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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/11/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2021/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile n. R.G. 2021/2024 promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 18.04.2024 da
con il patrocinio dell'avv. Alessandra Viamo Parte_1 del Foro di Padova, ATTORE OPPONENTE contro
con il patrocinio dell'avv. Raffaella Controparte_1 Greco CONVENUTA OPPOSTA Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 295/2024 Ing e n. 673/2024 del Tribunale di Padova in data 05.02.2024 e notificato il 09.03.2024
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 23 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha agito in via monitoria nei confronti di Controparte_1 per il pagamento della somma di € 16.819,55, Parte_1 oltre interessi, compenso, IVA e CPA, spese generali e successive occorrende. La somma era riferita ad un credito insoluto derivante dal contratto di finanziamento n. 45895871 - prodotto in atti unitamente al prospetto della situazione debitoria - stipulato dal debitore con OS UC s.p.a. per la somma Parte_1 di complessivi € 32.459,70, che avrebbe dovuto essere rimborsato mediante il pagamento di sessanta rate mensili di € 665,50 ciascuna. Il residuo credito era stato oggetto di cessione pro-soluto da OS UC s.p.a. a in forza di contratto di Controparte_2 cessione “in blocco”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993.
1 La cessione era stata pubblicata nel foglio inserzioni Parte Seconda n.152 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27.12.2016. Il contratto era stato poi ceduto da a Controparte_2 con contratto di cessione “in blocco”, ai Controparte_3 sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, pubblicato nel foglio inserzioni n. 93 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 08.08.2019. Era infine intervenuta una nuova cessione del contratto da a in forza cessione “in Controparte_3 Controparte_1 blocco” oggetto di pubblicazione nel foglio inserzioni n. 141 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30.11.2019 e comunicata, ai sensi dell'art. 1264 Cod. Civ., con diffida del 16.3.2023. Con atto di citazione notificato in data 18.4.2024 il signor ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 295/2024 evocando in giudizio la società Controparte_1 ed eccependo: la carenza di legittimazione attiva della stessa ad agire in via monitoria per violazione dell'art. 115 TULPS 130/1999 in punto di autorizzazioni per il recupero dei crediti;
la carenza di titolarità del credito in capo all'opposta, non essendoci prova dell'esistenza della cessione del credito oggetto di causa e del suo specifico contenuto;
il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, costituente condizione di procedibilità della domanda di che CP_1 verte in materia di contratti bancari e finanziari, ed è, pertanto, soggetta a detto obbligo ex art. 5 D.Lgs.
4.3.2010 n. 28; la carenza di documentazione probatoria e la prescrizione del preteso credito. Si è costituita la convenuta opposta affermando la propria legittimazione ad agire per il recupero giudiziale del credito in forza del mandato ricevuto da Hoist Italia s.r.l. e per essa da Banca Finint s.p.a. ai fini recupero delle posizioni creditorie da quest'ultima acquisite, affermandosi titolare del credito ceduto dalla banca mutuante, attesa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione del portafoglio crediti, tra i quali era agevolmente individuabile anche quello oggetto di causa;
ha altresì sostenuto che la cessione era stata oggetto di rituale pubblicazione nel foglio inserzioni n. 141 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30.11.2019 ed era, dunque, opponibile ex lege e che era stata specificamente comunicata, ai sensi dell'art. 1264 Cod. Civ., con diffida del 16.03.2023. Ha rilevato che il credito monitorio era provato dalla certificazione notarile della lista sofferenze estratta dal sistema della banca mutuante, dall'estratto conto e dal piano di ammortamento del mutuo oggetto di causa, depositati in causa, e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
“cessione in blocco” dei crediti non presuppone l'accettazione da parte del debitore e assolve al dettato normativo previsto dall'art. 1264 comma I Cod. Civ. e dall'art. 58 D.lgs n. 385 01.09.1993.
