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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 28/07/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1518/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1518 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2018 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con domicilio eletto in Cagliari nello studio degli avvocati Giacomo C.F._2
Stochino e Stefania Perra, che le difendono e rappresentano per procura alle liti depositata in atti, attrici contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in RO C.F._3
Macomer nello studio dell'avv. Antonello Spada, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuta contro
(c.f. , in persona dell'avv. Teresa Manca, _2 C.F._4
amministratrice di sostegno, con domicilio eletto in Oristano nello studio dell'avv. Rosaria
Manconi, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuto contro
(c.f. ), Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
(c.f. ), (c.f. , C.F._6 Controparte_5 C.F._7 CP_3
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._8 Controparte_6
, (c.f. ), C.F._9 CP_7 C.F._10 CP_8
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._11 CP_9 C.F._12
1 convenuti contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse delle attrici: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: A) accertare e dichiarare che la sig.ra e la sig.ra sono proprietarie per Parte_1 Parte_2
intervenuta usucapione degli immobili distinti al Catasto terreni del Comune di Sedilo al foglio 40, mappali 75, 76 e 78; B) ordinare al competente Conservatore dei Registri immobiliari le necessarie trascrizioni e volturazioni del predetto acquisto;
C) con vittoria di spese e competenze di causa.”;
Nell'interesse della convenuta : “a) accertare la responsabilità delle RO
attrici nell'erronea presentazione della denuncia di successione di e di Persona_1
conseguenza nella variazione delle intestatarie catastali dei terreni agrari siti in agro di Sedilo, località “Serra Maiore”, distinti in catasto al foglio 40 mappale 75 della superficie di ha. 0.74.35, al foglio 40 mappale 76 della superficie di ha.
2.34.70 e al foglio 40 mappale 78 della superficie di ha. 0.93.60; b) per l'effetto, condannare e alla rettifica dei Parte_2 Parte_1
dati catastali indicando come intestatario e ad allineare, quindi, quelli RO
risultanti all' , Servizi Catastali, con quelli del Servizio RO0
Pubblicità Immobiliare;
c) autorizzare fin d'ora la Carta Consolata Felicina, in caso di inottemperanza di e , ad apportare la rettifica di cui al Parte_2 Parte_1
precedente punto ponendo le spese a totale carico delle attrici;
d) in ogni caso condannare
[...]
e , in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e Parte_2 Parte_1
patendi nei confronti di quantificabili secondo il prudente apprezzamento RO
del Giudice;
e) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”;
Nell'interesse del convenuto del convenuto : “IN VIA PRELIMINARE - _2
Dichiarare la nullità della citazione per chiamata in causa per violazione dell'art. 163 c.p.c.; -
Dichiarare la inammissibilità e/o invalidità della chiamata per totale assenza di petitum ed indicazione della causa petendi;
NEL MERITO Ferma la suddetta eccezione, rigettare la domanda in quanto totalmente infondata. IN OGNI CASO Vinte le spese del giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione ritualmente notificata, e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio (nato il [...]), , , Controparte_8 CP_9 Controparte_6 CP_7
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_3 _2
e per sentirsi dichiarare proprietarie, per intervenuta usucapione,
[...] RO
2 dei fondi distinti nel catasto terreni del Comune di Sedilo al foglio 40, particelle 75, 76 e 78, che hanno sostenuto di avere posseduto uti dominus, pacificamente e senza soluzione di continuità per oltre vent'anni, anche per effetto della somma del proprio possesso a quello esercitato dalla defunta madre , a cui erano succedute mortis causa il 12.04.2016. Persona_2
Sulle vicende che hanno interessato gli immobili, le attrici hanno esposto: che il terreno distinto nel catasto del Comune di Sedilo al foglio 40, mappale 75 – che alla data dell'impianto (03.10.1985) risultava intestato ai (defunti) fratelli e Persona_3 CP_8
(nato il [...], deceduto celibe e senza figli), il primo dei quali padre e dante causa di
[...]
(nato il [...]), e (deceduta nel Controparte_8 CP_9 Persona_4
1982 e a cui erano succeduti, per causa di morte, il marito e la figlia Controparte_6 CP_7
) –, dal 28.01.2004 risultava intestato, senza indicazione dei passaggi intermedi, ad
[...] _2
(figlio dei defunti e , che l'aveva inserito, erroneamente,
[...] Persona_5 Persona_6
nella dichiarazione di successione della madre Persona_6
che, nelle visure ipocatastali ultraventennali, il terreno distinto nel catasto del Comune di Sedilo al foglio 40, mappale 76 compariva per la prima volta, nel 1933, nella nota di trascrizione della successione ereditaria di (padre di e Persona_7 Persona_8
, quest'ultima madre di e nonna materna delle attrici); lo Persona_9 Persona_2
stesso mappale (76) era poi indicato, il 15.05.1965, nella nota di trascrizione della dichiarazione di successione di (fratello di ), dal quale era pervenuto, Persona_8 Persona_9
per causa di morte, ai tre nipoti (ex sorore), e Controparte_3 Parte_3 Pt_1
; Persona_2
che, alla data dell'impianto (nel 1985), il mappale 76 era, dunque, intestato a CP_3
(a cui sono succeduti mortis causa la moglie
[...] Parte_3 Controparte_4
e i figli e e a (nonché a tale
[...] Controparte_5 CP_3 Persona_2
vedova sconosciuta all'anagrafe e allo stato civile del Comune di Persona_10 R_11
Sedilo), senza riserve, essendo documentati tutti i passaggi intermedi;
che, nel 2017, il mappale 76 era stato inserito nella dichiarazione di successione di Persona_2
deceduta il 12.04.2016, e volturato alle attrici;
[...]
che il 27.07.1995, essendo il mappale 76 stato inserito, per errore, nella dichiarazione di successione di (e non ), e erano stati Persona_5 CP_8 _2 Persona_6
3 indicati quali nuovi intestatari catastali con riserva, e ciò in quanto, non essendo mai stato trascritto un atto di trasferimento di detto terreno in favore del de cuius, mancavano i passaggi intermedi;
che, alla data dell'impianto (03.10.1985), il terreno distinto nel catasto del Comune di Sedilo al foglio 40, mappale 78, risultava per intero intestato, con riserva attesa la mancanza dei passaggi intermedi, a , fu sconosciuto all'anagrafe e allo stato civile del RO1 Persona_4
Comune di Sedilo;
che il mappale 78 era stato, per errore, inserito nella dichiarazione di successione di R_
, e, pertanto, dal 27.07.1995 ne risultavano intestatari catastali, con riserva attesa la
[...] mancanza dei passaggi intermedi, e _2 Persona_6
che i fondi distinti nel catasto terreni del Comune di Sedilo al foglio 40, mappali 75, 76 e 78, erano stati dapprima venduti da e a con _2 Persona_6 RO
scrittura privata del 13.02.2002 e poi, deceduta la nuovamente trasferiti alla , da parte R_6 P_
del solo , con atto pubblico di compravendita del 26.05.2005 (in tale occasione, quanto alla _2
provenienza dei beni, aveva dichiarato di averne ereditato la proprietà dalla madre _2
; Persona_6
che detta compravendita era tuttavia inefficace, dal momento che il fondo non era mai stato nella disponibilità degli alienanti ed era, a quell'epoca, (già) stato acquistato per usucapione da _2
(madre e dante causa delle attrici), che l'aveva pacificamente posseduto uti dominus per
[...]
oltre vent'anni dopo averne acquisito la disponibilità materiale dalla propria famiglia (essendo, ella, parente, per parte di madre, degli originari intestatari catastali e , Persona_3 Controparte_8
nato il [...]).
2. Con comparsa del 20.03.2019 (depositata entro il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ.), si è costituita in giudizio , la quale, dopo avere eccepito la nullità dell'atto di RO
citazione “per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di e di RO1
”, ha esposto di essere proprietaria dei terreni oggetto della domanda proposta Persona_10
dalle attrici, di cui, per esercitarvi la propria azienda agricola e adibirli al pascolo degli animali, aveva avuto la materiale disponibilità a partire dal 2001 e che, poi, le erano stati venduti da _2
, a quell'epoca già beneficiario di amministrazione di sostegno, con atto pubblico di
[...]
compravendita del 26.05.2005, al prezzo complessivo di euro 15.493,71 interamente versato;
quanto alla provenienza dei beni, la convenuta ha affermato che nell'atto di vendita l'alienante aveva dichiarato di avere ereditato i fondi dalla madre deceduta il 28.01.2004. Persona_6
4 Di conseguenza, poiché le attrici avevano, senza titolo, inserito gli anzidetti fondi nella dichiarazione di successione della madre e, di seguito, chiesto e ottenuto le relative Persona_2
variazioni catastali, la ha sostenuto di avere subito un grave pregiudizio – consistente “nel P_
mancato allineamento dei dati catastali dell' di Oristano, Servizi RO0
Catastali, con quelli del Servizio Pubblicità Immobiliare che impedisce di alienare il bene prima dell'indebita correzione” –, per cui ha chiesto il risarcimento del danno.
3. Con comparsa del 04.04.2019 si è costituito in giudizio – con la rappresentanza dell'avv. Teresa
Manca, sua amministratrice di sostegno, autorizzata dal giudice tutelare con decreto del 21.03.2019
– , il quale, denunciata la non integrità del contraddittorio negli stessi termini _2
segnalati dalla convenuta , e dopo avere negato che i terreni siti nell'agro di Sedilo in località P_
Serra Maiore, distinti in catasto al foglio 40, mappali 75, 76 e 78, fossero mai stati nella materiale disponibilità delle attrici o della loro dante causa , ha sostenuto, per quanto di stretto Persona_2
rilievo, che i fondi, almeno dal 1983 (e fino alla vendita conclusa nel 2005 con RO
, che, comunque, già dal 2001, ne aveva la disponibilità materiale), fossero stati posseduti, in
[...]
via esclusiva, pubblicamente, pacificamente e ininterrottamente, dai propri genitori R_
e , i quali li avevano comprati, in parte (mappali 76 e 78), con scrittura
[...] Persona_6
privata del 14.09.1983, da e e, in parte (mappale R_12 Persona_13 Persona_14
75), sempre con scrittura privata (del 05.06.1986), da . Persona_3
4. All'udienza del 24.10.2019, è stato dichiarato integro il contraddittorio e, dunque, esclusa la necessità di citare in giudizio, quali litisconsorti necessari, e Persona_10 RO1
[...
, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ..
5. La causa è stata istruita mediante documenti, prova per testi e per interpello.
§§§
6. Poiché costituisce oggetto del giudizio, in primo luogo, l'accertamento dell'acquisto per usucapione, da parte delle attrici, dei terreni siti nell'agro di Sedilo, in località Serra Maiore, distinti in catasto al foglio 40, mappali 75, 76 e 78, è opportuno ricordare che chi agisce in giudizio assumendo di avere acquistato beni ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. è tenuto a dimostrare: la relazione materiale con un bene immobile, che deve essere precisamente individuato;
il momento iniziale del possesso, necessario per stabilire la decorrenza del ventennio utile a usucapire;
l'esercizio pacifico, pubblico e ininterrotto del possesso per vent'anni.
5 6.1. Ciò premesso, per quel che concerne le originarie allegazioni, va innanzitutto evidenziato che l'affermazione del possesso da parte delle attrici si è basata, nella prima fase del giudizio, sulle sole risultanze documentali riportate nella superiore espositiva in fatto.
Con riguardo agli aspetti materiali, e si sono, invece, Parte_1 Parte_2
limitate a sostenere che i terreni oggetto della domanda fossero stati da sempre nella disponibilità della propria famiglia, asserendo che il possesso utile a usucapire fosse, oltre al proprio, quello esercitato, fino al 2016, anno del decesso, dalla defunta madre e dante causa;
Persona_2
nell'atto di citazione, così come nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., non si rinvengono, in buona sostanza, specifiche indicazioni cronologiche sul momento di inizio e sulla continuità del possesso o precisazioni sull'effettività dell'uso e sulle sue modalità.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ., in cui è stata capitolata la prova orale – infine ammessa in base al principio, assodato in giurisprudenza, secondo cui nelle azioni relative ai diritti autodeterminati la causa petendi si identifica con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto, mentre l'allegazione dei fatti o degli atti da cui dipende il diritto vantato non è necessaria ai fini dell'individuazione della domanda, ma soltanto per la prova dell'acquisto, sicché la deduzione dei fatti storici in cui si è estrinsecato il possesso utile ad usucapionem, integrando a livello processuale un fatto secondario, non è soggetta alle preclusioni stabilite per l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda –, sono stati più specificamente descritti i connotati del possesso vantato dalle attrici.
6.2. In particolare, sulla scorta delle ulteriori allegazioni ricavabili dalla memoria istruttoria,
l'oggetto della prova – che in linea generale riguarda il possesso dei terreni siti nell'agro di Sedilo, in località Serra Maiore, distinti in catasto al foglio 40, mappali 75, 76 e 78 – deve reputarsi esteso: all'utilizzo esclusivo, da parte della dante causa delle attrici (con l'ausilio Persona_2
del coniuge che aveva curato la manutenzione dei confini, fino al decesso del Persona_15
medesimo, avvenuto nel 1983, e, in seguito, fino al 2016, con l'aiuto delle figlie Parte_1
e , per il pascolo e per la raccolta della legna dai primi anni TA al 2016
[...] Parte_2
(anno della morte); all'ausilio dato a dal nipote dalla fine degli Persona_2 P_2
anni Novanta al 2016 per la raccolta della legna e per la manutenzione dei confini;
alla concessione dei fondi ad , per il pascolo delle proprie pecore insieme a quelle della stessa Persona_16
dal 1983 alla fine degli anni Novanta;
alla concessione dei fondi a per il _2 P_3
pascolo di VA e delle proprie pecore, insieme a quelle della stessa dagli anni Novanta al _2
6 2016; all'utilizzo esclusivo dei fondi da parte delle attrici dal 2016 (anno del decesso della madre) all'attualità; alla concessione dei terreni, da parte delle attrici, dal 2016, a (figlio di P_2
, impegnato anche nella manutenzione dei confini, per il pascolo di VA;
Parte_1
all'uso, per accedere ai fondi, di un passaggio ricadente sul contiguo mappale 86, nella disponibilità di (e da questi venduto il 06.12.2014 a , che aveva consentito Persona_17 P_2
R_ il transito a , ai suoi familiari e agli allevatori e;
alla presenza, Persona_2 P_3
nei terreni in contesa, soltanto di muretti a secco in pietra, delimitanti i confini, di resti archeologici e di cumuli di pietrame;
alla presenza, nei fondi controversi, di varchi aperti nei muretti a secco di confine (accessibili poiché sprovvisti di cancello o serratura), di percorsi interpoderali tracciati dal passaggio di uomini, animali e mezzi, di una strada vicinale abbandonata, di vegetazione spontanea, fra cui olivastri, attualmente incolti ma innestati dal defunto marito di Persona_15 _2
[...]
