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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/06/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3339/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Rossella Milone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3339/2023 promossa in grado d'appello da
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
Barberio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Oslavia n. 7, con domicilio digitale in Email_1
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Scarpa presso il CP_1 P.IVA_1 cui studio, in Milano - Via De Amicis n. 33A, è elettivamente domiciliata in forza di mandato in atti
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- verificazione scrittura privata
pag. 1
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, eccezioni, domande ed istanze contrarie disattese, in riforma della sentenza impugnata n. 8247/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 24 ottobre 2023, depositata in Cancelleria in pari data e notificata sempre il 24 ottobre 2023 ed in accoglimento del presente appello, reiterate le istanze tutte, anche istruttorie, che qui vanno intese per riportate e trascritte:
1. previo accertamento di quanto sopra, dichiarare la nullità, illegittima e/o inefficacia ovvero revocare il decreto ingiuntivo n. 18323/2019, per le motivazioni di cui in premessa;
2. previo accertamento della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in capo alla società opposta, condannare la stessa società al risarcimento del danno da CP_1 responsabilità processuale aggravata nella misura in cui il Giudicante riterrà liquidarlo in via equitativa;
3. con vittoria di spese e compensi di lite, da attribuirsi al sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario;
4. nella denegata ipotesi di rigetto dell'atto di appello, anche parziale, si chiede la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, per tutti i motivi ampiamente dedotti.
In via istruttoria.
Nel reiterare quanto contenuto nelle note critiche, e, laddove l'Ecc.mo Collegio non dovesse ritenere di voler disporre, così come richiesto, la convocazione del CTU a chiarimenti, sussistendone le condizioni e, soprattutto, anche nell'ottica di assunzione di provvedimenti opportuni al fine di fornire la giusta garanzia di tutela dei diritti delle parti in gioco, si chiede che si faccia applicazione del consolidato principio dello 'iudex peritus peritorum" - in virtù del quale è consentito al Giudice di merito valutare la complessiva attendibilità delle conclusioni peritali e disattenderne le sottese argomentazioni tecniche laddove queste risultino intimamente contraddittorie, così come evidenziate da questa difesa anche nelle note di dissenso alla CTU.
Come già in precedenza avanzato anche in primo grado, si chiede all'Ecc.mo Collegio ammettersi il libero interrogatorio delle parti, evocando, in argomento, l'art.117 c.p.c., in virtù del quale il Giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha la facoltà di ordinare la comparizione delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti di causa. L'applicazione di detta norma è finalizzata a chiarire le allegazioni delle parti e,
pag. 2 dunque, l'interrogatorio libero, pur essendo dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, è utilizzabile ai fini del riscontro e della valutazione delle prove - nel nostro caso anche documentali - già acquisite al processo.
A ben vedere, solo il “contatto” con le parti può fornire indispensabili elementi “sensitivi” di convincimento ai fini del riscontro e della valutazione del materiale probatorio già raccolto”.
Per parte appellata:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis:
- respingere l'appello, se necessario integrando la motivazione e per l'effetto confermare la sentenza impugnata e perciò il decreto opposto e comunque condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto con gli interessi dalla domanda al saldo;
- in via istruttoria occorrendo ammettere i quattro capitoli di prova proposti nella memoria ex art. 183 6° c.p.c. n. 2 c.p.c. già trascritti nelle ultime quattro righe di pag.11 e nelle prime 11 di pag 12 come segue:
<
1. Vero che alle 12.44 del 12.11.15 l'Avv. Beniamino Mariano, che assisteva , Parte_2 nonché i due fideiussori, coniugi , scriveva via email Parte_1 Controparte_2 all'Avv. Giovanni Scarpa “Ti rimetto l'accordo sottoscritto stamane dai sigg.ri e CP_2
allegando la scrittura firmata in pdf (doc. 9 - 9 bis). Pt_1
2. Vero che l'Avv. Scarpa, visionato il pdf, rilevava la mancanza delle sigle su ogni facciata, chiedeva al collega Mariano di curarne il completamento (doc. 10 – 10 bis ) e più tardi lo sollecitava, ricevendo quale risposta "manca quella del legale rapp.te ( ), Persona_1 che, mi dicono, stia per arrivare in azienda. Te la giro appena sarà completa" (doc. 11 – 11 bis).
3. Vero che alle 17.44 l'Avv. Mariano confermava all'Avv. Scarpa il completamento della scrittura, rimandandola in pdf (doc. 12 – 12 bis).
4. Vero che il 13.11.15 il Sig.
[...]
ritirava, presso la sede dell'azienda dei Sig.ri , l'originale della scrittura, Tes_1 CP_2 firmata in ogni facciata dai Sig.ri e consegnando quella recante le CP_2 Pt_1 sottoscrizioni dell'institore dell'allora Saima Avandero, Sig. .> Testi: Avv. Parte_3
Beniamino Mariano sui cap. 1-2-3 e Sig. sul cap.
4. Spese a carico della Testimone_1 soccombenza.”
IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Milano avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 18323 del 2019 del 19 agosto 2019 che aveva chiesto ed ottenuto CP_1
pag. 3 nei suoi confronti, per il pagamento della somma di € 130.000,00, dovuti alla ricorrente in ragione della garanzia fideiussoria da costei rilasciata a favore della società Parte_4
per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima assunte con scrittura privata in
[...] data 12 novembre 2015.
A motivo dell'opposizione, aveva contestato: Parte_1
a) la tardività della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.;
b) il difetto di procura difensiva in capo all'avv. , per incertezza Controparte_3 sull'identità del procuratore che, sulla scorta della procura generale dell'anno 2019, era stato investito dei poteri processuali;
c) la falsità delle sottoscrizioni ad apparente nome “ apposte a margine Parte_1 ed in calce alla scrittura privata del 12 novembre 2015.
