Articolo 43 della Legge 12 marzo 1968, n. 325
Articolo 42Articolo 44
Versione
23 aprile 1968
Art. 43. (Prestazioni reciproche delle aziende)

Ciascuna delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' avvalersi, per lo svolgimento dei propri servizi, di prestazioni da parte dell'altra azienda verso rimborso integrale dei relativi costi.
Entrata in vigore il 23 aprile 1968