7. Tanto premesso, per quanto concerne l'oggetto della domanda (con specifico riguardo al corpus possidendi), è pacifica l'identificazione con i mappali 75, 76 e 78 (sotto raffigurati e tratti dai documenti 4 e 10 di parte attrice) dei terreni in contesa.
7 8. Per quanto attiene agli altri elementi costitutivi della fattispecie disciplinata dall'art. 1158 cod. civ., gli esiti tutt'altro che lineari di un'articolata istruttoria orale impongono la partita disamina di quanto dichiarato dai testimoni di ciascuna delle parti.
8.1. Per dare ordine al discorso, le testimonianze saranno esaminate per gruppi di testimoni (prima quelli citati dall'attrice, poi quelli della convenuta Carta e infine quelli del convenuto ). _2
8.2. In primo luogo, relativamente alle circostanze capitolate nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, cod. proc. civ. di parte attrice, va rilevato che i testi e P_2 Testimone_1 [...]
hanno saputo, senza incertezze, indicare i beni controversi sulle mappe loro esibite. Testimone_2
I testi e (sentiti all'udienza del 22.11.2021), pur dichiarando P_3 Persona_16
di non riuscire a individuare i fondi nella mappa (essendo a loro ignoti i numeri dei mappali), dopo avere affermato che sarebbero, comunque, stati in grado di riconoscere i terreni in loco, hanno fornito indicazioni atte a ingenerare il convincimento di una conoscenza diretta dei luoghi.
Difatti, il teste ha correttamente individuato la zona in cui sono ubicati i terreni, mentre P_3
ha riferito di aver portato al pascolo le proprie pecore in fondi (che ha Persona_16
8 indicato come di proprietà di ) collocati nell'agro di Sedilo, fra l'altro, in località Persona_2
Serra Maiore (che è quella ove si trovano i beni in contesa). Le iniziali incertezze in ordine all'indicazione dei terreni sulla mappa non valgono, pertanto, a reputare non attendibili le testimonianze dei due.
Ciò premesso, i cinque testimoni di parte attrice hanno nella sostanza confermato quanto sostenuto da e da . Parte_1 Parte_2
Partendo dalle testimonianze di (udienza del 22.11.2021) e di Persona_16 [...]
(udienza del 13.12.2021), proprietario di terreni vicini a quelli per cui è causa, che Testimone_2 saranno esaminate per prime in quanto la dichiarata assenza di stretti vincoli di parentela o di affinità con le parti induce a presumerne la neutralità assoluta rispetto agli esiti del processo, i testi hanno confermato l'utilizzo esclusivo dei fondi controversi da parte di fin dai primi Persona_2
anni TA (secondo il , “anche da prima”, perché “i terreni in questione sono sempre CP_8
stati della loro famiglia”).
I due hanno inoltre riferito di aver visto – marito della deceduto nel 1983 – Persona_15 _2
pascolare bestiame e raccogliere legna nei fondi e occuparsi della manutenzione dei confini (ancor
R_ più nello specifico, il teste ha dichiarato di aver visto l'uomo nei terreni “nei primi anni '80”, mentre il teste ha riferito di “aver dato il permesso alla famiglia di e in CP_8 Persona_2
particolare al marito per far passare il camion attraverso i miei mappali 53 e 54 e Persona_15
altri due mappali di cui non ricordo il numero”).
, che ha confermato di avere portato al pascolo le proprie pecore nei Persona_16
terreni, insieme a quelle di e su concessione di quest'ultima, dal 1983 al 2000, ha Persona_2
riferito che la medesima attività nel periodo successivo (ossia, dalla fine degli anni Novanta al
2016) era stata svolta, sempre su concessione della da _2 P_3
Anche ha riferito la presenza nei fondi, per il pascolo del bestiame, oltre Testimone_2
che di di (dal 1983), per il pascolo di pecore, e, in seguito, di Persona_15 Persona_16
dalla fine degli anni Novanta al 2016 per il pascolo di pecore e di VA. P_3
Con riguardo al periodo successivo, , che ha riferito di aver lasciato i fondi Persona_16
intorno al 1999/2000 (si veda, in proposito, la risposta data alla domanda sub capo 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. della convenuta ), ha coerentemente affermato di P_
non sapere se dopo la morte di , avvenuta nel 2016, i terreni fossero stati utilizzati, Persona_2
fino all'attualità, in via esclusiva da e da sebbene non per Parte_1 Parte_2
9 conoscenza diretta (in quanto non ci sarebbe più tornato dal 2014), il fatto è, invece, stato confermato da , il quale ha dichiarato “È vero, ci sono sempre loro” e “so Testimone_2
per sentito dire che ora ci va ”, figlio di mentre, in precedenza, P_2 Parte_1
aveva vi visto il marito di quest'ultima.
Per quanto riguarda il transito, anche con il camion, su fondi di proprietà del teste da parte CP_8
di e di suoi familiari per accedere ai mappali in contesa, la circostanza, Persona_2
R_ riferita dallo stesso , è stata confermata dal testimone , il quale ha dichiarato di avere CP_8
personalmente utilizzato il passaggio (pur ignorando di chi fossero i terreni su cui lo stesso insisteva).
La presenza nei fondi di è, invece, stata confermata, per conoscenza diretta, dal teste P_2
R_
, il quale peraltro ha dichiarato di non sapere quali attività l'uomo vi svolgesse (in proposito,
R_ va, però, evidenziato che, secondo quanto dal medesimo riferito, il non sarebbe più tornato nei luoghi dall'inizio degli anni 2000, quando nato nel 1984, aveva sedici anni, talché P_2
può presumersi che l'allora ragazzo non avesse occasione o motivo per utilizzare i fondi per scopi personali ma, piuttosto che, proprio come richiesto nel capo 9, aiutasse la nonna, la madre e la zia nella raccolta della legna e nella manutenzione dei confini).
In ordine alla descrizione dei luoghi, i testi e , Persona_16 Testimone_2
rispondendo affermativamente alle domande di parte attrice, hanno confermato la presenza nei terreni di pietre ma non di resti archeologici (in proposito, il teste ha riferito “Ci sono CP_8
cumuli di pietrame, ma che siano archeologia non mi risulta. Dicono che c'è un NU in mezzo alle frasche ma io non l'ho mai visto”); inoltre, è stata riferita la presenza di varchi nei muretti a secco (privi di cancelli) e di vegetazione spontanea, fra cui olivastri, in parte innestati (secondo il teste anche da prima del decesso di “perché non sono piante piccole”). CP_8 Persona_15
R_ Infine, i testi e hanno riferito che la strada PE LA (raffigurata e CP_8
nominativamente indicata nella seconda delle mappe di cui sopra) parte dal fiume e, secondo il teste
R_
, arriva a Sorradile e non è carrabile.
I testimoni (udienza del 22.11.2021), e (udienza del P_3 P_2 Testimone_1
13.12.2021), il primo e il secondo, rispettivamente, genero e figlio dell'attrice Parte_1
l'ultimo figlio della convenuta contumace (e cugino delle attrici), nel
[...] Controparte_3
confermare per intero le circostanze di fatto poste da e da a Parte_1 Parte_2
fondamento della propria domanda (come riassunte nel superiore paragrafo 6.2.), hanno reso
10 dichiarazioni prive di contraddizioni interne e coerenti, per contenuto, con quelle degli altri testimoni citati da parte attrice. Nessun elemento consente, pertanto, di dubitare della veridicità di quanto gli stessi hanno riferito.
Quanto alle risposte fornite dai testimoni di parte attrice in materia di prova contraria, va in primo luogo evidenziato, con riguardo alle domande loro poste nell'interesse di RO
(e capitolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ., depositata nell'interesse della medesima), che, relativamente ai fatti indicati sub capo 2 (“Vero che nel febbraio 2002,
[...]
e in seguito alla stipula della scrittura privata tra e P_4 RO5 Persona_6
da una parte e dall'altra, per conto di e _2 RO R_6 _2
consegnavano le chiavi d'ingresso di una casa di abitazione e dei terreni compravenduti e verificavano unitamente all'acquirente i confini degli immobili compravenduti, compreso quello per cui è causa?”), secondo il teste “In questi terreni non c'è nessuna casa” e i fondi P_2
venduti dal alla Carta non corrisponderebbero a quelli oggetto di causa, ma a quelli a _2
fianco, contraddistinti con i mappali 16 e 21 (cerchiati in azzurro nella seconda delle figure di cui sopra).
Anche il teste ha dato una risposta analoga in merito all'identificazione dei Testimone_2
terreni; nello specifico, il testimone, premettendo di non conoscere i numeri dei mappali, ha indicato sulla mappa esibitagli i fondi che, per quanto a lui noto, erano stati comprati dalla , P_
individuandoli in quelli distinti con le particelle 16 e 91, rispetto a cui ha specificato che il dante causa di (padre del convenuto , a sua volta dante causa della Persona_5 _2
) era soprannominato ”, mentre il mappale 16 era stato venduto al da P_ R_18 _2
Persona_14
ha poi negato sia che dal 2002 al 2018 nei terreni oggetto di causa fossero Testimone_2
stati condotti al pascolo BO e ovini di proprietà di da parte di RO [...]
o (“Non ho mai visto queste persone nei P_6 Persona_19 Persona_20
terreni di cui stiamo parlando”), sia che, nello stesso periodo, RO6 R_19
o avessero tagliato la legna dai fondi per conto della convenuta (“Io
[...] Persona_20 P_
non li ho visti fare lavori di nessun genere. Nei terreni per cui è causa ho sempre visto
[...]
e i suoi parenti”), sia, infine, che dal 2012 al 2016 (marito di R_1 RO6
) fosse stato aiutato da nel pascolo, nel taglio del RO Persona_21
legname e nella manutenzione dei muri di confine dei mappali 75, 76 e 78 (“So per sentito dire che
11 il bestiame del era custodito da , ma non veniva pascolato nei terreni per P_3 Persona_21
cui è causa, bensì nei mappali 91 e 16”).
Sulle risposte fornite dai testimoni di parte attrice in materia di prova contraria ai quesiti loro posti nell'interesse del convenuto , alla domanda vero che “ e _2 Persona_5 R_6
sui predetti terreni, fin dagli anni 1983 e 1986 e sino all'anno 1995, effettuavano il taglio
[...]
della legna, ricavata dagli alberi piantumati sugli stessi fondi, per il proprio fabbisogno ed anche per venderla a terzi”, il teste ha (nuovamente) risposto di avere visto Testimone_2
soltanto nei mappali 16 e 91 (e non in quelli controversi). Persona_5
Nessuno dei testimoni di parte attrice ha confermato che nei mappali 75, 76 e 78 fossero stati eseguiti lavori di spietramento (il teste ha riferito: “(in) quei terreni non sono mai P_3
stati spietrati, sono incolti”; il teste ha dichiarato: “mai nessuno ha fatto Testimone_2
spietramento”); solo il testimone ha confermato l'attività di spietramento Persona_16
ma in risposta a un capo (il n. 8, testualmente formulato in questi termini “Le opere di spietramento dei fondi, siti in Località Campu Longu o Serra Maiore, venivano eseguite da , residente Parte_4
in Dualchi”), privo dell'indicazione dei mappali, in cui è fatto riferimento anche alla località Campu
Longu, contigua alla località Serra Maiore e che, come ben visibile nella seconda delle mappe che precedono, è quella in cui sono ubicate le particelle 16, 21 e 91 (indicate dai testi di parte attrice come quelle oggetto di compravendita fra e ); il teste Persona_5 RO
R_
ha, poi, risposto “Non lo so” alla domanda successiva (capo 9), relativa all'indicazione di chi avesse demandato a i lavori di spietramento sostenendone i costi. Parte_4
Ancora, i testimoni di parte attrice hanno negato la presenza di ulivi nei fondi controversi (teste
: “Io non ho mai visto piante di ulivo nei mappali per cui è causa”; teste Testimone_1 [...]
: “(…) io non ho mai visto piante di olivo”), nonché la presenza, nel mappale 76, di Persona_16
un cumulo di pietre realizzato da successivamente alla bonifica del terreno (teste Persona_5
“Che io sappia no, se c'è può essere coperto da vegetazione. Ci sono piccoli cumuli P_3
di pietra, ma non residui di uno spietramento meccanico”; teste “Non è vero, non c'è P_2
nessun cumulo di pietre ma solo mucchietti di pietre raccolte a mano”; teste : “Ci Testimone_1
sono mucchi di pietre raccolte a mano”) e, nel mappale 78, di un altro cumulo di pietre denominato
“Nuraghe” (teste “Che io sappia no, c'è un vero e proprio NU denominato P_3
“Serra Maiore”, che si trova dentro il terreno di mia suocera”; teste “Non è vero, c'è P_2
12 un vero e proprio NU, franato, ma è nel mappale 76”, teste “C'è un cumulo di Testimone_1
pietre che non si capisce, sono pietre raccolte a mano”).
Infine, il teste ha risposto “No, balle” alla domanda vero che Testimone_2
“Successivamente alla morte di , avvenuta in data 27.07.1995, i terreni siti in Persona_5
agro di Sedilo, Località Serra Maiore o Campu Longu, distinti in Catasto ai Mappali 75, 76 e 78 sono stati curati e coltivati da su incarico di moglie del RO5 Persona_6
”, e “Io a non l'ho mai vista in questi terreni. (…) Non ho mai visto _2 RO
nemmeno , che è il marito della;
ho sentito dire che il bestiame del RO6 P_
era custodito dal ” alla domanda vero che “ si P_3 Persona_21 RO5
occupava dei predetti fondi sino al 2001 e cioè sino a quando nel possesso pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto era subentrata ”. RO
8.3. Nell'esame delle dichiarazioni dei testimoni citati dalla convenuta è interessante partire P_
proprio dall'escussione di (sentito all'udienza del 22.07.2022), privo di personali Persona_21
interessi in causa e di rapporti di parentela con le parti, il quale, sulle domande capitolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. di , ha risposto che i RO
fondi di proprietà di quest'ultima erano quelli identificati con i numeri di particella 16 e 21, mentre nei – contigui – mappali controversi (75, 76 e 78) egli, dal 2010 al 2017 (unico periodo per cui era in grado di riferire), aveva visto solo e (rispettivamente, come già detto, P_3 P_2
genero e figlio dell'attrice ; inoltre, il teste Manca alla domanda vero che Parte_1
“nello stesso periodo (2002-2018) veniva effettuato nel terreno in oggetto il taglio del legnatico, la manutenzione dei muretti a secco delimitanti il fondo e dello stradello interpoderale da
[...]
coadiuvato da e ha risposto “Quando c'ero RO6 Persona_19 Persona_20
io non li ho mai visti”.