2 Ha negato l'obbligatorietà della mediazione obbligatoria per le questioni relative ai contratti di credito al consumo, che non rientrano tra i cosiddetti contratti bancari e finanziari, per i quali l'obbligatorietà può manifestarsi soltanto nella fase eventuale dell'opposizione, dopo la prima udienza finalizzata, tra l'altro, alla concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649 Codice di Procedura Civile. Ha sostenuto di avere prodotto tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento della sussistenza del credito vantato, ossia il contratto indicante tutte le clausole specificamente approvate ai sensi degli artt. 1341 Cod. Civ. e l'estratto conto con l'indicazione delle rate e del loro importo, dei versamenti effettuati e delle modalità di pagamento, del saldo e degli interessi di mora riferiti alle singole rate, recante nell'intestazione il riferimento al contratto. Con riferimento alla prescrizione, ha evidenziato che la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata avuto riguardo alla scadenza dell'ultima rata e non prendendo in considerazione la data di stipulazione del contratto. Inoltre, nelle ipotesi in cui nei versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, essendo identica la causa debendi sia della prestazione principale, sia degli interessi, e che nella specie l'ultima rata prevista dal piano di ammortamento scadeva il 27.11.2015, per cui da tale data doveva iniziare a decorrere il termine prescrizionale. Nel corso del rapporto negoziale erano, inoltre, intervenuti ulteriori atti interruttivi, tra cui la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine del 27.11.2015 e la diffida di pagamento del 16.03.2023, regolarmente ricevuta dal debitore il 28.03.2023. Per tali motivi, la convenuta opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con concessione della provvisoria esecuzione. Con ordinanza del 10 dicembre 2024, il Giudice ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e ha assegnato alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria. In ragione dell'esito negativo della mediazione, con ordinanza del 01.04,2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
**** L'opposizione è fondata. Va applicato il criterio della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che
3 su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. 9936/2014, 11458/2018, 23306/2019 e 9309/2020). Nel caso di specie non vi è prova della titolarità del credito in capo alla convenuta opposta Controparte_1 In via generale va osservato che secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, alla quale il Tribunale aderisce, ai fini della prova della titolarità del credito non è necessario che la cessionaria depositi in giudizio il contratto di cessione, atteso che «In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze» (cfr. Cass. n. 4277/2023; 17944/2023; 31188/2017); inoltre il cessionario può raggiungere la prova documentale della cessione in blocco attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione stessa rilasciata da parte del creditore cedente (cfr. Cass. n. 10200/2021). Va poi osservato, per il caso di plurime cessioni del credito, che «l'insufficienza probatoria circa disponibilità nel portafoglio del cedente del credito, per non essere stata fornita la prova del passaggio intermedio, non può che avere ripercussioni negative anche in termini di accertamento probatorio della trasmissione del credito stesso» al creditore che agisce per l'adempimento del credito(Cass. 23852/2025). Tanto chiarito, nel caso di specie vengono in rilievo tre cessioni, come affermato dalla stessa convenuta opposta: da OS ducato s.p.a. a da a Controparte_2 Controparte_2
e da a Controparte_3 Controparte_3 CP_1 Tuttavia la prima cessione non risulta provata. Infatti, a ben vedere, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152/2016 (doc. 2 della convenuta), indica al punto “c1”, fra i requisiti dei crediti ceduti, l'intervenuta dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o la costituzione in mora del debitore entro il 30 novembre 2015 (mentre la data del 30 novembre 2016 – di cui ai punti “c2” e “c3” del predetto avviso, è riferita a crediti diversi da quello oggetto di causa). Nel caso di specie la decadenza dal beneficio del termine è stata comunicata al il 14.12.2015 (cfr. doc. 14), Pt_1 sicché non ricorre il requisito di cui all'avviso di cessione. Né soccorrono il contratto di cessione – del tutto generico in ordine ai crediti ceduti – e lo stralcio dei debitori ceduti, documento di formazione unilaterale, separato dal contratto di cessione, e come tale privo di valenza probatoria. Va poi osservato che, se la successiva cessione da a CP_2
può ritenersi provata sulla base della dichiarazione CP_3 della cedente (doc. 6 della convenuta) e dell'avviso
4 pubblicato in GU (doc. 5 della convenuta), non vi è prova dell'ultima cessione, da a CP_3 CP_1 La dichiarazione di cessione della cedente (doc. 11 CP_3 della convenuta) non trova conferma nell'avviso pubblicato in GU del 30.11.2019 (doc. 8 della convenuta), ove è dichiarato che cede a i crediti precedentemente CP_3 CP_1 acquistati da OS e non da . Dunque non vi è prova che CP_2 il credito oggetto di causa, asseritamente ceduto da CP_2 (prima cessionaria) a sia stato poi da questa ceduto CP_3 alla odierna convenuta, non essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione della cedente che confligge con il CP_3 contenuto dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Né soccorre l'estratto autentico notarile prodotto dalla opposta, privo di valore probatorio nei confronti del Pt_1 posto che in base all'art. 2709 c.c. le scritture contabili costituiscono prova dei fatti sfavorevoli all'imprenditore e non di quelli a lui favorevoli e considerato che non si rientra nell'ipotesi di cui all'art. 2710 c.c., in base al quale i libri societari regolarmente tenuti possono fare prova anche a favore dell'imprenditore, ma solo nelle controversie tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa. Tali considerazioni risultano assorbenti rispetto alle ulteriori questioni oggetto del giudizio (che sono state in ogni caso trattate nella ordinanza del 10.12.2024). In definitiva, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta opposta, nella misura liquidata in dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al D. M. n. 55/2014 nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e dei parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi. Vanno altresì riconosciuti i compensi per la fase di attivazione della mediazione (non quelli relativi alla fase di negoziazione, essendosi il procedimento esaurito dopo il primo incontro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accertata la mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla convenuta opposta, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 295/2024 emesso dal Tribunale di Padova.
2. Condanna la convenuta opposta a rifondere all'opponente le spese del giudizio, liquidate in € 4.668,00 Parte_1 per compensi (comprensivi di euro 441,00 euro per la fase di attivazione della mediazione) e € 145.50 per spese vive, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario del 15%. Padova, 6 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Alberto Stocco
5 Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Gabriella Pennetta, destinata all'ufficio del Giudice di Pace di Padova
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile n. R.G. 2021/2024 promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 18.04.2024 da
con il patrocinio dell'avv. Alessandra Viamo Parte_1 del Foro di Padova, ATTORE OPPONENTE contro
con il patrocinio dell'avv. Raffaella Controparte_1 Greco CONVENUTA OPPOSTA Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 295/2024 Ing e n. 673/2024 del Tribunale di Padova in data 05.02.2024 e notificato il 09.03.2024
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 23 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha agito in via monitoria nei confronti di Controparte_1 per il pagamento della somma di € 16.819,55, Parte_1 oltre interessi, compenso, IVA e CPA, spese generali e successive occorrende. La somma era riferita ad un credito insoluto derivante dal contratto di finanziamento n. 45895871 - prodotto in atti unitamente al prospetto della situazione debitoria - stipulato dal debitore con OS UC s.p.a. per la somma Parte_1 di complessivi € 32.459,70, che avrebbe dovuto essere rimborsato mediante il pagamento di sessanta rate mensili di € 665,50 ciascuna. Il residuo credito era stato oggetto di cessione pro-soluto da OS UC s.p.a. a in forza di contratto di Controparte_2 cessione “in blocco”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993.
1 La cessione era stata pubblicata nel foglio inserzioni Parte Seconda n.152 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27.12.2016. Il contratto era stato poi ceduto da a Controparte_2 con contratto di cessione “in blocco”, ai Controparte_3 sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, pubblicato nel foglio inserzioni n. 93 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 08.08.2019. Era infine intervenuta una nuova cessione del contratto da a in forza cessione “in Controparte_3 Controparte_1 blocco” oggetto di pubblicazione nel foglio inserzioni n. 141 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30.11.2019 e comunicata, ai sensi dell'art. 1264 Cod. Civ., con diffida del 16.3.2023. Con atto di citazione notificato in data 18.4.2024 il signor ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 295/2024 evocando in giudizio la società Controparte_1 ed eccependo: la carenza di legittimazione attiva della stessa ad agire in via monitoria per violazione dell'art. 115 TULPS 130/1999 in punto di autorizzazioni per il recupero dei crediti;
la carenza di titolarità del credito in capo all'opposta, non essendoci prova dell'esistenza della cessione del credito oggetto di causa e del suo specifico contenuto;
il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, costituente condizione di procedibilità della domanda di che CP_1 verte in materia di contratti bancari e finanziari, ed è, pertanto, soggetta a detto obbligo ex art. 5 D.Lgs.
