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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/07/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3719/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3719/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Lino, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Carovigno alla via Petrarca, 10 è elettivamente domiciliato parte appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce parte appellata
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 3.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio riguarda l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
667/2022 emessa dal giudice di pace di e depositata in data 19.04.2022. CP_1
Nella specie, con la sentenza impugnata si è rigettata l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il verbale n. 323963332 del 16.11.2021 con cui i Carabinieri di Tuturano hanno irrogato la sanzione pecuniaria di € 5.100,00 entro 60 giorni e 15.299,50 oltre i 60 giorni, per la violazione dell'art 116, commi 15 e 17, del codice della strada, atteso che, in data 16.11.2021, Parte_1 circolava su strada, senza che fosse in possesso della prescritta patente di guida, poiché già revocata con provvedimento del Prefetto di Brindisi notificato in data 6.03.2009.
La sentenza di primo grado ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il verbale impugnato, determinando la sanzione nella misura del minimo edittale, statuendo nulla sulle spese di lite.
Pag. 1 a 5 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, con ricorso tempestivamente Parte_1 depositato il 14.06.2024, deducendo i seguenti motivi:
- erronea valutazione delle prove acquisite in primo grado, che sarebbero state favorevoli alla sua versione dei fatti;
- violazione dell'onere della prova ritenendo che l'accertamento sia dipeso esclusivamente da percezioni di natura soggettiva e non documentate;
- falsa applicazione dell'art. 116 del c.d.s., nella parte in cui si è ritenuto che la mera presenza al posto di guida, con il veicolo fermo e spento, costituisse una condotta sanzionabile.
L'appellante ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità, erroneità e nullità del verbale di contestazione n. 323963332, vinte le spese di lite.
3. L'appellata si è costituita in giudizio con memoria depositata il Controparte_1
19.04.2023, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, ha insistito sulla legittimità dell'accertamento, evidenziando la valenza probatoria del verbale impugnato ai sensi dell'art 2700 c.c., in quanto atto pubblico redatto da pubblici ufficiali in relazione a fatti accertati ictu oculi, e, dunque, validi sino a querela di falso.
4. Fissata l'udienza di discussione orale e decisione e udite le conclusioni con cui le parti costituite hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
5. L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
5.1 Il verbale oggetto di opposizione è un atto pubblico redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni e in quanto tale fa piena prova, ai sensi dell'art 2700 c.c., dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza, quali il luogo, la data, l'identità del soggetto e l'attività da questi posta in essere, e non si estende a valutazioni soggettive o percezioni sensoriali personali.
Nel caso di specie i Carabinieri di Tuturano, nel verbale di contestazione (cfr. all. 1 alla comparsa del fascicolo di primo grado) e più precisamente nelle controdeduzioni al ricorso (cfr. all. 3 alla comparsa del fascicolo di primo grado), hanno dichiarato di aver incrociato l'autovettura
VOLKSWAGEN Golf, targata FV243WL, di colore nero, condotta da , mentre Parte_1 percorrevano via Vivaldi, in direzione dell'intersezione con via Tommaso Traetta.
L'autovettura marciante sulla corsia opposta prima di incrociare l'auto dei carabinieri si è accostata sul margine del marciapiede del senso di marcia opposto, ossia sulla corsia di marcia dei
Pag. 2 a 5 verbalizzanti. L'appuntato avrebbe riconosciuto alla guida;
dunque, CP_2 Parte_1 dopo aver effettuato un'inversione di marcia, la pattuglia ha raggiunto l'auto per attivare le dovute operazioni di controllo, poiché li stessi verbalizzanti erano a conoscenza del fatto che gli era stata già revocata la patente. Hanno, infine, trovato l'appellante seduto al posto di guida, sebbene con il mezzo fermo.
Giova osservare che a seguito della ricostruzione delle circostanze di fatto, la dichiarazione contenuta nel verbale secondo cui “circolava alla guida del veicolo” Parte_1 si fonda su quanto percepito dagli operanti prima dell'intervento diretto e del controllo effettivo, cioè durante un'osservazione a distanza e in movimento, in un contesto che implica una componente valutativa e soggettiva, non assistita da verificabilità immediata.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il riconoscimento del conducente in condizioni dinamiche (nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, a distanza, su corsia opposta, e con veicolo in marcia) integra una percezione sensoriale soggettiva e come tale non è assistita da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., trattandosi di un apprezzamento personale dell'agente; al contrario la fede privilegiata copre esclusivamente i fatti obiettivamente accertati e compiuti in presenza del pubblico ufficiale (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. 17355/2009).
In tale prospettiva, non può ritenersi pienamente assistita da fede privilegiata la circostanza secondo cui stesse effettivamente conducendo il mezzo in marcia, atteso che detta Pt_1 percezione è frutto di una valutazione personale, mediata da condizioni dinamiche;
i verbalizzanti hanno supposto di aver visto alla guida e, dunque, hanno effettuato un'inversione Parte_1 di marcia per raggiungere l'auto.
Tuttavia, nonostante i limiti probatori sopra evidenziati, è fondamentale evidenziare che i verbalizzanti, una volta raggiunta l'auto, hanno appurato che al posto di guida dell'autovettura
VOLKSWAGEN Golf vi fosse , sebbene in sosta su pubblica via. Parte_1
Tale circostanza, avvenuta in loro presenza, non consente, nel caso di specie, di giungere a conclusioni diverse rispetto a quelle già espresse dal primo giudice, in quanto il riconoscimento a distanza risulta immediatamente seguito da un controllo diretto e contestuale, durante il quale l'appellante è stato trovato effettivamente seduto al posto di guida del medesimo veicolo, fermo su pubblica via. Tale circostanza, accertata direttamente dagli agenti e riferita in verbale, è assistita da piena efficacia probatoria, trattandosi di fatto oggettivo avvenuto alla presenza degli operanti.
Come già ribadito, non risulta che l'appellante abbia mai proposto querela di falso, che rappresenta l'unico strumento giuridico idoneo a rimuovere la fede privilegiata del verbale.
Pag. 3 a 5 L'interessato, per contro, si è limitato fornire delle generiche contestazioni, che si risolvono in mere allegazioni prive di efficacia probatoria sostenendo che si trovava fermo, con il motore spento, mentre parlava al telefono vicino al negozio della compagna.
In ogni caso, anche ove si volesse superare tale profilo e si esaminasse la portata delle deposizioni testimoniali, le stesse non appaiono idonee a superare la validità del verbale.
In particolare, i testimoni escussi– la madre della compagna dell'appellante e un amico – si sono limitati ad affermare di aver visto seduto al posto di guida, intento ad utilizzare il Parte_1 cellulare, limitandosi a descrivere una circostanza generica e non supportata da elementi oggettivi in grado di smentire l'accertamento eseguito dagli agenti.
Inoltre, la tesi difensiva secondo cui i verbalizzanti avrebbero confuso l'auto dell'appellante con un'altra simile (stessa modello e stesso colore), parcheggiata nei pressi, non trova alcun riscontro probatorio. Gli stessi agenti, nelle controdeduzioni depositate in primo grado, hanno chiarito che non erano presenti altre vetture Volkswagen Golf di colore nero nelle immediate vicinanze, nè tantomeno l'appellante ha prodotto documentazione fotografica a riguardo.
5.2 A ciò si aggiunga che non può essere condivisa l'argomentazione secondo cui la mera presenza a bordo del veicolo fermo e spento escluderebbe la configurabilità della condotta sanzionata.
Secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, è sufficiente che il soggetto si trovi in posizione di controllo del veicolo su pubblica via, indipendentemente dal fatto che il motore sia acceso o che il mezzo sia in movimento: “in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione (Cass. Pen. Sez. IV,
25 settembre 2007, n. 37631”, e dunque è sufficiente che il soggetto si trovi al posto di guida di un veicolo su pubblica via, anche se il mezzo è momentaneamente fermo, atteso che la nozione di
'circolazione' rilevante ai fini dell'art. 116 C.d.S. è ampia e non richiede il movimento attuale del veicolo: “circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”
(art 3 co1 n9 D.lgs. n. 285/1992).
Per tali ragioni ai fini della configurabilità dell'illecito per “guida” deve intendersi anche la situazione in cui il soggetto si trovi nella condizione di poter mettere in marcia il veicolo.
Nel caso concreto, l'identificazione del conducente è stata immediata e univoca e anche a voler prescindere dalla ricostruzione rappresentata nel verbale di contestazione, la sola presenza dei al posto di guida su pubblica via – privo di titolo abilitativo – sarebbe Parte_1 sufficiente ad integrare la violazione.
6. Alla luce di tali considerazioni, deve rigettarsi l'appello proposto avverso la sentenza n.
19/2024 emessa dal giudice di pace di e depositata in data 17.01.2024. CP_1
Pag. 4 a 5 7. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese limitatamente a quelle relative a questo grado di giudizio, in assenza di impugnazione incidentale del capo della sentenza di primo grado concernente le spese di lite.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per le cause innanzi al Tribunale rientranti nello scaglione da € 1.101 a € 5.201, in considerazione del valore della causa, con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria in quanto mai svolta, e con riduzione del 50% del compenso previsto per la fase decisoria, in ragione della modesta e ripetitiva attività difensiva svolta al riguardo.
7.1 Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui, quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 667/2022 emessa Parte_1 dal giudice di pace di e depositata in data 19.04.2022; CP_1
2. condanna al pagamento in favore dell'Avvocatura dello Stato delle Parte_1 spese di lite del grado di appello, che liquida in € 1.275, 25 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. dà atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Brindisi, 3.07.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco.
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3719/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Lino, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Carovigno alla via Petrarca, 10 è elettivamente domiciliato parte appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce parte appellata
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 3.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio riguarda l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
667/2022 emessa dal giudice di pace di e depositata in data 19.04.2022. CP_1
Nella specie, con la sentenza impugnata si è rigettata l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il verbale n. 323963332 del 16.11.2021 con cui i Carabinieri di Tuturano hanno irrogato la sanzione pecuniaria di € 5.100,00 entro 60 giorni e 15.299,50 oltre i 60 giorni, per la violazione dell'art 116, commi 15 e 17, del codice della strada, atteso che, in data 16.11.2021, Parte_1 circolava su strada, senza che fosse in possesso della prescritta patente di guida, poiché già revocata con provvedimento del Prefetto di Brindisi notificato in data 6.03.2009.
La sentenza di primo grado ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il verbale impugnato, determinando la sanzione nella misura del minimo edittale, statuendo nulla sulle spese di lite.
Pag. 1 a 5 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, con ricorso tempestivamente Parte_1 depositato il 14.06.2024, deducendo i seguenti motivi:
- erronea valutazione delle prove acquisite in primo grado, che sarebbero state favorevoli alla sua versione dei fatti;
- violazione dell'onere della prova ritenendo che l'accertamento sia dipeso esclusivamente da percezioni di natura soggettiva e non documentate;
- falsa applicazione dell'art. 116 del c.d.s., nella parte in cui si è ritenuto che la mera presenza al posto di guida, con il veicolo fermo e spento, costituisse una condotta sanzionabile.
L'appellante ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità, erroneità e nullità del verbale di contestazione n. 323963332, vinte le spese di lite.
3. L'appellata si è costituita in giudizio con memoria depositata il Controparte_1
19.04.2023, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, ha insistito sulla legittimità dell'accertamento, evidenziando la valenza probatoria del verbale impugnato ai sensi dell'art 2700 c.c., in quanto atto pubblico redatto da pubblici ufficiali in relazione a fatti accertati ictu oculi, e, dunque, validi sino a querela di falso.
