Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00139/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00643/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 643 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Bonomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto della Questura, -OMISSIS- del 22 aprile 2022, con il quale è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta al rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nonché di ogni altro presupposto, antecedente e conseguente al provvedimento impugnato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. ME LI, vista l’istanza di passaggio in decisione del ricorrente depositata il 5.2.2026, nessuno presente in udienza per la controparte come specificato in verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con atto notificato il 24.6.2022 e depositato il 19.7.2022 -OMISSIS-, cittadino pakistano soggiornante in Italia dall’anno 2010, sposato e padre di quattro figli minori tutti nati a Bergamo, ha impugnato il decreto in epigrafe, con cui il Questore di Bergamo ha respinto la sua istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo già rilasciato dalla stessa Questura il 22.9.2010 per lavoro subordinato.
1.1-Il ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi:
I) Eccesso di potere: travisamento ed erronea valutazione dei fatti; illogicità o contraddittorietà dell’atto; violazione e vizi del procedimento.
II) Violazione di legge: difetto di istruttoria, difetto di motivazione; difetto dei presupposti legali.
In sintesi, il ricorrente deduce:
-) mancata comunicazione dell’atto di avvio del procedimento;
-) mancata valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, considerata solo la condanna “ostativa”;
-) mancata valutazione dei legami familiari insistenti.
-) difetto di motivazione.
2- Resistono il Ministero dell’Interno e la Questura di Bergamo.
3- Alla camera di consiglio del 7.9.2022, con ordinanza n. -OMISSIS- del 9.9.2022 è stata rigettata l’istanza cautelare.
4- All’udienza straordinaria di smaltimento del 6.2.2026, in vista della quale nessuna ulteriore difesa è giunta dalle parti, la controversia è stata spedita in decisione.
5- Il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto tra loro connesse, è infondato.
6- Il provvedimento impugnato è stato adottato in espressa applicazione dell’art. 9 comma 7 del T.U. Immigrazione in considerazione del fatto che lo straniero risulta condannato, con sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS- del 6.4.2021, irrevocabile dal 2.7.2021, a nove anni di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni della nipote minore di anni quattordici con lui convivente, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, da uffici di tutela, curatela o amministrazione di sostegno e da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture pubbliche o private frequentate dai minori. Ancora, viene richiamato lo stralcio della sentenza in cui si valorizza il lungo tempo in cui si sono sviluppati gli abusi verso la nipotina, approfittando del rapporto di coabitazione e tenuto conto anche delle modalità violente con cui la ragazzina veniva a ciò costretta.
7- Tanto premesso, l’art. 9 comma 7 T.U. prevede che il permesso di lungo soggiorno è revocato “quanto mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4, ovvero condanne anche non definitive per i reati previsti dall’art. 380 c.p.p. e limitatamente ai delitti non colposi dell’art. 381 c.p.p.
8- Nel caso concreto, la natura del reato concretatosi in più episodi posti in essere in danno di una parente minorenne e convivente rendono immune le conclusioni sfavorevoli al ricorrente rese dalla competente Questura immune dalle censure in ordine all’asserita mancata valutazione della pericolosità sociale del ricorrente (adeguatamente ritraibile dalle circostanze estrapolate dalla pronuncia penale) alla mancata valutazione dei legami familiari insistenti (recessiva rispetto alla gravità della condotta posta in essere dal ricorrente e al fatto che le violenze sono state appunto perpetrate nei confronti di una stretta congiunta convivente con il ricorrente) e al difetto di motivazione (risultando adeguatamente percepibili le ragioni del gravato rigetto).
9- Le conclusioni ora esposte trovano in sostanza il conforto della condivisibile giurisprudenza ( ex plurimis T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 21.11.2025, n. 2528, resa in tema di procedimenti penali in corso e a maggior ragione valevole in riferimento ad ipotesi di condanna penale irrevocabile) a mente della quale “ la pendenza di procedimenti penali a carico dello straniero per reati "sintomatici" della sua pericolosità personale può essere fondatamente addotta dall'Amministrazione a supporto delle sue determinazioni sul rilascio ovvero la revoca di un titolo di soggiorno (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. 10.11.2023, n. 3308, confermata in grado di appello da C.G.A.R.S., Sez. Giur., 08.07.2024, n. 521) ” e che “ Lo straniero che violi il patto sociale vessando persone a lui legate da un rapporto stabile o conviventi, ovvero operando violenza fisica o morale su altri consociati può essere privato del titolo di soggiorno dall'Autorità di pubblica sicurezza con una motivazione tanto più scarna rispetto al bilanciamento con gli altri interessi, quanto più il fatto (di cui comunque si deve dare conto, anche rispetto all'iter di acquisizione al procedimento) risulti grave. Dal generale al particolare, nei casi più gravi di c.d. codice rosso (in cui rientrano, ad esempio, fatti di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia o atti persecutori), la condotta dello straniero è così dirompente del patto sociale con la comunità ospite che è sufficiente alla revoca del titolo di soggiorno la mera descrizione del fatto: rimanendo comunque in capo al soggetto interessato l'eventuale prova contraria del fatto addebitato, unitamente alla dimostrazione dell'inserimento nella società, da fornire in sede di partecipazione procedimentale o nel processo" (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. 11.06.2025, n. -OMISSIS- ed in senso conforme ibidem sent. 20.05.2025, n. 1099).
10- Quanto alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, si dà atto nel provvedimento impugnato dell’irreperibilità del ricorrente -profilo rispetto al quale nessuna specifica ed efficace difesa viene svolta– e comunque la natura sostanzialmente vincolata del provvedimento, alla luce delle predette previsioni del T.U. Immigrazione, rendono plausibile la conclusione dell’amministrazione in ordine all’assenza di altro possibile esito, in concreto, del procedimento in questione.
11- Il ricorso va pertanto rigettato.
12- Le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese della fase di merito, con salvezza delle statuizioni rese per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese della fase di merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE NO ON, Presidente FF
ME LI, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME LI | BE NO ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.