Sentito sui capi delle memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. di parte attrice, il teste Manca, ha poi, per quanto di interesse, riferito, sempre specificando di avere conoscenza dei luoghi solo a partire dal 2010, che nei mappali 75, 76 e 78: dal 2010 al 2017 aveva visto P_3
e per conto di (capo 1), la quale si avvaleva dell'ausilio
[...] P_2 Persona_2
dei due anche per la raccolta della legna (capo 4); che, fino alla morte, aveva Persona_2
utilizzato i fondi “in via esclusiva”, concedendoli per il pascolo, dalla fine degli anni Novanta al
2016, a il quale vi conduceva VA e le proprie pecore insieme a quelle della stessa P_3
(capo 6); che, dopo la morte della madre, risalente all'aprile 2016, e fino all'attualità, Maria _2
13 e avevano utilizzato i fondi in via esclusiva per la raccolta della Parte_1 Parte_2
legna, curando la manutenzione dei confini (capo 7); che dal 2016, per concessione della madre e della zia e conduceva al pascolo VA nei Parte_1 Parte_2 P_2
terreni (capo 8).
Per quanto riguarda le dichiarazioni rese dagli altri testimoni citati dalla convenuta, sentiti all'udienza del 10.03.2022, i testi e – fra di loro RO4 Testimone_3
coniugati e rispettivamente sorella e cognato del defunto (padre del convenuto Persona_5
) –, dopo avere confermato che nel 2002, in seguito alla stipulazione della scrittura _2 privata tra e da una parte e dall'altra, Persona_6 _2 RO
avevano provveduto personalmente a consegnare all'acquirente le chiavi d'ingresso di una casa di abitazione e dei terreni compravenduti, inclusi quelli per cui è causa, hanno riferito, rispondendo alla domanda sub capo 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. della convenuta
, di ignorare le successive vicissitudini dei fondi;
i due testimoni, interrogati anche sulle P_
domande capitolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. di parte attrice, hanno negato la disponibilità dei fondi in capo a e alle figlie, ma, mentre Persona_2 P_4
ha dichiarato che dai primi anni TA al 1983 i terreni erano stati nella disponibilità del
[...]
fratello e prima ancora di “colui che glieli aveva venduti, cioè ” (capi 1 R_ Persona_22
e 2), ha riferito che “i non c'entravano più nulla” – solo – dal Testimone_3 Pt_1
1983, anno in cui i beni sarebbero stati acquistati dal cognato . Persona_5 Testimone_3
ha, poi, riferito “mio cognato ha usato il terreno fino al 1995 anno della sua morte, poi
[...]
l'ho utilizzato io, andavo a controllarlo fino al 2001 che ho fatto il contratto con la signora ” P_
(dichiarazioni di analogo tenore ha reso, sul capo 4, la teste , la quale ha affermato “c'era _2
mio fratello fino al 1995, poi è subentrato mio marito fino alla data Testimone_3
della vendita nel 2001/2002 alla signora ”). RO
Degli altri testimoni citati dalla Carta, nulla di utile ha riferito (udienza del Testimone_4
10.03.2022), il quale ha dichiarato di non sapere alcunché dei terreni in contesa, osservando di esservisi recato “solo una volta per raccogliere alcuni fasci di legna (…) quando c'era come padrone negli anni 70/80” (capo 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. Persona_5
proc. civ. della convenuta Carta) e omettendo di chiarire come sapesse di chi fossero i fondi.
(udienza del 28.03.2022), nipote di , ha risposto Persona_20 RO
affermativamente alle domande vero che “i terreni indicati nel capo che precede venivano destinati
14 al pascolo prevalentemente con BO e ovini di proprietà di , i quali venivano RO
condotti al pascolo nel terreno per cui è causa nel periodo dal 2002 al 2018 da RO6
unitamente a e e che “nello stesso periodo (2002-
[...] Persona_19 Persona_20
2018) veniva effettuato nel terreno in oggetto il taglio del legnatico, la manutenzione dei muretti a secco delimitanti il fondo e dello stradello interpoderale da coadiuvato RO6
da e e che “nel periodo dal 2012 al 2016, Persona_19 Persona_20 RO6
veniva aiutato da nel pascolo, nel taglio del legname e nella
[...] Persona_21
manutenzione dei muri di confine nel terreni distinto in catasto al f. 40 mapp. 75, 76 e 78”, precisando, su quest'ultimo capo, di saperlo “perché ci andavamo anche assieme” e, inoltre, di essersi recato nei fondi “dal 1990 fino all'altro ieri” su chiamata della zia (alla medesima domanda il teste riferendosi ai contigui mappali 16 e 21, ha, invece, risposto “Non è vero. Persona_21
Il sig. non stava bene e mi arrangiavo tutto io”). Riferendo sul capo 13 della memoria ex P_3
art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. di parte attrice (vero che “Dalla data della morte di
[...]
, il 12 aprile 2016, le figlie e danno Persona_2 Parte_1 Parte_2
disposizione a di vietare a chiunque l'uso dei terreni di cui al capo 1, salva espressa P_2
autorizzazione data volta per volta dalle stesse (individuati nell'estratto di mappa catastale del
Foglio 40, che si rammostra)”) il teste ha peraltro dichiarato, apertamente _20
contraddicendosi, di essere andato nel terreno l'ultima volta nel 2018.
Invitato a riferire, in risposta alle domande capitolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. di parte attrice, sulle modalità di accesso ai fondi controversi, il teste ha _20
negato di essere mai passato su terreni di proprietà di terzi (e, segnatamente, sulla proprietà di
, contraddistinta con il vicino mappale 86), affermando di avere usato Testimone_2
esclusivamente una mulattiera (la medesima dichiarazione è stata resa anche dai testi
[...]
e , la quale ha riferito di esserci passata pure con il camion). Testimone_3 RO4
Infine, il teste ha dichiarato di non avere mai visto VA nei mappali 75, 76 e 78. _20
Il testimone (udienza del 28.03.2022), dopo avere premesso di non sapere nulla, Persona_19
se non de relato ex parte, della scrittura privata con cui nel 2002 avrebbe RO
comprato i terreni per cui è causa, ha confermato, senza precisazioni o chiarimenti, che dal 2002 al
2018, nei fondi, egli aveva personalmente, insieme a e a RO6 _20
condotto al pascolo ovini e BO della convenuta e, per conto di quest'ultima,
[...] P_
tagliato la legna e manutenuto i muretti a secco di confine. Il teste ha, inoltre, risposto
15 affermativamente alla domanda vero che “nel periodo dal 2012 al 2016, RO6
veniva aiutato da nel pascolo, nel taglio del legname e nella manutenzione dei Persona_21
muri di confine nel terreno distinto in catasto al f. 40 mapp. 75, 76 e 78”, circostanza peraltro negata dal teste che, sempre riferendosi ai mappali 16 e 21, ha dichiarato di Persona_21
avere svolto senza ausili le attività indicate nel capo.
Infine, il teste sentito sui capi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. R_19
civ. di parte attrice, ha dichiarato di non avere mai visto nei terreni in contesa Persona_2
il marito di quest'ultima le attrici e ,
[...] Persona_15 Parte_1 Parte_2 P_2
e e, con riguardo all'accesso ai fondi, ha riferito di
[...] Persona_16 P_3
non essere mai transitato sul contiguo mappale 86, di proprietà di fino al Testimone_2
2014, ma di avere sempre usato una mulattiera.
8.4. Per il convenuto sono stati sentiti i testi e _2 Testimone_5 Tes_3
(udienza del 10.10.2022), e
[...] Persona_14 Persona_13 Testimone_6
(udienza del 26.01.2023). Testimone_7
Escusso sui capi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. del convenuto
, (cugino di madre di ) ha riferito: di non _2 Testimone_5 Persona_6 _2
conoscere i dati catastali dei fondi in contesa, di avere redatto, di proprio pugno, il contratto con cui aveva venduto a il mappale 75 ma di non sapere con certezza se il Persona_3 Persona_6
terreno fosse poi stato effettivamente utilizzato dalla stessa dal marito di questa R_6 R_
; di sapere che tagliava legna “di mestiere”, ma di ignorare se la tagliasse
[...] Persona_5
dai terreni controversi;
di sapere che aveva aiutato , Persona_23 Persona_5
fino al 1995, nelle opere di bonifica dei fondi e nel taglio della legna ma di ignorare se dette attività fossero state compiute nei terreni oggetto di causa;
di sapere che, dopo la morte di R_
, si occupava di tutto per conto di ma di ignorare “se si
[...] Testimone_3 Persona_6
occupasse nello specifico di questi terreni”; di avere appreso da – e, dunque, non Persona_6
per conoscenza diretta – che dal 2001 i terreni in contesa erano nella materiale disponibilità di
. RO
Il testimone ha confermato quanto ai fondi in contesa: che e Testimone_3 Persona_5
dalla metà degli anni Ottanta al 1985, avevano tagliato la legna ricavata dagli Persona_6
alberi piantumati (“lo so perché andavo ad aiutarli e facevo legna anche per me”); che R_
aveva eseguito la bonifica mediante spietramento (“lo so perché ci sono andato quando
[...]
16 c'era la ruspa a spietrare”) avvalendosi della collaborazione di (“È vero, è lui che aveva Parte_4
la ruspa”), il quale era stato retribuito dai coniugi e (“ho visto personalmente che _2 R_6
pagavano , quando finivamo di lavorare andavamo a casa loro e ci pagavano la Parte_4
giornata”); che potava, curava e raccoglieva i frutti degli ulivi piantumati nel Persona_5
mappale 78; che nel mappale 76 era ancora presente il cumulo di pietre realizzato da R_
all'esito della bonifica mediante spietramento, mentre nel mappale 78 esisteva un cumulo di
[...]
pietra denominato “Nuraghe”, diverso dal cumulo di pietre del mappale 76 derivato dalla bonifica;
che dal 1995, su incarico dei coniugi e (il aveva Persona_5 Persona_6 Tes_3 personalmente curato e coltivato i mappali 75, 76 e 78; di sapere, per sentito dire, che dal 2001 i mappali controversi erano occupati da (“Ho visto il bestiame della , RO P_
non solo le pecore, quando c'erano le mucche le vedevo tutti i giorni”), che da quel momento – e almeno fino al 2006, anno nel quale il teste ha dichiarato di avere smesso di recarsi nella zona – li aveva curati personalmente o con l'ausilio del coniuge o di altre persone RO6
appositamente incaricate (“ci andavano persone non di Sedilo per conto della ”). P_
I testi e fratelli germani, rispondendo alle domande di cui Persona_14 Persona_13
alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. delle attrici, hanno negato che a partire dagli anni TA i terreni controversi fossero stati nella disponibilità di o di suoi Persona_2
familiari; i due hanno piuttosto riferito che i fondi – a eccezione del mappale 75, di cui hanno dichiarato di non sapere nulla, specificando che solo i mappali 76 e 78 facevano parte dell'eredità del comune padre, deceduto nel 1966 –, in quel remoto periodo, appartenevano alla loro famiglia e che loro stessi li avevano venduti a e;
secondo Persona_6 Persona_5 R_14
aveva utilizzati i terreni almeno fino al 1995 (il teste ha, però, dichiarato
[...] Persona_5
di non sapere nulla con riguardo al periodo successivo) mentre, a detta di dal Persona_13
1983 alla fine degli anni Novanta, i fondi non sarebbero stati adatti al pascolo delle pecore ma, al massimo, delle capre. Con riguardo alle vie di accesso ai terreni, il teste ha dichiarato di R_14
ricordare l'esistenza di una strada che permetteva l'ingresso diretto nei mappali 76 e 78, negando che fosse necessario il passaggio attraverso il contiguo mappale 86, di proprietà di terzi. A tale ultimo riguardo, in risposta al capo 16 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. del convenuto , il ha dichiarato di ricordare che “si saliva da una stradina col camion, _2 R_14
si attraversava il fiume passando da un ponte”.
17 Il teste (udienza del 26.01.2023), definitosi padrino di e compare Testimone_6 _2
dei coniugi e in risposta al capo 4 (vero che “ Persona_5 Persona_6 Persona_5
e sui predetti terreni, fin dagli anni 1983 e 1986 e sino all'anno 1995, Persona_6
effettuavano il taglio della legna, ricavata dagli alberi piantumati sugli stessi fondi” – mappali 75,
76 e 78 – “per il proprio fabbisogno ed anche per venderla a terzi”) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. del convenuto ha risposto che i coniugi e gli _2 _2 P_3
“dicevano che dovevano andare a raccogliere legna o fare lavori”. Il testimone ha tuttavia chiarito di non essersi mai recato nei terreni e, con riguardo alle altre domande postegli, ha riferito di potere confermare solo de relato ex parte, per averlo saputo dagli stessi e . Infine, il teste R_6 _2
in risposta alla domanda vero che “i terreni siti in agro di Sedilo, località “Serra Tes_6
Maiore” e “Campu Longu”, distinti in Catasto al Foglio 40, Mappali 75, 76 e 78, sono sempre stati curati da personalmente, dal marito o a RO RO6
mezzo di altre persone da lei incaricate” ha risposto “È vero, ad esempio una delle persone incaricate era che aveva le pecore della e del marito” e, relativamente Persona_21 P_
agli innesti d'ulivo curati da , ha dichiarato che “ faceva innesti Persona_5 Persona_5
e potature, perché una volta mi aveva chiesto se conoscevo qualcuno che avesse “olive buone” per fare gli innesti” ma di non saperlo “in relazione ai singoli mappali”.
Infine, il teste (udienza del 26.01.2023) ha dichiarato di avere curato, insieme al Testimone_7
proprio padre, “Le opere di spietramento dei fondi, siti in Località Campu Longu o Serra Maiore” e di essere, per tale attività, stato retribuito dai coniugi e (capi 4 a Persona_5 Persona_6
5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. del convenuto ). _2
8.5. Prima di formulare considerazioni sull'attendibilità dei testi, è necessario evidenziare, quanto ai complessivi esiti dell'istruttoria, le numerosissime incongruenze concernenti la descrizione dei fondi e in particolare: l'esecuzione di attività di bonifica mediante spietramento (affermata dai testi delle parti convenute e negata da quelli di parte attrice); la conduzione al pascolo di VA (negata da alcuni testi di parte convenuta) e di BO (affermata solo da alcuni testi di parte convenuta); la presenza di cumuli di pietre, secondo alcuni testimoni derivata da attività dell'uomo condotta con mezzi meccanici, secondo altri dal parziale crollo di muretti a secco o al più da accatastamenti effettuati a mano;
l'esistenza dei resti di un NU (affermata da alcuni e negata da altri); la presenza di ulivi, riferita da alcuni testimoni di parte convenuta e negata da quelli di parte attrice, secondo cui nei terreni si troverebbero solamente ancorché in parte innestati;
la possibilità _24
18 di accedere ai fondi direttamente da una mulattiera, senza necessità di passare attraverso terreni di proprietà di terzi, affermata da alcuni testi di parte convenuta e negata da quelli di parte attrice, secondo i quali l'ingresso nei fondi sarebbe sempre avvenuto dal mappale 86, per concessione, fino al 2014, del proprietario;
l'inattitudine dei fondi al pascolo delle pecore Testimone_2
(riferita da secondo cui, almeno fino alla fine degli anni Novanta, i terreni Persona_13
sarebbe stati adatti al massimo per le capre).
Siffatte incongruenze, riguardanti elementi materiali, facilmente verificabili e, soprattutto, identificativi dei terreni, inducono a ipotizzare che non vi sia identità fra i fondi di cui hanno riferito i testimoni di parte attrice e quelli di cui hanno narrato i testi dei convenuti.
Ciò premesso, devono ritenersi massimamente attendibili le testimonianze di Persona_16
e di , dei quali, come già rilevato, in ragione della dichiarata assenza di
[...] Testimone_2
stretti vincoli di parentela o di affinità con le parti, è consentito presumere l'assoluta neutralità rispetto agli esiti del processo. Le dichiarazioni dei due, oltre a convergere nella sostanza, sono intrinsecamente coerenti e ricche di dettagli specifici che costituiscono, nonostante le iniziali incertezze di nell'individuazione dei terreni sulla mappa (poi superate Persona_16
attraverso la corretta indicazione della zona d'ubicazione dei fondi), indizio di diretta conoscenza dei luoghi e delle circostanze oggetto di accertamento.
Particolarmente significativa è la convergenza delle due testimonianze sui punti – essenziali – dell'utilizzo esclusivo dei fondi da parte di fin dai primi anni TA, della Persona_2
presenza di (marito di e padre delle attrici) nei terreni per il Persona_15 Persona_2
pascolo e la manutenzione dei confini, della successiva concessione dei fondi prima allo stesso
(dal 1983 al 2000) e poi a (dalla fine degli anni Novanta al Persona_16 P_3
2016), del permesso, concesso alla famiglia di , per il transito attraverso il mappale Persona_2
R_ 86 di proprietà di , riferita da quest'ultimo e confermata dal teste . Testimone_2
A prescindere dai rapporti di parentela e di affinità con le attrici (che, di per sé, non inficiano l'attendibilità del testimone e la credibilità delle sue dichiarazioni), considerazioni analoghe valgono per le testimonianze di e , prive di incoerenze P_3 P_2 Testimone_1
interne e sostanzialmente convergenti nei contenuti.
Quanto ai testi della convenuta , compromette l'attendibilità delle testimonianze dei coniugi P_
e più che il diretto coinvolgimento dei due, per RO4 Testimone_3
conto della cognata nelle vicende negoziali (con ) che Persona_6 RO
19 hanno interessato i mappali in contesa, la contraddittorietà di quanto riferito circa la disponibilità materiale dei fondi nel tempo: difatti, mentre ha dichiarato che i terreni erano RO4
stati nella disponibilità del fratello (padre del convenuto ) dai Persona_5 _2
primi anni TA (e che, prima ancora, i terreni sarebbero stati nella disponibilità di chi li aveva venduti a , ossia, a dire della teste, ), Persona_5 Testimone_8 Testimone_3
ha affermato che “i – ossia, la famiglia delle attrici – “non c'entravano più nulla”
[...] Pt_1
solo dal 1983. Inoltre, la dichiarazione del teste secondo egli cui avrebbe sarebbe “andato Tes_3
a controllare” i terreni dal 1995 al 2001 per poi “fare il contratto” con la Carta, non corrisponde ad alcuna allegazione di parte e non trova riscontri oggettivi esterni.
La testimonianza di – nipote di – presenta una Persona_20 RO
contraddizione grave e manifesta laddove l'uomo ha dichiarato di essere andato nei fondi “dal 1990 fino all'altro ieri” per poi affermare di esservisi recato l'ultima volta nel 2018. Del pari, egli ha dichiarato di non avere mai visto VA nei mappali 75, 76 e 78, circostanza invece riferita da altri testimoni (anche di parte convenuta).
Scarsamente attendibile è pure la testimonianza di , che ha reso dichiarazioni Persona_19
così generiche da far dubitare della diretta conoscenza dei luoghi e delle circostanze oggetto di causa, riferendo di una collaborazione con (marito della convenuta ) RO6 P_
in attività svolte nei terreni in contesa che è, invece, stata confutata dal testimone Persona_21
(il quale ha negato sia che i fondi della convenuta fossero quelli identificati con i mappali 75, 76 e
78, sia che nelle particelle contigue 16 e 21, secondo il Manca di proprietà della , il P_ R_19
fra il 2010 e il 2017, avesse espletato qualunque attività).
Quanto ai testimoni citati nell'interesse del convenuto , la testimonianza di _2
è pressoché priva di valore probatorio, dal momento che il teste, che ha riferito Testimone_5
prevalentemente de relato ex parte, dichiarando di ignorare gli identificativi catastali dei fondi e se le attività indicate nei capi di prova fossero effettivamente state compiute nei terreni controversi, ha dimostrato di non avere diretta conoscenza dei luoghi e dei fatti oggetto di accertamento.
Anche la testimonianza di – che ha dichiarato di non essersi mai recato nei Testimone_6
terreni in contesa e di poter riferire solo quanto aveva appreso dai coniugi e –, _2 R_6
essendo interamente de relato ex parte, è priva di efficacia probatoria autonoma.
I testi e dichiaratisi venditori dei soli mappali 76 e 78 Persona_14 Persona_13
(alienati ai coniugi e , oltre a non poter riferire alcunché di utile Persona_5 Persona_6
20 sulle vicende interessanti il mappale 75, hanno reso dichiarazioni relative a un arco temporale estremamente circoscritto (fino al 1995, precedente almeno sei anni quella dell'affermato inizio del possesso dei terreni da parte ); le stesse possono pertanto concorrere in RO
minima parte all'accertamento dei fatti.
Le testimonianze di e di , prive di contraddizioni interne e nel Testimone_3 Testimone_7
complesso attendibili poiché denotanti una diretta conoscenza dei luoghi e provenienti da persone francamente disinteressate agli esiti del giudizio, manifestano la criticità più rilevante (proprio) nella conferma dell'attività di spietramento, riferita, genericamente, a fondi ubicati nella località
“Campu Longu o Serra Maiore” – ove si trovano anche i mappali 16 e 21, sicuramente nella disponibilità della Carta – piuttosto che, nello specifico, ai mappali 75, 76 e 78.
Per ultima, deve essere valutata la testimonianza di la cui attendibilità è piena Persona_21
sia per l'assenza di rapporti di parentela e di affinità con le parti, sia per la mancanza di indizi di un personale interesse (anche soltanto indiretto) in causa, sia per la coerenza interna, la precisione e la sostanziale genuinità di quanto riferito, sia, soprattutto, poiché resa contra partem.
Il testimone, dopo avere confermato di avere lavorato alle dipendenze di RO
dal 2010 al 2017, ha negato – come sostenuto dalla convenuta – che il pascolo del bestiame, il taglio della legna e la manutenzione dei muri di confine (di cui egli si era occupato per conto della ) P_
avesse interessato i mappali 75, 76 e 78 – in cui il teste ha riferito di avere visto, nel periodo indicato, solamente e genero e figlio dell'attrice P_3 P_2 Parte_1
–, affermando che “i terreni della erano i mappali 16 e 21” (fatto riferito anche dai testi di P_
parte attrice).
8.6. Tutto ciò premesso, poiché, come già rilevato, sorge dal quadro complessivo delle testimonianze il dubbio che i testi di parte attrice e quelli dei convenuti si siano riferiti a gruppi di mappali diversi, in mancanza di documentazione fotografica dello stato dei luoghi, ai fini della inequivoca identificazione dei fondi in contesa come quelli contraddistinti con i mappali 75, 76 e
78, soccorre l'ulteriore elemento, oggettivo poiché comprovato da documenti (doc. 11 di parte attrice, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, cod. proc. civ.), dell'esistenza di un NU in località Serra Maiore.
Per stabilire l'esatta ubicazione del bene archeologico, anche allo scopo di evitare alle parti i costi di una consulenza tecnica d'ufficio, le coordinate indicate nel documento prodotto dalle attrici (X =
1.496.643,00 e Y = 4.446.144,00, corrispondenti a Latitudine: 40.16559° N e
21 Longitudine: 8.96022° E) sono state inserite sul sistema https://catastomappe.it, da cui emerge che il NU è collocato – come riferito dal testimone – nel mappale 76, e non – come P_2
sostenuto dal convenuto – nel mappale 78. _2
9. In definitiva, sulla base delle prove acquisite, la domanda di parte attrice deve essere accolta, essendo risultati provati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie disciplinata dall'art. 1158 cod. civ..
9.1. Quanto al corpus possidendi, il possesso, esclusivo e indisturbato, dei terreni in contesa in capo a a partire dagli anni TA continuativamente fino al decesso, avvenuto nel Persona_2
2016, ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi di parte attrice e del teste di parte convenuta i quali hanno inequivocabilmente riconosciuti i beni oggetto della domanda nei Persona_21
fondi identificati nel catasto terreni del Comune di Sedilo al foglio 40, mappali 75, 76 e 78.
9.2. La prova dell'animus domini ha invece trovato riscontro in elementi oggettivi, quali la finalità dell'uso – di sfruttamento diretto, o indiretto mediante concessione a terzi, dei terreni per il pascolo e per la raccolta della legna – e l'esclusività della relazione materiale con la cosa: a tale ultimo riguardo, infatti, dalle dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta non sono emersi elementi sufficienti a far ritenere che gli stessi fondi, nel ventennio necessario per l'usucapione, maturato negli anni Novanta dovendo collocarsi il dies a quo del termine di prescrizione acquisitiva negli anni TA, siano stati, a qualunque fine, utilizzati da (o da altri soggetti prima Persona_5
di lui) e, dall'inizio degli anni Duemila, da . RO
9.3. Devono, inoltre, ritenersi provate la pubblicità e l'ultraventennalità del possesso, atteso che i testimoni ritenuti più attendibili hanno riconosciuto in che, per oltre Parte_5
vent'anni a partire dagli anni TA, ha utilizzato, con esclusione di terzi, i terreni oggetto della domanda, e nelle sue figlie e le persone che, nel 2016, sono Parte_1 Parte_2
succedute alla madre nel possesso esclusivo dei fondi.
9.4. Per tali motivi, essendo emerso sia dall'esame dei documenti depositati in atti sia dalle dichiarazioni testimoniali ritenute maggiormente affidabili che per oltre Persona_2
vent'anni, ha posseduto uti dominus, pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente i beni oggetto della domanda e che nel possesso materno, nel 2016, sono succedute le attrici, deve ritenersi che e , ai sensi degli att. 1146 e 1158 cod. civ., Parte_1 Parte_2
abbiano acquistato a titolo originario la proprietà dei fondi contesi.
22 10. La domanda della convenuta – che ha quale presupposto costitutivo RO
la proprietà dei mappali controversi – deve, per l'effetto, essere rigettata.
11. La regolamentazione delle spese di lite è governata dal principio della soccombenza.
Pertanto, i convenuti e , costituitisi in giudizio per RO _2
resistere alla domanda (e la prima pure per spiegare contro le attrici domanda riconvenzionale), devono essere condannati, in solido fra loro, a rifondere a e a Parte_1 Parte_2
le spese processuali che, liquidate nel dispositivo, è congruo quantificare, tenuto conto del
[...]
pregio e della consistenza delle difese svolte nell'interesse della parte vittoriosa, in misura media per tutte le fasi.
Il valore della domanda è determinato, ai sensi dell'art. 15 cod. proc. civ., in euro 13.780,00 (pari alla somma di euro 9,60 x 200 per il mappale 75, di euro 30,30 x 200 per il mappale 76 e di euro 29
x 200 per il mappale 78), e, pertanto, le competenze sono liquidate applicando i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00.
Nei rapporti (interni) fra i condannati in solido, tenuto conto delle rispettive posizioni sostanziali, del rigetto della domanda riconvenzionale e della maggiore inattendibilità dei testimoni citati dalla convenuta rispetto a quelli citati dal , è congrua la ripartizione delle spese che P_ _2
dovranno essere rifuse alle attrici nella misura di due terzi a carico di e di RO
un terzo a carico di (art. 97 cod. proc. civ.). _2
Fra i convenuti contumaci e le attrici le spese di lite devono, invece, essere integralmente compensate, potendo dedursi dalla scelta di non costituirsi in giudizio la volontà di non resistere alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) accoglie la domanda delle attrici e, per l'effetto, dichiara che e Parte_1
ai sensi degli artt. 1146 e 1158 cod. civ., hanno acquistato, per usucapione, Parte_2
nella misura della metà a testa, la proprietà dei fondi distinti nel catasto terreni del Comune di
Sedilo al foglio 40, mappali 75, 76 e 78;
2) ordina, per l'effetto, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire le prescritte trascrizioni;
23 3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta contro le attrici dalla convenuta
[...]
