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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5060 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giorgio Sensale Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2767 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2020 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
03.04.2025, vertente
Tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) entrambe elettivamente domiciliate in S. Antimo C.F._2
(NA), Via M. Serao, n. 13, presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Puca e
NA GL che le assistono e difendono in virtù di separata procura in calce all'atto di appello;
- Appellanti -
Contro
( ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.-t. componente della , elettivamente Controparte_2
domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Municipale in Sant'Antimo
(NA), Via Roma, n. 168, assistito e difeso dall'Avv. Loredana Di Spirito in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;
- Appellato con appello incidentale -
Nonché Contro
- già Controparte_3 Controparte_4
- ), in persona del legale rapp.te p.-t.,
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano (NA), Via Pittore, n.
127, presso lo studio dell'Avv. Armando Bello che la assiste e difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di appello.
- Appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato in data 18.06.2015 le germane e Pt_1
evocavano in giudizio avanti il Tribunale Civile di Napoli Parte_2
Nord il , in persona del Sindaco p.t., per sentirne Controparte_1
dichiarare la condanna alla rifusione dei danni subiti dal fabbricato di loro proprietà ubicato in Sant'Antimo (NA) al Corso Europa, n. 54 bis.
Le attrici riferivano che il convenuto disponeva nel corso CP_1
dell'anno 2011 una verifica geologica dalla quale sarebbe emersa la presenza nel sottosuolo del fabbricato, composto da tre piani fuori terra, di materiali saturi d'acqua che avrebbe provocato il cedimento del terreno sovrastante, come comprovato dalla missiva del 18.02.2012 inoltrata all'amministrazione comunale alla quale le istanti allegavano rilievi fotografici dei verificati dissesti, chiedendo un'indagine dettagliata al fine di scongiurare il pericolo di ulteriori e più ingenti danni.
Poiché ad alcun esito avevano condotto i successivi interventi di riparazione posti in essere dal convenuto, perdurando la CP_1
notevole fuoriuscita d'acqua dalla tubazione idraulica principale, le istanti insistevano con ulteriori solleciti affinchè venissero accertate le opere da realizzarsi per la soluzione definitiva della perdita idrica,
2 procurandosi nel frattempo una perizia geologica che veniva trasmessa per conoscenza all'ufficio tecnico comunale.
A fronte della reiterata inerzia dell'amministrazione, le attrici con nota raccomandata del 18.04.2013 costituivano in mora il
[...]
chiedendo il risarcimento dei danni patiti e, al contempo, CP_1
avviavano presso il Tribunale di Napoli Nord un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., all'esito delle cui indagini, svoltesi nel contraddittorio dell'ente convenuto, l'ausiliario incaricato accertava la sussistenza del nesso di causalità tra i fatti contestati e il pregiudizio lamentato prevedendo una spesa pari a €.
75.000,00 IVA esclusa, oltre oneri tecnici di progettazione e urbanistici, risultata tuttavia inferiore rispetto a quella richiesta in atti.
Definita la fase di istruttoria preventiva con il deposito dell'elaborato peritale, le istanti si vedevano costrette a dare avvio al giudizio di merito per vedere soddisfatte le proprie pretese risarcitorie relative ai danni subiti dal fabbricato e per mancata locazione di due unità immobiliari.
Si costituiva in giudizio il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., per contestare le richieste attoree rilevando l'estraneità delle lesioni riscontrate a carico del fabbricato con strutture o impianti di proprietà comunale, ovvero dipendenti da obbligo di manutenzione, chiedendo, in ogni caso, di poter chiamare in causa ai sensi dell'art. 269
c.p.c. la società assicuratrice con cui era in corso di validità polizza a copertura dei danni arrecati a terzi per essere dalla stessa garantita e manlevata in ipotesi di accertato addebito di responsabilità nei propri confronti, concludendo per il rigetto della domanda proposta.
Disposta l'autorizzazione alla chiamata ed esteso il contraddittorio nei termini di legge, si costituiva in giudizio la compagnia
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., la Controparte_4
quale eccepiva l'inammissibilità della propria chiamata in causa per
3 tardiva denuncia del sinistro da parte dell'ente assicurato in relazione ai termini contrattuali fissati nelle Condizioni Generali di Assicurazione in gg. 30 dal momento dell'avvenuta conoscenza della richiesta del terzo, nonché per maturata prescrizione del diritto ex art. 2952 c.c., 2° comma, contestando nel merito la carenza dell'elemento dell'accidentalità del danno e la sussistenza di limiti di risarcibilità dedotti in polizza, infine lamentando l'infondatezza della domanda attorea tanto in relazione all'an, che al quantum debeatur, concludendo per l'inammissibilità della sua partecipazione al giudizio e per il rigetto della pretesa azionata.
