Articolo 12 della Legge 27 gennaio 1968, n. 36
Articolo 11
Versione
27 febbraio 1968
Art. 12.
All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9 della presente legge, valutato in lire 290 milioni per l'anno 1968, si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 27 febbraio 1968