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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 18/04/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG PU 11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vercelli
Il Tribunale di Vercelli, composto dai magistrati
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Elisa Trotta Giudice rel.
Dott. Claudia Gentili Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 11/2025 r.g. promosso da
, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar Parte_1
n. 14, Ente Pubblico Economico istituito con Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193
(convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016) Codice fiscale e Partita Iva
, – Agente della riscossione per tutti gli ambiti nazionali - in persona del P.IVA_1
signor nella sua qualità di Responsabile del Contenzioso Regionale Parte_2
della , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3
Aldo Bruzzone del Foro di Genova (c.f. che dichiara di CodiceFiscale_1
volere ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 010.532749 e/o all'indirizzo PEC
Email_1
nei confronti di
1 , con sede legale in Buronzo, Corso Umberto I, 1\2, P. IVA Controparte_1
, pec: in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 Email_2
tempore, sig. C.F. residente in [...], Controparte_2 CodiceFiscale_2
nella via Foppa Vincenzo, n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Fargetta (cod. fisc. ), del Foro di Gela, ed elettivamente domiciliata presso CodiceFiscale_3
lo studio legale dello stesso sito in Gela (c.a.p. 93012) nella via Tevere n. 153,
Email_3
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_3
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
visto il decreto di inammissibilità della domanda di concordato con riserva;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da ruoli/avvisi di addebito e relativi oneri e accessori maturati della somma complessiva di € 769.483,24 ritenuto che versi effettivamente in Controparte_3
stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: rilevante esposizione debitoria verso il ricorrente;
ammissione dello stato di insolvenza, come si evince dalla richiesta di accesso al concordato preventivo;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5,
CCI, come si evince anche dalla documentazione allegata alla domanda di accesso al concordato con riserva;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
2 tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_3
, con sede legale in Buronzo, Corso Umberto I, 1\2, P. IVA
[...]
, P.IVA_2
nomina la dott.ssa Elisa Trotta Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa , con studio in Torino, Corso Luigi Persona_1
Einaudi 53, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
3 ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 10/9/2025 ad ore 11.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
4 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Elisa Trotta Michela Tamagnone
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vercelli
Il Tribunale di Vercelli, composto dai magistrati
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Elisa Trotta Giudice rel.
Dott. Claudia Gentili Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 11/2025 r.g. promosso da
, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar Parte_1
n. 14, Ente Pubblico Economico istituito con Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193
(convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016) Codice fiscale e Partita Iva
, – Agente della riscossione per tutti gli ambiti nazionali - in persona del P.IVA_1
signor nella sua qualità di Responsabile del Contenzioso Regionale Parte_2
della , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3
Aldo Bruzzone del Foro di Genova (c.f. che dichiara di CodiceFiscale_1
volere ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 010.532749 e/o all'indirizzo PEC
Email_1
nei confronti di
1 , con sede legale in Buronzo, Corso Umberto I, 1\2, P. IVA Controparte_1
, pec: in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 Email_2
tempore, sig. C.F. residente in [...], Controparte_2 CodiceFiscale_2
nella via Foppa Vincenzo, n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Fargetta (cod. fisc. ), del Foro di Gela, ed elettivamente domiciliata presso CodiceFiscale_3
lo studio legale dello stesso sito in Gela (c.a.p. 93012) nella via Tevere n. 153,
Email_3
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_3
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
visto il decreto di inammissibilità della domanda di concordato con riserva;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da ruoli/avvisi di addebito e relativi oneri e accessori maturati della somma complessiva di € 769.483,24 ritenuto che versi effettivamente in Controparte_3
stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: rilevante esposizione debitoria verso il ricorrente;
ammissione dello stato di insolvenza, come si evince dalla richiesta di accesso al concordato preventivo;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5,
CCI, come si evince anche dalla documentazione allegata alla domanda di accesso al concordato con riserva;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
2 tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_3
, con sede legale in Buronzo, Corso Umberto I, 1\2, P. IVA
[...]
, P.IVA_2
nomina la dott.ssa Elisa Trotta Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa , con studio in Torino, Corso Luigi Persona_1
Einaudi 53, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
3 ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 10/9/2025 ad ore 11.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
4 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Elisa Trotta Michela Tamagnone
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