Raccolta la prova orale richiesta dalle parti istanti ed acquisito agli atti l'elaborato tecnico dell'ulteriore C.T.U. affidata in sede istruttoria all'Ing.
, la causa era trattenuta in decisione e regolata con la sentenza Per_1
n. 681/2020 resa in data 25-18.02.2020 in forza della quale il Tribunale di Napoli Nord, in accoglimento della domanda attorea, condannava il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di €. 70.340,00 oltre interessi, dichiarando inammissibile la richiesta di manleva avanzata dal convenuto nei confronti della CP_1
assicuratrice CP_4
Con successivo provvedimento del 16.07.2020, su istanza congiunta di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c., il Tribunale integrava la sentenza inserendo ai fini degli effetti della pronuncia anche la parte attrice erroneamente pretermessa. Parte_2
A fondamento dell'iter motivazionale il giudice del primo grado, dichiarata la sussistenza del nesso di causalità tra le infiltrazioni d'acqua provenienti da una condotta comunale e il cedimento subito dalle fondazioni dello stabile di proprietà delle attrici come accertato dal
C.T.U., ha ritenuto accogliere l'eccezione proposta dalla compagnia assicuratrice di tardiva denuncia del sinistro da parte del CP_1
inoltrata oltre gg. 30 dal momento dell'avvenuta conoscenza della
4 richiesta risarcitoria del terzo, ponendo per l'effetto a carico dell'ente convenuto l'obbligo di rifusione dei danni quantificati nella somma complessiva di €. 70.340,00, oltre interessi legali maturati, composta da:
a) mancata rendita locatizia di due locali commerciali posti al piano strada con detrazione della quota del 30% a titolo di imposta;
b) interventi edili necessari per le riparazioni straordinarie e ordinarie e per il ripristino delle normali fruizioni delle unità immobiliari lesionate;
c) costi per le pratiche amministrative SCIA e Direzione Lavori;
d) interventi di consolidamento del terreno di fondazione con resine poliuretaniche.
Dal computo complessivo sono rimaste escluse le spese di riqualificazione esterna del fabbricato per parti non danneggiate che, di fatto, presentavano segni di vetustà manutentiva.
Venivano infine interamente compensate tra le parti le spese di lite sul presupposto della complessità della vicenda e del parziale accoglimento della domanda, proposta per un valore superiore a quello liquidato.
B. Avverso la suddetta pronuncia interponevano appello e Pt_1 Parte_2
con atto di citazione notificato con modalità telematica ai sensi
[...]
della L. n. 53/94 in data 27.07.2020, eccependo nel merito tre motivi di gravame, con il primo dei quali veniva dedotto errore di fatto per mancato riconoscimento di somme dovute relativamente a (I) interventi che il
C.T.U. in sede di chiarimenti attribuiva in rifusione delle appellanti per complessivi €. 4.309,00 oltre IVA, (II) ulteriori spese per incarichi ad altri professionisti (collaudo statico, prove di carico, verifica sismica) e burocratiche (presentazione SCIA, direzione lavori) per complessivi €.
16.580,00 IVA inclusa, (III) riparazione dei pavimenti dell'unità sub. 103 esclusa dal C.T.U. per mancanza di fatturazione a sostegno per complessivi €. 2.318,00 IVA inclusa, (IV) spese per la messa in sicurezza del fabbricato sostenute dalla parte come da fatture Parte_1
prodotte in atti per complessivi €. 4.455,00 IVA inclusa oltre €. 405,00
5 per IVA su fatture emesse nei confronti della parte (V) Parte_2
compensi erogati al CTP e al CTU nella fase di istruzione preventiva di accertamento tecnico preventivo per complessivi €. 2.634,14 iva inclusa,
(VI) differenza tra la mancata rendita da locazione per l'intera durata di inagibilità degli immobili già concessi in godimento a terzi e quanto decurtato a titolo di pressione fiscale per complessivi €. 8.160,00, (VII) attribuzione aliquota IVA sull'intera somma risarcitoria liquidata e immotivatamente ignorata per complessivi €. 9.740,00.
Con il secondo rilievo di censura le appellanti si dolevano dell'omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidare in via equitativa, per il grave disagio e malessere psicofisico per aver abitato un immobile in pessime condizioni, altresì soggetto a rischio di sprofondamento, nonostante le continue richieste di intervento.
Con il terzo e ultimo motivo di gravame veniva infine censurata la disposizione riguardante il governo delle spese di lite e degli emolumenti di C.T.U., ritenendo insussistente la dichiarata complessità della vicenda e, comunque, in contrasto con la disposta soccombenza del convenuto.
Concludevano le appellanti per l'accoglimento del gravame proposto, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese inerenti entrambi i gradi di giudizio.
C. Si costituiva in atti il in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., per contestare l'avverso appello poiché infondato nel merito, proponendo appello incidentale articolato in quattro distinte censure.
Con il primo argomento critico veniva rilevato errore decisionale per avere il Tribunale accolto l'eccezione della chiamata di Controparte_4
violazione degli accordi contrattuali per mancato rispetto dell'obbligo di denuncia nel termine di gg. 30 dall'avvenuta notizia del sinistro, come prescritto nelle condizioni generali di polizza, evidenziando che l'art. 1913
c.c., che pone il termine di avviso di gg. 3, nel prevedere la perdita del
6 diritto di garanzia solo in caso di dolo o colpa grave dell'assicurato, pone a carico della compagnia assicuratrice l'onere della prova dell'ipotesi di inadempimento, nel caso trattato rimasto non dimostrato.
Con il secondo motivo di censura l'ente appellato deduceva erronea valutazione riguardo l'accertata esistenza del nesso di causalità tra i dissesti del fabbricato e i fenomeni di infiltrazione idrica, non avendo l'ausiliario nominato escluso la presenza di concause quali le scadenti caratteristiche geo-meccaniche del terreno, e, come dichiarato dal C.T.U. della fase di istruzione preventiva, eventuali contributi sismici recenti o da vibrazioni generate dal traffico pesante.
Con il terzo rilievo di gravame il Comune di contestava il CP_1
riconoscimento dei danni da mancata locazione osservando che entrambe le risoluzioni dei contratti relativi alle unità commerciali sub 9 e 10 sarebbero derivate da assenza originaria di agibilità dei locali non collegata alle infiltrazioni lamentate, peraltro intervenute in tempi successivi alle opere di rimozione delle cause di dissesto da parte dell'amministrazione appellata.
Con il quarto e ultimo motivo di appello veniva genericamente contestata la determinazione ed entità delle opere da compiere, poiché eccessive e non giustificate da idonei formulari.
Concludeva il per il rigetto dell'appello principale Controparte_1
e l'accoglimento della domanda incidentale svolta nei confronti di Pt_1
e nonché della assicuratrice con vittoria Parte_2 CP_4
di spese del doppio grado di giudizio.
D. Si costituiva in giudizio (già Controparte_5 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., per Controparte_4
rilevare inammissibilità del gravame principale ai sensi degli artt. 342 e
348 bis c.p.c., oltreché infondatezza nel merito per carenza di nesso di causalità tra i danni lamentati e le perdite idriche sotterranee, nonché
7 per inefficace dimostrazione del pregiudizio da mancata locazione, chiedendo, tanto in ipotesi di accoglimento dell'appello principale quanto di quello incidentale, confermarsi la pronuncia impugnata nella parte in cui rigetta la domanda di manleva per comprovata tardività della denuncia di sinistro da parte del appellato. CP_1
In tal senso veniva ribadita l'intervenuta prescrizione del diritto di garanzia per avere le parti attrici denunciato l'evento lesivo all'amministrazione convenuta con successive note ricevute in date
21.02.2012 e 10.06.2013, mentre il avvisava Controparte_1
dell'evento solamente in data 29.06.2015. CP_4
concludeva per il rigetto degli appelli proposti e Controparte_5
per la conferma della sentenza gravata, segnatamente nella parte in cui il
Tribunale dichiarava infondata la domanda di garanzia svolta nei propri confronti, con vittoria di spese del grado di giudizio.
Nel corso dell'udienza del 03.04.2025 svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava il fascicolo al G.
Rel. Avv. Fabrizio Carmina e tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
La domanda principale di riforma della sentenza appellata proposta da e appare parzialmente fondata e potrà trovare Pt_1 Parte_2
accoglimento nei limiti di seguito descritti.
Devesi in primo luogo disattendere l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata mostrando l'atto di appello in modo Controparte_5
chiaro ed inequivoco il "quantum appellatum" e, con esso, le ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice e, dunque, la chiara volontà di ottenere la sostituzione della parte del provvedimento che si è reputata illegittima con una nuova decisione
8 contemplante il riesame della controversia sotto nuovo punto di osservazione, difettando infine quanto alla domanda proposta il requisito della ragionevole probabilità di non essere accolta.
1. In relazione al primo motivo di appello con cui veniva dedotto il mancato riconoscimento in favore delle appellanti di somme risarcitorie pur verificate in istruttoria ed erroneamente omesse in sede decisionale, devesi affermare che l'accertamento del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'avaria di una condotta idrica comunale ubicata nel sottosuolo dello stabile delle istanti consente di dichiarare certamente dovute le spese per interventi che il C.T.U., in sede di chiarimenti forniti in data 07.11.2019, attribuiva loro in rifusione per complessivi €.
