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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10568/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10568/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BONGO TIZIANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 14/06/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 304 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24-08.2010 e il 10-10-2012. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 23/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 6 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) ASSEGNA la casa coniugale, sita a Torino (TO) in via Carlo Capelli n. 21 e dalla quale il marito si è già allontanato, alla moglie, la quale subentrerà nel contratto di locazione.
3) AFFIDA i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre nella già casa coniugale.
3.1) DISPONE che avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse dei figli in merito.
4) DISPONE che avuto riguardo al fatto che i genitori sono turnisti (entrambi operatori socio sanitari) e che sono già separati da oltre un anno, i figli e continueranno a stare Per_1 Per_2 pagina 2 di 6 con il padre secondo accordi che saranno raggiunti di volta in volta in base ai turni di lavoro di entrambi.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà i minori nei periodi appresso indicati:
- due giorni infrasettimanali, con pernottamento, scelti dal padre previo avviso alla madre;
- a weekend alternati, più specificatamente dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore 21.00 della domenica.
In ogni caso, tenuto conto della capacità di discernimento dei minori, i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto dei desideri dei minori in ordine allo stare con l'uno o con l'altro, indipendentemente dalle facoltà sopra previste o concordate tra loro.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori staranno con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorreranno il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro
4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori trascorreranno la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore.
4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, i minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
DÀ ATTO che per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà i minori in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con i minori all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per i figli ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando i figli con sé.
5) DÀ ATTO che i coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio dei figli, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti dei figli saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
6) DISPONE che tenuto conto del reddito modesto del padre - gravato da canone di locazione e prestito- e del fatto che l'assegno unico per i figli a carico è percepito per intero dalla madre (di importo mensile pari ad euro 467), il signor entro il giorno 25di ogni mese, Parte_1 corrisponderà alla signora €300,00 (euro trecento,zerozero), a titolo Parte_2 di concorso con la madre nel mantenimento ordinario dei figli, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione mediante versamento sul conto bancario indicato.
6.1) DISPONE che l'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data i pubblicazione della sentenza di separazione.
pagina 3 di 6 6.2) SI DÀ ATTO che sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le spese con carattere prevedibile e frequenza significativa: vitto, alloggio, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria successivo a quello acquistato ad inizio anno scolastico, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), vestiario;
spese per la cura della persona (parrucchiere)
7) DISPONE che le spese straordinarie per i figli (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, la gravosità o la voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie e in ogni caso ad eccezione dei libri scolastici che saranno a carico della madre in ragione del 100%
7.1) DISPONE che in caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento le linee guida del “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art 316 c.c.” sottoscritto anche dal Tribunale di Torino il 15 marzo 2016, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, in relazione alla specifica indicazione delle voci di spesa extra assegno sono da intendersi:
• spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rete ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie dell'università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente.
• spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
• spese medico-sanitarie: a) tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
pagina 4 di 6 7.2) DÀ ATTO che al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse dei figli e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
7.3) DÀ ATTO che tutte le spese extra assegno dovranno essere documentate;
i singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché ai figli per i quali sono state effettuate;
le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
7.4) DÀ ATTO che i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Resta bene inteso e concordato che, per ogni singolo capitolo di spesa (scolastica, medica, ecc …) superiore ad € 500, al fine di evitare di onerare il genitore che effettuerà la spesa di anticipare integralmente un tale importo, il genitore che dovrà sostenere la spesa per il figlio potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
8) DÀ ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali e rimborsi assicurativi, i genitori dovranno richiedere e mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
9) DÀ ATTO che il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta in ragione del 100% alla madre;
10) DÀ ATTO che non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi
DÀ ATTO che allorquando sarà venduto l'immobile sito a Viù (TO), di cui i coniugi sono comproprietari, per regolamentare i rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio, il signor si impegna ad attribuire l'intero ricavato netto della vendita avente ad oggetto il Parte_1 predetto immobile alla signora Parte_2
DÀ ATTO che le spese legali sono a carico del marito.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.11.2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo pagina 5 di 6 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10568/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BONGO TIZIANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 14/06/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 304 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24-08.2010 e il 10-10-2012. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 23/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 6 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) ASSEGNA la casa coniugale, sita a Torino (TO) in via Carlo Capelli n. 21 e dalla quale il marito si è già allontanato, alla moglie, la quale subentrerà nel contratto di locazione.