La convenuta opposta si era costituita in lite, chiedendo il rigetto dell'opposizione, osservando in particolare che il decreto ingiuntivo nei confronti della era stato Pt_1 depositato in data 19 agosto 2019, che il plico con decreto spedito in forma esecutiva era stato consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario in data 6 settembre 2019 e che un primo tentativo di notifica, effettuato presso il domicilio della n data 16 settembre 2019, Pt_1 era fallito;
infine, il decreto era stato notificato alla debitrice nelle mani del marito convivente in data 7 novembre 2019.
Quanto all'eccepito e rilevato difetto di procura, osservava che il legale di avv. CP_1
, aveva sempre assistito la società, dapprima con procura Controparte_3 rilasciata nel 2008, e poi in forza di nuova procura rilasciata nel 2019, che presentava rispetto alla prima indicazione anche del secondo nome del legale, pur trattandosi della medesima persona fisica che aveva, senza soluzione di continuità, assistito la società convenuta;
quanto al disconoscimento della sottoscrizione, dichiarava di volersi valere del documento disconosciuto dalla e proponeva istanza di verificazione delle firme Pt_1 apposte sulla citata scrittura del 12 novembre 2015.
Contestava, nel merito, la fondatezza del disconoscimento ed insisteva nel volersi valere della scrittura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, chiedendone la verificazione.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in ragione della contestazione sollevata dalla proposito della sua sottoscrizione, veniva Pt_1
pag. 4 dato ingresso a CTU grafologica, ed all'esito del deposito della relazione peritale, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione.
Con sentenza pronunciata in data 24 ottobre 2023, il Tribunale rigettava l'opposizione e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
rigettava ogni altra domanda;
condannava la l pagamento delle spese di lite, ivi comprese le spese cdi consulenza Pt_1 tecnica come liquidate con decreto in data 7 luglio 2022.
A motivo di tale decisione, il Tribunale osservava:
a) che il processo notificatorio era iniziato entro il termine di cui all'art. 644 c.p.c., concludendosi solo successivamente a causa del fallimento del primo tentativo di notificazione per motivi non ascrivibili al creditore;
b) che era da ritenersi infondata l'eccezione di difetto di procuratore del legale di
[...]
visti i chiarimenti forniti dalla convenuta in ordine all'apparente discrasia dei CP_1 difensori;
c) che visti gli esiti della consulenza tecnica espletata, dai cui risultati il Tribunale riteneva di non discostarsi, anche il terzo motivo di opposizione era da reputarsi del tutto infondato. Infatti la CTU aveva attribuito “con certezza” alla mano di Parte_1 le 4 sottoscrizioni presenti nella scrittura su cui era fondata l'ingiunzione,
[...] peraltro all'esito di esame approfondito, che aveva tenuto conto di tutte le questioni tecniche sollevate dalle parti e dai consulenti nel corso delle operazioni peritali, secondo valutazioni non condivise da parte della ma non per questo tali da Pt_1 giustificare la riconvocazione del CTU a chiarimenti.
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidando il gravame a due Parte_1 motivi, così titolati:
OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA PRONUNCIA SULLE DOMANDE
FORMULATE; OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU
PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI
NORME DI DIRITTO.
In sostanza, la parte appellante censura la decisione del giudice di primo grado rilevando: che erroneamente la notifica del decreto ingiuntivo opposto da parte del creditore è stata ritenuta tempestiva, quanto la stessa è pervenuta alla soltanto il 7 novembre 2019, Pt_1 ovvero ottanta giorni dopo il deposito in cancelleria del decreto ingiuntivo, ed il termine di cui all'art. 644 c.p.c. è, secondo la preferibile interpretazione datane dalla giurisprudenza, perentorio e soprattutto, lo stesso è previsto a favore della parte destinataria della notificazione.
pag. 5 NULLITA' DELLA SENTENZA GRAVATA PER VIZI MOTIVAZIONALI NELLA
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI
ESPRESSI NEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. DI DISPONIBILITA' DELLE PROVE E DI
LIBERA VALUTAZIONE DELLE STESSE.
Il giudice di primo grado non ha tenuto conto dei principi sanciti da Cass. N. 15685 del
2015, secondo i quali il giudice, anche quando dispone consulenza grafologica, può valutare autonomamente l'autografia di una sottoscrizione, potendo formare il proprio convincimento anche su ogni altro elemento istruttorio conferente, che, nel caso di specie, il Tribunale non ha ammesso nonostante la parte opponente lo avesse richiesto, e tanto a maggior ragione in considerazione della inesattezza e della opinabilità dei risultati delle consulenze tecniche grafologiche, L'opponente in particolare aveva chiesto disporsi l'interrogatorio libero delle parti ed aveva dedotto prove testimoniali volte a confutare quanto evidenziato dalla controparte a proposito di eventuali responsabilità dell'avv. Mariano.
