Sentenza breve 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 18/04/2023, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/04/2023
N. 01290/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00419/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Schinco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale AN, domiciliataria ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata in data 30.06.2020 (-OMISSIS-) in favore del lavoratore -OMISSIS-, emesso in data 09.03.2022 e notificato in data 22.12.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il provvedimento impugnato è stato emesso dalla Regione Siciliana – Sportello unico per l’immigrazione di AN;
- il ricorso non risulta essere stato notificato alla Regione Siciliana, mentre risulta notificato via PEC in data 18 febbraio 2023 alle Amministrazioni statali costituite e depositato in data 18 marzo 2023;
- la Regione Siciliana non si è costituita, mentre le Amministrazioni statali hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (memoria depositata il 3 aprile 2023);
- alla camera di consiglio del 6 aprile 2023 è stato dato avviso sia circa la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso, sia della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
- in seguito all’avviso, la difesa di parte ricorrente ha precisato che la titolarità del procedimento amministrativo è del Ministero dell'Interno, chiedendo di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Sicilia e un termine a difesa ritenendo l'istruttoria non completa;
Ritenuto:
- che il giudizio possa essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 cpa, essendo il ricorso manifestamente inammissibile, essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima sua notificazione, non essendovi necessità di istruttoria, ed essendo stato dato avviso alle parti circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
- che il ricorso sia manifestamente inammissibile perché non notificato alla Regione Siciliana, Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato;
- che non si possa far luogo a rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4, cpa, atteso che nel caso di specie non si tratta di nullità della notificazione, ma di notifica radicalmente inesistente, in quanto non effettuata (peraltro nemmeno essendo la Regione Siciliana presente nella relata di notifica);
- che non potrebbero indurre a diversa decisione le argomentazioni della difesa di parte ricorrente, tenuto conto che l’atto impugnato reca l’intestazione “Regione Siciliana” e risulta sottoscritto da un dirigente dell’Assessorato regionale famiglia, politiche sociali e lavoro - Centro per l’impiego di AN;
- che le Amministrazioni statali costituite debbano essere estromesse dal giudizio per difetto di legittimazione passiva;
- che le spese debbano seguire la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo dichiara manifestamente inammissibile; b) estromette dal giudizio le Amministrazioni statali costituite; c) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni statali costituite, delle spese di lite, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Pierluigi Buonomo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.