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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.717/2018 vertente
TRA
con Sede Legale in Milano, p.zza Tre Torri n. 1; partita IVA, codice Parte_1
fiscale e Registro Imprese di Milano n. rappresentata e difesa congiuntamente e/o P.IVA_1
disgiuntamente dagli Avv.ti Francesca Gilardi dello Studio Legale Associato Belloni - Gilardi -
Salami di Milano e dall'Avv. Antonino Gangemi del Foro di Reggio Calabria presso lo Studio del quale ultimo in Reggio Calabria, alla via P. Foti n. 1 è elettivamente domiciliata giusta procura speciale in calce all'atto di citazione di primo grado
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Germanò, con studio legale in Palmi (RC) alla Via
[...]
Toselli n° 14, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Dalmazia n° 64, scala C presso lo studio legale dell'Avv. Antonello Enrico Chindamo
Appellato
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] _2
1 Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n° 584/2018 del 14/06/2018 avente ad oggetto la domanda di ingiustificato arricchimento.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. con atto di citazione ritualmente notificato ha adito innanzi al Tribunale Controparte_1
di Palmi l' sul presupposto di aver consegnato, nelle mani di Parte_1 _2
già responsabile e direttore dell'Agenzia di Bagnara Calabra, cinque
[...] Parte_1
assegni Monte dei Paschi di Siena, non trasferibili, intestati ad portanti la somma Controparte_3
complessiva di €. 48.916,00 di cui €. 13.558,00 portati dall'assegno n. 0854600622-05 incassato il
16.05.2013; €. 6.000,00 portati dall'assegno n. 0854600621-04 incassato il 20.05.2013; €. 17.305,00
portati dall'assegno n. 0854600624-07 incassato il 16.05.2013; €. 10.753,00 portati dall'assegno n.
0854600623-06 incassato il 16.05.2013; €. 1.300,00 portati dall'assegno n. 0854600625-08.
Detti assegni sono stati versati ed incassati presso la , Agenzia di Bagnara Controparte_4
Calabra, sul conto corrente intestato ad ad eccezione di quello portante l'importo Controparte_3
di €. 1.300,00 che è sempre stato incassato dalla , come da attestazione della Banca Controparte_3
trattaria.
All'incasso degli assegni non è seguita la consegna dei documenti relativi alla polizza sottoscritta dallo stesso attore, ne è seguita la restituzione della somma versata.
Conseguentemente, dopo aver tentato, in via stragiudiziale, di addivenire ad un accordo e non avendolo trovato, ha chiamato in giudizio l' per Controparte_1 Parte_1
sentirla dichiarare responsabile, ex art. 2049 c.c., per la mancata consegna della polizza assicurativa,
e sentirla condannare alla restituzione della somma incassata, che, infine, riduceva ad €. 24.463,67,
sostenendo che €. 15.000,00 erano stati dirottati dal sulla polizza n. 22285057, già intestata a _2
2 suo nome, variata a nome dell'attore e da quest'ultimo riattivata con il versamento dell'assegno del
Monte dei Paschi di Siena n. 0854600627-10 dell'importo di €. 8.000,00, integrato successivamente con l'assegno n. 0854600628-1 dell'importo di €. 1.000,00 e con l'assegno n. 0854600629-12
dell'importo di €. 4.000,00, realizzando, così, un importo di €. 28.000,00. Tale polizza è stata riscattata per la somma di €. 33.102,33, sebbene sarebbero stati necessari versamenti, corrispondenti a 36 mensilità di premio, fissato in€. 1.000,00 mensili, per la complessiva somma di €. 36.000,00
anziché €. 28.000,00.
Assume inoltre il Sig. che la somma di €. 25.977,62 era stata dirottata sulla polizza n. CP_1
1707858, con premio mensile di €. 130,00, volturata a nome dell'attore, congelata per mancato versamento dei premi mensili, e riattivata con un versamento di €. 650,00 effettuato, dall'attore a mezzo assegno n. 0860394217-07 dell'importo di €. 390,00 e con denaro contante per la somma di
€. 260,00 come da quietanze di pagamento. Tale polizza, a dire dell'attore, risulta gravata da passività,
che la convenuta non ha contestato. Una terza polizza n. 21909455 del valore di €. 10980,00, con premio mensile di €. 201,00 non risulta volturata a nome dell'attore, nonostante egli abbia inviato i documenti di identità e codice fiscale.
Si è costituita in giudizio la , la quale non ha contestato l'incasso degli Parte_1
assegni e l'esistenza delle suddette polizze assicurative con le relative vicende per come esposte dall'attore, ma ha eccepito la colpa, ovvero un concorso di colpa, di parte attrice, che ha consegnato denaro senza seguire le procedure di legge. In via subordinata l' ha chiesto di Parte_1
essere manlevata dal il quale restava contumace. _2
Con la sentenza impugnata, il Giudice di primo grado accoglieva la domanda proposta dal sig.
[...]
e condannava, pertanto, la compagnia assicurativa, rigettando la domanda di manleva, CP_1
alla corresponsione della somma di € 24.463,67 oltre interessi nella misura legale ovvero maggior danno con decorrenza dal 2.3.2015 sino al soddisfo ed al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la lamentando: “1° Parte_1
3 motivo – Carenza di motivazione su alcuni fatti decisivi per il giudizio;
2° motivo – Il mancato
indebito arricchimento e, conseguentemente, violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.; 3°
motivo: violazione e falsa applicazione della normativa in merito alla decorrenza degli interessi;
4°
motivo: violazione e falsa applicazione delle norme in materia di manleva.”
Si costituiva in giudizio il sig. , chiedendo di rigettare l'appello proposto dalla Controparte_1
poiché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare Parte_1
integralmente la sentenza di primo grado n° 584/2018 del Tribunale Civile di Palmi, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 25/10/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 07/10/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia del il quale benché regolarmente citato non _2
si è costituito in giudizio.
Con riferimento al primo motivo di appello l'appellante eccepisce l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata, atteso che a suo dire, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie giungendo ad una decisione illogica, non conforme a diritto e quindi palesemente errata.
In realtà, la sentenza impugnata risulta corretta, sia sotto il profilo del dispositivo che della motivazione.
Il Tribunale ha effettuato un'attenta valutazione e ricostruzione dei fatti sottoposti al suo esame ed ha correttamente inquadrato la fattispecie nelle norme di diritto che disciplinano la materia, dandone adeguata ed esaustiva contezza.
Si rileva, infatti, che la domanda proposta dall'attore era diretta ad ottenere la condanna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 c.c., di alla restituzione della somma di euro Controparte_5
4 24.463,67 ovvero quell'altra che fosse risultata dovuta all'esito dell'istruttoria in quanto indebitamente ritenuta.
Nel caso in specie il giudice di primo grado ha rilevato che l'attore ha versato le somme a mezzo assegni consegnati al il quale rivestiva la qualità di Direttore dell'agenza di _2 [...]
di Bagnara Calabra;
in concreto, dunque, parte attrice ha provato la responsabilità Parte_1
del che ha ricevuto gli assegni e, conseguenzialmente, quella oggettiva della _2 [...]
per il fatto illecito del suo agente, che non ha stipulato valide polizze assicurative. Parte_1
Il comportamento illecito del è stato, dunque, reso possibile dalle incombenze affidategli dalla _2
, per cui sussiste anche il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività Parte_1
della e l'illecito (Cass. Civ. 18860/2015). Controparte_3
In modo particolare si configura a carico di una ipotesi di responsabilità ex Parte_1
art. 2049 cod. civ., poiché l'attività posta in essere dall'agente, munito del potere di rappresentanza,
è stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui detta società aveva la possibilità ed il dovere giuridico di esercitare poteri di direttiva, controllo e vigilanza (Cfr. Cassaz
Sent. N° 20787/2018)
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellante evidenzia che “è da escludersi che i fatti
per cui è causa abbiano determinato un arricchimento per la Compagnia astrattamente rilevante ai
sensi dell'art. 2041 e 2033 c.c.” e che “tutti gli importi versati nelle proprie casse, anche quelli
astrattamente corrispondenti all'assegno esibito in questa sede, non sono rimasti privi di
“imputazione” e ad ogni versamento è corrisposta una registrazione su polizze attive, effettuata
evidentemente da chi li ha materialmente riscossi, ovvero dal il che esclude la configurabilità _2
di una qualsivoglia forma di indebito a carico di considerato che – come emerge dalla Pt_1
denuncia sopra citata – il ha trattenuto per sé in numerosi casi i premi versatigli in contanti” _2
Sul punto si rileva che la girata degli assegni reca il timbro e la firma della Compagnia Assicurativa,
oltre al timbro “valuta per l'incasso” da parte della banca negoziatrice che ha accettato il versamento
5 sul conto corrente di e ciò a conferma che gli assegni in questione sono stati incassati Pt_1
dall'appellante, quale, unica e sola beneficiaria del titolo non trasferibile, e non già dal
[...]
