluppo cronologico delle decisioni possa far propendere per una evoluzione consapevole della giurisprudenza verso l'una o l'altra soluzione.
7.1 A seguito della novella di cui alla L. n. 151 del 1975, la comunione legale è divenuto il regime patrimoniale legale dei coniugi (applicabile altresì alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, per effetto della L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 13, ed è accessibile anche ai conviventi di fatto, a determinate condizioni). La prevalente dottrina ha reputato che la scelta di tale regime risponda alla considerazione della famiglia come consortium omnis vitae, nonché ad una specifica esigenza di tutela del coniuge economicamente e socialmente più "debole", e ciò in funzione complementare rispetto al sistema degli obblighi nascenti dal matrimonio stesso ed incidenti, direttamente o indirettamente, sul patrimonio dei coniugi. Se la finalità dell'istituto è quella di garantire l'uguaglianza delle sorti economiche dei coniugi in relazione agli eventi verificatisi dopo il matrimonio, il legislatore ha avuto anche ben presente l'esigenza di assicurare al singolo coniuge un adeguato spazio di autonomia nell'esercizio delle proprie attività professionali o imprenditoriali, ed in generale nella gestione dei propri redditi da lavoro come
7 pure dei frutti ricavati dai beni personali. L'obiettivo era quello di fornire una disciplina che operasse un necessario ed equilibrato bilanciamento fra alcuni principi, tutti di rango costituzionale e, come tali, meritevoli in ugual modo di tutela, quali la tutela della famiglia (art. 29 Cost.), il principio di pari uguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.), la libertà di iniziativa economica (art. 41
Cost.), la remunerazione del lavoro (art. 35). La risposta è stata quindi quella di prevedere accanto ai beni che ricadono in comunione immediata, e che entrano cioè nel patrimonio comune al momento del loro acquisto, una serie di beni che ricadono in comunione de residuo, restando quindi personali durante la vigenza del regime patrimoniale legale, ma che sono attratti alla disciplina della comunione legale nella misura in cui gli stessi siano sussistenti al momento dello scioglimento della comunione
(essendovi poi una serie di beni che nascono come personali e restano tali anche una volta cessata la comunione legale). Affinché possa insorgere il diritto dell'altro coniuge su detti beni è però necessario che gli stessi siano effettivamente e concretamente esistenti nel patrimonio dei coniugi al momento dello scioglimento, di guisa che l'instaurazione di una situazione di comunione de residuo è configurata nel sistema della riforma come evento incerto nell'an, in quanto subordinato alla circostanza della sussistenza del residuum al momento dello scioglimento della comunione legale, ed incerto altresì nel quantum, poiché la contitolarità riguarderebbe esclusivamente quella parte di beni che residuino alla cessazione del regime patrimoniale legale.
L'individuazione dei beni oggetto della cd. comunione de residuo si trae dall'art. 177 c.c., lett. b) e c), e art. 178 c.c., che però differiscono nella loro formulazione letterale, in quanto mentre l'art. 177, prevede che i beni ivi
8 contemplati "costituiscono oggetto" della comunione, se ed in quanto esistenti all'atto dello scioglimento, nell'art. 178 c.c., i beni destinati all'esercizio dell'impresa costituita da uno dei coniugi dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa, anche costituita precedentemente, "si considerano oggetto". La
disciplina dei beni personali e quella specificamente dettata per i beni oggetto della cd. comunione de residuo testimoniano l'evidente emersione, pur all'interno di un regime ispirato alla tutela di esigenze solidaristiche tra i coniugi, della necessità di attribuire rilevanza anche a legittime aspirazioni individuali, che non potrebbero essere del tutto mortificate, e ciò in quanto il matrimonio presuppone comunque il riconoscimento della persona e della sua sfera di autonomia come valore primario che gli istituti giuridici sono chiamati ad attuare, soprattutto ove l'attività individuale si rivolga all'esercizio dell'attività di impresa o professionale.
