Sentenza 16 giugno 1984
Massime • 2
L'applicabilità dell'art. 3 del d.d.l. n. 157 del 1945, che ha prorogato i contratti di subaffitto a coltivatore diretto, sostituendo lo stesso all'affittuario, stante la sua transitorietà ed eccezionalità - derivante dalla necessità di ovviare alle conseguenze derivanti dal d.l.l. n. 156 del 1945 che sanciva, per la prima volta , il divieto di subaffitto e lo scioglimento di diritto del relativo contratto di affitto - resta limitata ai contratti prorogati dallo stesso d.l.l. n. 157 che avevano scadenza nella annata agraria 1944/45 e non opera nei confronti dei subaffitti che siano stati pattuiti successivamente all'entrata in vigore dei decreti legislativi del 1945 e che, pertanto, restano colpiti dal divieto e dalla conseguente nullità. ( Conf 906/84, mass n 433101).*
Poiché per le controversie agrarie il rito del lavoro, loro applicabile, prevedendo in base al combinato disposto dell'art. 431, secondo comma, e dell'art. 438, ultima parte, cod. proc. civ. che, in grado di appello si può procedere all'esecuzione con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza, comporta che le sentenze di appello diventano esecutive al momento della lettura del dispositivo in udienza, con la conseguenza che a tale momento e non a quello del deposito della sentenza occorre fare riferimento ai fini dell'applicabilità di giudizi in corso della nuova disciplina sui contratti agrari di cui alla legge n. 203 del 1982, che a norma dell'art. 53 esclude espressamente tale applicabilità qualora, sia intervenuta sentenza passata in giudicato o già esecutiva. ( V 6527/79, mass n 403280; ( V 3135/78, mass n 392587).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/06/1984, n. 3600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3600 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1984 |
Testo completo
L'applicabilità dell'art. 3 del d.d.l. n. 157 del 1945, che ha prorogato i contratti di subaffitto a coltivatore diretto, sostituendo lo stesso all'affittuario, stante la sua transitorietà ed eccezionalità - derivante dalla necessità di ovviare alle conseguenze derivanti dal d.l.l. n. 156 del 1945 che sanciva, per la prima volta , il divieto di subaffitto e lo scioglimento di diritto del relativo contratto di affitto - resta limitata ai contratti prorogati dallo stesso d.l.l. n. 157 che avevano scadenza nella annata agraria 1944/45 e non opera nei confronti dei subaffitti che siano stati pattuiti successivamente all'entrata in vigore dei decreti legislativi del 1945 e che, pertanto, restano colpiti dal divieto e dalla conseguente nullità. ( Conf 906/84, mass n 433101).*