4.3.2010 n. 28; la carenza di documentazione probatoria e la prescrizione del preteso credito. Si è costituita la convenuta opposta affermando la propria legittimazione ad agire per il recupero giudiziale del credito in forza del mandato ricevuto da Hoist Italia s.r.l. e per essa da Banca Finint s.p.a. ai fini recupero delle posizioni creditorie da quest'ultima acquisite, affermandosi titolare del credito ceduto dalla banca mutuante, attesa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione del portafoglio crediti, tra i quali era agevolmente individuabile anche quello oggetto di causa;
ha altresì sostenuto che la cessione era stata oggetto di rituale pubblicazione nel foglio inserzioni n. 141 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30.11.2019 ed era, dunque, opponibile ex lege e che era stata specificamente comunicata, ai sensi dell'art. 1264 Cod. Civ., con diffida del 16.03.2023. Ha rilevato che il credito monitorio era provato dalla certificazione notarile della lista sofferenze estratta dal sistema della banca mutuante, dall'estratto conto e dal piano di ammortamento del mutuo oggetto di causa, depositati in causa, e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
“cessione in blocco” dei crediti non presuppone l'accettazione da parte del debitore e assolve al dettato normativo previsto dall'art. 1264 comma I Cod. Civ. e dall'art. 58 D.lgs n. 385 01.09.1993.
2 Ha negato l'obbligatorietà della mediazione obbligatoria per le questioni relative ai contratti di credito al consumo, che non rientrano tra i cosiddetti contratti bancari e finanziari, per i quali l'obbligatorietà può manifestarsi soltanto nella fase eventuale dell'opposizione, dopo la prima udienza finalizzata, tra l'altro, alla concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649 Codice di Procedura Civile. Ha sostenuto di avere prodotto tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento della sussistenza del credito vantato, ossia il contratto indicante tutte le clausole specificamente approvate ai sensi degli artt. 1341 Cod. Civ. e l'estratto conto con l'indicazione delle rate e del loro importo, dei versamenti effettuati e delle modalità di pagamento, del saldo e degli interessi di mora riferiti alle singole rate, recante nell'intestazione il riferimento al contratto. Con riferimento alla prescrizione, ha evidenziato che la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata avuto riguardo alla scadenza dell'ultima rata e non prendendo in considerazione la data di stipulazione del contratto. Inoltre, nelle ipotesi in cui nei versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, essendo identica la causa debendi sia della prestazione principale, sia degli interessi, e che nella specie l'ultima rata prevista dal piano di ammortamento scadeva il 27.11.2015, per cui da tale data doveva iniziare a decorrere il termine prescrizionale. Nel corso del rapporto negoziale erano, inoltre, intervenuti ulteriori atti interruttivi, tra cui la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine del 27.11.2015 e la diffida di pagamento del 16.03.2023, regolarmente ricevuta dal debitore il 28.03.2023. Per tali motivi, la convenuta opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con concessione della provvisoria esecuzione. Con ordinanza del 10 dicembre 2024, il Giudice ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e ha assegnato alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria. In ragione dell'esito negativo della mediazione, con ordinanza del 01.04,2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
**** L'opposizione è fondata. Va applicato il criterio della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che
3 su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. 9936/2014, 11458/2018, 23306/2019 e 9309/2020). Nel caso di specie non vi è prova della titolarità del credito in capo alla convenuta opposta Controparte_1 In via generale va osservato che secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, alla quale il Tribunale aderisce, ai fini della prova della titolarità del credito non è necessario che la cessionaria depositi in giudizio il contratto di cessione, atteso che «In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze» (cfr. Cass. n. 4277/2023; 17944/2023; 31188/2017); inoltre il cessionario può raggiungere la prova documentale della cessione in blocco attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione stessa rilasciata da parte del creditore cedente (cfr. Cass. n. 10200/2021). Va poi osservato, per il caso di plurime cessioni del credito, che «l'insufficienza probatoria circa disponibilità nel portafoglio del cedente del credito, per non essere stata fornita la prova del passaggio intermedio, non può che avere ripercussioni negative anche in termini di accertamento probatorio della trasmissione del credito stesso» al creditore che agisce per l'adempimento del credito(Cass. 23852/2025). Tanto chiarito, nel caso di specie vengono in rilievo tre cessioni, come affermato dalla stessa convenuta opposta: da OS ducato s.p.a. a da a Controparte_2 Controparte_2
