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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3920 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3183 dell'anno 2020 di appello avverso la sentenza n.
1233/2020 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 18.8.2020, vertente
TRA
C.F. , P.I. in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ti
Michela Poto (CF. ) e, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Aldo Del Forno (CF. ); C.F._2
- APPELLANTE
E
(C.F: ), rapp.ta e difesa dall'avv. Marco CP_1 C.F._3
Tecce (C.F.: ; C.F._4
- APPELLATA
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 20.03.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 22.7. 2018, CP_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino Parte_1 lamentando che l'importo ricevuto pari ad € 12.755,50, quale rimborso di nr. 2 buoni postali fruttiferi serie P nr. 163 3 164 di £ 2.000.000 cadauno emessi il
30.12.1986 non era quello corrispondente ai reali interessi maturati.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito di ha chiesto la condanna di al pagamento dell'ulteriore somma di € 32.110,20 Parte_1 previo accertamento del suo diritto, in esito alla maturata scadenza trentennale, ad ottenere la sorte capitale dei Buoni unitamente agli interessi come conteggiati al saggio riportato a tergo degli stessi (e non già al saggio inferiore calcolato dall'Ufficio Postale), assumendo in diritto l'affidamento riposto sul tenore letterale dei Buoni in punto interessi, e richiamando in tal senso il principio espresso dalla Corte di Cassazione
(Sez. Un. sent. n.13979/07), circa il contratto iure privatorum stipulato con l'Ente , già privo di elementi Pt_1 Controparte_2 autoritativi, da interpretarsi alla luce della normativa a tutela del diritto del risparmiatore-consumatore all'informazione e alla massima trasparenza.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, Parte_1 deducendo che:
- come consentito dall'art. 173 D.P.R. n.156/73 (all'epoca vigente), nella fattispecie, doveva trovare applicazione il Decreto Ministeriale 13.6.86 che aveva variato il saggio d'interesse dei buoni anche con riferimento alle serie precedenti;
- la liquidazione del buono in esame era corretta, alla luce del tasso d'interesse come successivamente ridotto, trattandosi, nel caso in esame di fattispecie diversa da quella presa in esame dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2007/13979 invocata dall'opposta.
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza impugnata, così provvedeva:
“– in accoglimento della domanda, condanna la società convenuta a pagare all'attrice la somma di € 32.110,20, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
2 Con atto di appello regolarmente notificato in data 22.9.2020,
[...] ha proposto impugnazione avverso la predetta ordinanza, Parte_1 chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e chiedendo a questa Corte di “- riformare ed annullare la Sentenza del Tribunale di
Avellino n. 1233/2020 come sopra indicato e rigettare ogni avversa richiesta;
- condannare parte appellata alla restituzione dell'importo pagato da
[...]
in esecuzione della pronuncia di primo grado;
Pt_1
- con vittoria di spese”.
Si è costituita in giudizio , chiedendo a questa Corte la reiezione CP_1 del gravame, in quanto infondato.
All'esito dell'udienza del 20.03.2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
A sostegno del gravame, l'appellante ricostruiva l'intero impianto normativo applicabile al caso di specie, offrendone una interpretazione volta all'applicazione dei rendimenti stabiliti nel richiamato DM 1986 con esclusione di qualsiasi affidamento incolpevole di , avendo CP_1
consegnato alla cliente un Buono con la corretta Parte_1 apposizione dei timbri indicanti la serie di riferimento ed essendo la misura dei tassi di interesse stabilita da decreti ministeriali, pubblicati in Gazzetta
Ufficiale, che istituiscono la serie.
l'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
E' pacifico che il modulo cartaceo del buono de quo appartiene alla precedente serie P, mentre reca, sul fronte del titolo, il timbro con la dicitura serie “Q/P” e, sul retro del titolo, il timbro dei rendimenti corrispondenti al citato D.M. 13 giugno 1986 soltanto per il periodo compreso tra il 1° e il 20° anno e senza sovrapporsi integralmente al preesistente testo a stampa, rimanendo così visibile la previsione relativa alla precedente serie "P" quanto all'ultimo decennio.
Il contrasto, dunque, potrebbe soltanto con riguardo alla misura dei tassi per il periodo tra il 21° ed il 30° anno di rendimento, dovendosi accertare se detta misura, concernente i titoli della serie "Q/P", debba essere
3 condotta sulla base di quella parte dell'impressione a stampa relativa ai vecchi titoli della serie "P", ovvero sulla base del decreto ministeriale del
13 giugno 1986 relativo ai buoni della successiva serie "Q”.
Sulla questione sopra delineata, come è noto, è intervenuta la Suprema
Corte di Cassazione (Sez. 1, Ordinanza n. 4384 del 10/02/2022), offrendo una compiuta ricognizione non solo del dato normativo applicabile alla fattispecie e, in particolare, delle disposizioni basilari di cui all'art 173 del
DPR 29.03.1973, n. 156 e successive modificazioni e di cui agli artt 4, 5 e
6 del D.M. 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1986, n. 148, ma anche dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, soprattutto segnata dagli arresti delle Sezioni Unite del
15.06.2007, n. 13979, e del 11.02.2019, n. 3963.
Con la sopra citata pronuncia n. 4384/2022 la Corte di Cassazione, ribadita l'efficacia cogente dell'art 173 del codice postale con la consequenziale decretazione ministeriale, destinata a sostituirsi a clausole difformi, e ricostruito il rapporto derivante dalla sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi in termini strettamente negoziali, in continuità con l'insegnamento delle Sezioni Unite, nonché verificata la volontà sottesa all'accordo nel caso di specie esaminato (del tutto assimilabile a quello del presente giudizio), ha affermato che il possessore del buono postale fruttifero, che non è un titolo di credito, ma un documento di legittimazione ai sensi dell'art 2002 c.c, “non ha diritto di pretendere, per l'ultimo decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché
l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro sul retro del buono non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che
l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” anche se queste ultime non sono state cancellate, precisandosi che “l'incompatibilità
4 è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti”.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha distinto l'ipotesi peculiare affrontata dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 13979/2007, in cui i buoni non manifestavano alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, dal diverso caso in cui, proprio in adesione al precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato, per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi, recava l'apposizione, sul recto, del timbro con indicazione della serie effettiva, nella specie "Q/P", tale da richiamare la normativa ad essa applicabile e, sul verso, un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente, in conformità all'articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1986.
Al riguardo, la Corte ha osservato che: “non sembra si possa seriamente dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale”. E ha aggiunto ancora che
“nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (art. 1433 in relazione all'art 1428 c.c): qui non solo non c'e' la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'e' neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto”, ossia quella, apposta a timbro, concernente i buoni
5 della nuova serie e l'altra, preesistente, concernente quelli della serie relativa al modulo cartaceo utilizzato al momento della sottoscrizione.
Del resto, è sufficiente a rendere edotto il sottoscrittore dei tassi di interesse applicabili la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica del D.M. 13.06.1986, come tale conoscibile dalla generalità dei cittadini attraverso tale mezzo di pubblicità legale, richiedendosi non la conoscenza effettiva ma la conoscibilità delle nuove prescrizioni ministeriali.
Per tutte le ragioni espresse, l'appello deve essere accolto con integrale riforma della sentenza impugnata e conseguente rigetto della domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
Non può essere invece accolta la domanda di di condanna Parte_1 dell'appellata alla restituzione, in suo favore, dell'importo pagato in esecuzione della pronuncia di primo grado, in quanto trattasi di domanda genericamente formulata senza alcuna indicazione né della data di tale eventuale pagamento, né dell'ammontare di esso.
Considerati i perduranti contrasti e mutamenti di indirizzo ancora esistenti soprattutto nella giurisprudenza di merito rispetto alle questioni dirimenti affrontate nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc e Corte Cost. sent. n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 1233/2020 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 18.8.2020, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
[...]
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, addì 12 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente dott.ssa Lucia Minauro dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3183 dell'anno 2020 di appello avverso la sentenza n.
1233/2020 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 18.8.2020, vertente
TRA
C.F. , P.I. in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ti
Michela Poto (CF. ) e, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Aldo Del Forno (CF. ); C.F._2
- APPELLANTE
E
(C.F: ), rapp.ta e difesa dall'avv. Marco CP_1 C.F._3
Tecce (C.F.: ; C.F._4
- APPELLATA
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 20.03.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 22.7. 2018, CP_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino Parte_1 lamentando che l'importo ricevuto pari ad € 12.755,50, quale rimborso di nr. 2 buoni postali fruttiferi serie P nr. 163 3 164 di £ 2.000.000 cadauno emessi il
30.12.1986 non era quello corrispondente ai reali interessi maturati.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito di ha chiesto la condanna di al pagamento dell'ulteriore somma di € 32.110,20 Parte_1 previo accertamento del suo diritto, in esito alla maturata scadenza trentennale, ad ottenere la sorte capitale dei Buoni unitamente agli interessi come conteggiati al saggio riportato a tergo degli stessi (e non già al saggio inferiore calcolato dall'Ufficio Postale), assumendo in diritto l'affidamento riposto sul tenore letterale dei Buoni in punto interessi, e richiamando in tal senso il principio espresso dalla Corte di Cassazione
(Sez. Un. sent. n.13979/07), circa il contratto iure privatorum stipulato con l'Ente , già privo di elementi Pt_1 Controparte_2 autoritativi, da interpretarsi alla luce della normativa a tutela del diritto del risparmiatore-consumatore all'informazione e alla massima trasparenza.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, Parte_1 deducendo che:
- come consentito dall'art. 173 D.P.R. n.156/73 (all'epoca vigente), nella fattispecie, doveva trovare applicazione il Decreto Ministeriale 13.6.86 che aveva variato il saggio d'interesse dei buoni anche con riferimento alle serie precedenti;
- la liquidazione del buono in esame era corretta, alla luce del tasso d'interesse come successivamente ridotto, trattandosi, nel caso in esame di fattispecie diversa da quella presa in esame dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2007/13979 invocata dall'opposta.
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza impugnata, così provvedeva:
“– in accoglimento della domanda, condanna la società convenuta a pagare all'attrice la somma di € 32.110,20, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
2 Con atto di appello regolarmente notificato in data 22.9.2020,
[...] ha proposto impugnazione avverso la predetta ordinanza, Parte_1 chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e chiedendo a questa Corte di “- riformare ed annullare la Sentenza del Tribunale di
Avellino n. 1233/2020 come sopra indicato e rigettare ogni avversa richiesta;
- condannare parte appellata alla restituzione dell'importo pagato da
[...]
in esecuzione della pronuncia di primo grado;
Pt_1
- con vittoria di spese”.
Si è costituita in giudizio , chiedendo a questa Corte la reiezione CP_1 del gravame, in quanto infondato.
All'esito dell'udienza del 20.03.2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
A sostegno del gravame, l'appellante ricostruiva l'intero impianto normativo applicabile al caso di specie, offrendone una interpretazione volta all'applicazione dei rendimenti stabiliti nel richiamato DM 1986 con esclusione di qualsiasi affidamento incolpevole di , avendo CP_1
consegnato alla cliente un Buono con la corretta Parte_1 apposizione dei timbri indicanti la serie di riferimento ed essendo la misura dei tassi di interesse stabilita da decreti ministeriali, pubblicati in Gazzetta
Ufficiale, che istituiscono la serie.
l'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
E' pacifico che il modulo cartaceo del buono de quo appartiene alla precedente serie P, mentre reca, sul fronte del titolo, il timbro con la dicitura serie “Q/P” e, sul retro del titolo, il timbro dei rendimenti corrispondenti al citato D.M. 13 giugno 1986 soltanto per il periodo compreso tra il 1° e il 20° anno e senza sovrapporsi integralmente al preesistente testo a stampa, rimanendo così visibile la previsione relativa alla precedente serie "P" quanto all'ultimo decennio.
