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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3152 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Antonio Armentano e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma viale Giulio Cesare n. 23 Appellante
E
, in persona del liquidatore e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Maria Clelia Chinappi e dall'avv. Andrea Salvatore Sitra e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma viale Castro Pretorio n. 122 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5395/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 07/06/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 30/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , assunta a tempo indeterminato dal 10/01/2008 alle Parte_1 dipendenze di con qualifica di dirigente, premesso di Controparte_1 essere stata licenziata per g.m.o. con lettera del 30/09/2013, di aver impugnato il licenziamento e di aver sottoscritto verbale di conciliazione in data 22/10/2013, in virtù del quale l'indicata società si era impegnata, a fronte della rinuncia al licenziamento, a versarle in tre rate l'importo complessivo di € 146.416,58, l'ultima delle quali con scadenza prorogata al 30/06/2016 con successiva scrittura privata, e comunque confermata anche all'esito della cessione del rapporto di lavoro alla IC Holding s.p.a. di cui al verbale di conciliazione del 28/07/2016, ha agito in giudizio contro rassegnando le seguenti conclusioni: “- previo Controparte_1 Cont accertamento della sussistenza, in capo alla società dell'obbligo di corrispondere alla sig.ra a somma di € 48.805,53, condannarla al pagamento, in favore Parte_1 di quest'ultima, di tale somma maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del dovuto fino al soddisfo;
- condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così Controparte_1 statuito: “Respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali di liquidate complessivamente in € Controparte_1
3.513,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda proposta dall'originaria ricorrente, rilevando, in particolare, che: a) avanza domanda Parte_1 di condanna della società resistente in base all'accordo in sede sindacale del 22/10/2013, con il quale si era impegnata a Controparte_1 corrisponderle la complessiva somma di € 146.416,58 in tre rate, e della successiva Cont scrittura privata del 30/06/2016 con la quale la stessa che aveva pagato le prime due rate, aveva confermato il proprio obbligo a pagare l'ultima rata, pari ad € 48.8805,33, entro il 30/06/2016; b) in data 28/07/2016 è intervenuto il secondo verbale di conciliazione in sede sindacale, tra le parti dell'odierno giudizio e IC Holding s.p.a., in base al quale è stato ceduto a tale ultima società il contratto di lavoro tra e la società resistente;
c) tale accordo al punto 8 Parte_1 statuisce: “con riferimento all'ultima tranche della somma dovuta per effetto del verbale di conciliazione sottoscritto in data 22.10.2013 di cui al punto D) delle premesse, pari ad euro 48.805,53 (quarantottomilaottocentocinque/53), IC dichiara e si fa carico di corrisponderlo alla dipendente solo ed esclusivamente in caso di futuro licenziamento per giustificato motivo soggettivo od oggettivo della Dipendente stessa”; tale clausola, con la quale IC si è obbligata a pagare alla la Parte_1 somma ivi indicata solo in caso di licenziamento, non riguarda la società convenuta;
d) d'altro canto, si legge al punto n. 6 del stesso predetto accordo che, con il pagamento delle somme di cui ai punti 5) e 6) del verbale stesso, la ricorrente “…a fronte della cessione del contratto di lavoro rinuncia espressamente a qualsiasi eventuale diritto, pretesa o credito anche di natura risarcitoria…a qualsiasi ulteriore indennità e/o compenso, anche di cessazione del rapporto…connessi allo svolgimento Cont e alla cessazione del rapporto di lavoro intercorso con anche se non espressamente menzionati nel presente verbale”; e) con tale clausola, liberamente sottoscritta da in sede sindacale, la medesima ha rinunciato Parte_1 chiaramente ed univocamente a far valere alcuna pretesa comunque riconducibile al pregresso rapporto di lavoro con alla cessazione del Controparte_1
2 rapporto stesso e dunque anche quella al pagamento della somma oggetto dalla domanda in esame. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Cont ritenuto insussistente, in capo alla società l'obbligo di corrisponderle la somma di € 48.805,53, terza tranche dell'incentivo all'esodo e dell'importo a titolo di transazione generale novativa, pattuita con il verbale sottoscritto dalle parti in sede sindacale il 22/10/2013 e poi trasfuso negli accordi successivi, in virtù di una interpretazione di tali accordi in violazione delle norme in materia di interpretazione del contratto.
2.1. Si è costituita in giudizio , resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame, parte appellante sostiene che: i) il giudice di primo grado ha erroneamente letto le clausole del verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale il 28/07/2016, omettendo di confrontarle con il contenuto dei precedenti accordi intervenuti tra le parti e violando le norme codicistiche sull'interpretazione del contratto;
ii) il verbale di conciliazione del 28/07/2016 è la risultante di una serie di vicende, ivi compresa la sottoscrizione di altri accordi, che hanno caratterizzato il rapporto di lavoro della dott.ssa con la società appellata;
iii) l'obbligo di pagare la terza rata della Parte_1 complessiva somma di € 146.416,58, la cui dazione - prevista nel verbale di conciliazione dell'ottobre 2013 - trova causa nella rinuncia, da parte della dott.ssa a coltivare l'impugnativa del licenziamento per giustificato motivo Parte_1 Cont oggettivo intimatole dalla società non è venuto meno in ragione delle vicende successive alla predetta conciliazione e ciò in quanto: - la scrittura privata firmata dalle parti tra l'un verbale di conciliazione e l'altro ne ha confermato la debenza e si è limitata a rinviare ad una diversa data la cessazione del rapporto di lavoro;
- l'accordo del 28/07/2016, nel ribadirne anch'esso la debenza, alla luce della Cont cessione del contratto di lavoro della dott.ssa da ad IC, ha Parte_1 semplicemente rimodulato le “regole” della sua corresponsione;
- le dimissioni della ricorrente, efficaci a far data dal 08/05/2021, hanno sancito la fine del rapporto con IC;
iv) in base ad una interpretazione letterale del contratto, in nessuna delle clausole in cui si articola il verbale di conciliazione del 28/07/2016 è dato rinvenire l'espressa e testuale rinunzia della dott.ssa al pagamento dell'ultima Parte_1 tranche della somma complessivamente pattuita;
anzi, dal tenore letterale della clausola di cui al punto 8. del predetto verbale, risulta evidente che, ferma la riferibilità alla società appellata dell'obbligo di corrispondere la somma in questione, la responsabilità della debenza da parte della IC subentra soltanto nell'ipotesi di licenziamento della dott.ssa ed è limitata Parte_1 esclusivamente ad essa: la qual cosa è tanto vera che il credito de quo non è incluso tra quelli (“saldi di ferie, ex festività, permessi e TFR maturati alla data di cessione del contratto”) che, così come previsto al punto 5. del verbale di conciliazione del Cont 28/07/2016, sono stati trasferiti, dal lato passivo, da a IC per effetto della cessione del contratto individuale di lavoro della ricorrente;
v) in virtù
3 dell'interpretazione logico-sistematica, si osserva che anche l'impostazione grafica del verbale del luglio 2016 esclude che la ricorrente abbia rinunziato al pagamento della somma di € 48.805,53, poiché le rinunzie sono formulate al punto 6. e, peraltro, estese anche nei confronti di tutte le altre società del gruppo IC, mentre della corresponsione della più volte citata terza rata è detto al successivo punto 8., a dimostrazione del fatto che questo specifico emolumento non ha costituito oggetto di rinunzia: sarebbe stata strana la pattuizione di cui al punto 8. se la lavoratrice avesse rinunziato al pagamento di quella somma, e che, dopo le rinunzie “tombali” racchiuse nel punto 6. e valevoli anche per la IC, quest'ultima avesse assunto su di Cont sé un debito però non più esistente per vi) non è seriamente sostenibile la tesi secondo la quale la ricorrente non abbia diritto a ricevere una somma a titolo di Cont incentivo all'esodo in quanto non è mai stata licenziata da e neppure da IC, ed Cont è passata alle dipendenze di quest'ultima società, e ciò in quanto: - la ha effettivamente intimato un licenziamento nei confronti della lavoratrice, da questa poi accettato, e proprio su tali presupposti è stata pattuita la corresponsione Cont dell'incentivo all'esodo; - il rapporto con alla data del 31/07/2016, di fatto è cessato e se ne è costituto uno nuovo con la società IC;
- il rapporto di lavoro con IC è cessato per effetto delle dimissioni della ricorrente e l'incentivo all'esodo, quindi, non resterebbe privo di causa perché esso non perde la sua funzione solo perché collegato alla risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa del lavoratore o di entrambe le parti del rapporto.