e da a Controparte_3 Controparte_3 CP_1 Tuttavia la prima cessione non risulta provata. Infatti, a ben vedere, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152/2016 (doc. 2 della convenuta), indica al punto “c1”, fra i requisiti dei crediti ceduti, l'intervenuta dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o la costituzione in mora del debitore entro il 30 novembre 2015 (mentre la data del 30 novembre 2016 – di cui ai punti “c2” e “c3” del predetto avviso, è riferita a crediti diversi da quello oggetto di causa). Nel caso di specie la decadenza dal beneficio del termine è stata comunicata al il 14.12.2015 (cfr. doc. 14), Pt_1 sicché non ricorre il requisito di cui all'avviso di cessione. Né soccorrono il contratto di cessione – del tutto generico in ordine ai crediti ceduti – e lo stralcio dei debitori ceduti, documento di formazione unilaterale, separato dal contratto di cessione, e come tale privo di valenza probatoria. Va poi osservato che, se la successiva cessione da a CP_2
può ritenersi provata sulla base della dichiarazione CP_3 della cedente (doc. 6 della convenuta) e dell'avviso
4 pubblicato in GU (doc. 5 della convenuta), non vi è prova dell'ultima cessione, da a CP_3 CP_1 La dichiarazione di cessione della cedente (doc. 11 CP_3 della convenuta) non trova conferma nell'avviso pubblicato in GU del 30.11.2019 (doc. 8 della convenuta), ove è dichiarato che cede a i crediti precedentemente CP_3 CP_1 acquistati da OS e non da . Dunque non vi è prova che CP_2 il credito oggetto di causa, asseritamente ceduto da CP_2 (prima cessionaria) a sia stato poi da questa ceduto CP_3 alla odierna convenuta, non essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione della cedente che confligge con il CP_3 contenuto dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Né soccorre l'estratto autentico notarile prodotto dalla opposta, privo di valore probatorio nei confronti del Pt_1 posto che in base all'art. 2709 c.c. le scritture contabili costituiscono prova dei fatti sfavorevoli all'imprenditore e non di quelli a lui favorevoli e considerato che non si rientra nell'ipotesi di cui all'art. 2710 c.c., in base al quale i libri societari regolarmente tenuti possono fare prova anche a favore dell'imprenditore, ma solo nelle controversie tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa. Tali considerazioni risultano assorbenti rispetto alle ulteriori questioni oggetto del giudizio (che sono state in ogni caso trattate nella ordinanza del 10.12.2024). In definitiva, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta opposta, nella misura liquidata in dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al D. M. n. 55/2014 nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e dei parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi. Vanno altresì riconosciuti i compensi per la fase di attivazione della mediazione (non quelli relativi alla fase di negoziazione, essendosi il procedimento esaurito dopo il primo incontro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accertata la mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla convenuta opposta, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 295/2024 emesso dal Tribunale di Padova.
2. Condanna la convenuta opposta a rifondere all'opponente le spese del giudizio, liquidate in € 4.668,00 Parte_1 per compensi (comprensivi di euro 441,00 euro per la fase di attivazione della mediazione) e € 145.50 per spese vive, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario del 15%. Padova, 6 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Alberto Stocco
5 Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Gabriella Pennetta, destinata all'ufficio del Giudice di Pace di Padova
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