Il giudice erra anche quando comunque ritiene la consulenza tecnica espletata chiara, completa e coerente, quando invece vi sarebbero stati plurimi motivi per dissentire dall'opinione espressa dal CTU, valorizzati dalla difesa della ed in particolare: a) il Pt_1 tratto della scrittura: si sono rilevate alcune discrepanze tra la firma in verifica e quelle comparative, in quanto il movimento di scrittura a destra risulterebbe “contratto e trattenuto”, mentre il filo grafico si presenta a tratti spigoloso, tagliente o con scarse curvilineità, i gesti finali sono spesso piccoli, trattenuti, bloccati, sbarrati o ispessiti, la pressione risulta spesso maggiore rispetto alle scritture di comparazione;
b) la continuità: al contrario che nelle firme originali, nelle firme oggetto di indagine non vi è spazio tra nome e cognome;
c)
l'inclinazione: il CTU ha dato atto di una estrema variabilità dell'inclinazione letterale nelle firme in originale della mentre nelle scritture in verifica il tratto appare prevalentemente Pt_1 con unica inclinazione e qualche tratto verticalizzato;
d) la tenuta del rigo di base: mentre il
CTU ha dato atto che nelle firme in originale prevale l'inclinazione ascendente, le firme in verifica hanno un andamento rigido del tracciato grafico;
e) l'aspetto morfologico: vi è diversità di strutturazione, in particolare nelle scritture comparative il tratto è più morbido e ricercato, mentre nelle scritture in verifica il tratto è assai più semplificato con gonfiori ridotti.
Precisate le conclusioni e depositati gli atti difensivi conclusivi, la causa è stata rimessa in decisione.
***
Entrambi i motivi di appello appaiono infondati.
pag. 6 Quanto al primo motivo, è sufficiente osservare che il plico per la notifica del decreto ingiuntivo, spedito in forma esecutiva, è stato consegnato all'ufficiale giudiziario il 6 settembre (dunque ampiamente entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.) ed una prima notifica è fallita il 16 settembre, data in cui l'ufficiale Giudiziario ha proceduto alla notifica ex art. 140 c.p.c.; infine, la notifica è avvenuta a mani del marito convivente della in data 7 novembre. Pt_1
E' pacifico, allora, secondo quanto osservato da parte appellata, come nel caso di specie sia pienamente operante il principio della scissione degli effetti della notifica, consacrato da numerose pronunce di legittimità, potendosi pertanto considerare il termine di cui all'art. 644
c.p.c., pienamente rispettato (ex multis, Cass. N. 25716 del 2018; Cass. N. 12551 del 2019).
Va osservato, al proposito, che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica degli atti processuali è espressamente disciplinato dall'art. 149 c.p.c. a tenore del quale “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto”.
Il predetto enunciato normativo delinea una efficacia bilaterale della notificazione, senza pregiudizio per i diritti delle parti interessate.
La differente scansione temporale degli effetti della notificazione, infatti, rileva al fine di tutelare ambedue le sfere giuridiche interessate.
Per il notificante l'interesse è quello di non ricadere in responsabilità per accadimenti che fuoriescano dalla propria sfera di controllo, per il destinatario, invece, è quello di non veder pregiudicato il proprio diritto di difesa.
Nel caso di specie, il procedimento di cui trattasi, iniziato ad istanza del creditore in monitorio in data 6 settembre 2019, si è perfezionato solo oltre due mesi più tardi per motivi che fuoriescono completamente dalla sfera di controllo del predetto, e sono piuttosto imputabili alle difficoltà di reperimento della debitrice.
Dunque, il termine di cui all'art. 644 c.p.c. non può che, alla stregua dei ridetti principi giurisprudenziali, considerarsi rispettato.
Vi è peraltro da rilevare come, anche nel caso in cui il decreto ingiuntivo di cui si tratta fosse divenuto inefficace per tardività della notifica, la suddetta inefficacia avrebbe comunque lasciato sopravvivere la domanda di condanna al pagamento del dovuto insita nel ricorso pag. 7 monitorio e conseguentemente, avrebbe fondato il dovere del giudice di pronunciarsi sulla fondatezza di essa1.
Quanto al secondo motivo di gravame, vi è da rilevare che la CTU ha già dato esauriente risposta alle doglianze sollevate dalla difesa di parte appellante in ordine agli indicatori che, in contrasto con quanto motivato dal CTU, deporrebbero per la non originalità della sottoscrizione, con ampia e condivisibile motivazione.
Infatti la CTU – sulle cui conclusioni il Tribunale non si è appiattito acriticamente, mostrando, di converso, di aver vagliato e giudicato condivisibili le considerazioni espresse dal tecnico incaricato - ha osservato come, pur mostrando la anche in fase di redazione, Pt_1 grandissima variabilità grafica, tanto dal vergare firme tra loro anche notevolmente differenti, le scritture in verifica sono tutte caratterizzate da elevata spontaneità (sono “di getto”)2, e dunque, sono state vergate senza incertezze, pause o esitazioni pressorie, tanto da potersi escludere una loro realizzazione artificiosa, da parte di falsificatore, e tanto anche in riferimento alla disamina materiale del supporto cartaceo sul quale le sottoscrizioni sono state vergate3. Inoltre, le stesse sono certamente riconducibili tutte ad una unica mano.
Né vi sono elementi, nel supporto cartaceo della scrittura in verifica, analizzato parimenti nel corso delle operazioni peritali, per ritenere che vi siano state operazioni come un “ricalco”
o altra similare.4 1 La notificazione del decreto ingiuntivo dopo il decorso del termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del provvedimento, ma non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, con la conseguenza che, ove su detta domanda, a seguito dell'opposizione dell'intimato che eccepisca l'inefficacia, si costituisca il rapporto processuale, il giudice adito ha il potere-dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente. Tribunale Siena, 14/12/2018, n.1445 2 La CTU ha fin da subito rilevato che “Le 4 sottoscrizioni indagate mostrano, nei loro quadri morfologici, una spiccata variabilità grafica, dovute alla spontaneità della gestualità scrittoria di chi le ha apposte: si tratta infatti di firme vergate di getto, con una movimentalità grafica che predilige la direzione verticale, alto – basso, a quella orizzontale, così che la zona media della scrittura è costituita prevalentemente da grafemi semplificati, spesso mancanti delle strutture circolari attese. Questo prevalere della movimentalità di scrittura sulla forma è responsabile anche della variabilità dell'inclinazione degli assi letterali e della tenuta del rigo di base, che, soprattutto in X3 e X4 appare lievemente ascendente”. Inoltre, pur nella incredibile variabilità grafica mostrata dalla urante i saggi fatti per la Pt_1
CTU5, le sottoscrizioni in verifica presentano, rispetto ai precitati saggi grafici, alcuni “tratti inconfondibili comuni” 6(la modalità di redazione della lettera “d”, l'inclinazione, la variabilità di inclinazione delle lettere7), che consentono di attribuirla con certezza alla mano della senza che possa ragionevolmente ipotizzarsi la loro realizzazione da parte di ignoto Pt_1 contraffattore.
