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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15280/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15280/2013 avente ad oggetto “Appalto pubblico”
promossa da
(C.F. Parte_1
) elettivamente domicil. in VIA COGNETTI N. 31 70121 BARI;
rappres. P.IVA_1
e dif. dall'Avv. DEL DUCA BARBARA (C.F. ) e dall'Avv. C.F._1
STEFANIA VOLPICELLA (C.F. ) ATTRICE C.F._2
contro
(C.F. ) elettivam. domicil. in CORSO Controparte_1 P.IVA_2
VITTORIO EMANUELE N. 172 70122 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. BAVARO
GABRIELE (C.F. ) CONVENUTO C.F._3
1 All'udienza del 4.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 5.12.2013, la Parte_1
ha adito questo Tribunale al fine di sentire: << accertare e
[...]
dichiarare la responsabilità del per i maggiori oneri ed esborsi dalla Controparte_1
stessa sostenuti per le causali oggetto di riserve, come indicate, e per l'effetto condannarlo al pagamento dell'importo dovuto a titolo di riserve e pari complessivamente ad € 165.010,82, oltre a interessi maturati e maturandi;
accertare l'illegittimità della penale per ritardata ultimazione dei lavori, oggetto della riserva n.
9, iscritta in seno al verbale dell'11.1.2013 e, per l'effetto, condannare il CP_1
al pagamento dell'importo illegittimamente trattenuto a titolo di penale e pari
[...]
ad € 24.585,70 da SAL finale;
accertare e dichiarare l'omesso pagamento in proprio favore del residuo del SAL finale, pari ad € 6.883,86; con condanna al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre a IVA, CPA e spese generali come per legge>>.
A fondamento dell'azione, l'attrice ha dedotto che:
- con delibera di G.C. del Comune di n. 521 del 17.12.2009 era stato approvato CP_1
il progetto esecutivo dei lavori di “realizzazione del percorso per la fruizione di testimonianze epigrafiche e numismatiche provenienti dal territorio di Butuntum”, elaborato sotto la data “Settembre 2009” dai professionisti incaricati dalla
[...]
; Parte_2
2 - con DD/UTC n. 381 del 13.7.2010 le erano stati aggiudicati i lavori in oggetto a seguito di procedura negoziata, per l'importo netto di € 234.766,94, oltre a IVA 10%, comprensivo di € 7.617,90, oltre a IVA, per oneri della sicurezza al netto del ribasso del 7,78%;
- tali lavori erano stati consegnati il giorno 30.9.2010, come da verbale firmato in pari data dalla stessa impresa, sotto riserva di legge;
- sempre in data 30.9.2010 era stato sottoscritto dalle parti il contratto d'appalto dei lavori oggetto di affidamento, recante numero di repertorio 2531/2010;
- all'art. 2 del medesimo contratto era stato convenzionalmente fissato quale termine di ultimazione dei lavori, giusta art. 153 del Capitolato Speciale d'Appalto, il temine di giorni 150 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, e dunque scadente il 26.2.2011;
- dopo solo un mese e mezzo circa dall'inizio dei lavori erano emerse delle carenze del progetto redatto dalla committenza e posto a base di gara, tali da richiedere la necessaria redazione di una perizia suppletiva di variante, la quale era stata autorizzata con delibera di G.C. n. 369 del 18.11.2010 e successivamente approvata con D.D/4° settore LL.PP. n. 18 del 21.1.2011;
- come era emerso dall'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, da essa debitamente firmato in data 23.12.2010, si erano rese necessarie nuove lavorazioni comportanti un aumento dell'originario importo contrattuale, seppur nei limiti del 5% previsto per legge: più precisamente, a seguito dell'approvazione della perizia di variante, i lavori erano stati elevati a netti € 245.857,01, di cui € 7.617,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi il termine utile di cui al contratto principale era stato prorogato di 60 giorni, con scadenza quindi al 27.4.2011; lo stesso, poi, tenuto
3 conto delle ulteriori difficoltà sopravvenute, era stato conseguentemente prorogato di altri 30 giorni, nello specifico al 27.5.2011, in virtù di atto del RUP datato 28.4.2011;
- con nota del 30.5.2011 aveva comunicato alla committenza l'avvenuta ultimazione dei lavori edili in data 27.5.2011, nel rispetto dei termini pattuiti;
- il , in violazione del disposto di cui all'art. 199 D.P.R. 207/2010, Controparte_1
solo con nota del 22.3.2012 aveva rilevato la necessità di dar luogo al completamento di taluni interventi ed in particolare la fornitura ed il montaggio del materiale elettrico, del sistema di condizionamento e della successiva pitturazione e/o lavori per infiltrazioni;
- non era stato dato seguito alle lavorazioni residue, in quanto le medesime avrebbero comportato un ulteriore ed eccessivo impegno economico, tanto più che alla data del
27.5.2011 non era ancora stato effettuato dalla committenza il pagamento di alcun importo contrattuale;
- il I SAL dell'importo complessivo di € 55.442,93, maturato alla data del 21.12.2010, era stato approvato con D.D. n. 33 dell'8.2.2011 e poi pagato solo in data 1.12.2011 (a distanza di 10 mesi dall'emissione del certificato di pagamento ed ancor più trascorsi quasi 7 mesi dall'avvenuta ultimazione dei lavori, in dispregio a quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto);
- ai sensi dell'art. 162 del suddetto Capitolato, le rate di acconto erano dovute per lavori di importo non inferiore ad € 50.000,00 e, in conformità a quanto prescritto dall'art. 143 del Regolamento Generale, il termine per l'emissione dei certificati di pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non avrebbe potuto superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, mentre il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non avrebbe potuto superare i 30 giorni dalla data di emissione dello stesso;
4 - la mancata esecuzione delle lavorazioni residue era stata, pertanto, la conseguenza dell'inadempimento del circa il pagamento tempestivo dei certificati di CP_1
pagamento maturati, a fronte del quale la stessa si era vista costretta a sospendere le forniture, ricorrendo allo strumento giuridico di cui all'art. 1460 c.c. (alla data di ultimazione dei lavori l'amministrazione non aveva provveduto al pagamento nemmeno del ); Pt_3
- aveva proceduto secondo crono-programma dei lavori autofinanziandosi, a proprie spese e con proprie risorse, vedendosi poi costretta ad ultimazioni edili a sospendere le forniture per lavorazioni residuali;
- successivamente, acquisite delle rassicurazioni, sia pure verbali, circa il pagamento di almeno uno stato di avanzamento aveva proceduto anche al completamento delle residue forniture già alla data del 30.9.2012;
- dopo diversi scambi di missive con la LL ed il , e a seguito di due Controparte_1
sopralluoghi, solo in data 11.1.2013 era stato redatto il verbale attestante il completamento dei lavori, nonché il certificato di ultimazione degli stessi, entrambi da essa firmati con riserve, poi esplicitate con nota del 12.2.2013 in n. 8, con le quali a fronte dei maggiori oneri subiti aveva rivendicato specifici danni (nel dettaglio: €
85.510,79 per improficue spese generali;
€ 65.777,00 per mancato utile;
€ 5.800,00 per mantenimento improduttivo maestranze e tecnici di cantiere;
€ 206,00 per protrazione vincoli fideiussori ed assicurativi;
€ 1.842,12 per extracosti indebitamente sostenuti;
€
666,25 per ritardata contabilizzazione lavori in economia;
€ 3.751,19 per ritardata contabilizzazione del SAL n. 3; € 2.457,47 per ritardata contabilizzazione dell'utile; per un totale riserve pari ad € 165.010,82);
- a tali riserve se ne era aggiunta una nona, esplicitata mediante nota del 31.5.2013, con la quale era stata chiesta la disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei
5 lavori, applicata sul conto finale dal , nonché l'avvio della procedura Controparte_1
di accordo bonario ex art. 240 del d.lgs. 163/2006, sussistendone i presupposti;
- il collaudo dell'opera oggetto dell'appalto era avvenuto in data 29.7.2013 (come da certificato di regolare esecuzione); durante la visita di collaudo era stato constatato che le opere eseguite corrispondevano alle opere progettate e per gli effetti contabili in tutto quanto registrato nel libretto delle misure, nel Registro di Contabilità e nello Stato
Finale.
