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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10567/2024
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10567/2024
Oggi 27 marzo 2025, innanzi al dott. Elisabetta Arrigoni, sono comparsi:
Per l'avv. MARCHESI Parte_1
MATTIA.
Per già dichiarata contumace, nessuno compare. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10567/2024 promossa da:
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante Rag. con il patrocinio degli avv. MARCHESI Parte_1
MATTIA e MIRABILE DANIELA, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Brescia,
Piazzale Cremona n.5,
ATTRICE contro
C.F. ), con sede legale in Verolanuova (BS), contumace CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 2 settembre 2024,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia Parte_1 CP_1
per sentirla condannare al pagamento di euro 25.475,97, oltre interessi di mora dal
[...]
dovuto al saldo, quale corrispettivo per prestazioni contabili/fiscali svolte in favore della società extra contratto, come previsto dal contratto inter partes del 4.10.2021. CP_1
Parte attrice, premesso di aver preventivamente azionato in via monitoria il proprio credito, nei confronti del quale proponeva opposizione e che tale giudizio si CP_1
concludeva con la revoca del decreto a causa della tardiva costituzione in giudizio di
[...]
, deduceva in particolare che: con il contratto inter partes del 4.10.2021 parte attrice Parte_1
doveva provvedere: alla tenuta e la conservazione delle scritture contabili (art.1, c. 1, lett. a); pagina 2 di 6 b) Alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali obbligatoriamente prescritte dalla legge (art. 1, c. 1, lett. b); c) A fornire tutti i servizi che la ditta richiedesse (servizio paghe, assistenza presso gli Uffici Fiscali, ecc. – art. 1, c. 2); d) Fornire assistenza fiscale (art. 2); e) Fornire prestazione per servizi straordinari (art. 4); in pari data le parti sottoscrivevano come allegato del contratto stesso, il preventivo n. 23 del 04/10/2021 (doc. 10) per gli anni 2021 e 2022, nel quale veniva previsto il pagamento della somma annuale di € 4.500,00, oltre IVA e oltre al rimborso delle spese vive, per le seguenti attività: Assistenza fiscale – analisi di bilancio – assistenza telefonica – controlli periodici normativi – controllo scritture di rettifica e chiusure annuali – stesura definitiva di bilancio, tenuta annuale libri sociali, dichiarazione unico redditi società, n. 7 invii telematici l'anno; venivano escluse dal forfait un'altra serie di attività ricorrenti il cui costo era possibile preventivare e, nello specifico: l'invio online di modelli F24 al costo di € 10,00 cad.; la creazione dei cedolini paga per i dipendenti al costo di € 15,00 cad.; l'invio del modello 770 al costo annuale di € 150,00; veniva espressamente indicato che risultavano escluse dal predetto preventivo le pratiche “che esulano dalla normale tenuta contabile”, così come le “pratiche per la consulenza del lavoro (gestione dipendenti)”; la convenuta non provvedeva al pagamento delle fatture nn. 255, 316, 392, 440, 441, 531, 593,
730, 1059, 1143, 1208, 1282, 1334, 1410, 1422 e 1751 del 2022 e nn. 76, 82, 100, 142, 195,
273, 419, 657, 740, 817, 896, 913 e 1097 del 2023 (doc. 11) per un totale di € 25.475,97; a causa del predetto mancato pagamento, l'attrice inviava alla convenuta raccomandata di rinuncia all'incarico professionale (doc. 12); inviava, altresì, lettera di messa in mora (doc.
13), rimasta totalmente inevasa.
Con decreto del 27.11.2024, constatata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta e confermava l'udienza di prima comparizione.
A tale udienza, il Giudice fissava udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc.
* * *
Preliminarmente è opportuno richiamare il principio secondo cui “Se il decreto ingiuntivo viene revocato all'esito del giudizio di opposizione, non rimane alcun effetto del suo contenuto sostanziale e quindi non si costituisce un giudicato in materia” (Cassazione civile sez. III,
07/09/2022, n.26397).
Invero, con tale pronuncia, la suprema Corte ha precisato che in caso di revoca del decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione, se la revoca non è oggetto di impugnazione, il pagina 3 di 6 decreto ingiuntivo resta privo di effetti e non acquisisce autorità di giudicato, e ciò anche nel caso in cui tale decisione non sia corretta e sia intervenuto il pagamento della somma oggetto di ingiunzione.
Sebbene, trattasi di caso diverso, le questioni di merito già formulate nel giudizio di opposizione non sono state oggetto di esame e pertanto, possono essere esaminate nel presente giudizio.
Venendo al merito della controversia, parte attrice lamenta il mancato pagamento da parte della società delle fatture già azionate in sede monitoria. CP_1
La domanda è fondata e deve essere accolta.
È pacifico in causa, oltre che documentato, che le parti ebbero a sottoscrivere il contratto inter partes del 4.10.2021, in esecuzione del quale parte attrice avrebbe provveduto: alla tenuta e la conservazione delle scritture contabili (art.1, c. 1, lett. a); b) Alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali obbligatoriamente prescritte dalla legge (art. 1, c. 1, lett. b); c) A fornire tutti i servizi che la ditta richiedesse (servizio paghe, assistenza presso gli Uffici Fiscali, ecc. – art. 1, c. 2); d) Fornire assistenza fiscale (art. 2); e) Fornire prestazione per servizi straordinari
(art. 4) (doc.9).
In pari data in pari data le parti ebbero a sottoscrivere, come allegato del contratto stesso, il preventivo n. 23 del 04/10/2021 (doc. 10) per gli anni 2021 e 2022, nel quale è stato previsto il pagamento della somma annuale di € 4.500,00, oltre IVA e oltre al rimborso delle spese vive, per le seguenti attività: Assistenza fiscale – analisi di bilancio – assistenza telefonica – controlli periodici normativi – controllo scritture di rettifica e chiusure annuali – stesura definitiva di bilancio, tenuta annuale libri sociali, dichiarazione unico redditi società, n. 7 invii telematici l'anno. Dal pagamento forfait sono state specificamente escluse l'attività di invio online di modelli F24 al costo di € 10,00 cad., la creazione dei cedolini paga per i dipendenti al costo di € 15,00 cad. e l'invio del modello 770 al costo annuale di € 150,00.
Allo stesso modo, dalla lettura del preventivo, risultano escluse altresì le pratiche “che esulano dalla normale tenuta contabile”, così come le “pratiche per la consulenza del lavoro
(gestione dipendenti)”, come pure le spese relative a “diritti camerali e bolli anticipati” e gli
“accessi a istituti e uffici vari”.
In tale preventivo si legge altresì che “Le spese delle pratiche da voi richieste, che esulano dalla normale tenuta contabile, compresi eventuali nuovi adempimenti legislativi, saranno pagina 4 di 6 quantificati e comunicati di volta in volta.
Tali documenti non sono stati oggetto di specifica contestazione e/o disconoscimento da parte della società CP_1
Pertanto, deve ritenersi provato il rapporto negoziale inter-partes e il relativo preventivo attinente alla regolazione degli importi oggetto di corrispettivo.
Del resto, la parte convenuta, non costituendosi non ha riproposto le difese svolte in sede di opposizione e neppure ha offerto prova contraria.
Parte attrice produce in giudizio documentazione dettagliata attinente alle specifiche attività eseguite e oggetto delle fatture nn. 255, 316, 392, 440, 441, 531, 593, 730, 1059, 1143, 1208,
1282, 1334, 1410, 1422 e 1751 del 2022 e nn. 76, 82, 100, 142, 195, 273, 419, 657, 740,
817, 896, 913 e 1097 del 2023 di cui chiede il pagamento, vedasi in particolare il doc. 11 e il doc. 14 prodotti.
In tali documenti si leggono tutte le specifiche attività svolte in favore della convenuta e le rispettive comunicazioni effettuate in favore della stessa convenute, volte proprio a comunicarne l'esecuzione, come prescritto in preventivo.
Deve pertanto ritenersi provata in giudizio l'esecuzione a parte dell'attrice delle prestazioni/attività oggetto delle fatture di cui chiede il pagamento.
È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.” (cfr
Cass. Sez. U., 13533/2001; anche di recente cfr Cass. 20/04/2021, n.10394);
Parte convenuta, non costituendosi, nulla ha provato in merito al proprio adempimento e/o sul fatto estintivo dell'altrui pretesa, con la conseguenza che non ha assolto l'onere probatorio gravante sulla medesima.
Parte attrice ha altresì prodotto in giudizio l'atto di messa in mora del 25.7.2023 (doc. 13).
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, la società deve essere condannata al CP_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 25.475,97 oltre interessi di mora dall'atto di messa in mora del 25.7.2023 al saldo, a titolo di corrispettivo delle fatture nn. nn. 255, 316,
pagina 5 di 6 392, 440, 441, 531, 593, 730, 1059, 1143, 1208, 1282, 1334, 1410, 1422 e 1751 del 2022 e nn. 76, 82, 100, 142, 195, 273, 419, 657, 740, 817, 896, 913 e 1097 del 2023.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore dell'attrice CP_1 della somma di € 25.475,97 oltre interessi di mora dall'atto di messa in mora del 25.7.2023 al saldo;
condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
237,00 per anticipazioni ed € 2.540 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. di legge e spese generali 15%;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 27 marzo 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 6 di 6
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10567/2024
Oggi 27 marzo 2025, innanzi al dott. Elisabetta Arrigoni, sono comparsi:
Per l'avv. MARCHESI Parte_1
MATTIA.