4.1. Appare opportuno, prima di procedere alla disamina delle argomentazioni del motivo di impugnazione, ripercorrere in fatto le vicende intercorse tra le parti, pacifiche anche alla luce della produzione documentale in atti:
- era stata licenziata da on lettera Parte_1 Controparte_1 datata 30/09/2013 e con decorrenza 31/07/2014: la lavoratrice aveva impugnato l'intimato licenziamento con lettera datata 02/10/2013;
- in data 22/10/2013 le parti sono addivenute ad una conciliazione, sottoscrivendo un verbale nel quale si legge: “… G) A seguito di trattative intercorse, entrambe le parti si sono determinate nel reciproco interesse, a definire la controversia transattivamente in ordine al rapporto di lavoro, in tutte le sue possibili implicazioni, attive e passive. Tutto ciò premesso Le Parti convengono e stipulano quanto segue: 1) Le premesse formano parte integrante del presente Accordo, utili a definirne contenuto e finalità. 2) La Società conferma il licenziamento comunicato con decorrenza del periodo di preavviso dal 01.10.2013 e fine rapporto di lavoro il 31.07.2014 (Data di cessazione). 3) Dalla data di sottoscrizione del presente verbale fino al 30.06.14 la dipendente presterà attività lavorativa con corresponsione della retribuzione fino al 31.07.14. La corresponsione della retribuzione relativa al mese di luglio avverrà anticipatamente entro il 30.06.14, data entro la quale sarà corrisposta anche la retribuzione del mese di giugno. 4) La dipendente dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla impugnativa di licenziamento accettando gli effetti dello stesso. 5) A fronte della cessazione del rapporto di lavoro, della rinuncia del dirigente ad impugnare il licenziamento comunicatole, ivi incluso il ricorso al collegio arbitrale di cui all'articolo 19 del CCNL Dirigenti Industria, la Società riconoscerà alla Dott.ssa in aggiunta a quanto maturato sino alla data di cessazione del Parte_1 rapporto al 31.07.14 e precisamente: t.f.r.,ratei 13ma, ratei ferie, la somma complessiva lorda di € 146.416,58 (…) per i seguenti titoli: a. Incentivo all'esodo per
4 un ammontare pari a € 145.000,00 (…) al lordo delle ritenute di legge;
b.Transazione generale novativa ex articolo 1965 cc di ammontare € 1.416,58 (…) al lordo delle ritenute di legge;
6) Le somme di cui al punto 5 di cui sopra saranno corrisposte alla Dott.ssa al netto delle ritenute di legge, con le seguenti modalità: - Parte_1
1/3 del totale pari ad Euro 48.333.33 (…) lorde a titolo di incentivo all'esodo ed a€ 472,20 (…) lorde a titolo di transazione generale novativa ex articolo 1965 cc entro e non oltre il 31.10.13; - 1/3 del totale pari ad Euro 48.333.33 (…) lorde a titolo di incentivo all'esodo ed a€ 472,20 (…) lorde a titolo di transazione generale novativa ex articolo 1965 cc, entro e non oltre il 30.01.14; - La restante parte del totale pari 48.333.33 (…) lorde a titolo di incentivo all'esodo ed a € 472,020 (…) lorde a titolo di transazione generale novati ex articolo 1965 cc, entro e non oltre il 30.06.14. 7) Le somme di cui sopra saranno corrisposte alla dipendente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario della dipendente stessa ed utilizzato dalla Società per il bonifico dello stipendio mensile, salvo diversa indicazione del dipendente. 8) Il Trattamento di Fine Rapporto, i ratei 13ma, ratei ferie, saranno corrisposti alla Dott.ssa entro e non oltre la data del 07.08.2014. 9) In caso di Parte_1 mancato o ritardato pagamento anche di una sola delle rate previste , la Dott.ssa potrà procedere esecutivamente per recupero di quanto ancora Parte_1 dovutole, oltre interessi e rivalutazione dalla data del 01/11/2013. 10) Nel caso in cui la Dott.ssa ichieda di cessare il rapporto di lavoro anticipatamente Parte_1 alla data del 31/07/2014, la società garantirà il pagamento dei restanti mesi di preavviso non corrisposti oltre a quanto indicato al punto 5 ed alle scadenze previste ai punti 6) e 7). 11) La Dott.ssa ichiara di accettare gli importi di cui Parte_1 ai punti 5) e 6) con i relativi titoli e ferme le garanzie di cui all. art 15 del CCNL e che al momento dell'effettivo e tempestivo pagamento delle somme pattuite non avrà più nulla a pretendere da e da ogni altra società collegata e/o Controparte_2 partecipata e/o controllata e/o comunque facente parte del Gruppo IC cui la Società appartiene e, comunque, in ogni caso rinuncia ad ogni e qualsiasi domanda o pretesa comunque connessa, vicaria od anche solo occasionata dalla costituzione, dall'esecuzione e risoluzione del rapporto di lavoro intercorso, sebbene non dedotta, e così in via puramente esemplificativa e non esaustiva, a somme derivanti da differenze retributive, ferie, mensilità aggiuntive rimborsi di spese, bonus e premi di rendimento collegati ad obiettivi, diritti derivanti dal piano di stock option 2009/2011, diritti derivanti dal fringe benefits e/o diritti connessi con l'eventuale uso personale di beni aziendali anche sotto il profilo dell'incidenza sul calcolo della retribuzione, a qualsiasi ulteriore indennità e/o compenso, anche di cessazione del rapporto ed a qualsivoglia domanda di risarcimento danni anche ex artt. 2043, 2059, 2087 e 2103 cod. civ. quali ad esempio, danno biologico, morale, alla professionalità e per pregiudizi di qualsiasi genere subiti. Tale rinuncia è valida nei confronti della Società e nei confronti di ogni altra società controllante la Società o controllata dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o, comunque, facente parte del gruppo IC.. Resta salva la verifica contabile del TFR, ratei di 13"mensilità, ratei ferie non godute/maturate e non ancora corrisposte alla data di cessazione del rapporto di lavoro…”;
- successivamente, con scrittura privata stipulata in data imprecisata,
[...]
e hanno pattuito quanto di seguito si Controparte_1 Parte_1 riporta: “l. Le Parti, dopo ampie trattative, convengono e dichiarano di prorogare il rapporto di lavoro tra la Dirigente e la Società sino alla data del 31.07.2016; 2. Il
5 rapporto di lavoro proseguirà con le medesime caratteristiche e modalità già in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo;
3. La Dirigente dà atto di aver percepito le somme di cui al punto 6) per le prime due rate scadute e con la sottoscrizione del presente atto né dà ampia e regolare quietanza.
4. Le Parti, concordemente convengono che, in virtù della proroga del termine di risoluzione concordata del rapporto al 31 luglio 2016, il saldo, sempre previsto al punto 6) del verbale di conciliazione, pari ad € 48.333,33 (…) lorde a titolo di incentivo all'esodo oltre la somma di € 472,20 (…) a titolo di transazione generale novativa, avvenga alla diversa data del 30.06.2016. Le parti convengono altresì che il Trattamento di Fine Rapporto, i ratei l 3ma, ratei ferie, saranno ccorrisposti alla Dott.ssa Parte_1 entro e non oltre la data del 07.08.2016. 5. Le Parti, considerata l'inscindibilità del presente accordo con il verbale di conciliazione del 22.10.2013 sopra citato e qui allegato, e considerato che la Società accetta la proroga del rapporto di lavoro unicamente qualora sia rispettato il termine finale di cessazione del rapporto lavorativo di cui al punto 1), concordano che, in caso di contestazione del suddetto termine di cessazione del 31.07.2016 da parte della Dirigente, la Società non verserà la somma di cui al punto 4 (già prevista al punto 6) del verbale di conciliazione), ed il rapporto di lavoro, qualora ancora in essere, si riterrà immediatamente risolto;
Nel caso in cui la Dott.ssa richieda di cessare il rapporto di lavoro Parte_1 anticipatamente alla data del 31/07/2016, la società garantirà il pagamento immediato degli importi previsti al punto 4 del presente accordo.
6. Le Parti, per il resto, confermano le reciproche volontà espresse nel verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale…”;
- all'esito di ulteriori trattative, , d Parte_1 Controparte_1
IC Holding s.p.a. hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in data Cont 28/07/2016, nel contesto del quale hanno pattuito quanto segue: “… B) causa della crisi di mercato che ha interessato il settore nel quale opera la società, in data 01/10/2013 ha comunicato alla Dott.ssa il licenziamento con Parte_1 decorrenza del periodo di preavviso dal 1/10/2013 e fine rapporto il 31/07/2014; C) La ha impugnato il licenziamento con lettera del 02/10/2013, Parte_2 contestando anche la qualificazione del rapporto di lavoro…. D) A seguito di trattative intercorso, le Parti hanno conciliato la lite, sottoscrivendo verbale di conciliazione in sede sindacale in data 22/10/2013, anche a titolo di transazione novativa, con reciproca rinuncia a ogni e qualsiasi domanda o pretesa a qualsiasi titolo, ragione o causa, a fronte del pagamento della somma complessiva lorda di € 146.416,58 …, a titolo di incentivo all'esodo e di transazione generale novativa, da corrispondersi in tre tranches (€ 48.805,53 entro e non oltre il 31/10/2013, € 48.805,53 entro e non oltre il 30/01/2014 ed € 48.805,53 entro e non oltre il 30/6/2014); E) Con l'accordo di cui alla lettera D) di cui sopra, le Parti hanno confermato la risoluzione del rapporto di lavoro alla data del 31/07/2014; F) Con scrittura privata le Parti hanno convenuto di prorogare il rapporto di lavoro sino alla data del 31/07/2016 ed hanno altresì convenuto di prorogare la corresponsione ed il versamento del saldo previsto al punto 6 del verbale di conciliazione, pari ad € 48.805,53 … al 30/06/2016; G) Con l'approssimarsi della data di cessazione, la Società IC Holding S.p.A., società controllante , ha manifestato l'esigenza di introdurre in Controparte_1 organico una figura responsabile delle attività riguardanti autorizzazioni, permessi, nulla osta, diritti reali, adempimenti e rapporti con amministrazioni, incluso AEEG,
6 GSE, Terna, ENEL, UTF, Agenzia delle Dogane, certificazione ambiente e qualità; H) Cont al fine della salvaguardia della posizione lavorativa della Dipendente, ha proposto Cont ad IC e alla Dott.ssa la cessione del contratto di lavoro, in corso tra Parte_1
e la ad IC per svolgere l'incarico di cui alla lettera H) di cui sopra;
I) IC Parte_2 si è dichiarata disponibile a tale cessione di contratto a condizione che la qualifica di assunzione della Dipendente fosse quella di “quadro”; J) La Dott.ssa ha Parte_1 accettato la cessione del contratto a IC e il diverso inquadramento;
K) Nelle more delle trattative EFI e la Dipendente intendono definire con il presente verbale ogni possibile implicazione relativa al pregresso rapporto di lavoro e prevenire l'insorgere di qualunque contenzioso. Tutto quanto sopra premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue: 1) Le premesse formano parte integrante del presente verbale atte a definirne presupposti, contenuti e finalità; 2) Le Parti concordano che, a far data dal 1 agosto 2016, il contratto di lavoro della Dott.ssa Cont in essere con viene ceduto a IC. Con tale decorrenza, tale rapporto Parte_1 di lavoro proseguirà alle dipendenze di IC;
3) …. 4) …. 5) Le Parti si danno atto che Con saranno trasferiti da ed IC i saldi di ferie, ex festività, permessi e TFR maturati alla data di cessione del contratto. 6) La Dipendente, fatta eccezione per quanto previsto nel punto 5, ed a fronte della cessione del contratto di lavoro, rinuncia espressamente a qualsiasi eventuale diritto, pretesa o credito, anche di natura risarcitoria (con particolare riferimento, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, a differenze di retribuzione, differenze derivante dall'accantonamento del TFR, ferie, festività e relative indennità sostitutive, tredicesima mensilità, rimborsi di spese, bonus e premi di rendimento collegati ad obiettivi, diritti derivanti dai piani di stock option ed incentivanti in genere, diritti derivanti dal fringe benefits e/o diritti connessi con l'eventuale uso personale di beni aziendali anche sotto il profilo dell'incidenza sul calcolo della retribuzione, a qualsiasi ulteriore indennità e/o compenso, anche di cessazione del rapporto ed a qualsivoglia domanda di risarcimento danni anche ex artt. 2043, 2059, 2087 e 2103 cod. civ quali ad esempio, danno biologico, morale, alla professionalità e per pregiudizi di qualsiasi genere subiti) connessi allo svolgimento Cont ed alla cessazione del rapporto di lavoro intercorso con anche se non espressamente menzionati nel presente verbale. Tali rinunce sono espressamente estese anche nei confronti di tutte le altre società del Gruppo IC. 7) A fronte della Cont cessione del contratto, rinuncia al licenziamento della Dott.ssa in Parte_1 favore della prosecuzione del rapporto di lavoro con IC. 8) Con riferimento all'ultima tranche della somma dovuta per effetto del verbale di conciliazione sottoscritto in data 22/10/2013 di cui al punto D) delle premesse, pari ad € 48.805,53 (…, IC dichiara e si fa carico di corrisponderlo alla dipendente solo ed esclusivamente in caso di futuro licenziamento per giustificato motivo soggettivo od oggettivo della Dipendente stessa. 9) Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto che ogni divergenza tra di esse insorta in ordine alla liquidazione dei reciproci diritti contrattuali è stata previamente discussa, esaminata e risolta con reciproca soddisfazione e con la conseguente totale cessazione di ogni ragione di contendere a tutti gli effetti discendenti da disposizioni di legge, di contratti o di accordi collettivi e/o individuali, e di non avere conseguentemente più nulla a pretendere l'una dall'altra”;
7 - il rapporto di lavoro, quindi, è proseguito con IC Holding s.p.a. fino alle dimissioni comunicate dalla dott.ssa in data 22/03/2021, con effetto dal Parte_1
08/05/2021;
- con pec del 20/04/2021, ha richiesto ad Parte_1 Controparte_1 il pagamento della terza rata pari ad € 48.805,53, e la società, con pec del
[...]
06/05/2021, ha risposto di non essere tenuta a pagare alcuna somma.
4.2. Parte appellante lamenta una errata interpretazione, ad opera del giudice di prime cure, delle clausole del verbale di conciliazione del 28/07/2016 e, più in generale, di tutti gli accordi conciliativi intervenuti tra le parti.
4.2.1. Invero, a giudizio del Collegio, il percorso argomentativo del Tribunale resiste alle critiche mosse dal gravame, apparendo corretta l'interpretazione elaborata, sia pure in modo sintetico, dal giudice di prime cure.
