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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11989/2024 RG fissata all'udienza del 27/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
PAPALEO ILARIO
Ricorrente
C O N T R O
e rappresentati Controparte_1 CP_2
e difesi dalla dott.ssa TANZARELLA ROSA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad usufruire del beneficio economico Parte_1 di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 12, della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto condannare il Controparte_1
in persona del a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta
[...] CP_3
Elettronica del Docente la somma complessiva di €. 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione, per ogni anno di servizio svolto. […]
1 In punto di fatto ha rappresentato che:
La sig.ra ha prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del Parte_1
, con contratti a tempo determinato per i seguenti anni scolastici: Controparte_1
1) anno scolastico 2021/2022 – periodo 07/09/2021 – 30/06/2022 – posto SOSTEGNO
PSICOFISICO – ore 24 settimanali – presso Istituto Comprensivo “Tartini” di Padova – docente di Scuola Primaria (all. n. 02);
2) anno scolastico 2022/2023 – periodo 02/09/2022 – 30/06/2023 – posto SOSTEGNO
PSICOFISICO – ore 24 settimanali – presso Istituto Comprensivo “Vittorio Bodini” di Monteroni di Lecce (LE) – docente di Scuola Primaria (all. n. 03);
3) anno scolastico 2023/2024 – periodo 01/09/2023 – 30/06/2024 – posto SOSTEGNO
PSICOFISICO – ore 24 settimanali – presso Istituto Comprensivo di CA (LE) – docente di
Scuola Primaria (all. n. 04);
4) anno scolastico 2024/2025 – periodo 10/09/2024 – 30/06/2024 – posto SOSTEGNO
PSICOFISICO – ore 24 settimanali – presso Istituto Comprensivo di CA (LE) – docente di
Scuola Primaria (all. n. 05);
Nei periodi sopra indicati, la sig.ra pur avendo lavorato con oneri e responsabilità Parte_1 in nulla inferiori a quelli dei colleghi di ruolo, non ha usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, finalizzata a sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Ritenendo illegittima la condotta del e violativa della normativa e della CP_1 giurisprudenza nazionale ed eurounitaria la mancata concessione della provvidenza, ha proposto il presente ricorso.
Il , nel costituirsi, ha eccepito prescrizione del diritto e infondatezza del ricorso. CP_1
***
In punto di diritto, va fatto presente che la questione oggetto di ricorso è stata affrontata sia a livello di Corte di Giustizia sia a seguito di rinvio pregiudiziale da parte della Corte di cassazione.
2 Ciò detto, nel richiamare ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc le motivazioni di Cass. 29961/23
(e giurisprudenza ivi citata), si indicano i principi di diritto ivi sanciti:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
3 Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, si rileva (come da stato matricolare prodotto dal ) che parte ricorrente sia ancora all'interno del sistema scolastico. CP_1
Pertanto, l'adempimento va disposto in forma specifica.
Nessuna prescrizione rileva stante le annualità richieste (cfr. conclusioni).
Inoltre, non viene in rilievo il dl 69/2023, data la natura dell'incarico sino al 30.6.23 per l'ultimo anno richiesto (a tacer della formulazione della norma).
Sulle spese, il ricorso va inquadrato nel II scaglione dm 55/14. Per quanto riguarda la maggiorazione per “collegamenti ipertestuali” si fa presente come gli stessi non abbiano avuto alcuna efficacia causale ai fini della decisione del ricorso, essendo stato prodotto lo stato matricolare di parte ricorrente dallo stesso . Tale maggiorazione (prevista in CP_1 una forbisce) malgrado la modifica del testo normativo non appare configurarsi quale automatismo (Cass. 9464/2025: la mera utilizzazione di modalità telematiche non giustifica, di per sé, l'incremento del compenso. Non si tratta, in altre parole, di una maggiorazione obbligatoria: la norma rimette al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale (Cass. nr. 37692 del 2022; Cass. nr. 1994 del 2023; Cass. nr. 24532 del 2023) insindacabile in sede di legittimità, fatto salvo il controllo sulla motivazione.). Infatti, l'eliminazione dell'inciso “di regola” nella nuova formulazione del comma 1 bis dell'art. 4 dm 55/14 non fa venire meno la valutazione sulla utilità dei collegamenti.
In assenza di istruttoria e alla luce della decisione in prima udienza cartolare, si liquidano solo 3 fasi ex dm 55/14 (arg. ex Cass. 34174/2024). va dichiarato primo di legittimazione passiva in quanto mero organo periferico CP_2 del . Rispetto ad esso si compensano le spese in assenza di autonoma difesa. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11989/2024, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il ad attribuire a parte ricorrente CP_1
– come da punto 1 dei principi di diritto sopra richiamati - per Parte_2
4 l'importo di € 2000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_2 condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1032,00 oltre spese CP_1 forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente compensa le spese nei confronti di CP_2
Lecce, 29/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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