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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 7689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7689 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e previdenza ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 24.10.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 20326/2024 tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
RD IN n. 31 cf rappresentata e difesa, dall'Avv. Mirko C.F._1
Acqua ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Colonnello Carlo Lahalle n. 51, sc.
H, int. 108 come in atti,
RICORRENTE
e l' (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
PI SC ( in virtù di procura generale alle liti per Notaio C.F._2
del distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta Persona_1
n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS, con indirizzo PEC t Email_1 RESISTENTE nonchè
, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, Controparte_2
C.F. e P.IV.A. , in persona del Legale Rappresentante in carica con sede in P.IVA_2
Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n.
) rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Maria Laura P.IVA_2
Curatola con studio in Reggio Calabria, via Pio XI n. 94/E come in atti,
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente depositato la sig. ra esponeva di aver ricevuto Parte_1
in data 16.09.2024 un sollecito di pagamento, contrassegnato dal n.
07120249040891386000, di € 4.260,03 per il recupero dell'importo contenuto nell'avviso di addebito n. 37120170016291503000, notificato in data 02.02.2018. CP_1
Deduceva parte ricorrente che per il predetto avviso di addebito aveva subito un pignoramento presso terzi, contrassegnato da numero 0712018000229488, terzo pignorato ASL di Caserta, quale datore di lavoro, con trattenuta mensile pari ad €
140,00 fino al Gennaio del 2020.
Eccepiva che il datore di lavoro tratteneva la somma totale di € 2100,00 con contestuale versamento all;
che, tuttavia, il predetto importo non Controparte_2
risultava scalato dalla somma totale richiesta con l'intimazione di pagamento ricevuta da ultimo, contrassegnata dal n. 07120249014137516000.
Pertanto, parte ricorrente, concludeva chiedendo:
l'effetto dichiarare parzialmente illegittima la richiesta contenuta nell'avviso di addebito
n. 37120170016291503000 oggetto del sollecito di pagamento ricevuto in data
16.09.2024. Accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 2.100,00 da detrarsi dall'importo totale del credito vantato dall con contestuale riduzione dell'avviso CP_1
di addebito impugnato per mezzo del sollecito di pagamento;
Per l'effetto condannare i Resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione all' Avv. Mirko Acqua oltre spese generali ed accessori di legge.>>
L , si costituiva con memoria del 05.02.2025 Controparte_2
eccependo la nullità, infondatezza del ricorso in fatto e diritto.
In particolare, deduceva l'indeterminatezza dell'oggetto di impugnazione, e dunque della domanda, ex art. 414 n. 3 cpc, con conseguente sanzione di nullità.
Eccepiva, inoltre, l'estraneità dell'ente in ordine alle vicende inerenti all'iscrizione ruolo del credito, atteso che l'avviso di addebito era un atto che promanava dall'ente CP_1
impositore, e veniva notificato dal medesimo ente, ragione per cui l'agente della riscossione era assolutamente estraneo alle questioni inerenti tale atto, oggetto della presente impugnazione.
Parte convenuta pertanto, concludeva chiedendo: contrariis reiectis, ed alla luce delle causali esposte, preliminarmente dichiarare
l'indeterminatezza dell'oggetto di impugnazione, e dunque della domanda, ex art. 414
n. 3 cpc, con conseguente sanzione di nullità derivante dall'applicabilità al rito del lavoro del principio contenuto nel comma 2 dell'art. 156 cpc;
gradatamente, rilevare e dichiarare l'estraneità dell' in ordine alle vicende Controparte_3
inerenti l'iscrizione ruolo del credito, atteso che l'avviso di addebito è un atto che CP_1
promana dall'ente impositore, e viene notificato dal medesimo ente, ragione per cui
l'agente della riscossione è assolutamente estraneo alle questioni inerenti tale atto;
rigettare, comunque, il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Il tutto con il favore di spese e competenze di lite oltre accessori come per legge.>>
Si costituiva altresì l' che sulla base di diverse argomentazioni giuridiche instava CP_1
per il rigetto.
Pertanto, letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate nei termini assegnati ai contendenti, la causa è stata decisa con la presente sentenza telematica.
L' opposizione è fondata. Va innanzitutto affermata la legittimazione passiva esclusiva dell' trattandosi di CP_1 opposizione avente ad oggetto il merito della pretesa contributiva così come incorporata nell' avviso di addebito n. 37120170016291503000, notificato in data CP_1
02.02.2018.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 8 marzo 2022, n. 7514 ha infatti chiarito che in questi casi l'ente impositore e l'agente della riscossione non sono litisconsorti necessari. Anche il dettato normativo depone in tal senso, infatti, la disciplina della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali è peculiare rispetto ad altre fattispecie ed è prevista una normativa specifica che individua come legittimato passivo l'ente impositore (art. 24 d.lgs. 46/1999). Pertanto, nelle opposizioni sul merito della pretesa contributiva - come le opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e le opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo - la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito (ex art. 24 d.lgs. 46/1999)
Preliminarmente deve essere poi respinta l' eccezione di nullità del ricorso atteso che dal tenore complessivo dello stesso si ricava con chiarezza sia il petitum che la causa petendi dell' azione sui quali le parti convenute sono state poste in grado di adeguatamente difendersi.