7.2 Effettivamente risulta indicativo della volontà di preservare degli spazi di autonomia e di iniziativa, non potendo la sola adozione del regime patrimoniale legale menomare le scelte individuali dei coniugi, il raffronto tra la previsione di cui all'art. 178, e quella di cui all'art. 177, comma 1, lett. d), e dell'ultimo comma dello stesso art. 177, dal quale si ricava che l'elemento risolutivo per distinguere, quanto all'azienda, tra beni destinati a ricadere immediatamente in comunione e quelli invece riservati alla comunione de residuo, è rappresentato dalla gestione comune ovvero individuale dell'azienda. L'individuazione dei beni oggetto della comunione de residuo testimonia lo sforzo del legislatore di raggiungere un auspicato bilanciamento tra il principio solidaristico, che dovrebbe informare la vita coniugale (art. 29 Cost.), da un lato, e la tutela della proprietà privata e della remunerazione del lavoro, dall'altro (artt. 35,41 e 42 Cost.). Inoltre, e con
9 specifico riferimento ai beni di cui all'art. 178 c.c., si pone anche la finalità di non coinvolgere il coniuge non imprenditore nella posizione di responsabilità
illimitata dell'altro, assicurando a quest'ultimo la piena libertà d'azione nell'esercizio della sua attività d'impresa. Non può, infatti, trascurarsi l'esigenza di garantire il coordinamento tra le novità introdotte dalla riforma del diritto di famiglia ed il preesistente impianto codicistico che nelle sue linee fondamentali è
volto a privilegiare l'autonoma e libera disponibilità delle risorse, nonché il principio della circolazione dei valori ed il mantenimento dei livelli di produttività, che non possono soffrire ostacoli eccessivi per effetto della scelta in favore del regime della comunione legale. E' evidente come il legislatore abbia inteso garantire, finché dura la comunione legale, al coniuge imprenditore il potere di gestione dell'impresa, investendo a suo piacimento gli utili, e disponendo nel modo più libero dei beni e degli utili aziendali. Ne deriva che i beni oggetto della comunione de residuo, ed in particolare quelli di cui all'art. 178 c.c., che rilevano nella vicenda in esame, non possano considerarsi comuni,
almeno fin tanto che non sia intervenuta una causa di scioglimento del regime legale (e non rilevando a tal fine la sola cessazione della destinazione dei beni all'impresa ovvero il venir meno della qualità di imprenditore in capo al coniuge), ancorché parte della dottrina, al fine di evitare confusione con i beni personali di cui all'art. 179 c.c., preferisca adottare la dizione di beni "propri", di esclusiva titolarità del coniuge percettore.
7.3 Ritiene il Collegio che le considerazioni che precedono, dalle quali è dato ricavare come le esigenze solidaristiche familiari siano state in parte reputate recessive a fronte dell'esigenza di assicurare il soddisfacimento di altri concorrenti diritti di pari dignità costituzionale, inducano a prediligere la tesi della natura creditizia del
10 diritto sui beni oggetto della comunione de residuo, tesi che, senza vanificare in termini patrimoniali l'aspettativa vantata dal coniuge sui beni in oggetto, tra l'altro garantisce la permanenza della disponibilità dei frutti e dei proventi e dell'autonomia gestionale, quanto all'impresa, in capo all'altro coniuge, nelle ipotesi previste dall'art. 178 c.c., evitando un pregiudizio altresì per le ragioni dei creditori, consentendo in tal modo la sopravvivenza dell'impresa, e senza che le vicende dei coniugi possano avere una diretta incidenza sulle sorti della stessa.