3) AFFIDA i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre nella già casa coniugale.
3.1) DISPONE che avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse dei figli in merito.
4) DISPONE che avuto riguardo al fatto che i genitori sono turnisti (entrambi operatori socio sanitari) e che sono già separati da oltre un anno, i figli e continueranno a stare Per_1 Per_2 pagina 2 di 6 con il padre secondo accordi che saranno raggiunti di volta in volta in base ai turni di lavoro di entrambi.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà i minori nei periodi appresso indicati:
- due giorni infrasettimanali, con pernottamento, scelti dal padre previo avviso alla madre;
- a weekend alternati, più specificatamente dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore 21.00 della domenica.
In ogni caso, tenuto conto della capacità di discernimento dei minori, i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto dei desideri dei minori in ordine allo stare con l'uno o con l'altro, indipendentemente dalle facoltà sopra previste o concordate tra loro.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori staranno con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorreranno il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro
4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori trascorreranno la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore.
4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, i minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
DÀ ATTO che per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà i minori in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con i minori all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per i figli ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando i figli con sé.
5) DÀ ATTO che i coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio dei figli, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti dei figli saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
6) DISPONE che tenuto conto del reddito modesto del padre - gravato da canone di locazione e prestito- e del fatto che l'assegno unico per i figli a carico è percepito per intero dalla madre (di importo mensile pari ad euro 467), il signor entro il giorno 25di ogni mese, Parte_1 corrisponderà alla signora €300,00 (euro trecento,zerozero), a titolo Parte_2 di concorso con la madre nel mantenimento ordinario dei figli, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione mediante versamento sul conto bancario indicato.
6.1) DISPONE che l'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data i pubblicazione della sentenza di separazione.
pagina 3 di 6 6.2) SI DÀ ATTO che sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le spese con carattere prevedibile e frequenza significativa: vitto, alloggio, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria successivo a quello acquistato ad inizio anno scolastico, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), vestiario;
spese per la cura della persona (parrucchiere)
7) DISPONE che le spese straordinarie per i figli (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, la gravosità o la voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie e in ogni caso ad eccezione dei libri scolastici che saranno a carico della madre in ragione del 100%
7.1) DISPONE che in caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento le linee guida del “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art 316 c.c.” sottoscritto anche dal Tribunale di Torino il 15 marzo 2016, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, in relazione alla specifica indicazione delle voci di spesa extra assegno sono da intendersi:
• spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rete ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie dell'università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente.
• spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
• spese medico-sanitarie: a) tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
pagina 4 di 6 7.2) DÀ ATTO che al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse dei figli e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
7.3) DÀ ATTO che tutte le spese extra assegno dovranno essere documentate;
i singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché ai figli per i quali sono state effettuate;
le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
7.4) DÀ ATTO che i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Resta bene inteso e concordato che, per ogni singolo capitolo di spesa (scolastica, medica, ecc …) superiore ad € 500, al fine di evitare di onerare il genitore che effettuerà la spesa di anticipare integralmente un tale importo, il genitore che dovrà sostenere la spesa per il figlio potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
8) DÀ ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali e rimborsi assicurativi, i genitori dovranno richiedere e mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
9) DÀ ATTO che il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta in ragione del 100% alla madre;
10) DÀ ATTO che non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi
DÀ ATTO che allorquando sarà venduto l'immobile sito a Viù (TO), di cui i coniugi sono comproprietari, per regolamentare i rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio, il signor si impegna ad attribuire l'intero ricavato netto della vendita avente ad oggetto il Parte_1 predetto immobile alla signora Parte_2
DÀ ATTO che le spese legali sono a carico del marito.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.11.2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo pagina 5 di 6 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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