A tal proposito, il CTU soggiunge che: “Per le motivazioni sopra addotte quindi, la gestualità grafica presente nelle sottoscrizioni comparative autografe risulta fortemente Pt_1 connotata dal punto di vista motorio, costituita da tracciati difficilmente interpretabili e, proprio per questo motivo anche difficilmente riproducibili in modo spontaneo e credibile da qualcuno che ne volesse imitare le sembianze”.
Conclusivamente, la CTU, con argomentazioni non scalfibili, ha rilevato che: le scritture in verifica (X1, X2, X3 e X4) presentano numerosi dati identificativi
“individualizzanti” che consentono di riportarle senza tema di smentita alla gestualità e motorietà grafica propria di;
Parte_1 le stesse sono state vergate spontaneamente, “di getto”, senza esitazioni, pressioni anomale o ricalchi;
l'eventualità di una redazione allografa è ben lontana dall'essere possibile, dato che la signora a mostrato, anche e soprattutto durante i saggi grafici redatti in buon numero Pt_1
nel movimento, più diversificate invece a livello delle dimensioni, è possibile affermare che le 4 sottoscrizioni oggetto di indagine peritale sono state tutte vergate da un'unica mano scrivente”. 5 Osserva testualmente la CTU: “Quel che colpisce immediatamente anche l'occhio di un osservatore inesperto è la grande variabilità grafica espressa dalle firme della signora anche all'interno dello stesso saggio grafico. Parte_1 Il tutto espresso in un contesto di forte continuità di scrittura. Eccone alcuni campioni interessanti estrapolati dalla prova grafica e messi a confronto con le firme reperite sui documenti comparativi da A a F”. per la CTU, una scrittura fortemente connotata dal punto di vista motorio, caratterizzata da tracciati difficilmente interpretabili e, proprio per questo, difficilmente oggetto di contraffazione in modo spontaneo e credibile.
Le prove articolate dalla difesa dell'appellante sono, a fronte della estrema chiarezza e conseguenzialità logica delle conclusioni raggiunte dalla CTU, inammissibili ed irrilevanti, così come non pare necessario riconvocare il CTU a chiarimenti.
In definitiva, l'appello è infondato e deve essere respinto, conseguendone la conferma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Va dichiarata la sussistenza dei requisiti e dei presupposti data la doppia soccombenza, per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 8247 del 24 ottobre 2023, così provvede:
1) rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri dott. Giuseppe Ondei
pag. 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Rileva infatti la CTU: “Dalle immagini inserite è possibile confermare che non vi è alcuna alterazione del supporto cartaceo (UV), e che i solchi lasciati dll'energia della persona scrivente sono puliti e privi di alcuna traccia di esitazione da ricalco o da tracce di grafite (IR in luce radente). L'indagine, qui rappresentata sul cognome, è stata effettuata anche per il nome e ha dato analoghi risultati. Per l'analisi delle immagini agli IR invece si rimanda alla conclusione di queste osservazioni” 4 Sul punto la CTU osserva: “iNonostante la variabilità dei quadri morfologici, è evidente che le sindromi grafiche descritte si ripetono in tutte le 4 verificande così da caratterizzare in modo chiaro la modalità sottoscrittiva rilevata. Dal momento che il gesto grafico, nella sua variabilità, esprime comunque caratteristiche di scrittura che si realizzano in modo analogo pag. 8 6 La CTU osserva: “Per quanto anche parecchio diverse l'una dall'altra, le firme autografe hanno in comune alcune caratteristiche importanti:
- sono illeggibili per contrazione dei percorsi grafici presenti;
- sono costituite per lo più da movimenti di va e vieni verticali che caratterizzano la zona media della scrittura e che annullano quasi completamente le strutture circolari (le “a” e le “o” minuscole sono quasi del tutto assenti);
- spiccano solo le iniziali maiuscole che comunque presentano anche percorsi molto diversi tra loro;
- la lettera “d” minuscola di è riconoscibile per lo più dal percorso asteggiato a lume molto stretto, talvolta Pt_1 acuminato, se non addirittura ripassato, frequentemente preceduto da un elemento aperto, più o meno disteso orizzontalmente che sostituisce la prima parte della struttura grafemica citata”. Ella conclude pertanto: “Nonostante la variabilità dei quadri morfologici, è evidente che le sindromi grafiche descritte si ripetono in tutte le 4 verificande così da caratterizzare in modo chiaro la modalità sottoscrittiva rilevata. Dal momento che il gesto grafico, nella sua variabilità, esprime comunque caratteristiche di scrittura che si realizzano in modo analogo nel movimento, più diversificate invece a livello delle dimensioni, è possibile affermare che le 4 sottoscrizioni oggetto di indagine peritale sono state tutte vergate da un'unica mano scrivente”. 7Allo stesso tempo però si ravvisano anche tracciati che si ripetono costantemente (ad esempio, quello che dà origine alla consonante “d” minuscola di , precedentemente descritto) e che costituiscono una sorta di “segno Pt_1 distintivo” della modalità sottoscrittiva della signora Pt_1 pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Rossella Milone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3339/2023 promossa in grado d'appello da
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
Barberio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Oslavia n. 7, con domicilio digitale in Email_1
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Scarpa presso il CP_1 P.IVA_1 cui studio, in Milano - Via De Amicis n. 33A, è elettivamente domiciliata in forza di mandato in atti
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- verificazione scrittura privata
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CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, eccezioni, domande ed istanze contrarie disattese, in riforma della sentenza impugnata n. 8247/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 24 ottobre 2023, depositata in Cancelleria in pari data e notificata sempre il 24 ottobre 2023 ed in accoglimento del presente appello, reiterate le istanze tutte, anche istruttorie, che qui vanno intese per riportate e trascritte:
1. previo accertamento di quanto sopra, dichiarare la nullità, illegittima e/o inefficacia ovvero revocare il decreto ingiuntivo n. 18323/2019, per le motivazioni di cui in premessa;
2. previo accertamento della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in capo alla società opposta, condannare la stessa società al risarcimento del danno da CP_1 responsabilità processuale aggravata nella misura in cui il Giudicante riterrà liquidarlo in via equitativa;
3. con vittoria di spese e compensi di lite, da attribuirsi al sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario;
4. nella denegata ipotesi di rigetto dell'atto di appello, anche parziale, si chiede la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, per tutti i motivi ampiamente dedotti.