Il contrasto, dunque, potrebbe soltanto con riguardo alla misura dei tassi per il periodo tra il 21° ed il 30° anno di rendimento, dovendosi accertare se detta misura, concernente i titoli della serie "Q/P", debba essere
3 condotta sulla base di quella parte dell'impressione a stampa relativa ai vecchi titoli della serie "P", ovvero sulla base del decreto ministeriale del
13 giugno 1986 relativo ai buoni della successiva serie "Q”.
Sulla questione sopra delineata, come è noto, è intervenuta la Suprema
Corte di Cassazione (Sez. 1, Ordinanza n. 4384 del 10/02/2022), offrendo una compiuta ricognizione non solo del dato normativo applicabile alla fattispecie e, in particolare, delle disposizioni basilari di cui all'art 173 del
DPR 29.03.1973, n. 156 e successive modificazioni e di cui agli artt 4, 5 e
6 del D.M. 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1986, n. 148, ma anche dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, soprattutto segnata dagli arresti delle Sezioni Unite del
15.06.2007, n. 13979, e del 11.02.2019, n. 3963.
Con la sopra citata pronuncia n. 4384/2022 la Corte di Cassazione, ribadita l'efficacia cogente dell'art 173 del codice postale con la consequenziale decretazione ministeriale, destinata a sostituirsi a clausole difformi, e ricostruito il rapporto derivante dalla sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi in termini strettamente negoziali, in continuità con l'insegnamento delle Sezioni Unite, nonché verificata la volontà sottesa all'accordo nel caso di specie esaminato (del tutto assimilabile a quello del presente giudizio), ha affermato che il possessore del buono postale fruttifero, che non è un titolo di credito, ma un documento di legittimazione ai sensi dell'art 2002 c.c, “non ha diritto di pretendere, per l'ultimo decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché
l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro sul retro del buono non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che
l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” anche se queste ultime non sono state cancellate, precisandosi che “l'incompatibilità
4 è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti”.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha distinto l'ipotesi peculiare affrontata dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 13979/2007, in cui i buoni non manifestavano alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, dal diverso caso in cui, proprio in adesione al precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato, per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi, recava l'apposizione, sul recto, del timbro con indicazione della serie effettiva, nella specie "Q/P", tale da richiamare la normativa ad essa applicabile e, sul verso, un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente, in conformità all'articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1986.
Al riguardo, la Corte ha osservato che: “non sembra si possa seriamente dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale”. E ha aggiunto ancora che
“nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (art. 1433 in relazione all'art 1428 c.c): qui non solo non c'e' la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'e' neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto”, ossia quella, apposta a timbro, concernente i buoni
5 della nuova serie e l'altra, preesistente, concernente quelli della serie relativa al modulo cartaceo utilizzato al momento della sottoscrizione.
Del resto, è sufficiente a rendere edotto il sottoscrittore dei tassi di interesse applicabili la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica del D.M. 13.06.1986, come tale conoscibile dalla generalità dei cittadini attraverso tale mezzo di pubblicità legale, richiedendosi non la conoscenza effettiva ma la conoscibilità delle nuove prescrizioni ministeriali.
Per tutte le ragioni espresse, l'appello deve essere accolto con integrale riforma della sentenza impugnata e conseguente rigetto della domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
Non può essere invece accolta la domanda di di condanna Parte_1 dell'appellata alla restituzione, in suo favore, dell'importo pagato in esecuzione della pronuncia di primo grado, in quanto trattasi di domanda genericamente formulata senza alcuna indicazione né della data di tale eventuale pagamento, né dell'ammontare di esso.
Considerati i perduranti contrasti e mutamenti di indirizzo ancora esistenti soprattutto nella giurisprudenza di merito rispetto alle questioni dirimenti affrontate nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc e Corte Cost. sent. n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 1233/2020 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 18.8.2020, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
[...]
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, addì 12 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente dott.ssa Lucia Minauro dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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