Nel merito l' opposizione deve essere accolta per quanto di ragione.
Dalla lettura degli atti e dalla mancata contestazione sul punto da parte dell' risulta CP_1 pacifica la circostanza che il credito previdenziale di cui si discute, all' atto della notifica in data 16.9.2024 del sollecito di pagamento impugnato , era stato già parzialmente estinto per effetto dell' esecuzione del pignoramento subito dalla ricorrente, contrassegnato dal numero , terzo pignorato ASL di Caserta, suo PartitaIVA_3 datore di lavoro, con trattenuta mensile pari ad € 140,00 fino al Gennaio del 2020.
Ciò si evince con chiarezza dalla certificazione in atti dell' azienda sanitaria datrice ove vengono altresì dettagliate le trattenute mensili operate sulla retribuzione ,pari alla somma totale di € 2100,00, con contestuale versamento all Controparte_2
. Tali decurtazioni vengono altresì imputate al maggior debito iscritto a
[...] ruolo per la complessiva cifra di euro 4.260,03 a titolo di “Gestione Separata contributi su reddito arti e professioni” oggetto dell' avviso di addebito n. CP_1
37120170016291503000, notificato alla contribuente in data 02.02.2018. ( c.f.r. doc.
n.2 produz. parte opponente). Sono state altresì prodotte le quietanze di versamento ed il prospetto di avvenuti versamenti proveniente dalla stessa CP_4 Di conseguenza la domanda va accolta dichiarandosi parzialmente illegittima la richiesta contenuta nell'avviso di addebito n. 37120170016291503000 oggetto del sollecito di pagamento ricevuto da in data 16.09.2024. Parte_1
Va dichiarata non dovuta la somma di € 2.100,00 da detrarsi dall'importo totale del credito vantato dall' con contestuale riduzione dell'avviso di addebito in CP_1 questione ad un totale di euro 2.160,03
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_1 titolare del credito sostanziale.
P.Q.M.
Accoglie l' opposizione e, per l' effetto, dichiara parzialmente illegittima la richiesta di pagamento oggetto del sollecito notificato alla ricorrente in data 16.9.2024; dispone la riduzione dell'avviso di addebito n. 0712018000229488 ad un totale ancora dovuto di euro 2.160,03.
Condanna l' alle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.600,00, CP_1 comprese spese generali, oltre iva e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 24.10.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e previdenza ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 24.10.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 20326/2024 tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
RD IN n. 31 cf rappresentata e difesa, dall'Avv. Mirko C.F._1
Acqua ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Colonnello Carlo Lahalle n. 51, sc.
H, int. 108 come in atti,
RICORRENTE
e l' (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
PI SC ( in virtù di procura generale alle liti per Notaio C.F._2
del distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta Persona_1
n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS, con indirizzo PEC t Email_1 RESISTENTE nonchè
, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, Controparte_2
C.F. e P.IV.A. , in persona del Legale Rappresentante in carica con sede in P.IVA_2
Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n.
) rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Maria Laura P.IVA_2
Curatola con studio in Reggio Calabria, via Pio XI n. 94/E come in atti,
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente depositato la sig. ra esponeva di aver ricevuto Parte_1
in data 16.09.2024 un sollecito di pagamento, contrassegnato dal n.
07120249040891386000, di € 4.260,03 per il recupero dell'importo contenuto nell'avviso di addebito n. 37120170016291503000, notificato in data 02.02.2018. CP_1
Deduceva parte ricorrente che per il predetto avviso di addebito aveva subito un pignoramento presso terzi, contrassegnato da numero 0712018000229488, terzo pignorato ASL di Caserta, quale datore di lavoro, con trattenuta mensile pari ad €
140,00 fino al Gennaio del 2020.
Eccepiva che il datore di lavoro tratteneva la somma totale di € 2100,00 con contestuale versamento all;
che, tuttavia, il predetto importo non Controparte_2
risultava scalato dalla somma totale richiesta con l'intimazione di pagamento ricevuta da ultimo, contrassegnata dal n. 07120249014137516000.
Pertanto, parte ricorrente, concludeva chiedendo:
l'effetto dichiarare parzialmente illegittima la richiesta contenuta nell'avviso di addebito
n. 37120170016291503000 oggetto del sollecito di pagamento ricevuto in data
16.09.2024. Accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 2.100,00 da detrarsi dall'importo totale del credito vantato dall con contestuale riduzione dell'avviso CP_1
di addebito impugnato per mezzo del sollecito di pagamento;
Per l'effetto condannare i Resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione all' Avv. Mirko Acqua oltre spese generali ed accessori di legge.>>
L , si costituiva con memoria del 05.02.2025 Controparte_2
eccependo la nullità, infondatezza del ricorso in fatto e diritto.
In particolare, deduceva l'indeterminatezza dell'oggetto di impugnazione, e dunque della domanda, ex art. 414 n. 3 cpc, con conseguente sanzione di nullità.