In via istruttoria.
Nel reiterare quanto contenuto nelle note critiche, e, laddove l'Ecc.mo Collegio non dovesse ritenere di voler disporre, così come richiesto, la convocazione del CTU a chiarimenti, sussistendone le condizioni e, soprattutto, anche nell'ottica di assunzione di provvedimenti opportuni al fine di fornire la giusta garanzia di tutela dei diritti delle parti in gioco, si chiede che si faccia applicazione del consolidato principio dello 'iudex peritus peritorum" - in virtù del quale è consentito al Giudice di merito valutare la complessiva attendibilità delle conclusioni peritali e disattenderne le sottese argomentazioni tecniche laddove queste risultino intimamente contraddittorie, così come evidenziate da questa difesa anche nelle note di dissenso alla CTU.
Come già in precedenza avanzato anche in primo grado, si chiede all'Ecc.mo Collegio ammettersi il libero interrogatorio delle parti, evocando, in argomento, l'art.117 c.p.c., in virtù del quale il Giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha la facoltà di ordinare la comparizione delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti di causa. L'applicazione di detta norma è finalizzata a chiarire le allegazioni delle parti e,
pag. 2 dunque, l'interrogatorio libero, pur essendo dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, è utilizzabile ai fini del riscontro e della valutazione delle prove - nel nostro caso anche documentali - già acquisite al processo.
A ben vedere, solo il “contatto” con le parti può fornire indispensabili elementi “sensitivi” di convincimento ai fini del riscontro e della valutazione del materiale probatorio già raccolto”.
Per parte appellata:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis:
- respingere l'appello, se necessario integrando la motivazione e per l'effetto confermare la sentenza impugnata e perciò il decreto opposto e comunque condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto con gli interessi dalla domanda al saldo;
- in via istruttoria occorrendo ammettere i quattro capitoli di prova proposti nella memoria ex art. 183 6° c.p.c. n. 2 c.p.c. già trascritti nelle ultime quattro righe di pag.11 e nelle prime 11 di pag 12 come segue:
<
1. Vero che alle 12.44 del 12.11.15 l'Avv. Beniamino Mariano, che assisteva , Parte_2 nonché i due fideiussori, coniugi , scriveva via email Parte_1 Controparte_2 all'Avv. Giovanni Scarpa “Ti rimetto l'accordo sottoscritto stamane dai sigg.ri e CP_2
allegando la scrittura firmata in pdf (doc. 9 - 9 bis). Pt_1
2. Vero che l'Avv. Scarpa, visionato il pdf, rilevava la mancanza delle sigle su ogni facciata, chiedeva al collega Mariano di curarne il completamento (doc. 10 – 10 bis ) e più tardi lo sollecitava, ricevendo quale risposta "manca quella del legale rapp.te ( ), Persona_1 che, mi dicono, stia per arrivare in azienda. Te la giro appena sarà completa" (doc. 11 – 11 bis).
3. Vero che alle 17.44 l'Avv. Mariano confermava all'Avv. Scarpa il completamento della scrittura, rimandandola in pdf (doc. 12 – 12 bis).
4. Vero che il 13.11.15 il Sig.
[...]
ritirava, presso la sede dell'azienda dei Sig.ri , l'originale della scrittura, Tes_1 CP_2 firmata in ogni facciata dai Sig.ri e consegnando quella recante le CP_2 Pt_1 sottoscrizioni dell'institore dell'allora Saima Avandero, Sig. .> Testi: Avv. Parte_3
Beniamino Mariano sui cap. 1-2-3 e Sig. sul cap.
4. Spese a carico della Testimone_1 soccombenza.”
IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Milano avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 18323 del 2019 del 19 agosto 2019 che aveva chiesto ed ottenuto CP_1
pag. 3 nei suoi confronti, per il pagamento della somma di € 130.000,00, dovuti alla ricorrente in ragione della garanzia fideiussoria da costei rilasciata a favore della società Parte_4
per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima assunte con scrittura privata in
[...] data 12 novembre 2015.
A motivo dell'opposizione, aveva contestato: Parte_1
a) la tardività della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.;
b) il difetto di procura difensiva in capo all'avv. , per incertezza Controparte_3 sull'identità del procuratore che, sulla scorta della procura generale dell'anno 2019, era stato investito dei poteri processuali;
c) la falsità delle sottoscrizioni ad apparente nome “ apposte a margine Parte_1 ed in calce alla scrittura privata del 12 novembre 2015.