L'attrice ha concluso sottolineando la responsabilità esclusiva dell'Amministrazione
Comunale in ordine all'anomalo andamento dei lavori, allo sconvolgimento del relativo crono-programma (ritardo di 594 giorni), nonché all'alterazione del sinallagma contrattuale caratterizzante il contratto d'appalto in generale, ed evidenziando altresì il perpetuarsi del grave inadempimento del dal momento che non era Controparte_1
stato ancora effettuato il pagamento del residuo del SAL finale per un importo di €
6.883,86.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 5.3.2014, si è costituito in giudizio il
, chiedendo di: dichiarare inammissibili le riserve, a) sia perché Controparte_1
tardivamente iscritte ai sensi dell'art. 191, comma 2, D.P.R. 207/2010, b) sia perché tardivamente esplicitate ai sensi dell'art. 190, comma 3, c) sia perché irritualmente presentate con nota e non iscritte nel registro di contabilità e d) sia perché non corredate del doveroso deposito cauzionale ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 13/2001; accertare l'insussistenza di ogni presupposto giuridico e fattuale e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda e pretesa giuridica e/o economica accertandone e dichiarandone l'infondatezza; dichiarare che null'altro era più dovuto dall'Amministrazione comunale convenuta in favore dell'impresa attrice;
con condanna alle spese e compensi di giudizio.
6 A fondamento delle proprie difese, il ha dedotto che: CP_1
- con delibera della propria Giunta n. 521 del 17.12.2009 era stato approvato il progetto esecutivo di € 312.500,00 relativo ai lavori di “realizzazione del percorso per la fruizione di testimonianze epigrafiche e numismatiche provenienti dal territorio di
Butuntum”, elaborato ed aggiornato sotto la data “Settembre 2009” dai professionisti incaricati dei quali € 253.930,02 per lavori a base d'asta;
- la spesa complessiva del predetto progetto era stata finanziata per l'importo di €
250.000,00 con contributo ACRI SVILUPPO SUD, per l'importo di € 31.250,00, con quota a carico della e per la somma di € 31.250,00 a Controparte_2
proprio carico, in base agli impegni di spesa assunti con D.D. n. 75 del 29.12.2006 dell'Ufficio Sportello Unico e Fondi Strutturali Europei del Comune;
- con delibera dirigenziale del 4° settore LL.PP. n. 381 del 13.7.2010 i lavori in questione erano stati aggiudicati alla ditta con Parte_1
ribasso del 7,78% per l'importo netto di € 234.766,94, oltre a IVA, pari a complessivi
€ 258.243,63, di cui € 7.617,90, oltre a IVA, per oneri per la sicurezza;
- in data 30.9.2010 era stato sottoscritto con l'impresa attrice il contratto d'appalto rep.
n. 2531/2010 e nella medesima data si era proceduto alla consegna dei lavori;
- con delibera della propria Giunta n. 369 del 18.11.2010 era stata autorizzata la redazione di perizia suppletiva di variante, successivamente approvata con D.D. del 4° settore LL.PP. N. 18 del 21.1.2011, con cui per i predetti lavori era stato riconosciuto l'importo complessivo di € 312.500,00 ed era stato prorogato il termine di ultimazione dei lavori, previsto inizialmente per il 26.2.2011, al 27.4.2011;
- con D.D. n. 33 dell'8.2.2011 era stato approvato il I SAL dell'importo di € 50.403,66, oltre a IVA al 10% di € 5.040,27, per complessivi € 55.442,93, pagato successivamente all'impresa aggiudicataria con mandato n. 4668 dell'1.12.2011 a causa del
7 momentaneo sforamento dell'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2011, la cui autorizzazione in deroga veniva approvata dalla Giunta con deliberazione n. 311 del 4.11.2011;
- a seguito di espressa richiesta dell'impresa esecutrice datata 21.4.2011 e successivo parere favorevole della Direzione Lavori datato 27.4.2011, era stata concessa con atto del RUP datato 28.4.2011 un'ulteriore proroga di 30 giorni per l'ultimazione lavori, cioè il 27.5.2011;
- con D.D. n. 200 del 24.5.2011 era stato approvato il II SAL dell'importo di €
115.779,93, oltre a IVA al 10%, per complessivi € 127.357,92, corrisposto all'impresa attrice con mandato n. 1924 del 26.4.2012;
- l'impresa aggiudicataria dell'appalto con nota del 30.5.2011 aveva comunicato erroneamente l'ultimazione dei lavori in data 27.5.2011;
- a seguito della trasmissione da parte della Direzione Lavori con nota del 25.10.2011 e con la successiva nota del 21.2.2012 degli atti contabili relativi al III SAL, con D.D. n.
114 del 23.3.2012 era stato approvato il III SAL dell'importo netto di € 50.399,44, oltre a IVA al 10%, pari ad € 5.039,95, per complessivi € 55.439,39;
- a seguito della nota datata 23.1.2012 contenente sollecitazioni in relazione alla rendicontazione finale da parte della (soggetto capofila Controparte_3
dell'ACRI SVILUPPO SUD) e della predetta nota di presunta ultimazione dei lavori dell'impresa appaltatrice, aveva sollecitato la Direzione Lavori con la nota prot. n.
2481 del 24.1.2012 e la successiva nota prot. n. 3835 del 6.2.2012 a consegnare tutta la documentazione contabile, copia del certificato di ultimazione dei lavori e del certificato di regolare esecuzione;
- la D.L. con le note del 22.3.2012 e del 27.3.2012 aveva evidenziato che i lavori non erano stati affatto conclusi, precisando che le opere e forniture mancanti “non possono
8 neppure essere considerate “minori”, stante l'impossibilità di autonomo utilizzo delle nuove zone interessate dalle opere in oggetto”;
- la ditta appaltatrice con nota del 30.3.2012 aveva dichiarato che la comunicazione del
30.5.2011 era relativa alle sole opere edili e che la mancata esecuzione di quelle residue, riconosciute dalla stessa ditta dovute, era riconducibile al mancato pagamento da parte della stazione appaltante dei certificati di pagamento maturati sino a quella data;
- stante l'inerzia dell'impresa appaltatrice (che con diffida del 3.12.2012 aveva richiesto inopinatamente il certificato di collaudo di lavori mai conclusi) ed il protrarsi quindi del ritardo dell'ultimazione dei lavori, la D.L., con nota del 7.12.2012, aveva sollecitato nuovamente l'impresa appaltatrice ad eseguire le predette lavorazioni e successivamente, in occasione del sopralluogo del 12.12.2012, aveva accertato e verbalizzato il completamento delle opere “ad esclusione di alcuni elementi essenziali al funzionamento degli impianti, rimandando a successivo sopralluogo per la verifica finale non potendosi considerare completamente conclusi i lavori”;
- la D.L. con nota del 29.12.2012 aveva trasmesso il verbale di sopralluogo del
12.12.2012 aveva sottolineato il ritardo dell'impresa appaltatrice non senza rimarcare che le “sole opere non previste” nel progetto afferivano “alla realizzazione di due fori in muratura in tufo per il passaggio della tubazione, atteso che la posa in opera della tubazione... (era) già compresa nel prezzo di elenco”;
- aveva sollecitato con le note prot. n. 289 del 31.12.2012 e prot. n. 982 del 9.1.2013
l'impresa appaltatrice alla definitiva consegna degli atti contabili e certificazioni per la chiusura dell'intervento appaltato;
- in data 11.1.2013 era stato eseguito il secondo sopralluogo ed era stato redatto specifico verbale attestante il completamento delle opere in questione, nonché certificato di
9 ultimazione dei lavori, entrambi firmati con riserva dall'impresa esecutrice (atti tutti trasmessi dalla D.L. con la prima nota del 31.1.2013); con successiva nota in pari data, il direttore dei lavori aveva trasmesso la relazione esplicativa dei lavori in economia e gli atti contabili relativi al 4° SAL, dell'importo di netti € 242.963,51, oltre all'importo di € 6.302,90 per n. 3 liste in economia, complessivamente pari ad € 249.266,41, il tutto sottoscritto con riserva dall'impresa esecutrice dei lavori in data 31.1.2013;
- come da indicazioni della D.L. nello schema di certificato di pagamento n. 4 trasmesso con la nota del 31.1.2013 (registrata al protocollo comunale in arrivo al n. 15622 del