Depongono a favore di tale conclusione gli inconvenienti che la diversa tesi della natura reale del diritto presenta, come già evidenziato nell'illustrazione delle posizioni della dottrina. L'insorgenza di una comunione anche sui beni mobili ed immobili confluiti nell'azienda, con la contitolarità che ne discende pone evidenti problemi nei rapporti con i terzi che abbiano avuto rapporti con l'impresa individuale del coniuge, i quali vedrebbero dal momento dello scioglimento della comunione legale, i beni non più appartenenti per l'intero all'imprenditore, ma in comunione con l'altro coniuge, con la conseguente dimidiazione della garanzia patrimoniale dai medesimi offerta, effetto questo che potrebbe anche scoraggiare i creditori dal continuare a riporre fiducia nella gestione successiva allo scioglimento della comunione legale. Inoltre, proprio la situazione di contitolarità
sui beni oggetto della comunione de residuo imporrebbe, nella loro successiva gestione, il rispetto delle regole dettate per i beni comuni, con il concreto rischio di paralisi nell'esercizio dell'attività di impresa, anche laddove si reputi che la qualità di imprenditore resti sempre in capo al solo coniuge che l'aveva prima dello scioglimento del regime della comunione legale. Ancora, appare priva di intrinseca razionalità la conclusione che si ricollega alla tesi che afferma la natura
"reale" del rapporto, per cui si avrebbe un incremento dei legami economici fra i
11 due coniugi proprio quando e, anzi addirittura, proprio "perché" si sono prodotte vicende che, secondo la stessa previsione legislativa, ne dovrebbero invece comportare la cessazione. Né va trascurato il fatto che il passaggio automatico dei beni comuni de residuo dalla titolarità e disponibilità esclusive del coniuge al patrimonio in comunione si tradurrebbe in una menomazione dell'autonomia e della libertà del coniuge stesso, che il legislatore ha, invece, inteso salvaguardare nella fase precedente allo scioglimento, con il rischio che la conflittualità tra coniugi, che spesso caratterizza alcune delle fattispecie che determinano le cessazione del regime patrimoniale legale, possa riverberarsi anche nella gestione e nelle scelte che afferiscano ai beni aziendali caduti nella comunione de residuo.
Il carattere poi ordinario della comunione che verrebbe in tal modo a determinarsi, oltre ad incidere sulle regole gestionali della stessa, porrebbe il problema dei potenziali esiti esiziali per la stessa sopravvivenza dell'impresa,
posto che, in assenza di una specifica previsione che contempli una prelazione a favore del coniuge già imprenditore, all'esito della divisione, ove il complesso aziendale non risultasse comodamente divisibile, ben potrebbe chiederne l'attribuzione il coniuge non imprenditore, ovvero, in assenza di richieste in tal senso da parte dei condividenti, si potrebbe addivenire alla alienazione a terzi. Non trascurabile appare poi la scarsa razionalità che implica sempre la natura reale del diritto in esame, nel caso di morte del coniuge non imprenditore, che determinando del pari lo scioglimento della comunione legale,
verrebbe a creare la comunione sui beni di cui all'art. 178 c.c., tra il coniuge imprenditore e gli eredi dell'altro coniuge, che ben potrebbero essere anche estranei al nucleo familiare ristretto (si pensi all'ipotesi in cui dal matrimonio non siano nati figli, con la successione dei fratelli del de cuius, o l'individuazione
12 di eredi terzi rispetto alla famiglia, nei limiti della disponibile). D'altronde non appare facilmente conciliabile con la natura reale del diritto la previsione secondo cui cadano in comunione anche gli incrementi, che per la loro connotazione, in parte anche immateriale (si pensi alla componente spesso rilevantissima dell'avviamento), mal si prestano a configurare una comunione in senso reale sui medesimi. Peraltro gli stessi fautori della tesi della natura reale del diritto ritengono in maggioranza che la comunione non insorga automaticamente sull'azienda o sugli incrementi, bensì sul "saldo attivo del patrimonio aziendale"
(o dei suoi incrementi, nozione questa che sfugge alla costituzione di una contitolarità, presupponendo un calcolo di carattere economico), affermazione questa che per essere resa coerente con la premessa da cui si parte implicherebbe che delle passività debba essere chiamato a risponderne anche il coniuge non imprenditore. Il "saldo attivo del patrimonio aziendale" è però un'entità astratta che non può riferirsi se non al valore monetario del complesso dei beni che costituiscono l'azienda stessa, dedotte le passività, premessa questa che implica l'impossibilità di una reale contitolarità di diritti sui beni in oggetto, dovendosi invece propendere per la soluzione che attribuisce al coniuge non titolare del diritto reale una (eventuale, una volta effettuati i dovuti calcoli) pretesa di carattere creditorio. Il potenziale attentato che la tesi della natura reale è in grado di arrecare alla stessa sopravvivenza dell'impresa del coniuge denota altresì come siffatta opzione ermeneutica si ponga in controtendenza con l'esigenza,
fortemente sostenuta a livello sovranazionale, ed in particolare unionale, di approntare validi strumenti, anche dal punto di vista legislativo, per assicurare la sopravvivenza delle imprese a fronte di vicende potenzialmente destabilizzanti,
come appunto testimoniato dalla scelta legislativa, in vista dell'evento morte
13 dell'imprenditore, compiuta con la previsione del cd. patto di famiglia (art. 768
bis e ss., introdotti dalla L. n. 55 del 2006).
