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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/04/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°3457 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente tra
C.F. ), in persona Parte_1 PartitaIVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Monza, vicolo Bellani n. 1, presso lo studio dell'avv. che la Parte_2
rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Carlo Bresciani, giusta procura in calce alla citazione attrice e
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliato in Lissone (MB), piazza G. La Pira n. 6, presso lo studio dell'avv.
Giacomo Bonazza, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
Motivi della decisione
Con citazione ritualmente notificata la conveniva Parte_1
in giudizio chiedendone la condanna al pagamento della CP_1
pagina 1 di 20 complessiva somma di €34.175,93 (compresa IVA) a titolo di saldo lavori di cui al contratto di appalto del 06/06/2019 ed opere extra-capitolato, oltre interessi dalla data delle fatture al saldo.
Con comparsa del 1°/09/2022 si costituiva in giudizio il CP_1
quale chiedeva il rigetto dell'avversa pretesa, considerata la mancata ultimazione delle opere preventivate, il mancato assenso della committenza a quelle extra-capitolato e la presenza di una serie di vizi e difetti nella parte parzialmente realizzata, nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto inter-partes ex art 1454 c.c., ovvero in subordine ex art. 1453 comma 1 c.c., e la condanna dell'attrice al risarcimento della somma di “... € 39.475,79 a titolo di costi di ripristino, danno da mancato godimento dell'immobile ed ogni ulteriore danno risarcibile o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia in corso di causa.”
Concessi i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., acquisita la consulenza tecnica d'ufficio espletata ante causam e rigettata la prova orale richiesta, la causa veniva rinviata all'udienza del 14/06/2023 ove, rassegnate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 29/01/2024 la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva disposta una integrazione di c.t.u.
All'udienza del 27/11/2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La vicenda trae origine dall'avvenuta stipula, in data 06/06/2019 tra e la società di un contratto di appalto allo CP_1 Parte_1
scopo di eseguire opere edili di completamento della struttura e opere murarie di una villetta di proprietà attorea sita in Biassono, alla via Stoppani n. 5, per il prezzo complessivo di €142.000,00 di cui il 5% quali oneri per la sicurezza. pagina 2 di 20 Il termine ultimo per il compimento dell'opera veniva stabilito al
28/02/2020, decorrente dal 15/06/2019, “salvo opere extra- contratto, avversità climatiche, imprevisti, ritardi imputabili a fornitori diretti del
Committente” (art. 3 del contratto di appalto, all. sub doc. 1 al fascicolo di parte attrice)
Riferisce l'attrice che nel corso del rapporto si rendevano necessarie e le parti concordavano ulteriori lavorazioni, tanto che “il sig. a) si è CP_1
riconosciuto debitore nei confronti di già in data 1.9.2020 Parte_1
dell'importo di € 25.000 oltre IVA (doc. 4 avversario); b) in esito alla CTU esperita nell'ambito del procedimento per ATP dallo stesso promosso, è stato riconosciuto debitore della maggior somma di € 31.069,03 oltre IVA (doc. 11 attoreo)”. Riferisce inoltre “eventuali ritardi nel compimento delle opere appaltate non possono in alcun modo imputarsi all'attrice (tanto che, significativamente, tale voce non ha mai formato oggetto di richiesta ex adverso e nemmeno risulta enunciata nel quesito sottoposto al consulente da parte convenuta nell'ambito del procedimento per ATP – si veda il ricorso introduttivo dello stesso di cui al doc. 10 attoreo). Parimenti, nemmeno in sede di ricorso per ATP dalla stessa promosso (ancora doc. 10 attoreo) risulta da parte convenuta sollevata qualsivoglia questione afferente la sussistenza di vizi delle opere eseguite”, eccependo, che relativamente a tali domande
“devono ritenersi pertanto abbondantemente decorsi i termini di decadenza e prescrizione di cui agli artt. 1667 e seguenti cc.”. Osserva infine che “la sospensione dei lavori (dapprima) e la definitiva introduzione degli stessi (a prosieguo) risultavano pienamente giustificate ai sensi dell'art. 5 ultimo capoverso del contratto d'appalto sottoscritto inter partes (doc. 1 attoreo)”. (v. memoria n. 1 di parte attrice).
peraltro, contestava gli importi richiesti per il saldo delle CP_1
opere e introduceva un procedimento per a.t.p. con cui chiedeva, tra l'altro, la quantificazione delle opere eseguite. pagina 3 di 20 In data 29/10/2021 il consulente tecnico depositava la consulenza tecnica nella quale quantificava il corrispettivo dovuto per i lavori realizzati dall'appaltatrice in €142.169,03, oltre IVA.
Con la presente azione l'appaltatrice – ritenuto di avere correttamente ed integralmente eseguito l'opera commissionatale – chiede il pagamento del credito residuo che, detratto l'importo della somma portata dalle fatture già emesse e saldate dal committente, indica in €31.069,03, oltre IVA, a titolo di saldo lavori. replica: CP_1
- che il prezzo delle opere da realizzarsi veniva fissato in €142.000,00 con la precisazione che “il suddetto prezzo non è soggetto a revisione prezzi, salvo quanto previsto dall'art. 1664 del C.C.”;
- che la non provvedeva alla ultimazione delle Parte_1
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con conseguente diritto al risarcimento del danno da inadempimento;
- che nessuna lavorazione extra-contratto era stata autorizzata per iscritto dalla committenza, in contraddizione con quanto dispone l'art. 9 del contratto di appalto, secondo il quale “l'Appaltatore non può apportare variazioni a quanto previsto nell'allegato A né alle modalità di esecuzione dell'opera, salvo preventiva autorizzazione scritta del Committente” (all. sub doc. 1 al fascicolo dell'attrice);
- che i lavori avrebbero dovuto essere terminati entro il 28/02/2020. Ciò non è avvenuto in quanto l'appalto non è stato ultimato – con conseguente necessità di “individuare una nuova impresa che portasse a compimento le opere lasciate incompiute” – né è stata consegnata la documentazione afferente a: “- provini cementi armati;
- firma su variante finale ed allegati;
- firma su chiusura lavori opere in c.a e relative dichiarazioni di conformità; - firma su pratica fine lavori e relative dichiarazioni;
- firma su scia agibilità e relative dichiarazioni di rispondenza”, con conseguente impossibilità, per la pagina 4 di 20 committenza, di ottenere l'agibilità dell'immobile e un danno mancato godimento dell'immobile quantificato in €29.610,00 per “i mesi di ritardo maturati (30)”;
- che i lavori, oltre a non essere ultimati e ad essere incompleti, sono comunque contrassegnati da vizi e difetti che ne diminuiscono il valore, con un costo di ripristino di €9.865,79;
- che, a fronte dell'indisponibilità dell'appaltatrice a riprendere i lavori, in data 07/09/2020 veniva inviata all'odierna attrice formale diffida ad adempiere, ex art 1454 c.c., entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricezione, precisando che, in difetto, il contratto doveva intendersi risolto ex lege;
- che in ogni caso, stante il “perdurante inadempimento dell'impresa, concretizzatosi da un lato nel mancato completamento delle opere e, dall'altro, nella negligente esecuzione di quelle terminate, il sig. insiste per una CP_1
pronuncia dichiarativa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.”.
***
Così descritti i termini della controversia, va evidenziato che laddove la parte committente eccepisca che l'opera appaltata non sia stata completata, o che sia stata ultimata con ritardo, si è di fronte ad una mera eccezione d'inesatto adempimento, da qualificare alla stregua di mera difesa
(contestazione dei fatti costitutivi del credito nell'ammontare indicato dall'appaltatore), che produce l'effetto di onerare il creditore della prova di avere eseguito, tempestivamente, tutte le lavorazioni contestate dalla controparte, sì da essere irrilevante la disciplina dettata, in tema decadenza dall'azione per vizi e difformità dell'opera appaltata, dall'art.1667 c.c.; mentre la speciale garanzia prevista dagli artt.1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti (il principio è pacifico: v. per tutte. Cass. 4511/2019: “la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e ss. c.c. sorge allorquando pagina 5 di 20 egli non abbia eseguito integralmente l'opera ovvero, qualora eseguita, se lo stesso si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, previste dagli artt. 1667
e 1668 c.c., ricorre ogni qual volta il predetto appaltatore abbia consegnato un'opera completa ma affetta da vizi o non conforme ed abbia così violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica”; conf. Cass. 13983/2011; Cass. 3302/2006; Cass. 10255/1998: “in tema di appalto, la responsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e segg. cod. civ., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e segg. cod. civ.”).
