Art. 43. (Prestazioni reciproche delle aziende)
Ciascuna delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' avvalersi, per lo svolgimento dei propri servizi, di prestazioni da parte dell'altra azienda verso rimborso integrale dei relativi costi.
Ciascuna delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' avvalersi, per lo svolgimento dei propri servizi, di prestazioni da parte dell'altra azienda verso rimborso integrale dei relativi costi.