7.5.2013), a causa dell'ultimazione dei lavori avvenuta in data 11.1.2013, con notevole ritardo rispetto al termine concesso del 27.5.2011 (594 giorni di ritardo) era stata quantificata ed applicata, con D.D. n. 254 del 29.7.2013, la penale per ritardata ultimazione dei lavori in assenza di proroghe concesse da parte della stazione appaltante, stabilita nella misura dello 0,7 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 157 del Capitolato Speciale d'Appalto, pari cioè
a 0,7/1000 x 594 x € 245.857,01 = € 102.227,34, ridotto al valore minimo possibile, pari al 10% dell'importo contrattuale = 10% di € 245.857,01 = 24.585,70;
- l'impresa appaltatrice con nota del 12.2.2013 aveva esplicitato tardivamente le riserve per un importo complessivo di € 165.010,82, riportandole in una relazione allegata alla già menzionata nota;
- la D.L., con nota del 22.2.2013, si era espressa con analitica e motivata relazione sulle riserve dell'impresa, proponendone l'integrale rigetto e successivamente, con nota del
26.6.2013, aveva trasmesso lo stato finale dei lavori datato 4.3.2013 per un importo di netti € 249.266,41, comprensivi dei lavori in economia;
- le riserve erano state confermate dall'appaltatore mediante nota del 31.5.2013, non riportate sul registro di contabilità ma nuovamente trascritte solo in una relazione
10 allegata alla nota di trasmissione, dell'importo totale di € 165.010,82, con l'indicazione di un'ulteriore riserva (n. 9), contenente la richiesta di disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori e correlata istanza dell'avvio della proceduta di accordo bonario ex art. 240 del d.lgs. n. 163/2006;
- con D.D. n. 254 del 29.7.2013, per un verso aveva approvato le risultanze contabili del sino al giorno 11.1.2013, dell'importo di netti € 242,963,51, oltre all'importo CP_4
di € 6.302,90 per n. 3 liste in economia, pari a complessivi € 249.266,41, per altro verso aveva applicato la penale per ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 157 del
CSA pari ad € 24.585,70, come da indicazioni della D.L. nello schema di certificato di pagamento n. 4 trasmesso con la predetta nota del 31.1.2013; con la stessa D.D. era stato, inoltre, liquidato l'importo di € 6.883,00, oltre a IVA al 10% di 688,30, per complessivi € 7.571,30 alla ditta appaltatrice, quale corrispettivo del 4° e ultimo SAL, al netto della penale per ritardato pagamento, come risultante dal certificato di pagamento n. 4 del 19.7.2013; la D.L., con nota del 31.7.2013 aveva trasmesso copia della relazione riservata sulle riserve e con quella successiva del 5.8.2013 il certificato di regolare esecuzione;
- il pagamento del saldo del era stato eseguito con mandato n. 3244 del Pt_3
15.7.2013, mentre, al momento dell'introduzione del presente giudizio, il certificato di pagamento del non era risultato ancora pagato, in quanto la ditta appaltatrice CP_4
non aveva inviato la relativa fattura, nonostante la nota di trasmissione prot. 25366 dell'1.8.2013 della D.D. di liquidazione n. 254 del 29.7.2013, ricevuta dalla stessa ditta in data 9.8.2013;
- con D.D. n. 225 del 5.7.2013 erano stati quantificati e liquidati a favore dell'impresa esecutrice gli interessi per il ritardato pagamento della prima e seconda rata di acconto, maturate in occasione dell'approvazione del primo e del secondo SAL.
11 Il ha dedotto l'assenza di propria responsabilità in ordine ai ritardi Controparte_1
nell'esecuzione dei lavori sostenendo che gli stessi erano stati sospesi arbitrariamente dall'impresa appaltatrice solo per l'asserito mancato pagamento in fase di esecuzione degli stessi, completati quasi due anni dopo.
Ha dedotto, altresì, la tardività delle riserve formulate, disciplinate dagli artt. 190 e segg. del DPR n. 207/10, dall'art. 240 del d.lgs. n. 163/06 e dall'art. 23 della legge regionale n. 13 del 2001.
In particolare, ha dedotto che le riserve di cui all'atto di citazione erano tardive in quanto sollevate in violazione del termine decadenziale di 15 giorni previsto dal comma terzo del citato art. 190; ha sostenuto che l'impresa, firmato il verbale di ultimazione lavori dell'11.1.2013, le esplicitò solo in data 12.3.1013.
Inoltre, ha dedotto che, in violazione del comma secondo dell'art. 191 del DPR n.
207/10, l'impresa non iscrisse tempestivamente le riserve e, in violazione del citato terzo comma dell'articolo 190, queste ultime non furono state esplicitate nel registro di contabilità ma riportate su una relazione inviata al comune con raccomandata a. r. del 12.2.2013, pervenuta il 15.2.2013. Il ha anche dedotto che la Controparte_1
controparte non costituì nei termini il deposito cauzionale di cui all'art. 23 della legge regionale n. 13 del 2001, decadendo dal diritto di far valere le riserve, in ogni caso, contestate singolarmente nel merito.
La causa istruita a mezzo CTU, a cura della Dott.ssa è stata posta in Persona_1
decisione a seguito dell'udienza del 4.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dalla va accolta Controparte_5
12 per quanto di ragione.
A) INADEMPIMENTO DEL Controparte_1
A.1 Va, innanzitutto dichiarato che, diversamente da quanto sostenuto dal CP_1
convenuto, la società attrice non è incorsa in alcun inadempimento.
Invero, come è pacifico tra le parti oltre che confermato dalla documentazione in atti, il in violazione del regolamento contrattuale - che all'art. 3 rinvia per le CP_1
modalità dei pagamenti in acconto, oltre che a saldo, alla disciplina degli articoli 162 e
163 del Capitolato Speciale d'Appalto (secondo cui le rate di acconto sono dovute dall'ente committente ogni qualvolta, come nel caso in esame, l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e al netto delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad € 50.000,00) – ha pagato quanto dovuto all'appaltatrice con grande ritardo rispetto ai termini contrattuali (ritardo calcolato con riferimento alla data di spedizione dei certificati di pagamento) e sempre previa notifica di decreti ingiuntivi.
Come accertato dalla ctu (v. pag. 11 e ssgg):
- il 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 21.12.2010 dell'importo lordo di € 54.790,78
- a cui è seguito il certificato di acconto N. 1 in data 22.12.2010 dell'importo a credito di € 50.402,66, approvato con DD n. 33 del 08.02.2011, vistato per regolarità contabile il 11.02.2011 – è stato pagato, con mandato n. 4468 dell'1.12.2011, con ritardo di 314 giorni;
- il 2° stato di avanzamento lavori a tutto il 04.04.2011 dell'importo lordo di € 180.650,66
- a cui è seguito il certificato di acconto N. 2 in data 07.04.2011 dell'importo a credito di € 115.779,93, approvato con DD n. 200 del 24.05.2011 e vistato per regolarità contabile il 07.07.2011 – è stato pagato, con mandato n. 1924 del 26.04.2012, con un
13 ritardo di 355 giorni;
- il 3° stato di avanzamento lavori a tutto il 04.05.2011 dell'importo lordo di € 235.437,95
- a cui è seguito il certificato di acconto N. 3 in data 17.10.2011 dell'importo a credito di € 50.399,44, approvato con DD n. 114 del 23.03.2012 e vistato per regolarità contabile in data 30.04.2012 – è stato pagato relativamente ad € 31.250,00 con mandato n. 2623 del 30.05.2013 con un ritardo di 561 e per la restante parte di € 24.189,38, giusta D.D. n. 232 del 11.07.2013, con mandato di pagamento n. 3244 del 15.07.2013 con un ritardo di 607 giorni.
In particolare, alla data del 04.05.2011, benché l'impresa appaltatrice avesse eseguito la maggior parte dei lavori previsti in contratto per € 216.582,03 (netti) non aveva ancora percepito alcuna somma da parte della stazione appaltante.
Peraltro, come evidenziato dalla ctu, al momento dell'emissione del 3° stato di avanzamento lavori a tutto il 04.05.2011 dell'importo lordo di € 235.437,94, mancavano ancora 23 giorni alla data di scadenza contrattuale per l'ultimazione dei medesimi.
Alla suddetta data del 04.05.2011 i lavori, il cui importo contrattuale derivante dall'atto di sottomissione era di € 245.857,01, risultavano essere stati per buona parte eseguiti e nello specifico in una percentuale di circa il 95,76 %, come affermato dalla ctu.
Le lavorazioni da eseguire erano di modesta entità rispetto all'oggetto dell'appalto e, comunque, realizzabili in pochi giorni lavorativi (fornitura e montaggio del quadro elettrico, fornitura e montaggio delle varie lampade e dei relativi sistemi di accensione, tubazioni di convogliamento dell'aria condizionata, nonché realizzazione delle opere di pitturazione) (v. ctu pag. 26).
Nessun ritardo è, quindi, imputabile all'impresa che ha rispettato le scadenze contrattuali senza ricevere pagamento alcuno.
14 Né il può giustificare i ritardi nei pagamenti con problemi interni (momentanei CP_1
sforamenti del patto di stabilità interno e indisponibilità di cassa) che non possono ricadere sulla società appaltatrice.
Alla luce di quanto sopra, correttamente la società attrice dopo il 4.5.2011 ha sospeso le ultime lavorazioni ponendo in essere un comportamento legittimo ai sensi dell'art. 1460 cc.
Né assume alcun rilievo la circostanza che, a quella data, la stessa avesse dichiarato di aver completato i lavori appaltati, affermazione di modesta entità rispetto al grave inadempimento del alle proprie obbligazioni, protrattosi anche negli anni CP_1
successivi.
Invero, alla data dell'11.01.2013, di formale ultimazione lavori attestata dalla direzione lavori, l'impresa appaltatrice non aveva ancora ricevuto il pagamento delle somme del
3° stato di avanzamento lavori.
Inoltre, il 4° stato di avanzamento lavori a tutto il 11.01.2013 dell'importo lordo di €
262.795,65, sottoscritto con riserva dall'impresa appaltatrice, per il quale sono stati emessi certificato di acconto in data 16.01.2013 dell'importo a credito di € 580,96, e certificato di acconto in data 19.07.2013 per il pagamento dell'ultima rata dell'importo di € 6.883,86, ad oggi non ancora pagato, pur se liquidato con provvedimento dirigenziale n° 254 del 29/7/2016 a seguito di emissione della fattura n° 03/2014 del
20/1/2014 da parte della dell'importo di € 6.883,00, oltre a Parte_1
IVA di € 688,30, per complessivi € 7.571,30 (v. ctu, pag 23).
A.2 Somme dovute
Alla luce dell'accertato esclusivo inadempimento del come evidenziato nel CP_1
paragrafo che precede, va, come richiesto, dichiarata l'illegittimità della penale pari ad
€ 24.585,70 per ritardata ultimazione dei lavori applicata dall'ente convenuto in considerazione della legittimità ex art. 1460 cc della sospensione dei lavori effettuata
15 dalla società attrice.
Per l'effetto, il va condannato al pagamento del suddetto importo Controparte_1
illegittimamente trattenuto a titolo di penale, oltre agli interessi ex dlgs 2002/231 dalla domanda.
Inoltre, il va condannato al pagamento delle somme ancora contrattualmente CP_1
dovute con riferimento al SAL finale, pari, come richiesto, ad € 6.883,86, oltre agli interessi dovuti per legge con le decorrenze previste dal dlgs 9 ottobre 2002, n. 231 con riguardo alla trasmissione della fattura n. 3 del 2014.
A.3 Riserve
Premesso che la normativa di cui all'art. 23, comma secondo, della legge della CP_6
n.13 del 2001, invocata dal è stata dichiarata
[...] Controparte_1
incostituzionale dalla Suprema Corte con sentenza 27 giugno 2023, n. 132, si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dall'Ente convenuto, le riserve sollevate dall'impresa appaltatrice sono state esplicitate tempestivamente ai sensi del terzo comma dell'art. 190 del dpr n. 201 del 2010 e, cioè, nei quindici giorni decorrenti dalla sottoscrizione con riserva dello stato finale dei lavori effettuata in data 31.1.2013.
Le riserve elencate nell'atto di citazione appaiono, invece, intempestive ai sensi del secondo comma dell'art. 191 del citato dpr secondo cui: << Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita' all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi
o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate >>.
Invero, come rilevato dal convenuto, le riserve in esame non sono state iscritte CP_1
immediatamente dopo il verificarsi e/o l'insorgenza del fatto che le aveva cagionate,
16 ma solo in sede di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori datato 11.1.13.
In ordine alla prima riserva (relativa a “improficue spese generali – maggior compenso richiesto = € 85.510,79”), il ha correttamente affermato, senza essere sul CP_1
punto smentito dalla società attrice, che la stessa è stata sollevata solo in occasione del
4° SAL e, quindi, tardivamente, << avendo avuto … la possibilità di formulare le proprie pretese in occasione dei SAL precedenti ed in particolar modo in occasione del 3° SAL - che risulta sottoscritto invece senza riserva alcuna - allorchè erano stati cioè già eseguiti lavori per complessivi € 217.670,38 a fronte dell'importo contrattuale di € 245.857,01 (quindi, circa l'88.5% dei lavori complessivi) >>.
Stesse considerazioni valgono anche per le riserve n. 2 (relativa al “mancato utile – maggior compenso richiesto = € 65.700,00”), n. 3 (relativa al “mantenimento improduttivo maestranze e tecnici di cantiere = € 5.800,00”) e n. 4 (relativa alla
“protrazione vincoli fideiussori e assicurativi = € 260,00”).
Vanno condivisi i rilievi del anche in ordine alla riserva n. 5 (relativa agli CP_1
“extracosti indebitamente sostenuti = € 1.842,12) per l'applicazione delle marche da bollo sul capitolato speciale d'appalto ritenuto “inutilmente copioso”. Invero, la riserva
è stata sollevata solo in data 12.2.13, in occasione del 4° SAL e, quindi, in epoca successiva alla consegna dei lavori (avvenuta il 30.9.10, data della sottoscrizione del contratto d'appalto).
Condivisibili sono pure le deduzioni del - non contestate dalla impresa attorea, CP_1
come le altre relative alla tempestività delle riserve in relazione al citato art. 191 - secondo cui la riserva n. 6 (per“ritardata contabilizzazione lavori in economia = €
666,25”) è stata << formulata dall'impresa attrice solo in occasione del 4° SAL e quindi in maniera intempestiva, avendo avuto l'impresa la possibilità di formulare le proprie pretese in occasione dei SAL precedenti ed in particolar modo in occasione del 1° SAL (sottoscritto senza riserva alcuna in data 22/12/2010) per la lista in
17 economia n. 1 ed in occasione del 2° SAL (sottoscritto senza riserva alcuna in data
4/4/2011) per le liste in economia n. 2 e 3 >> e la riserva n.7 (per “ritardata contabilizzazione del SAL n° 3 = € 3.751,19”) in maniera intempestiva, avendo avuto la stessa la possibilità di formulare le proprie pretese in occasione del 3° SAL precedente che risulta sottoscritto, senza riserva alcuna >>.
In ordine alla riserva n. 8 (per“ritardata contabilizzazione dell'utile = € 2.457,47”) si osserva che la genericità della stessa non consente neppure di verificarne la tempestività.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di condanna avanzata dalla parte attrice (al pagamento di complessivi € 165.010,82) in virtù delle riserve sopra esaminate va rigettata.
SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata in relazione alle fasi espletate, in considerazione del valore della controversia (da € 26.000,01 a € 52.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318).
Le spese di ctu, disposta in funzione esclusivamente delle domande accolte, vanno poste a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla nei confronti del Parte_1 CP_1
18 di Bitonto:
- condanna quest'ultimo a pagare alla prima la somma di € 24.585,70, oltre agli interessi legali di cui in narrativa dalla domanda al soddisfo;
- condanna, altresì, il a pagare alla Controparte_1 [...]
la somma di € 6.883,86, oltre agli interessi Parte_1
indicati in narrativa;
- rigetta le ulteriori domande avanzate dalla parte attrice;
- condanna il a rimborsare alla Controparte_1 Parte_1
le spese di lite che liquida in complessivi Euro
[...]
7.616,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone le spese di ctu a carico del . Controparte_1
Così deciso il 14 aprile 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15280/2013 avente ad oggetto “Appalto pubblico”
promossa da
(C.F. Parte_1
) elettivamente domicil. in VIA COGNETTI N. 31 70121 BARI;
rappres. P.IVA_1
e dif. dall'Avv. DEL DUCA BARBARA (C.F. ) e dall'Avv. C.F._1
STEFANIA VOLPICELLA (C.F. ) ATTRICE C.F._2
contro
(C.F. ) elettivam. domicil. in CORSO Controparte_1 P.IVA_2
VITTORIO EMANUELE N. 172 70122 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. BAVARO
GABRIELE (C.F. ) CONVENUTO C.F._3
1 All'udienza del 4.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 5.12.2013, la Parte_1
ha adito questo Tribunale al fine di sentire: << accertare e
[...]
dichiarare la responsabilità del per i maggiori oneri ed esborsi dalla Controparte_1
stessa sostenuti per le causali oggetto di riserve, come indicate, e per l'effetto condannarlo al pagamento dell'importo dovuto a titolo di riserve e pari complessivamente ad € 165.010,82, oltre a interessi maturati e maturandi;
accertare l'illegittimità della penale per ritardata ultimazione dei lavori, oggetto della riserva n.
9, iscritta in seno al verbale dell'11.1.2013 e, per l'effetto, condannare il CP_1
al pagamento dell'importo illegittimamente trattenuto a titolo di penale e pari
[...]
ad € 24.585,70 da SAL finale;
accertare e dichiarare l'omesso pagamento in proprio favore del residuo del SAL finale, pari ad € 6.883,86; con condanna al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre a IVA, CPA e spese generali come per legge>>.
A fondamento dell'azione, l'attrice ha dedotto che:
- con delibera di G.C. del Comune di n. 521 del 17.12.2009 era stato approvato CP_1
il progetto esecutivo dei lavori di “realizzazione del percorso per la fruizione di testimonianze epigrafiche e numismatiche provenienti dal territorio di Butuntum”, elaborato sotto la data “Settembre 2009” dai professionisti incaricati dalla
[...]
; Parte_2
2 - con DD/UTC n. 381 del 13.7.2010 le erano stati aggiudicati i lavori in oggetto a seguito di procedura negoziata, per l'importo netto di € 234.766,94, oltre a IVA 10%, comprensivo di € 7.617,90, oltre a IVA, per oneri della sicurezza al netto del ribasso del 7,78%;
- tali lavori erano stati consegnati il giorno 30.9.2010, come da verbale firmato in pari data dalla stessa impresa, sotto riserva di legge;
- sempre in data 30.9.2010 era stato sottoscritto dalle parti il contratto d'appalto dei lavori oggetto di affidamento, recante numero di repertorio 2531/2010;
- all'art. 2 del medesimo contratto era stato convenzionalmente fissato quale termine di ultimazione dei lavori, giusta art. 153 del Capitolato Speciale d'Appalto, il temine di giorni 150 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, e dunque scadente il 26.2.2011;
- dopo solo un mese e mezzo circa dall'inizio dei lavori erano emerse delle carenze del progetto redatto dalla committenza e posto a base di gara, tali da richiedere la necessaria redazione di una perizia suppletiva di variante, la quale era stata autorizzata con delibera di G.C. n. 369 del 18.11.2010 e successivamente approvata con D.D/4° settore LL.PP. n. 18 del 21.1.2011;
- come era emerso dall'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, da essa debitamente firmato in data 23.12.2010, si erano rese necessarie nuove lavorazioni comportanti un aumento dell'originario importo contrattuale, seppur nei limiti del 5% previsto per legge: più precisamente, a seguito dell'approvazione della perizia di variante, i lavori erano stati elevati a netti € 245.857,01, di cui € 7.617,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi il termine utile di cui al contratto principale era stato prorogato di 60 giorni, con scadenza quindi al 27.4.2011; lo stesso, poi, tenuto
3 conto delle ulteriori difficoltà sopravvenute, era stato conseguentemente prorogato di altri 30 giorni, nello specifico al 27.5.2011, in virtù di atto del RUP datato 28.4.2011;
- con nota del 30.5.2011 aveva comunicato alla committenza l'avvenuta ultimazione dei lavori edili in data 27.5.2011, nel rispetto dei termini pattuiti;
- il , in violazione del disposto di cui all'art. 199 D.P.R. 207/2010, Controparte_1
solo con nota del 22.3.2012 aveva rilevato la necessità di dar luogo al completamento di taluni interventi ed in particolare la fornitura ed il montaggio del materiale elettrico, del sistema di condizionamento e della successiva pitturazione e/o lavori per infiltrazioni;
- non era stato dato seguito alle lavorazioni residue, in quanto le medesime avrebbero comportato un ulteriore ed eccessivo impegno economico, tanto più che alla data del
27.5.2011 non era ancora stato effettuato dalla committenza il pagamento di alcun importo contrattuale;
- il I SAL dell'importo complessivo di € 55.442,93, maturato alla data del 21.12.2010, era stato approvato con D.D. n. 33 dell'8.2.2011 e poi pagato solo in data 1.12.2011 (a distanza di 10 mesi dall'emissione del certificato di pagamento ed ancor più trascorsi quasi 7 mesi dall'avvenuta ultimazione dei lavori, in dispregio a quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto);
- ai sensi dell'art. 162 del suddetto Capitolato, le rate di acconto erano dovute per lavori di importo non inferiore ad € 50.000,00 e, in conformità a quanto prescritto dall'art. 143 del Regolamento Generale, il termine per l'emissione dei certificati di pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non avrebbe potuto superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, mentre il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non avrebbe potuto superare i 30 giorni dalla data di emissione dello stesso;
4 - la mancata esecuzione delle lavorazioni residue era stata, pertanto, la conseguenza dell'inadempimento del circa il pagamento tempestivo dei certificati di CP_1
pagamento maturati, a fronte del quale la stessa si era vista costretta a sospendere le forniture, ricorrendo allo strumento giuridico di cui all'art. 1460 c.c. (alla data di ultimazione dei lavori l'amministrazione non aveva provveduto al pagamento nemmeno del ); Pt_3
- aveva proceduto secondo crono-programma dei lavori autofinanziandosi, a proprie spese e con proprie risorse, vedendosi poi costretta ad ultimazioni edili a sospendere le forniture per lavorazioni residuali;
- successivamente, acquisite delle rassicurazioni, sia pure verbali, circa il pagamento di almeno uno stato di avanzamento aveva proceduto anche al completamento delle residue forniture già alla data del 30.9.2012;
- dopo diversi scambi di missive con la LL ed il , e a seguito di due Controparte_1
sopralluoghi, solo in data 11.1.2013 era stato redatto il verbale attestante il completamento dei lavori, nonché il certificato di ultimazione degli stessi, entrambi da essa firmati con riserve, poi esplicitate con nota del 12.2.2013 in n. 8, con le quali a fronte dei maggiori oneri subiti aveva rivendicato specifici danni (nel dettaglio: €
85.510,79 per improficue spese generali;
€ 65.777,00 per mancato utile;
€ 5.800,00 per mantenimento improduttivo maestranze e tecnici di cantiere;
€ 206,00 per protrazione vincoli fideiussori ed assicurativi;
€ 1.842,12 per extracosti indebitamente sostenuti;
€
666,25 per ritardata contabilizzazione lavori in economia;
€ 3.751,19 per ritardata contabilizzazione del SAL n. 3; € 2.457,47 per ritardata contabilizzazione dell'utile; per un totale riserve pari ad € 165.010,82);
- a tali riserve se ne era aggiunta una nona, esplicitata mediante nota del 31.5.2013, con la quale era stata chiesta la disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei
5 lavori, applicata sul conto finale dal , nonché l'avvio della procedura Controparte_1
di accordo bonario ex art. 240 del d.lgs. 163/2006, sussistendone i presupposti;
- il collaudo dell'opera oggetto dell'appalto era avvenuto in data 29.7.2013 (come da certificato di regolare esecuzione); durante la visita di collaudo era stato constatato che le opere eseguite corrispondevano alle opere progettate e per gli effetti contabili in tutto quanto registrato nel libretto delle misure, nel Registro di Contabilità e nello Stato
Finale.