Giova rilevare, infatti, che, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt.
1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti (cfr. Cass. 13983/2011).
Ne discende che, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c.,
pagina 6 di 20 che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (Cass.
10255/1998; Cass. 11950/1990).
Ora, è circostanza pacifica – e comunque documentata – quella della sospensione dei lavori oggetto del contratto per cui è causa, essendo sorti contrasti in ordine ai ritardi nell'esecuzione delle opere, oltreché in ordine al pagamento degli importi esposti in contabilità relativi ai S.A.L.: contrasti che hanno determinato di fatto una situazione di stallo, all'esito della quale i lavori non sono più ripresi.
È evidente che, una volta escluso che i lavori commissionati siano stati ultimati, non vi è spazio per l'applicazione del citato art. 1668 comma 2 c.c., dettato in tema di garanzia per i vizi o difformità dell'opera.
Al contrario, la responsabilità dell'appaltatore deve essere valutata alla stregua della disciplina generale prevista in tema di inadempimento contrattuale;
con la conseguenza che, al fine dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto avanzata dall'attrice, si rende necessario accertare, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., che l'inadempimento dell'appaltatore non sia di “scarsa importanza”.
Tale azione è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione e agli ordinari oneri di prova previsti in tema di azioni di adempimento, risoluzione e risarcimento danni, oneri consistenti, come noto, nella dimostrazione del titolo e scadenza delle obbligazioni asseritamente rimaste inadempiute, tali da giustificare ex art.1455 c.c. la risoluzione del contratto, e nella pura e semplice allegazione dell'inadempimento altrui, restando a carico della controparte allegare e dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, del credito vantato dall'attore [v. per tutte Cass. 15659/2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione pagina 7 di 20 della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”].
In conclusione: incombeva al committente, attore ex artt. 1453, 1454 e
1455 c.c., di dedurre e dimostrare che fossero maturate e venute a scadenza, a carico della controparte, le obbligazioni il cui dedotto inadempimento fosse tale da alterare irrimediabilmente, secondo criterio di proporzionalità e di preponderanza, l'equilibrio tra prestazioni e controprestazioni ed il complessivo assetto d'interessi considerato nel contratto;
incombeva al medesimo committente di dare dimostrazione di avere subito il pregiudizio economico patrimoniale dedotto quale conseguenza diretta dell'inadempimento altrui.
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Ebbene, si osserva che, in tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare per iscritto un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, con l'avvertimento espresso che nell'eventualità in cui l'adempimento non avvenga nel termine previsto seguirà la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio perseguita dal legislatore è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento. Trattandosi di una pagina 8 di 20 risoluzione di diritto, spetta alla parte che ha subito la risoluzione contestare la ricorrenza dei presupposti per lo scioglimento del rapporto contrattuale: mancanza dei caratteri dell'atto di diffida, mancanza di un inadempimento rilevante, perché non imputabile o perché non grave, ai sensi dell'art. 1455
c.c. (Cass. 22542/2019).
Orbene, pur essendo dimostrata, entro i limiti sopra precisati, la sospensione delle opere commissionate, non può dirsi fondata, per essere insussistente l'inadempimento imputato alla convenuta, la domanda di risoluzione svolta dal committente, tanto ex art. 1454 c.c. quanto ex art. 1453
c.c.
Invero, il convenuto non può invocare il ritardo nella prestazione commessa all'appaltatrice, anzitutto perché le parti non hanno convenuto un termine essenziale per l'esecuzione delle opere edili, né hanno previsto una clausola penale riferita all'ultimazione delle opere appaltate (v. art. 3 del contratto: “I lavori … dovranno avere inizio entro il 15/06/2019 e dovranno essere completati entro il 28/02/2020, decorrente dal 15/06/2019, salvo opere extra- contratto, avversità climatiche, imprevisti, ritardi imputabili a fornitori diretti del Committente”). In secondo luogo perché, in assenza del cronoprogramma dei lavori ovvero di un giornale dei lavori completo, risulta carente la prova dell'effettiva consistenza del ritardo lamentato. Nel caso di specie, la mancanza di tale documentazione non è di poco momento ai fini decisori, se si pone mente al fatto che la domanda di parte convenuta si fonda proprio sui ritardi dell'appaltatrice e, dunque, sul mancato rispetto del cronoprogramma.
Inoltre, il convenuto ha dedotto del tutto genericamente il ritardo nell'esecuzione dell'appalto (v. pag. 8 della comparsa: “l'art. 3 del contratto stipulato inter partes prevedeva … quale termine ultimo per la consegna delle opere … il giorno 28.02.2020. A quella data, tuttavia, non solo le opere non erano ancora state completate, bensì lo stato di avanzamento dei lavori era pagina 9 di 20 fortemente in ritardo rispetto alla tabella di marcia”), senza fornire alcuna prova (e nemmeno idonea allegazione) dell'effettiva consistenza del ritardo lamentato, essendosi limitato a dedurre l'esistenza di un disagio, che peraltro riferisce avere condizionato soprattutto la figlia (“Questa circostanza costringeva la figlia del sig. a permanere presso l'abitazione dei CP_1
genitori con il marito e la figlia che allora aveva soli due anni, in spazi non adeguati ad accogliere due nuclei familiari. Inoltre, ad aprile 2022 la famiglia si allargava con la nascita di un altro bambino”); sì da rendere irrilevante, ai fini della valutazione del comportamento dell'impresa attrice, tutta la vicenda inerente al ritardo nella consegna. Invero, in materia contrattuale,
l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per l'esecuzione di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., qualora si traduca in un inadempimento di non scarsa importanza ovvero se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza (cfr. Cass. 5 giugno 2018, n. 14409). Nel caso di specie, tuttavia, anche alla luce dello scambio di mail tra contraenti, non risulta dimostrata, né adeguatamente allegata, l'importanza per il convenuto di avere a disposizione l'immobile nel termine originariamente stabilito del
18/02/2020.
Peraltro, in risposta al quesito posto del tribunale, il c.t.u. ha rilevato: “Il cantiere è stato oggetto di sospensioni dovute a criticità legate a: … ritardi nella realizzazione di opere appaltate a imprese terze (e in talune forniture di materiali a carico della Committenza). … Documentazione progettuale … inviata dalla DL a oltre la data di fine lavori prevista a Parte_1
contratto (così come la SCIA relativa alla recinzione); · Criticità nella verifica dei SAL e nell'emissione dei relativi certificati di pagamento;
Pandemia
VI (con sospensione e ripresa delle attività di cantiere stabilita per
DPCM, situazione verificatasi successivamente alla data di fine lavori prevista pagina 10 di 20 a contratto); La mancanza di un cronoprogramma dei lavori agli atti. Tale documento è di fondamentale importanza al fine di una corretta gestione del cantiere e della valutazione di eventuali ritardi che possono così essere recuperati. … · dalle carte agli atti emerge che la gestione del cantiere è stata oltremodo complessa a causa della compresenza di molteplici imprese (e di fornitori di materiali) che in gran parte non paiono essere subappalti diretti di e sui quali pertanto la stessa impresa non aveva diretto Parte_1
controllo (ma committente e DL); · parte della documentazione progettuale è stata consegnata da a ben oltre la data di fine CP_2 Parte_1
lavori prevista a contratto;
· Ulteriori ritardi si sono cumulati a causa della pandemia VI e dal blocco attività imposto per DPCM;
”. Sulla scorta di tali dati il c.t.u. giunge alla conclusione, che il tribunale condivide, che “non è comunque possibile attribuire con certezza le cause dei ritardi e soprattutto se gli stessi siano dipesi da negligenza dell'appaltatrice o se siano stati conseguenza diretta o indiretta di comportamenti ascrivibili alla committenza”.
Al momento dell'interruzione del rapporto contrattuale l'appaltatore aveva esaurito gran parte delle lavorazioni affidate in appalto, come accertato anche nella relazione di consulenza tecnica esperita in corso di causa e come si evince anche dalla tipologia di contestazioni avanzate dalla committenza.
***
Residuano allora come rilevanti le sole contestazioni relative alla esposizione, in contabilità, di lavori per importi maggiori rispetto a quelli preventivati e accordati nel contratto d'appalto, all'esecuzione di opere in variante e extra capitolato, mai autorizzate, nonché alla mancata esecuzione a regola d'arte delle opere sino ad allora svolte dall'appaltatrice; contestazioni che, anche alla luce di quanto si andrà ad esporre infra circa l'elaborato peritale del c.t.u., risultano infondate.
pagina 11 di 20 Invero, i vizi lamentati e parzialmente riscontrati dal c.t.u. non possono essere considerati di gravità tale da rendere l'opera del tutto inadatta e quindi da giustificare la domanda di accertamento del grave inadempimento, che deve perciò essere rigettata.
Da un lato, infatti, non sono documentate contestazioni da parte della committenza nel corso dell'esecuzione dell'appalto fino agli eventi che hanno dato luogo alla risoluzione, né risulta che il committente abbia messo l'appaltatore nella condizione di eseguire le correzioni necessarie alla rimozione dei difetti riscontrati in sede di sopralluoghi e che questo abbia omesso l'adempimento o si sia rifiutato;
dall'altro, è lo stesso c.t.u. ad evidenziare, già in sede di c.t.u. ante causam, che “Il CTU alla data di risoluzione del contratto (si rimanda al paragrafo specifico della relazione peritale) non ha riscontrato la presenza di evidenti vizi, in particolare si ribadisce che l'edificio oggetto di contenzioso durante i sopralluoghi svolti in sede di ATP era un cantiere. Durante tali i sopralluoghi svolti in sede di ATP le Parti non hanno altresì mai evidenziato al CTU la presenza di eventuali vizi o difetti. Ad oggi il cantiere è terminato e parte Ricorrente dichiara l'assenza di vizi. In sede di ATP il sottoscritto evidenziava unicamente la presenza dei seguenti vizi: - criticità rispetto al sottofondo del terrazzo, che dovrà essere rifatto (importo opere esposto dall'Impresa pari a € 6.411,00 a cui applicare lo sconto del 9%); - criticità rispetto agli intonaci rustici realizzati relativamente alla recinzione (importo opere esposto dall'Impresa pari a € 1.187,40 a cui applicare lo sconto del 9%)”. Dall'esame dell'elaborato peritale deriva, quindi,
l'ulteriore convincimento circa l'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto d'appalto proposta dal convenuto ai sensi degli artt. 1454 e1453
c.c. È infatti evidente che l'esiguo importo necessario per i ripristini delle opere difettose rispetto al prezzo dell'appalto e la stessa descrizione dei difetti riscontrati, non giustificano in alcun modo una valutazione delle difformità o pagina 12 di 20 dei vizi dell'opera tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, né concretano un inadempimento di non scarsa importanza.
***
Venendo all'esame delle opere in variante/extra contratto e all'esposizione, nella contabilità relativa allo stato di avanzamento lavori, di importi maggiori a quelli preventivati, dalla documentazione in atti non risulta che la committenza abbia mai effettivamente contestato all'appaltatrice la mancata autorizzazione all'esecuzione di varianti ed opere extra-capitolato fino alla introduzione del presente giudizio. Tanto emerge dalla comunicazione della DL all'Impresa del 12/12/2019 relativa al SAL 3 in cui si scrive “… in merito ai conteggi e agli importi da voi esposti in relativo sal delle opere strutturali ed alle opere di finitura del costruendo edificio, si autorizza quale acconto sui lavori svolti l'emissione di fattura per importo pari a € 15.000,00. Le misurazioni ed i prezzi esposti nella relativa contabilità saranno oggetto di verifica ed eventuale rettifica in fase di successiva liquidazione lavori …”, nella quale manca, appunto, una contestazione effettiva delle varianti ed opere extra. Tale condizione si è ripetuta anche per i successivi SAL, di talché, il rifiuto opposto dall'odierno convenuto al pagamento del dovuto risulta del tutto ingiustificato e contrario a buona fede, sia tenuto conto del criterio cronologico – perché i versamenti in acconto avrebbero dovuto susseguirsi continuativamente, sulla base della contabilizzazione dei lavori eseguiti – sia considerata l'incidenza – ben prevalente – sul complessivo equilibrio economico contrattuale dell'omesso pagamento degli acconti rispetto ad opere fino a quel momento correttamente eseguite.
Ad avviso del convenuto non vi sarebbe prova dell'approvazione scritta di tali varianti richiesta dal contratto di appalto (nonché dall'art.1659 c.c.).
A rigore – in caso di esecuzione di opere ulteriori non costituenti modifiche di quelle originariamente pattuite – non viene in rilievo la disciplina pagina 13 di 20 codicistica delle varianti in corso d'opera, trattandosi in effetti di un appalto nuovo ed autonomo (cfr. Cass. n.9767/2016: “In tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa e, invece, sono lavori extracontrattuali se siano in possesso di una individualità distinta da quella dell'opera originaria pur ad essa connessi ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge, sicché, nel primo caso, l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle (nella specie, previo ordine scritto applicandosi, contrattualmente,
l'art. 13 del capitolato generale delle opere pubbliche), mentre, nel secondo, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto”).
Nel caso specifico, pare a chi scrive, come del resto confermato dal c.t.u., che trattisi di varianti e non di opere extra-contratto.
Ciò risulta confermato dalla C.t.u. esperita in corso di causa, nella quale si rileva che “il c.t.u. ha accertato l'effettiva realizzazione di opere in variante/extra contratto sono state realizzate. In particolare “… relative a: · maggiore o minore quantità di lavorazioni elencate all'interno dei CME allegati al contratto di appalto (talune opere indicate all'interno dei CME allegati al contratto di appalto sono state valutate dal Progettista “a corpo” o presentano la nota “stimate”); · lavorazioni non ricomprese all'interno dei
CME allegati al contratto di appalto ma necessarie ai fini della realizzazione del progetto appaltato;
· relativamente alla recinzione, successivamente alla stipula del contratto di appalto, la stessa è stata oggetto di ulteriore titolo edilizio autorizzativo (oggetto di variante rispetto al progetto appaltato); Come già verificato in sede di ATP, si ribadisce che se è pur vero che l'Impresa ha eseguito alcune opere in variante rispetto a quelle previste, si può affermare che la natura dell'opera realizzata nella sostanza è conforme al progetto architettonico. Rispetto ad eventuali varianti/opere extra preme elencare la pagina 14 di 20 seguente documentazione progettuale integrativa: · “Disegno di soletta da realizzare in via Stoppani a sostegno doccia su scala. Trattasi di opera in C.A. che verrà contabilizzata con i prezzi contrattuali”. Email inviata dal
Progettista/DL all'impresa in data 09/12/2019; · Email inviata dall'impresa al
Progettista/DL in data 13/01/2020 a cui si scrive “… ad oggi non ci risultano ancora pervenuti i disegni particolareggiati delle facciate onde poter verificare il rivestimento a cappotto …” · Schema di fognatura inviato a mezzo email dal
Progettista/DL all'impresa in data 28/08/2020; · Descrizione lavori opere di completamento e relative tavole inviate da Progettista e DL all'impresa in data
09/10/2020 (doc. 68 avv. Bresciani): o Elaborato grafico tav. 10 – Sup. drenante fognatura;
o Elaborato grafico tav. 11 – Recinzione;
o Lavori di completamento – Descrizione Lavori” … agli atti non risulta presente autorizzazione formale da parte della DL alla realizzazione delle ulteriori lavorazioni “extra-contratto” esposte dall'Impresa. Dall'emissione dal SAL 3 da parte dell'Impresa la DL scrive “… In merito ai conteggi e gli importi da voi esposti in relativo sal delle opere strutturali ed alle opere di finitura del costruendo edificio, si autorizza quale acconto sui lavori svolti l'emissione di fattura per importo pari ad € ……….., le misurazioni ed i prezzi esposti nella relativa contabilità saranno oggetto di verifica ed eventuale rettifica in fase di successiva liquidazione lavori …” Le lavorazioni “extra-contratto” esposte dall'Impresa sono da ritenersi necessarie poiché in taluni casi risultano imposte dallo stato dei luoghi (demolizioni, rimozioni, ecc…) mentre in taluni casi si sono rese necessarie per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte ovvero per realizzare l'edificio in conformità al progetto rappresentato all'interno degli elaborati grafici allegati al contratto di appalto (con esclusione della recinzione sulla scorta di quanto già argomentato in precedenza)”.