; P_
4) condanna e , in solido fra loro, a rifondere a RO _2 [...]
e a le spese processuali, che liquida in euro 264,00 per Parte_1 Parte_2
contributo unificato e diritti di segreteria e in euro 5.077,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) nei rapporti interni fra i coobbligati in solido, pone il pagamento delle spese processuali in favore delle attrici a carico di nella misura di due terzi e a carico di RO
nella misura di un terzo. _2
Oristano, 28.07.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1518 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2018 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con domicilio eletto in Cagliari nello studio degli avvocati Giacomo C.F._2
Stochino e Stefania Perra, che le difendono e rappresentano per procura alle liti depositata in atti, attrici contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in RO C.F._3
Macomer nello studio dell'avv. Antonello Spada, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuta contro
(c.f. , in persona dell'avv. Teresa Manca, _2 C.F._4
amministratrice di sostegno, con domicilio eletto in Oristano nello studio dell'avv. Rosaria
Manconi, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuto contro
(c.f. ), Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
(c.f. ), (c.f. , C.F._6 Controparte_5 C.F._7 CP_3
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._8 Controparte_6
, (c.f. ), C.F._9 CP_7 C.F._10 CP_8
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._11 CP_9 C.F._12
1 convenuti contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse delle attrici: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: A) accertare e dichiarare che la sig.ra e la sig.ra sono proprietarie per Parte_1 Parte_2
intervenuta usucapione degli immobili distinti al Catasto terreni del Comune di Sedilo al foglio 40, mappali 75, 76 e 78; B) ordinare al competente Conservatore dei Registri immobiliari le necessarie trascrizioni e volturazioni del predetto acquisto;
C) con vittoria di spese e competenze di causa.”;
Nell'interesse della convenuta : “a) accertare la responsabilità delle RO
attrici nell'erronea presentazione della denuncia di successione di e di Persona_1
conseguenza nella variazione delle intestatarie catastali dei terreni agrari siti in agro di Sedilo, località “Serra Maiore”, distinti in catasto al foglio 40 mappale 75 della superficie di ha. 0.74.35, al foglio 40 mappale 76 della superficie di ha.
2.34.70 e al foglio 40 mappale 78 della superficie di ha. 0.93.60; b) per l'effetto, condannare e alla rettifica dei Parte_2 Parte_1
dati catastali indicando come intestatario e ad allineare, quindi, quelli RO
risultanti all' , Servizi Catastali, con quelli del Servizio RO0
Pubblicità Immobiliare;
c) autorizzare fin d'ora la Carta Consolata Felicina, in caso di inottemperanza di e , ad apportare la rettifica di cui al Parte_2 Parte_1
precedente punto ponendo le spese a totale carico delle attrici;
d) in ogni caso condannare
[...]
e , in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e Parte_2 Parte_1
patendi nei confronti di quantificabili secondo il prudente apprezzamento RO
del Giudice;
e) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”;
Nell'interesse del convenuto del convenuto : “IN VIA PRELIMINARE - _2
Dichiarare la nullità della citazione per chiamata in causa per violazione dell'art. 163 c.p.c.; -
Dichiarare la inammissibilità e/o invalidità della chiamata per totale assenza di petitum ed indicazione della causa petendi;
NEL MERITO Ferma la suddetta eccezione, rigettare la domanda in quanto totalmente infondata. IN OGNI CASO Vinte le spese del giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione ritualmente notificata, e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio (nato il [...]), , , Controparte_8 CP_9 Controparte_6 CP_7
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_3 _2
e per sentirsi dichiarare proprietarie, per intervenuta usucapione,
[...] RO
2 dei fondi distinti nel catasto terreni del Comune di Sedilo al foglio 40, particelle 75, 76 e 78, che hanno sostenuto di avere posseduto uti dominus, pacificamente e senza soluzione di continuità per oltre vent'anni, anche per effetto della somma del proprio possesso a quello esercitato dalla defunta madre , a cui erano succedute mortis causa il 12.04.2016. Persona_2
Sulle vicende che hanno interessato gli immobili, le attrici hanno esposto: che il terreno distinto nel catasto del Comune di Sedilo al foglio 40, mappale 75 – che alla data dell'impianto (03.10.1985) risultava intestato ai (defunti) fratelli e Persona_3 CP_8
(nato il [...], deceduto celibe e senza figli), il primo dei quali padre e dante causa di
[...]
(nato il [...]), e (deceduta nel Controparte_8 CP_9 Persona_4
1982 e a cui erano succeduti, per causa di morte, il marito e la figlia Controparte_6 CP_7
) –, dal 28.01.2004 risultava intestato, senza indicazione dei passaggi intermedi, ad
[...] _2
(figlio dei defunti e , che l'aveva inserito, erroneamente,
[...] Persona_5 Persona_6
nella dichiarazione di successione della madre Persona_6
che, nelle visure ipocatastali ultraventennali, il terreno distinto nel catasto del Comune di Sedilo al foglio 40, mappale 76 compariva per la prima volta, nel 1933, nella nota di trascrizione della successione ereditaria di (padre di e Persona_7 Persona_8
, quest'ultima madre di e nonna materna delle attrici); lo Persona_9 Persona_2
stesso mappale (76) era poi indicato, il 15.05.1965, nella nota di trascrizione della dichiarazione di successione di (fratello di ), dal quale era pervenuto, Persona_8 Persona_9
per causa di morte, ai tre nipoti (ex sorore), e Controparte_3 Parte_3 Pt_1
; Persona_2
che, alla data dell'impianto (nel 1985), il mappale 76 era, dunque, intestato a CP_3
(a cui sono succeduti mortis causa la moglie
[...] Parte_3 Controparte_4
e i figli e e a (nonché a tale
[...] Controparte_5 CP_3 Persona_2
vedova sconosciuta all'anagrafe e allo stato civile del Comune di Persona_10 R_11
Sedilo), senza riserve, essendo documentati tutti i passaggi intermedi;
che, nel 2017, il mappale 76 era stato inserito nella dichiarazione di successione di Persona_2
deceduta il 12.04.2016, e volturato alle attrici;
[...]
che il 27.07.1995, essendo il mappale 76 stato inserito, per errore, nella dichiarazione di successione di (e non ), e erano stati Persona_5 CP_8 _2 Persona_6
3 indicati quali nuovi intestatari catastali con riserva, e ciò in quanto, non essendo mai stato trascritto un atto di trasferimento di detto terreno in favore del de cuius, mancavano i passaggi intermedi;
che, alla data dell'impianto (03.10.1985), il terreno distinto nel catasto del Comune di Sedilo al foglio 40, mappale 78, risultava per intero intestato, con riserva attesa la mancanza dei passaggi intermedi, a , fu sconosciuto all'anagrafe e allo stato civile del RO1 Persona_4
Comune di Sedilo;
che il mappale 78 era stato, per errore, inserito nella dichiarazione di successione di R_
, e, pertanto, dal 27.07.1995 ne risultavano intestatari catastali, con riserva attesa la
[...] mancanza dei passaggi intermedi, e _2 Persona_6
che i fondi distinti nel catasto terreni del Comune di Sedilo al foglio 40, mappali 75, 76 e 78, erano stati dapprima venduti da e a con _2 Persona_6 RO
scrittura privata del 13.02.2002 e poi, deceduta la nuovamente trasferiti alla , da parte R_6 P_
del solo , con atto pubblico di compravendita del 26.05.2005 (in tale occasione, quanto alla _2
provenienza dei beni, aveva dichiarato di averne ereditato la proprietà dalla madre _2
; Persona_6
che detta compravendita era tuttavia inefficace, dal momento che il fondo non era mai stato nella disponibilità degli alienanti ed era, a quell'epoca, (già) stato acquistato per usucapione da _2
(madre e dante causa delle attrici), che l'aveva pacificamente posseduto uti dominus per
[...]
oltre vent'anni dopo averne acquisito la disponibilità materiale dalla propria famiglia (essendo, ella, parente, per parte di madre, degli originari intestatari catastali e , Persona_3 Controparte_8
nato il [...]).
2. Con comparsa del 20.03.2019 (depositata entro il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ.), si è costituita in giudizio , la quale, dopo avere eccepito la nullità dell'atto di RO
citazione “per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di e di RO1
”, ha esposto di essere proprietaria dei terreni oggetto della domanda proposta Persona_10
dalle attrici, di cui, per esercitarvi la propria azienda agricola e adibirli al pascolo degli animali, aveva avuto la materiale disponibilità a partire dal 2001 e che, poi, le erano stati venduti da _2
, a quell'epoca già beneficiario di amministrazione di sostegno, con atto pubblico di
[...]
compravendita del 26.05.2005, al prezzo complessivo di euro 15.493,71 interamente versato;
quanto alla provenienza dei beni, la convenuta ha affermato che nell'atto di vendita l'alienante aveva dichiarato di avere ereditato i fondi dalla madre deceduta il 28.01.2004. Persona_6
4 Di conseguenza, poiché le attrici avevano, senza titolo, inserito gli anzidetti fondi nella dichiarazione di successione della madre e, di seguito, chiesto e ottenuto le relative Persona_2
variazioni catastali, la ha sostenuto di avere subito un grave pregiudizio – consistente “nel P_
mancato allineamento dei dati catastali dell' di Oristano, Servizi RO0
Catastali, con quelli del Servizio Pubblicità Immobiliare che impedisce di alienare il bene prima dell'indebita correzione” –, per cui ha chiesto il risarcimento del danno.
3. Con comparsa del 04.04.2019 si è costituito in giudizio – con la rappresentanza dell'avv. Teresa
Manca, sua amministratrice di sostegno, autorizzata dal giudice tutelare con decreto del 21.03.2019
– , il quale, denunciata la non integrità del contraddittorio negli stessi termini _2
segnalati dalla convenuta , e dopo avere negato che i terreni siti nell'agro di Sedilo in località P_
Serra Maiore, distinti in catasto al foglio 40, mappali 75, 76 e 78, fossero mai stati nella materiale disponibilità delle attrici o della loro dante causa , ha sostenuto, per quanto di stretto Persona_2
rilievo, che i fondi, almeno dal 1983 (e fino alla vendita conclusa nel 2005 con RO
, che, comunque, già dal 2001, ne aveva la disponibilità materiale), fossero stati posseduti, in
[...]
via esclusiva, pubblicamente, pacificamente e ininterrottamente, dai propri genitori R_
e , i quali li avevano comprati, in parte (mappali 76 e 78), con scrittura
[...] Persona_6
privata del 14.09.1983, da e e, in parte (mappale R_12 Persona_13 Persona_14
75), sempre con scrittura privata (del 05.06.1986), da . Persona_3
4. All'udienza del 24.10.2019, è stato dichiarato integro il contraddittorio e, dunque, esclusa la necessità di citare in giudizio, quali litisconsorti necessari, e Persona_10 RO1
[...
, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ..
5. La causa è stata istruita mediante documenti, prova per testi e per interpello.
§§§
6. Poiché costituisce oggetto del giudizio, in primo luogo, l'accertamento dell'acquisto per usucapione, da parte delle attrici, dei terreni siti nell'agro di Sedilo, in località Serra Maiore, distinti in catasto al foglio 40, mappali 75, 76 e 78, è opportuno ricordare che chi agisce in giudizio assumendo di avere acquistato beni ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. è tenuto a dimostrare: la relazione materiale con un bene immobile, che deve essere precisamente individuato;
il momento iniziale del possesso, necessario per stabilire la decorrenza del ventennio utile a usucapire;
l'esercizio pacifico, pubblico e ininterrotto del possesso per vent'anni.
5 6.1. Ciò premesso, per quel che concerne le originarie allegazioni, va innanzitutto evidenziato che l'affermazione del possesso da parte delle attrici si è basata, nella prima fase del giudizio, sulle sole risultanze documentali riportate nella superiore espositiva in fatto.
Con riguardo agli aspetti materiali, e si sono, invece, Parte_1 Parte_2
limitate a sostenere che i terreni oggetto della domanda fossero stati da sempre nella disponibilità della propria famiglia, asserendo che il possesso utile a usucapire fosse, oltre al proprio, quello esercitato, fino al 2016, anno del decesso, dalla defunta madre e dante causa;
Persona_2
nell'atto di citazione, così come nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., non si rinvengono, in buona sostanza, specifiche indicazioni cronologiche sul momento di inizio e sulla continuità del possesso o precisazioni sull'effettività dell'uso e sulle sue modalità.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ., in cui è stata capitolata la prova orale – infine ammessa in base al principio, assodato in giurisprudenza, secondo cui nelle azioni relative ai diritti autodeterminati la causa petendi si identifica con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto, mentre l'allegazione dei fatti o degli atti da cui dipende il diritto vantato non è necessaria ai fini dell'individuazione della domanda, ma soltanto per la prova dell'acquisto, sicché la deduzione dei fatti storici in cui si è estrinsecato il possesso utile ad usucapionem, integrando a livello processuale un fatto secondario, non è soggetta alle preclusioni stabilite per l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda –, sono stati più specificamente descritti i connotati del possesso vantato dalle attrici.
6.2. In particolare, sulla scorta delle ulteriori allegazioni ricavabili dalla memoria istruttoria,
l'oggetto della prova – che in linea generale riguarda il possesso dei terreni siti nell'agro di Sedilo, in località Serra Maiore, distinti in catasto al foglio 40, mappali 75, 76 e 78 – deve reputarsi esteso: all'utilizzo esclusivo, da parte della dante causa delle attrici (con l'ausilio Persona_2
del coniuge che aveva curato la manutenzione dei confini, fino al decesso del Persona_15
medesimo, avvenuto nel 1983, e, in seguito, fino al 2016, con l'aiuto delle figlie Parte_1
e , per il pascolo e per la raccolta della legna dai primi anni TA al 2016
[...] Parte_2
(anno della morte); all'ausilio dato a dal nipote dalla fine degli Persona_2 P_2
anni Novanta al 2016 per la raccolta della legna e per la manutenzione dei confini;
alla concessione dei fondi ad , per il pascolo delle proprie pecore insieme a quelle della stessa Persona_16
dal 1983 alla fine degli anni Novanta;
alla concessione dei fondi a per il _2 P_3
pascolo di VA e delle proprie pecore, insieme a quelle della stessa dagli anni Novanta al _2
6 2016; all'utilizzo esclusivo dei fondi da parte delle attrici dal 2016 (anno del decesso della madre) all'attualità; alla concessione dei terreni, da parte delle attrici, dal 2016, a (figlio di P_2
, impegnato anche nella manutenzione dei confini, per il pascolo di VA;
Parte_1
all'uso, per accedere ai fondi, di un passaggio ricadente sul contiguo mappale 86, nella disponibilità di (e da questi venduto il 06.12.2014 a , che aveva consentito Persona_17 P_2
R_ il transito a , ai suoi familiari e agli allevatori e;
alla presenza, Persona_2 P_3
nei terreni in contesa, soltanto di muretti a secco in pietra, delimitanti i confini, di resti archeologici e di cumuli di pietrame;
alla presenza, nei fondi controversi, di varchi aperti nei muretti a secco di confine (accessibili poiché sprovvisti di cancello o serratura), di percorsi interpoderali tracciati dal passaggio di uomini, animali e mezzi, di una strada vicinale abbandonata, di vegetazione spontanea, fra cui olivastri, attualmente incolti ma innestati dal defunto marito di Persona_15 _2
[...]