7.4 Non ignora la Corte come il principale e più solido argomento addotto dalla tesi favorevole alla natura reale de quo sia quello legato alla formulazione letterale degli artt. 177 e 178 c.c., ma proprio la circostanza che in quest'ultima norma il legislatore abbia utilizzato il verbo "considerare", piuttosto che "essere", denota un'ambiguità semantica che,
ancor più che essere sintomatica di un'incertezza, potrebbe essere invece ricondotta ad una precisa volontà di sottoporre la comunione de residuo, e specialmente quella di impresa, ad un regime normativo diverso da quello ordinario che invece, pur con le dovute differenze quanto al potere di gestione e disposizione, connota i beni destinati a ricadere immediatamente in comunione legale. La soluzione che la Corte intende qui affermare, e cioè la natura creditizia del diritto sui beni oggetto della comunione de residuo, proprio in ragione della segnalata non univocità del testo normativo, appare altresì rispettosa del principio più volte riaffermato (cfr. Cass. S.U. n.
8230/2019) secondo cui il fondamentale canone di cui all'art. 12 preleggi, comma
1, impone all'interprete di attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione, costituendo la lettera della norma, infatti, un limite invalicabile dell'interpretazione, che è uno strumento percettivo e recettivo e non anche correttivo o sostitutivo della voluntas legis. In
tal senso si veda anche Cass. S.U. n. 24413/2021, secondo cui "l'attività
interpretativa, quindi, non può superare i limiti di tolleranza ed elasticità
dell'enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto,
previamente, il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre)
muove necessariamente la dinamica dell'inveramento della norma nella
14 concretezza dell'ordinamento ad opera della giurisprudenza" (conf. Cass. S.U. n.
2061/2021). Così come del pari non si rivela insormontabile il richiamo alla mancata disciplina all'interno dell'art. 192 c.c., tra i rimborsi e le restituzioni dovuti tra coniugi al diritto di credito spettante al coniuge non imprenditore,
potendosi obiettare che in realtà l'omissione si giustifica per la esaustività della disciplina della comunione de residuo nelle norme appositamente dettate. Così
come parimenti priva di solidità risulta l'obiezione secondo cui l'attribuzione di un mero credito pecuniario vanificherebbe l'aspettativa del coniuge non imprenditore alla partecipazione all'ulteriore aumento di valore dei beni aziendali intervenuto dopo lo scioglimento della comunione legale, potendosi agevolmente opporre a tale deduzione il rilievo per cui, proseguendo la gestione dell'impresa da parte del coniuge che già lo faceva prima, non è giustificabile alcuna aspettativa del coniuge non imprenditore, essendo venute meno, con la cessazione del regime della comunione legale, quelle esigenze solidaristiche che erano a fondamento della pretesa di compartecipazione alle fortune del coniuge imprenditore.
8. Ad avviso della Corte la questione oggetto dell'ordinanza di rimessione deve quindi essere decisa optando per la tesi della natura creditizia del diritto nascente dalla comunione de residuo, riconoscendo un diritto di compartecipazione sul piano appunto creditizio, pari alla metà dell'ammontare del denaro o dei frutti oggetto di comunione de residuo, ovvero del controvalore dei beni aziendali e degli eventuali incrementi, al netto delle passività. Va quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito
15 pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data" (…) La sentenza gravata,
prendendo le mosse dalla natura creditizia del diritto spettante alla ricorrente, e rilevando che era stata proposta però una domanda di divisione, ha ritenuto che non fosse possibile, all'esito del giudizio, addivenire anche ad una condanna del convenuto al pagamento della somma spettante, e che il prosieguo del giudizio dovesse essere limitato al solo accertamento dell'entità del credito. Ritengono le
Sezioni Unite che la conclusione sia frutto di un approccio eccessivamente formalistico del giudice di merito e che la soluzione adottata non tenga conto del diverso principio secondo cui il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti,
ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può
considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al "petitum"
ed alla "causa petendi" (così ex multis Cass. n. 7322/2019; Cass. n. 118/2016).