4.3. In primo luogo, appare chiaro che, sottoscrivendo il primo verbale del 22/10/2013, la lavoratrice e la società datrice di lavoro hanno stipulato un accordo che prevedeva, da un lato, la rinuncia all'impugnativa del licenziamento e la cessazione del rapporto alla data già indicata nella lettera di licenziamento, e, dall'altro, la corresponsione di una somma di denaro (per la maggior parte) a titolo di incentivo all'esodo e di transazione generale novativa ex art. 1965 c.c.: tale somma di denaro, pertanto, era effettivamente e direttamente connessa alla cessazione del rapporto di lavoro, “remunerando” la rinuncia della lavoratrice all'impugnativa del licenziamento, tanto che, come sopra riportato, il punto 5 dell'accordo del 22/10/2013 riporta testualmente che “a fronte della cessazione del rapporto di lavoro e della rinunzia della dirigente ad impugnare il licenziamento … la società riconoscerà, in aggiunta a TFR, ratei 13ma, ratei ferie, la somma complessiva lorda di …” e che l'ultima rata di tale somma sarebbe stata versata “entro e non oltre il 30.06.14”, ossia proprio l'ultimo giorno di lavoro.
4.4. Il secondo accordo, stipulato tra le parti in data imprecisata, prevedeva una proroga del rapporto, e quindi lo spostamento in avanti della data di cessazione del rapporto medesimo, al 31/07/2016, con conseguente slittamento anche del versamento della terza rata della somma pattuita quale incentivo all'esodo, atteso che le prime due rate erano state, per esplicita ammissione delle parti, già versate: la data del versamento della terza rata viene, infatti, fissata al 30/06/2016, mentre per gli altri emolumenti, ossia il TFR, i ratei di tredicesima e delle ferie (che quindi seguono una diversa sorte) si stabilisce la corresponsione entro il 07/08/2016. In questo secondo accordo le parti stabiliscono altresì espressamente al punto 5. che la proroga della durata del rapporto verrà meno in caso di mancato rispetto, da parte della lavoratrice, del nuovo termine finale di cessazione del rapporto lavorativo, mentre in ipotesi di eventuale contestazione di tale termine (31/07/2016) - ad esempio per il tramite di una ulteriore impugnativa - la società non avrebbe più versato la terza rata dell'incentivo all'esodo.
4.4.1. Anche tale accordo, pertanto, conferma che il pagamento della terza rata era, nelle intenzioni delle parti, strettamente connesso alla accettazione da parte della lavoratrice della cessazione del rapporto alla data indicata dalla società: tale assunto appare vieppiù confermato dalla ulteriore statuizione contrattuale, secondo cui, se la dott.ssa avesse chiesto di interrompere il rapporto in data Parte_1 antecedente al 31/07/2016, la società le avrebbe pagato immediatamente l'ultima tranche dell'incentivo all'esodo.
8 4.5. In tale cornice si inserisce il successivo accordo conciliativo con il quale, in data 28/07/2016, IC Holding s.p.a. - società controllante ha Controparte_1 deciso di assumere direttamente alle proprie dipendenze l'odierna appellante, per il tramite di una cessione del contratto di lavoro ma “a condizione che la qualifica di assunzione della Dipendente fosse quella di quadro”, e con trasferimento al nuovo datore di lavoro dei “saldi di ferie, ex festività, permessi e TFR maturati alla data di cessione del contratto”.
4.6. Tanto era espressamente previsto dall'art.
5. dell'accordo conciliativo del 28/07/2016, che, pertanto, certamente non prevedeva il passaggio in capo alla IC Holding s.p.a. anche dell'obbligo di pagare la terza rata dell'incentivo all'esodo.
4.6.1. E difatti, da un lato, va sottolineato come sicuramente non fosse stata rispettata la scadenza fissata dal precedente accordo, che prevedeva il versamento dell'importo in questione alla data del 30/06/2016, antecedente rispetto alla data di stipula del verbale del 28/07/2016: il che all'evidenza dimostra che, essendo proseguito il rapporto di lavoro, o comunque essendo intervenuto un accordo tra le parti in tal senso, la dott.ssa non aveva alcun titolo per pretendere il Parte_1 pagamento di quella somma al 30/06/2016, pur se il primo verbale di conciliazione del 22/10/2013 (che la seconda scrittura definisce inscindibile rispetto al proprio contenuto) prevedeva espressamente al punto 9. che “In caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola delle rate previste, la Dott.ssa potrà Parte_1 procedere esecutivamente per recupero di quanto ancora dovutole, oltre interessi e rivalutazione dalla data del 01/11/2013”. In altri termini, il rapporto non era cessato e, di conseguenza, non vi era alcuna ragione per la corresponsione di una somma che, nelle intenzioni delle parti, era strettamente legata proprio al momento finale del rapporto lavorativo: d'altro canto, l'obbligo di corresponsione della terza rata in Cont capo alla non aveva più alcuna ragione logica e giuridica di esistere, dato che detta società aveva espressamente rinunciato, al punto 7. dell'accordo del 28/07/2016, al licenziamento in favore della prosecuzione del rapporto con IC, mentre - come sopra chiarito - la ratio della previsione di una somma a titolo di incentivo all'esodo era proprio quella di “remunerare” la lavoratrice della intervenuta rinuncia al licenziamento.
4.6.2. A ciò si aggiunga che il punto 8. dell'accordo conciliativo del 28/07/2016 ha disciplinato espressamente la sorte della terza rata in questione, prevedendo che - diversamente rispetto alle somme dovute a titolo di saldi ferie, ex festività, permessi e TFR - tale somma non si trasferisse tout court in capo al nuovo datore di lavoro, bensì sarebbe stata versata da IC “solo ed esclusivamente in caso di futuro licenziamento per giustificato motivo soggettivo od oggettivo della dipendente stessa”. Tanto conferma ancora una volta che il versamento di tale somma era, nelle intenzioni delle parti, strettamente connesso ad una ipotesi di licenziamento: trattasi, difatti, di previsioni contrattuali che sono state concordate e sottoscritte dalle parti, al pari della successiva clausola 9., secondo cui “Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto che ogni divergenza tra di esse insorta in ordine alla liquidazione dei reciproci diritti contrattuali è stata previamente discussa, esaminata e risolta con reciproca soddisfazione e con la conseguente totale cessazione di ogni ragione di contendere a tutti gli effetti discendenti da disposizioni di legge, di contratti o di accordi collettivi e/o individuali, e di non avere conseguentemente più nulla a pretendere l'una dall'altra”.
9 4.7. Non coglie nel segno l'ulteriore argomentazione del gravame secondo cui la lavoratrice non avrebbe - con la sottoscrizione dell'accordo del 28/07/2016 - rinunciato al pagamento della terza rata della somma dovuta a titolo di incentivo all'esodo poiché tale rinuncia non sarebbe ricompresa nel punto 6. del citato accordo. Difatti, da un lato, la dott.ssa ha di fatto rinunciato a Parte_1 pretendere tale somma dall'odierna appellata non avendo esercitato il diritto di procedere ad esecuzione forzata (riconosciuto dal punto 9. dell'accordo del 22/10/2013) allorquando in data 30/06/2016 non ha ricevuto il versamento della rata in questione. D'altro canto, le rinunce di cui al punto 6. del verbale del 28/07/2016 comprendono qualsiasi pretesa o credito connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro “anche se non espressamente menzionati” nel verbale medesimo, Cont ed esse hanno effetto nei confronti di e di tutte le società del gruppo: a questa regola generale fa eccezione unicamente la previsione di cui al successivo punto 8., efficace unicamente nei riguardi di IC Holding s.p.a.
4.8. In definitiva, come ben evidenzia la società appellata nella memoria di costituzione, proprio per la rinuncia tombale della lavoratrice all'importo della terza rata nei confronti di nell'ambito degli accordi Controparte_1 transattivi raggiunti con il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto aveva un senso l'inserimento della clausola contenuta nel punto 8., con previsione (del trasferimento) dell'obbligo di corrispondere detta rata a carico del nuovo datore di lavoro ma unicamente per la specifica ipotesi di licenziamento ivi prevista.
5. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata, sia pure con le integrazioni di cui ai precedenti paragrafi.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
7. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 30/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
10
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3152 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Antonio Armentano e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma viale Giulio Cesare n. 23 Appellante
E
, in persona del liquidatore e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Maria Clelia Chinappi e dall'avv. Andrea Salvatore Sitra e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma viale Castro Pretorio n. 122 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5395/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 07/06/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 30/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , assunta a tempo indeterminato dal 10/01/2008 alle Parte_1 dipendenze di con qualifica di dirigente, premesso di Controparte_1 essere stata licenziata per g.m.o. con lettera del 30/09/2013, di aver impugnato il licenziamento e di aver sottoscritto verbale di conciliazione in data 22/10/2013, in virtù del quale l'indicata società si era impegnata, a fronte della rinuncia al licenziamento, a versarle in tre rate l'importo complessivo di € 146.416,58, l'ultima delle quali con scadenza prorogata al 30/06/2016 con successiva scrittura privata, e comunque confermata anche all'esito della cessione del rapporto di lavoro alla IC Holding s.p.a. di cui al verbale di conciliazione del 28/07/2016, ha agito in giudizio contro rassegnando le seguenti conclusioni: “- previo Controparte_1 Cont accertamento della sussistenza, in capo alla società dell'obbligo di corrispondere alla sig.ra a somma di € 48.805,53, condannarla al pagamento, in favore Parte_1 di quest'ultima, di tale somma maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del dovuto fino al soddisfo;
- condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così Controparte_1 statuito: “Respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali di liquidate complessivamente in € Controparte_1
3.513,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda proposta dall'originaria ricorrente, rilevando, in particolare, che: a) avanza domanda Parte_1 di condanna della società resistente in base all'accordo in sede sindacale del 22/10/2013, con il quale si era impegnata a Controparte_1 corrisponderle la complessiva somma di € 146.416,58 in tre rate, e della successiva Cont scrittura privata del 30/06/2016 con la quale la stessa che aveva pagato le prime due rate, aveva confermato il proprio obbligo a pagare l'ultima rata, pari ad € 48.8805,33, entro il 30/06/2016; b) in data 28/07/2016 è intervenuto il secondo verbale di conciliazione in sede sindacale, tra le parti dell'odierno giudizio e IC Holding s.p.a., in base al quale è stato ceduto a tale ultima società il contratto di lavoro tra e la società resistente;
c) tale accordo al punto 8 Parte_1 statuisce: “con riferimento all'ultima tranche della somma dovuta per effetto del verbale di conciliazione sottoscritto in data 22.10.2013 di cui al punto D) delle premesse, pari ad euro 48.805,53 (quarantottomilaottocentocinque/53), IC dichiara e si fa carico di corrisponderlo alla dipendente solo ed esclusivamente in caso di futuro licenziamento per giustificato motivo soggettivo od oggettivo della Dipendente stessa”; tale clausola, con la quale IC si è obbligata a pagare alla la Parte_1 somma ivi indicata solo in caso di licenziamento, non riguarda la società convenuta;
d) d'altro canto, si legge al punto n. 6 del stesso predetto accordo che, con il pagamento delle somme di cui ai punti 5) e 6) del verbale stesso, la ricorrente “…a fronte della cessione del contratto di lavoro rinuncia espressamente a qualsiasi eventuale diritto, pretesa o credito anche di natura risarcitoria…a qualsiasi ulteriore indennità e/o compenso, anche di cessazione del rapporto…connessi allo svolgimento Cont e alla cessazione del rapporto di lavoro intercorso con anche se non espressamente menzionati nel presente verbale”; e) con tale clausola, liberamente sottoscritta da in sede sindacale, la medesima ha rinunciato Parte_1 chiaramente ed univocamente a far valere alcuna pretesa comunque riconducibile al pregresso rapporto di lavoro con alla cessazione del Controparte_1
2 rapporto stesso e dunque anche quella al pagamento della somma oggetto dalla domanda in esame. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Cont ritenuto insussistente, in capo alla società l'obbligo di corrisponderle la somma di € 48.805,53, terza tranche dell'incentivo all'esodo e dell'importo a titolo di transazione generale novativa, pattuita con il verbale sottoscritto dalle parti in sede sindacale il 22/10/2013 e poi trasfuso negli accordi successivi, in virtù di una interpretazione di tali accordi in violazione delle norme in materia di interpretazione del contratto.
2.1. Si è costituita in giudizio , resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame, parte appellante sostiene che: i) il giudice di primo grado ha erroneamente letto le clausole del verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale il 28/07/2016, omettendo di confrontarle con il contenuto dei precedenti accordi intervenuti tra le parti e violando le norme codicistiche sull'interpretazione del contratto;
ii) il verbale di conciliazione del 28/07/2016 è la risultante di una serie di vicende, ivi compresa la sottoscrizione di altri accordi, che hanno caratterizzato il rapporto di lavoro della dott.ssa con la società appellata;
iii) l'obbligo di pagare la terza rata della Parte_1 complessiva somma di € 146.416,58, la cui dazione - prevista nel verbale di conciliazione dell'ottobre 2013 - trova causa nella rinuncia, da parte della dott.ssa a coltivare l'impugnativa del licenziamento per giustificato motivo Parte_1 Cont oggettivo intimatole dalla società non è venuto meno in ragione delle vicende successive alla predetta conciliazione e ciò in quanto: - la scrittura privata firmata dalle parti tra l'un verbale di conciliazione e l'altro ne ha confermato la debenza e si è limitata a rinviare ad una diversa data la cessazione del rapporto di lavoro;
- l'accordo del 28/07/2016, nel ribadirne anch'esso la debenza, alla luce della Cont cessione del contratto di lavoro della dott.ssa da ad IC, ha Parte_1 semplicemente rimodulato le “regole” della sua corresponsione;
- le dimissioni della ricorrente, efficaci a far data dal 08/05/2021, hanno sancito la fine del rapporto con IC;
iv) in base ad una interpretazione letterale del contratto, in nessuna delle clausole in cui si articola il verbale di conciliazione del 28/07/2016 è dato rinvenire l'espressa e testuale rinunzia della dott.ssa al pagamento dell'ultima Parte_1 tranche della somma complessivamente pattuita;
anzi, dal tenore letterale della clausola di cui al punto 8. del predetto verbale, risulta evidente che, ferma la riferibilità alla società appellata dell'obbligo di corrispondere la somma in questione, la responsabilità della debenza da parte della IC subentra soltanto nell'ipotesi di licenziamento della dott.ssa ed è limitata Parte_1 esclusivamente ad essa: la qual cosa è tanto vera che il credito de quo non è incluso tra quelli (“saldi di ferie, ex festività, permessi e TFR maturati alla data di cessione del contratto”) che, così come previsto al punto 5. del verbale di conciliazione del Cont 28/07/2016, sono stati trasferiti, dal lato passivo, da a IC per effetto della cessione del contratto individuale di lavoro della ricorrente;
v) in virtù
3 dell'interpretazione logico-sistematica, si osserva che anche l'impostazione grafica del verbale del luglio 2016 esclude che la ricorrente abbia rinunziato al pagamento della somma di € 48.805,53, poiché le rinunzie sono formulate al punto 6. e, peraltro, estese anche nei confronti di tutte le altre società del gruppo IC, mentre della corresponsione della più volte citata terza rata è detto al successivo punto 8., a dimostrazione del fatto che questo specifico emolumento non ha costituito oggetto di rinunzia: sarebbe stata strana la pattuizione di cui al punto 8. se la lavoratrice avesse rinunziato al pagamento di quella somma, e che, dopo le rinunzie “tombali” racchiuse nel punto 6. e valevoli anche per la IC, quest'ultima avesse assunto su di Cont sé un debito però non più esistente per vi) non è seriamente sostenibile la tesi secondo la quale la ricorrente non abbia diritto a ricevere una somma a titolo di Cont incentivo all'esodo in quanto non è mai stata licenziata da e neppure da IC, ed Cont è passata alle dipendenze di quest'ultima società, e ciò in quanto: - la ha effettivamente intimato un licenziamento nei confronti della lavoratrice, da questa poi accettato, e proprio su tali presupposti è stata pattuita la corresponsione Cont dell'incentivo all'esodo; - il rapporto con alla data del 31/07/2016, di fatto è cessato e se ne è costituto uno nuovo con la società IC;
- il rapporto di lavoro con IC è cessato per effetto delle dimissioni della ricorrente e l'incentivo all'esodo, quindi, non resterebbe privo di causa perché esso non perde la sua funzione solo perché collegato alla risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa del lavoratore o di entrambe le parti del rapporto.
4.1. Appare opportuno, prima di procedere alla disamina delle argomentazioni del motivo di impugnazione, ripercorrere in fatto le vicende intercorse tra le parti, pacifiche anche alla luce della produzione documentale in atti:
- era stata licenziata da on lettera Parte_1 Controparte_1 datata 30/09/2013 e con decorrenza 31/07/2014: la lavoratrice aveva impugnato l'intimato licenziamento con lettera datata 02/10/2013;
- in data 22/10/2013 le parti sono addivenute ad una conciliazione, sottoscrivendo un verbale nel quale si legge: “… G) A seguito di trattative intercorse, entrambe le parti si sono determinate nel reciproco interesse, a definire la controversia transattivamente in ordine al rapporto di lavoro, in tutte le sue possibili implicazioni, attive e passive. Tutto ciò premesso Le Parti convengono e stipulano quanto segue: 1) Le premesse formano parte integrante del presente Accordo, utili a definirne contenuto e finalità. 2) La Società conferma il licenziamento comunicato con decorrenza del periodo di preavviso dal 01.10.2013 e fine rapporto di lavoro il 31.07.2014 (Data di cessazione). 3) Dalla data di sottoscrizione del presente verbale fino al 30.06.14 la dipendente presterà attività lavorativa con corresponsione della retribuzione fino al 31.07.14. La corresponsione della retribuzione relativa al mese di luglio avverrà anticipatamente entro il 30.06.14, data entro la quale sarà corrisposta anche la retribuzione del mese di giugno. 4) La dipendente dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla impugnativa di licenziamento accettando gli effetti dello stesso. 5) A fronte della cessazione del rapporto di lavoro, della rinuncia del dirigente ad impugnare il licenziamento comunicatole, ivi incluso il ricorso al collegio arbitrale di cui all'articolo 19 del CCNL Dirigenti Industria, la Società riconoscerà alla Dott.ssa in aggiunta a quanto maturato sino alla data di cessazione del Parte_1 rapporto al 31.07.14 e precisamente: t.f.r.,ratei 13ma, ratei ferie, la somma complessiva lorda di € 146.416,58 (…) per i seguenti titoli: a. Incentivo all'esodo per
4 un ammontare pari a € 145.000,00 (…) al lordo delle ritenute di legge;
b.Transazione generale novativa ex articolo 1965 cc di ammontare € 1.416,58 (…) al lordo delle ritenute di legge;
6) Le somme di cui al punto 5 di cui sopra saranno corrisposte alla Dott.ssa al netto delle ritenute di legge, con le seguenti modalità: - Parte_1
1/3 del totale pari ad Euro 48.333.33 (…) lorde a titolo di incentivo all'esodo ed a€ 472,20 (…) lorde a titolo di transazione generale novativa ex articolo 1965 cc entro e non oltre il 31.10.13; - 1/3 del totale pari ad Euro 48.333.33 (…) lorde a titolo di incentivo all'esodo ed a€ 472,20 (…) lorde a titolo di transazione generale novativa ex articolo 1965 cc, entro e non oltre il 30.01.14; - La restante parte del totale pari 48.333.33 (…) lorde a titolo di incentivo all'esodo ed a € 472,020 (…) lorde a titolo di transazione generale novati ex articolo 1965 cc, entro e non oltre il 30.06.14. 7) Le somme di cui sopra saranno corrisposte alla dipendente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario della dipendente stessa ed utilizzato dalla Società per il bonifico dello stipendio mensile, salvo diversa indicazione del dipendente. 8) Il Trattamento di Fine Rapporto, i ratei 13ma, ratei ferie, saranno corrisposti alla Dott.ssa entro e non oltre la data del 07.08.2014. 9) In caso di Parte_1 mancato o ritardato pagamento anche di una sola delle rate previste , la Dott.ssa potrà procedere esecutivamente per recupero di quanto ancora Parte_1 dovutole, oltre interessi e rivalutazione dalla data del 01/11/2013. 10) Nel caso in cui la Dott.ssa ichieda di cessare il rapporto di lavoro anticipatamente Parte_1 alla data del 31/07/2014, la società garantirà il pagamento dei restanti mesi di preavviso non corrisposti oltre a quanto indicato al punto 5 ed alle scadenze previste ai punti 6) e 7). 11) La Dott.ssa ichiara di accettare gli importi di cui Parte_1 ai punti 5) e 6) con i relativi titoli e ferme le garanzie di cui all. art 15 del CCNL e che al momento dell'effettivo e tempestivo pagamento delle somme pattuite non avrà più nulla a pretendere da e da ogni altra società collegata e/o Controparte_2 partecipata e/o controllata e/o comunque facente parte del Gruppo IC cui la Società appartiene e, comunque, in ogni caso rinuncia ad ogni e qualsiasi domanda o pretesa comunque connessa, vicaria od anche solo occasionata dalla costituzione, dall'esecuzione e risoluzione del rapporto di lavoro intercorso, sebbene non dedotta, e così in via puramente esemplificativa e non esaustiva, a somme derivanti da differenze retributive, ferie, mensilità aggiuntive rimborsi di spese, bonus e premi di rendimento collegati ad obiettivi, diritti derivanti dal piano di stock option 2009/2011, diritti derivanti dal fringe benefits e/o diritti connessi con l'eventuale uso personale di beni aziendali anche sotto il profilo dell'incidenza sul calcolo della retribuzione, a qualsiasi ulteriore indennità e/o compenso, anche di cessazione del rapporto ed a qualsivoglia domanda di risarcimento danni anche ex artt. 2043, 2059, 2087 e 2103 cod. civ. quali ad esempio, danno biologico, morale, alla professionalità e per pregiudizi di qualsiasi genere subiti. Tale rinuncia è valida nei confronti della Società e nei confronti di ogni altra società controllante la Società o controllata dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o, comunque, facente parte del gruppo IC.. Resta salva la verifica contabile del TFR, ratei di 13"mensilità, ratei ferie non godute/maturate e non ancora corrisposte alla data di cessazione del rapporto di lavoro…”;
- successivamente, con scrittura privata stipulata in data imprecisata,
[...]
e hanno pattuito quanto di seguito si Controparte_1 Parte_1 riporta: “l. Le Parti, dopo ampie trattative, convengono e dichiarano di prorogare il rapporto di lavoro tra la Dirigente e la Società sino alla data del 31.07.2016; 2. Il
5 rapporto di lavoro proseguirà con le medesime caratteristiche e modalità già in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo;
3. La Dirigente dà atto di aver percepito le somme di cui al punto 6) per le prime due rate scadute e con la sottoscrizione del presente atto né dà ampia e regolare quietanza.