Si tratta di interventi mirati all'esecuzione a regola d'arte dell'opera appaltata, senza i quali non sarebbe stato possibile portare a termine i lavori commissionati e che si sono resi necessari solo una volta effettuati i primi pagina 15 di 20 interventi, stante il rinvenimento di “ostacoli” e condizioni impreviste e imprevedibili e che, pertanto, devono ricondursi nel piano dell'opera originaria, poiché privi di una individualità e di una funzionalità distinta da quest'ultima.
La C.T.U. evidenzia, infatti, come “Pertanto se è pur vero che l'Impresa ha eseguito alcune opere in variante rispetto a quelle previste, si può affermare che la natura dell'opera realizzata nella sostanza è conforme al progetto architettonico”.
Tali considerazioni, peraltro, inducono a rinvenire la norma di riferimento nell'art. 1660 c.c., relativo alle c.d. varianti necessarie.
Trattasi infatti di interventi di buona tecnica imposti dallo stato dei luoghi e dalla necessità di eseguire l'opera a regola d'arte e che il committente – per mezzo del proprio progettista e Direttore dei Lavori – non poteva non conoscere.
È del resto del tutto inverosimile che interventi di tale portata siano stati portati a compimento nell'inconsapevolezza del committente, oltreché smentito dalla documentazione in atti, dalla quale emerge che il Direttore dei
Lavori manteneva aggiornato il committente, del quale in forza dell'art. 14 del contratto, “… il Committente riconosce fin d'ora l'operato … come espressione della sua volontà, conferendogli inoltre la potestà di verificare e liquidare la contabilità, il tutto con impegno di rato e valido …”.
Emerge altresì la presentazione di una SCIA recinzione 69/2020 con inizio lavori indicato per il giorno 15/06/2020, protocollata telematicamente in data 29/05/2020.
Tale documentazione non è stata in alcun modo contestata dal convenuto, dovendosi quindi ritenere non applicabile al caso di CP_3
specie l'art. 1659 co. 2 c.c. il quale regola l'ipotesi in cui l'appaltatore, di sua iniziativa, abbia deciso di apportare variazioni e modificazioni alle modalità di esecuzione delle opere, mentre il regime probatorio più severo previsto da tale pagina 16 di 20 norma non si applica né alle variazioni indicate dal committente né a quelle concordate tra le parti, potendosi, in tale caso, la prova ricavare da qualsiasi mezzo e anche in via presuntiva (cfr. Cass. 6398/2003). Al riguardo va infatti rammentato che “l'appaltatore può provare con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, in quanto la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo è necessaria soltanto quando le variazioni siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore” (Cass. 3040/1995).
Ciò posto, in ogni caso l'art. 1660 c.c. non richiede la preventiva autorizzazione del committente, potendo l'appaltatore procedere anche unilateralmente alle variazioni necessarie, salvo il diritto di recesso del committente “se le variazioni sono di notevole entità” e la corresponsione, in ogni caso, di un'equa indennità; recesso che, nel caso di specie, non è stato esercitato.
***
Ciò posto, in linea generale, secondo l'art.1455 c.c. il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, il che va adeguato ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. La gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione. Ebbene, nulla in causa indica che quanto lamentato dal committente l'abbia posto nella situazione di non avere alcun interesse alla prestazione ricevuta, tanto più che, come risulta in atti:
- al momento dell'interruzione del rapporto erano state completate gran parte delle lavorazioni affidate in appalto;
pagina 17 di 20 - oltre alla circostanza di una tardiva contestazione, si ha anche che il requisito dell'inidoneità di quanto reso dall'incaricato, in esecuzione e adempimento contrattuale, non è emerso dal materiale probatorio acquisito;
- è lo stesso attore/committente ad aver espresso la volontà di interrompere i lavori oggetto del contratto di appalto, sospendendo i pagamenti nei confronti dell'appaltatore a causa dei ritardi e degli inadempimenti a lui asseritamente imputabili e dichiarando di voler risolvere il contratto ex art. 1454 c.c.
Ne consegue che la domanda di parte attrice di dichiarazione della risoluzione del contratto deve trovare rigetto, atteso che le contestazioni svolte dalla committente in ordine ai ritardi e all'esecuzione del contratto a regola d'arte sono da ritenersi tecnicamente infondate, pur dovendosi ritenere acclarato che il rapporto contrattuale non è proseguito perché, pur non essendo ravvisabili inadempimenti rilevanti a carico del convenuto al momento della sospensione dei lavori (anche alla stregua della quantificazione delle opere eseguite da parte del consulente d'ufficio), era venuto meno il reciproco rapporto di fiducia, in ragione dei contrasti di vedute insorti in fase esecutiva.
In altri termini, il contratto d'appalto si è sciolto per mutuo dissenso, fatto questo oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, che non costituisce materia di eccezione in senso proprio, e può dunque essere accertato d'ufficio dal giudice se rilevante ai fini del decidere (cfr. ad es. Cass.
24802/2006).
Ne consegue che la domanda di parte convenuta di dichiarazione della risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta deve trovare rigetto.
Dal rigetto della risoluzione per inadempimento consegue il rigetto della domanda risarcitoria, ancorata esclusivamente alla sola risoluzione del contratto: “in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia domandato il risarcimento del danno in pagina 18 di 20 correlazione con la domanda di risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento danni non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima “causa petendi” della domanda di risoluzione” (Cass. 4336/2015, conformemente, Cass. 15249/2005 e
9295/2006).
***
In realtà, ad avviso di questo Giudice, si deve ritenere acclarato che il rapporto contrattuale non è proseguito perché, pur non essendo ravvisabili inadempimenti rilevanti dell'una o dell'altra parte al momento della sospensione dei lavori era venuto meno il reciproco rapporto di fiducia, in ragione dei contrasti di vedute insorti in fase esecutiva. In altri termini, il contratto d'appalto si è sciolto per mutuo dissenso, fatto questo oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, che non costituisce materia di eccezione in senso proprio, e può dunque essere accertato d'ufficio dal giudice se rilevante ai fini del decidere (cfr. ad es. Cass.
24802/2006).
Ma allora risulta a maggior ragione dovuto da parte del convenuto il corrispettivo per le opere effettivamente eseguite.
Per la quantificazione di tali opere è stato conferito incarico al c.t.u. arch.
il quale ha stimato che le opere contrattuali eseguite da Per_1 [...]
ammontano ad €142.169,03, al netto dello sconto del 9% . Parte_1
Da tale importo deve essere detratto quanto già pagato dal convenuto, pari ad €111.100,00, oltre iva (per espressa ammissione dell'attrice). Il convenuto è dunque tenuto al pagamento, a titolo di saldo lavori, della somma di €31.069,03, oltre iva.
***
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del pagina 19 di 20 valore della causa, dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda dell'attrice, condanna il convenuto,
a pagare in favore di la somma di CP_1 Parte_1
€31.069,03, oltre iva e interessi dalla data della domanda al saldo;
2) rigetta le domande proposte da CP_1
3) condanna al pagamento, in favore dell'attrice CP_1 [...]
delle spese di lite che liquida in €545,00 per esborsi ed Parte_1
€6.351,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate, definitivamente a carico di CP_1
Monza, 18/04/2025
Il giudice
Maddalena Ciccone
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°3457 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente tra
C.F. ), in persona Parte_1 PartitaIVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Monza, vicolo Bellani n. 1, presso lo studio dell'avv. che la Parte_2
rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Carlo Bresciani, giusta procura in calce alla citazione attrice e
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliato in Lissone (MB), piazza G. La Pira n. 6, presso lo studio dell'avv.
Giacomo Bonazza, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
Motivi della decisione
Con citazione ritualmente notificata la conveniva Parte_1
in giudizio chiedendone la condanna al pagamento della CP_1
pagina 1 di 20 complessiva somma di €34.175,93 (compresa IVA) a titolo di saldo lavori di cui al contratto di appalto del 06/06/2019 ed opere extra-capitolato, oltre interessi dalla data delle fatture al saldo.
Con comparsa del 1°/09/2022 si costituiva in giudizio il CP_1
quale chiedeva il rigetto dell'avversa pretesa, considerata la mancata ultimazione delle opere preventivate, il mancato assenso della committenza a quelle extra-capitolato e la presenza di una serie di vizi e difetti nella parte parzialmente realizzata, nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto inter-partes ex art 1454 c.c., ovvero in subordine ex art. 1453 comma 1 c.c., e la condanna dell'attrice al risarcimento della somma di “... € 39.475,79 a titolo di costi di ripristino, danno da mancato godimento dell'immobile ed ogni ulteriore danno risarcibile o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia in corso di causa.”
Concessi i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., acquisita la consulenza tecnica d'ufficio espletata ante causam e rigettata la prova orale richiesta, la causa veniva rinviata all'udienza del 14/06/2023 ove, rassegnate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 29/01/2024 la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva disposta una integrazione di c.t.u.
All'udienza del 27/11/2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La vicenda trae origine dall'avvenuta stipula, in data 06/06/2019 tra e la società di un contratto di appalto allo CP_1 Parte_1
scopo di eseguire opere edili di completamento della struttura e opere murarie di una villetta di proprietà attorea sita in Biassono, alla via Stoppani n. 5, per il prezzo complessivo di €142.000,00 di cui il 5% quali oneri per la sicurezza. pagina 2 di 20 Il termine ultimo per il compimento dell'opera veniva stabilito al
28/02/2020, decorrente dal 15/06/2019, “salvo opere extra- contratto, avversità climatiche, imprevisti, ritardi imputabili a fornitori diretti del
Committente” (art. 3 del contratto di appalto, all. sub doc. 1 al fascicolo di parte attrice)
Riferisce l'attrice che nel corso del rapporto si rendevano necessarie e le parti concordavano ulteriori lavorazioni, tanto che “il sig. a) si è CP_1
riconosciuto debitore nei confronti di già in data 1.9.2020 Parte_1
dell'importo di € 25.000 oltre IVA (doc. 4 avversario); b) in esito alla CTU esperita nell'ambito del procedimento per ATP dallo stesso promosso, è stato riconosciuto debitore della maggior somma di € 31.069,03 oltre IVA (doc. 11 attoreo)”. Riferisce inoltre “eventuali ritardi nel compimento delle opere appaltate non possono in alcun modo imputarsi all'attrice (tanto che, significativamente, tale voce non ha mai formato oggetto di richiesta ex adverso e nemmeno risulta enunciata nel quesito sottoposto al consulente da parte convenuta nell'ambito del procedimento per ATP – si veda il ricorso introduttivo dello stesso di cui al doc. 10 attoreo). Parimenti, nemmeno in sede di ricorso per ATP dalla stessa promosso (ancora doc. 10 attoreo) risulta da parte convenuta sollevata qualsivoglia questione afferente la sussistenza di vizi delle opere eseguite”, eccependo, che relativamente a tali domande
“devono ritenersi pertanto abbondantemente decorsi i termini di decadenza e prescrizione di cui agli artt. 1667 e seguenti cc.”. Osserva infine che “la sospensione dei lavori (dapprima) e la definitiva introduzione degli stessi (a prosieguo) risultavano pienamente giustificate ai sensi dell'art. 5 ultimo capoverso del contratto d'appalto sottoscritto inter partes (doc. 1 attoreo)”. (v. memoria n. 1 di parte attrice).
peraltro, contestava gli importi richiesti per il saldo delle CP_1
opere e introduceva un procedimento per a.t.p. con cui chiedeva, tra l'altro, la quantificazione delle opere eseguite. pagina 3 di 20 In data 29/10/2021 il consulente tecnico depositava la consulenza tecnica nella quale quantificava il corrispettivo dovuto per i lavori realizzati dall'appaltatrice in €142.169,03, oltre IVA.
Con la presente azione l'appaltatrice – ritenuto di avere correttamente ed integralmente eseguito l'opera commissionatale – chiede il pagamento del credito residuo che, detratto l'importo della somma portata dalle fatture già emesse e saldate dal committente, indica in €31.069,03, oltre IVA, a titolo di saldo lavori. replica: CP_1
- che il prezzo delle opere da realizzarsi veniva fissato in €142.000,00 con la precisazione che “il suddetto prezzo non è soggetto a revisione prezzi, salvo quanto previsto dall'art. 1664 del C.C.”;
- che la non provvedeva alla ultimazione delle Parte_1
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con conseguente diritto al risarcimento del danno da inadempimento;
- che nessuna lavorazione extra-contratto era stata autorizzata per iscritto dalla committenza, in contraddizione con quanto dispone l'art. 9 del contratto di appalto, secondo il quale “l'Appaltatore non può apportare variazioni a quanto previsto nell'allegato A né alle modalità di esecuzione dell'opera, salvo preventiva autorizzazione scritta del Committente” (all. sub doc. 1 al fascicolo dell'attrice);
- che i lavori avrebbero dovuto essere terminati entro il 28/02/2020. Ciò non è avvenuto in quanto l'appalto non è stato ultimato – con conseguente necessità di “individuare una nuova impresa che portasse a compimento le opere lasciate incompiute” – né è stata consegnata la documentazione afferente a: “- provini cementi armati;
- firma su variante finale ed allegati;
- firma su chiusura lavori opere in c.a e relative dichiarazioni di conformità; - firma su pratica fine lavori e relative dichiarazioni;
- firma su scia agibilità e relative dichiarazioni di rispondenza”, con conseguente impossibilità, per la pagina 4 di 20 committenza, di ottenere l'agibilità dell'immobile e un danno mancato godimento dell'immobile quantificato in €29.610,00 per “i mesi di ritardo maturati (30)”;
- che i lavori, oltre a non essere ultimati e ad essere incompleti, sono comunque contrassegnati da vizi e difetti che ne diminuiscono il valore, con un costo di ripristino di €9.865,79;
- che, a fronte dell'indisponibilità dell'appaltatrice a riprendere i lavori, in data 07/09/2020 veniva inviata all'odierna attrice formale diffida ad adempiere, ex art 1454 c.c., entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricezione, precisando che, in difetto, il contratto doveva intendersi risolto ex lege;
- che in ogni caso, stante il “perdurante inadempimento dell'impresa, concretizzatosi da un lato nel mancato completamento delle opere e, dall'altro, nella negligente esecuzione di quelle terminate, il sig. insiste per una CP_1
pronuncia dichiarativa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.”.
***
Così descritti i termini della controversia, va evidenziato che laddove la parte committente eccepisca che l'opera appaltata non sia stata completata, o che sia stata ultimata con ritardo, si è di fronte ad una mera eccezione d'inesatto adempimento, da qualificare alla stregua di mera difesa
(contestazione dei fatti costitutivi del credito nell'ammontare indicato dall'appaltatore), che produce l'effetto di onerare il creditore della prova di avere eseguito, tempestivamente, tutte le lavorazioni contestate dalla controparte, sì da essere irrilevante la disciplina dettata, in tema decadenza dall'azione per vizi e difformità dell'opera appaltata, dall'art.1667 c.c.; mentre la speciale garanzia prevista dagli artt.1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti (il principio è pacifico: v. per tutte. Cass. 4511/2019: “la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e ss. c.c. sorge allorquando pagina 5 di 20 egli non abbia eseguito integralmente l'opera ovvero, qualora eseguita, se lo stesso si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, previste dagli artt. 1667
e 1668 c.c., ricorre ogni qual volta il predetto appaltatore abbia consegnato un'opera completa ma affetta da vizi o non conforme ed abbia così violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica”; conf. Cass. 13983/2011; Cass. 3302/2006; Cass. 10255/1998: “in tema di appalto, la responsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e segg. cod. civ., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e segg. cod. civ.”).
Giova rilevare, infatti, che, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt.
1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti (cfr. Cass. 13983/2011).
Ne discende che, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c.,
pagina 6 di 20 che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (Cass.
10255/1998; Cass. 11950/1990).
Ora, è circostanza pacifica – e comunque documentata – quella della sospensione dei lavori oggetto del contratto per cui è causa, essendo sorti contrasti in ordine ai ritardi nell'esecuzione delle opere, oltreché in ordine al pagamento degli importi esposti in contabilità relativi ai S.A.L.: contrasti che hanno determinato di fatto una situazione di stallo, all'esito della quale i lavori non sono più ripresi.
È evidente che, una volta escluso che i lavori commissionati siano stati ultimati, non vi è spazio per l'applicazione del citato art. 1668 comma 2 c.c., dettato in tema di garanzia per i vizi o difformità dell'opera.
Al contrario, la responsabilità dell'appaltatore deve essere valutata alla stregua della disciplina generale prevista in tema di inadempimento contrattuale;
con la conseguenza che, al fine dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto avanzata dall'attrice, si rende necessario accertare, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., che l'inadempimento dell'appaltatore non sia di “scarsa importanza”.
Tale azione è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione e agli ordinari oneri di prova previsti in tema di azioni di adempimento, risoluzione e risarcimento danni, oneri consistenti, come noto, nella dimostrazione del titolo e scadenza delle obbligazioni asseritamente rimaste inadempiute, tali da giustificare ex art.1455 c.c. la risoluzione del contratto, e nella pura e semplice allegazione dell'inadempimento altrui, restando a carico della controparte allegare e dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, del credito vantato dall'attore [v. per tutte Cass. 15659/2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione pagina 7 di 20 della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”].
In conclusione: incombeva al committente, attore ex artt. 1453, 1454 e
1455 c.c., di dedurre e dimostrare che fossero maturate e venute a scadenza, a carico della controparte, le obbligazioni il cui dedotto inadempimento fosse tale da alterare irrimediabilmente, secondo criterio di proporzionalità e di preponderanza, l'equilibrio tra prestazioni e controprestazioni ed il complessivo assetto d'interessi considerato nel contratto;
incombeva al medesimo committente di dare dimostrazione di avere subito il pregiudizio economico patrimoniale dedotto quale conseguenza diretta dell'inadempimento altrui.
***
Ebbene, si osserva che, in tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare per iscritto un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, con l'avvertimento espresso che nell'eventualità in cui l'adempimento non avvenga nel termine previsto seguirà la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio perseguita dal legislatore è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento. Trattandosi di una pagina 8 di 20 risoluzione di diritto, spetta alla parte che ha subito la risoluzione contestare la ricorrenza dei presupposti per lo scioglimento del rapporto contrattuale: mancanza dei caratteri dell'atto di diffida, mancanza di un inadempimento rilevante, perché non imputabile o perché non grave, ai sensi dell'art. 1455
c.c. (Cass. 22542/2019).
Orbene, pur essendo dimostrata, entro i limiti sopra precisati, la sospensione delle opere commissionate, non può dirsi fondata, per essere insussistente l'inadempimento imputato alla convenuta, la domanda di risoluzione svolta dal committente, tanto ex art. 1454 c.c. quanto ex art. 1453
c.c.
Invero, il convenuto non può invocare il ritardo nella prestazione commessa all'appaltatrice, anzitutto perché le parti non hanno convenuto un termine essenziale per l'esecuzione delle opere edili, né hanno previsto una clausola penale riferita all'ultimazione delle opere appaltate (v. art. 3 del contratto: “I lavori … dovranno avere inizio entro il 15/06/2019 e dovranno essere completati entro il 28/02/2020, decorrente dal 15/06/2019, salvo opere extra- contratto, avversità climatiche, imprevisti, ritardi imputabili a fornitori diretti del Committente”). In secondo luogo perché, in assenza del cronoprogramma dei lavori ovvero di un giornale dei lavori completo, risulta carente la prova dell'effettiva consistenza del ritardo lamentato. Nel caso di specie, la mancanza di tale documentazione non è di poco momento ai fini decisori, se si pone mente al fatto che la domanda di parte convenuta si fonda proprio sui ritardi dell'appaltatrice e, dunque, sul mancato rispetto del cronoprogramma.
Inoltre, il convenuto ha dedotto del tutto genericamente il ritardo nell'esecuzione dell'appalto (v. pag. 8 della comparsa: “l'art. 3 del contratto stipulato inter partes prevedeva … quale termine ultimo per la consegna delle opere … il giorno 28.02.2020. A quella data, tuttavia, non solo le opere non erano ancora state completate, bensì lo stato di avanzamento dei lavori era pagina 9 di 20 fortemente in ritardo rispetto alla tabella di marcia”), senza fornire alcuna prova (e nemmeno idonea allegazione) dell'effettiva consistenza del ritardo lamentato, essendosi limitato a dedurre l'esistenza di un disagio, che peraltro riferisce avere condizionato soprattutto la figlia (“Questa circostanza costringeva la figlia del sig. a permanere presso l'abitazione dei CP_1
genitori con il marito e la figlia che allora aveva soli due anni, in spazi non adeguati ad accogliere due nuclei familiari. Inoltre, ad aprile 2022 la famiglia si allargava con la nascita di un altro bambino”); sì da rendere irrilevante, ai fini della valutazione del comportamento dell'impresa attrice, tutta la vicenda inerente al ritardo nella consegna. Invero, in materia contrattuale,
l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per l'esecuzione di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., qualora si traduca in un inadempimento di non scarsa importanza ovvero se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza (cfr. Cass. 5 giugno 2018, n. 14409). Nel caso di specie, tuttavia, anche alla luce dello scambio di mail tra contraenti, non risulta dimostrata, né adeguatamente allegata, l'importanza per il convenuto di avere a disposizione l'immobile nel termine originariamente stabilito del
18/02/2020.
Peraltro, in risposta al quesito posto del tribunale, il c.t.u. ha rilevato: “Il cantiere è stato oggetto di sospensioni dovute a criticità legate a: … ritardi nella realizzazione di opere appaltate a imprese terze (e in talune forniture di materiali a carico della Committenza). … Documentazione progettuale … inviata dalla DL a oltre la data di fine lavori prevista a Parte_1
contratto (così come la SCIA relativa alla recinzione); · Criticità nella verifica dei SAL e nell'emissione dei relativi certificati di pagamento;
Pandemia
VI (con sospensione e ripresa delle attività di cantiere stabilita per
DPCM, situazione verificatasi successivamente alla data di fine lavori prevista pagina 10 di 20 a contratto); La mancanza di un cronoprogramma dei lavori agli atti. Tale documento è di fondamentale importanza al fine di una corretta gestione del cantiere e della valutazione di eventuali ritardi che possono così essere recuperati. … · dalle carte agli atti emerge che la gestione del cantiere è stata oltremodo complessa a causa della compresenza di molteplici imprese (e di fornitori di materiali) che in gran parte non paiono essere subappalti diretti di e sui quali pertanto la stessa impresa non aveva diretto Parte_1
controllo (ma committente e DL); · parte della documentazione progettuale è stata consegnata da a ben oltre la data di fine CP_2 Parte_1
lavori prevista a contratto;
· Ulteriori ritardi si sono cumulati a causa della pandemia VI e dal blocco attività imposto per DPCM;
”. Sulla scorta di tali dati il c.t.u. giunge alla conclusione, che il tribunale condivide, che “non è comunque possibile attribuire con certezza le cause dei ritardi e soprattutto se gli stessi siano dipesi da negligenza dell'appaltatrice o se siano stati conseguenza diretta o indiretta di comportamenti ascrivibili alla committenza”.