Sebbene la ricorrente con la domanda introduttiva del giudizio avesse richiesto l'attribuzione della quota in natura asseritamente spettantele sui beni oggetto della comunione de residuo, partendo dal presupposto, rivelatosi erroneo, della natura reale della comunione in questione, ha comunque manifestato in maniera univoca l'intento di conseguire, seppur in natura e quale conseguenza della opzione interpretativa alla quale aveva aderito, il concreto soddisfacimento del proprio diritto, che ben si sarebbe potuto concretare - pur aderendo alla natura reale - anche in un diritto di credito, ove per ipotesi non fosse stato possibile addivenire alla divisione in natura, tramutandosi il diritto della condividente nel
16 conguaglio dovuto dall'altro comunista ovvero nella quota parte del prezzo ricavato dalla vendita, in relazione alle due ipotesi contemplate dall'art. 720 c.c.
Né può essere trascurato il dettato dell'art. 195 c.p.c., comma 2, che dispone che il decreto del giudice istruttorie di approvazione delle operazioni di divisione costituisce titolo esecutivo, riconoscendo quindi che la domanda di divisione ben possa sorreggere anche una richiesta di condanna. L'erronea individuazione della disciplina concernente la comunione de residuo non consente però di escludere che la volontà della ricorrente, una volta ricondotto il diritto azionato ad una pretesa creditoria, anziché di carattere reale, fosse proprio quella di conseguire,
all'esito del giudizio, l'attribuzione di quanto le compete per effetto della previsione di cui all'art. 178 c.c.».
Fornito, allora, il percorso motivazionale della summenzionata pronuncia delle Sezioni Unite, nella specie, in difetto di elementi di prova che consentano di individuare, con sufficiente grado di attendibilità, la partecipazione e il livello di partecipazione della all'attività Pt_1
dell'azienda agricola, risulta, in ogni caso, all'evidenza, la volontà
dell'attrice in riassunzione di conseguire (pure in via subordinata)
l'attribuzione di quanto le competa anche per effetto della previsione di cui all'art. 178 c.c. in considerazione della natura creditizia del diritto azionato come da conclusioni precisate nelle note scritte del 23-06-2024,
ovvero: “In estremo subordine, ritenere e dichiarare che i beni e/o gli incrementi nonché gli utili dell'azienda agricola costituiscono oggetto di comunione del residuo rispettivamente ex art. 178 c.c. ed art. 177 lettera c) c.c.”.
3. Per quanto sopra esposto, la domanda di è Parte_1
fondata e merita accoglimento, atteso che, come detto, alla stessa spetta
17 un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale e al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data, posto che il valore va determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale (Cassazione civile sez. un.,
17/05/2022, n.15889).
D'altro canto “È caratteristica tipica della comunione de residuo che l'attivo della massa comune si arricchisca proprio nel momento in cui il vincolo di solidarietà tra i coniugi si allenta con la separazione personale dei coniugi che è
causa dello scioglimento della comunione legale (art. 191 c.c.), momento quest'ultimo cui necessariamente va ancorata la stima del valore di quella massa. La compartecipazione al valore degli incrementi patrimoniali conseguiti post-nuptias dall'altro coniuge è differita al momento della separazione, non ad epoca successiva” (Cassazione civile sez. I,
20/03/2013, n.6876).
A tale riguardo, il CTU ha diffusamente argomentato in ordine agli accertamenti compiuti, peraltro, riscontrando, in maniera che si ritiene congrua e motivata, le osservazioni di parte convenuta come da relazione integrativa del 5 luglio 2023.