4. Fissata l'udienza di discussione orale e decisione e udite le conclusioni con cui le parti costituite hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
5. L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
5.1 Il verbale oggetto di opposizione è un atto pubblico redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni e in quanto tale fa piena prova, ai sensi dell'art 2700 c.c., dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza, quali il luogo, la data, l'identità del soggetto e l'attività da questi posta in essere, e non si estende a valutazioni soggettive o percezioni sensoriali personali.
Nel caso di specie i Carabinieri di Tuturano, nel verbale di contestazione (cfr. all. 1 alla comparsa del fascicolo di primo grado) e più precisamente nelle controdeduzioni al ricorso (cfr. all. 3 alla comparsa del fascicolo di primo grado), hanno dichiarato di aver incrociato l'autovettura
VOLKSWAGEN Golf, targata FV243WL, di colore nero, condotta da , mentre Parte_1 percorrevano via Vivaldi, in direzione dell'intersezione con via Tommaso Traetta.
L'autovettura marciante sulla corsia opposta prima di incrociare l'auto dei carabinieri si è accostata sul margine del marciapiede del senso di marcia opposto, ossia sulla corsia di marcia dei
Pag. 2 a 5 verbalizzanti. L'appuntato avrebbe riconosciuto alla guida;
dunque, CP_2 Parte_1 dopo aver effettuato un'inversione di marcia, la pattuglia ha raggiunto l'auto per attivare le dovute operazioni di controllo, poiché li stessi verbalizzanti erano a conoscenza del fatto che gli era stata già revocata la patente. Hanno, infine, trovato l'appellante seduto al posto di guida, sebbene con il mezzo fermo.
Giova osservare che a seguito della ricostruzione delle circostanze di fatto, la dichiarazione contenuta nel verbale secondo cui “circolava alla guida del veicolo” Parte_1 si fonda su quanto percepito dagli operanti prima dell'intervento diretto e del controllo effettivo, cioè durante un'osservazione a distanza e in movimento, in un contesto che implica una componente valutativa e soggettiva, non assistita da verificabilità immediata.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il riconoscimento del conducente in condizioni dinamiche (nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, a distanza, su corsia opposta, e con veicolo in marcia) integra una percezione sensoriale soggettiva e come tale non è assistita da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., trattandosi di un apprezzamento personale dell'agente; al contrario la fede privilegiata copre esclusivamente i fatti obiettivamente accertati e compiuti in presenza del pubblico ufficiale (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. 17355/2009).
In tale prospettiva, non può ritenersi pienamente assistita da fede privilegiata la circostanza secondo cui stesse effettivamente conducendo il mezzo in marcia, atteso che detta Pt_1 percezione è frutto di una valutazione personale, mediata da condizioni dinamiche;
i verbalizzanti hanno supposto di aver visto alla guida e, dunque, hanno effettuato un'inversione Parte_1 di marcia per raggiungere l'auto.
Tuttavia, nonostante i limiti probatori sopra evidenziati, è fondamentale evidenziare che i verbalizzanti, una volta raggiunta l'auto, hanno appurato che al posto di guida dell'autovettura
VOLKSWAGEN Golf vi fosse , sebbene in sosta su pubblica via. Parte_1
Tale circostanza, avvenuta in loro presenza, non consente, nel caso di specie, di giungere a conclusioni diverse rispetto a quelle già espresse dal primo giudice, in quanto il riconoscimento a distanza risulta immediatamente seguito da un controllo diretto e contestuale, durante il quale l'appellante è stato trovato effettivamente seduto al posto di guida del medesimo veicolo, fermo su pubblica via. Tale circostanza, accertata direttamente dagli agenti e riferita in verbale, è assistita da piena efficacia probatoria, trattandosi di fatto oggettivo avvenuto alla presenza degli operanti.