4. Le Parti, concordemente convengono che, in virtù della proroga del termine di risoluzione concordata del rapporto al 31 luglio 2016, il saldo, sempre previsto al punto 6) del verbale di conciliazione, pari ad € 48.333,33 (…) lorde a titolo di incentivo all'esodo oltre la somma di € 472,20 (…) a titolo di transazione generale novativa, avvenga alla diversa data del 30.06.2016. Le parti convengono altresì che il Trattamento di Fine Rapporto, i ratei l 3ma, ratei ferie, saranno ccorrisposti alla Dott.ssa Parte_1 entro e non oltre la data del 07.08.2016. 5. Le Parti, considerata l'inscindibilità del presente accordo con il verbale di conciliazione del 22.10.2013 sopra citato e qui allegato, e considerato che la Società accetta la proroga del rapporto di lavoro unicamente qualora sia rispettato il termine finale di cessazione del rapporto lavorativo di cui al punto 1), concordano che, in caso di contestazione del suddetto termine di cessazione del 31.07.2016 da parte della Dirigente, la Società non verserà la somma di cui al punto 4 (già prevista al punto 6) del verbale di conciliazione), ed il rapporto di lavoro, qualora ancora in essere, si riterrà immediatamente risolto;
Nel caso in cui la Dott.ssa richieda di cessare il rapporto di lavoro Parte_1 anticipatamente alla data del 31/07/2016, la società garantirà il pagamento immediato degli importi previsti al punto 4 del presente accordo.
6. Le Parti, per il resto, confermano le reciproche volontà espresse nel verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale…”;
- all'esito di ulteriori trattative, , d Parte_1 Controparte_1
IC Holding s.p.a. hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in data Cont 28/07/2016, nel contesto del quale hanno pattuito quanto segue: “… B) causa della crisi di mercato che ha interessato il settore nel quale opera la società, in data 01/10/2013 ha comunicato alla Dott.ssa il licenziamento con Parte_1 decorrenza del periodo di preavviso dal 1/10/2013 e fine rapporto il 31/07/2014; C) La ha impugnato il licenziamento con lettera del 02/10/2013, Parte_2 contestando anche la qualificazione del rapporto di lavoro…. D) A seguito di trattative intercorso, le Parti hanno conciliato la lite, sottoscrivendo verbale di conciliazione in sede sindacale in data 22/10/2013, anche a titolo di transazione novativa, con reciproca rinuncia a ogni e qualsiasi domanda o pretesa a qualsiasi titolo, ragione o causa, a fronte del pagamento della somma complessiva lorda di € 146.416,58 …, a titolo di incentivo all'esodo e di transazione generale novativa, da corrispondersi in tre tranches (€ 48.805,53 entro e non oltre il 31/10/2013, € 48.805,53 entro e non oltre il 30/01/2014 ed € 48.805,53 entro e non oltre il 30/6/2014); E) Con l'accordo di cui alla lettera D) di cui sopra, le Parti hanno confermato la risoluzione del rapporto di lavoro alla data del 31/07/2014; F) Con scrittura privata le Parti hanno convenuto di prorogare il rapporto di lavoro sino alla data del 31/07/2016 ed hanno altresì convenuto di prorogare la corresponsione ed il versamento del saldo previsto al punto 6 del verbale di conciliazione, pari ad € 48.805,53 … al 30/06/2016; G) Con l'approssimarsi della data di cessazione, la Società IC Holding S.p.A., società controllante , ha manifestato l'esigenza di introdurre in Controparte_1 organico una figura responsabile delle attività riguardanti autorizzazioni, permessi, nulla osta, diritti reali, adempimenti e rapporti con amministrazioni, incluso AEEG,
6 GSE, Terna, ENEL, UTF, Agenzia delle Dogane, certificazione ambiente e qualità; H) Cont al fine della salvaguardia della posizione lavorativa della Dipendente, ha proposto Cont ad IC e alla Dott.ssa la cessione del contratto di lavoro, in corso tra Parte_1
e la ad IC per svolgere l'incarico di cui alla lettera H) di cui sopra;
I) IC Parte_2 si è dichiarata disponibile a tale cessione di contratto a condizione che la qualifica di assunzione della Dipendente fosse quella di “quadro”; J) La Dott.ssa ha Parte_1 accettato la cessione del contratto a IC e il diverso inquadramento;
K) Nelle more delle trattative EFI e la Dipendente intendono definire con il presente verbale ogni possibile implicazione relativa al pregresso rapporto di lavoro e prevenire l'insorgere di qualunque contenzioso. Tutto quanto sopra premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue: 1) Le premesse formano parte integrante del presente verbale atte a definirne presupposti, contenuti e finalità; 2) Le Parti concordano che, a far data dal 1 agosto 2016, il contratto di lavoro della Dott.ssa Cont in essere con viene ceduto a IC. Con tale decorrenza, tale rapporto Parte_1 di lavoro proseguirà alle dipendenze di IC;
3) …. 4) …. 5) Le Parti si danno atto che Con saranno trasferiti da ed IC i saldi di ferie, ex festività, permessi e TFR maturati alla data di cessione del contratto. 6) La Dipendente, fatta eccezione per quanto previsto nel punto 5, ed a fronte della cessione del contratto di lavoro, rinuncia espressamente a qualsiasi eventuale diritto, pretesa o credito, anche di natura risarcitoria (con particolare riferimento, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, a differenze di retribuzione, differenze derivante dall'accantonamento del TFR, ferie, festività e relative indennità sostitutive, tredicesima mensilità, rimborsi di spese, bonus e premi di rendimento collegati ad obiettivi, diritti derivanti dai piani di stock option ed incentivanti in genere, diritti derivanti dal fringe benefits e/o diritti connessi con l'eventuale uso personale di beni aziendali anche sotto il profilo dell'incidenza sul calcolo della retribuzione, a qualsiasi ulteriore indennità e/o compenso, anche di cessazione del rapporto ed a qualsivoglia domanda di risarcimento danni anche ex artt. 2043, 2059, 2087 e 2103 cod. civ quali ad esempio, danno biologico, morale, alla professionalità e per pregiudizi di qualsiasi genere subiti) connessi allo svolgimento Cont ed alla cessazione del rapporto di lavoro intercorso con anche se non espressamente menzionati nel presente verbale. Tali rinunce sono espressamente estese anche nei confronti di tutte le altre società del Gruppo IC. 7) A fronte della Cont cessione del contratto, rinuncia al licenziamento della Dott.ssa in Parte_1 favore della prosecuzione del rapporto di lavoro con IC. 8) Con riferimento all'ultima tranche della somma dovuta per effetto del verbale di conciliazione sottoscritto in data 22/10/2013 di cui al punto D) delle premesse, pari ad € 48.805,53 (…, IC dichiara e si fa carico di corrisponderlo alla dipendente solo ed esclusivamente in caso di futuro licenziamento per giustificato motivo soggettivo od oggettivo della Dipendente stessa. 9) Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto che ogni divergenza tra di esse insorta in ordine alla liquidazione dei reciproci diritti contrattuali è stata previamente discussa, esaminata e risolta con reciproca soddisfazione e con la conseguente totale cessazione di ogni ragione di contendere a tutti gli effetti discendenti da disposizioni di legge, di contratti o di accordi collettivi e/o individuali, e di non avere conseguentemente più nulla a pretendere l'una dall'altra”;
7 - il rapporto di lavoro, quindi, è proseguito con IC Holding s.p.a. fino alle dimissioni comunicate dalla dott.ssa in data 22/03/2021, con effetto dal Parte_1
08/05/2021;
- con pec del 20/04/2021, ha richiesto ad Parte_1 Controparte_1 il pagamento della terza rata pari ad € 48.805,53, e la società, con pec del
[...]
06/05/2021, ha risposto di non essere tenuta a pagare alcuna somma.
4.2. Parte appellante lamenta una errata interpretazione, ad opera del giudice di prime cure, delle clausole del verbale di conciliazione del 28/07/2016 e, più in generale, di tutti gli accordi conciliativi intervenuti tra le parti.
4.2.1. Invero, a giudizio del Collegio, il percorso argomentativo del Tribunale resiste alle critiche mosse dal gravame, apparendo corretta l'interpretazione elaborata, sia pure in modo sintetico, dal giudice di prime cure.
4.3. In primo luogo, appare chiaro che, sottoscrivendo il primo verbale del 22/10/2013, la lavoratrice e la società datrice di lavoro hanno stipulato un accordo che prevedeva, da un lato, la rinuncia all'impugnativa del licenziamento e la cessazione del rapporto alla data già indicata nella lettera di licenziamento, e, dall'altro, la corresponsione di una somma di denaro (per la maggior parte) a titolo di incentivo all'esodo e di transazione generale novativa ex art. 1965 c.c.: tale somma di denaro, pertanto, era effettivamente e direttamente connessa alla cessazione del rapporto di lavoro, “remunerando” la rinuncia della lavoratrice all'impugnativa del licenziamento, tanto che, come sopra riportato, il punto 5 dell'accordo del 22/10/2013 riporta testualmente che “a fronte della cessazione del rapporto di lavoro e della rinunzia della dirigente ad impugnare il licenziamento … la società riconoscerà, in aggiunta a TFR, ratei 13ma, ratei ferie, la somma complessiva lorda di …” e che l'ultima rata di tale somma sarebbe stata versata “entro e non oltre il 30.06.14”, ossia proprio l'ultimo giorno di lavoro.
4.4. Il secondo accordo, stipulato tra le parti in data imprecisata, prevedeva una proroga del rapporto, e quindi lo spostamento in avanti della data di cessazione del rapporto medesimo, al 31/07/2016, con conseguente slittamento anche del versamento della terza rata della somma pattuita quale incentivo all'esodo, atteso che le prime due rate erano state, per esplicita ammissione delle parti, già versate: la data del versamento della terza rata viene, infatti, fissata al 30/06/2016, mentre per gli altri emolumenti, ossia il TFR, i ratei di tredicesima e delle ferie (che quindi seguono una diversa sorte) si stabilisce la corresponsione entro il 07/08/2016. In questo secondo accordo le parti stabiliscono altresì espressamente al punto 5. che la proroga della durata del rapporto verrà meno in caso di mancato rispetto, da parte della lavoratrice, del nuovo termine finale di cessazione del rapporto lavorativo, mentre in ipotesi di eventuale contestazione di tale termine (31/07/2016) - ad esempio per il tramite di una ulteriore impugnativa - la società non avrebbe più versato la terza rata dell'incentivo all'esodo.
4.4.1. Anche tale accordo, pertanto, conferma che il pagamento della terza rata era, nelle intenzioni delle parti, strettamente connesso alla accettazione da parte della lavoratrice della cessazione del rapporto alla data indicata dalla società: tale assunto appare vieppiù confermato dalla ulteriore statuizione contrattuale, secondo cui, se la dott.ssa avesse chiesto di interrompere il rapporto in data Parte_1 antecedente al 31/07/2016, la società le avrebbe pagato immediatamente l'ultima tranche dell'incentivo all'esodo.
8 4.5. In tale cornice si inserisce il successivo accordo conciliativo con il quale, in data 28/07/2016, IC Holding s.p.a. - società controllante ha Controparte_1 deciso di assumere direttamente alle proprie dipendenze l'odierna appellante, per il tramite di una cessione del contratto di lavoro ma “a condizione che la qualifica di assunzione della Dipendente fosse quella di quadro”, e con trasferimento al nuovo datore di lavoro dei “saldi di ferie, ex festività, permessi e TFR maturati alla data di cessione del contratto”.
4.6. Tanto era espressamente previsto dall'art.
5. dell'accordo conciliativo del 28/07/2016, che, pertanto, certamente non prevedeva il passaggio in capo alla IC Holding s.p.a. anche dell'obbligo di pagare la terza rata dell'incentivo all'esodo.
4.6.1. E difatti, da un lato, va sottolineato come sicuramente non fosse stata rispettata la scadenza fissata dal precedente accordo, che prevedeva il versamento dell'importo in questione alla data del 30/06/2016, antecedente rispetto alla data di stipula del verbale del 28/07/2016: il che all'evidenza dimostra che, essendo proseguito il rapporto di lavoro, o comunque essendo intervenuto un accordo tra le parti in tal senso, la dott.ssa non aveva alcun titolo per pretendere il Parte_1 pagamento di quella somma al 30/06/2016, pur se il primo verbale di conciliazione del 22/10/2013 (che la seconda scrittura definisce inscindibile rispetto al proprio contenuto) prevedeva espressamente al punto 9. che “In caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola delle rate previste, la Dott.ssa potrà Parte_1 procedere esecutivamente per recupero di quanto ancora dovutole, oltre interessi e rivalutazione dalla data del 01/11/2013”. In altri termini, il rapporto non era cessato e, di conseguenza, non vi era alcuna ragione per la corresponsione di una somma che, nelle intenzioni delle parti, era strettamente legata proprio al momento finale del rapporto lavorativo: d'altro canto, l'obbligo di corresponsione della terza rata in Cont capo alla non aveva più alcuna ragione logica e giuridica di esistere, dato che detta società aveva espressamente rinunciato, al punto 7. dell'accordo del 28/07/2016, al licenziamento in favore della prosecuzione del rapporto con IC, mentre - come sopra chiarito - la ratio della previsione di una somma a titolo di incentivo all'esodo era proprio quella di “remunerare” la lavoratrice della intervenuta rinuncia al licenziamento.
4.6.2. A ciò si aggiunga che il punto 8. dell'accordo conciliativo del 28/07/2016 ha disciplinato espressamente la sorte della terza rata in questione, prevedendo che - diversamente rispetto alle somme dovute a titolo di saldi ferie, ex festività, permessi e TFR - tale somma non si trasferisse tout court in capo al nuovo datore di lavoro, bensì sarebbe stata versata da IC “solo ed esclusivamente in caso di futuro licenziamento per giustificato motivo soggettivo od oggettivo della dipendente stessa”. Tanto conferma ancora una volta che il versamento di tale somma era, nelle intenzioni delle parti, strettamente connesso ad una ipotesi di licenziamento: trattasi, difatti, di previsioni contrattuali che sono state concordate e sottoscritte dalle parti, al pari della successiva clausola 9., secondo cui “Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto che ogni divergenza tra di esse insorta in ordine alla liquidazione dei reciproci diritti contrattuali è stata previamente discussa, esaminata e risolta con reciproca soddisfazione e con la conseguente totale cessazione di ogni ragione di contendere a tutti gli effetti discendenti da disposizioni di legge, di contratti o di accordi collettivi e/o individuali, e di non avere conseguentemente più nulla a pretendere l'una dall'altra”.
9 4.7. Non coglie nel segno l'ulteriore argomentazione del gravame secondo cui la lavoratrice non avrebbe - con la sottoscrizione dell'accordo del 28/07/2016 - rinunciato al pagamento della terza rata della somma dovuta a titolo di incentivo all'esodo poiché tale rinuncia non sarebbe ricompresa nel punto 6. del citato accordo. Difatti, da un lato, la dott.ssa ha di fatto rinunciato a Parte_1 pretendere tale somma dall'odierna appellata non avendo esercitato il diritto di procedere ad esecuzione forzata (riconosciuto dal punto 9. dell'accordo del 22/10/2013) allorquando in data 30/06/2016 non ha ricevuto il versamento della rata in questione. D'altro canto, le rinunce di cui al punto 6. del verbale del 28/07/2016 comprendono qualsiasi pretesa o credito connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro “anche se non espressamente menzionati” nel verbale medesimo, Cont ed esse hanno effetto nei confronti di e di tutte le società del gruppo: a questa regola generale fa eccezione unicamente la previsione di cui al successivo punto 8., efficace unicamente nei riguardi di IC Holding s.p.a.
4.8. In definitiva, come ben evidenzia la società appellata nella memoria di costituzione, proprio per la rinuncia tombale della lavoratrice all'importo della terza rata nei confronti di nell'ambito degli accordi Controparte_1 transattivi raggiunti con il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto aveva un senso l'inserimento della clausola contenuta nel punto 8., con previsione (del trasferimento) dell'obbligo di corrispondere detta rata a carico del nuovo datore di lavoro ma unicamente per la specifica ipotesi di licenziamento ivi prevista.
5. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata, sia pure con le integrazioni di cui ai precedenti paragrafi.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
7. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 30/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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