Ne deriva, quindi, che, avuto riguardo alla data del 22-05-2010, quale data del passaggio in giudicato della sentenza di separazione (Cassazione
civile sez. II, 23/02/2024, n.4879), va applicato il progetto indicato dal CTU
alla lettera E1 (pag. 15) da cui si ricava il credito complessivo (al netto delle passività) spettante a pari ad € 266.715,00; Parte_1
somma al cui pagamento va condannato il convenuto oltre agli interessi
18 legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
4. Con riguardo, invece, ai beni divisibili, quali il terreno in CP_2
e il terreno in C.da Fontana Vena, le parti hanno concordato con le attribuzioni proposte dal CTU nel senso che il primo spetti per intero al convenuto, , e il secondo (in C.d. Fontana Vena) spetti per Controparte_1
intero all'attrice, . Parte_1
Tali intendimenti sono stati confermati dalle parti anche nelle rispettive comparse conclusionali;
ragione per cui non vi è motivo per non recepire,
sul punto, la volontà delle parti.
Conseguentemente, all'attrice, , già proprietaria del Parte_1
50%, va assegnato per intero il terreno sito in Librizzi, C.da Fontana Vena,
identificato dal CTU a pag. 6 della relazione del 12-04-2021, come cespite
C, ovvero:
Cespite C – Appezzamento di terreno di superficie complessiva SC = mq 9.614
1. Terreno Librizzi C/da Fontana Vena;
fg.23 particella 306
Seminativo mq 550 + pascolo arb. Mq 9.400 mq 9.550
2. Terreno Librizzi C/da Fontana Vena fg.23 particella 314
Seminativo irr. Mq 64.
mentre a , già proprietario del 50%, va assegnato per Controparte_1
intero il terreno sito in Librizzi, C.da , identificato dal CTU a pag. CP_2
6 della relazione del 12-04-2021, come cespite D, ovvero:
Cespite D – Appezzamento di terreno di superficie complessiva SD = mq 3.310
1. fg. 16 particella 154 Controparte_4
Seminativo mq 1.090
2. Terreno Librizzi C/da fg. 16 particella 173 CP_2
19 Seminativo mq 1.020
3. fg. 16 particella 180 Controparte_4
Seminativo mq 770
4. fg. 16 particella 182 Controparte_4
Seminativo mq 1430.
Ogni altra domanda delle parti deve ritenersi assorbita.
5. Le spese seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014,
aggiornati dal D.M. n. 38/2018 e n. 147/2022, tenendo conto dell'attività
difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia
(indeterminabile - complessità bassa), nonché dell'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
5.1. Del pari, le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti,
vanno integralmente poste a carico del convenuto . Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Patti, dott. Gianluca Antonio Peluso, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 202/2012 R.G., ogni diversa istanza e eccezione disattesa,
1. Accertato l'intervenuto scioglimento della comunione legale sussistente tra i coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
2. Accoglie la domanda di divisione formulata dall'attrice sui beni meglio descritti in citazione e, per l'effetto, dispone l'attribuzione per intero:
2.1. in favore di , del terreno sito in Librizzi, C.da Parte_1
Fontana Vena, identificato dal CTU a pag. 6 della relazione del 12-04-
20 2021, come cespite C, ovvero: Appezzamento di terreno di superficie complessiva SC = mq 9.614: terreno sito in Librizzi in C/da Fontana Vena;
fg. 23 particella 306 (Seminativo mq 550 + pascolo arb. Mq 9.400 mq 9.550)
e terreno sito in Librizzi in C/da Fontana Vena fg. 23 particella 314;
2.2. in favore di , del terreno sito in Librizzi, C.da , Controparte_1 CP_2
identificato dal CTU a pag. 6 della relazione del 12-04-2021, come cespite
D, ovvero: Appezzamento di terreno di superficie complessiva SD = mq
3.310: terreno sito in Librizzi in fg. 16 particella 154 CP_2
(Seminativo mq 1.090); terreno sito in Librizzi in C/da fg. 16 CP_2
particella 173 (Seminativo mq 1.020); terreno Librizzi C/da fg. 16 CP_2
particella 180 (Seminativo mq 770) e terreno Librizzi C/da fg. 16 CP_2
particella 182 (Seminativo mq 1430);
3. Accoglie la domanda formulata dall'attrice relativa alla divisione del complesso aziendale di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1
somma complessiva di € 266.715,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
4. Condanna al pagamento in favore dell'Erario (stante Controparte_1
l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato) delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.808,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
5. Pone definitivamente e integralmente, a carico del convenuto CP
, le spese di CTU come provvisoriamente liquidate in atti.
[...]
Così deciso in Patti, il 26 ottobre 2024
21 Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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