4.309,00 oltre IVA al 22%, pari a €. 5.256,98 (Il CTU per mero errore non riporta il giusto danno osservato dalle parti ai balconi computo B per €
4.309,00), che il Tribunale ometteva di inserire nel computo finale, come parimenti rimborsabili, per il necessario contributo offerto nella complessa indagine tecnica espletata, devono ritenersi i compensi erogati al C.T.P. e al C.T.U. nella fase di istruzione preventiva di accertamento tecnico ex art. 696 c.p.c. per complessivi €. 2.634,14 (fattura occasionale del 11.12.2013 di importo pari a €. 1.240,00 esente IVA per C.T.P. Ing. S.
Volpe + fattura n. 26/15 del 03.11.2015 di importo pari a €. 1.394,14 iva inclusa come da liquidazione in favore del C.T.U. Ing.
[...]
, rilevando il principio unitario espresso dalla S.C. secondo cui, Per_2
per quanto attiene agli oneri di C.T.P., “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c.” (da ultimo Cass. Civ. Sent. n. 26729/2024).
Dovrà inoltre assegnarsi alla sola appellante la somma Parte_2
di €. 405,00 anticipata per IVA a saldo di fatture nn. 405/15 e 508/15
9 emesse nei suoi confronti dalla Geosec per spese sostenute per la Pt_3
messa in sicurezza del fabbricato, non conteggiata dall'ausiliario d'ufficio, mentre dovrà rigettarsi la richiesta di liquidazione di paritetiche fatture nn. 404/15 e 509/15 del complessivo importo di €. 4.455,00 IVA inclusa, emesse da nei confronti di , non rinvenute Parte_4 Parte_1
dal C.T.U. all'interno del fascicolo telematico poiché depositate in allegato solamente con la comparsa conclusionale, come riconosciuto dalla stessa appellante nei propri scritti difensivi, dunque in tempi successivi allo spirare del termine della seconda memoria ex art. 183 c.p.c., 6° comma, ratione temporis applicabile.
Infine non appare condivisibile la valutazione svolta dal C.T.U. Ing.
fatta propria dal Tribunale, nell'aver applicato la decurtazione Per_1
della quota del 30% sul danno relativo alla mancata rendita da locazione subito dalle appellanti, osservando la Corte che, pur dovendosi ritenere tassabile il danno da mancato guadagno (lucro cessante) attesa la sua natura compensativo-reddituale, la conseguente liquidazione risarcitoria appare causalmente scollegata da prestazioni eventualmente esigibili dall'ente erariale all'esito dell'accertamento della dichiarazione del contribuente, oltretutto non sostenuta, come nel caso di specie, da valido e puntuale riscontro probatorio circa l'eventuale aliquota in concreto applicabile a titolo di “pressione fiscale”.
Per l'effetto si attribuisce alle appellanti l'ulteriore importo di €. 8.160,00
a fronte dell'operata decurtazione della quota del 30% sul montante risarcitorio di complessivi €. 27.200,00, riconosciuto in sede decisionale,
e qui confermato, quale pregiudizio da mancata locazione immobiliare.
Per il principio sopra enunciato dovrà poi concedersi alle germane
[...]
il diritto a vedersi rimborsate degli oneri IVA, nelle differenti Pt_2
aliquote connesse alla natura delle varie prestazioni ricevute, sulla somma risarcitoria di complessivi €. 51.300,00 determinata in sentenza,
10 relativa ad interventi già compiuti per il ripristino del sottosuolo, ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato e ad attività di istruzione di pratiche amministrative, secondo la descrizione riportata a pag. 49 della relazione di C.T.U. a firma Ing. . Per_1
Non potrà, invece, riconoscersi alle appellanti l'invocato rimborso dell'importo di €. 2.318,00 per spese di riparazione dei pavimenti dell'unità sub. 103, in totale carenza di documentazione giustificativa dell'esistenza del nesso di causalità tra il fenomeno di perdita idrica del sottosuolo del fabbricato e il dedotto danneggiamento dei rivestimenti sostituiti;
parimenti si ritiene non dovuta la somma di €. 16.580,00 a titolo di compenso per attività di altri professionisti (per collaudo statico, prove di carico e verifica sismica) e burocratiche (per presentazione SCIA
e direzione lavori), in quanto reclamata per la prima volta in questo grado di giudizio, né sollecitata nelle controdeduzioni alla bozza di consulenza del C.T.U. del 28.11.2018, da cui non si rinviene alcuna menzione e motivazione circa la necessità di svolgere i pretesi interventi.