Eccepiva, inoltre, l'estraneità dell'ente in ordine alle vicende inerenti all'iscrizione ruolo del credito, atteso che l'avviso di addebito era un atto che promanava dall'ente CP_1
impositore, e veniva notificato dal medesimo ente, ragione per cui l'agente della riscossione era assolutamente estraneo alle questioni inerenti tale atto, oggetto della presente impugnazione.
Parte convenuta pertanto, concludeva chiedendo: contrariis reiectis, ed alla luce delle causali esposte, preliminarmente dichiarare
l'indeterminatezza dell'oggetto di impugnazione, e dunque della domanda, ex art. 414
n. 3 cpc, con conseguente sanzione di nullità derivante dall'applicabilità al rito del lavoro del principio contenuto nel comma 2 dell'art. 156 cpc;
gradatamente, rilevare e dichiarare l'estraneità dell' in ordine alle vicende Controparte_3
inerenti l'iscrizione ruolo del credito, atteso che l'avviso di addebito è un atto che CP_1
promana dall'ente impositore, e viene notificato dal medesimo ente, ragione per cui
l'agente della riscossione è assolutamente estraneo alle questioni inerenti tale atto;
rigettare, comunque, il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Il tutto con il favore di spese e competenze di lite oltre accessori come per legge.>>
Si costituiva altresì l' che sulla base di diverse argomentazioni giuridiche instava CP_1
per il rigetto.
Pertanto, letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate nei termini assegnati ai contendenti, la causa è stata decisa con la presente sentenza telematica.
L' opposizione è fondata. Va innanzitutto affermata la legittimazione passiva esclusiva dell' trattandosi di CP_1 opposizione avente ad oggetto il merito della pretesa contributiva così come incorporata nell' avviso di addebito n. 37120170016291503000, notificato in data CP_1
02.02.2018.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 8 marzo 2022, n. 7514 ha infatti chiarito che in questi casi l'ente impositore e l'agente della riscossione non sono litisconsorti necessari. Anche il dettato normativo depone in tal senso, infatti, la disciplina della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali è peculiare rispetto ad altre fattispecie ed è prevista una normativa specifica che individua come legittimato passivo l'ente impositore (art. 24 d.lgs. 46/1999). Pertanto, nelle opposizioni sul merito della pretesa contributiva - come le opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e le opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo - la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito (ex art. 24 d.lgs. 46/1999)
Preliminarmente deve essere poi respinta l' eccezione di nullità del ricorso atteso che dal tenore complessivo dello stesso si ricava con chiarezza sia il petitum che la causa petendi dell' azione sui quali le parti convenute sono state poste in grado di adeguatamente difendersi.
Nel merito l' opposizione deve essere accolta per quanto di ragione.
Dalla lettura degli atti e dalla mancata contestazione sul punto da parte dell' risulta CP_1 pacifica la circostanza che il credito previdenziale di cui si discute, all' atto della notifica in data 16.9.2024 del sollecito di pagamento impugnato , era stato già parzialmente estinto per effetto dell' esecuzione del pignoramento subito dalla ricorrente, contrassegnato dal numero , terzo pignorato ASL di Caserta, suo PartitaIVA_3 datore di lavoro, con trattenuta mensile pari ad € 140,00 fino al Gennaio del 2020.
Ciò si evince con chiarezza dalla certificazione in atti dell' azienda sanitaria datrice ove vengono altresì dettagliate le trattenute mensili operate sulla retribuzione ,pari alla somma totale di € 2100,00, con contestuale versamento all Controparte_2
. Tali decurtazioni vengono altresì imputate al maggior debito iscritto a
[...] ruolo per la complessiva cifra di euro 4.260,03 a titolo di “Gestione Separata contributi su reddito arti e professioni” oggetto dell' avviso di addebito n. CP_1
37120170016291503000, notificato alla contribuente in data 02.02.2018. ( c.f.r. doc.
n.2 produz. parte opponente). Sono state altresì prodotte le quietanze di versamento ed il prospetto di avvenuti versamenti proveniente dalla stessa CP_4 Di conseguenza la domanda va accolta dichiarandosi parzialmente illegittima la richiesta contenuta nell'avviso di addebito n. 37120170016291503000 oggetto del sollecito di pagamento ricevuto da in data 16.09.2024. Parte_1
Va dichiarata non dovuta la somma di € 2.100,00 da detrarsi dall'importo totale del credito vantato dall' con contestuale riduzione dell'avviso di addebito in CP_1 questione ad un totale di euro 2.160,03
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_1 titolare del credito sostanziale.
P.Q.M.
Accoglie l' opposizione e, per l' effetto, dichiara parzialmente illegittima la richiesta di pagamento oggetto del sollecito notificato alla ricorrente in data 16.9.2024; dispone la riduzione dell'avviso di addebito n. 0712018000229488 ad un totale ancora dovuto di euro 2.160,03.
Condanna l' alle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.600,00, CP_1 comprese spese generali, oltre iva e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 24.10.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero