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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/10/2025, n. 3851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3851 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 20.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.4848 dell'anno 2025
TRA
Avv. LAMURAGLIA E G Parte_1 ricorrente
E
Avv. G BORRELLI CP_1
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l'ente convenuto formulando le conclusioni ivi in dettaglio indicate. Instaurato il giudizio, ritualmente citato, si costituiva in giudizio la parte intimata. All'udienza odierna i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese di causa, per intervenuto conseguimento della prestazione ambita nelle more del giudizio. Il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritiene il Giudice di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere. All'udienza odierna, i difensori delle parti costituite hanno concluso in questo senso, dando atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in ragione del conseguimento della prestazione ambita nelle more del giudizio (assegno unico universale). Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale con la conseguenza che questo Giudice non può che dichiarare cessata la materia del contendere.
2. Relativamente alle spese processuali, è appena il caso di osservare che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass.
7847/94), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio. In applicazione dei principi sopra esposti ed alla luce del fatto che il pagamento della prestazione è avvenuto dopo la notifica del ricorso, deve ritenersi che la parte intimata abbia dato causa al presente giudizio e che lo stesso sarebbe verosimilmente risultato soccombente qualora si fosse giunti ad una pronuncia nel merito. Per le ragioni fin qui esposte, l'ente convenuto va condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in base all'attività in effetti svolta ed al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe così provvede, disattesa ogni altra domanda ed eccezione: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
condanna la parte intimata al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi euro 1300,00 oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese anche forfettario da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratasi anticipatario.
Bari 20.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 20.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.4848 dell'anno 2025
TRA
Avv. LAMURAGLIA E G Parte_1 ricorrente
E
Avv. G BORRELLI CP_1
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l'ente convenuto formulando le conclusioni ivi in dettaglio indicate. Instaurato il giudizio, ritualmente citato, si costituiva in giudizio la parte intimata. All'udienza odierna i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese di causa, per intervenuto conseguimento della prestazione ambita nelle more del giudizio. Il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritiene il Giudice di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere. All'udienza odierna, i difensori delle parti costituite hanno concluso in questo senso, dando atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in ragione del conseguimento della prestazione ambita nelle more del giudizio (assegno unico universale). Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale con la conseguenza che questo Giudice non può che dichiarare cessata la materia del contendere.
2. Relativamente alle spese processuali, è appena il caso di osservare che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass.
7847/94), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio. In applicazione dei principi sopra esposti ed alla luce del fatto che il pagamento della prestazione è avvenuto dopo la notifica del ricorso, deve ritenersi che la parte intimata abbia dato causa al presente giudizio e che lo stesso sarebbe verosimilmente risultato soccombente qualora si fosse giunti ad una pronuncia nel merito. Per le ragioni fin qui esposte, l'ente convenuto va condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in base all'attività in effetti svolta ed al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe così provvede, disattesa ogni altra domanda ed eccezione: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
condanna la parte intimata al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi euro 1300,00 oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese anche forfettario da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratasi anticipatario.
Bari 20.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
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