In conclusione la sentenza impugnata dovrà parzialmente riformarsi nel senso di riconoscere alle germane , oltre alle somme risarcitorie Pt_2
già liquidate sulle quali verranno imputati gli oneri IVA, nelle differenti aliquote connesse alla natura delle varie prestazioni ricevute, l'ulteriore importo compensativo di complessivi €. 16.456.12 IVA inclusa.
2. Con il secondo rilievo di censura le appellanti si dolevano dell'omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidare in via equitativa, per il grave disagio e malessere psicofisico patito per avere abitato un immobile in pessime condizioni strutturali, altresì soggetto a rischio di sprofondamento, durante il tempo trascorso fino alla conclusione delle opere di consolidamento del fabbricato.
E' noto che il danno non patrimoniale si configura nella sofferenza psico- fisica patita dalla vittima, sotto forma di angoscia, ansia, o dolore fisico,
11 quale conseguenza diretta dell'atto illecito altrui, il cui accertamento postula la prova dell'esistenza della lesione dell'interesse giuridicamente protetto e la perdita che ne è derivata.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito con orientamento costante il principio secondo cui “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave
(nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa” (da ultimo, Cass. Civ., Ord. n. 33276/2023).
Orbene seppur non ricorra dubbio che tanto il danno da mancata custodia di beni pubblici ex art. 2051 c.c., quanto quello da ritardo di attività della P.A. comportino lesioni di diritti giuridicamente rilevanti, non appare nella fattispecie trattata ricorra violazione dei doveri di solidarietà sociale e, ancor meno, di gravità tale da giustificare l'esistenza di un pregiudizio risarcibile.
Non v'è prova oggettiva di una condizione di pericolo per un danno grave e incombente, né le appellanti, il cui notevole disagio lamentato non appare ragionevolmente proporzionato alla reale natura della vicenda privata e processuale che le ha riguardate, risulta abbiano dimostrato la ricorrenza di validi elementi persuasivi da cui trarre il convincimento della concreta alterazione del loro stato psico-fisico indotta dalla situazione contingente.
Anche dall'esame delle istanze istruttorie formulate in primo grado non emerge alcuna richiesta finalizzata all'acquisizione di elementi probatori a sostegno della domanda proposta ai sensi dell'art. 2059 c.c., risultata, all'esito, generica e dunque non provata.
12 Per effetto delle argomentazioni che precedono la censura sollevata non appare fondata e, dunque, dovrà essere disattesa.
3. Le appellanti colgono infine nel segno con la formulazione del terzo e ultimo motivo di gravame con cui veniva confutata la disposizione riguardante il governo delle spese di lite e degli emolumenti di C.T.U., poiché immotivata alla luce della disposta soccombenza, pur parziale, del convenuto ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. CP_1
Il rilievo appare fondato solo esaminando la manifesta contraddittorietà della valutazione contenuta nella parte finale della motivazione, con cui si dava atto della sussistenza delle condizioni per dichiarare la compensazione delle spese inter partes sul presupposto della complessità della vicenda e dell'accoglimento della domanda per un valore inferiore rispetto alla richiesta, e la parte dispositiva del provvedimento che contiene una chiara e univoca espressione di condanna del
[...]
al risarcimento dei danni patiti dalle attrici. CP_1
E' principio consolidato in materia di compensazione totale o parziale delle spese ex art. 92 c.p.c., comma 2, elaborato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 32061/22, che ”In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti
o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Poiché nel caso di specie dall'esame degli atti del primo grado non rileva né l'esistenza di pluralità di domande contrapposte tra le parti, né di
13 parziale accoglimento di un'unica domanda principale articolata in più capi, dovrà concludersi alla luce del disposto orientamento per l'erronea applicazione da parte del primo giudice del principio della reciproca soccombenza in totale carenza dei presupposti di legge.
Anche la richiesta di riconoscimento del danno non patrimoniale, di fatto ignorata dal Tribunale e non accolta in questa sede, veniva compresa, come altre spese non accordate alle appellanti, nell'unico capo di domanda riguardante la determinazione del risarcimento dei danni, atteggiandosi quale componente costitutiva del quantum debeatur.
Chiarito, dunque, che l'accoglimento in misura ridotta della domanda articolata in un solo capo non dà luogo a reciproca soccombenza, le appellanti dovranno altresì vedersi interamente rimborsate dei compensi liquidati con decreto del 27.02.2020 al C.T.U. Ing. per importo Per_1
di €. 5.444,44 oltre I.V.A. e , rientrando i detti esborsi Controparte_6
tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex art. 91 c.p.c. in quanto funzionali all'esame della pretesa risarcitoria.
Si dispone pertanto l'accoglimento del motivo di appello, con declaratoria dell'obbligo di rifusione delle parti appellanti degli oneri processuali che vengono liquidati come da dispositivo.
Si passa ora allo scrutinio dell'appello incidentale articolato dal
[...]
in quattro distinti motivi di censura. CP_1
a. In riferimento al primo argomento critico con cui l'ente appellato rilevava errore decisionale per avere il Tribunale accolto l'eccezione di violazione degli accordi contrattuali, sollevata dalla chiamata
[...]
per mancato rispetto dell'obbligo di denuncia nel termine CP_4
di gg. 30 dalla notizia del sinistro come prescritto nelle condizioni generali di polizza, senza considerare che l'art. 1913 c.c. nel prevedere la perdita del diritto di garanzia solamente in caso di dolo o colpa grave dell'assicurato, impone alla compagnia assicuratrice l'onere della prova
14 dell'inadempimento, nel caso trattato non assolto, si osserva che, contrariamente a quanto eccepito dall'ente appellato, la dimostrazione del dolo o della colpa grave per la tardiva comunicazione della richiesta di danni subiti da terzi appare irrilevante ai fini decisori.
E' stato documentalmente provato che l'art. 12 della Sezione 2 delle condizioni generali di assicurazione per la copertura dei danni provocati a terzi, contenuto nella polizza contratta dal con Controparte_1
preveda espressamente l'obbligo in capo Controparte_4
all'ente appellato, per non incorrere nella decadenza dal diritto ad essere garantito dei danni causati a terzi, di attivarsi nel dare avviso scritto alla propria assicuratrice della richiesta risarcitoria del danneggiato entro il termine di gg. 30 dal momento della conoscenza dell'evento, ponendo in tal modo la Compagnia nella condizione di gestire tempestivamente il sinistro ed adoperarsi per la definizione transattiva del risarcimento e tentare di ridurre gli ulteriori costi connessi.
V'è poi da evidenziare l'incidenza del termine prescrittivo biennale per i diritti derivanti dalle assicurazioni della responsabilità civile previsto dall'art 2952 c.c., 2° comma, che, ai sensi del successivo 3° comma, decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento e può essere interrotto dalla comunicazione scritta dell'assicurato alla propria Compagnia, dalla quale si evinca la manifestazione della volontà
e l'invito a provvedere all'indennizzo richiesto dal terzo.
Dato il quadro normativo contrattuale e codicistico sopra delineato dovrà riconoscersi decaduto il convenuto, raggiunto da una prima CP_1
denuncia di sinistro delle appellanti in data 21.02.2012 e da una successiva comunicazione di costituzione in mora del 10.06.2013, dal diritto ad essere manlevato dalla propria assicuratrice a fronte del tardivo inoltro della richiesta risarcitoria nei confronti di CP_4
solamente con nota del 29.06.2015.
15 Non solo dunque si è posto in rilievo l'inadempimento contrattuale per tardiva denuncia del sinistro ai sensi della previsione contenuta nell'art. 12 della Sezione 2 delle condizioni generali di assicurazione, ma, come opportunamente eccepito in primo grado dall'assicuratrice chiamata in causa, il diritto ad essere manlevato risulta altresì prescritto ai sensi dell'art 2952 c.c., 2° comma, stante l'inutile decorso del biennio decorrente tra la richiesta risarcitoria del terzo danneggiato e l'avviso inoltrato alla conseguente alla costituzione in Controparte_4
mora da parte delle appellanti che, nel frattempo, davano avvio al procedimento di istruzione preventiva, senza che la detta assicuratrice venisse chiamata dall'ente assicurato, conclusosi con il deposito dell'elaborato tecnico a firma dell'Ing. in data 02.03.2015. Persona_3
Per quanto sopra si ritiene la censura sollevata non condivisibile e dunque dovrà esserne disposto il rigetto.
b. Con il secondo motivo di censura l'ente appellato contestava l'accertamento circa l'esistenza del nesso di causalità tra i dissesti subiti dal fabbricato e i fenomeni di infiltrazione idrica, non essendo stata esclusa l'incidenza di concause quali le scadenti caratteristiche geo- meccaniche del terreno, e, come dichiarato dal C.T.U. della fase di istruzione preventiva, eventuali contributi sismici recenti o vibrazioni del suolo derivanti dallo scorrimento del traffico pesante.
Il rilievo non appare sufficientemente persuasivo poiché fondato su mere congetture di parte rimaste totalmente indimostrate rispetto alla certezza del dissesto idrico del sottosuolo del fabbricato, comprovato dalle stesse verifiche tecniche e dalle successive riparazioni della condotta idrica fatti eseguire dal appellato. CP_1
Per quanto attiene alla caratteristica del piano di fondazione in quanto compromesso dalla presenza di terreni di risulta, devesi annotare l'esistenza del titolo abilitativo di Concessione Edilizia in Sanatoria n.
16 752/2000 rilasciata dal Comune di sul presupposto della CP_1
regolarità urbanistica ed edilizia del fabbricato e della sua sicurezza statica, come attestato dal prodotto Certificato di Collaudo a firma Ing. presentato in data 24.07.1985 presso l'Ufficio del Genio Persona_4
Civile di Napoli, sottoposto all'esame della commissione tecnica comunale ai fini del rilascio del provvedimento concessorio.
Per altro verso il C.T.U., in risposta alle controdeduzioni tecniche sollevate dai consulenti di parte, ha avuto modo di chiarire che lo stato della fondazione del terreno non abbia assunto rilevanza rispetto alle infiltrazioni generate dall'avaria della rete idrica comunale (“il ctu ha tenuto conto del sistema terreno fondazione nei limiti di quanto percepibile dalle produzioni in atti e su tutte l'ATP 3042/2013. Resta chiaro a chi scrive che parlare di sistema terreno-fondazione significa non osservare la sola fondazione!! L'effetto delle infiltrazioni è palese e sebbene le fondazioni avrebbero deficienze di collegamenti , la causa scatenante resta
l'infiltrazione - in assenza di infiltrazioni anche con quelle caratteristiche meccaniche dei terreni non si sarebbe arrivato al cinematismo. Eliminando la causa infiltrazioni non vi sono possibilità di percepire che vi sarebbero stati uguali o minori lesioni), concludendo, poi, in merito alle cause che avrebbero dato vita al dissesto del terreno con l'affermare “l'esistenza certa tra la causalità delle infiltrazioni d'acqua (evento certo e risolto nell'estate del 2012) nel sottosuolo della sede stradale (incrocio tra Corso
Italia e Corso Europa) ed il cedimento subito dalle fondazioni dello stabile”, viepiù introducendo un ulteriore elemento di assoluta rilevanza quale “la funzione temporale dell'infiltrazione che, nella fattispecie, nessuno è riuscito a monitorare e che, certamente, si è protratta su un periodo temporale adeguatamente più lungo – rispetto alla tesi del Geologo dott.
– Dicembre 2011 pro;
diversamente CP_7 Controparte_1
17 il fabbricato in assenza di un'azione dilavante nel sottosuolo – a parità di tipologia di fondazione - non avrebbe subito quella tipologia di cedimento”.
A fronte di un'analisi compiuta sì in tempi successivi alle opere di risanamento dello stabile, ma anche implementata dai precedenti rilevamenti eseguiti dalla C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo, non si ritiene poter valorizzare le richiamate concause dedotte dal appellato in quanto, si ripete, gravanti nell'orbita di mere CP_1
supposizioni non efficacemente probanti.
Quanto ai riferiti dissesti del sottosuolo derivati da scosse sismiche e dal traffico veicolare, deve affermarsi il carattere suggestivo degli elementi dedotti poiché, pur genericamente collegati agli effetti di vulnerabilità statica delle strutture costruttive di superficie, evidentemente privi di quel contributo probatorio finalizzato alla ricostruzione del nesso di causalità che, nel caso trattato, risulta unicamente legato al dissesto delle condutture idriche esattamente sottostanti il fabbricato lesionato.
Alla luce delle comprovate e condivisibili risultanze della C.T.U. acquisita, dovrà pertanto dissentirsi dal motivo di gravame proposto e confermare quanto sul punto statuito nel primo grado.
c. Con il terzo rilievo di gravame il contestava il Controparte_1
riconoscimento dei danni da mancata locazione osservando che entrambe le risoluzioni dei contratti relativi alle unità commerciali sub. 9 e 10 sarebbero derivate da assenza originaria di agibilità dei locali non collegata alle infiltrazioni lamentate, altresì intervenute in tempi successivi alle opere di rimozione delle cause di dissesto da parte dell'amministrazione appellata.
La censura non sembra trovare conferma dalla documentazione acquisita agli atti, segnatamente dalle comunicazioni di disdetta dei due locali commerciali ubicati fronte strada, rispettivamente del 15.11.2012 (sub.
9) e 31.01.2013 (sub. 10), che, sebbene successive agli interventi di
18 riparazione della perdita idrica da parte del del Giugno 2012, CP_1
risultano evidentemente inidonee, come ex adverso sostenuto, a dimostrare la responsabilità delle appellanti nella risoluzione dei rapporti di locazione per non essersi prontamente attivate all'esecuzione delle opere necessarie al risanamento del sottosuolo, posto che detta attività sarebbe ragionevolmente spettata all'ente appellato stante la provenienza del danno da impianto pubblico come confermato in sede di ATP..
Né rileva il richiamo ad una carenza originaria di agibilità dei locali risalente a tempi antecedenti all'inizio delle due locazioni poiché
l'eventuale assenza di agibilità degli immobili, nota al conduttore al momento della sottoscrizione del contratto, non impedisce né rende nullo il contratto di locazione (vedi Cass. Civ. Ord. n. 9558/17, Sent. n.
9670/2020), né il Comune chiarisce quali fossero le cause, a fronte del già noto rilascio di Concessione Edilizia in Sanatoria n. 752/2000 relativamente al fabbricato comprendente le unità immobiliari in esame, della mancata concessione di abitabilità dei locali.
Nell'accertata sopravvenuta carenza di condizioni per la prosecuzione della conduzione degli immobili dovrà riconoscersi il pregiudizio patito dalle istanti per il mancato percepimento delle rendite locatizie dal giorno della risoluzione dei due contratti sino alla data del 04.01.2016, allorquando le appellanti, ultimati i lavori e messo in sicurezza il fabbricato, avviavano un nuovo rapporto per entrambe le unità commerciali con un terzo conduttore.
Ritenuto correttamente applicato il principio di causalità nella forzata risoluzione dei contratti di locazione, la Corte ritiene di confermarne gli assunti e, per l'effetto, di rigettare il gravame incidentale proposto dal
. Controparte_1
d. Quanto infine al quarto e ultimo motivo di appello con il quale veniva genericamente contestata la determinazione ed entità delle opere da
19 compiere, poiché eccessive e non giustificate da idonei formulari, si ritiene il rilievo sprovvisto di adeguato supporto probatorio, non avendo il appellato fornito i riferimenti valutativi ritenuti inesatti o, CP_1
quanto meno, eccedenti i valori medi, né ha proposto a confronto la scelta di prezzari in concreto applicabili alle opere ritenute necessarie in sede tecnica, né infine ha suggerito gli interventi alternativi di minor costo atti al ripristino delle strutture e degli ambienti danneggiati.
La censura sollevata non potrà, pertanto, trovare consenso.
In ragione dei suesposti motivi che hanno condotto al parziale accoglimento dell'appello principale e al contestuale rigetto di quello incidentale, assorbita ogni ulteriore questione nel merito prospettata in atti, le spese relative a entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza del e sono liquidate, in Controparte_1
applicazione del principio secondo cui l'onere delle spese processuali va riferito all'esito finale della lite (Cass. Civ. Ord. n. 23639/24 e n.
13356/21), con riferimento ai parametri medi secondo le tabelle di cui al
D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto delle questioni trattate e del valore della lite determinato in atti, trovando applicazione, in quanto trattasi di procedimento avviato in data successiva al
28.12.2012, la norma dettata dall'art. 13, com. 1, quater del D.P.R. n.
115/02, introdotto dall'art. 1, com. 17, della L. 228/12, a mente del quale quando l'impugnazione, principale o incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello promosso da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e
[...] Controparte_1 [...]
[...] e sull'appello incidentale del Controparte_8 Controparte_1
per la riforma della sentenza n. 681/2020 resa dal Tribunale Civile di
Napoli in data 25-28.02.2020, così provvede:
a) riforma per quanto di ragione la sentenza impugnata e, in parziale accoglimento dell'appello principale, condanna il , Controparte_1
in persona del Sindaco p.t., al pagamento della somma di €. 16.456.12
IVA inclusa in favore di e nonché alla Parte_1 Parte_2
rifusione in favore delle dette appellanti degli oneri IVA sulla somma di complessivi €. 51.300,00 già liquidata in primo grado, oltre interessi legali dalla domanda, confermando per il resto la pronuncia gravata;
b) rigetta l'appello incidentale proposto dal;
Controparte_1
c) condanna il , in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese processuali che liquida in favore di Parte_1
e per il primo grado in €. 786,00 per esborsi e in
[...] Parte_2
complessivi €. 5.000,00 per compensi oltre IVA e CPA, per il presente grado in €. 804,00 per esborsi e in complessivi €. 5.800,00 per compensi oltre IVA e CPA, da distrarre nei confronti dei procuratori antistatari
Avv.ti Giovanni Puca e NA GL e in favore di
[...]
(già , in Controparte_5 Controparte_4
persona del legale rapp.te p.t., che liquida per il presente grado in complessivi €. 5.800,00 per compensi oltre IVA e CPA;
d) pone a carico del le spese di C.T.U. Controparte_1
liquidate in primo grado;
e) attesta che sussistono per l'appellante incidentale
[...]
i presupposti per il suo assoggettamento alla contribuzione CP_1
ulteriore come previsto per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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