soggetto intermediario e non intestatario dell'assegno intrasferibile. Su questo specifico _2
aspetto, è d'obbligo ricordare come l'art. 43, comma 1, legge bancaria, prevede a tutela della certezza del pagamento eseguito con assegno non trasferibile, che l'assegno munito di clausola “non trasferibile” non può essere pagato se non al prenditore del titolo (ovvero accreditato sul suo conto corrente) ed al banchiere girato per l'incasso. Come evidenziato in giurisprudenza tale disposizione
è posta a presidio della sicurezza del pagamento degli assegni non trasferibili, ponendo il prenditore al riparo dagli effetti dello spossessamento ed impedendo la riscossione a chi sia venuto in possesso del titolo attraverso lo smarrimento ovvero la sottrazione.
È da ritenere dunque che, non altri, se non la beneficiaria dell'assegno, , Parte_1
avrebbe potuto incassare il titolo emesso a favore della Compagnia assicurativa.
La convenuta Compagnia Assicurativa, odierna appellante, d'altro canto, nel merito, non ha allegato ed offerto prova contraria rispetto alle circostanze documentate dall'attore.
Si evidenzia altresì, con riferimento alla presunta imputabilità dei pagamenti all'attivazione di polizze, che l'astratta corrispondenza tra gli importi versati e l'attivazione di servizi assicurativi non costituisce prova della causa giustificativa del pagamento invero, per giurisprudenza consolidata, “nel
giudizio di indebito oggettivo, qualora l'attore invoca l'inesistenza di un titolo giustificativo del
pagamento, ha l'onere di allegare (ma non di provare essendo impossibile) l'inesistenza di qualsiasi
titolo giustificativo del pagamento, sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era
sorretto da uno giusta causa” (Cass. 19902/2015).
Nel caso di specie, poiché, siamo in presenza di un'insussistenza assoluta della causa originaria giustificativa del pagamento eseguito in favore di risulta evidente l'impossibilità di provare Pt_1
un fatto inesistente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato, con orientamento consolidato, che “proposta
6 domanda di ripetizione dell'indebito, l'attore ha quindi l'onere di provare l'inesistenza di una giusta
causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai
rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio costituendo una probatio diabolica esigere
dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e
accipiens” (Corte di Cassazione n.1734/2011).
Con riferimento alla denuncia-querela presentata nei confronti del sig. e depositata _2
dall'appellante, si evidenzia che la stessa non vale ad escludere la responsabilità della Compagnia
assicurativa, che rileva per il solo fatto che l'agente operasse nell'attività su incarico di quest'ultima.
Dovendosi ritenere che la responsabilità della Compagnia assicuratrice per il fatto illecito del proprio dipendente ricorre ogni qual volta sia riscontrabile tra le mansioni affidate a quest'ultimo ed il suo comportamento dannoso un nesso di occasionalità necessaria che non viene meno in ipotesi di infedeltà all'incarico e deve ritenersi sussistente anche se il promotore ha agito oltre i limiti delle sue incombenze o trasgredendo gli ordini ricevuti o addirittura con dolo.
Detta circostanza che, in primo grado, è stata dichiarata dalla stessa parte appellante, che ha riconosciuto nel il proprio mandatario, non necessita di trovare conferma in altre fonti CP_6
di prova.
Nel merito dell'indagine espletata risulta provata, dunque, la circostanza relativa all'attività di
[...]
che nel periodo di riferimento, pacificamente agiva quale agente della CP_6 Controparte_5
e che, nella sua attività, egli utilizzava i moduli, i contratti e i segni distintivi della Compagnia (logo dell'assicurazione, nome e timbro).
Con riferimento al presunto “concorso colposo dell'attore”, ipotizzato dalla Compagnia si rileva che il sig. ha consegnato al promotore della Compagnia, sig. delle somme di CP_1 _2
denaro con modalità conformi a quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle,
ovvero assegni intestati alla Compagnia Assicurativa, per l'acquisto di un prodotto assicurativo/finanziario intermediato dalla compagnia madre. Sebbene l'intermediario possa sempre
7 provare che vi sia stata una consapevole acquiescenza o, addirittura, una collusione del cliente alla violazione delle regole di condotta, da parte del promotore, si esclude che la consegna di denaro a mezzo assegno non trasferibile intestato alla abbia generato l'indebita appropriazione Controparte_5
di dette somme da parte del promotore, e, quindi, ciò preclude la possibilità d'invocare la responsabilità solidale del cliente investitore CP_1
Anche in sede di appello mancano, dunque, i motivi specifici previsti dall'art. 1227 c.c. per poter dichiarare colposa la condotta dell'attore nella vicenda cui è giudizio, dal momento che il concorso di colpa soggiace a precise regole e tali presupposti nella controversia che ci occupa non ricorrono.
Quanto al terzo dei motivi di gravame relativo al riconoscimento da parte del Tribunale di una decorrenza degli interessi sulla somma dovuta non dal giorno della domanda giudiziale ma dal
02/03/2015, deducendo l'appellante che il Giudice del primo grado non avrebbe fatto corretta applicazione della normativa in merito alla, decorrenza degli interessi.
La doglianza è infondata, invero la condotta della Compagnia è risultata contraria ai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la stessa ha ricevuto la diffida volta ad ottenere il rimborso e, ciò
nonostante, non ha provveduto a restituire quanto dovuto.
Pertanto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto fondato, perché provato dalla documentazione in atti, il diritto dell'attore ad ottenere la rifusione della somma versata, pari ad euro
24.463,67 oltre interessi dal giorno del ricevimento della lettera raccomandata con la quale si richiedeva la restituzione di quanto incassato.
Al proposito, giova evidenziare che secondo l'orientamento consolidato della più uniforme e costante giurisprudenza di legittimità, lo stato oggettivo di mala fede concerne lo stato soggettivo di chi riceve l'indebito, nella conoscenza dell'inesistenza di un suo diritto al pagamento. (Cass.n.2814/1995; Corte
Appello Bari sent.167/09).
Va evidenziato, in ogni caso, che avverso le argomentazioni della sentenza impugnata, parte appellante, non ha addotto elementi specifici di segno contrario, dai quali potere inferire la buona
8 fede della Compagnia, avendo solamente asserito di essere stata “vittima” delle irregolarità poste in essere dal senza tuttavia offrire prova di quanto affermato. _2
Ed infatti, la denuncia-querela, allegata al fascicolo della Compagnia appellante non è sufficiente a dimostrare una esclusiva responsabilità dell'agente dipendente di nell'appropriazione _2 Pt_1
delle somme investite dal non risultando alcuna sentenza passata in giudicato che attesti CP_1
l'appropriazione o distrazione di tali somme da parte del Promotore. (Tribunale di Palmi sentenza n.795/2019).
Con riferimento al quarto motivo di gravame relativo al presunto illegittimo rigetto in primo grado della domanda di manleva avanzata dalla Compagnia, si rileva che le argomentazioni dedotte dall'appellante risultano prive di supporto giuridico e come tali insufficienti a suffragare giuridicamente la domanda di garanzia sulla prospettata responsabilità del sig. _2
Invero, alla luce di quanto in atti, nulla è emerso circa l'esclusione di responsabilità in capo all'odierna appellante, ed anzi, l'attività istruttoria si è rivelata di segno completamente opposto alle deduzioni della Compagnia: è stato dimostrato che è stata e non il sig. ad Controparte_5 _2
avere incassato gli assegni non trasferibili, a suo favore emessi dal . Il Controparte_1
mandatario della Compagnia, nella vicenda che interessa, ha fatto solo da tramite tra la società per conto della quale operava e il cliente/investitore.
Il Giudice del Tribunale Civile di Palmi ha pertanto giustamente ritenuto di non dovere accogliere la domanda di manleva avanzata dalla Compagnia.
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta e ben motivata appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite, deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22
(valore da € 5.201 a € 26.000 valori medi per fase studio (€. 1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e
9 decisionale (€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 922,00), stante la minima attività svolta in questa fase, Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successiva al 01.01.2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente
10 pronunciando sull'appello proposto da disattesa ogni contraria Parte_1
domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello proposto;
2) conferma la sentenza n° 584/2018 emessa dal Tribunale Palmi in data 14/06/2018;
3) condanna l'appellante, al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €. 4.888,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte appellata che ha reso la dichiarazione di rito.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.717/2018 vertente
TRA
con Sede Legale in Milano, p.zza Tre Torri n. 1; partita IVA, codice Parte_1
fiscale e Registro Imprese di Milano n. rappresentata e difesa congiuntamente e/o P.IVA_1
disgiuntamente dagli Avv.ti Francesca Gilardi dello Studio Legale Associato Belloni - Gilardi -
Salami di Milano e dall'Avv. Antonino Gangemi del Foro di Reggio Calabria presso lo Studio del quale ultimo in Reggio Calabria, alla via P. Foti n. 1 è elettivamente domiciliata giusta procura speciale in calce all'atto di citazione di primo grado
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Germanò, con studio legale in Palmi (RC) alla Via
[...]
Toselli n° 14, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Dalmazia n° 64, scala C presso lo studio legale dell'Avv. Antonello Enrico Chindamo
Appellato
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] _2
1 Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n° 584/2018 del 14/06/2018 avente ad oggetto la domanda di ingiustificato arricchimento.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. con atto di citazione ritualmente notificato ha adito innanzi al Tribunale Controparte_1
di Palmi l' sul presupposto di aver consegnato, nelle mani di Parte_1 _2
già responsabile e direttore dell'Agenzia di Bagnara Calabra, cinque
[...] Parte_1
assegni Monte dei Paschi di Siena, non trasferibili, intestati ad portanti la somma Controparte_3
complessiva di €. 48.916,00 di cui €. 13.558,00 portati dall'assegno n. 0854600622-05 incassato il
16.05.2013; €. 6.000,00 portati dall'assegno n. 0854600621-04 incassato il 20.05.2013; €. 17.305,00
portati dall'assegno n. 0854600624-07 incassato il 16.05.2013; €. 10.753,00 portati dall'assegno n.
0854600623-06 incassato il 16.05.2013; €. 1.300,00 portati dall'assegno n. 0854600625-08.
Detti assegni sono stati versati ed incassati presso la , Agenzia di Bagnara Controparte_4
Calabra, sul conto corrente intestato ad ad eccezione di quello portante l'importo Controparte_3
di €. 1.300,00 che è sempre stato incassato dalla , come da attestazione della Banca Controparte_3
trattaria.
All'incasso degli assegni non è seguita la consegna dei documenti relativi alla polizza sottoscritta dallo stesso attore, ne è seguita la restituzione della somma versata.
Conseguentemente, dopo aver tentato, in via stragiudiziale, di addivenire ad un accordo e non avendolo trovato, ha chiamato in giudizio l' per Controparte_1 Parte_1
sentirla dichiarare responsabile, ex art. 2049 c.c., per la mancata consegna della polizza assicurativa,
e sentirla condannare alla restituzione della somma incassata, che, infine, riduceva ad €. 24.463,67,
sostenendo che €. 15.000,00 erano stati dirottati dal sulla polizza n. 22285057, già intestata a _2
2 suo nome, variata a nome dell'attore e da quest'ultimo riattivata con il versamento dell'assegno del
Monte dei Paschi di Siena n. 0854600627-10 dell'importo di €. 8.000,00, integrato successivamente con l'assegno n. 0854600628-1 dell'importo di €. 1.000,00 e con l'assegno n. 0854600629-12
dell'importo di €. 4.000,00, realizzando, così, un importo di €. 28.000,00. Tale polizza è stata riscattata per la somma di €. 33.102,33, sebbene sarebbero stati necessari versamenti, corrispondenti a 36 mensilità di premio, fissato in€. 1.000,00 mensili, per la complessiva somma di €. 36.000,00
anziché €. 28.000,00.
Assume inoltre il Sig. che la somma di €. 25.977,62 era stata dirottata sulla polizza n. CP_1
1707858, con premio mensile di €. 130,00, volturata a nome dell'attore, congelata per mancato versamento dei premi mensili, e riattivata con un versamento di €. 650,00 effettuato, dall'attore a mezzo assegno n. 0860394217-07 dell'importo di €. 390,00 e con denaro contante per la somma di
€. 260,00 come da quietanze di pagamento. Tale polizza, a dire dell'attore, risulta gravata da passività,
che la convenuta non ha contestato. Una terza polizza n. 21909455 del valore di €. 10980,00, con premio mensile di €. 201,00 non risulta volturata a nome dell'attore, nonostante egli abbia inviato i documenti di identità e codice fiscale.
Si è costituita in giudizio la , la quale non ha contestato l'incasso degli Parte_1
assegni e l'esistenza delle suddette polizze assicurative con le relative vicende per come esposte dall'attore, ma ha eccepito la colpa, ovvero un concorso di colpa, di parte attrice, che ha consegnato denaro senza seguire le procedure di legge. In via subordinata l' ha chiesto di Parte_1
essere manlevata dal il quale restava contumace. _2
Con la sentenza impugnata, il Giudice di primo grado accoglieva la domanda proposta dal sig.
[...]
e condannava, pertanto, la compagnia assicurativa, rigettando la domanda di manleva, CP_1
alla corresponsione della somma di € 24.463,67 oltre interessi nella misura legale ovvero maggior danno con decorrenza dal 2.3.2015 sino al soddisfo ed al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la lamentando: “1° Parte_1
3 motivo – Carenza di motivazione su alcuni fatti decisivi per il giudizio;
2° motivo – Il mancato
indebito arricchimento e, conseguentemente, violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.; 3°
motivo: violazione e falsa applicazione della normativa in merito alla decorrenza degli interessi;
4°
motivo: violazione e falsa applicazione delle norme in materia di manleva.”
Si costituiva in giudizio il sig. , chiedendo di rigettare l'appello proposto dalla Controparte_1
poiché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare Parte_1
integralmente la sentenza di primo grado n° 584/2018 del Tribunale Civile di Palmi, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 25/10/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 07/10/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia del il quale benché regolarmente citato non _2
si è costituito in giudizio.
Con riferimento al primo motivo di appello l'appellante eccepisce l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata, atteso che a suo dire, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie giungendo ad una decisione illogica, non conforme a diritto e quindi palesemente errata.
In realtà, la sentenza impugnata risulta corretta, sia sotto il profilo del dispositivo che della motivazione.
Il Tribunale ha effettuato un'attenta valutazione e ricostruzione dei fatti sottoposti al suo esame ed ha correttamente inquadrato la fattispecie nelle norme di diritto che disciplinano la materia, dandone adeguata ed esaustiva contezza.
Si rileva, infatti, che la domanda proposta dall'attore era diretta ad ottenere la condanna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 c.c., di alla restituzione della somma di euro Controparte_5
4 24.463,67 ovvero quell'altra che fosse risultata dovuta all'esito dell'istruttoria in quanto indebitamente ritenuta.
Nel caso in specie il giudice di primo grado ha rilevato che l'attore ha versato le somme a mezzo assegni consegnati al il quale rivestiva la qualità di Direttore dell'agenza di _2 [...]
di Bagnara Calabra;
in concreto, dunque, parte attrice ha provato la responsabilità Parte_1
del che ha ricevuto gli assegni e, conseguenzialmente, quella oggettiva della _2 [...]
per il fatto illecito del suo agente, che non ha stipulato valide polizze assicurative. Parte_1
Il comportamento illecito del è stato, dunque, reso possibile dalle incombenze affidategli dalla _2
, per cui sussiste anche il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività Parte_1
della e l'illecito (Cass. Civ. 18860/2015). Controparte_3
In modo particolare si configura a carico di una ipotesi di responsabilità ex Parte_1
art. 2049 cod. civ., poiché l'attività posta in essere dall'agente, munito del potere di rappresentanza,
è stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui detta società aveva la possibilità ed il dovere giuridico di esercitare poteri di direttiva, controllo e vigilanza (Cfr. Cassaz
Sent. N° 20787/2018)
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellante evidenzia che “è da escludersi che i fatti
per cui è causa abbiano determinato un arricchimento per la Compagnia astrattamente rilevante ai
sensi dell'art. 2041 e 2033 c.c.” e che “tutti gli importi versati nelle proprie casse, anche quelli
astrattamente corrispondenti all'assegno esibito in questa sede, non sono rimasti privi di
“imputazione” e ad ogni versamento è corrisposta una registrazione su polizze attive, effettuata
evidentemente da chi li ha materialmente riscossi, ovvero dal il che esclude la configurabilità _2
di una qualsivoglia forma di indebito a carico di considerato che – come emerge dalla Pt_1
denuncia sopra citata – il ha trattenuto per sé in numerosi casi i premi versatigli in contanti” _2
Sul punto si rileva che la girata degli assegni reca il timbro e la firma della Compagnia Assicurativa,
oltre al timbro “valuta per l'incasso” da parte della banca negoziatrice che ha accettato il versamento
5 sul conto corrente di e ciò a conferma che gli assegni in questione sono stati incassati Pt_1
dall'appellante, quale, unica e sola beneficiaria del titolo non trasferibile, e non già dal
[...]
soggetto intermediario e non intestatario dell'assegno intrasferibile. Su questo specifico _2
aspetto, è d'obbligo ricordare come l'art. 43, comma 1, legge bancaria, prevede a tutela della certezza del pagamento eseguito con assegno non trasferibile, che l'assegno munito di clausola “non trasferibile” non può essere pagato se non al prenditore del titolo (ovvero accreditato sul suo conto corrente) ed al banchiere girato per l'incasso. Come evidenziato in giurisprudenza tale disposizione
è posta a presidio della sicurezza del pagamento degli assegni non trasferibili, ponendo il prenditore al riparo dagli effetti dello spossessamento ed impedendo la riscossione a chi sia venuto in possesso del titolo attraverso lo smarrimento ovvero la sottrazione.
È da ritenere dunque che, non altri, se non la beneficiaria dell'assegno, , Parte_1
avrebbe potuto incassare il titolo emesso a favore della Compagnia assicurativa.
La convenuta Compagnia Assicurativa, odierna appellante, d'altro canto, nel merito, non ha allegato ed offerto prova contraria rispetto alle circostanze documentate dall'attore.
Si evidenzia altresì, con riferimento alla presunta imputabilità dei pagamenti all'attivazione di polizze, che l'astratta corrispondenza tra gli importi versati e l'attivazione di servizi assicurativi non costituisce prova della causa giustificativa del pagamento invero, per giurisprudenza consolidata, “nel
giudizio di indebito oggettivo, qualora l'attore invoca l'inesistenza di un titolo giustificativo del
pagamento, ha l'onere di allegare (ma non di provare essendo impossibile) l'inesistenza di qualsiasi
titolo giustificativo del pagamento, sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era
sorretto da uno giusta causa” (Cass. 19902/2015).
Nel caso di specie, poiché, siamo in presenza di un'insussistenza assoluta della causa originaria giustificativa del pagamento eseguito in favore di risulta evidente l'impossibilità di provare Pt_1
un fatto inesistente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato, con orientamento consolidato, che “proposta
6 domanda di ripetizione dell'indebito, l'attore ha quindi l'onere di provare l'inesistenza di una giusta
causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai
rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio costituendo una probatio diabolica esigere
dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e
accipiens” (Corte di Cassazione n.1734/2011).
Con riferimento alla denuncia-querela presentata nei confronti del sig. e depositata _2
dall'appellante, si evidenzia che la stessa non vale ad escludere la responsabilità della Compagnia
assicurativa, che rileva per il solo fatto che l'agente operasse nell'attività su incarico di quest'ultima.
Dovendosi ritenere che la responsabilità della Compagnia assicuratrice per il fatto illecito del proprio dipendente ricorre ogni qual volta sia riscontrabile tra le mansioni affidate a quest'ultimo ed il suo comportamento dannoso un nesso di occasionalità necessaria che non viene meno in ipotesi di infedeltà all'incarico e deve ritenersi sussistente anche se il promotore ha agito oltre i limiti delle sue incombenze o trasgredendo gli ordini ricevuti o addirittura con dolo.
Detta circostanza che, in primo grado, è stata dichiarata dalla stessa parte appellante, che ha riconosciuto nel il proprio mandatario, non necessita di trovare conferma in altre fonti CP_6
di prova.
Nel merito dell'indagine espletata risulta provata, dunque, la circostanza relativa all'attività di
[...]
che nel periodo di riferimento, pacificamente agiva quale agente della CP_6 Controparte_5
e che, nella sua attività, egli utilizzava i moduli, i contratti e i segni distintivi della Compagnia (logo dell'assicurazione, nome e timbro).
Con riferimento al presunto “concorso colposo dell'attore”, ipotizzato dalla Compagnia si rileva che il sig. ha consegnato al promotore della Compagnia, sig. delle somme di CP_1 _2
denaro con modalità conformi a quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle,
ovvero assegni intestati alla Compagnia Assicurativa, per l'acquisto di un prodotto assicurativo/finanziario intermediato dalla compagnia madre. Sebbene l'intermediario possa sempre
7 provare che vi sia stata una consapevole acquiescenza o, addirittura, una collusione del cliente alla violazione delle regole di condotta, da parte del promotore, si esclude che la consegna di denaro a mezzo assegno non trasferibile intestato alla abbia generato l'indebita appropriazione Controparte_5
di dette somme da parte del promotore, e, quindi, ciò preclude la possibilità d'invocare la responsabilità solidale del cliente investitore CP_1
Anche in sede di appello mancano, dunque, i motivi specifici previsti dall'art. 1227 c.c. per poter dichiarare colposa la condotta dell'attore nella vicenda cui è giudizio, dal momento che il concorso di colpa soggiace a precise regole e tali presupposti nella controversia che ci occupa non ricorrono.
Quanto al terzo dei motivi di gravame relativo al riconoscimento da parte del Tribunale di una decorrenza degli interessi sulla somma dovuta non dal giorno della domanda giudiziale ma dal
02/03/2015, deducendo l'appellante che il Giudice del primo grado non avrebbe fatto corretta applicazione della normativa in merito alla, decorrenza degli interessi.
La doglianza è infondata, invero la condotta della Compagnia è risultata contraria ai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la stessa ha ricevuto la diffida volta ad ottenere il rimborso e, ciò
nonostante, non ha provveduto a restituire quanto dovuto.
Pertanto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto fondato, perché provato dalla documentazione in atti, il diritto dell'attore ad ottenere la rifusione della somma versata, pari ad euro
24.463,67 oltre interessi dal giorno del ricevimento della lettera raccomandata con la quale si richiedeva la restituzione di quanto incassato.
Al proposito, giova evidenziare che secondo l'orientamento consolidato della più uniforme e costante giurisprudenza di legittimità, lo stato oggettivo di mala fede concerne lo stato soggettivo di chi riceve l'indebito, nella conoscenza dell'inesistenza di un suo diritto al pagamento. (Cass.n.2814/1995; Corte
Appello Bari sent.167/09).
Va evidenziato, in ogni caso, che avverso le argomentazioni della sentenza impugnata, parte appellante, non ha addotto elementi specifici di segno contrario, dai quali potere inferire la buona
8 fede della Compagnia, avendo solamente asserito di essere stata “vittima” delle irregolarità poste in essere dal senza tuttavia offrire prova di quanto affermato. _2
Ed infatti, la denuncia-querela, allegata al fascicolo della Compagnia appellante non è sufficiente a dimostrare una esclusiva responsabilità dell'agente dipendente di nell'appropriazione _2 Pt_1
delle somme investite dal non risultando alcuna sentenza passata in giudicato che attesti CP_1
l'appropriazione o distrazione di tali somme da parte del Promotore. (Tribunale di Palmi sentenza n.795/2019).
Con riferimento al quarto motivo di gravame relativo al presunto illegittimo rigetto in primo grado della domanda di manleva avanzata dalla Compagnia, si rileva che le argomentazioni dedotte dall'appellante risultano prive di supporto giuridico e come tali insufficienti a suffragare giuridicamente la domanda di garanzia sulla prospettata responsabilità del sig. _2
Invero, alla luce di quanto in atti, nulla è emerso circa l'esclusione di responsabilità in capo all'odierna appellante, ed anzi, l'attività istruttoria si è rivelata di segno completamente opposto alle deduzioni della Compagnia: è stato dimostrato che è stata e non il sig. ad Controparte_5 _2
avere incassato gli assegni non trasferibili, a suo favore emessi dal . Il Controparte_1
mandatario della Compagnia, nella vicenda che interessa, ha fatto solo da tramite tra la società per conto della quale operava e il cliente/investitore.
Il Giudice del Tribunale Civile di Palmi ha pertanto giustamente ritenuto di non dovere accogliere la domanda di manleva avanzata dalla Compagnia.
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta e ben motivata appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite, deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22
(valore da € 5.201 a € 26.000 valori medi per fase studio (€. 1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e
9 decisionale (€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 922,00), stante la minima attività svolta in questa fase, Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successiva al 01.01.2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente
10 pronunciando sull'appello proposto da disattesa ogni contraria Parte_1
domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello proposto;
2) conferma la sentenza n° 584/2018 emessa dal Tribunale Palmi in data 14/06/2018;
3) condanna l'appellante, al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €. 4.888,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte appellata che ha reso la dichiarazione di rito.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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