La convenuta opposta si era costituita in lite, chiedendo il rigetto dell'opposizione, osservando in particolare che il decreto ingiuntivo nei confronti della era stato Pt_1 depositato in data 19 agosto 2019, che il plico con decreto spedito in forma esecutiva era stato consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario in data 6 settembre 2019 e che un primo tentativo di notifica, effettuato presso il domicilio della n data 16 settembre 2019, Pt_1 era fallito;
infine, il decreto era stato notificato alla debitrice nelle mani del marito convivente in data 7 novembre 2019.
Quanto all'eccepito e rilevato difetto di procura, osservava che il legale di avv. CP_1
, aveva sempre assistito la società, dapprima con procura Controparte_3 rilasciata nel 2008, e poi in forza di nuova procura rilasciata nel 2019, che presentava rispetto alla prima indicazione anche del secondo nome del legale, pur trattandosi della medesima persona fisica che aveva, senza soluzione di continuità, assistito la società convenuta;
quanto al disconoscimento della sottoscrizione, dichiarava di volersi valere del documento disconosciuto dalla e proponeva istanza di verificazione delle firme Pt_1 apposte sulla citata scrittura del 12 novembre 2015.
Contestava, nel merito, la fondatezza del disconoscimento ed insisteva nel volersi valere della scrittura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, chiedendone la verificazione.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in ragione della contestazione sollevata dalla proposito della sua sottoscrizione, veniva Pt_1
pag. 4 dato ingresso a CTU grafologica, ed all'esito del deposito della relazione peritale, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione.
Con sentenza pronunciata in data 24 ottobre 2023, il Tribunale rigettava l'opposizione e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
rigettava ogni altra domanda;
condannava la l pagamento delle spese di lite, ivi comprese le spese cdi consulenza Pt_1 tecnica come liquidate con decreto in data 7 luglio 2022.
A motivo di tale decisione, il Tribunale osservava:
a) che il processo notificatorio era iniziato entro il termine di cui all'art. 644 c.p.c., concludendosi solo successivamente a causa del fallimento del primo tentativo di notificazione per motivi non ascrivibili al creditore;
b) che era da ritenersi infondata l'eccezione di difetto di procuratore del legale di
[...]
visti i chiarimenti forniti dalla convenuta in ordine all'apparente discrasia dei CP_1 difensori;
c) che visti gli esiti della consulenza tecnica espletata, dai cui risultati il Tribunale riteneva di non discostarsi, anche il terzo motivo di opposizione era da reputarsi del tutto infondato. Infatti la CTU aveva attribuito “con certezza” alla mano di Parte_1 le 4 sottoscrizioni presenti nella scrittura su cui era fondata l'ingiunzione,
[...] peraltro all'esito di esame approfondito, che aveva tenuto conto di tutte le questioni tecniche sollevate dalle parti e dai consulenti nel corso delle operazioni peritali, secondo valutazioni non condivise da parte della ma non per questo tali da Pt_1 giustificare la riconvocazione del CTU a chiarimenti.
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidando il gravame a due Parte_1 motivi, così titolati:
OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA PRONUNCIA SULLE DOMANDE
FORMULATE; OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU
PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI
NORME DI DIRITTO.
In sostanza, la parte appellante censura la decisione del giudice di primo grado rilevando: che erroneamente la notifica del decreto ingiuntivo opposto da parte del creditore è stata ritenuta tempestiva, quanto la stessa è pervenuta alla soltanto il 7 novembre 2019, Pt_1 ovvero ottanta giorni dopo il deposito in cancelleria del decreto ingiuntivo, ed il termine di cui all'art. 644 c.p.c. è, secondo la preferibile interpretazione datane dalla giurisprudenza, perentorio e soprattutto, lo stesso è previsto a favore della parte destinataria della notificazione.
pag. 5 NULLITA' DELLA SENTENZA GRAVATA PER VIZI MOTIVAZIONALI NELLA
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI
ESPRESSI NEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. DI DISPONIBILITA' DELLE PROVE E DI
LIBERA VALUTAZIONE DELLE STESSE.
Il giudice di primo grado non ha tenuto conto dei principi sanciti da Cass. N. 15685 del
2015, secondo i quali il giudice, anche quando dispone consulenza grafologica, può valutare autonomamente l'autografia di una sottoscrizione, potendo formare il proprio convincimento anche su ogni altro elemento istruttorio conferente, che, nel caso di specie, il Tribunale non ha ammesso nonostante la parte opponente lo avesse richiesto, e tanto a maggior ragione in considerazione della inesattezza e della opinabilità dei risultati delle consulenze tecniche grafologiche, L'opponente in particolare aveva chiesto disporsi l'interrogatorio libero delle parti ed aveva dedotto prove testimoniali volte a confutare quanto evidenziato dalla controparte a proposito di eventuali responsabilità dell'avv. Mariano.
Il giudice erra anche quando comunque ritiene la consulenza tecnica espletata chiara, completa e coerente, quando invece vi sarebbero stati plurimi motivi per dissentire dall'opinione espressa dal CTU, valorizzati dalla difesa della ed in particolare: a) il Pt_1 tratto della scrittura: si sono rilevate alcune discrepanze tra la firma in verifica e quelle comparative, in quanto il movimento di scrittura a destra risulterebbe “contratto e trattenuto”, mentre il filo grafico si presenta a tratti spigoloso, tagliente o con scarse curvilineità, i gesti finali sono spesso piccoli, trattenuti, bloccati, sbarrati o ispessiti, la pressione risulta spesso maggiore rispetto alle scritture di comparazione;
b) la continuità: al contrario che nelle firme originali, nelle firme oggetto di indagine non vi è spazio tra nome e cognome;
c)
l'inclinazione: il CTU ha dato atto di una estrema variabilità dell'inclinazione letterale nelle firme in originale della mentre nelle scritture in verifica il tratto appare prevalentemente Pt_1 con unica inclinazione e qualche tratto verticalizzato;
d) la tenuta del rigo di base: mentre il
CTU ha dato atto che nelle firme in originale prevale l'inclinazione ascendente, le firme in verifica hanno un andamento rigido del tracciato grafico;
e) l'aspetto morfologico: vi è diversità di strutturazione, in particolare nelle scritture comparative il tratto è più morbido e ricercato, mentre nelle scritture in verifica il tratto è assai più semplificato con gonfiori ridotti.
Precisate le conclusioni e depositati gli atti difensivi conclusivi, la causa è stata rimessa in decisione.
***
Entrambi i motivi di appello appaiono infondati.
pag. 6 Quanto al primo motivo, è sufficiente osservare che il plico per la notifica del decreto ingiuntivo, spedito in forma esecutiva, è stato consegnato all'ufficiale giudiziario il 6 settembre (dunque ampiamente entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.) ed una prima notifica è fallita il 16 settembre, data in cui l'ufficiale Giudiziario ha proceduto alla notifica ex art. 140 c.p.c.; infine, la notifica è avvenuta a mani del marito convivente della in data 7 novembre. Pt_1
E' pacifico, allora, secondo quanto osservato da parte appellata, come nel caso di specie sia pienamente operante il principio della scissione degli effetti della notifica, consacrato da numerose pronunce di legittimità, potendosi pertanto considerare il termine di cui all'art. 644
c.p.c., pienamente rispettato (ex multis, Cass. N. 25716 del 2018; Cass. N. 12551 del 2019).
Va osservato, al proposito, che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica degli atti processuali è espressamente disciplinato dall'art. 149 c.p.c. a tenore del quale “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto”.
Il predetto enunciato normativo delinea una efficacia bilaterale della notificazione, senza pregiudizio per i diritti delle parti interessate.
La differente scansione temporale degli effetti della notificazione, infatti, rileva al fine di tutelare ambedue le sfere giuridiche interessate.
Per il notificante l'interesse è quello di non ricadere in responsabilità per accadimenti che fuoriescano dalla propria sfera di controllo, per il destinatario, invece, è quello di non veder pregiudicato il proprio diritto di difesa.
Nel caso di specie, il procedimento di cui trattasi, iniziato ad istanza del creditore in monitorio in data 6 settembre 2019, si è perfezionato solo oltre due mesi più tardi per motivi che fuoriescono completamente dalla sfera di controllo del predetto, e sono piuttosto imputabili alle difficoltà di reperimento della debitrice.
Dunque, il termine di cui all'art. 644 c.p.c. non può che, alla stregua dei ridetti principi giurisprudenziali, considerarsi rispettato.
Vi è peraltro da rilevare come, anche nel caso in cui il decreto ingiuntivo di cui si tratta fosse divenuto inefficace per tardività della notifica, la suddetta inefficacia avrebbe comunque lasciato sopravvivere la domanda di condanna al pagamento del dovuto insita nel ricorso pag. 7 monitorio e conseguentemente, avrebbe fondato il dovere del giudice di pronunciarsi sulla fondatezza di essa1.
Quanto al secondo motivo di gravame, vi è da rilevare che la CTU ha già dato esauriente risposta alle doglianze sollevate dalla difesa di parte appellante in ordine agli indicatori che, in contrasto con quanto motivato dal CTU, deporrebbero per la non originalità della sottoscrizione, con ampia e condivisibile motivazione.
Infatti la CTU – sulle cui conclusioni il Tribunale non si è appiattito acriticamente, mostrando, di converso, di aver vagliato e giudicato condivisibili le considerazioni espresse dal tecnico incaricato - ha osservato come, pur mostrando la anche in fase di redazione, Pt_1 grandissima variabilità grafica, tanto dal vergare firme tra loro anche notevolmente differenti, le scritture in verifica sono tutte caratterizzate da elevata spontaneità (sono “di getto”)2, e dunque, sono state vergate senza incertezze, pause o esitazioni pressorie, tanto da potersi escludere una loro realizzazione artificiosa, da parte di falsificatore, e tanto anche in riferimento alla disamina materiale del supporto cartaceo sul quale le sottoscrizioni sono state vergate3. Inoltre, le stesse sono certamente riconducibili tutte ad una unica mano.
Né vi sono elementi, nel supporto cartaceo della scrittura in verifica, analizzato parimenti nel corso delle operazioni peritali, per ritenere che vi siano state operazioni come un “ricalco”
o altra similare.4 1 La notificazione del decreto ingiuntivo dopo il decorso del termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del provvedimento, ma non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, con la conseguenza che, ove su detta domanda, a seguito dell'opposizione dell'intimato che eccepisca l'inefficacia, si costituisca il rapporto processuale, il giudice adito ha il potere-dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente. Tribunale Siena, 14/12/2018, n.1445 2 La CTU ha fin da subito rilevato che “Le 4 sottoscrizioni indagate mostrano, nei loro quadri morfologici, una spiccata variabilità grafica, dovute alla spontaneità della gestualità scrittoria di chi le ha apposte: si tratta infatti di firme vergate di getto, con una movimentalità grafica che predilige la direzione verticale, alto – basso, a quella orizzontale, così che la zona media della scrittura è costituita prevalentemente da grafemi semplificati, spesso mancanti delle strutture circolari attese. Questo prevalere della movimentalità di scrittura sulla forma è responsabile anche della variabilità dell'inclinazione degli assi letterali e della tenuta del rigo di base, che, soprattutto in X3 e X4 appare lievemente ascendente”. Inoltre, pur nella incredibile variabilità grafica mostrata dalla urante i saggi fatti per la Pt_1
CTU5, le sottoscrizioni in verifica presentano, rispetto ai precitati saggi grafici, alcuni “tratti inconfondibili comuni” 6(la modalità di redazione della lettera “d”, l'inclinazione, la variabilità di inclinazione delle lettere7), che consentono di attribuirla con certezza alla mano della senza che possa ragionevolmente ipotizzarsi la loro realizzazione da parte di ignoto Pt_1 contraffattore.
A tal proposito, il CTU soggiunge che: “Per le motivazioni sopra addotte quindi, la gestualità grafica presente nelle sottoscrizioni comparative autografe risulta fortemente Pt_1 connotata dal punto di vista motorio, costituita da tracciati difficilmente interpretabili e, proprio per questo motivo anche difficilmente riproducibili in modo spontaneo e credibile da qualcuno che ne volesse imitare le sembianze”.
Conclusivamente, la CTU, con argomentazioni non scalfibili, ha rilevato che: le scritture in verifica (X1, X2, X3 e X4) presentano numerosi dati identificativi
“individualizzanti” che consentono di riportarle senza tema di smentita alla gestualità e motorietà grafica propria di;
Parte_1 le stesse sono state vergate spontaneamente, “di getto”, senza esitazioni, pressioni anomale o ricalchi;
l'eventualità di una redazione allografa è ben lontana dall'essere possibile, dato che la signora a mostrato, anche e soprattutto durante i saggi grafici redatti in buon numero Pt_1
nel movimento, più diversificate invece a livello delle dimensioni, è possibile affermare che le 4 sottoscrizioni oggetto di indagine peritale sono state tutte vergate da un'unica mano scrivente”. 5 Osserva testualmente la CTU: “Quel che colpisce immediatamente anche l'occhio di un osservatore inesperto è la grande variabilità grafica espressa dalle firme della signora anche all'interno dello stesso saggio grafico. Parte_1 Il tutto espresso in un contesto di forte continuità di scrittura. Eccone alcuni campioni interessanti estrapolati dalla prova grafica e messi a confronto con le firme reperite sui documenti comparativi da A a F”. per la CTU, una scrittura fortemente connotata dal punto di vista motorio, caratterizzata da tracciati difficilmente interpretabili e, proprio per questo, difficilmente oggetto di contraffazione in modo spontaneo e credibile.
Le prove articolate dalla difesa dell'appellante sono, a fronte della estrema chiarezza e conseguenzialità logica delle conclusioni raggiunte dalla CTU, inammissibili ed irrilevanti, così come non pare necessario riconvocare il CTU a chiarimenti.
In definitiva, l'appello è infondato e deve essere respinto, conseguendone la conferma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Va dichiarata la sussistenza dei requisiti e dei presupposti data la doppia soccombenza, per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 8247 del 24 ottobre 2023, così provvede:
1) rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri dott. Giuseppe Ondei
pag. 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Rileva infatti la CTU: “Dalle immagini inserite è possibile confermare che non vi è alcuna alterazione del supporto cartaceo (UV), e che i solchi lasciati dll'energia della persona scrivente sono puliti e privi di alcuna traccia di esitazione da ricalco o da tracce di grafite (IR in luce radente). L'indagine, qui rappresentata sul cognome, è stata effettuata anche per il nome e ha dato analoghi risultati. Per l'analisi delle immagini agli IR invece si rimanda alla conclusione di queste osservazioni” 4 Sul punto la CTU osserva: “iNonostante la variabilità dei quadri morfologici, è evidente che le sindromi grafiche descritte si ripetono in tutte le 4 verificande così da caratterizzare in modo chiaro la modalità sottoscrittiva rilevata. Dal momento che il gesto grafico, nella sua variabilità, esprime comunque caratteristiche di scrittura che si realizzano in modo analogo pag. 8 6 La CTU osserva: “Per quanto anche parecchio diverse l'una dall'altra, le firme autografe hanno in comune alcune caratteristiche importanti:
- sono illeggibili per contrazione dei percorsi grafici presenti;
- sono costituite per lo più da movimenti di va e vieni verticali che caratterizzano la zona media della scrittura e che annullano quasi completamente le strutture circolari (le “a” e le “o” minuscole sono quasi del tutto assenti);
- spiccano solo le iniziali maiuscole che comunque presentano anche percorsi molto diversi tra loro;
- la lettera “d” minuscola di è riconoscibile per lo più dal percorso asteggiato a lume molto stretto, talvolta Pt_1 acuminato, se non addirittura ripassato, frequentemente preceduto da un elemento aperto, più o meno disteso orizzontalmente che sostituisce la prima parte della struttura grafemica citata”. Ella conclude pertanto: “Nonostante la variabilità dei quadri morfologici, è evidente che le sindromi grafiche descritte si ripetono in tutte le 4 verificande così da caratterizzare in modo chiaro la modalità sottoscrittiva rilevata. Dal momento che il gesto grafico, nella sua variabilità, esprime comunque caratteristiche di scrittura che si realizzano in modo analogo nel movimento, più diversificate invece a livello delle dimensioni, è possibile affermare che le 4 sottoscrizioni oggetto di indagine peritale sono state tutte vergate da un'unica mano scrivente”. 7Allo stesso tempo però si ravvisano anche tracciati che si ripetono costantemente (ad esempio, quello che dà origine alla consonante “d” minuscola di , precedentemente descritto) e che costituiscono una sorta di “segno Pt_1 distintivo” della modalità sottoscrittiva della signora Pt_1 pag. 9