TAR Brescia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 139
TAR
Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
>
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccesso di potere: travisamento ed erronea valutazione dei fatti; illogicità o contraddittorietà dell’atto; violazione e vizi del procedimento

    Il provvedimento impugnato è stato adottato in applicazione dell'art. 9 comma 7 del T.U. Immigrazione, in considerazione della condanna irrevocabile del ricorrente a nove anni di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni di una nipote minore convivente. La gravità del reato, la sua perpetrazione in danno di una parente minorenne e convivente rendono le conclusioni sfavorevoli al ricorrente immuni dalle censure relative alla mancata valutazione della pericolosità sociale (adeguatamente desumibile dalla pronuncia penale), alla mancata valutazione dei legami familiari (recessivi rispetto alla gravità della condotta) e al difetto di motivazione. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto è giustificata dall'irreperibilità del ricorrente e dalla natura vincolata del provvedimento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 139
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 139
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo