Sentenza 19 novembre 2021
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 11/12/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
dott. AR LL Presidente dott.ssa Paola Briguori Consigliere dott.ssa Antonio Palazzo Consigliere dott.ssa Carola Corrado Primo Referendario Primo referendario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 59844 del registro di segreteria, promosso da:
- IO LU c.f. [...], nato a [...] il [...] e Antonello Giudice (c.f. [...]) pec antonellogiudice@ordineavvocatiroma.org, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Roma, via Giovanni Nicotera, 29, giusta procura
- appellante -
contro
- Procura Generale e Procura regionale Lazio;
-appellatiavverso la sentenza resa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio n. 864/2021, depositata in data 19 novembre 2021.
Esaminati gli atti e documenti di causa;
Uditi dott.ssa Pellegrino Lucia, il rappresentante della Procura generale nella persona del Vice Procuratore Generale dr. Giulia De Franciscis.
sig. BE LU Ritenuto in
F A T T O
1. Con sentenza n. 864/2021 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, dichiarata la contumacia del convenuto, citazione della Procura, ha condannato il convenuto sig. BE LU risarcimento, in favore del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza di Roma, della somma complessiva
-
cinque/36), di cui:
;
61.235,36 a titolo di danno da disservizio, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza Invero, il BE era stato condannato alla pena complessiva di anni quattro di reclusione e alla
.
Pertanto, il BE LU veniva condotta, per aver organizzato, promosso e, comunque, fatto parte di commissione di una pluralità di reati in materia di evasione fiscale ne di segreto patrimonio.
La condotta dannosa, integrante altresì il delitto di associazione per delinquere transnazionale pluriaggravata (artt. 416 co. 1, 2 e 5 c.p., art. 4 l. 146/2006)
finalizzata alla commissione di una pluralità di reati in materia di evasione fiscale, nonché
- costituita prevalentemente dalle dichiarazioni rese in giudizio dai testimoni e da alcuni coimputati (Arigoni, Murri, Di Girolamo) che ha acclarato il ruolo del BE, quale membro influente del sodalizio criminoso, avendo partecipato a molteplici riunioni in cui venivano pianificate le attività criminali, con il compito di suggerire le al
illecita (specialmente in materia di false fatturazioni) e di fornire ai sodali informazioni e ragguagli sulle indagini in corso allo scopo di porre il sodalizio criminoso al riparo dai rischi connessi ad eventuali attività di controllo della Guardia di Finanza.
contributo, il parte, mediante bonifici eseguiti tramite banche con sede in Spagna, 100.000,00 (euro un milionecentomila/00)
prelevati dal BE in persona, e talvolta da persone da lui incaricate, presso la Banca Unipol di Terracina, ovvero in parte fatti transitare su conti correnti intestati a soggetti di fiducia allo scopo di allontanare il sospetto che fosse lui La sentenza impugnata n. 864/2021 della Sezione territoriale per il Lazio ha ritenuto la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità amministrativodisservizio, avendo posto il BE una condotta plurioffensiva che ha arrecato un danno al Corpo della Guardia di Finanza, come emerge dalle corpose risultanze documentali acquisite al fascicolo processuale che forniscono piena prova della fondatezza della domanda di condanna per danno erariale.
Il convenuto BE non si è costituito nel giudizio di primo grado né comparso in udienza in questo secondo grado.
In primo grado ha spiegato intervento adesivo dipendente la Guardia di finanza Reparto tecnico, logistico ed amministrativo dei reparti speciali di Roma, che nella memoria ha aderito alla prospettazione della Procura regionale del Lazio.
2. In data 24.3.2022 il BE ha proposto appello avverso la sentenza n.
864/2021 della Sezione per il Lazio per c.. 3, e art.
93, c. 1, c.g.c. per mancato rispetto del termine di giorni 90 chiedendo il rinvio
.. 1, c.g.c.
In tale gravame evidenziava di essere stato reso edotto tardivamente della fissazione 17.6.2021 solo in data 8.5.2021 e pertanto non risultava rispettato il termine di 90 giorni liberi tra la Tale notificazione costituirebbe la prima idonea chiamata in giudizio, data la sussistenza delle irregolarità evidenziate con ordinanza del 26.1.2021.
Pertanto, la gravata sentenza sarebbe quindi nulla in conseguenza della nullità della notificazione dell citazione introduttiva del giudizio di primo grado e della successiva dichiarazione di contumacia.
3. La Procura Generale, nel depositare le proprie conclusioni in data 13.2.2025, ha eccepito A seguito della (prima) udienza di discussione del giudizio in primo grado, il requirente contabile, rilevata la violazione dei termini a comparire, aveva introduttivo ex art. 151 c.p.c.
udienza di discussione al 17.06.2021 (cfr. ordinanza annessa al verbale di udienza collegiale del 26.01.2021).
Nel verbale della prima udienza è stata altresì attestata la presenza del Colonnello Fabrizio Gentilini della Guardia di Finanza (verbale di udienza cit.).
Veniva quindi effettuata la rinnovazione della notifica ex art. 151 c.p.c. dalla Guardia di Finanza in data 7 maggio 2021.
Stante la presenza del rappresentante della Guardia di Finanza alla (prima)
rinnovare la notifica della citazione ex art. 151 c.p.c. a mezzo della Guardia di Finanza - designato giudizialmente ex art. 151 c.p.c., appunto, quale incaricato della rinnovazione della notifica del libello introduttivo -, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione deve affermarsi che nessuna violazione del termine per comparire si è potuta verificare, dovendosi considerare effettuata la notifica, per il ,
021 in presenza del
- e dunque è stato rispettato il termine a comparire rispetto alla nuova udienza di discussione del 17.06.2021.
effetti della notificazione la Procura erariale evidenziava che la giurisprudenza ha chiarito che allorquando il giudicante dispone la rinnovazione della notifica della citazione non deve assegnare per intero il termine per comparire dovendosi invero considerare quale dies a quo - circa la verifica del rispetto di detto termine per comparire - quello della notifica della citazione stante la regolare instaurazione del rapporto processuale a tale momento (Cass.
In caso di inosservanza dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., la fissazione della nuova udienza, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., deve essere disposta dal giudice facendo riferimento, quale "dies a quo" del nuovo termine, alla data della notificazione dell'atto di citazione, che segna il momento a partire dal quale il convenuto, acquisita la conoscenza legale dell'atto, ha diritto al termine per approntare una congrua difesa, dovendosi invece escludere - perché non trova riscontro nella legge e perché in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo - la necessità che il giudice provveda all'assegnazione, "ex novo",
dell'intero termine di comparizione, senza tener conto del tempo già trascorso
ragionevole durata del processo (Cass. Civ., Sez. III, n. 29839/2018).
-
- si era comunque verificata la conoscenza legale del libello, ciò poiché lo stesso era stato oggetto di notifica ex art. 143 c.p.c. in data 05.10.2020 (cfr.
25.09.2020 e relativa t. 143 c.p.c.
ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità
Di qui, allora, una ulteriore ragione per ritenere non necessario, come rispetto dei termini per comparire in sede di rinnovazione della notificazione della citazione stante, appunto, la già avvenuta conoscenza legale 4. , preso atto BE LU, con ordinanza a verbale veniva 5. , il Collegio prendeva atto che era presente solo la Procura Generale e che nessuno era comparso per appellante BE LU.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, la trattazione del presente giudizio era stata comunicato dalla Segreteria di questa Sezione) all del 3.12. 2025.
:
causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedib per la mancata n. 59844 improcedibile.
Nulla per le spese,
P.Q.M.
la Corte dei conti - ,
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
AR LL
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria il Il dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
AR LL
f.to digitalmente Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, Il dirigente f.to digitalmente