Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 15/12/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00559/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00478/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2025, proposto da
RA ZE, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune dell'Aquila, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico de Nardis e Cinzia Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ufficio Tecnico Comune di L'Aquila, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza prot. N. 63217 del 9.6.2025 resa dal Comune di L’Aquila – Settore Politiche per il Benessere della Persona – Servizi demografici e Politiche di genere, in persona del Dirigente, Arch. Vincenzo Tarquini e notificata a mezzo del messo comunale in data 18.6.2025 ai sensi dell’art. 143 c.p.c., con cui si ordina alla Sig.ra RA ZE “il rilascio dell’alloggio sito a Colle di Roio 1-2B3”, nonché “di consegnare le chiavi dell’alloggio indicato libero da persone e cose entro 10 giorni dalla data di notifica della presente, al fine di consentirne il pieno utilizzo all’Amministrazione comunale di L’Aquila per le proprie finalità istituzionali”;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, tra cui, in particolare, della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge 241/1990, prot. n. 55695 del 20.5.2025 a firma del Dirigente del Settore Politiche per il Benessere della Persona-Servizi demografici e Politiche di genere, Arch. Vincenzo Tarquini.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune dell'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa RI AN;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente ha aderito all’avviso pubblico riservato a nuclei familiari socialmente fragili, indetto dal Comune dell’Aquila con deliberazione della Giunta n. 516/2020, per l’assegnazione a canone agevolato di alloggi del compendio immobiliare “moduli abitativi provvisori” (M.A.P.) di proprietà dell’ente civico.
All’esito della procedura la ricorrente è stata individuata come avente diritto all’assegnazione di un alloggio in Colle di Roio alla Via Pio La Torre n. 2 - MAP 2B3, con decorrenza dal 23.4.2021.
Con il ricorso in decisione impugna il provvedimento di rilascio dell’alloggio adottato dal Comune sul presupposto che “ l’appartamento non risulta occupato da tempo ” lamentando vizi di:
1. Eccesso e abuso di potere della P.A. – violazione di legge riferita agli artt. 143 e 148 c.p.c.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 143, ultimo comma, c.p.c. – Violazione dell’art. 7 Legge 241/1990 - eccesso di potere – violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa
3. Mancata notificazione al domicilio digitale dell’interessata – violazione di legge in riferimento al D.Lgs. 82/2005 - eccesso di potere.
4. Violazione di legge ex artt. 3bis, 8 e 10 Legge 241/1990 – mancata indicazione del domicilio digitale dell’amministrazione – eccesso di potere.
5. Violazione di legge in riferimento all’art. 6 della Legge 241/1990 – difetto di istruttoria - eccesso di potere.
6. Difetto di motivazione - violazione dell’art. 3 Legge 241/1990 - violazione degli artt. 5 e 6 del regolamento condominiale “progetto CASE e MAP” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 171/2011 e n. 63/2024 .
Il Comune dell’Aquila, costituitosi per resistere al ricorso, ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, sostenendo che la controversia ha ad oggetto l’accertamento del diritto della ricorrente a continuare a disporre dell’appartamento.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 il ricorso è passato in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata sulla questione pregiudiziale.
L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
In materia di edilizia residenziale pubblica, le questioni successive al procedimento di assegnazione dell'alloggio, aventi ad oggetto i provvedimenti che ne intimano il rilascio e lo sgombero, assunti dall’ente proprietario sul presupposto che l’occupante abbia perso i requisiti per usufruirne, vertono sull’accertamento della permanenza del diritto dell’assegnatario a continuare a disporre dell’alloggio.
Pertanto la posizione soggettiva della ricorrente si confronta, in posizione paritetica, con l’attività della pubblica amministrazione di gestione del rapporto locativo la cui cognizione è riservata al giudice ordinario (Consiglio di Stato, sez. V, 1.2.2022, n. 684; Cass., SS.UU., 20.10.2022, n. 30964).
Le spese possono essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di cui all’art. 11 del codice del processo amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA RO, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
RI AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AN | NA RO |
IL SEGRETARIO