Al momento dell'interruzione del rapporto contrattuale l'appaltatore aveva esaurito gran parte delle lavorazioni affidate in appalto, come accertato anche nella relazione di consulenza tecnica esperita in corso di causa e come si evince anche dalla tipologia di contestazioni avanzate dalla committenza.
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Residuano allora come rilevanti le sole contestazioni relative alla esposizione, in contabilità, di lavori per importi maggiori rispetto a quelli preventivati e accordati nel contratto d'appalto, all'esecuzione di opere in variante e extra capitolato, mai autorizzate, nonché alla mancata esecuzione a regola d'arte delle opere sino ad allora svolte dall'appaltatrice; contestazioni che, anche alla luce di quanto si andrà ad esporre infra circa l'elaborato peritale del c.t.u., risultano infondate.
pagina 11 di 20 Invero, i vizi lamentati e parzialmente riscontrati dal c.t.u. non possono essere considerati di gravità tale da rendere l'opera del tutto inadatta e quindi da giustificare la domanda di accertamento del grave inadempimento, che deve perciò essere rigettata.
Da un lato, infatti, non sono documentate contestazioni da parte della committenza nel corso dell'esecuzione dell'appalto fino agli eventi che hanno dato luogo alla risoluzione, né risulta che il committente abbia messo l'appaltatore nella condizione di eseguire le correzioni necessarie alla rimozione dei difetti riscontrati in sede di sopralluoghi e che questo abbia omesso l'adempimento o si sia rifiutato;
dall'altro, è lo stesso c.t.u. ad evidenziare, già in sede di c.t.u. ante causam, che “Il CTU alla data di risoluzione del contratto (si rimanda al paragrafo specifico della relazione peritale) non ha riscontrato la presenza di evidenti vizi, in particolare si ribadisce che l'edificio oggetto di contenzioso durante i sopralluoghi svolti in sede di ATP era un cantiere. Durante tali i sopralluoghi svolti in sede di ATP le Parti non hanno altresì mai evidenziato al CTU la presenza di eventuali vizi o difetti. Ad oggi il cantiere è terminato e parte Ricorrente dichiara l'assenza di vizi. In sede di ATP il sottoscritto evidenziava unicamente la presenza dei seguenti vizi: - criticità rispetto al sottofondo del terrazzo, che dovrà essere rifatto (importo opere esposto dall'Impresa pari a € 6.411,00 a cui applicare lo sconto del 9%); - criticità rispetto agli intonaci rustici realizzati relativamente alla recinzione (importo opere esposto dall'Impresa pari a € 1.187,40 a cui applicare lo sconto del 9%)”. Dall'esame dell'elaborato peritale deriva, quindi,
l'ulteriore convincimento circa l'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto d'appalto proposta dal convenuto ai sensi degli artt. 1454 e1453
c.c. È infatti evidente che l'esiguo importo necessario per i ripristini delle opere difettose rispetto al prezzo dell'appalto e la stessa descrizione dei difetti riscontrati, non giustificano in alcun modo una valutazione delle difformità o pagina 12 di 20 dei vizi dell'opera tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, né concretano un inadempimento di non scarsa importanza.
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Venendo all'esame delle opere in variante/extra contratto e all'esposizione, nella contabilità relativa allo stato di avanzamento lavori, di importi maggiori a quelli preventivati, dalla documentazione in atti non risulta che la committenza abbia mai effettivamente contestato all'appaltatrice la mancata autorizzazione all'esecuzione di varianti ed opere extra-capitolato fino alla introduzione del presente giudizio. Tanto emerge dalla comunicazione della DL all'Impresa del 12/12/2019 relativa al SAL 3 in cui si scrive “… in merito ai conteggi e agli importi da voi esposti in relativo sal delle opere strutturali ed alle opere di finitura del costruendo edificio, si autorizza quale acconto sui lavori svolti l'emissione di fattura per importo pari a € 15.000,00. Le misurazioni ed i prezzi esposti nella relativa contabilità saranno oggetto di verifica ed eventuale rettifica in fase di successiva liquidazione lavori …”, nella quale manca, appunto, una contestazione effettiva delle varianti ed opere extra. Tale condizione si è ripetuta anche per i successivi SAL, di talché, il rifiuto opposto dall'odierno convenuto al pagamento del dovuto risulta del tutto ingiustificato e contrario a buona fede, sia tenuto conto del criterio cronologico – perché i versamenti in acconto avrebbero dovuto susseguirsi continuativamente, sulla base della contabilizzazione dei lavori eseguiti – sia considerata l'incidenza – ben prevalente – sul complessivo equilibrio economico contrattuale dell'omesso pagamento degli acconti rispetto ad opere fino a quel momento correttamente eseguite.
Ad avviso del convenuto non vi sarebbe prova dell'approvazione scritta di tali varianti richiesta dal contratto di appalto (nonché dall'art.1659 c.c.).
A rigore – in caso di esecuzione di opere ulteriori non costituenti modifiche di quelle originariamente pattuite – non viene in rilievo la disciplina pagina 13 di 20 codicistica delle varianti in corso d'opera, trattandosi in effetti di un appalto nuovo ed autonomo (cfr. Cass. n.9767/2016: “In tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa e, invece, sono lavori extracontrattuali se siano in possesso di una individualità distinta da quella dell'opera originaria pur ad essa connessi ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge, sicché, nel primo caso, l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle (nella specie, previo ordine scritto applicandosi, contrattualmente,
l'art. 13 del capitolato generale delle opere pubbliche), mentre, nel secondo, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto”).
Nel caso specifico, pare a chi scrive, come del resto confermato dal c.t.u., che trattisi di varianti e non di opere extra-contratto.
Ciò risulta confermato dalla C.t.u. esperita in corso di causa, nella quale si rileva che “il c.t.u. ha accertato l'effettiva realizzazione di opere in variante/extra contratto sono state realizzate. In particolare “… relative a: · maggiore o minore quantità di lavorazioni elencate all'interno dei CME allegati al contratto di appalto (talune opere indicate all'interno dei CME allegati al contratto di appalto sono state valutate dal Progettista “a corpo” o presentano la nota “stimate”); · lavorazioni non ricomprese all'interno dei
CME allegati al contratto di appalto ma necessarie ai fini della realizzazione del progetto appaltato;
· relativamente alla recinzione, successivamente alla stipula del contratto di appalto, la stessa è stata oggetto di ulteriore titolo edilizio autorizzativo (oggetto di variante rispetto al progetto appaltato); Come già verificato in sede di ATP, si ribadisce che se è pur vero che l'Impresa ha eseguito alcune opere in variante rispetto a quelle previste, si può affermare che la natura dell'opera realizzata nella sostanza è conforme al progetto architettonico. Rispetto ad eventuali varianti/opere extra preme elencare la pagina 14 di 20 seguente documentazione progettuale integrativa: · “Disegno di soletta da realizzare in via Stoppani a sostegno doccia su scala. Trattasi di opera in C.A. che verrà contabilizzata con i prezzi contrattuali”. Email inviata dal
Progettista/DL all'impresa in data 09/12/2019; · Email inviata dall'impresa al
Progettista/DL in data 13/01/2020 a cui si scrive “… ad oggi non ci risultano ancora pervenuti i disegni particolareggiati delle facciate onde poter verificare il rivestimento a cappotto …” · Schema di fognatura inviato a mezzo email dal
Progettista/DL all'impresa in data 28/08/2020; · Descrizione lavori opere di completamento e relative tavole inviate da Progettista e DL all'impresa in data
09/10/2020 (doc. 68 avv. Bresciani): o Elaborato grafico tav. 10 – Sup. drenante fognatura;
o Elaborato grafico tav. 11 – Recinzione;
o Lavori di completamento – Descrizione Lavori” … agli atti non risulta presente autorizzazione formale da parte della DL alla realizzazione delle ulteriori lavorazioni “extra-contratto” esposte dall'Impresa. Dall'emissione dal SAL 3 da parte dell'Impresa la DL scrive “… In merito ai conteggi e gli importi da voi esposti in relativo sal delle opere strutturali ed alle opere di finitura del costruendo edificio, si autorizza quale acconto sui lavori svolti l'emissione di fattura per importo pari ad € ……….., le misurazioni ed i prezzi esposti nella relativa contabilità saranno oggetto di verifica ed eventuale rettifica in fase di successiva liquidazione lavori …” Le lavorazioni “extra-contratto” esposte dall'Impresa sono da ritenersi necessarie poiché in taluni casi risultano imposte dallo stato dei luoghi (demolizioni, rimozioni, ecc…) mentre in taluni casi si sono rese necessarie per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte ovvero per realizzare l'edificio in conformità al progetto rappresentato all'interno degli elaborati grafici allegati al contratto di appalto (con esclusione della recinzione sulla scorta di quanto già argomentato in precedenza)”.
