Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/05/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 683/2022 R.G.L., vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Greco Parte_1
- appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Labrini, giusta procura in atti;
CP_1
- appellato
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Cristiana Controparte_2
Lupi, giusta procura in atti,
-appellata
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, proponeva azione di Parte_1 accertamento negativo relativamente all'intimazione di pagamento n. 094 2019 90067429 89 000, limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali e avviso di addebito:
- 094 2008 0020254179 000 di € 34.222,36;
-094 2009 0002244615 000 di € 3.235,76;
-094 2009 0034098630 000 di € 3.669,70
- 094 2010 0014843262 000 di € 2.079,38
- 094 2010 0017552289 000 di € 1.995,43
- 094 2010 0020390189 000 di € 1.894,20
- 094 2010 0023721126 000 di € 10.142,88
- 094 2010 0030872624 000 di € 6.156,75
- 094 2010 0034356076 000 di € 1.958,46
- 094 2011 0002177655 000 di € 2.049,75
- 394 2011 000199855 000 di € 4.092,45
- 394 2011 000439433 000 di € 10.226,54
- 394 2011 2000700540 000 di € 4.079,30
- 394 2011 2000885934 000 di € 5.652,95
- 394 2012 0001005122 000 di € 4.515,54
- 394 2012 0001701309 000 di € 92,20
- 394 2012 0003860626 000 di € 2.335,75
.- 394 2013 0000 417581 000 di € 1.194,03
- 394 2013 0000740859 000 di € 4.066,00
- 394 2013 0002378366 000 di € 35,92
- 394 2013 0002578219 000 di € 2.344,86
articolando i seguenti motivi:
1) illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti per omessa notifica dei titoli esecutivi e degli atti successivi sottesi alla pretesa creditoria;
2) illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta e maturata decadenza e/o prescrizione del credito azionato. CP_ Il Giudice di prime cure, nella resistenza di e accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo CP_3 fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal , limitatamente ad alcune delle cartelle Pt_1 portate dall'intimazione di pagamento.
Con riferimento invece ad altre e precisamente le cartelle ed avvisi di addebito:
- 094 2009 0034098630 000
- 394 2012 0001005122 000
- 394 2012 0001701309 000
- 394 2012 0003860626 000
- 394 2013 0000 417581 000
- 394 2013 0000740859 000 - 394 2013 0002378366 000
- 394 2013 0002578219 000, il giudicante riteneva che fosse stata interrotto il termine di prescrizione quinquennale con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420169008838275000, di cui il ricorrente aveva avuto conoscenza legale al più tardi in data 11.3.2017, quando gli è stata notificata la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, d.p.r. n.602/1973. Riteneva pertanto fossero infondate tutte le deduzioni difensive volte a contestare la regolarità della notifica in quanto avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la comunicazione entro venti giorni per far valere il presunto vizio di notifica.
Riteneva pertanto dovuti i contributi portati dalle cartelle ed avvisi sopra indicati, mentre riteneva maturata la prescrizione estintiva per le altre cartelle per mancanza di successivi atti interruttivi infraquinquennali dopo la definitività degli avvisi di addebito.
Ha interposto appello il sig. per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si sono costituiti e chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 CP_3
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti Sono state depositate note nel termine del 15 maggio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. censura la sentenza impugnata rilevando che l'intimazione di pagamento Pt_1
09420169008838275000 emessa a dicembre 2016 e notificata ai sensi del combinato disposto del comma secondo dell'art.26 del DPR 602/73 e del comma 7 dell'art.60 del DPR 600/73, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della di Commercio di Reggio Calabria, si presenta come CP_4 inesistente e nulla, in quanto non vi è alcuna prova in atti della effettiva e regolare notifica.
Deduce che affinchè la notifica dell'intimazione di pagamento possa essere considerata valida occorrono alcuni presupposti ed una serie obbligata di adempimenti che non risultano comprovati o eseguiti correttamente. In particolare osserva che non siano mai stati prodotte le mail pec a mezzo delle quali sia stata tentata la notifica, né sia mai stato comprovato l'indirizzo pec al quale sia stata tentata quest'ultima (per quanto concerne l'indirizzo pec è indispensabile che gli indirizzi siano stati tratti da appositi registri tenuti da un amministrazione statale), né esibita alcuna attestazione della
Cammera di Commercio che attesti la pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della stessa. Osserva come non sia stata esibita alcuna documentazione rilasciata dalla Camera Commercio
o dagli enti gestori degli indirizzi che attesti, in concomitanza con la data in cui avrebbe voluto Pt_2 tentare la notifica dell'atto a mezzo pec, che non fosse disponibile alcun indirizzo pec del destinatario valido ed attivo.
Deduce che il deposito presso la Camera di Commercio, si presenta omologo alla notifica dell'atto con modalità cartacee presso la casa comunale per irreperibilità relativa, per cui ai fini della validità della notifica devono essere esperite e comprovate dal notificante tutti gli adempimenti necessari affinchè la notifica possa esser considerata valida mentre l'Ente Concessionario non ha dato prova di alcunchè.
Infine rileva come la comunicazione del 22.12.2016 ricevuta dal il 11.03.2017, in quanto Pt_1 documento proveniente e redatto unilateralmenete da controparte e non provienente da terzi o da altre parti qualificate, non sia opponibile al ricorrente ed è pertanto priva di alcuna efficacia interruttiva.