L'attrice ha concluso sottolineando la responsabilità esclusiva dell'Amministrazione
Comunale in ordine all'anomalo andamento dei lavori, allo sconvolgimento del relativo crono-programma (ritardo di 594 giorni), nonché all'alterazione del sinallagma contrattuale caratterizzante il contratto d'appalto in generale, ed evidenziando altresì il perpetuarsi del grave inadempimento del dal momento che non era Controparte_1
stato ancora effettuato il pagamento del residuo del SAL finale per un importo di €
6.883,86.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 5.3.2014, si è costituito in giudizio il
, chiedendo di: dichiarare inammissibili le riserve, a) sia perché Controparte_1
tardivamente iscritte ai sensi dell'art. 191, comma 2, D.P.R. 207/2010, b) sia perché tardivamente esplicitate ai sensi dell'art. 190, comma 3, c) sia perché irritualmente presentate con nota e non iscritte nel registro di contabilità e d) sia perché non corredate del doveroso deposito cauzionale ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 13/2001; accertare l'insussistenza di ogni presupposto giuridico e fattuale e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda e pretesa giuridica e/o economica accertandone e dichiarandone l'infondatezza; dichiarare che null'altro era più dovuto dall'Amministrazione comunale convenuta in favore dell'impresa attrice;
con condanna alle spese e compensi di giudizio.
6 A fondamento delle proprie difese, il ha dedotto che: CP_1
- con delibera della propria Giunta n. 521 del 17.12.2009 era stato approvato il progetto esecutivo di € 312.500,00 relativo ai lavori di “realizzazione del percorso per la fruizione di testimonianze epigrafiche e numismatiche provenienti dal territorio di
Butuntum”, elaborato ed aggiornato sotto la data “Settembre 2009” dai professionisti incaricati dei quali € 253.930,02 per lavori a base d'asta;
- la spesa complessiva del predetto progetto era stata finanziata per l'importo di €
250.000,00 con contributo ACRI SVILUPPO SUD, per l'importo di € 31.250,00, con quota a carico della e per la somma di € 31.250,00 a Controparte_2
proprio carico, in base agli impegni di spesa assunti con D.D. n. 75 del 29.12.2006 dell'Ufficio Sportello Unico e Fondi Strutturali Europei del Comune;
- con delibera dirigenziale del 4° settore LL.PP. n. 381 del 13.7.2010 i lavori in questione erano stati aggiudicati alla ditta con Parte_1
ribasso del 7,78% per l'importo netto di € 234.766,94, oltre a IVA, pari a complessivi
€ 258.243,63, di cui € 7.617,90, oltre a IVA, per oneri per la sicurezza;
- in data 30.9.2010 era stato sottoscritto con l'impresa attrice il contratto d'appalto rep.
n. 2531/2010 e nella medesima data si era proceduto alla consegna dei lavori;
- con delibera della propria Giunta n. 369 del 18.11.2010 era stata autorizzata la redazione di perizia suppletiva di variante, successivamente approvata con D.D. del 4° settore LL.PP. N. 18 del 21.1.2011, con cui per i predetti lavori era stato riconosciuto l'importo complessivo di € 312.500,00 ed era stato prorogato il termine di ultimazione dei lavori, previsto inizialmente per il 26.2.2011, al 27.4.2011;
- con D.D. n. 33 dell'8.2.2011 era stato approvato il I SAL dell'importo di € 50.403,66, oltre a IVA al 10% di € 5.040,27, per complessivi € 55.442,93, pagato successivamente all'impresa aggiudicataria con mandato n. 4668 dell'1.12.2011 a causa del
7 momentaneo sforamento dell'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2011, la cui autorizzazione in deroga veniva approvata dalla Giunta con deliberazione n. 311 del 4.11.2011;
- a seguito di espressa richiesta dell'impresa esecutrice datata 21.4.2011 e successivo parere favorevole della Direzione Lavori datato 27.4.2011, era stata concessa con atto del RUP datato 28.4.2011 un'ulteriore proroga di 30 giorni per l'ultimazione lavori, cioè il 27.5.2011;
- con D.D. n. 200 del 24.5.2011 era stato approvato il II SAL dell'importo di €
115.779,93, oltre a IVA al 10%, per complessivi € 127.357,92, corrisposto all'impresa attrice con mandato n. 1924 del 26.4.2012;
- l'impresa aggiudicataria dell'appalto con nota del 30.5.2011 aveva comunicato erroneamente l'ultimazione dei lavori in data 27.5.2011;
- a seguito della trasmissione da parte della Direzione Lavori con nota del 25.10.2011 e con la successiva nota del 21.2.2012 degli atti contabili relativi al III SAL, con D.D. n.
114 del 23.3.2012 era stato approvato il III SAL dell'importo netto di € 50.399,44, oltre a IVA al 10%, pari ad € 5.039,95, per complessivi € 55.439,39;
- a seguito della nota datata 23.1.2012 contenente sollecitazioni in relazione alla rendicontazione finale da parte della (soggetto capofila Controparte_3
dell'ACRI SVILUPPO SUD) e della predetta nota di presunta ultimazione dei lavori dell'impresa appaltatrice, aveva sollecitato la Direzione Lavori con la nota prot. n.
2481 del 24.1.2012 e la successiva nota prot. n. 3835 del 6.2.2012 a consegnare tutta la documentazione contabile, copia del certificato di ultimazione dei lavori e del certificato di regolare esecuzione;
- la D.L. con le note del 22.3.2012 e del 27.3.2012 aveva evidenziato che i lavori non erano stati affatto conclusi, precisando che le opere e forniture mancanti “non possono
8 neppure essere considerate “minori”, stante l'impossibilità di autonomo utilizzo delle nuove zone interessate dalle opere in oggetto”;
- la ditta appaltatrice con nota del 30.3.2012 aveva dichiarato che la comunicazione del
30.5.2011 era relativa alle sole opere edili e che la mancata esecuzione di quelle residue, riconosciute dalla stessa ditta dovute, era riconducibile al mancato pagamento da parte della stazione appaltante dei certificati di pagamento maturati sino a quella data;
- stante l'inerzia dell'impresa appaltatrice (che con diffida del 3.12.2012 aveva richiesto inopinatamente il certificato di collaudo di lavori mai conclusi) ed il protrarsi quindi del ritardo dell'ultimazione dei lavori, la D.L., con nota del 7.12.2012, aveva sollecitato nuovamente l'impresa appaltatrice ad eseguire le predette lavorazioni e successivamente, in occasione del sopralluogo del 12.12.2012, aveva accertato e verbalizzato il completamento delle opere “ad esclusione di alcuni elementi essenziali al funzionamento degli impianti, rimandando a successivo sopralluogo per la verifica finale non potendosi considerare completamente conclusi i lavori”;
- la D.L. con nota del 29.12.2012 aveva trasmesso il verbale di sopralluogo del
12.12.2012 aveva sottolineato il ritardo dell'impresa appaltatrice non senza rimarcare che le “sole opere non previste” nel progetto afferivano “alla realizzazione di due fori in muratura in tufo per il passaggio della tubazione, atteso che la posa in opera della tubazione... (era) già compresa nel prezzo di elenco”;
- aveva sollecitato con le note prot. n. 289 del 31.12.2012 e prot. n. 982 del 9.1.2013
l'impresa appaltatrice alla definitiva consegna degli atti contabili e certificazioni per la chiusura dell'intervento appaltato;
- in data 11.1.2013 era stato eseguito il secondo sopralluogo ed era stato redatto specifico verbale attestante il completamento delle opere in questione, nonché certificato di
9 ultimazione dei lavori, entrambi firmati con riserva dall'impresa esecutrice (atti tutti trasmessi dalla D.L. con la prima nota del 31.1.2013); con successiva nota in pari data, il direttore dei lavori aveva trasmesso la relazione esplicativa dei lavori in economia e gli atti contabili relativi al 4° SAL, dell'importo di netti € 242.963,51, oltre all'importo di € 6.302,90 per n. 3 liste in economia, complessivamente pari ad € 249.266,41, il tutto sottoscritto con riserva dall'impresa esecutrice dei lavori in data 31.1.2013;
- come da indicazioni della D.L. nello schema di certificato di pagamento n. 4 trasmesso con la nota del 31.1.2013 (registrata al protocollo comunale in arrivo al n. 15622 del
7.5.2013), a causa dell'ultimazione dei lavori avvenuta in data 11.1.2013, con notevole ritardo rispetto al termine concesso del 27.5.2011 (594 giorni di ritardo) era stata quantificata ed applicata, con D.D. n. 254 del 29.7.2013, la penale per ritardata ultimazione dei lavori in assenza di proroghe concesse da parte della stazione appaltante, stabilita nella misura dello 0,7 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 157 del Capitolato Speciale d'Appalto, pari cioè
a 0,7/1000 x 594 x € 245.857,01 = € 102.227,34, ridotto al valore minimo possibile, pari al 10% dell'importo contrattuale = 10% di € 245.857,01 = 24.585,70;
- l'impresa appaltatrice con nota del 12.2.2013 aveva esplicitato tardivamente le riserve per un importo complessivo di € 165.010,82, riportandole in una relazione allegata alla già menzionata nota;
- la D.L., con nota del 22.2.2013, si era espressa con analitica e motivata relazione sulle riserve dell'impresa, proponendone l'integrale rigetto e successivamente, con nota del
26.6.2013, aveva trasmesso lo stato finale dei lavori datato 4.3.2013 per un importo di netti € 249.266,41, comprensivi dei lavori in economia;
- le riserve erano state confermate dall'appaltatore mediante nota del 31.5.2013, non riportate sul registro di contabilità ma nuovamente trascritte solo in una relazione
10 allegata alla nota di trasmissione, dell'importo totale di € 165.010,82, con l'indicazione di un'ulteriore riserva (n. 9), contenente la richiesta di disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori e correlata istanza dell'avvio della proceduta di accordo bonario ex art. 240 del d.lgs. n. 163/2006;
- con D.D. n. 254 del 29.7.2013, per un verso aveva approvato le risultanze contabili del sino al giorno 11.1.2013, dell'importo di netti € 242,963,51, oltre all'importo CP_4
di € 6.302,90 per n. 3 liste in economia, pari a complessivi € 249.266,41, per altro verso aveva applicato la penale per ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 157 del
CSA pari ad € 24.585,70, come da indicazioni della D.L. nello schema di certificato di pagamento n. 4 trasmesso con la predetta nota del 31.1.2013; con la stessa D.D. era stato, inoltre, liquidato l'importo di € 6.883,00, oltre a IVA al 10% di 688,30, per complessivi € 7.571,30 alla ditta appaltatrice, quale corrispettivo del 4° e ultimo SAL, al netto della penale per ritardato pagamento, come risultante dal certificato di pagamento n. 4 del 19.7.2013; la D.L., con nota del 31.7.2013 aveva trasmesso copia della relazione riservata sulle riserve e con quella successiva del 5.8.2013 il certificato di regolare esecuzione;
- il pagamento del saldo del era stato eseguito con mandato n. 3244 del Pt_3
15.7.2013, mentre, al momento dell'introduzione del presente giudizio, il certificato di pagamento del non era risultato ancora pagato, in quanto la ditta appaltatrice CP_4
non aveva inviato la relativa fattura, nonostante la nota di trasmissione prot. 25366 dell'1.8.2013 della D.D. di liquidazione n. 254 del 29.7.2013, ricevuta dalla stessa ditta in data 9.8.2013;
- con D.D. n. 225 del 5.7.2013 erano stati quantificati e liquidati a favore dell'impresa esecutrice gli interessi per il ritardato pagamento della prima e seconda rata di acconto, maturate in occasione dell'approvazione del primo e del secondo SAL.
11 Il ha dedotto l'assenza di propria responsabilità in ordine ai ritardi Controparte_1
nell'esecuzione dei lavori sostenendo che gli stessi erano stati sospesi arbitrariamente dall'impresa appaltatrice solo per l'asserito mancato pagamento in fase di esecuzione degli stessi, completati quasi due anni dopo.
Ha dedotto, altresì, la tardività delle riserve formulate, disciplinate dagli artt. 190 e segg. del DPR n. 207/10, dall'art. 240 del d.lgs. n. 163/06 e dall'art. 23 della legge regionale n. 13 del 2001.
In particolare, ha dedotto che le riserve di cui all'atto di citazione erano tardive in quanto sollevate in violazione del termine decadenziale di 15 giorni previsto dal comma terzo del citato art. 190; ha sostenuto che l'impresa, firmato il verbale di ultimazione lavori dell'11.1.2013, le esplicitò solo in data 12.3.1013.
Inoltre, ha dedotto che, in violazione del comma secondo dell'art. 191 del DPR n.
207/10, l'impresa non iscrisse tempestivamente le riserve e, in violazione del citato terzo comma dell'articolo 190, queste ultime non furono state esplicitate nel registro di contabilità ma riportate su una relazione inviata al comune con raccomandata a. r. del 12.2.2013, pervenuta il 15.2.2013. Il ha anche dedotto che la Controparte_1
controparte non costituì nei termini il deposito cauzionale di cui all'art. 23 della legge regionale n. 13 del 2001, decadendo dal diritto di far valere le riserve, in ogni caso, contestate singolarmente nel merito.
La causa istruita a mezzo CTU, a cura della Dott.ssa è stata posta in Persona_1
decisione a seguito dell'udienza del 4.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dalla va accolta Controparte_5
12 per quanto di ragione.
A) INADEMPIMENTO DEL Controparte_1
A.1 Va, innanzitutto dichiarato che, diversamente da quanto sostenuto dal CP_1
convenuto, la società attrice non è incorsa in alcun inadempimento.
Invero, come è pacifico tra le parti oltre che confermato dalla documentazione in atti, il in violazione del regolamento contrattuale - che all'art. 3 rinvia per le CP_1
modalità dei pagamenti in acconto, oltre che a saldo, alla disciplina degli articoli 162 e
163 del Capitolato Speciale d'Appalto (secondo cui le rate di acconto sono dovute dall'ente committente ogni qualvolta, come nel caso in esame, l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e al netto delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad € 50.000,00) – ha pagato quanto dovuto all'appaltatrice con grande ritardo rispetto ai termini contrattuali (ritardo calcolato con riferimento alla data di spedizione dei certificati di pagamento) e sempre previa notifica di decreti ingiuntivi.
Come accertato dalla ctu (v. pag. 11 e ssgg):
- il 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 21.12.2010 dell'importo lordo di € 54.790,78
- a cui è seguito il certificato di acconto N. 1 in data 22.12.2010 dell'importo a credito di € 50.402,66, approvato con DD n. 33 del 08.02.2011, vistato per regolarità contabile il 11.02.2011 – è stato pagato, con mandato n. 4468 dell'1.12.2011, con ritardo di 314 giorni;
- il 2° stato di avanzamento lavori a tutto il 04.04.2011 dell'importo lordo di € 180.650,66
- a cui è seguito il certificato di acconto N. 2 in data 07.04.2011 dell'importo a credito di € 115.779,93, approvato con DD n. 200 del 24.05.2011 e vistato per regolarità contabile il 07.07.2011 – è stato pagato, con mandato n. 1924 del 26.04.2012, con un
13 ritardo di 355 giorni;
- il 3° stato di avanzamento lavori a tutto il 04.05.2011 dell'importo lordo di € 235.437,95
- a cui è seguito il certificato di acconto N. 3 in data 17.10.2011 dell'importo a credito di € 50.399,44, approvato con DD n. 114 del 23.03.2012 e vistato per regolarità contabile in data 30.04.2012 – è stato pagato relativamente ad € 31.250,00 con mandato n. 2623 del 30.05.2013 con un ritardo di 561 e per la restante parte di € 24.189,38, giusta D.D. n. 232 del 11.07.2013, con mandato di pagamento n. 3244 del 15.07.2013 con un ritardo di 607 giorni.
In particolare, alla data del 04.05.2011, benché l'impresa appaltatrice avesse eseguito la maggior parte dei lavori previsti in contratto per € 216.582,03 (netti) non aveva ancora percepito alcuna somma da parte della stazione appaltante.
Peraltro, come evidenziato dalla ctu, al momento dell'emissione del 3° stato di avanzamento lavori a tutto il 04.05.2011 dell'importo lordo di € 235.437,94, mancavano ancora 23 giorni alla data di scadenza contrattuale per l'ultimazione dei medesimi.
Alla suddetta data del 04.05.2011 i lavori, il cui importo contrattuale derivante dall'atto di sottomissione era di € 245.857,01, risultavano essere stati per buona parte eseguiti e nello specifico in una percentuale di circa il 95,76 %, come affermato dalla ctu.
Le lavorazioni da eseguire erano di modesta entità rispetto all'oggetto dell'appalto e, comunque, realizzabili in pochi giorni lavorativi (fornitura e montaggio del quadro elettrico, fornitura e montaggio delle varie lampade e dei relativi sistemi di accensione, tubazioni di convogliamento dell'aria condizionata, nonché realizzazione delle opere di pitturazione) (v. ctu pag. 26).
Nessun ritardo è, quindi, imputabile all'impresa che ha rispettato le scadenze contrattuali senza ricevere pagamento alcuno.
14 Né il può giustificare i ritardi nei pagamenti con problemi interni (momentanei CP_1
sforamenti del patto di stabilità interno e indisponibilità di cassa) che non possono ricadere sulla società appaltatrice.
Alla luce di quanto sopra, correttamente la società attrice dopo il 4.5.2011 ha sospeso le ultime lavorazioni ponendo in essere un comportamento legittimo ai sensi dell'art. 1460 cc.
Né assume alcun rilievo la circostanza che, a quella data, la stessa avesse dichiarato di aver completato i lavori appaltati, affermazione di modesta entità rispetto al grave inadempimento del alle proprie obbligazioni, protrattosi anche negli anni CP_1
successivi.
Invero, alla data dell'11.01.2013, di formale ultimazione lavori attestata dalla direzione lavori, l'impresa appaltatrice non aveva ancora ricevuto il pagamento delle somme del
3° stato di avanzamento lavori.
Inoltre, il 4° stato di avanzamento lavori a tutto il 11.01.2013 dell'importo lordo di €
262.795,65, sottoscritto con riserva dall'impresa appaltatrice, per il quale sono stati emessi certificato di acconto in data 16.01.2013 dell'importo a credito di € 580,96, e certificato di acconto in data 19.07.2013 per il pagamento dell'ultima rata dell'importo di € 6.883,86, ad oggi non ancora pagato, pur se liquidato con provvedimento dirigenziale n° 254 del 29/7/2016 a seguito di emissione della fattura n° 03/2014 del
20/1/2014 da parte della dell'importo di € 6.883,00, oltre a Parte_1
IVA di € 688,30, per complessivi € 7.571,30 (v. ctu, pag 23).
A.2 Somme dovute
Alla luce dell'accertato esclusivo inadempimento del come evidenziato nel CP_1
paragrafo che precede, va, come richiesto, dichiarata l'illegittimità della penale pari ad
€ 24.585,70 per ritardata ultimazione dei lavori applicata dall'ente convenuto in considerazione della legittimità ex art. 1460 cc della sospensione dei lavori effettuata
15 dalla società attrice.
Per l'effetto, il va condannato al pagamento del suddetto importo Controparte_1
illegittimamente trattenuto a titolo di penale, oltre agli interessi ex dlgs 2002/231 dalla domanda.
Inoltre, il va condannato al pagamento delle somme ancora contrattualmente CP_1
dovute con riferimento al SAL finale, pari, come richiesto, ad € 6.883,86, oltre agli interessi dovuti per legge con le decorrenze previste dal dlgs 9 ottobre 2002, n. 231 con riguardo alla trasmissione della fattura n. 3 del 2014.
A.3 Riserve
Premesso che la normativa di cui all'art. 23, comma secondo, della legge della CP_6
n.13 del 2001, invocata dal è stata dichiarata
[...] Controparte_1
incostituzionale dalla Suprema Corte con sentenza 27 giugno 2023, n. 132, si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dall'Ente convenuto, le riserve sollevate dall'impresa appaltatrice sono state esplicitate tempestivamente ai sensi del terzo comma dell'art. 190 del dpr n. 201 del 2010 e, cioè, nei quindici giorni decorrenti dalla sottoscrizione con riserva dello stato finale dei lavori effettuata in data 31.1.2013.
Le riserve elencate nell'atto di citazione appaiono, invece, intempestive ai sensi del secondo comma dell'art. 191 del citato dpr secondo cui: << Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita' all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi
o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate >>.
Invero, come rilevato dal convenuto, le riserve in esame non sono state iscritte CP_1
immediatamente dopo il verificarsi e/o l'insorgenza del fatto che le aveva cagionate,
16 ma solo in sede di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori datato 11.1.13.
In ordine alla prima riserva (relativa a “improficue spese generali – maggior compenso richiesto = € 85.510,79”), il ha correttamente affermato, senza essere sul CP_1
punto smentito dalla società attrice, che la stessa è stata sollevata solo in occasione del
4° SAL e, quindi, tardivamente, << avendo avuto … la possibilità di formulare le proprie pretese in occasione dei SAL precedenti ed in particolar modo in occasione del 3° SAL - che risulta sottoscritto invece senza riserva alcuna - allorchè erano stati cioè già eseguiti lavori per complessivi € 217.670,38 a fronte dell'importo contrattuale di € 245.857,01 (quindi, circa l'88.5% dei lavori complessivi) >>.
Stesse considerazioni valgono anche per le riserve n. 2 (relativa al “mancato utile – maggior compenso richiesto = € 65.700,00”), n. 3 (relativa al “mantenimento improduttivo maestranze e tecnici di cantiere = € 5.800,00”) e n. 4 (relativa alla
“protrazione vincoli fideiussori e assicurativi = € 260,00”).
Vanno condivisi i rilievi del anche in ordine alla riserva n. 5 (relativa agli CP_1
“extracosti indebitamente sostenuti = € 1.842,12) per l'applicazione delle marche da bollo sul capitolato speciale d'appalto ritenuto “inutilmente copioso”. Invero, la riserva
è stata sollevata solo in data 12.2.13, in occasione del 4° SAL e, quindi, in epoca successiva alla consegna dei lavori (avvenuta il 30.9.10, data della sottoscrizione del contratto d'appalto).
Condivisibili sono pure le deduzioni del - non contestate dalla impresa attorea, CP_1
come le altre relative alla tempestività delle riserve in relazione al citato art. 191 - secondo cui la riserva n. 6 (per“ritardata contabilizzazione lavori in economia = €
666,25”) è stata << formulata dall'impresa attrice solo in occasione del 4° SAL e quindi in maniera intempestiva, avendo avuto l'impresa la possibilità di formulare le proprie pretese in occasione dei SAL precedenti ed in particolar modo in occasione del 1° SAL (sottoscritto senza riserva alcuna in data 22/12/2010) per la lista in
17 economia n. 1 ed in occasione del 2° SAL (sottoscritto senza riserva alcuna in data
4/4/2011) per le liste in economia n. 2 e 3 >> e la riserva n.7 (per “ritardata contabilizzazione del SAL n° 3 = € 3.751,19”) in maniera intempestiva, avendo avuto la stessa la possibilità di formulare le proprie pretese in occasione del 3° SAL precedente che risulta sottoscritto, senza riserva alcuna >>.
In ordine alla riserva n. 8 (per“ritardata contabilizzazione dell'utile = € 2.457,47”) si osserva che la genericità della stessa non consente neppure di verificarne la tempestività.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di condanna avanzata dalla parte attrice (al pagamento di complessivi € 165.010,82) in virtù delle riserve sopra esaminate va rigettata.
SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata in relazione alle fasi espletate, in considerazione del valore della controversia (da € 26.000,01 a € 52.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318).
Le spese di ctu, disposta in funzione esclusivamente delle domande accolte, vanno poste a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla nei confronti del Parte_1 CP_1
18 di Bitonto:
- condanna quest'ultimo a pagare alla prima la somma di € 24.585,70, oltre agli interessi legali di cui in narrativa dalla domanda al soddisfo;
- condanna, altresì, il a pagare alla Controparte_1 [...]
la somma di € 6.883,86, oltre agli interessi Parte_1
indicati in narrativa;
- rigetta le ulteriori domande avanzate dalla parte attrice;
- condanna il a rimborsare alla Controparte_1 Parte_1
le spese di lite che liquida in complessivi Euro
[...]
7.616,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone le spese di ctu a carico del . Controparte_1
Così deciso il 14 aprile 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
19