Per già dichiarata contumace, nessuno compare. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10567/2024 promossa da:
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante Rag. con il patrocinio degli avv. MARCHESI Parte_1
MATTIA e MIRABILE DANIELA, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Brescia,
Piazzale Cremona n.5,
ATTRICE contro
C.F. ), con sede legale in Verolanuova (BS), contumace CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 2 settembre 2024,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia Parte_1 CP_1
per sentirla condannare al pagamento di euro 25.475,97, oltre interessi di mora dal
[...]
dovuto al saldo, quale corrispettivo per prestazioni contabili/fiscali svolte in favore della società extra contratto, come previsto dal contratto inter partes del 4.10.2021. CP_1
Parte attrice, premesso di aver preventivamente azionato in via monitoria il proprio credito, nei confronti del quale proponeva opposizione e che tale giudizio si CP_1
concludeva con la revoca del decreto a causa della tardiva costituzione in giudizio di
[...]
, deduceva in particolare che: con il contratto inter partes del 4.10.2021 parte attrice Parte_1
doveva provvedere: alla tenuta e la conservazione delle scritture contabili (art.1, c. 1, lett. a); pagina 2 di 6 b) Alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali obbligatoriamente prescritte dalla legge (art. 1, c. 1, lett. b); c) A fornire tutti i servizi che la ditta richiedesse (servizio paghe, assistenza presso gli Uffici Fiscali, ecc. – art. 1, c. 2); d) Fornire assistenza fiscale (art. 2); e) Fornire prestazione per servizi straordinari (art. 4); in pari data le parti sottoscrivevano come allegato del contratto stesso, il preventivo n. 23 del 04/10/2021 (doc. 10) per gli anni 2021 e 2022, nel quale veniva previsto il pagamento della somma annuale di € 4.500,00, oltre IVA e oltre al rimborso delle spese vive, per le seguenti attività: Assistenza fiscale – analisi di bilancio – assistenza telefonica – controlli periodici normativi – controllo scritture di rettifica e chiusure annuali – stesura definitiva di bilancio, tenuta annuale libri sociali, dichiarazione unico redditi società, n. 7 invii telematici l'anno; venivano escluse dal forfait un'altra serie di attività ricorrenti il cui costo era possibile preventivare e, nello specifico: l'invio online di modelli F24 al costo di € 10,00 cad.; la creazione dei cedolini paga per i dipendenti al costo di € 15,00 cad.; l'invio del modello 770 al costo annuale di € 150,00; veniva espressamente indicato che risultavano escluse dal predetto preventivo le pratiche “che esulano dalla normale tenuta contabile”, così come le “pratiche per la consulenza del lavoro (gestione dipendenti)”; la convenuta non provvedeva al pagamento delle fatture nn. 255, 316, 392, 440, 441, 531, 593,
730, 1059, 1143, 1208, 1282, 1334, 1410, 1422 e 1751 del 2022 e nn. 76, 82, 100, 142, 195,
273, 419, 657, 740, 817, 896, 913 e 1097 del 2023 (doc. 11) per un totale di € 25.475,97; a causa del predetto mancato pagamento, l'attrice inviava alla convenuta raccomandata di rinuncia all'incarico professionale (doc. 12); inviava, altresì, lettera di messa in mora (doc.
13), rimasta totalmente inevasa.
Con decreto del 27.11.2024, constatata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta e confermava l'udienza di prima comparizione.
A tale udienza, il Giudice fissava udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc.
* * *
Preliminarmente è opportuno richiamare il principio secondo cui “Se il decreto ingiuntivo viene revocato all'esito del giudizio di opposizione, non rimane alcun effetto del suo contenuto sostanziale e quindi non si costituisce un giudicato in materia” (Cassazione civile sez. III,
07/09/2022, n.26397).
Invero, con tale pronuncia, la suprema Corte ha precisato che in caso di revoca del decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione, se la revoca non è oggetto di impugnazione, il pagina 3 di 6 decreto ingiuntivo resta privo di effetti e non acquisisce autorità di giudicato, e ciò anche nel caso in cui tale decisione non sia corretta e sia intervenuto il pagamento della somma oggetto di ingiunzione.
Sebbene, trattasi di caso diverso, le questioni di merito già formulate nel giudizio di opposizione non sono state oggetto di esame e pertanto, possono essere esaminate nel presente giudizio.
Venendo al merito della controversia, parte attrice lamenta il mancato pagamento da parte della società delle fatture già azionate in sede monitoria. CP_1
La domanda è fondata e deve essere accolta.