Conclude pertanto affinchè venga dichiarata la prescrizione del credito contributivo portato dai seguenti avvisi di addebito: 394 2012 0001005122 000; 394 2012 0001701309 000; 394 2012
0003860626 000; 394 2013 0000 417581 000 ; 394 2013 0000740859 000; 394 2013 0002378366
000; 394 2013 0002578219 000.
L' costituendosi ripropone le medesime eccezioni già sollevate in primo grado, ribadendo il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi, tutti di natura formale, eccepiti dal
. Pt_1
L in ordine alle contestazioni mosse dall'appellante, rileva che l'intimazione di pagamento CP_3
n. 09420169008838275000 sia stata ritualmente notificata in data 02.12.2016, ai sensi del comma 7 dell'art. 60 del d.p.r. 602/73 secondo cui “Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa' InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico”. Rileva come, dopo l'esito negativo della notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Sig. , si provvedeva ad attivare la procedura di notificazione, ai sensi del Pt_1 comma 7 dell'art. 60 d.p.r. 600/73, mediante deposito telematico e pubblicazione presso la Camera di Commercio di Roma ed invio, al destinatario, della raccomandata informativa di “avvenuta notificazione mediante deposito telematico nell'area riservata sul sito internet della società
Infocamere Spa”, regolarmente ricevuta dal Sig. in data 11.03.2017, mediante consegna Pt_1 nelle mani di familiare convivente.
Compiute pertanto tutte le formalità espressamente previste dalla legge, la notifica deve ritenersi andata a buon fine con conseguente riconoscimento dell'efficacia interruttiva della prescrizione relativamente agli avvisi di addebito portati nell'intimazione di pagamento.
L'appello è infondato. La motivazione utilizzata dal Giudice di primo grado con la quale riteniene provata la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420169008838275000 trova conforto nel dato letterale della disposizioni che disciplinano la notifica della cartella di pagamento a mezzo Posta Elettronica
Certificata, qualora la stessa sia rivolta nei confronti di imprese - sia individuali che costituite in forma societaria - o di professionisti e, nell'ambito di tale forma di notifica, la previsione della notifica per irreperibilita' “telematica”.
Giova riportare la normativa vigente all'epoca della emissione e della notifica della intimazione id pagamento e cioè l'art. 26 DPR n. 602/1973 nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 14 comma 1 DLGS 159/2015 ai sensi del quale: “
1. La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie piu' formalita', le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attivita' svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda. 2. La notifica della cartella puo' essere eseguita con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchei,la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiv, di tali indirizzi. Non si applica l'art.149-bis del
c.p.c. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatarionon risulta valido e attivo, la notificazione deve esegurisi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli Controparte_5
indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005 n. 82. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune.Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto;
per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto
e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.”
Sulla scorta del dato normativo sopra riportato deve ritenersi corretto il procedimento di notifica per come avviato dal concessionario che- accertata l'insussitenza di un indirizzo di posta elettronica riferibile a ha proceduto al deposito telematico dell'initimazione di pagamento presso la Pt_1
Camera di Commercio, alla richiesta di pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informativo della medesima e all'invio della raccomadata informativa, come attestao dalla documentazione depositata ed allegata al n. 3 del fascicolo di parte di . CP_3
Dalla suddetta documentazione emerge che ha provveduto in data 21.01.2017 ad effettuare la CP_3 notifica via pec ma non è stato possibile rinvenire nell' alcun indirizzo di posta elettronica Pt_2 certificata valido ed attivo, nonostante l'obbligo di relativa indicazione gravante sulle imprese, per cui in data 27.01.2017 ha provveduto ad effettuare le ulteriori formalità previste dalla legge ovvero depositare l' atto presso gli uffici della CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO DI CALABRIA, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito ed infine all'invio della relativa comunicazione.
Comunicazione che è stata ricevuta dal familiare convivente per cui si richiama l'orientamento giurisprudenziale a cui questa Corte ritiene di aderire in base al quale “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5 -, Sentenza n. 29642 del
14/11/2019, Rv. 655744 - 01; nello stesso senso, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018, Rv.
650926 - 01, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico” (Ordinanza n. 946 del 17/01/2020, n. 8924/23)
Senza tralasciare la circostanza che i vizi sollevati, come sopra enucleati, integrano opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità originaria della stessa, atteso che il ricorrente non ha, come era suo onere, indicato e provato “il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione”( Cass. civ. n,. 19932/24)
In definitiva, la validità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420169008838275000, come sopra accertata, determina pacificamente il rigetto dell'appello con conseguente reiezione dell'eccezione di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste carico del , nella misura indicata in Pt_1
dispositivo, sulla base del D.M. n 147/22, III scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Parte_1 CP_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 662/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria
[...] pubblicata in data 29.03.2022, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna a rifondere a e a Parte_1 CP_1 Controparte_2
le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.984,00 ciascuna,
[...] con distrazione in favore dell'avv. Cristiana Lupi difensore di dichiaratasi anticipataria, oltre CP_3 accessori di legge;
-dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13 c.1 quater DPR 115/2022, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)