Come già ribadito, non risulta che l'appellante abbia mai proposto querela di falso, che rappresenta l'unico strumento giuridico idoneo a rimuovere la fede privilegiata del verbale.
Pag. 3 a 5 L'interessato, per contro, si è limitato fornire delle generiche contestazioni, che si risolvono in mere allegazioni prive di efficacia probatoria sostenendo che si trovava fermo, con il motore spento, mentre parlava al telefono vicino al negozio della compagna.
In ogni caso, anche ove si volesse superare tale profilo e si esaminasse la portata delle deposizioni testimoniali, le stesse non appaiono idonee a superare la validità del verbale.
In particolare, i testimoni escussi– la madre della compagna dell'appellante e un amico – si sono limitati ad affermare di aver visto seduto al posto di guida, intento ad utilizzare il Parte_1 cellulare, limitandosi a descrivere una circostanza generica e non supportata da elementi oggettivi in grado di smentire l'accertamento eseguito dagli agenti.
Inoltre, la tesi difensiva secondo cui i verbalizzanti avrebbero confuso l'auto dell'appellante con un'altra simile (stessa modello e stesso colore), parcheggiata nei pressi, non trova alcun riscontro probatorio. Gli stessi agenti, nelle controdeduzioni depositate in primo grado, hanno chiarito che non erano presenti altre vetture Volkswagen Golf di colore nero nelle immediate vicinanze, nè tantomeno l'appellante ha prodotto documentazione fotografica a riguardo.
5.2 A ciò si aggiunga che non può essere condivisa l'argomentazione secondo cui la mera presenza a bordo del veicolo fermo e spento escluderebbe la configurabilità della condotta sanzionata.
Secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, è sufficiente che il soggetto si trovi in posizione di controllo del veicolo su pubblica via, indipendentemente dal fatto che il motore sia acceso o che il mezzo sia in movimento: “in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione (Cass. Pen. Sez. IV,
25 settembre 2007, n. 37631”, e dunque è sufficiente che il soggetto si trovi al posto di guida di un veicolo su pubblica via, anche se il mezzo è momentaneamente fermo, atteso che la nozione di
'circolazione' rilevante ai fini dell'art. 116 C.d.S. è ampia e non richiede il movimento attuale del veicolo: “circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”
(art 3 co1 n9 D.lgs. n. 285/1992).
Per tali ragioni ai fini della configurabilità dell'illecito per “guida” deve intendersi anche la situazione in cui il soggetto si trovi nella condizione di poter mettere in marcia il veicolo.
Nel caso concreto, l'identificazione del conducente è stata immediata e univoca e anche a voler prescindere dalla ricostruzione rappresentata nel verbale di contestazione, la sola presenza dei al posto di guida su pubblica via – privo di titolo abilitativo – sarebbe Parte_1 sufficiente ad integrare la violazione.
6. Alla luce di tali considerazioni, deve rigettarsi l'appello proposto avverso la sentenza n.
19/2024 emessa dal giudice di pace di e depositata in data 17.01.2024. CP_1
Pag. 4 a 5 7. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese limitatamente a quelle relative a questo grado di giudizio, in assenza di impugnazione incidentale del capo della sentenza di primo grado concernente le spese di lite.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per le cause innanzi al Tribunale rientranti nello scaglione da € 1.101 a € 5.201, in considerazione del valore della causa, con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria in quanto mai svolta, e con riduzione del 50% del compenso previsto per la fase decisoria, in ragione della modesta e ripetitiva attività difensiva svolta al riguardo.
7.1 Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui, quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 667/2022 emessa Parte_1 dal giudice di pace di e depositata in data 19.04.2022; CP_1
2. condanna al pagamento in favore dell'Avvocatura dello Stato delle Parte_1 spese di lite del grado di appello, che liquida in € 1.275, 25 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. dà atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Brindisi, 3.07.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco.
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