7. Tanto premesso, per quanto concerne l'oggetto della domanda (con specifico riguardo al corpus possidendi), è pacifica l'identificazione con i mappali 75, 76 e 78 (sotto raffigurati e tratti dai documenti 4 e 10 di parte attrice) dei terreni in contesa.
7 8. Per quanto attiene agli altri elementi costitutivi della fattispecie disciplinata dall'art. 1158 cod. civ., gli esiti tutt'altro che lineari di un'articolata istruttoria orale impongono la partita disamina di quanto dichiarato dai testimoni di ciascuna delle parti.
8.1. Per dare ordine al discorso, le testimonianze saranno esaminate per gruppi di testimoni (prima quelli citati dall'attrice, poi quelli della convenuta Carta e infine quelli del convenuto ). _2
8.2. In primo luogo, relativamente alle circostanze capitolate nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, cod. proc. civ. di parte attrice, va rilevato che i testi e P_2 Testimone_1 [...]
hanno saputo, senza incertezze, indicare i beni controversi sulle mappe loro esibite. Testimone_2
I testi e (sentiti all'udienza del 22.11.2021), pur dichiarando P_3 Persona_16
di non riuscire a individuare i fondi nella mappa (essendo a loro ignoti i numeri dei mappali), dopo avere affermato che sarebbero, comunque, stati in grado di riconoscere i terreni in loco, hanno fornito indicazioni atte a ingenerare il convincimento di una conoscenza diretta dei luoghi.
Difatti, il teste ha correttamente individuato la zona in cui sono ubicati i terreni, mentre P_3
ha riferito di aver portato al pascolo le proprie pecore in fondi (che ha Persona_16
8 indicato come di proprietà di ) collocati nell'agro di Sedilo, fra l'altro, in località Persona_2
Serra Maiore (che è quella ove si trovano i beni in contesa). Le iniziali incertezze in ordine all'indicazione dei terreni sulla mappa non valgono, pertanto, a reputare non attendibili le testimonianze dei due.
Ciò premesso, i cinque testimoni di parte attrice hanno nella sostanza confermato quanto sostenuto da e da . Parte_1 Parte_2
Partendo dalle testimonianze di (udienza del 22.11.2021) e di Persona_16 [...]
(udienza del 13.12.2021), proprietario di terreni vicini a quelli per cui è causa, che Testimone_2 saranno esaminate per prime in quanto la dichiarata assenza di stretti vincoli di parentela o di affinità con le parti induce a presumerne la neutralità assoluta rispetto agli esiti del processo, i testi hanno confermato l'utilizzo esclusivo dei fondi controversi da parte di fin dai primi Persona_2
anni TA (secondo il , “anche da prima”, perché “i terreni in questione sono sempre CP_8
stati della loro famiglia”).
I due hanno inoltre riferito di aver visto – marito della deceduto nel 1983 – Persona_15 _2
pascolare bestiame e raccogliere legna nei fondi e occuparsi della manutenzione dei confini (ancor
R_ più nello specifico, il teste ha dichiarato di aver visto l'uomo nei terreni “nei primi anni '80”, mentre il teste ha riferito di “aver dato il permesso alla famiglia di e in CP_8 Persona_2
particolare al marito per far passare il camion attraverso i miei mappali 53 e 54 e Persona_15
altri due mappali di cui non ricordo il numero”).
, che ha confermato di avere portato al pascolo le proprie pecore nei Persona_16
terreni, insieme a quelle di e su concessione di quest'ultima, dal 1983 al 2000, ha Persona_2
riferito che la medesima attività nel periodo successivo (ossia, dalla fine degli anni Novanta al
2016) era stata svolta, sempre su concessione della da _2 P_3
Anche ha riferito la presenza nei fondi, per il pascolo del bestiame, oltre Testimone_2
che di di (dal 1983), per il pascolo di pecore, e, in seguito, di Persona_15 Persona_16
dalla fine degli anni Novanta al 2016 per il pascolo di pecore e di VA. P_3
Con riguardo al periodo successivo, , che ha riferito di aver lasciato i fondi Persona_16
intorno al 1999/2000 (si veda, in proposito, la risposta data alla domanda sub capo 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. della convenuta ), ha coerentemente affermato di P_
non sapere se dopo la morte di , avvenuta nel 2016, i terreni fossero stati utilizzati, Persona_2
fino all'attualità, in via esclusiva da e da sebbene non per Parte_1 Parte_2
9 conoscenza diretta (in quanto non ci sarebbe più tornato dal 2014), il fatto è, invece, stato confermato da , il quale ha dichiarato “È vero, ci sono sempre loro” e “so Testimone_2
per sentito dire che ora ci va ”, figlio di mentre, in precedenza, P_2 Parte_1
aveva vi visto il marito di quest'ultima.
Per quanto riguarda il transito, anche con il camion, su fondi di proprietà del teste da parte CP_8
di e di suoi familiari per accedere ai mappali in contesa, la circostanza, Persona_2
R_ riferita dallo stesso , è stata confermata dal testimone , il quale ha dichiarato di avere CP_8
personalmente utilizzato il passaggio (pur ignorando di chi fossero i terreni su cui lo stesso insisteva).
La presenza nei fondi di è, invece, stata confermata, per conoscenza diretta, dal teste P_2
R_
, il quale peraltro ha dichiarato di non sapere quali attività l'uomo vi svolgesse (in proposito,
R_ va, però, evidenziato che, secondo quanto dal medesimo riferito, il non sarebbe più tornato nei luoghi dall'inizio degli anni 2000, quando nato nel 1984, aveva sedici anni, talché P_2
può presumersi che l'allora ragazzo non avesse occasione o motivo per utilizzare i fondi per scopi personali ma, piuttosto che, proprio come richiesto nel capo 9, aiutasse la nonna, la madre e la zia nella raccolta della legna e nella manutenzione dei confini).
In ordine alla descrizione dei luoghi, i testi e , Persona_16 Testimone_2
rispondendo affermativamente alle domande di parte attrice, hanno confermato la presenza nei terreni di pietre ma non di resti archeologici (in proposito, il teste ha riferito “Ci sono CP_8
cumuli di pietrame, ma che siano archeologia non mi risulta. Dicono che c'è un NU in mezzo alle frasche ma io non l'ho mai visto”); inoltre, è stata riferita la presenza di varchi nei muretti a secco (privi di cancelli) e di vegetazione spontanea, fra cui olivastri, in parte innestati (secondo il teste anche da prima del decesso di “perché non sono piante piccole”). CP_8 Persona_15
R_ Infine, i testi e hanno riferito che la strada PE LA (raffigurata e CP_8
nominativamente indicata nella seconda delle mappe di cui sopra) parte dal fiume e, secondo il teste
R_
, arriva a Sorradile e non è carrabile.
I testimoni (udienza del 22.11.2021), e (udienza del P_3 P_2 Testimone_1
13.12.2021), il primo e il secondo, rispettivamente, genero e figlio dell'attrice Parte_1
l'ultimo figlio della convenuta contumace (e cugino delle attrici), nel
[...] Controparte_3
confermare per intero le circostanze di fatto poste da e da a Parte_1 Parte_2
fondamento della propria domanda (come riassunte nel superiore paragrafo 6.2.), hanno reso
10 dichiarazioni prive di contraddizioni interne e coerenti, per contenuto, con quelle degli altri testimoni citati da parte attrice. Nessun elemento consente, pertanto, di dubitare della veridicità di quanto gli stessi hanno riferito.
Quanto alle risposte fornite dai testimoni di parte attrice in materia di prova contraria, va in primo luogo evidenziato, con riguardo alle domande loro poste nell'interesse di RO
(e capitolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ., depositata nell'interesse della medesima), che, relativamente ai fatti indicati sub capo 2 (“Vero che nel febbraio 2002,
[...]
e in seguito alla stipula della scrittura privata tra e P_4 RO5 Persona_6
da una parte e dall'altra, per conto di e _2 RO R_6 _2
consegnavano le chiavi d'ingresso di una casa di abitazione e dei terreni compravenduti e verificavano unitamente all'acquirente i confini degli immobili compravenduti, compreso quello per cui è causa?”), secondo il teste “In questi terreni non c'è nessuna casa” e i fondi P_2
venduti dal alla Carta non corrisponderebbero a quelli oggetto di causa, ma a quelli a _2
fianco, contraddistinti con i mappali 16 e 21 (cerchiati in azzurro nella seconda delle figure di cui sopra).
Anche il teste ha dato una risposta analoga in merito all'identificazione dei Testimone_2
terreni; nello specifico, il testimone, premettendo di non conoscere i numeri dei mappali, ha indicato sulla mappa esibitagli i fondi che, per quanto a lui noto, erano stati comprati dalla , P_
individuandoli in quelli distinti con le particelle 16 e 91, rispetto a cui ha specificato che il dante causa di (padre del convenuto , a sua volta dante causa della Persona_5 _2
) era soprannominato ”, mentre il mappale 16 era stato venduto al da P_ R_18 _2
Persona_14
ha poi negato sia che dal 2002 al 2018 nei terreni oggetto di causa fossero Testimone_2
stati condotti al pascolo BO e ovini di proprietà di da parte di RO [...]
o (“Non ho mai visto queste persone nei P_6 Persona_19 Persona_20
terreni di cui stiamo parlando”), sia che, nello stesso periodo, RO6 R_19
o avessero tagliato la legna dai fondi per conto della convenuta (“Io
[...] Persona_20 P_
non li ho visti fare lavori di nessun genere. Nei terreni per cui è causa ho sempre visto
[...]
e i suoi parenti”), sia, infine, che dal 2012 al 2016 (marito di R_1 RO6
) fosse stato aiutato da nel pascolo, nel taglio del RO Persona_21
legname e nella manutenzione dei muri di confine dei mappali 75, 76 e 78 (“So per sentito dire che
11 il bestiame del era custodito da , ma non veniva pascolato nei terreni per P_3 Persona_21
cui è causa, bensì nei mappali 91 e 16”).
Sulle risposte fornite dai testimoni di parte attrice in materia di prova contraria ai quesiti loro posti nell'interesse del convenuto , alla domanda vero che “ e _2 Persona_5 R_6
sui predetti terreni, fin dagli anni 1983 e 1986 e sino all'anno 1995, effettuavano il taglio
[...]
della legna, ricavata dagli alberi piantumati sugli stessi fondi, per il proprio fabbisogno ed anche per venderla a terzi”, il teste ha (nuovamente) risposto di avere visto Testimone_2
soltanto nei mappali 16 e 91 (e non in quelli controversi). Persona_5
Nessuno dei testimoni di parte attrice ha confermato che nei mappali 75, 76 e 78 fossero stati eseguiti lavori di spietramento (il teste ha riferito: “(in) quei terreni non sono mai P_3
stati spietrati, sono incolti”; il teste ha dichiarato: “mai nessuno ha fatto Testimone_2
spietramento”); solo il testimone ha confermato l'attività di spietramento Persona_16
ma in risposta a un capo (il n. 8, testualmente formulato in questi termini “Le opere di spietramento dei fondi, siti in Località Campu Longu o Serra Maiore, venivano eseguite da , residente Parte_4
in Dualchi”), privo dell'indicazione dei mappali, in cui è fatto riferimento anche alla località Campu
Longu, contigua alla località Serra Maiore e che, come ben visibile nella seconda delle mappe che precedono, è quella in cui sono ubicate le particelle 16, 21 e 91 (indicate dai testi di parte attrice come quelle oggetto di compravendita fra e ); il teste Persona_5 RO
R_
ha, poi, risposto “Non lo so” alla domanda successiva (capo 9), relativa all'indicazione di chi avesse demandato a i lavori di spietramento sostenendone i costi. Parte_4
Ancora, i testimoni di parte attrice hanno negato la presenza di ulivi nei fondi controversi (teste
: “Io non ho mai visto piante di ulivo nei mappali per cui è causa”; teste Testimone_1 [...]
: “(…) io non ho mai visto piante di olivo”), nonché la presenza, nel mappale 76, di Persona_16
un cumulo di pietre realizzato da successivamente alla bonifica del terreno (teste Persona_5
“Che io sappia no, se c'è può essere coperto da vegetazione. Ci sono piccoli cumuli P_3
di pietra, ma non residui di uno spietramento meccanico”; teste “Non è vero, non c'è P_2
nessun cumulo di pietre ma solo mucchietti di pietre raccolte a mano”; teste : “Ci Testimone_1
sono mucchi di pietre raccolte a mano”) e, nel mappale 78, di un altro cumulo di pietre denominato
“Nuraghe” (teste “Che io sappia no, c'è un vero e proprio NU denominato P_3
“Serra Maiore”, che si trova dentro il terreno di mia suocera”; teste “Non è vero, c'è P_2
12 un vero e proprio NU, franato, ma è nel mappale 76”, teste “C'è un cumulo di Testimone_1
pietre che non si capisce, sono pietre raccolte a mano”).
Infine, il teste ha risposto “No, balle” alla domanda vero che Testimone_2
“Successivamente alla morte di , avvenuta in data 27.07.1995, i terreni siti in Persona_5
agro di Sedilo, Località Serra Maiore o Campu Longu, distinti in Catasto ai Mappali 75, 76 e 78 sono stati curati e coltivati da su incarico di moglie del RO5 Persona_6
”, e “Io a non l'ho mai vista in questi terreni. (…) Non ho mai visto _2 RO
nemmeno , che è il marito della;
ho sentito dire che il bestiame del RO6 P_
era custodito dal ” alla domanda vero che “ si P_3 Persona_21 RO5
occupava dei predetti fondi sino al 2001 e cioè sino a quando nel possesso pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto era subentrata ”. RO
8.3. Nell'esame delle dichiarazioni dei testimoni citati dalla convenuta è interessante partire P_
proprio dall'escussione di (sentito all'udienza del 22.07.2022), privo di personali Persona_21
interessi in causa e di rapporti di parentela con le parti, il quale, sulle domande capitolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. di , ha risposto che i RO
fondi di proprietà di quest'ultima erano quelli identificati con i numeri di particella 16 e 21, mentre nei – contigui – mappali controversi (75, 76 e 78) egli, dal 2010 al 2017 (unico periodo per cui era in grado di riferire), aveva visto solo e (rispettivamente, come già detto, P_3 P_2
genero e figlio dell'attrice ; inoltre, il teste Manca alla domanda vero che Parte_1
“nello stesso periodo (2002-2018) veniva effettuato nel terreno in oggetto il taglio del legnatico, la manutenzione dei muretti a secco delimitanti il fondo e dello stradello interpoderale da
[...]
coadiuvato da e ha risposto “Quando c'ero RO6 Persona_19 Persona_20
io non li ho mai visti”.