Si tratta di interventi mirati all'esecuzione a regola d'arte dell'opera appaltata, senza i quali non sarebbe stato possibile portare a termine i lavori commissionati e che si sono resi necessari solo una volta effettuati i primi pagina 15 di 20 interventi, stante il rinvenimento di “ostacoli” e condizioni impreviste e imprevedibili e che, pertanto, devono ricondursi nel piano dell'opera originaria, poiché privi di una individualità e di una funzionalità distinta da quest'ultima.
La C.T.U. evidenzia, infatti, come “Pertanto se è pur vero che l'Impresa ha eseguito alcune opere in variante rispetto a quelle previste, si può affermare che la natura dell'opera realizzata nella sostanza è conforme al progetto architettonico”.
Tali considerazioni, peraltro, inducono a rinvenire la norma di riferimento nell'art. 1660 c.c., relativo alle c.d. varianti necessarie.
Trattasi infatti di interventi di buona tecnica imposti dallo stato dei luoghi e dalla necessità di eseguire l'opera a regola d'arte e che il committente – per mezzo del proprio progettista e Direttore dei Lavori – non poteva non conoscere.
È del resto del tutto inverosimile che interventi di tale portata siano stati portati a compimento nell'inconsapevolezza del committente, oltreché smentito dalla documentazione in atti, dalla quale emerge che il Direttore dei
Lavori manteneva aggiornato il committente, del quale in forza dell'art. 14 del contratto, “… il Committente riconosce fin d'ora l'operato … come espressione della sua volontà, conferendogli inoltre la potestà di verificare e liquidare la contabilità, il tutto con impegno di rato e valido …”.
Emerge altresì la presentazione di una SCIA recinzione 69/2020 con inizio lavori indicato per il giorno 15/06/2020, protocollata telematicamente in data 29/05/2020.
Tale documentazione non è stata in alcun modo contestata dal convenuto, dovendosi quindi ritenere non applicabile al caso di CP_3
specie l'art. 1659 co. 2 c.c. il quale regola l'ipotesi in cui l'appaltatore, di sua iniziativa, abbia deciso di apportare variazioni e modificazioni alle modalità di esecuzione delle opere, mentre il regime probatorio più severo previsto da tale pagina 16 di 20 norma non si applica né alle variazioni indicate dal committente né a quelle concordate tra le parti, potendosi, in tale caso, la prova ricavare da qualsiasi mezzo e anche in via presuntiva (cfr. Cass. 6398/2003). Al riguardo va infatti rammentato che “l'appaltatore può provare con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, in quanto la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo è necessaria soltanto quando le variazioni siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore” (Cass. 3040/1995).
Ciò posto, in ogni caso l'art. 1660 c.c. non richiede la preventiva autorizzazione del committente, potendo l'appaltatore procedere anche unilateralmente alle variazioni necessarie, salvo il diritto di recesso del committente “se le variazioni sono di notevole entità” e la corresponsione, in ogni caso, di un'equa indennità; recesso che, nel caso di specie, non è stato esercitato.
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Ciò posto, in linea generale, secondo l'art.1455 c.c. il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, il che va adeguato ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. La gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione. Ebbene, nulla in causa indica che quanto lamentato dal committente l'abbia posto nella situazione di non avere alcun interesse alla prestazione ricevuta, tanto più che, come risulta in atti:
- al momento dell'interruzione del rapporto erano state completate gran parte delle lavorazioni affidate in appalto;
pagina 17 di 20 - oltre alla circostanza di una tardiva contestazione, si ha anche che il requisito dell'inidoneità di quanto reso dall'incaricato, in esecuzione e adempimento contrattuale, non è emerso dal materiale probatorio acquisito;
- è lo stesso attore/committente ad aver espresso la volontà di interrompere i lavori oggetto del contratto di appalto, sospendendo i pagamenti nei confronti dell'appaltatore a causa dei ritardi e degli inadempimenti a lui asseritamente imputabili e dichiarando di voler risolvere il contratto ex art. 1454 c.c.
Ne consegue che la domanda di parte attrice di dichiarazione della risoluzione del contratto deve trovare rigetto, atteso che le contestazioni svolte dalla committente in ordine ai ritardi e all'esecuzione del contratto a regola d'arte sono da ritenersi tecnicamente infondate, pur dovendosi ritenere acclarato che il rapporto contrattuale non è proseguito perché, pur non essendo ravvisabili inadempimenti rilevanti a carico del convenuto al momento della sospensione dei lavori (anche alla stregua della quantificazione delle opere eseguite da parte del consulente d'ufficio), era venuto meno il reciproco rapporto di fiducia, in ragione dei contrasti di vedute insorti in fase esecutiva.
In altri termini, il contratto d'appalto si è sciolto per mutuo dissenso, fatto questo oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, che non costituisce materia di eccezione in senso proprio, e può dunque essere accertato d'ufficio dal giudice se rilevante ai fini del decidere (cfr. ad es. Cass.
24802/2006).
Ne consegue che la domanda di parte convenuta di dichiarazione della risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta deve trovare rigetto.
Dal rigetto della risoluzione per inadempimento consegue il rigetto della domanda risarcitoria, ancorata esclusivamente alla sola risoluzione del contratto: “in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia domandato il risarcimento del danno in pagina 18 di 20 correlazione con la domanda di risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento danni non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima “causa petendi” della domanda di risoluzione” (Cass. 4336/2015, conformemente, Cass. 15249/2005 e
9295/2006).
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In realtà, ad avviso di questo Giudice, si deve ritenere acclarato che il rapporto contrattuale non è proseguito perché, pur non essendo ravvisabili inadempimenti rilevanti dell'una o dell'altra parte al momento della sospensione dei lavori era venuto meno il reciproco rapporto di fiducia, in ragione dei contrasti di vedute insorti in fase esecutiva. In altri termini, il contratto d'appalto si è sciolto per mutuo dissenso, fatto questo oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, che non costituisce materia di eccezione in senso proprio, e può dunque essere accertato d'ufficio dal giudice se rilevante ai fini del decidere (cfr. ad es. Cass.
24802/2006).
Ma allora risulta a maggior ragione dovuto da parte del convenuto il corrispettivo per le opere effettivamente eseguite.
Per la quantificazione di tali opere è stato conferito incarico al c.t.u. arch.
il quale ha stimato che le opere contrattuali eseguite da Per_1 [...]
ammontano ad €142.169,03, al netto dello sconto del 9% . Parte_1
Da tale importo deve essere detratto quanto già pagato dal convenuto, pari ad €111.100,00, oltre iva (per espressa ammissione dell'attrice). Il convenuto è dunque tenuto al pagamento, a titolo di saldo lavori, della somma di €31.069,03, oltre iva.
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Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del pagina 19 di 20 valore della causa, dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda dell'attrice, condanna il convenuto,
a pagare in favore di la somma di CP_1 Parte_1
€31.069,03, oltre iva e interessi dalla data della domanda al saldo;
2) rigetta le domande proposte da CP_1
3) condanna al pagamento, in favore dell'attrice CP_1 [...]
delle spese di lite che liquida in €545,00 per esborsi ed Parte_1
€6.351,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate, definitivamente a carico di CP_1
Monza, 18/04/2025
Il giudice
Maddalena Ciccone
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