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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2934/2023, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in Parte_1
calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Silvestro Carboni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina alla via Oberdan n. 24
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...]
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai dipendenti funzionari incaricati, elettivamente domiciliata presso la sede in Latina, al Viale Pier Luigi Nervi n.
180 scala C
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi e verbali di causa in atti.
Decisa a seguito dell'udienza del 1.4.2025 svoltasi nelle forme di cui agli artt.
127 ter e 128 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 21.6.2023, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 260/2023 notificata in data 22.5.2023, con la quale veniva ingiunto dall' Controparte_1
, di pagare la somma di € 4.518,40 a titolo di sanzione amministrativa,
[...]
per le violazioni di cui agli artt. 3 comma 3 D.L. 12/2002 e succ. modifiche.
Il ricorrente deduceva l'insussistenza della violazione contestata, posto che il lavoratore risultava privo del permesso di soggiorno, in Persona_1
esito a ricorso di rigetto innanzi al TAR, ma l'assunzione era stata regolarmente comunicata mediante Unilav. Rappresentava, inoltre, la buona fede, posto che la pratica per il permesso di soggiorno era sub iudice al momento della comunicazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'autorità opposta, depositati gli atti, rilevando che le violazioni contestate erano state accertate dai verbalizzanti in sede di accesso ispettivo.
Prodotta documentazione, all'udienza del 1.4.2025, svoltasi la discussione della causa ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c., il sottoscritto giudice, ha deciso la stessa come da dispositivo con deposito contestuale della relativa motivazione.
L'opposizione è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Ai sensi della L. 296/2006 la comunicazione obbligatoria di assunzione
UniLav deve essere inviata entro le ore 24.00 del giorno antecedente alla costituzione del rapporto.
L'art. 3 comma 3 D.L. 12/2002 e succ. modifiche sanziona, con riferimento al comma 3 l' “impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”.
Orbene nel caso di specie è documentato in atti che la comunicazione
Unilav per il lavoratore era trasmessa dal datore di lavoro in Persona_1
data 2.8.2018 con riferimento al contratto di lavoro per il periodo 3.8.2018-
- 2 - 30.11.2018.
Deve pertanto ritenersi che non sussista la violazione contestata dalla norma, avendo il datore di lavoro assolto alla comunicazione nei termini di legge.
Il era rinvenuto al lavoro nel corso dell'accesso ispettivo del Per_1
12.9.2018, data corrispondente a quella di cui al contratto.
La circostanza che il medesimo lavoratore fosse privo di permesso di soggiorno e, quindi “irregolare”, non attiene alla fattispecie contestata nel presente giudizio, sanzionando la norma in oggetto la condotta dell'omessa comunicazione nei termini dell'assunzione del lavoratore.
Invero “In tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, tutte le volte in cui la sanzione venga comminata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo;
la relativa indagine rientra tra i compiti del giudice di merito, le cui conclusioni, ove adeguatamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità” (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 18883 del 28/07/2017).
Per il principio di legalità e tassatività, pertanto, non può irrogarsi una sanzione relativa ad una violazione non corrispondente con il dato fattuale accertato, con conseguente annullamento della sanzione comminata.
Difatti la circostanza dell'“irregolarità” del lavoratore esula dagli elementi costitutivi della fattispecie contestata, per cui la discrasia tra quanto contestato nel verbale di accertamento (impiego di lavoratore privo di permesso di soggiorno) e quanto comminato con l'ordinanza ingiunzione (omessa comunicazione dell'assunzione) è lesiva del diritto di difesa, determinando l'impossibilità per il destinatario della sanzione di approntare le relative difese, anche in sede amministrativa.
- 3 - Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita dalla motivazione di cui sopra.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 1.101,00 e 5.200,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione all'avv. Silvestro Carboni, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n.
260/2023 del 5.5.2023;
b) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.403,00 di cui euro 125,00 per spese ed euro 1.278,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, con attribuzione all'avv. Silvestro Carboni, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina il 2.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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