Art. 6. Costituzione, fusione e concentrazione di nuovi enti
ospedalieri da parte delle Regioni
La Regione promuove e attua la istituzione di nuovi enti ospedalieri e la fusione o la concentrazione di enti ospedalieri esistenti, secondo le previsioni del piano regionale ospedaliero.
L'ente ospedaliero e' costituito con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.
ospedalieri da parte delle Regioni
La Regione promuove e attua la istituzione di nuovi enti ospedalieri e la fusione o la concentrazione di enti ospedalieri esistenti, secondo le previsioni del piano regionale ospedaliero.
L'ente ospedaliero e' costituito con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.