Sentito sui capi delle memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. di parte attrice, il teste Manca, ha poi, per quanto di interesse, riferito, sempre specificando di avere conoscenza dei luoghi solo a partire dal 2010, che nei mappali 75, 76 e 78: dal 2010 al 2017 aveva visto P_3
e per conto di (capo 1), la quale si avvaleva dell'ausilio
[...] P_2 Persona_2
dei due anche per la raccolta della legna (capo 4); che, fino alla morte, aveva Persona_2
utilizzato i fondi “in via esclusiva”, concedendoli per il pascolo, dalla fine degli anni Novanta al
2016, a il quale vi conduceva VA e le proprie pecore insieme a quelle della stessa P_3
(capo 6); che, dopo la morte della madre, risalente all'aprile 2016, e fino all'attualità, Maria _2
13 e avevano utilizzato i fondi in via esclusiva per la raccolta della Parte_1 Parte_2
legna, curando la manutenzione dei confini (capo 7); che dal 2016, per concessione della madre e della zia e conduceva al pascolo VA nei Parte_1 Parte_2 P_2
terreni (capo 8).
Per quanto riguarda le dichiarazioni rese dagli altri testimoni citati dalla convenuta, sentiti all'udienza del 10.03.2022, i testi e – fra di loro RO4 Testimone_3
coniugati e rispettivamente sorella e cognato del defunto (padre del convenuto Persona_5
) –, dopo avere confermato che nel 2002, in seguito alla stipulazione della scrittura _2 privata tra e da una parte e dall'altra, Persona_6 _2 RO
avevano provveduto personalmente a consegnare all'acquirente le chiavi d'ingresso di una casa di abitazione e dei terreni compravenduti, inclusi quelli per cui è causa, hanno riferito, rispondendo alla domanda sub capo 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. della convenuta
, di ignorare le successive vicissitudini dei fondi;
i due testimoni, interrogati anche sulle P_
domande capitolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. di parte attrice, hanno negato la disponibilità dei fondi in capo a e alle figlie, ma, mentre Persona_2 P_4
ha dichiarato che dai primi anni TA al 1983 i terreni erano stati nella disponibilità del
[...]
fratello e prima ancora di “colui che glieli aveva venduti, cioè ” (capi 1 R_ Persona_22
e 2), ha riferito che “i non c'entravano più nulla” – solo – dal Testimone_3 Pt_1
1983, anno in cui i beni sarebbero stati acquistati dal cognato . Persona_5 Testimone_3
ha, poi, riferito “mio cognato ha usato il terreno fino al 1995 anno della sua morte, poi
[...]
l'ho utilizzato io, andavo a controllarlo fino al 2001 che ho fatto il contratto con la signora ” P_
(dichiarazioni di analogo tenore ha reso, sul capo 4, la teste , la quale ha affermato “c'era _2
mio fratello fino al 1995, poi è subentrato mio marito fino alla data Testimone_3
della vendita nel 2001/2002 alla signora ”). RO
Degli altri testimoni citati dalla Carta, nulla di utile ha riferito (udienza del Testimone_4
10.03.2022), il quale ha dichiarato di non sapere alcunché dei terreni in contesa, osservando di esservisi recato “solo una volta per raccogliere alcuni fasci di legna (…) quando c'era come padrone negli anni 70/80” (capo 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. Persona_5
proc. civ. della convenuta Carta) e omettendo di chiarire come sapesse di chi fossero i fondi.
(udienza del 28.03.2022), nipote di , ha risposto Persona_20 RO
affermativamente alle domande vero che “i terreni indicati nel capo che precede venivano destinati
14 al pascolo prevalentemente con BO e ovini di proprietà di , i quali venivano RO
condotti al pascolo nel terreno per cui è causa nel periodo dal 2002 al 2018 da RO6
unitamente a e e che “nello stesso periodo (2002-
[...] Persona_19 Persona_20
2018) veniva effettuato nel terreno in oggetto il taglio del legnatico, la manutenzione dei muretti a secco delimitanti il fondo e dello stradello interpoderale da coadiuvato RO6
da e e che “nel periodo dal 2012 al 2016, Persona_19 Persona_20 RO6
veniva aiutato da nel pascolo, nel taglio del legname e nella
[...] Persona_21
manutenzione dei muri di confine nel terreni distinto in catasto al f. 40 mapp. 75, 76 e 78”, precisando, su quest'ultimo capo, di saperlo “perché ci andavamo anche assieme” e, inoltre, di essersi recato nei fondi “dal 1990 fino all'altro ieri” su chiamata della zia (alla medesima domanda il teste riferendosi ai contigui mappali 16 e 21, ha, invece, risposto “Non è vero. Persona_21
Il sig. non stava bene e mi arrangiavo tutto io”). Riferendo sul capo 13 della memoria ex P_3
art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. di parte attrice (vero che “Dalla data della morte di
[...]
, il 12 aprile 2016, le figlie e danno Persona_2 Parte_1 Parte_2
disposizione a di vietare a chiunque l'uso dei terreni di cui al capo 1, salva espressa P_2
autorizzazione data volta per volta dalle stesse (individuati nell'estratto di mappa catastale del
Foglio 40, che si rammostra)”) il teste ha peraltro dichiarato, apertamente _20
contraddicendosi, di essere andato nel terreno l'ultima volta nel 2018.
Invitato a riferire, in risposta alle domande capitolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. di parte attrice, sulle modalità di accesso ai fondi controversi, il teste ha _20
negato di essere mai passato su terreni di proprietà di terzi (e, segnatamente, sulla proprietà di
, contraddistinta con il vicino mappale 86), affermando di avere usato Testimone_2
esclusivamente una mulattiera (la medesima dichiarazione è stata resa anche dai testi
[...]
e , la quale ha riferito di esserci passata pure con il camion). Testimone_3 RO4
Infine, il teste ha dichiarato di non avere mai visto VA nei mappali 75, 76 e 78. _20
Il testimone (udienza del 28.03.2022), dopo avere premesso di non sapere nulla, Persona_19
se non de relato ex parte, della scrittura privata con cui nel 2002 avrebbe RO
comprato i terreni per cui è causa, ha confermato, senza precisazioni o chiarimenti, che dal 2002 al
2018, nei fondi, egli aveva personalmente, insieme a e a RO6 _20
condotto al pascolo ovini e BO della convenuta e, per conto di quest'ultima,
[...] P_
tagliato la legna e manutenuto i muretti a secco di confine. Il teste ha, inoltre, risposto
15 affermativamente alla domanda vero che “nel periodo dal 2012 al 2016, RO6
veniva aiutato da nel pascolo, nel taglio del legname e nella manutenzione dei Persona_21
muri di confine nel terreno distinto in catasto al f. 40 mapp. 75, 76 e 78”, circostanza peraltro negata dal teste che, sempre riferendosi ai mappali 16 e 21, ha dichiarato di Persona_21
avere svolto senza ausili le attività indicate nel capo.
Infine, il teste sentito sui capi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. R_19
civ. di parte attrice, ha dichiarato di non avere mai visto nei terreni in contesa Persona_2
il marito di quest'ultima le attrici e ,
[...] Persona_15 Parte_1 Parte_2 P_2
e e, con riguardo all'accesso ai fondi, ha riferito di
[...] Persona_16 P_3
non essere mai transitato sul contiguo mappale 86, di proprietà di fino al Testimone_2
2014, ma di avere sempre usato una mulattiera.
8.4. Per il convenuto sono stati sentiti i testi e _2 Testimone_5 Tes_3
(udienza del 10.10.2022), e
[...] Persona_14 Persona_13 Testimone_6
(udienza del 26.01.2023). Testimone_7
Escusso sui capi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. del convenuto
, (cugino di madre di ) ha riferito: di non _2 Testimone_5 Persona_6 _2
conoscere i dati catastali dei fondi in contesa, di avere redatto, di proprio pugno, il contratto con cui aveva venduto a il mappale 75 ma di non sapere con certezza se il Persona_3 Persona_6
terreno fosse poi stato effettivamente utilizzato dalla stessa dal marito di questa R_6 R_
; di sapere che tagliava legna “di mestiere”, ma di ignorare se la tagliasse
[...] Persona_5
dai terreni controversi;
di sapere che aveva aiutato , Persona_23 Persona_5
fino al 1995, nelle opere di bonifica dei fondi e nel taglio della legna ma di ignorare se dette attività fossero state compiute nei terreni oggetto di causa;
di sapere che, dopo la morte di R_
, si occupava di tutto per conto di ma di ignorare “se si
[...] Testimone_3 Persona_6
occupasse nello specifico di questi terreni”; di avere appreso da – e, dunque, non Persona_6
per conoscenza diretta – che dal 2001 i terreni in contesa erano nella materiale disponibilità di
. RO
Il testimone ha confermato quanto ai fondi in contesa: che e Testimone_3 Persona_5
dalla metà degli anni Ottanta al 1985, avevano tagliato la legna ricavata dagli Persona_6
alberi piantumati (“lo so perché andavo ad aiutarli e facevo legna anche per me”); che R_
aveva eseguito la bonifica mediante spietramento (“lo so perché ci sono andato quando
[...]
16 c'era la ruspa a spietrare”) avvalendosi della collaborazione di (“È vero, è lui che aveva Parte_4
la ruspa”), il quale era stato retribuito dai coniugi e (“ho visto personalmente che _2 R_6
pagavano , quando finivamo di lavorare andavamo a casa loro e ci pagavano la Parte_4
giornata”); che potava, curava e raccoglieva i frutti degli ulivi piantumati nel Persona_5
mappale 78; che nel mappale 76 era ancora presente il cumulo di pietre realizzato da R_
all'esito della bonifica mediante spietramento, mentre nel mappale 78 esisteva un cumulo di
[...]
pietra denominato “Nuraghe”, diverso dal cumulo di pietre del mappale 76 derivato dalla bonifica;
che dal 1995, su incarico dei coniugi e (il aveva Persona_5 Persona_6 Tes_3 personalmente curato e coltivato i mappali 75, 76 e 78; di sapere, per sentito dire, che dal 2001 i mappali controversi erano occupati da (“Ho visto il bestiame della , RO P_
non solo le pecore, quando c'erano le mucche le vedevo tutti i giorni”), che da quel momento – e almeno fino al 2006, anno nel quale il teste ha dichiarato di avere smesso di recarsi nella zona – li aveva curati personalmente o con l'ausilio del coniuge o di altre persone RO6
appositamente incaricate (“ci andavano persone non di Sedilo per conto della ”). P_
I testi e fratelli germani, rispondendo alle domande di cui Persona_14 Persona_13
alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. delle attrici, hanno negato che a partire dagli anni TA i terreni controversi fossero stati nella disponibilità di o di suoi Persona_2
familiari; i due hanno piuttosto riferito che i fondi – a eccezione del mappale 75, di cui hanno dichiarato di non sapere nulla, specificando che solo i mappali 76 e 78 facevano parte dell'eredità del comune padre, deceduto nel 1966 –, in quel remoto periodo, appartenevano alla loro famiglia e che loro stessi li avevano venduti a e;
secondo Persona_6 Persona_5 R_14
aveva utilizzati i terreni almeno fino al 1995 (il teste ha, però, dichiarato
[...] Persona_5
di non sapere nulla con riguardo al periodo successivo) mentre, a detta di dal Persona_13
1983 alla fine degli anni Novanta, i fondi non sarebbero stati adatti al pascolo delle pecore ma, al massimo, delle capre. Con riguardo alle vie di accesso ai terreni, il teste ha dichiarato di R_14
ricordare l'esistenza di una strada che permetteva l'ingresso diretto nei mappali 76 e 78, negando che fosse necessario il passaggio attraverso il contiguo mappale 86, di proprietà di terzi. A tale ultimo riguardo, in risposta al capo 16 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. del convenuto , il ha dichiarato di ricordare che “si saliva da una stradina col camion, _2 R_14
si attraversava il fiume passando da un ponte”.
17 Il teste (udienza del 26.01.2023), definitosi padrino di e compare Testimone_6 _2
dei coniugi e in risposta al capo 4 (vero che “ Persona_5 Persona_6 Persona_5
e sui predetti terreni, fin dagli anni 1983 e 1986 e sino all'anno 1995, Persona_6
effettuavano il taglio della legna, ricavata dagli alberi piantumati sugli stessi fondi” – mappali 75,
76 e 78 – “per il proprio fabbisogno ed anche per venderla a terzi”) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. del convenuto ha risposto che i coniugi e gli _2 _2 P_3
“dicevano che dovevano andare a raccogliere legna o fare lavori”. Il testimone ha tuttavia chiarito di non essersi mai recato nei terreni e, con riguardo alle altre domande postegli, ha riferito di potere confermare solo de relato ex parte, per averlo saputo dagli stessi e . Infine, il teste R_6 _2
in risposta alla domanda vero che “i terreni siti in agro di Sedilo, località “Serra Tes_6
Maiore” e “Campu Longu”, distinti in Catasto al Foglio 40, Mappali 75, 76 e 78, sono sempre stati curati da personalmente, dal marito o a RO RO6
mezzo di altre persone da lei incaricate” ha risposto “È vero, ad esempio una delle persone incaricate era che aveva le pecore della e del marito” e, relativamente Persona_21 P_
agli innesti d'ulivo curati da , ha dichiarato che “ faceva innesti Persona_5 Persona_5
e potature, perché una volta mi aveva chiesto se conoscevo qualcuno che avesse “olive buone” per fare gli innesti” ma di non saperlo “in relazione ai singoli mappali”.
Infine, il teste (udienza del 26.01.2023) ha dichiarato di avere curato, insieme al Testimone_7
proprio padre, “Le opere di spietramento dei fondi, siti in Località Campu Longu o Serra Maiore” e di essere, per tale attività, stato retribuito dai coniugi e (capi 4 a Persona_5 Persona_6
5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. del convenuto ). _2
8.5. Prima di formulare considerazioni sull'attendibilità dei testi, è necessario evidenziare, quanto ai complessivi esiti dell'istruttoria, le numerosissime incongruenze concernenti la descrizione dei fondi e in particolare: l'esecuzione di attività di bonifica mediante spietramento (affermata dai testi delle parti convenute e negata da quelli di parte attrice); la conduzione al pascolo di VA (negata da alcuni testi di parte convenuta) e di BO (affermata solo da alcuni testi di parte convenuta); la presenza di cumuli di pietre, secondo alcuni testimoni derivata da attività dell'uomo condotta con mezzi meccanici, secondo altri dal parziale crollo di muretti a secco o al più da accatastamenti effettuati a mano;
l'esistenza dei resti di un NU (affermata da alcuni e negata da altri); la presenza di ulivi, riferita da alcuni testimoni di parte convenuta e negata da quelli di parte attrice, secondo cui nei terreni si troverebbero solamente ancorché in parte innestati;
la possibilità _24
18 di accedere ai fondi direttamente da una mulattiera, senza necessità di passare attraverso terreni di proprietà di terzi, affermata da alcuni testi di parte convenuta e negata da quelli di parte attrice, secondo i quali l'ingresso nei fondi sarebbe sempre avvenuto dal mappale 86, per concessione, fino al 2014, del proprietario;
l'inattitudine dei fondi al pascolo delle pecore Testimone_2
(riferita da secondo cui, almeno fino alla fine degli anni Novanta, i terreni Persona_13
sarebbe stati adatti al massimo per le capre).
Siffatte incongruenze, riguardanti elementi materiali, facilmente verificabili e, soprattutto, identificativi dei terreni, inducono a ipotizzare che non vi sia identità fra i fondi di cui hanno riferito i testimoni di parte attrice e quelli di cui hanno narrato i testi dei convenuti.
Ciò premesso, devono ritenersi massimamente attendibili le testimonianze di Persona_16
e di , dei quali, come già rilevato, in ragione della dichiarata assenza di
[...] Testimone_2
stretti vincoli di parentela o di affinità con le parti, è consentito presumere l'assoluta neutralità rispetto agli esiti del processo. Le dichiarazioni dei due, oltre a convergere nella sostanza, sono intrinsecamente coerenti e ricche di dettagli specifici che costituiscono, nonostante le iniziali incertezze di nell'individuazione dei terreni sulla mappa (poi superate Persona_16
attraverso la corretta indicazione della zona d'ubicazione dei fondi), indizio di diretta conoscenza dei luoghi e delle circostanze oggetto di accertamento.
Particolarmente significativa è la convergenza delle due testimonianze sui punti – essenziali – dell'utilizzo esclusivo dei fondi da parte di fin dai primi anni TA, della Persona_2
presenza di (marito di e padre delle attrici) nei terreni per il Persona_15 Persona_2
pascolo e la manutenzione dei confini, della successiva concessione dei fondi prima allo stesso
(dal 1983 al 2000) e poi a (dalla fine degli anni Novanta al Persona_16 P_3
2016), del permesso, concesso alla famiglia di , per il transito attraverso il mappale Persona_2
R_ 86 di proprietà di , riferita da quest'ultimo e confermata dal teste . Testimone_2
A prescindere dai rapporti di parentela e di affinità con le attrici (che, di per sé, non inficiano l'attendibilità del testimone e la credibilità delle sue dichiarazioni), considerazioni analoghe valgono per le testimonianze di e , prive di incoerenze P_3 P_2 Testimone_1
interne e sostanzialmente convergenti nei contenuti.
Quanto ai testi della convenuta , compromette l'attendibilità delle testimonianze dei coniugi P_
e più che il diretto coinvolgimento dei due, per RO4 Testimone_3
conto della cognata nelle vicende negoziali (con ) che Persona_6 RO
19 hanno interessato i mappali in contesa, la contraddittorietà di quanto riferito circa la disponibilità materiale dei fondi nel tempo: difatti, mentre ha dichiarato che i terreni erano RO4
stati nella disponibilità del fratello (padre del convenuto ) dai Persona_5 _2
primi anni TA (e che, prima ancora, i terreni sarebbero stati nella disponibilità di chi li aveva venduti a , ossia, a dire della teste, ), Persona_5 Testimone_8 Testimone_3
ha affermato che “i – ossia, la famiglia delle attrici – “non c'entravano più nulla”
[...] Pt_1
solo dal 1983. Inoltre, la dichiarazione del teste secondo egli cui avrebbe sarebbe “andato Tes_3
a controllare” i terreni dal 1995 al 2001 per poi “fare il contratto” con la Carta, non corrisponde ad alcuna allegazione di parte e non trova riscontri oggettivi esterni.
La testimonianza di – nipote di – presenta una Persona_20 RO
contraddizione grave e manifesta laddove l'uomo ha dichiarato di essere andato nei fondi “dal 1990 fino all'altro ieri” per poi affermare di esservisi recato l'ultima volta nel 2018. Del pari, egli ha dichiarato di non avere mai visto VA nei mappali 75, 76 e 78, circostanza invece riferita da altri testimoni (anche di parte convenuta).
Scarsamente attendibile è pure la testimonianza di , che ha reso dichiarazioni Persona_19
così generiche da far dubitare della diretta conoscenza dei luoghi e delle circostanze oggetto di causa, riferendo di una collaborazione con (marito della convenuta ) RO6 P_
in attività svolte nei terreni in contesa che è, invece, stata confutata dal testimone Persona_21
(il quale ha negato sia che i fondi della convenuta fossero quelli identificati con i mappali 75, 76 e
78, sia che nelle particelle contigue 16 e 21, secondo il Manca di proprietà della , il P_ R_19
fra il 2010 e il 2017, avesse espletato qualunque attività).
Quanto ai testimoni citati nell'interesse del convenuto , la testimonianza di _2
è pressoché priva di valore probatorio, dal momento che il teste, che ha riferito Testimone_5
prevalentemente de relato ex parte, dichiarando di ignorare gli identificativi catastali dei fondi e se le attività indicate nei capi di prova fossero effettivamente state compiute nei terreni controversi, ha dimostrato di non avere diretta conoscenza dei luoghi e dei fatti oggetto di accertamento.
Anche la testimonianza di – che ha dichiarato di non essersi mai recato nei Testimone_6
terreni in contesa e di poter riferire solo quanto aveva appreso dai coniugi e –, _2 R_6
essendo interamente de relato ex parte, è priva di efficacia probatoria autonoma.
I testi e dichiaratisi venditori dei soli mappali 76 e 78 Persona_14 Persona_13
(alienati ai coniugi e , oltre a non poter riferire alcunché di utile Persona_5 Persona_6
20 sulle vicende interessanti il mappale 75, hanno reso dichiarazioni relative a un arco temporale estremamente circoscritto (fino al 1995, precedente almeno sei anni quella dell'affermato inizio del possesso dei terreni da parte ); le stesse possono pertanto concorrere in RO
minima parte all'accertamento dei fatti.
Le testimonianze di e di , prive di contraddizioni interne e nel Testimone_3 Testimone_7
complesso attendibili poiché denotanti una diretta conoscenza dei luoghi e provenienti da persone francamente disinteressate agli esiti del giudizio, manifestano la criticità più rilevante (proprio) nella conferma dell'attività di spietramento, riferita, genericamente, a fondi ubicati nella località
“Campu Longu o Serra Maiore” – ove si trovano anche i mappali 16 e 21, sicuramente nella disponibilità della Carta – piuttosto che, nello specifico, ai mappali 75, 76 e 78.
Per ultima, deve essere valutata la testimonianza di la cui attendibilità è piena Persona_21
sia per l'assenza di rapporti di parentela e di affinità con le parti, sia per la mancanza di indizi di un personale interesse (anche soltanto indiretto) in causa, sia per la coerenza interna, la precisione e la sostanziale genuinità di quanto riferito, sia, soprattutto, poiché resa contra partem.
Il testimone, dopo avere confermato di avere lavorato alle dipendenze di RO
dal 2010 al 2017, ha negato – come sostenuto dalla convenuta – che il pascolo del bestiame, il taglio della legna e la manutenzione dei muri di confine (di cui egli si era occupato per conto della ) P_
avesse interessato i mappali 75, 76 e 78 – in cui il teste ha riferito di avere visto, nel periodo indicato, solamente e genero e figlio dell'attrice P_3 P_2 Parte_1
–, affermando che “i terreni della erano i mappali 16 e 21” (fatto riferito anche dai testi di P_
parte attrice).
8.6. Tutto ciò premesso, poiché, come già rilevato, sorge dal quadro complessivo delle testimonianze il dubbio che i testi di parte attrice e quelli dei convenuti si siano riferiti a gruppi di mappali diversi, in mancanza di documentazione fotografica dello stato dei luoghi, ai fini della inequivoca identificazione dei fondi in contesa come quelli contraddistinti con i mappali 75, 76 e
78, soccorre l'ulteriore elemento, oggettivo poiché comprovato da documenti (doc. 11 di parte attrice, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, cod. proc. civ.), dell'esistenza di un NU in località Serra Maiore.
Per stabilire l'esatta ubicazione del bene archeologico, anche allo scopo di evitare alle parti i costi di una consulenza tecnica d'ufficio, le coordinate indicate nel documento prodotto dalle attrici (X =
1.496.643,00 e Y = 4.446.144,00, corrispondenti a Latitudine: 40.16559° N e
21 Longitudine: 8.96022° E) sono state inserite sul sistema https://catastomappe.it, da cui emerge che il NU è collocato – come riferito dal testimone – nel mappale 76, e non – come P_2
sostenuto dal convenuto – nel mappale 78. _2
9. In definitiva, sulla base delle prove acquisite, la domanda di parte attrice deve essere accolta, essendo risultati provati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie disciplinata dall'art. 1158 cod. civ..
9.1. Quanto al corpus possidendi, il possesso, esclusivo e indisturbato, dei terreni in contesa in capo a a partire dagli anni TA continuativamente fino al decesso, avvenuto nel Persona_2
2016, ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi di parte attrice e del teste di parte convenuta i quali hanno inequivocabilmente riconosciuti i beni oggetto della domanda nei Persona_21
fondi identificati nel catasto terreni del Comune di Sedilo al foglio 40, mappali 75, 76 e 78.
9.2. La prova dell'animus domini ha invece trovato riscontro in elementi oggettivi, quali la finalità dell'uso – di sfruttamento diretto, o indiretto mediante concessione a terzi, dei terreni per il pascolo e per la raccolta della legna – e l'esclusività della relazione materiale con la cosa: a tale ultimo riguardo, infatti, dalle dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta non sono emersi elementi sufficienti a far ritenere che gli stessi fondi, nel ventennio necessario per l'usucapione, maturato negli anni Novanta dovendo collocarsi il dies a quo del termine di prescrizione acquisitiva negli anni TA, siano stati, a qualunque fine, utilizzati da (o da altri soggetti prima Persona_5
di lui) e, dall'inizio degli anni Duemila, da . RO
9.3. Devono, inoltre, ritenersi provate la pubblicità e l'ultraventennalità del possesso, atteso che i testimoni ritenuti più attendibili hanno riconosciuto in che, per oltre Parte_5
vent'anni a partire dagli anni TA, ha utilizzato, con esclusione di terzi, i terreni oggetto della domanda, e nelle sue figlie e le persone che, nel 2016, sono Parte_1 Parte_2
succedute alla madre nel possesso esclusivo dei fondi.
9.4. Per tali motivi, essendo emerso sia dall'esame dei documenti depositati in atti sia dalle dichiarazioni testimoniali ritenute maggiormente affidabili che per oltre Persona_2
vent'anni, ha posseduto uti dominus, pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente i beni oggetto della domanda e che nel possesso materno, nel 2016, sono succedute le attrici, deve ritenersi che e , ai sensi degli att. 1146 e 1158 cod. civ., Parte_1 Parte_2
abbiano acquistato a titolo originario la proprietà dei fondi contesi.
22 10. La domanda della convenuta – che ha quale presupposto costitutivo RO
la proprietà dei mappali controversi – deve, per l'effetto, essere rigettata.
11. La regolamentazione delle spese di lite è governata dal principio della soccombenza.
Pertanto, i convenuti e , costituitisi in giudizio per RO _2
resistere alla domanda (e la prima pure per spiegare contro le attrici domanda riconvenzionale), devono essere condannati, in solido fra loro, a rifondere a e a Parte_1 Parte_2
le spese processuali che, liquidate nel dispositivo, è congruo quantificare, tenuto conto del
[...]
pregio e della consistenza delle difese svolte nell'interesse della parte vittoriosa, in misura media per tutte le fasi.
Il valore della domanda è determinato, ai sensi dell'art. 15 cod. proc. civ., in euro 13.780,00 (pari alla somma di euro 9,60 x 200 per il mappale 75, di euro 30,30 x 200 per il mappale 76 e di euro 29
x 200 per il mappale 78), e, pertanto, le competenze sono liquidate applicando i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00.
Nei rapporti (interni) fra i condannati in solido, tenuto conto delle rispettive posizioni sostanziali, del rigetto della domanda riconvenzionale e della maggiore inattendibilità dei testimoni citati dalla convenuta rispetto a quelli citati dal , è congrua la ripartizione delle spese che P_ _2
dovranno essere rifuse alle attrici nella misura di due terzi a carico di e di RO
un terzo a carico di (art. 97 cod. proc. civ.). _2
Fra i convenuti contumaci e le attrici le spese di lite devono, invece, essere integralmente compensate, potendo dedursi dalla scelta di non costituirsi in giudizio la volontà di non resistere alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) accoglie la domanda delle attrici e, per l'effetto, dichiara che e Parte_1
ai sensi degli artt. 1146 e 1158 cod. civ., hanno acquistato, per usucapione, Parte_2
nella misura della metà a testa, la proprietà dei fondi distinti nel catasto terreni del Comune di
Sedilo al foglio 40, mappali 75, 76 e 78;
2) ordina, per l'effetto, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire le prescritte trascrizioni;
23 3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta contro le attrici dalla convenuta
[...]
; P_
4) condanna e , in solido fra loro, a rifondere a RO _2 [...]
e a le spese processuali, che liquida in euro 264,00 per Parte_1 Parte_2
contributo unificato e diritti di segreteria e in euro 5.077,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) nei rapporti interni fra i coobbligati in solido, pone il pagamento delle spese processuali in favore delle attrici a carico di nella misura di due terzi e a carico di RO
nella misura di un terzo. _2
Oristano, 28.07.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
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