È pacifico in causa, oltre che documentato, che le parti ebbero a sottoscrivere il contratto inter partes del 4.10.2021, in esecuzione del quale parte attrice avrebbe provveduto: alla tenuta e la conservazione delle scritture contabili (art.1, c. 1, lett. a); b) Alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali obbligatoriamente prescritte dalla legge (art. 1, c. 1, lett. b); c) A fornire tutti i servizi che la ditta richiedesse (servizio paghe, assistenza presso gli Uffici Fiscali, ecc. – art. 1, c. 2); d) Fornire assistenza fiscale (art. 2); e) Fornire prestazione per servizi straordinari
(art. 4) (doc.9).
In pari data in pari data le parti ebbero a sottoscrivere, come allegato del contratto stesso, il preventivo n. 23 del 04/10/2021 (doc. 10) per gli anni 2021 e 2022, nel quale è stato previsto il pagamento della somma annuale di € 4.500,00, oltre IVA e oltre al rimborso delle spese vive, per le seguenti attività: Assistenza fiscale – analisi di bilancio – assistenza telefonica – controlli periodici normativi – controllo scritture di rettifica e chiusure annuali – stesura definitiva di bilancio, tenuta annuale libri sociali, dichiarazione unico redditi società, n. 7 invii telematici l'anno. Dal pagamento forfait sono state specificamente escluse l'attività di invio online di modelli F24 al costo di € 10,00 cad., la creazione dei cedolini paga per i dipendenti al costo di € 15,00 cad. e l'invio del modello 770 al costo annuale di € 150,00.
Allo stesso modo, dalla lettura del preventivo, risultano escluse altresì le pratiche “che esulano dalla normale tenuta contabile”, così come le “pratiche per la consulenza del lavoro
(gestione dipendenti)”, come pure le spese relative a “diritti camerali e bolli anticipati” e gli
“accessi a istituti e uffici vari”.
In tale preventivo si legge altresì che “Le spese delle pratiche da voi richieste, che esulano dalla normale tenuta contabile, compresi eventuali nuovi adempimenti legislativi, saranno pagina 4 di 6 quantificati e comunicati di volta in volta.
Tali documenti non sono stati oggetto di specifica contestazione e/o disconoscimento da parte della società CP_1
Pertanto, deve ritenersi provato il rapporto negoziale inter-partes e il relativo preventivo attinente alla regolazione degli importi oggetto di corrispettivo.
Del resto, la parte convenuta, non costituendosi non ha riproposto le difese svolte in sede di opposizione e neppure ha offerto prova contraria.
Parte attrice produce in giudizio documentazione dettagliata attinente alle specifiche attività eseguite e oggetto delle fatture nn. 255, 316, 392, 440, 441, 531, 593, 730, 1059, 1143, 1208,
1282, 1334, 1410, 1422 e 1751 del 2022 e nn. 76, 82, 100, 142, 195, 273, 419, 657, 740,
817, 896, 913 e 1097 del 2023 di cui chiede il pagamento, vedasi in particolare il doc. 11 e il doc. 14 prodotti.
In tali documenti si leggono tutte le specifiche attività svolte in favore della convenuta e le rispettive comunicazioni effettuate in favore della stessa convenute, volte proprio a comunicarne l'esecuzione, come prescritto in preventivo.
Deve pertanto ritenersi provata in giudizio l'esecuzione a parte dell'attrice delle prestazioni/attività oggetto delle fatture di cui chiede il pagamento.
È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.” (cfr
Cass. Sez. U., 13533/2001; anche di recente cfr Cass. 20/04/2021, n.10394);
Parte convenuta, non costituendosi, nulla ha provato in merito al proprio adempimento e/o sul fatto estintivo dell'altrui pretesa, con la conseguenza che non ha assolto l'onere probatorio gravante sulla medesima.
Parte attrice ha altresì prodotto in giudizio l'atto di messa in mora del 25.7.2023 (doc. 13).
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, la società deve essere condannata al CP_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 25.475,97 oltre interessi di mora dall'atto di messa in mora del 25.7.2023 al saldo, a titolo di corrispettivo delle fatture nn. nn. 255, 316,
pagina 5 di 6 392, 440, 441, 531, 593, 730, 1059, 1143, 1208, 1282, 1334, 1410, 1422 e 1751 del 2022 e nn. 76, 82, 100, 142, 195, 273, 419, 657, 740, 817, 896, 913 e 1097 del 2023.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore dell'attrice CP_1 della somma di € 25.475,97 oltre interessi di mora dall'atto di messa in mora del 25.7.2023 al saldo;
condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
237,00 per anticipazioni ed € 2.540 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. di legge e spese generali 15%;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 27 marzo 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 6 di 6